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CLASSIFICAZIONE DEL TITOLO XIII

1. La sistematica del codice Rocco

Le fattispecie incriminate al titolo XIII sono fattispecie a struttura molto risalente negli anni,

descritte così anche nel codice Zanardelli; gli interventi modificativi (aumenti di pena) non

hanno inciso in modo rilevante. Altro tipo di intervento è stato la massificazione della

procedibilità a querela. Un certo numero di fattispecie erano già procedibili a querela

nella versione del 193; poi il legislatore ha inserito la querela anche in fattispecie per le

quali si procedeva d’ufficio: l’usurpazione (art. 631 c.p.), la sottrazione di cose comuni (art.

627 c.p.), la deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi (art. 632c.p) ma

soprattutto l’introduzione della querela nella truffa (art.640 c.p.). Altro intervento è quello

relativo all’inserimento di talune fattispecie nuove: si pensi all’art. 648 ter c.p. che

prevede il delitto di riciclaggio e quello di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza

illecita; all’art. 640 bis che concerne la truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni

pubbliche; alle ipotesi informatiche quali la frode informatica (art.640 ter c.p.) , il

danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art.635 bis c.p.). Infine la

previsione come fattispecie autonoma, del reato di furto di abitazione e di furto con strappo

(art. 624 bis c.p.).

La classificazione dei delitti contro il patrimonio operata dal codice rocco: Il tutolo

XIII si suddivide nei delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle

persone (capo I) e mediante frode (capo II).

Si tratta di una classificazione che abbandona la scelta del legislatore del 1930 in ordine

alla decisiva rilevanza classificatoria del momento offensivo del bene giuridico. Rocco

classifica i reati, appunto, in base al momento lesivo del bene giuridico intorno a cui si

organizza la tutela, predisponendo le varie fattispecie. Il bene giuridico di categoria poi si

parcellizza nei diversi capi ove se ne tutela un certo profilo e poi nella specifica fattispecie.

Questa tecnica viene abbandonata non solo nel titolo XIII ma anche nel titolo III per i delitti

contro l’amministrazione della giustizia commessi con tutela arbitraria delle private ragioni

(art. 392 e 393 c.p.) e nel titolo VI, per quelli contro l’incolumità pubblica commessi

mediante violenza, mediante frode o colposi di comune pericolo.

Nel capo I sono ricompresi i fatti di furto, rapina, estorsione, violazione di diritti su

beni immobili ( artt. 631- 634 c.p.), danneggiamento (artt. 635, 636, comma 3, 638 e

639 c.p.), introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui, pascolo abusivo e

ingresso abusivo nel fondo altrui. Nel capo II sono inseriti i fatti di truffa, usura,

appropriazione indebita, ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni od utilità

di provenienza illecita e varie altre frodi (artt. 641, 642, 643 e 645 c.p.).

Esaminando la prima categoria, la violenza deve essere considerata modalità offensiva

della condotta (art. 392 c.p. : si ha violenza sulle cose allorchè la cosa viene danneggiata

o trasformata o ne è mutata la destinazione”. Esaminando in particolare il furto (“è punito

chi si impossessa della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene al fine di trarne

profitto”). Nella struttura della fattispecie tipica, oggettiva, non vi è traccia di violenza,né

sulle cose né sulle persone. Discorso diverso per il delitto di rapina (“è punito chiunque

per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto mediante violenza alla persona o minaccia

si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene”).

L’art. 625, n.2, c.p. prevede che il delitto di furto sia aggravato se il colpevole usa violenza

sulle cose: se la violenza sulle cose costituisce un’aggravante è evidente che essa non

possa partecipare della struttura della fattispecie base. L’art. afferma anche che il furto è

aggravati se “il colpevole si vale di un qualsiasi mezzo fraudolento”: dunque seguendo la

classificazione avremmo un furto commesso contemporaneamente con violenza e frode.

Altre fattispecie dello stesso capo presentano analoghi problemi di collocazione.

Prendiamo in esame la fattispecie di cui all art 633 invasione di terreni o di edifici, ecc. Le

stesse perplessità si pongono in relazione agli artt. 633, 636, 637 c.p. Lo stesso vale per i

delitti contro il patrimonio mediante frode: la truffa è un delitto mediante frode ma così non

è per tutti gli altri che non devono necessariamente contenere elementi di frode nelle

modalità della condotta tipica. Dette incongruenze derivano da un equivoco in cui è

caduto il legislatore che ha creduto di poter fondare la classificazione su un

concetto di violenza diverso da quello da lui descritto nell’art. 392 c.p., facendola

consistere in “qualsiasi energia fisica diretta alla cosa, per la consumazione del

reato”. Così però si è definita come violenza quella che è invece l’indispensabile energia

fisica minima necessaria alla realizzazione dell’attività umana e pertanto riscontrabile in

ogni condotta tipicizzata in qualsiasi fattispecie lesiva. Il tutto viene poi giustificato

attraverso un’acrobazia terminologica: la violenza di cui al capo I del titolo XIII sarebbe

riferita alle cose, a differenza di quella di cui all’art. 392 che si applica sulle cose. Si tratta

di una pura tautologia : la nota che dovrebbe qualificare l’offensività della condotta

consiste nella condotta stessa intesa come energia dispiegata allo scopo.

