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QUESTIONI FONDAMENTALI DELLA PARTE SPECIALE DEL DIRITTO PENALE.

CAPITOLO I

I REATI CONTRO IL PATRIMONIO.

Sezione I - La tutela del patrimonio

1 Le concezioni tradizionali del patrimonio

Lo studio dei delitti contro il patrimonio, previsto nel titolo XIII del libro II del codice penale, prende

comune oggettività giuridica

le mosse (come per ogni categoria di reati) dall’individuazione della

riferibile alle diverse fattispecie incriminatrici: è opportuno richiamare le varie nozioni di

patrimonio accolte, nel tempo, dalla dottrina penalistica. patrimonio

Va premesso che, sul piano generale, il concetto tecnico-giuridico di (per le sue

ascendenze civilistiche) possiede caratteri e dimensioni che possono non essere tutti utilmente e

direttamente apprezzabili nel nostro settore: se è certo infatti che fra il concetto generale di

patrimonio e il bene giuridico penale vi sia una esatta coincidenza di oggetto, non può negarsi

dal concetto generale ‘civilistico’ vada eliminato tutto quanto non sia utile agli

d’altra parte che

scopi tipici dell’intervento penale (o viceversa aggiunto quanto necessario per considerarlo sotto

questo punto di vista).

In ogni caso, anche una corretta individuazione dei contenuti della nozione di patrimonio non è

sempre in grado di fornire una appagante soluzione per ogni questione posta dalle singole ipotesi

delittuose: le ragioni di tale limite devono individuarsi:

- modalità di condotta

da un lato nel ruolo decisivo che le rivestono rispetto alla

determinazione dell’offesa;

- esigenze politiche,

dall’altro nell’incidenza che le diverse storicamente emerse, hanno avuto

nella formazione e modificazione delle specifiche ipotesi di reato.

!) Vanno comunque ricercati concetti generali validi per il maggior numero possibile di

fattispecie, allo scopo di mantenere una visione di insieme indispensabile per porre nel sistema

le singole figure delittuose.

Nei codici italiani preunitari, la tutela patrimoniale era affidata a fattispecie classificate come

‘reati contro la proprietà’; il codice Rocco modifica questa tradizionale etichettatura, passando

dalla proprietà al patrimonio, formalizzando così anche la tutela per ogni altro diritto reale, per

il possesso di fatto separato dalla proprietà e (in alcuni casi) anche per i diritti di obbligazione.

La dottrina penalistica tradizionale ha elaborato tre diverse concezioni di patrimonio:

- tecnico-giuridica

una ;

- economica

una ;

- economico-giuridica

una .

• Sulla base della concezione tecnico-giuridica, il patrimonio può essere definito come il

‘complesso dei diritti soggettivi patrimoniali che fanno capo ad una persona’ .

civilistica:

Tale concezione è di evidente derivazione proprio per questo si può dubitare della

possibilità di adattarla utilmente alle esigenze peculiari del diritto penale, senza una previa

verifica delle finalità pratiche di tutela delle fattispecie specifiche. La costruzione non può essere

lo schema tipicamente civilistico esclude dalla rilevanza penale, quindi dai profili

accolta perché

dell’offesa, ogni relazione puramente fattuale, e comunque ogni situazione non definibile come

diritto soggettivo (es. le aspettative).

!) Restringendo l’area della tutela penale ai rapporti di carattere patrimoniale che vestano gli abiti

rimarrebbero fuori dal concetto di patrimonio penalmente rilevante tutte le

di diritto soggettivo,

situazioni di fatto che legano un soggetto ad una cosa che pur potrebbero essere meritevoli di

protezione. anche una situazione a contenuto minimo, una

Viceversa dovrebbe poi affermarsi che

qualsiasi ipotesi bagatellare, rivestendo l’abito del diritto soggettivo, debba necessariamente

avere rilevanza penale.

Si consideri inoltre che il diritto soggettivo si sostanzia in un momento formale e che, pertanto, se

dovremmo

l’offesa al patrimonio venisse ancorata ad una posizione giuridica formalmente intesa,

rinunciare ad una gradazione della lesione: il diritto soggettivo, infatti, o è leso o non è leso,

rispetto ad esso non è immaginabile una diversa intensità della lesione. Eppure è lo stesso

ordinamento ad ammettere (circostanze aggravanti e attenuanti comuni, art. 61 n 7 e 62 n 4 c.p.)

gravità speciale tenuità del

la possibilità di una diversa gradazione, dando rilevanza alla o alla

danno patrimoniale arrecato.

