QUESTIONI FONDAMENTALI DELLA PARTE SPECIALE DEL DIRITTO PENALE.
CAPITOLO I
I REATI CONTRO IL PATRIMONIO.
Sezione I - La tutela del patrimonio
1 Le concezioni tradizionali del patrimonio
Lo studio dei delitti contro il patrimonio, previsto nel titolo XIII del libro II del codice penale, prende
comune oggettività giuridica
le mosse (come per ogni categoria di reati) dall’individuazione della
riferibile alle diverse fattispecie incriminatrici: è opportuno richiamare le varie nozioni di
patrimonio accolte, nel tempo, dalla dottrina penalistica. patrimonio
Va premesso che, sul piano generale, il concetto tecnico-giuridico di (per le sue
ascendenze civilistiche) possiede caratteri e dimensioni che possono non essere tutti utilmente e
direttamente apprezzabili nel nostro settore: se è certo infatti che fra il concetto generale di
patrimonio e il bene giuridico penale vi sia una esatta coincidenza di oggetto, non può negarsi
dal concetto generale ‘civilistico’ vada eliminato tutto quanto non sia utile agli
d’altra parte che
scopi tipici dell’intervento penale (o viceversa aggiunto quanto necessario per considerarlo sotto
questo punto di vista).
In ogni caso, anche una corretta individuazione dei contenuti della nozione di patrimonio non è
sempre in grado di fornire una appagante soluzione per ogni questione posta dalle singole ipotesi
delittuose: le ragioni di tale limite devono individuarsi:
- modalità di condotta
da un lato nel ruolo decisivo che le rivestono rispetto alla
determinazione dell’offesa;
- esigenze politiche,
dall’altro nell’incidenza che le diverse storicamente emerse, hanno avuto
nella formazione e modificazione delle specifiche ipotesi di reato.
!) Vanno comunque ricercati concetti generali validi per il maggior numero possibile di
fattispecie, allo scopo di mantenere una visione di insieme indispensabile per porre nel sistema
le singole figure delittuose.
Nei codici italiani preunitari, la tutela patrimoniale era affidata a fattispecie classificate come
‘reati contro la proprietà’; il codice Rocco modifica questa tradizionale etichettatura, passando
dalla proprietà al patrimonio, formalizzando così anche la tutela per ogni altro diritto reale, per
il possesso di fatto separato dalla proprietà e (in alcuni casi) anche per i diritti di obbligazione.
La dottrina penalistica tradizionale ha elaborato tre diverse concezioni di patrimonio:
- tecnico-giuridica
una ;
- economica
una ;
- economico-giuridica
una .
• Sulla base della concezione tecnico-giuridica, il patrimonio può essere definito come il
‘complesso dei diritti soggettivi patrimoniali che fanno capo ad una persona’ .
civilistica:
Tale concezione è di evidente derivazione proprio per questo si può dubitare della
possibilità di adattarla utilmente alle esigenze peculiari del diritto penale, senza una previa
verifica delle finalità pratiche di tutela delle fattispecie specifiche. La costruzione non può essere
lo schema tipicamente civilistico esclude dalla rilevanza penale, quindi dai profili
accolta perché
dell’offesa, ogni relazione puramente fattuale, e comunque ogni situazione non definibile come
diritto soggettivo (es. le aspettative).
!) Restringendo l’area della tutela penale ai rapporti di carattere patrimoniale che vestano gli abiti
rimarrebbero fuori dal concetto di patrimonio penalmente rilevante tutte le
di diritto soggettivo,
situazioni di fatto che legano un soggetto ad una cosa che pur potrebbero essere meritevoli di
protezione. anche una situazione a contenuto minimo, una
Viceversa dovrebbe poi affermarsi che
qualsiasi ipotesi bagatellare, rivestendo l’abito del diritto soggettivo, debba necessariamente
avere rilevanza penale.
Si consideri inoltre che il diritto soggettivo si sostanzia in un momento formale e che, pertanto, se
dovremmo
l’offesa al patrimonio venisse ancorata ad una posizione giuridica formalmente intesa,
rinunciare ad una gradazione della lesione: il diritto soggettivo, infatti, o è leso o non è leso,
rispetto ad esso non è immaginabile una diversa intensità della lesione. Eppure è lo stesso
ordinamento ad ammettere (circostanze aggravanti e attenuanti comuni, art. 61 n 7 e 62 n 4 c.p.)
gravità speciale tenuità del
la possibilità di una diversa gradazione, dando rilevanza alla o alla
danno patrimoniale arrecato.
