Diritto penale 2: reati contro la persona
Capitolo 1: Reati contro la vita
Vita umana
La vita è il bene giuridico primario in assoluto consacrato all’interno della gerarchia costituzionale, in modo implicito, e desumibile attraverso:
- Norme costituzionali che menzionano diritti contigui (es: diritto alla salute)
- Norme costituzionali che menzionano fini particolari (es: divieto pena di morte)
- Norme ordinarie (es: norme sui delitti contro la vita individuale → Codice penale)
La vita umana è il primo fra i beni altamente personali, preesistenti a qualsiasi riconoscimento giuridico, in quanto appartenente alla persona come tale. Il principio personalistico (sancito dall’art. 2 cost.) prevede: centralità e primato della persona umana. Di conseguenza l’ordinamento giuridico ha il dovere di tutelare i diritti inviolabili della persona umana, fra cui il primo è: la vita.
La vita è il fondamento e presupposto di ogni altro diritto. Ha un ruolo prioritario sul piano naturalistico e logico.
La vita è il fine e lo scopo di ogni altro diritto. Gli altri diritti fungono da mezzi o strumenti per tutelare e garantire il diritto alla vita. In base al principio personalistico (sancito dalla Costituzione) la vita umana, nel diritto penale, viene intesa nella sua dimensione individuale (bene della persona), a prescindere da ogni suo risvolto utilitaristico a vantaggio dello stato o della collettività.
NB: I delitti contro la vita si fondano su un modello di tutela rigorosamente oggettiva, che prescinde da un’eventuale rinuncia al bene da parte del titolare.
Uomo
Nei delitti contro la vita individuale, il soggetto passivo è un soggetto dotato di vitalità autonoma. Sono irrilevanti, al fine di considerare un soggetto come persona umana, i seguenti fattori:
- Eventuali condizioni patologiche che compromettano delle funzioni fisiologiche della persona, rendendola non autosufficiente. Es: Neonato prematuro; paziente in stato vegetativo.
- Morfologia fisica del soggetto
- Modalità di fecondazione e gestazione
La nozione di uomo si ricava da due differenze:
- Differenza fra: uomo e concepito → Il concepito gode di una tutela affievolita rispetto all’uomo. Si deve seguire la legislazione in tema di aborto (essa considera l’interruzione volontaria della gravidanza, avvenuta nei modi e nei tempi contrari a quanto disposto dalla legge, come un omicidio comune doloso o colposo). L’art. 578 c.p. considera “uomo” sia il neonato sia il feto.
- Legge 194/1978 art. 7 distingue l’uomo dal feto mediante 2 aspetti:
- Si considera lecito interrompere volontariamente la gravidanza per cause di estrema necessità, in cui la gravidanza o il parto comportino un rischio grave per la vita della madre.
- Il medico, che esegue l’intervento per l’interruzione della gravidanza, è gravato dall’obbligo di adottare ogni misura idonea a salvaguardare la vita del feto.
- Differenza fra: uomo e cadavere → Il cadavere gode di una tutela autonoma rispetto all’uomo. In un certo senso il cadavere viene considerato un “res”, in quanto può essere oggetto di atti dispositivi per finalità scientifiche o di trapianto.
Legislazione in materia di aborto
Legge 194/1978 → Interruzione volontaria della gravidanza. L’aborto è considerato lecito entro i primi 90 giorni qualora sussistano due condizioni:
- Devono essere rispettate le procedure previste dalla legge.
- Ricorra una “situazione di serio pericolo per la salute fisica o psichica della donna” in base a: stato di salute, condizioni economiche individuali e familiari, circostanze del concepimento, anomalie o malformazioni del concepito.
In realtà questo secondo punto dobbiamo intenderlo in modo alquanto ampio, in quanto basta solamente la dichiarazione di volontà della donna di voler abortire, senza la necessità di svolgere ulteriori indagini mediche o psichiche.
Trascorsi 90 giorni dalla fecondazione l’aborto è lecito quando:
- La gravidanza o il parto comportino grave pericolo per la salute della donna.
- Vengano accertate anomalie o malformazioni sul futuro nascituro, che andranno a determinare un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna.