2. UNA DIVERSA PROPOSTA DI CLASSIFICAZIONE

Dato che l’attuale classificazione non è corrispondente alle modalità di aggressione tipiche

delle diverse fattispecie incriminatrici, la dottrina ha elaborato una diversa proposta, che

trova il suo riscontro anche in taluni progetti di riforma del c.p. ( nella Relazione che

accompagna il progetto di riforma redatto dalla Commissione Pagliaro si individuano le

ragioni di questa scelta: “I reati contro la persona si chiudono con i reati contro il

patrimonio, costituendo il patrimonio bene individuale, anche se soltanto bene-mezzo

perché funzionale alla conservazione, autonomia e sviluppo della persona umana e di

rilevanza costituzionale, poiché la Cost. riconoscendone esplicitamente la componenti più

pregnante, rappresentata dal diritto di proprietà, appare garantire implicitamente anche i

rapporti patrimoniali (…). Sotto la comune oggettività patrimoniale i reati sono stati

riclassificati (…) secondo la distinzione, indicata dalla più moderna dottrina per la sua

duplice funzione politico garantista e dommatico- interpretativa e incentrata sulle tipologie

ontologiche di aggressione: reati di aggressione unilaterali, reati che richiedono la

cooperazione del soggetto passivo”).

La tipicità del fatto si configura in modo completo solo considerando la lesione del bene

insieme alla condotta che lo realizza. Nel settore interessato la condotta tende ad ottenere

tre risultati: un vantaggio per sé, un vantaggio per sé e un danno per il titolare del

rapporto; solo un danno per il soggetto il cui patrimonio è aggredito. I risultati di danno e/o

di vantaggio si potranno ottenere attraverso la lesione del rapporto patrimoniale

preesistente determinata a due diversi livelli: con il trasferimento del bene nel patrimonio

dell’aggressore o con un suo arricchimento patrimoniale; ovvero senza che si determini

tale trasferimento, ma anche solo provocandone il depauperamento. Questo è il modello

che viene osservato: la tendenza della condotta a determinare un vantaggio e/o un

danno per altri è presente come elemento espresso o implicito di fattispecie in tutte

le previsioni del titolo XIII.

Il vantaggio, come elemento materiale del reato, lo ritroviamo ad esempio nella truffa,

nell’estorsione; il profitto come oggetto del dolo specifico è richiesto nel furto, nella rapina,

nella ricettazione ecc.. ; il danno ad esempio lo ritroviamo nell’estorsione, nel

danneggiamento, nella truffa.

Una precisazione va fatta sul depauperamento patrimoniale: il profitto deve essere

correlativo alla perdita; è un trasferimento così inteso che manca nelle figure del secondo

tipo, il che non toglie che si possa anche qui riscontrare un vero e proprio lucro

economico. Si tratta di un lucro indiretto, che non proviene dal patrimonio del soggetto

passivo (es. di un vecchio francobollo esistono solo due esemplari; il proprietario di uno di

essi per accrescerne il valore dà fuoco alla raccolta di cui l’altro fa parte: il lucro si

riconnette alla perdita del rivale ma solo come ripercussione indiretta, favorita dalle

condizioni del mercato filatelico).

Da un lato, una condotta umana che necessariamente si esplica per realizzare obiettivi di

profitto o danno, dall altro lo strumento indispensabile per raggiungere l obiettivo

vantaggioso o dannoso: il trasferimento materiale del bene da un patrimonio a un altro

ovvero semplicemente la sua perdita. Dunque all’interno del titolo XIII possiamo

distinguere fattispecie riguardanti l’effettivo o tendenziale trasferimento del bene o

l’arricchimento patrimoniale ( furto, rapina estorsione, sequestro di persona a scopo di

estorsione, truffa ….) da altre ove l’obiettivo è solo quello dell’impoverimento della

situazione patrimoniale aggredita ( danneggiamento e fattispecie dannose del pacifico

godimento altrui).

La classificazione proposta è la seguente:

a) delitti di trasferimento e/o arricchimento

b) delitti di impoverimento.

Quanto alle modalità di aggressione il soggetto attivo può scegliere tra:

a) l’aggressione diretta unilaterale: le concrete modalità di condotta si identificano nella

sottrazione (se del bene non si ha già la piena e autonoma disponibilità materiale) ovvero

nella appropriazione (quando della cosa si possa già liberamente disporne);l’autore si

pone in antitesi alle scelte operate dal gruppo sociale e dall’ordinamento (così come nel

furto);

b) la cooperazione della vittima: l’autore, avendo deciso di avvalersi del consenso

viziato della vittima, dovrà porre in essere condotte ingannatorie, minacciose, violente o

integranti un abuso al fine di ottenere un atto di disposizione patrimoniale a lui favorevole;

l’autore distorce gli strumenti giuridici previsti per il conseguimento legittimo degli obiettivi

dell’autonomia privata (es. truffa). Dunque nelle fattispecie di trasferimento si distinguono

quelle costruite su modalità di aggressione unilaterale ( furto,sottrazione di cose comuni,

rapina appropriazione indebita) da quelle centrate sulla partecipazione della vittima (

truff

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A.A. 2014-2015
51 pagine
13 download
SSD Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher dafne.91 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Penale II e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi Roma Tre o del prof Catenacci Mauro.