• Il superamento dei limiti della concezione tecnico-giuridica di patrimonio è stato operato

da quanti hanno aderito ad una concezione economica del patrimonio: in tal senso il

‘complesso dei beni economicamente valutabili

patrimonio sarebbe costituito dal

appartenenti in forza di un diritto o per un rapporto di fatto ad una persona’ .

Dunque, il patrimonio è costituito non dal complesso di tutti i beni appartenenti ad una persona,

esclusivamente da quelli economicamente valutabili e appartenenti ad essa una forza del

ma

diritto o (anche) di un rapporto di fatto.

‘valutazione economica’

La prospettiva della si presta però ad insuperabili obiezioni.

l’unica aggressione penalmente rilevante diviene quella che comporta una reale

In primo luogo,

diminuzione economica; di conseguenza si permette all’autore:

a) di compensare la perdita provocata con altro equivalente economico;

b) di sottrarsi allo spettro di incriminazione della fattispecie, pur avendo di fatto inciso

negativamente sul titolare del rapporto aggredito per l’impossibilità, ad esempio, di usare la

persona che preleva dei doposcì ad un’altra su un ghiacciaio, lasciandola

cosa sottratta (es.

sprovvista, e al loro posto lasci del denaro, anche superiore al costo dei doposcì).

non realizzandosi una deminuito patrimoni economica,

!) In una situazione del genere,

non si configurerebbe alcuna lesione al bene giuridico protetto.

Una costruzione esclusivamente fondata sul valore economico dei beni produce dunque

lascia prive di tutela penale situazioni che

conseguenze giuridiche inaccettabili, anche perché

invece risultano esserne meritevoli, come quelle a puro contenuto affettivo (es. ciocca di capelli

.) o a

del figlio scomparso, lettere o foto di persone amate, animali senza valore economico ecc

cose che, prive di valore di scambio, possiedano solo un valore d’uso.

Vi è poi un altro aspetto rilevante. Nell’accezione di patrimonio in esame rientrerebbero tutti i

beni, economicamente valutabili, per la sola circostanza di appartenere di fatto ad una persona,

senza che si richieda alcuna ulteriore valutazione.

Aderendo a tale orientamento si rischierebbe di tutelare anche beni che siano illecitamente

nella sfera giuridica di un soggetto: il bene potrebbe essere in rapporto di fatto con una persona

che lo ha rubato a suo tempo, e di conseguenza si dovrebbe tutelare il ladro a cui la cosa venga

poi, successivamente, ulteriormente rubata. Questa conseguenza non è accettabile.

• Alla costruzione economica si contrappone la concezione economico-giuridica, la quale

riconduce nella nozione di patrimonio ‘il complesso dei rapporti giuridici (tali da essere

riconducibili al diritto soggettivo o semplicemente non disapprovati dall’ordinamento)

economicamente valutabili che fanno capo ad una persona’.

Il richiamo alla qualificazione giuridica del rapporto con la cosa consente di superare le difficoltà

evidenziate in precedenza, perché è ovvio che un rapporto ‘giuridico’ è per sua natura lecito e

non può ricomprendere relazioni di tipo illecito. Tuttavia, anche questa nozione non risulta del

tutto soddisfacente, poiché restringe i rapporti giuridici rilevanti solo a quelli a contenuto

meramente economico, escludendo dalla tutela i rapporti a contenuto affettivo.

Questo è un profilo centrale nella elaborazione del concetto di patrimonio tutelato penalmente.

Una interpretazione attuale del diritto penale liberale, incentrato sulla tutela di beni giuridici

attraverso la selezione delle specifiche condotte di aggressione, va compiuta attraverso una

lettura costituzionale del bene e delle tecniche di normazione utilizzate per proteggerlo: nel

nostro tema si deve allora ragionare sul concetto di patrimonio (bene giuridico tutelato) alla luce

del disegno costituzionale al quale sia possibile riferirlo e compararlo.

!) Possiamo in particolare ricordare i principi costituzionali che, così come emergono dagli articoli

2, 3, 41 e 42 Cost., pongono al centro del sistema la tutela della persona e la sua dignità, proprio

per questo non è coerente una opzione ermeneutica che escluda dall’intervento penale la lesione

di rapporti giuridici con cose che abbiano solo un valore affettivo.