• Il superamento dei limiti della concezione tecnico-giuridica di patrimonio è stato operato
da quanti hanno aderito ad una concezione economica del patrimonio: in tal senso il
‘complesso dei beni economicamente valutabili
patrimonio sarebbe costituito dal
appartenenti in forza di un diritto o per un rapporto di fatto ad una persona’ .
Dunque, il patrimonio è costituito non dal complesso di tutti i beni appartenenti ad una persona,
esclusivamente da quelli economicamente valutabili e appartenenti ad essa una forza del
ma
diritto o (anche) di un rapporto di fatto.
‘valutazione economica’
La prospettiva della si presta però ad insuperabili obiezioni.
l’unica aggressione penalmente rilevante diviene quella che comporta una reale
In primo luogo,
diminuzione economica; di conseguenza si permette all’autore:
a) di compensare la perdita provocata con altro equivalente economico;
b) di sottrarsi allo spettro di incriminazione della fattispecie, pur avendo di fatto inciso
negativamente sul titolare del rapporto aggredito per l’impossibilità, ad esempio, di usare la
persona che preleva dei doposcì ad un’altra su un ghiacciaio, lasciandola
cosa sottratta (es.
sprovvista, e al loro posto lasci del denaro, anche superiore al costo dei doposcì).
non realizzandosi una deminuito patrimoni economica,
!) In una situazione del genere,
non si configurerebbe alcuna lesione al bene giuridico protetto.
Una costruzione esclusivamente fondata sul valore economico dei beni produce dunque
lascia prive di tutela penale situazioni che
conseguenze giuridiche inaccettabili, anche perché
invece risultano esserne meritevoli, come quelle a puro contenuto affettivo (es. ciocca di capelli
.) o a
del figlio scomparso, lettere o foto di persone amate, animali senza valore economico ecc
cose che, prive di valore di scambio, possiedano solo un valore d’uso.
Vi è poi un altro aspetto rilevante. Nell’accezione di patrimonio in esame rientrerebbero tutti i
beni, economicamente valutabili, per la sola circostanza di appartenere di fatto ad una persona,
senza che si richieda alcuna ulteriore valutazione.
Aderendo a tale orientamento si rischierebbe di tutelare anche beni che siano illecitamente
nella sfera giuridica di un soggetto: il bene potrebbe essere in rapporto di fatto con una persona
che lo ha rubato a suo tempo, e di conseguenza si dovrebbe tutelare il ladro a cui la cosa venga
poi, successivamente, ulteriormente rubata. Questa conseguenza non è accettabile.
• Alla costruzione economica si contrappone la concezione economico-giuridica, la quale
riconduce nella nozione di patrimonio ‘il complesso dei rapporti giuridici (tali da essere
riconducibili al diritto soggettivo o semplicemente non disapprovati dall’ordinamento)
economicamente valutabili che fanno capo ad una persona’.
Il richiamo alla qualificazione giuridica del rapporto con la cosa consente di superare le difficoltà
evidenziate in precedenza, perché è ovvio che un rapporto ‘giuridico’ è per sua natura lecito e
non può ricomprendere relazioni di tipo illecito. Tuttavia, anche questa nozione non risulta del
tutto soddisfacente, poiché restringe i rapporti giuridici rilevanti solo a quelli a contenuto
meramente economico, escludendo dalla tutela i rapporti a contenuto affettivo.
Questo è un profilo centrale nella elaborazione del concetto di patrimonio tutelato penalmente.
Una interpretazione attuale del diritto penale liberale, incentrato sulla tutela di beni giuridici
attraverso la selezione delle specifiche condotte di aggressione, va compiuta attraverso una
lettura costituzionale del bene e delle tecniche di normazione utilizzate per proteggerlo: nel
nostro tema si deve allora ragionare sul concetto di patrimonio (bene giuridico tutelato) alla luce
del disegno costituzionale al quale sia possibile riferirlo e compararlo.
!) Possiamo in particolare ricordare i principi costituzionali che, così come emergono dagli articoli
2, 3, 41 e 42 Cost., pongono al centro del sistema la tutela della persona e la sua dignità, proprio
per questo non è coerente una opzione ermeneutica che escluda dall’intervento penale la lesione
di rapporti giuridici con cose che abbiano solo un valore affettivo.
