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I reati contro la vita

Il bene tutelato, il soggetto passivo e l'evento tipico

La vita umana come bene supremo

La vita umana è il primo tra i beni altamente personali. Pur non trovando espressa menzione nella Costituzione italiana, la vita deve essere considerata il bene giuridico primario nella gerarchia costituzionale necessariamente consacrato per implicito e desumibile da disposizioni costituzionali richiamanti altri beni contigui (es. diritto alla salute) o dettate a fini particolari (es. divieto della pena di morte) o da norme ordinarie (es. sui delitti contro la vita individuale).

Il fondamentale principio personalistico, ex art. 2 Cost., sancendo la centralità e il primato della persona umana su ogni altro valore, impone all’ordinamento il dovere basilare della tutela dei diritti inviolabili dell’uomo e tra questi la vita assurge al rango più elevato, trattandosi:

  • Del bene-presupposto per eccellenza in quanto imprescindibile per il godimento di ogni altro diritto
  • Del bene-fine per eccellenza, preminente sugli altri beni-fine personali, rispetto ai quali i beni-mezzo assumono carattere strumentale.

L’organizzazione della parte speciale del codice penale secondo l’organizzazione discendente dai delitti contro lo stato a quelli contro i beni individuali, non incide sulla gerarchia di valore tra interessi statali o collettivi e interessi individuali. La vita si colloca altresì al vertice dei diritti umani contemplati dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo (art.3), dalla Convenzione dei diritti dell’uomo e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (art.2).

Lo strumento della pena criminale appare in linea di massima indispensabile all’efficace salvaguardia della vita umana; in effetti le incriminazioni poste a presidio della vita si atteggiano quali delitti naturali. L’obbligo degli stati membri della criminalizzazione della causazione dolosa della morte di un uomo è esplicitamente disposto dalla Corte europea.

Nel nostro ordinamento la vita umana trova tutela diretta o indiretta in un’ampia serie di norme incriminatrici monoffensive e plurioffensive, dislocate in vari titoli della parte speciale del c.p., quale oggettività giuridica esclusiva o accanto a altri beni giuridici eterogenei o a essa contigui o strumentali, nonché nella legislazione extra codicem. In particolare, i delitti contro la vita di cui al capo I del titolo XII del libro II del c.p. sono posti a presidio del bene vita umana nella sua dimensione di bene singolo, essendo diretti a colpire aggressioni alla vita di una o più persone determinate, mentre la vita è tutelata in una dimensione trans-individuale, accanto all’integrità fisica e alla salute, dalle norme del titolo VI sui delitti contro l’incolumità collettiva, in quanto le condotte ivi previste sono idonee a mettere a repentaglio la vita di un numero indeterminato di persone.

La tutela penale della vita umana copre, in virtù della formulazione secondo il paradigma del reato a forma libera e la previsione in tutte le forme della colpevolezza, ogni possibile modalità di aggressione al bene tutelato. Alla luce del principio personalistico sancito dalla Costituzione, la vita umana come oggetto della tutela penale va intesa nella sua dimensione individuale di bene della persona a prescindere da ogni risvolto utilitaristico a vantaggio della collettività e dello stato. È un modello di tutela rigorosamente oggettiva, che prescinde dall’eventuale rinuncia al bene del titolare.

La nozione di persona umana

L’individuazione del bene vita umana tutelato dal titolo XII si pone in correlazione con l’identificazione del titolare del bene. Il soggetto passivo è qualificato talora con il termine “uomo” che indica genericamente “qualsiasi persona umana”. La qualità di persona va valutata a prescindere dal genere, dall’età e dallo stato di salute, purché si tratti di soggetto dotato di vitalità autonoma, anche se non necessariamente di autosufficienza, e cioè indipendentemente da eventuali condizioni patologiche che ne compromettano talune funzioni fisiologiche, rendendo necessario il ricorso a sostegno meccanico vitale o a alimentazione e idratazione artificiali, oppure da malformazioni che ne precludano la sopravvivenza.

Irrilevante è la morfologia fisica del soggetto, essendo sufficiente la condivisione del patrimonio genetico umano. Irrilevanti le modalità di fecondazione, sessuata o asessuata (mediante clonazione) e gestazione, materna o extra-materna (animale o meccanica) e la nozione di uomo deve essere estesa fino a coprire qualunque essere provvisto di materiale genetico umano, ancorché combinato con quello di altre specie.