Esempio: si pensi al furto della ciocca di capelli di un bambino morto precocemente; seguendo la

concezione economico-giuridica, si dovrebbe concludere nel senso che l’impossessamento e la

sottrazione della ciocca di capelli non integri il delitto di furto perché non vi è la lesione al

patrimonio, in quanto il patrimonio che deve essere leso è il complesso dei rapporti giuridici

economicamente valutabili. Sicuramente la cosa sottratta aveva un valore inestimabile per i

genitori del bambino, e non vi è dubbio che la Carta costituzionale intenda tutelare anche tali

beni.

Altro esempio: si pensi ad un barbone che porti con sé le sue poverissime cose, così misere da

non potersi definire economicamente valutabili; questo non sarebbe mai considerabile come

soggetto passivo del reato di furto se tali cose gli venissero sottratte. Paradossalmente, si

escluderebbe la tutela penale proprio contro il soggetto più debole, che pur vive in uno stato

‘costituzionale’ centrato sulla tutela dell’individuo e della sua personalità.

!) Per questi motivi le esigenze del diritto penale non consentono di accogliere una definizione di

patrimonio che si limiti al complesso dei rapporti giuridici solo se economicamente valutabili.

2 Il fondamento costituzionale funzionale’

Questo risultato necessita una più approfondita dimostrazione. La concezione ‘ è

struttura

l’unica che ricollega il disegno del patrimonio, quale bene giuridico di categoria, alla

personalistica della nostra Costituzione; così deve essere in un diritto penale liberale, incentrato

sulla tutela dei beni giuridici attraverso la selezione delle specifiche condotte di aggressione.

L’esigenza di una interpretazione unitaria dell’ordinamento impone di collocare al centro del

sistema la tutela della personalità individuale, da intendersi come completa realizzazione

dell’individuo nella società, superando gli aspetti puramente economici della sua esistenza.

!) Risulta dunque coerente che si appresti tutela ai rapporti uomo-cosa, che sono momento

fondamentale dell’esistenza dell’individuo, anche quando si sostanziano esclusivamente in modo

sentimentale.

La lettura della normativa penale segnala indubbiamente una prospettiva di particolare

riconoscimento di questa esigenza. Numerosi istituti nel nostro sistema penale attribuiscono

infatti cospicua rilevanza al valore della personalità dell’individuo: esempi sono la disciplina

dell’imputabilità, della colpevolezza, della pena, della capacità a delinquere, del danno.

• Principio univoco del sistema penale è l’attribuzione del massimo rilievo possibile alla

personalità umana.

Il processo interpretativo deve strutturarsi secondo più fasi:

- la ricognizione dei diversi e concreti momenti di tutela (individuazione dei diversi interessi

tutelati dall’ordinamento);

- l’identificazione della matrice comune (personalità umana);

- la valutazione di questa in modo conforme a quanto disposto dai principi generali

dell’ordinamento giuridico in sede costituzionale.

Tornando al nostro tema, il problema è dunque quello di individuare un concetto di patrimonio che

si ponga in armonia con i principi costituzionali espressi in materia di individuo e personalità ;

esigenza che in concreto si giustifica per il particolare rilievo che il concetto di patrimonio assume

nella realtà esistenziale dell’individuo.

Premesso che la valorizzazione della persona trova negli articoli 2 e 3 della Costituzione il suo

momento espressivo più alto, si evidenzia come ogni ‘fenomeno’ che si collochi nel diritto debba

essere interpretato e funzionalizzato in modo che tuteli nella maniera più ampia possibile

l’individuo.

Dunque, accogliere un concetto di patrimonio bloccato sui soli momenti economici è

costituzionalmente inaccettabile:

1) perché l’individuo non si estrinseca esclusivamente come ‘essere economico’, ma manifesta

e realizza la propria personalità in riferimento a situazioni che possono essere totalmente prive

di contenuto economico, pur materializzandosi in oggetti, la cui esclusione dall’ambito del

patrimonio condurrebbe ad una inaccettabile limitazione delle garanzie apprestate alla persona

in sede costituzionale;

2) perché esistono soggetti che nulla o quasi possiedono di apprezzabile a livello economico,

dunque una garanzia penale predisposta solo nei confronti delle componenti economiche del

patrimonio condurrebbe ad una totale discriminazione. In questa prospettiva deve ammettersi

che, mentre l’art 3 Cost. avverte sull’uguaglianza dei cittadini al di là delle condizioni

economiche, tutelando la personalità individuale di ciascuno, l’adesione alle tesi

economicistiche potrebbe ad un vuoto penale in sede di tutela che si rifletterebbe

negativamente sulla personalità dell’individuo.