Le ipotesi di reato in materia di aborto, non previste espressamente dalla legge, vanno a tutelare indirettamente la vita del concepito e direttamente la volontà/vita/incolumità della donna.
Sentenze corte costituzionale
La situazione giuridica del concepito si colloca fra i diritti inviolabili dell’uomo, garantiti dall’articolo 2 Costituzione. Il “diritto a nascere” del concepito equivale al “diritto alla vita” e per questo deve essere garantito e tutelato dalla Costituzione.
Dichiarazione su diritti del fanciullo (Assemblea generale delle Nazioni Unite 1959) → Il fanciullo, a causa della sua mancanza di maturità fisica e intellettuale, necessita di cure particolari fra cui: protezione legale sia prima che dopo la nascita.
Procreazione medicalmente assistita
Legge 40/2004 → Si ammette il rischio di morte degli embrioni che non riescano ad impiantarsi, al fine di assicurare delle concrete aspettative di gravidanza. In tal modo si producono più embrioni, rispetto a ciò che prevedeva prima la legge (solamente 3), con lo scopo di evitare un’eventuale ripetizione dell’intervento di fecondazione medicalmente assistita in caso di insuccesso. La protezione per la vita dell’embrione consiste nel divieto, sanzionato penalmente, di effettuare delle sperimentazioni attraverso questo tipo di intervento (che prescindano dalla tutela e sviluppo dell’embrione).
Morte
La morte è un elemento normativo, in quanto determinata unicamente attraverso la legge. Morte = Cessazione totale e irreversibile delle funzioni del sistema nervoso centrale (morte encefalica), che indica l’entrata nel processo morte. Questa definizione, fondata su criteri elaborati nel “Rapporto di Harvard” del 5-luglio-1968, incontra due tesi contrastanti:
- Si deve anticipare l’evento morte al momento in cui diventa lecito il prelievo di organi a fini di trapianto.
- Si deve posticipare l’evento morte al momento in cui vi è la cessazione dell’obbligo di curare e il contemporaneo obbligo di sospendere le pratiche rianimatorie o l’uso di apparecchi/macchine (per sostegno vitale).
Queste tesi non sono considerate valide.
Bene vita
Inizialmente era in vigore il tradizionale principio delle indisponibilità della vita. L’individuo non può porre in essere atti dispositivi relativi alla propria vita. Sono vietati: atti “manu aliena” e atti “manu propria”. I primi si riferiscono agli atti compiuti da terzi con il consenso del titolare (es: uccisione per mano di terzi). I secondi si riferiscono agli atti compiuti dal titolare stesso (es: suicidio; rinuncia a ricevere le opportune cure mediche).
Questo principio si fonda su tre fattori:
- La vita è un bene/interesse individuale e collettivo (secondo l’art. 32 cost.).
- Sono vietati atti di disposizione del proprio corpo, che comportino una diminuzione permanente dell’integrità fisica (secondo l’art. 5 c.c.).
- Reato penale: omicidio del consenziente; aiuto al suicidio (artt. 579-580 c.p.), in quanto la vita è un bene assolutamente indisponibile (secondo l’art. 50 c.p.).
Recentemente si sta diffondendo il principio della disponibilità della vita. Vi è una rivendicazione:
- “iure condito” → diritto al rifiuto delle cure mediche.
- “iure condendo” → legalizzazione delle pratiche volte all’eutanasia e al suicidio assistito.
A sostegno di questo principio troviamo tre fattori:
- In base al “diritto all’autodeterminazione” la vita è un bene/diritto meramente individuale e in tal modo il titolare è libero di decidere in merito. Questo in forza della libertà personale (stabilita dall’art. 13 cost.) e in forza del divieto di trattamenti medici obbligatori (stabilito dall’art. 32 cost.).
- L’art. 5 c.c. si deve applicare solo in ambito di diritto privato, in quanto espressione del principio di extrapatrimonialità del corpo umano.
- Bisognerebbe conciliare la legge ordinaria (codice penale in questo caso) con la Costituzione.
In realtà… Quando si parla della vita si deve utilizzare il termine: bene indisponibile → La vita è un bene che non può essere trasferito o ceduto sia sotto il profilo naturalistico (non è possibile separare la vita dal suo effettivo titolare) sia sotto il profilo giuridico (rientra nei diritti personali e in quanto tali non possono essere trasferiti o ceduti, salvo il diritto di immagine).