La nozione di uomo è ricostruita soltanto attraverso il riferimento a un complesso di disposizioni afferenti da un lato alla disciplina in materia di aborto (l.n. 194/1978), al fine di distinguere l’uomo dal concepito; dall’altro a quella in materia di accertamento della morte, al fine di distinguere l’uomo dal cadavere.

Circa il criterio distintivo tra uomo e concepito e conseguentemente tra i delitti contra la vita del titolo XII e i delitti di aborto, la risalente tesi che riconosceva la qualità di persona soltanto al nato è sconfessata dall’art. 578 c.p. che considera uomo non soltanto il neonato ma anche “il feto durante il parto”; mentre la tesi che richiede il distacco dall’utero non si concilia con l’attuale disciplina dell’interruzione della gravidanza.

Fondata, in quanto aperta all’evoluzione scientifica e coerente con l’ordinamento vigente, è invece la tesi che rinviene il criterio selettivo nella capacità di vitalità autonoma. Decisivo per l’accoglimento di questa nozione l’art. 7, comma 2, ultimo periodo, l. n. 194/1978 che ricollega alla mera possibilità di vita umana del feto il duplice effetto:

  • Di confinare la liceità dell’aborto nelle sole “situazioni necessitanti” in cui la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna. Il divieto di aborto indica che la legge considera il feto come uomo, dovendosi pertanto riportare le eventuali violazioni nell’ambito dell’omicidio comune, doloso e colposo, ex. art. 575 o 589 (sarà configurabile il reato dell’art. 19, l. n. 194/1978 ove al fatto non consegua la morte del feto);
  • Di gravare il medico che esegue l’intervento interruttivo della gravidanza dell’obbligo di “adottare ogni misura idonea a salvaguardare la vita del feto”.

La mancata previsione di una specifica sanzione per l’inosservanza dell’art. 19, che sanziona il fatto di chi cagiona l’interruzione “senza l’osservanza delle modalità” di all’art. 7, conferma l’applicabilità delle incriminazioni comuni poste a tutela della vita e salute umana. La violazione rientra nella sfera operativa dell’art. 591 trattandosi di abbandono di incapace, di cui il medico deve avere cura, e degli art. 575 e 582 ove la morte o lesioni, derivate dal mancato intervento, siano volute.

Il diritto alla vita e la tutela affievolita della vita prenatale

La distinzione tra uomo e concepito assume rilievo per il diverso grado di protezione accordato nei due casi dal diritto vigente al bene vita umana. Nell’ordinamento italiano la vita risulta espressamente tutelata “fin dal suo inizio” (art. 1, comma 1, l. 194/1978) e l’embrione umano è tutelato anche prima, a prescindere dall’impianto in utero (art. 13 e 14 l. 40/2004).

Inoltre, la tutela della vita del concepito trova fondamento nella Costituzione (sent. n.27/1975 e n.35/1997) secondo la quale la vita del concepito si colloca tra i diritti inviolabili dell’uomo, è oggetto di esteso riconoscimento sul piano internazionale (“Dichiarazione sui diritti del fanciullo” approvata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1959). Nonostante tali riconoscimenti, per il nostro diritto vigente il concepito non è giuridicamente persona umana e la sua vita gode soltanto di una protezione affievolita rispetto a quella dell’uomo.

Tale disparità appare avallata sia dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, la quale non indica il momento iniziale della vita, sia dalla giurisprudenza della Corte europea che ha con la sent. Evans del 2007 negato il diritto alla vita dell’embrione. Più precisamente, la l. 194/1978 consente il sacrificio della vita del concepito a tutela di beni di rango inferiore facenti capo alla donna, essendo l’aborto lecito entro i primi 90 giorni alla duplice condizione che:

  • Siano rispettare le procedure di cui alla stessa legge
  • Ricorra una situazione di “serio pericolo per la salute fisica i psichica” della donna, in relazione allo stato di salute, alle condizioni economiche, sociali o familiari e alle circostanze del concepimento, o a previsioni di anomalie o malformazioni del concepito (questo requisito è interpretato in modo ampio bastando la dichiarazione della donna di voler abortire senza successive indagini mediche)

Dopo i primi 90 giorni l’aborto è lecito quando: la gravidanza o parto comportino un grave pericolo per la vita della donna; quando siano accertate patologie o malformazioni del nascituro che determino gravi pericoli per la salute della donna. Le residue ipotesi di reato in materia di aborto mirano a tutelare beni diversi dalla vita del concepito, quali la volontà, la vita o l’incolumità della donna o il rispetto delle procedure indicate dalla legge.

