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CLASSIFICAZIONE DEL TITOLO XIII
1. La sistematica del codice Rocco
Le fattispecie incriminate al titolo XIII sono fattispecie a struttura molto risalente negli anni,
descritte così anche nel codice Zanardelli; gli interventi modificativi (aumenti di pena) non
hanno inciso in modo rilevante. Altro tipo di intervento è stato la massificazione della
procedibilità a querela. Un certo numero di fattispecie erano già procedibili a querela
nella versione del 193; poi il legislatore ha inserito la querela anche in fattispecie per le
quali si procedeva d’ufficio: l’usurpazione (art. 631 c.p.), la sottrazione di cose comuni (art.
627 c.p.), la deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi (art. 632c.p) ma
soprattutto l’introduzione della querela nella truffa (art.640 c.p.). Altro intervento è quello
relativo all’inserimento di talune fattispecie nuove: si pensi all’art. 648 ter c.p. che
prevede il delitto di riciclaggio e quello di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza
illecita; all’art. 640 bis che concerne la truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni
pubbliche; alle ipotesi informatiche quali la frode informatica (art.640 ter c.p.) , il
danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art.635 bis c.p.). Infine la
previsione come fattispecie autonoma, del reato di furto di abitazione e di furto con strappo
(art. 624 bis c.p.).
La classificazione dei delitti contro il patrimonio operata dal codice rocco: Il tutolo
XIII si suddivide nei delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle
persone (capo I) e mediante frode (capo II).
Si tratta di una classificazione che abbandona la scelta del legislatore del 1930 in ordine
alla decisiva rilevanza classificatoria del momento offensivo del bene giuridico. Rocco
classifica i reati, appunto, in base al momento lesivo del bene giuridico intorno a cui si
organizza la tutela, predisponendo le varie fattispecie. Il bene giuridico di categoria poi si
parcellizza nei diversi capi ove se ne tutela un certo profilo e poi nella specifica fattispecie.
Questa tecnica viene abbandonata non solo nel titolo XIII ma anche nel titolo III per i delitti
contro l’amministrazione della giustizia commessi con tutela arbitraria delle private ragioni
(art. 392 e 393 c.p.) e nel titolo VI, per quelli contro l’incolumità pubblica commessi
mediante violenza, mediante frode o colposi di comune pericolo.
Nel capo I sono ricompresi i fatti di furto, rapina, estorsione, violazione di diritti su
beni immobili ( artt. 631- 634 c.p.), danneggiamento (artt. 635, 636, comma 3, 638 e
639 c.p.), introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui, pascolo abusivo e
ingresso abusivo nel fondo altrui. Nel capo II sono inseriti i fatti di truffa, usura,
appropriazione indebita, ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni od utilità
di provenienza illecita e varie altre frodi (artt. 641, 642, 643 e 645 c.p.).
Esaminando la prima categoria, la violenza deve essere considerata modalità offensiva
della condotta (art. 392 c.p. : si ha violenza sulle cose allorchè la cosa viene danneggiata
o trasformata o ne è mutata la destinazione”. Esaminando in particolare il furto (“è punito
chi si impossessa della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene al fine di trarne
profitto”). Nella struttura della fattispecie tipica, oggettiva, non vi è traccia di violenza,né
sulle cose né sulle persone. Discorso diverso per il delitto di rapina (“è punito chiunque
per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto mediante violenza alla persona o minaccia
si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene”).
L’art. 625, n.2, c.p. prevede che il delitto di furto sia aggravato se il colpevole usa violenza
sulle cose: se la violenza sulle cose costituisce un’aggravante è evidente che essa non
possa partecipare della struttura della fattispecie base. L’art. afferma anche che il furto è
aggravati se “il colpevole si vale di un qualsiasi mezzo fraudolento”: dunque seguendo la
classificazione avremmo un furto commesso contemporaneamente con violenza e frode.
Altre fattispecie dello stesso capo presentano analoghi problemi di collocazione.
Prendiamo in esame la fattispecie di cui all art 633 invasione di terreni o di edifici, ecc. Le
stesse perplessità si pongono in relazione agli artt. 633, 636, 637 c.p. Lo stesso vale per i
delitti contro il patrimonio mediante frode: la truffa è un delitto mediante frode ma così non
è per tutti gli altri che non devono necessariamente contenere elementi di frode nelle
modalità della condotta tipica. Dette incongruenze derivano da un equivoco in cui è
caduto il legislatore che ha creduto di poter fondare la classificazione su un
concetto di violenza diverso da quello da lui descritto nell’art. 392 c.p., facendola
consistere in “qualsiasi energia fisica diretta alla cosa, per la consumazione del
reato”. Così però si è definita come violenza quella che è invece l’indispensabile energia
fisica minima necessaria alla realizzazione dell’attività umana e pertanto riscontrabile in
ogni condotta tipicizzata in qualsiasi fattispecie lesiva. Il tutto viene poi giustificato
attraverso un’acrobazia terminologica: la violenza di cui al capo I del titolo XIII sarebbe
riferita alle cose, a differenza di quella di cui all’art. 392 che si applica sulle cose. Si tratta
di una pura tautologia : la nota che dovrebbe qualificare l’offensività della condotta
consiste nella condotta stessa intesa come energia dispiegata allo scopo.