Per chiarire la questione dobbiamo innanzitutto considerare la vita dal punto di vista del diritto penale e non del diritto privato e successivamente considerare tre fattori:
- Titolarità del bene vita (individuale o collettivo?)
- Portata e valenza dell’art. 5 c.c.
- Portata e valenza degli articoli 579-580 c.p.
Fattore 1
Per stabilire se la vita è un bene disponibile o indisponibile dobbiamo analizzare il rapporto individuo-Stato. Nel codice Rocco (1930) si evince che: La persona non gode mai di una piena e assoluta titolarità su qualsiasi bene giuridico, poiché la titolarità è sempre condivisa con lo Stato. La persona umana è il custode dei propri beni ed essa ha l’obbligo di preservarli. Il ruolo dello Stato cresce relativamente al valore del bene giuridico. Quindi… la vita è un bene indisponibile.
La Costituzione (1948) afferma:
- Vi è un interesse superindividuale volto alla conservazione dei beni giuridici, volto ad una funzionale convivenza civile. Questo però non esclude che il diritto penale possa agire in una duplice funzione: garantire il bene giuridico nella sfera individuale e garantire il bene giuridico nella sfera statale.
- Un eventuale conflitto fra: diritto individuale all’autodeterminazione e interesse statale alla conservazione di un bene giuridico → si risolve in favore del secondo, in quanto lo Stato ha l’obbligo di agire in funzione della persona umana.
- La persona umana ha la facoltà, ma non l’obbligo, di tutelare la propria vita.
Secondo fattore
L’art. 5 c.c. non deve essere interpretato nel senso di: divieto generale e assoluto di disporre del proprio corpo. L’articolo in questione deve essere interpretato nel seguente modo: divieto di stipulare negozi giuridici, attraverso cui il contraente si obbliga a cedere parti del proprio corpo non ancora separate, andando a cagionare una diminuzione permanente della sua integrità fisica. Di conseguenza il contratto, eventualmente concluso, si considera inefficace/nullo e penalmente illecito. L’unica eccezione viene prevista in due casi:
- Trapianto di rene
- Trapianto di fegato
In deroga all’articolo 5 c.c. è ammesso il trapianto del rene o del fegato mediante atto “Inter vivos” a titolo gratuito. La ratio dell’articolo 5 c.c. → La vita viene intesa come un bene personale composto da un substrato materiale, potenziale oggetto di atti dispositivi, naturalisticamente separabile dal titolare. Di conseguenza la vita è un bene che può essere trasferito e ceduto.
Dalla disciplina privatistica dobbiamo riprendere tre principi importanti:
- Incoercibilità delle prestazioni personali → Un contraente può vantare un proprio diritto soltanto su cose mobili o immobili altrui, qualora esse siano oggetto del contratto concluso.
- Revocabilità costante del consenso prestato alla limitazione di un proprio diritto personale.
- Inalienabilità a terzi dell’integrità fisica oltre quanto stabilito dall’art. 5 c.c.
Dobbiamo considerare le norme che regolano l’attività medico-chirurgica. Queste prevedono un “abdicatio” (permesso), ossia un atto giuridico da parte del titolare del bene personale volto ad ammettere cure medico-chirurgiche, rinunciando alla tutela del proprio diritto in favore di un interesse superiore. La legislazione relativa all’attività medico-chirurgica non è in un rapporto di eccezionalità rispetto all’articolo 5, bensì in un rapporto di eterogeneità. Queste due norme disciplinano materie differenti.
Terzo fattore
Per stabilire la liceità o meno del singolo di arrecare lesione alla propria vita dobbiamo seguire quanto dispongono gli articoli 579-580 codice penale. Questi, essendo legge ordinaria, dovranno sempre essere interpretati in modo subordinato rispetto alla Costituzione.
Costituzione
La Costituzione affida allo Stato la tutela dei beni personali secondo la gerarchia prevista dal principio personalistico. Questa operazione è garantita dagli articoli 2-3. La Costituzione:
- Riconosce i diritti inviolabili dell’uomo (valori oggettivi)
- Si assume il compito di tutelare e garantire questi diritti.