Quanto alla l. n. 40/2004 sulla procreazione medicalmente assistita, fin dalla sua formulazione originaria, ammetteva il rischio di morte di taluni embrioni che non riuscissero a impiantarsi, al fine di assicurare “concrete aspettative di gravidanza”.

Inoltre, a seguito della parziale dichiarazione di incostituzionalità dell’art.14 di detta legge nel 2009, la tutela del concepito subisce un nuovo ridimensionamento, essendo venuto a cadere il divieto di produzione di ulteriori embrioni soprannumerari (rispetto ai 3 previsti nel testo originario della norma) ai fini dell’eventuale ripetizione dell’intervento di fecondazione medicalmente assistita in caso di insuccesso. Nel testo vigente la protezione dell’embrione si riduce al divieto di sperimentazione con finalità diverse dalla tutela della salute e sviluppo dell’embrione stesso.

La morte

La morte costituisce l’evento tipico dei delitti contro la vita. La sua definizione consente di differenziare l’uomo dal cadavere. La nozione di morte è “concetto di valore”, “un costrutto morale con una base biologica”. Nell’ordinamento vigente, la morte costituisce elemento normativo, potendo essere determinata unicamente attraverso il riferimento alla specifica disciplina dettata per il suo accertamento (l. n. 578/1993) che la fa coincidere con la cessazione totale e irreversibile delle funzioni del sistema nervoso centrale, cioè con la morte encefalitica, che peraltro indica non la morte biologica in senso proprio, bensì l’entrate nel processo irreversibile della morte.

L’attuale definizione legislativa, basata sui criteri indicati nel Rapporto di Hardvard del 1968, accolti dalla maggioranza delle legislazioni (Europa, U.S.A., Australia, Canada, America Latina, paesi africani e asiatici) è di recente contrastata su un duplice fronte da tesi che vorrebbero anticipare o posticipare la morte in senso giuridico con implicazioni sulla risoluzione del duplice problema della determinazione:

  • Del momento della cessazione dell’obbligo di curare
  • Del momento in cui diventa lecito il prelievo degli organi ai fini di trapianto, richiedendo la legge che sia effettuato “da cadavere”.

La critica secondo cui la morte encefalitica, non potendo essere equiparata alla morte biologica, non potrebbe essere considerata a pieno titolo come morte della persona comporterebbe il duplice effetto di protrarre il dovere di mantenere artificiosamente in vita corpi che non possono più essere considerati persona e di posticipare il prelievo di organi ai fini di trapianto.

Crescente adesione trovano invece le tesi che propongono di sostituire la nozione legale di morte totale con quelle alternative di:

  • Morte tronco-encefalitica cioè limitata alle regioni encefalitiche inferiori che presiedono all’attività respiratoria cardiaca e circolatoria, senza considerare l’attività della corteccia cerebrale. Tesi condivisa dal Comitato Nazionale di Bioetica e adottata nel Regno Unito nell’ambito delle linee guida per l’accertamento della morte.
  • Morte corticale cioè limitata alle regioni cerebrali superiori (corticale e subcorticale) fondata sull’identificazione della persona con la coscienza e sostenuta in base a una prospettiva etica.

A sconsigliare l’adozione del criterio della prima tesi è l’incertezza scientifica sulla reale equivalenza alla morte encefalitica. Da respingere la seconda tesi che porterebbe a dichiarare morte le persone in stato vegetativo.

La questione della disponibilità o indisponibilità della vita

In base al principio dell’indisponibilità della vita, la tutela del bene opererebbe in ogni caso anche contro la volontà del titolare, precludendo non soltanto la volontaria distruzione della propria vita, manu aliena (prestando il consenso alla propria uccisione da parte di terzi) e manu propria, ma anche la rinuncia volontaria alla vita, cioè il lasciarsi morire (rifiutando cure mediche salvavita).