2. UNA DIVERSA PROPOSTA DI CLASSIFICAZIONE
Dato che l’attuale classificazione non è corrispondente alle modalità di aggressione tipiche
delle diverse fattispecie incriminatrici, la dottrina ha elaborato una diversa proposta, che
trova il suo riscontro anche in taluni progetti di riforma del c.p. ( nella Relazione che
accompagna il progetto di riforma redatto dalla Commissione Pagliaro si individuano le
ragioni di questa scelta: “I reati contro la persona si chiudono con i reati contro il
patrimonio, costituendo il patrimonio bene individuale, anche se soltanto bene-mezzo
perché funzionale alla conservazione, autonomia e sviluppo della persona umana e di
rilevanza costituzionale, poiché la Cost. riconoscendone esplicitamente la componenti più
pregnante, rappresentata dal diritto di proprietà, appare garantire implicitamente anche i
rapporti patrimoniali (…). Sotto la comune oggettività patrimoniale i reati sono stati
riclassificati (…) secondo la distinzione, indicata dalla più moderna dottrina per la sua
duplice funzione politico garantista e dommatico- interpretativa e incentrata sulle tipologie
ontologiche di aggressione: reati di aggressione unilaterali, reati che richiedono la
cooperazione del soggetto passivo”).
La tipicità del fatto si configura in modo completo solo considerando la lesione del bene
insieme alla condotta che lo realizza. Nel settore interessato la condotta tende ad ottenere
tre risultati: un vantaggio per sé, un vantaggio per sé e un danno per il titolare del
rapporto; solo un danno per il soggetto il cui patrimonio è aggredito. I risultati di danno e/o
di vantaggio si potranno ottenere attraverso la lesione del rapporto patrimoniale
preesistente determinata a due diversi livelli: con il trasferimento del bene nel patrimonio
dell’aggressore o con un suo arricchimento patrimoniale; ovvero senza che si determini
tale trasferimento, ma anche solo provocandone il depauperamento. Questo è il modello
che viene osservato: la tendenza della condotta a determinare un vantaggio e/o un
danno per altri è presente come elemento espresso o implicito di fattispecie in tutte
le previsioni del titolo XIII.
Il vantaggio, come elemento materiale del reato, lo ritroviamo ad esempio nella truffa,
nell’estorsione; il profitto come oggetto del dolo specifico è richiesto nel furto, nella rapina,
nella ricettazione ecc.. ; il danno ad esempio lo ritroviamo nell’estorsione, nel
danneggiamento, nella truffa.
Una precisazione va fatta sul depauperamento patrimoniale: il profitto deve essere
correlativo alla perdita; è un trasferimento così inteso che manca nelle figure del secondo
tipo, il che non toglie che si possa anche qui riscontrare un vero e proprio lucro
economico. Si tratta di un lucro indiretto, che non proviene dal patrimonio del soggetto
passivo (es. di un vecchio francobollo esistono solo due esemplari; il proprietario di uno di
essi per accrescerne il valore dà fuoco alla raccolta di cui l’altro fa parte: il lucro si
riconnette alla perdita del rivale ma solo come ripercussione indiretta, favorita dalle
condizioni del mercato filatelico).
Da un lato, una condotta umana che necessariamente si esplica per realizzare obiettivi di
profitto o danno, dall altro lo strumento indispensabile per raggiungere l obiettivo
vantaggioso o dannoso: il trasferimento materiale del bene da un patrimonio a un altro
ovvero semplicemente la sua perdita. Dunque all’interno del titolo XIII possiamo
distinguere fattispecie riguardanti l’effettivo o tendenziale trasferimento del bene o
l’arricchimento patrimoniale ( furto, rapina estorsione, sequestro di persona a scopo di
estorsione, truffa ….) da altre ove l’obiettivo è solo quello dell’impoverimento della
situazione patrimoniale aggredita ( danneggiamento e fattispecie dannose del pacifico
godimento altrui).
La classificazione proposta è la seguente:
a) delitti di trasferimento e/o arricchimento
b) delitti di impoverimento.
Quanto alle modalità di aggressione il soggetto attivo può scegliere tra:
a) l’aggressione diretta unilaterale: le concrete modalità di condotta si identificano nella
sottrazione (se del bene non si ha già la piena e autonoma disponibilità materiale) ovvero
nella appropriazione (quando della cosa si possa già liberamente disporne);l’autore si
pone in antitesi alle scelte operate dal gruppo sociale e dall’ordinamento (così come nel
furto);
b) la cooperazione della vittima: l’autore, avendo deciso di avvalersi del consenso
viziato della vittima, dovrà porre in essere condotte ingannatorie, minacciose, violente o
integranti un abuso al fine di ottenere un atto di disposizione patrimoniale a lui favorevole;
l’autore distorce gli strumenti giuridici previsti per il conseguimento legittimo degli obiettivi
dell’autonomia privata (es. truffa). Dunque nelle fattispecie di trasferimento si distinguono
quelle costruite su modalità di aggressione unilaterale ( furto,sottrazione di cose comuni,
rapina appropriazione indebita) da quelle centrate sulla partecipazione della vittima (
truff