luis84i@hotmail.it
I reati contro la vita
il soggetto passivo e l’evento tipico
Il bene tutelato,
1.La vita umana come bene supremo
La vita umana è il primo tra i beni altamente personali.
Pur non trovando espressa menzione nella Costituzione italiana, la vita deve essere considerata il
bene giuridico primario nella gerarchia costituzionale necessariamente consacrato per implicito
e desumibile da disposizioni costituzionali richiamanti altri beni contigui (es. diritto alla salute) o
dettate a fini particolari (es. divieto della pena di morte) o da norme ordinarie (es. sui delitti contro
la vita individuale).
Il fondamentale principio personalistico, ex art.2 Cost., sancendo la centralità e il primato della
persona umana su ogni altro valore, impone all’ordinamento il dovere basilare della tutela dei diritti
inviolabili dell’uomo e tra questi la vita assurge al rango più elevato, trattandosi:
- del bene-presupposto per eccellenza in quanto imprescindibile per il godimento di ogni altro
diritto
- del bene-fine per eccellenza, preminente sugli altri beni-fine personali, rispetto ai quali i beni-
mezzo assumono carattere strumentale.
L’organizzazione della parte speciale del codice penale secondo l’organizzazione discendente dai
delitti contro lo stato a quelli contro i beni individuali, non incide sulla gerarchia di valore tra
interessi statali o collettivi e interessi individuali.
La vita si colloca altresì al vertice dei diritti umani contemplati dalla Dichiarazione universale
dei diritti dell’uomo diritti dell’uomo e dalla Carta dei diritti
(art.3),dalla Convenzione dei
fondamentali dell’ Unione Europea (art.2).
Lo strumento della pena criminale appare in linea di massima indispensabile all’efficace
salvaguardia della vita umana ; in effetti le incriminazioni poste a presidio della vita si atteggiano
quali delitti naturali. L’obbligo degli stati membri della criminalizzazione della causazione dolosa
della morte di un uomo è esplicitamente disposto dalla Corte europea.
in un’ampia serie di norme
Nel nostro ordinamento la vita umana trova tutela diretta o indiretta
incriminatrici monoffensive e plurioffensive, dislocate in vari titoli della parte speciale del c.p.,
quale oggettività giuridica esclusiva o accanto a altri beni giuridici eterogenei o a essa contigui o
strumentali, nonché nella legislazione extra codicem.
In particolare i delitti contro la vita di cui al capo I del titolo XII del libro II del c.p. sono posti
a presidio del bene vita umana nella sua dimensione di bene singolo, essendo diretti a colpire
aggressioni alla vita di una o più persone determinate, mentre la vita è tutelata in una dimensione
accanto all’integrità fisica e alla salute,
trans-individuale, dalle norme del titolo VI sui delitti
contro l’incolumità collettiva, in quanto le condotte ivi previste sono idonee a mettere a
repentaglio la vita di un numero indeterminato di persone.
La tutela penale della vita umana copre, in virtù della formulazione secondo il paradigma del reato a
forma libera e la previsione in tutte le forme della colpevolezza, ogni possibile modalità di
aggressione al bene tutelato.
Alla luce del principio personalistico sancito dalla Costituzione, la vita umana come oggetto della
tutela penale va intesa nella sua dimensione individuale di bene della persona a prescindere da
ogni risvolto utilitaristico a vantaggio della collettività e dello stato.
E’ un modello di che prescinde dall’eventuale rinuncia al bene del
tutela rigorosamente oggettiva,
titolare.
2. La nozione di “persona umana”
L’individuazione del bene vita umana tutelato dal titolo XII si pone in correlazione con
l’identificazione del titolare del bene.
Il soggetto passivo è qualificato talora con il termine “uomo” che indica genericamente
“qualsiasi persona umana”. dall’età e dallo stato di salute,
La qualità di persona va valutata a prescindere dal genere, purchè si
tratti di soggetto dotato di vitalità autonoma, anche se non necessariamente di autosufficienza, e
cioè indipendentemente da eventuali condizioni patologiche che ne compromettano talune funzioni
fisiologiche, rendendo necessario il ricorso a sostegno meccanico vitale o a alimentazione e
idratazione artificiali, oppure da malformazioni che ne precludano la sopravvivenza. Irrilevante è la
morfologia fisica del soggetto, essendo sufficiente la condivisione del patrimonio genetico
umano.
Irrilevanti le modalità di fecondazione, sessuata o asessuata (mediante clonazione) e gestazione,
materna o extramaterna (animale o meccanica) e la nozione di uomo deve essere estesa fino a
coprire qualunque essere provvisto di materiale genetico umano, ancorchè combinato con
quello di altre specie.
La nozione di uomo è ricostruita soltanto attraverso il riferimento a un complesso di disposizioni
l’uomo
afferenti da un lato alla disciplina in materia di aborto (l.n. 194/1978), al fine di distinguere
dall’altro a quella in materia di accertamento della morte, al fine di distinguere
dal concepito;
l’uomo dal cadavere.
Circa il criterio distintivo tra uomo e concepito e conseguentemente tra i delitti contro la vita del
-
Riassunto esame diritto penale II, professore Catenacci, libro consigliato Questioni fondamentali della parte speci…
-
Riassunto esame Diritto Penale 2, prof. Fiorella, libro consigliato Manuale di diritto penale, Questioni fondamenta…
-
Riassunto esame diritto penale 2 , prof Rampioni, libro consigliato Questioni fondamentali della parte speciale del…
-
Riassunto esame Diritto penale parte generale, prof. Fiorella, libro consigliato Corso di diritto penale ( parte ge…
- Risolvere un problema di matematica
- Riassumere un testo
- Tradurre una frase
- E molto altro ancora...
Per termini, condizioni e privacy, visita la relativa pagina.