Diritto Penale dell’impresa – Ambrosetti, Mezzetti, Ronco [2009] 1
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Diritto Penale dell’impresa – Ambrosetti, Mezzetti, Ronco [2009]
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§ 1. Il reato funzionalmente economico.
Correva l'anno 1985 quando C P , maestro del diritto penale dell’economia, in un
ESARE EDRAZZI
suo scritto intitolato “Interessi economici e tutela penale” poneva l’attenzione sul tema della
tutela penale degli interessi economici interrogandosi su quali fossero i coefficienti che
conferissero il requisito dell’economicità al fenomeno criminale ed alla disciplina normativa.
Sul punto l’Autore individua due possibili approcci:
uno di tipo funzionale, in forza del quale si ritiene “economico” il reato strumentalmente
connesso all’esercizio di una attività economica;
uno di tipo effettuale, in base al quale si definisce “economico” il reato che lede interessi
economici, così come, comunemente, classificati sulla scorta dei criteri individuati ed
adottati dalla dottrina penalistica e dagli apparati codicistici.
In entrambi i casi il concetto di reato economico – secondo P – tenderebbe a dilatarsi in
EDRAZZI
modo smisurato sino a perdere valore ai fini dell’individuazione di un campo organico di
disposizioni.
È da rilevare come l’approccio di tipo funzionale, più che gli aspetti strettamente giuridici,
privilegia considerazioni di stampo sociologico/criminologico sollevando soluzioni che
attengono alla criminalizzazione dei protagonisti degli atti economici nonché alla individuazione
delle sanzioni idonee a contrastare la criminalità che si annida nel mondo degli affari.
Sotto questo secondo aspetto (sanzioni interdittive) un significativo impulso alla materia si è
realizzato con l’introduzione delle nuove sanzioni in materia di
interdizione temporanea e sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e
delle imprese [artt. 32 bis e 35 bis];
incapacità di contrattare con la P.A. con riferimento ai delitti commessi in danno o in
vantaggio di un’attività imprenditoriale o comunque in relazione ad essa [art. 32 quater].
È da rilevare, inoltre, che l’approccio funzionale è all’origine di una svolta storica concernente
l’introduzione, per la prima volta – ad opera del d.lgs. 8 Giugno 2001, n. 231 - del concetto di
responsabilità da reato delle persone giuridiche.
La normativa di cui si parla nasce significativamente dalla ratifica di tre Convenzioni
Internazionali in tema di tutela degli interessi finanziari nell’ambito della Comunità europea:
la Convenzione PIF relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità
Europee del 1995; universitaria.me@libero.it
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la Convenzione sulla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle 3
operazioni economiche internazionali del 1997;
la Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti
funzionari delle Comunità Europee o degli Stati Membri dell’Unione Europea del
1997.
Mentre, però, tali Convenzioni non enunciavano disposizioni specifiche in ordine ai criteri di
imputazione della responsabilità a carico degli enti collettivi né alla tipologia delle relative
sanzioni, con l’emanazione del d.lgs. 8 Giugno 2001, n. 231 si riconosce la necessità di una
disciplina preventiva e repressiva, che va oltre le semplici persone fisiche ma, che coinvolge
anche l’ente collettivo per l’esercizio criminale dell’attività aziendale.
Scopo della normativa è, infatti, quello di rafforzare la tutela penale di fronte ai sempre più
frequenti fenomeni di criminalità ad opera delle imprese! Si conviene, infatti, che sebbene l’atto
illecito è posto dal singolo operatore aziendale esso è, molto spesso, frutto di una politica di
impresa, i cui effetti si ripercuotono, in misura sproporzionata rispetto alla responsabilità del
singolo, sul tessuto sociale e, dunque, sulla intera collettività.
Ne consegue che, il criterio principale di misura della responsabilità penale dell’impresa è da
rinvenirsi nell’entità del profitto che, con pratiche criminali, l’ente collettivo consegue!
§ 2. L’infiltrazione della criminalità organizzata nel circuito lecito dell’economia e
la dilatazione del reato funzionalmente economico.
L'infiltrazione criminale nell'economia è un fenomeno ormai non più nuovo. Alla sua origine si
riscontrano molteplici cause, prime fra tutte la massiccia disponibilità di capitali liquidi derivanti
dall'accumulazione illecita e la necessità di investimento di tali capitali nel circuito finanziario ed
economico legale.
