I REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA
Presentazione dell'argomento
Il titolo III, libro II del codice penale raggruppa al proprio interno i delitti contro l'amministrazione della giustizia. Trattandosi di fattispecie dirette ad assicurare il corretto esercizio della giurisdizione, in particolare di quella penale, una completa disamina di questo specifico settore non può prescindere dalla verifica della sua effettiva compatibilità (sia dal punto di vista tecnico, sia sul sistema processuale soprattutto sul piano della tutela che esso è in grado di offrire) con il vigente.
Il passaggio da un codice di procedura penale di stampo prevalentemente inquisitorio, come era quello coevo alla emanazione del codice penale, ad un differente sistema processuale di stampo tendenzialmente accusatorio, ossia quello adottato nel 1988, impone all'interprete una operazione di raffronto sistematico.
La questione appena introdotta è strettamente connessa
con la relativa problematica concernente la struttura della fattispecie incriminatrice in esame:- dell'illecito di pericolo astratto: la loro predominante configurazione sul modello risultava perfettamente congeniale rispetto alla finalità tipica del sistema processuale penale allora vigente, costituito dalla ricerca di una tutela assoluta e materiale; né può trascurarsi il piano più strettamente politico: la tecnica del pericolo astratto, per quello che serviva a garantire l'indiscriminata e generalizzata tutela di un bene-funzione fortemente eroicizzato, perché strettamente connesso all'idea di Stato come valore e simbolo, che era vietato sottoporre a qualsiasi verifica o critica;
- l'abbandono di questo velleitario scopo, in favore del ben più realistico obiettivo costituito verità relativizzata e formale: la ricerca di una tutela relativa e formale, frutto di un processo di verificazione e falsificazione.
Cioè, una verità delimitata dal rispetto delle regole (prima fra tutte quella del contraddittorio per la formazione della prova), giustifica una reinterpretazione del presente titolo codicistico, orientata verso una significativa concretizzazione e specificazione del generico o onnicomprensivo bene di categoria costituito dalla 'corretta amministrazione della giustizia'.!
Quindi, è necessaria una ricostruzione delle figure criminose in esame secondo il differente illecito di pericolo concreto paradigma dell': il pericolo deve essere 'concretizzato' in funzione delle particolari esigenze di tutela proprie di un processo penale prevalentemente caratterizzato in forma accusatoria.
Esempio. Il delitto di falsa testimonianza (art 372 c.p.):
- inquisitorio, se ambientato all'interno di un sistema processuale penale di stampo potrà essere impiegato per reprimere ogni violazione dell'obbligo di verità semplicemente
Un'altra Autorità che a quella abbia l'obbligo di riferirne, incolpa di un reato taluno che egli sa innocente, ovvero simula a carico di lui le tracce di un reato, è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è aumentata se si incolpa taluno di un reato per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a dieci anni, o un'altra pena più grave. La reclusione è da quattro a dodici anni, se dal fatto deriva una condanna all'ergastolo.
Introduzione
Analizzando il reato di calunnia, va detto subito che la figura criminosa in esame si sostanzia nella condotta di chiunque addebiti un fatto costituente reato ad un soggetto che ne è invece innocente, con la certezza di tale sua innocenza. Questa condotta può estrinsecarsi in due distinte modalità:
- calunnia formale: integra tale ipotesi ogni falsa incolpazione realizzata attraverso una denuncia, una querela, una
istanza o una richiesta, anche se anonime o sotto falso nome, diretteTizio,all'autorità giudiziaria o ad altra autorità che a quella abbia obbligo di riferirne; esempio:dopo un'accesa discussione con Caio, cade accidentalmente in terra procurandosi lesioni graviad un ginocchio, salvo poi recarsi presso la Procura della Repubblica per denunciare l'accaduto,asserendo tuttavia di essere stato violentemente aggredito da Caio.
calunnia materiale: prende tale forma ogni falsa incolpazione posta in essere mediante lasimulazione di tracce di un reato mai commesso da taluno, oppure commesso da personaTizio denuncia falsamente alla polizia di avere subito una rapinadiversa dall'incolpato; esempio:nella propria abitazione, avendo cura di lasciare sul posto taluni effetti personali univocamentericonducibili a Caio.calunnia materiale!) la è quindi una simulazione delle tracce di un reato, consistente nellacreazione di falsi elementi probatori in
Un contesto tale da rendere questi univocamente ascrivibili a taluno, e dunque da ricondurre al medesimo soggetto la commissione del fatto alSi pensi alla condotta di chi occulta presso l'abitazione di una persona quale essi si riferiscono.estranea al reato l'arma impiegata per commettere un omicidio, provocando poi, con una telefonata anonima, l'esecuzione di un'accurata perquisizione domiciliare.