A questa tesi si oppone quella della “disponibilità” della vita, con conseguente rivendicazione del diritto al rifiuto delle cure salvavita e della legalizzazione di pratiche eutanasiche e di suicidio assistito. La tesi dell’indisponibilità ricerca il suo fondamento positivo in 3 dati:

  • L’atteggiarsi del bene vita quale interesse altresì collettivo (art. 32 Cost.)
  • La portata generale dell’art. 5 c.c. che vietando gli atti di disposizione del proprio corpo che cagionino una diminuzione permanente dell’integrità fisica, sottintende il divieto di disporre della vita.
  • L’incriminazione (art. 579 e 580 c.p.) dell’omicidio del consenziente e dell’aiuto al suicidio che attesterebbe l’appartenenza della vita al novero dei beni assolutamente indisponibili ai sensi dell’art. 50 c.p.

I fautori della disponibilità oppongono:

  • La pertinenza esclusiva alla sfera individuale dell’interesse alla vita di cui il singolo sarebbe l’unico titolare in base al diritto dell’autodeterminazione fondato sull’art. 13 e sull’ex art. 32 Cost.
  • La ridotta portata operativa dell’art. 5 riguardanti solo l’ambito dei rapporti di diritto privato quale espressione del principio di extrapatrimonialità del corpo umano (Carta di Oviedo; Carta di Nizza);
  • La necessità di rinvenire le indicazioni idonee a risolvere il problema della disponibilità o meno della vita nella Costituzione e non nelle norme ordinarie degli artt. 579 e 580 c.p.

Va precisato che le nozioni “disponibilità” e “indisponibilità” sono improprie: la disponibilità in senso stretto appare attribuibile solo ai diritti trasferibili, aventi come oggetto ultimo “cose”. I diritti personali invece sono per loro natura “indisponibili” essendo impossibile la cessazione o trasferimento a terzi da parte del titolare (è dichiarato trasferibile solo il diritto all’immagine art.10 c.c.)

Titolarità individuale o collettiva del bene vita

La qualifica di “bene indisponibile” ne sottointende la titolarità non piena in capo al soggetto e è connaturata agli interessi pubblici, istituzionali e a titolarità collettiva o diffusa e parzialmente indisponibili sono i diritti su beni privati sui quali grava un interesse della collettività o di altri soggetti privati. Sul titolare del bene possono incombere obblighi di salvaguardia del bene stesso nell’interesse altrui. Con riferimento ai beni individuali, la qualifica del bene dipende dalle diverse concezioni inerenti al rapporto tra stato e individuo:

  • Secondo lo schema panpubblicistico la persona non godrebbe mai della titolarità piena di alcun bene giuridico, che sarebbe invece condivisa con lo stato; il singolo è considerato “custode” dei propri beni e su di lui grava un generico dovere di preservarli nell’interesse comune; il ruolo dell’interesse statale è proporzionato al rango del bene: di qui l’assunto dell’indisponibilità assoluta della vita con correlativo obbligo di ciascuno di salvaguardarla al fine di adempiere i doveri verso lo stato e la famiglia. Ma il diverso rapporto stato-cittadino emergente dalla Costituzione repubblicana preclude l’accoglimento di una simile prospettiva.
  • L’innegabile sussistenza di un generico interesse superindividuale alla conservazione dei beni giuridici non implica che l’intervento penale nel tutelare i beni del singolo, si ponga a presidio anche di un interesse proprio dello Stato; inoltre il personalismo costituzionale impedisce che il complesso dei beni facenti capo alla persona umana sia concepito come funzionale all’interesse statale o collettivo con la conseguenza che è lo Stato a essere gravato dell’obbligo di agire in funzione della persona. A tutti i beni giuridici individuali è dunque connessa soltanto la facoltà, mai un obbligo di autotutela, come risulta con riferimento alla vita e alla salute dall’art. 32 Cost. e dagli art. 52 e 54 c.p.

Portata e valenza ermeneutica del divieto dell’art. 5 c.c.

Sulla base del principio della libertà personale (o di autodeterminazione), la norma non può essere intesa quale divieto generale e assoluto di disporre del proprio corpo.

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Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher dafne.91 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Penale II e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi Roma Tre o del prof Catenacci Mauro.
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