Ci sono diversi gradi di tutela a seconda del valore del bene giuridico. Al primo posto troviamo: diritto all’autodeterminazione → Lo Stato ha l’obbligo di preservare e garantire le libertà individuali a ogni singola persona e l’obbligo di fornire gli strumenti affinché tali diritti assumano pienezza.
Di conseguenza… I diritti della persona sono disponibili “manu propria”. I diritti della persona sono limitatamente disponibili “manu aliena”, poiché l’ordinamento giuridico tutela questi diritti da eventuali aggressioni da parte di terzi (aggressioni materiali e/o morali).
Possiamo dividere i diritti della persona in tre categorie:
- Beni-mezzo
- Beni-fini personalisti
- Beni-presupposto
Omicidio doloso e colposo
L’omicidio è un reato a forma libera, in quanto può essere compiuto in qualsiasi modo. Per il legislatore non è importante la modalità in cui avviene la fattispecie illecita. Di conseguenza l’omicidio può avvenire mediante → azione o omissione. PS: L’omissione non è ammessa in caso di omicidio preterintenzionale. L’omicidio implica un disvalore di evento e un disvalore di azione. Quest’ultimo rileva ai fini del quantum della pena (tramite la previsione di circostanze speciali o rispetto a quanto dispone l’art. 133 c.p.).
ART. 133 C.P. → “Nell’esercizio del potere discrezionale il giudice deve tenere conto della gravità del reato desunta da vari fattori:
- Modalità di azione
- Gravità del danno o pericolo cagionato alla persona offesa dal reato
- Intensità del dolo e grado della colpa.
Il giudice deve altresì tenere conto della capacità a delinquere del colpevole desunta da vari fattori:
- Motivi a delinquere e carattere del reo
- Precedenti penali e giudiziari e in generale dalla condotta e vita del reo nel momento antecedente al reato
- Condotta contemporanea e successiva al reato
- Condizioni di vita individuale-familiare-sociale del reo
Esistono tre forme di omicidio:
- Doloso
- Colposo
- Preterintenzionale
La legislazione in tema di “attività medica” è risultata più accondiscendente, andando a limitare la responsabilità penale per colpa grave.
LEGGE BALDUZZI (2012) → “L’esercente la professione sanitaria, che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica, non risponde penalmente per colpa lieve”.
La limitazione della responsabilità penale avviene rispetto alla colpa per: imperizia o imprudenza. Questo perché l’attività medica è sempre esposta ad un margine di imprevedibilità. La limitazione non opera invece rispetto alla colpa per negligenza (trascuratezza e disattenzione), poiché in forza del principio di uguaglianza (previsto dalla Costituzione) l’osservanza degli obblighi di diligenza è parimenti prevista in ogni professione e attività.
Come dobbiamo valutare l’omesso impedimento dell’evento morte? Il garante, qualora abbia poteri impeditivi di natura giuridica, deve agire per impedire l’evento morte.
[ES: Forze armate → Hanno potere di vigilare sull’insorgenza di eventuali situazioni di pericolo e hanno iniziativa diretta su tali situazioni]
Se il garante non agisce → Si ha omissione non impeditiva dell’evento morte → In forza dell’art. 27 cost. secondo cui “la responsabilità penale è personale”, l’omissione viene equiparata all’azione. Di conseguenza il garante è penalmente responsabile. Se il garante ha poteri impeditivi di natura meramente fattuale, allora un’eventuale omissione non viene equiparata all’azione. In tal caso potrebbe sorgere una responsabilità per:
- Reato di pura omissione
- Reato di evento
Non si ha responsabilità per:
- Reato di omesso impedimento dell’evento
[ES: Lavoratore dipendente che, in caso di urgenza, si adopera per ridurre o eliminare la situazione di pericolo]
Si deve stabilire di volta in volta il concreto contenuto dell’obbligo di impedimento, che può essere adempiuto con:
- Intervento diretto sulla condotta dell’aggressore
- Condotta di soccorso indiretto (es: avviso all’autorità pubblica)
NB: Quando parliamo di omicidio dobbiamo tener presente un fattore importante: nesso causale (nesso che lega la condotta attiva o omissiva all’evento). Osserviamo la sentenza Franzese (2002) della Corte Cassazione.
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