3 Il bene giuridico e le modalità di aggressione

Abbiamo fissato la struttura e i contenuti dell’oggetto giuridico. Ora vanno considerate tutte le

condizioni che determinano la sistematica della materia.

In presenza di un bene giuridico (patrimonio) dai grandi contorni, si può al massimo giungere ad

una prima delimitazione del terreno su cui si realizza l’intervento punitivo, ma non si coglie ancora

una costruzione articolata, ordinata e comprensibile della fattispecie.

Per conseguire tale obiettivo bisogna aver riguardo alle specifiche condotte aggressive: la

modalità di attacco consente di ritagliare con precisione lo specifico oggetto giuridico tutelato

dalla struttura-base di repressione. parziale

!) La tutela penale del patrimonio è assolutamente : la necessità della pena non è mai

determinata tanto dall’evento lesivo, quando dalle modalità di condotta con le quali viene

Il delitto è un illecito a modalità di aggressione:

cagionato. non è solo il momento dell’offesa al

bene giuridico che determina il significato offensivo del fatto, quanto il modo, il comportamento

con cui il soggetto aggredisce quel bene.

• Nei delitti contro il patrimonio questa caratteristica della essenziale rilevanza delle modalità

di condotta nella previsione di un fatto come illecito penale ha una valenza totale.

È opportuno dunque effettuare un controllo della tecnica di incriminazione prescelta dal

legislatore. Si considerino, ad esempio:

- ‘chiunque distrugge,

la fattispecie di danneggiamento (635 c.p.), la quale prevede che

disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui, è

punito a querela della persona offesa con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a

309 euro’.

Dunque se Tizio distrugge (condotta di massima lesività del bene) l’orologio di Caio può essere

punito con la reclusione fino ad un anno.

- ‘chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo

la fattispecie della truffa (640 c.p.), prevede che

taluno in errore procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la

reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1032 euro’.

Quindi se Tizio, con artifizi o raggiri, induce in errore Caio in ordine al grande valore

economico di un Rolex posseduto da Tizio, determinando così Caio a scambiare il proprio orologio

con quello (che in realtà è solo un falso della famosa marca), Tizio può essere punito con la

reclusione fino a 3 anni.

- ‘chiunque si impossessa della cosa mobile

il delitto di furto (624 c.p.), dove si prevede che

altrui sottraendola a chi la detiene al fine di trarne profitto, è punito con la reclusione da sei

mesi a tre anni e con la multa da 154 euro a 516 euro’.

Si tratta della stessa pena base prevista per la truffa, tuttavia la pena edittale è aumentata da uno

a sei anni se il furto avviene sin abitazione o il furto avviene con strappo (624bis c.p.); inoltre, in

i sei anni,

base alle previsioni dell’art 625 c.p., la pena massima può raggiungere: a) se ricorre

i dieci anni,

una circostanza aggravante; b) se concorrono due o più di queste circostanze.

distrutto

!) Tornando al nostro esempio, Caio può perdere l’orologio perché gli viene , perché lo

cede sottratto

ad un truffatore o perché gli viene : in tutti e tre i casi Caio, in quanto titolare del

rapporto con la cosa (proprietà o possesso), ha ricevuto un’identica offesa al bene giuridico

patrimonio.

a fronte dello stesso identico livello di offesa al bene giuridico la pena cambia

Tuttavia,

in modo significativo (si va da un anno di reclusione previsto per il danneggiamento, ai tre della

truffa, fino ai sei o dieci anni in caso di furto aggravato); questo dimostra che la rilevanza

penale del fatto si sostanzia, oltre che nell’offesa al bene giuridico protetto, anche e

soprattutto nel modo con cui questa offesa al bene viene determinata.

danneggiamento,

Nel tutto si esaurisce in sostanza nella perdita del rapporto uomo-cosa,

truffa furto

mentre nelle fattispecie di e di non rileva evidentemente solo il momento della

perdita, ma un aspetto ulteriore: il trasferimento della cosa o il ten

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Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher rachelecosta_ di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma Tor Vergata o del prof Rampioni Roberto.
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