Esempio: si pensi al furto della ciocca di capelli di un bambino morto precocemente; seguendo la
concezione economico-giuridica, si dovrebbe concludere nel senso che l’impossessamento e la
sottrazione della ciocca di capelli non integri il delitto di furto perché non vi è la lesione al
patrimonio, in quanto il patrimonio che deve essere leso è il complesso dei rapporti giuridici
economicamente valutabili. Sicuramente la cosa sottratta aveva un valore inestimabile per i
genitori del bambino, e non vi è dubbio che la Carta costituzionale intenda tutelare anche tali
beni.
Altro esempio: si pensi ad un barbone che porti con sé le sue poverissime cose, così misere da
non potersi definire economicamente valutabili; questo non sarebbe mai considerabile come
soggetto passivo del reato di furto se tali cose gli venissero sottratte. Paradossalmente, si
escluderebbe la tutela penale proprio contro il soggetto più debole, che pur vive in uno stato
‘costituzionale’ centrato sulla tutela dell’individuo e della sua personalità.
!) Per questi motivi le esigenze del diritto penale non consentono di accogliere una definizione di
patrimonio che si limiti al complesso dei rapporti giuridici solo se economicamente valutabili.
2 Il fondamento costituzionale funzionale’
Questo risultato necessita una più approfondita dimostrazione. La concezione ‘ è
struttura
l’unica che ricollega il disegno del patrimonio, quale bene giuridico di categoria, alla
personalistica della nostra Costituzione; così deve essere in un diritto penale liberale, incentrato
sulla tutela dei beni giuridici attraverso la selezione delle specifiche condotte di aggressione.
L’esigenza di una interpretazione unitaria dell’ordinamento impone di collocare al centro del
sistema la tutela della personalità individuale, da intendersi come completa realizzazione
dell’individuo nella società, superando gli aspetti puramente economici della sua esistenza.
!) Risulta dunque coerente che si appresti tutela ai rapporti uomo-cosa, che sono momento
fondamentale dell’esistenza dell’individuo, anche quando si sostanziano esclusivamente in modo
sentimentale.
La lettura della normativa penale segnala indubbiamente una prospettiva di particolare
riconoscimento di questa esigenza. Numerosi istituti nel nostro sistema penale attribuiscono
infatti cospicua rilevanza al valore della personalità dell’individuo: esempi sono la disciplina
dell’imputabilità, della colpevolezza, della pena, della capacità a delinquere, del danno.
• Principio univoco del sistema penale è l’attribuzione del massimo rilievo possibile alla
personalità umana.
Il processo interpretativo deve strutturarsi secondo più fasi:
- la ricognizione dei diversi e concreti momenti di tutela (individuazione dei diversi interessi
tutelati dall’ordinamento);
- l’identificazione della matrice comune (personalità umana);
- la valutazione di questa in modo conforme a quanto disposto dai principi generali
dell’ordinamento giuridico in sede costituzionale.
Tornando al nostro tema, il problema è dunque quello di individuare un concetto di patrimonio che
si ponga in armonia con i principi costituzionali espressi in materia di individuo e personalità ;
esigenza che in concreto si giustifica per il particolare rilievo che il concetto di patrimonio assume
nella realtà esistenziale dell’individuo.
Premesso che la valorizzazione della persona trova negli articoli 2 e 3 della Costituzione il suo
momento espressivo più alto, si evidenzia come ogni ‘fenomeno’ che si collochi nel diritto debba
essere interpretato e funzionalizzato in modo che tuteli nella maniera più ampia possibile
l’individuo.
Dunque, accogliere un concetto di patrimonio bloccato sui soli momenti economici è
costituzionalmente inaccettabile:
1) perché l’individuo non si estrinseca esclusivamente come ‘essere economico’, ma manifesta
e realizza la propria personalità in riferimento a situazioni che possono essere totalmente prive
di contenuto economico, pur materializzandosi in oggetti, la cui esclusione dall’ambito del
patrimonio condurrebbe ad una inaccettabile limitazione delle garanzie apprestate alla persona
in sede costituzionale;
2) perché esistono soggetti che nulla o quasi possiedono di apprezzabile a livello economico,
dunque una garanzia penale predisposta solo nei confronti delle componenti economiche del
patrimonio condurrebbe ad una totale discriminazione. In questa prospettiva deve ammettersi
che, mentre l’art 3 Cost. avverte sull’uguaglianza dei cittadini al di là delle condizioni
economiche, tutelando la personalità individuale di ciascuno, l’adesione alle tesi
economicistiche potrebbe ad un vuoto penale in sede di tutela che si rifletterebbe
negativamente sulla personalità dell’individuo.