Il dato letterale sembra suggerire di inquadrare la calunnia tra i reati a forma vincolata: inframmentarietà, ossequio al principio di non ogni falsa accusa avente ad oggetto un 'reato' sarebbe tale da integrare una ipotesi di calunnia, avendo il legislatore selezionato soltanto alcune modalità commissive. Tuttavia, costituisce un punto fermo, tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, la qualificazione della calunnia come reato a forma libera: a sostegno di questa tesi, basta infatti osservare che gli atti indicati come possibili mezzi di
commissione della condotta di calunnia formale (denuncia, querela, richiesta, istanza) sono richiamati in maniera puramente esemplificativa e non vincolante. Al riguardo è sufficiente evidenziare la possibilità che tali atti siano presentati del tutto informalmente, cioè anche in forma anonima o sotto falso nome, senza che ciò intacchi in alcun modo la tipicità formale. Vedremo in seguito che ogni notizia di reato idonea a far sorgere indagini preliminari risulta tipica ai sensi dell'art 368 c.p. Ciò premesso, occorre osservare come il disvalore penalistico della calunnia ruoti intorno ai due requisiti di fattispecie 'reato' e 'innocente': si tratta di elementi normativi di tipo giuridico, per lo più di natura penalistica. Ci si chiede in quale modo debbano essere intesi questi termini. In particolare: - reato: fatto tipico, antigiuridico, colpevole ed eventualmente punibile; - innocente: persona che non ha commesso il fatto illecito di cui viene accusata.criminis, in senso processuale, come equivalente di di fatto idoneo a suscitare l'inizio di indagini preliminari nei confronti dell'innocente incolpato. innocente: - in senso processuale penalistico, inteso come quel soggetto nei confronti del quale non è stato raggiunto quello standard probatorio necessario a giustificare una pronuncia di colpevolezza che la legge processuale impone di accertare 'oltre ogni ragionevole dubbio' (533 c.p.p.); - in senso fattuale, inteso come colui che davvero non ha commesso quel fatto del quale è stato invece incolpato. In questo stesso senso ci si interroga in merito alla sussumibilità o meno nell'art 368 c.p. delle ipotesi di falsità parziale: si allude a tutte quelle accuse che risultano false solo in parte, avendo ad oggetto reati realmente verificatisi e ad ascrivibili all'incolpato, ma descritti dal denunciante con l'aggiunta di circostanze fattuali false o con l'omissione di.circostanze vere, ingrado di determinare un mutamento del titolo di reato, o l'esclusione di disposizioni favorevoli, ola contestazione di circostanze aggravanti, o anche solo un più grave trattamento sanzionatorio.!) La problematicità di simili ipotesi discende dal fatto che qui la condizione dell'incolpato non è di autentica innocenza (nel senso di naturalistica estraneità al fatto del soggetto o dinaturalistica insussistenza del fatto stesso). Ragionando in chiave politico-criminale, affermare pacificamente che in questi casi ricorra unaratioipotesi di calunnia non sembrerebbe una soluzione davvero coerente con la incriminatricedell'art 368 c.p., dal momento che l'autore di una falsità parziale ha reso comunque possibilela scoperta di un reato, oltre che l'individuazione del suo responsabile. Per contro però, è innegabile come ogni falsità parziale determini un travisamento delnormale funzionamento
della giustizia, oltre ad ingenerare un pericolo per le libertà individuali dell'incolpato. Proseguendo nell'analisi degli elementi costitutivi della condotta tipica, si apprende inoltre che la falsa incolpazione deve essere diretta all'Autorità giudiziaria o ad un'altra Autorità che a quella abbia l'obbligo di riferirne.?) Ci si chiede se, con tale formula, il legislatore abbia inteso o meno pretendere l'immediatezza di tale direzionalità attiva, ossia se abbia voluto che tra la falsa accusa e le autorità riceventi sussistesse un contatto diretto, senza alcuna intermediazione di sorta, o se piuttosto si sia limitato a indicare coloro che devono figurare come i destinatari ultimi di una falsa incolpazione. Generalmente si riconducono nell'alveo dell'art 368 c.p.:
- calunnia implicita (o intermedia)la , ove manca il contatto immediato e diretto fra falsa incolpazione e autorità, per mezzo dello schema
legale dell'
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