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I reati contro la vita

il soggetto passivo e l’evento tipico

Il bene tutelato,

1.La vita umana come bene supremo

La vita umana è il primo tra i beni altamente personali.

Pur non trovando espressa menzione nella Costituzione italiana, la vita deve essere considerata il

bene giuridico primario nella gerarchia costituzionale necessariamente consacrato per implicito

e desumibile da disposizioni costituzionali richiamanti altri beni contigui (es. diritto alla salute) o

dettate a fini particolari (es. divieto della pena di morte) o da norme ordinarie (es. sui delitti contro

la vita individuale).

Il fondamentale principio personalistico, ex art.2 Cost., sancendo la centralità e il primato della

persona umana su ogni altro valore, impone all’ordinamento il dovere basilare della tutela dei diritti

inviolabili dell’uomo e tra questi la vita assurge al rango più elevato, trattandosi:

- del bene-presupposto per eccellenza in quanto imprescindibile per il godimento di ogni altro

diritto

- del bene-fine per eccellenza, preminente sugli altri beni-fine personali, rispetto ai quali i beni-

mezzo assumono carattere strumentale.

L’organizzazione della parte speciale del codice penale secondo l’organizzazione discendente dai

delitti contro lo stato a quelli contro i beni individuali, non incide sulla gerarchia di valore tra

interessi statali o collettivi e interessi individuali.

La vita si colloca altresì al vertice dei diritti umani contemplati dalla Dichiarazione universale

dei diritti dell’uomo diritti dell’uomo e dalla Carta dei diritti

(art.3),dalla Convenzione dei

fondamentali dell’ Unione Europea (art.2).

Lo strumento della pena criminale appare in linea di massima indispensabile all’efficace

salvaguardia della vita umana ; in effetti le incriminazioni poste a presidio della vita si atteggiano

quali delitti naturali. L’obbligo degli stati membri della criminalizzazione della causazione dolosa

della morte di un uomo è esplicitamente disposto dalla Corte europea.

in un’ampia serie di norme

Nel nostro ordinamento la vita umana trova tutela diretta o indiretta

incriminatrici monoffensive e plurioffensive, dislocate in vari titoli della parte speciale del c.p.,

quale oggettività giuridica esclusiva o accanto a altri beni giuridici eterogenei o a essa contigui o

strumentali, nonché nella legislazione extra codicem.

In particolare i delitti contro la vita di cui al capo I del titolo XII del libro II del c.p. sono posti

a presidio del bene vita umana nella sua dimensione di bene singolo, essendo diretti a colpire

aggressioni alla vita di una o più persone determinate, mentre la vita è tutelata in una dimensione

accanto all’integrità fisica e alla salute,

trans-individuale, dalle norme del titolo VI sui delitti

contro l’incolumità collettiva, in quanto le condotte ivi previste sono idonee a mettere a

repentaglio la vita di un numero indeterminato di persone.

La tutela penale della vita umana copre, in virtù della formulazione secondo il paradigma del reato a

forma libera e la previsione in tutte le forme della colpevolezza, ogni possibile modalità di

aggressione al bene tutelato.

Alla luce del principio personalistico sancito dalla Costituzione, la vita umana come oggetto della

tutela penale va intesa nella sua dimensione individuale di bene della persona a prescindere da

ogni risvolto utilitaristico a vantaggio della collettività e dello stato.

E’ un modello di che prescinde dall’eventuale rinuncia al bene del

tutela rigorosamente oggettiva,

titolare.

2. La nozione di “persona umana”

L’individuazione del bene vita umana tutelato dal titolo XII si pone in correlazione con

l’identificazione del titolare del bene.

Il soggetto passivo è qualificato talora con il termine “uomo” che indica genericamente

“qualsiasi persona umana”. dall’età e dallo stato di salute,

La qualità di persona va valutata a prescindere dal genere, purchè si

tratti di soggetto dotato di vitalità autonoma, anche se non necessariamente di autosufficienza, e

cioè indipendentemente da eventuali condizioni patologiche che ne compromettano talune funzioni

fisiologiche, rendendo necessario il ricorso a sostegno meccanico vitale o a alimentazione e

idratazione artificiali, oppure da malformazioni che ne precludano la sopravvivenza. Irrilevante è la

morfologia fisica del soggetto, essendo sufficiente la condivisione del patrimonio genetico

umano.

Irrilevanti le modalità di fecondazione, sessuata o asessuata (mediante clonazione) e gestazione,

materna o extramaterna (animale o meccanica) e la nozione di uomo deve essere estesa fino a

coprire qualunque essere provvisto di materiale genetico umano, ancorchè combinato con

quello di altre specie.

La nozione di uomo è ricostruita soltanto attraverso il riferimento a un complesso di disposizioni

l’uomo

afferenti da un lato alla disciplina in materia di aborto (l.n. 194/1978), al fine di distinguere

dall’altro a quella in materia di accertamento della morte, al fine di distinguere

dal concepito;

l’uomo dal cadavere.

Circa il criterio distintivo tra uomo e concepito e conseguentemente tra i delitti contro la vita del

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Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

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