3 Il bene giuridico e le modalità di aggressione
Abbiamo fissato la struttura e i contenuti dell’oggetto giuridico. Ora vanno considerate tutte le
condizioni che determinano la sistematica della materia.
In presenza di un bene giuridico (patrimonio) dai grandi contorni, si può al massimo giungere ad
una prima delimitazione del terreno su cui si realizza l’intervento punitivo, ma non si coglie ancora
una costruzione articolata, ordinata e comprensibile della fattispecie.
Per conseguire tale obiettivo bisogna aver riguardo alle specifiche condotte aggressive: la
modalità di attacco consente di ritagliare con precisione lo specifico oggetto giuridico tutelato
dalla struttura-base di repressione. parziale
!) La tutela penale del patrimonio è assolutamente : la necessità della pena non è mai
determinata tanto dall’evento lesivo, quando dalle modalità di condotta con le quali viene
Il delitto è un illecito a modalità di aggressione:
cagionato. non è solo il momento dell’offesa al
bene giuridico che determina il significato offensivo del fatto, quanto il modo, il comportamento
con cui il soggetto aggredisce quel bene.
• Nei delitti contro il patrimonio questa caratteristica della essenziale rilevanza delle modalità
di condotta nella previsione di un fatto come illecito penale ha una valenza totale.
È opportuno dunque effettuare un controllo della tecnica di incriminazione prescelta dal
legislatore. Si considerino, ad esempio:
- ‘chiunque distrugge,
la fattispecie di danneggiamento (635 c.p.), la quale prevede che
disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui, è
punito a querela della persona offesa con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a
309 euro’.
Dunque se Tizio distrugge (condotta di massima lesività del bene) l’orologio di Caio può essere
punito con la reclusione fino ad un anno.
- ‘chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo
la fattispecie della truffa (640 c.p.), prevede che
taluno in errore procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la
reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1032 euro’.
Quindi se Tizio, con artifizi o raggiri, induce in errore Caio in ordine al grande valore
economico di un Rolex posseduto da Tizio, determinando così Caio a scambiare il proprio orologio
con quello (che in realtà è solo un falso della famosa marca), Tizio può essere punito con la
reclusione fino a 3 anni.
- ‘chiunque si impossessa della cosa mobile
il delitto di furto (624 c.p.), dove si prevede che
altrui sottraendola a chi la detiene al fine di trarne profitto, è punito con la reclusione da sei
mesi a tre anni e con la multa da 154 euro a 516 euro’.
Si tratta della stessa pena base prevista per la truffa, tuttavia la pena edittale è aumentata da uno
a sei anni se il furto avviene sin abitazione o il furto avviene con strappo (624bis c.p.); inoltre, in
i sei anni,
base alle previsioni dell’art 625 c.p., la pena massima può raggiungere: a) se ricorre
i dieci anni,
una circostanza aggravante; b) se concorrono due o più di queste circostanze.
distrutto
!) Tornando al nostro esempio, Caio può perdere l’orologio perché gli viene , perché lo
cede sottratto
ad un truffatore o perché gli viene : in tutti e tre i casi Caio, in quanto titolare del
rapporto con la cosa (proprietà o possesso), ha ricevuto un’identica offesa al bene giuridico
patrimonio.
a fronte dello stesso identico livello di offesa al bene giuridico la pena cambia
Tuttavia,
in modo significativo (si va da un anno di reclusione previsto per il danneggiamento, ai tre della
truffa, fino ai sei o dieci anni in caso di furto aggravato); questo dimostra che la rilevanza
penale del fatto si sostanzia, oltre che nell’offesa al bene giuridico protetto, anche e
soprattutto nel modo con cui questa offesa al bene viene determinata.
danneggiamento,
Nel tutto si esaurisce in sostanza nella perdita del rapporto uomo-cosa,
truffa furto
mentre nelle fattispecie di e di non rileva evidentemente solo il momento della
perdita, ma un aspetto ulteriore: il trasferimento della cosa o il ten
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