Le principali attività economiche riconducibili alla criminalità organizzata consistono nella:
ridistribuzione criminale della ricchezza conseguita, ad esempio, grazie alle frodi per il
conseguimento di erogazioni ai danni dello Stato, degli enti pubblici e delle Comunità
Europee;
produzione e commercio illegale di servizi e beni proibiti dalla legge si pensi, ad
esempio, al narcotraffico, all'usura, al gioco d'azzardo oppure al traffico dei rifiuti;
produzione legale di servizi e di beni con capitali di provenienza criminale, realizzati
grazie, soprattutto, al riciclaggio ed all'impiego in attività economiche o finanziarie lecite
di danaro, beni o altre utilità provenienti da delitti.
Allo scopo di contrastare i fenomeni criminali ed il dilatarsi delle loro aree di incidenza notevole
è stato il lavoro del legislatore comunitario e nazionale.
Negli ultimi due decenni, infatti, significativo è lo sviluppo normativo che ha cercato di catturare
la creazione di una serie di nuove fattispecie criminose che si aggiungono alle già esistenti e
tradizionali figure di delitti.
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all'estorsione tradizionale si è affiancata quella aggravata compiuta al fine di agevolare 4
l'associazione mafiosa;
alla truffa tradizionale si è affiancata la frode compiuta per carpire contributi,
finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni concesse da parte dello Stato, di
enti pubblici o delle Comunità Europee;
alle figure classiche del peculato sono state affiancate le nuove fattispecie della
malversazione a danno dello Stato e delle Comunità Europee e dell'indebita percezione
di erogazioni a danno dei medesimi enti.
In ordine agli illeciti in materia ambientale il legislatore, all'art. 260 del d.lgs. 3 Aprile 2006, n.
152, introduce e disciplina il delitto di “attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti”
finalizzato a reprimere e contrastare le attività criminose delle c.d. “ecomafie” le quali, con
sempre maggiore insistenza, tendono ad acquisire illecitamente il monopolio della gestione e del
trattamento dei rifiuti.
Complessa è anche la normativa sul contrasto al riciclaggio dei profitti criminali ed al
reinvestimento degli stessi in attività formalmente lecite. Qui, il legislatore ha introdotto precise
prescrizioni dirette alla limitazione della circolazione del denaro contante ed al controllo
sull'operato degli operatori bancari e finanziari, nonché su tutti i soggetti svolgenti attività
professionale private.
A tale scopo, il legislatore italiano, in forza soprattutto di pressanti direttive europee aventi ad
oggetto specificatamente la lotta al riciclaggio, ha introdotto, con l'approvazione del d.lgs. n. 56
del 2004 e del d.lgs. n. 231 del 2007, precise disposizioni volte ad estendere alcuni obblighi di
identificazione dei clienti, conservazione delle informazioni e segnalazione di operazioni sospette
nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari, nonché anche ad alcune categorie
di professionisti (dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali, consulenti del lavoro
ecc..).
Si sono, infine, introdotte specifiche sanzioni, pecuniarie ed interdittive, nei confronti degli enti
in relazione ai reati di ricettazione e di riciclaggio di danaro [previsti ai sensi degli art. 648, 648
bis e 648 ter c.p.] e si è stabilito che, in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta
delle parti, per i delitti di riciclaggio, è possibile richiedere l'applicabilità della confisca dei beni
che costituiscono il prodotto o il profitto dell'attività criminale ovvero, nei casi in cui
quest'ultima non sia possibile, la confisca di danaro o altre utilità delle quali il reo ha
disponibilità anche per interposta persona, per un valore equivalente al prodotto o profitto del
reato.
§ 3. (Segue) La trasformazione della confisca e la centralità del delitto di
associazione mafiosa.
In tema di confisca, in Italia si è assistito ad una profonda trasformazione dell'istituto dovuta, in
larga misura, alla distorsione del sistema economico provocata dalla formazione di cospicui
patrimoni illeciti prodotti grazie ad attività criminali.
In forza degli artt. 2 bis e 2 ter della Legge n. 575 del 1975, la confisca dei patrimoni è divenuta
la sanzione cruciale contro le persone indiziate di appartenere ad associazioni di stampo
mafioso, le quali, in virtù del principio dell'inversione dell'onere della prova, sono tenute a
dimostrare la provenienza non illecita della propria ricchezza.
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In tal senso, l’art. 12 sexies del d.lgs. 306/1992, introduttivo di una nuova ipotesi di confisca, 5
amplia la nozione di ricchezza privata al denaro, ai beni e alle altre utilità di cui il condannato
non possa giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica,
risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al
proprio reddito o alla propria attività economica.
A livello europeo si è poi introdotta la specifica ipotesi di confisca per equivalente, ovvero la
confiscabilità di beni di valore corrispondente ai proventi del reato.
A tale scopo, gli Stati Membri sono tenuti ad adottare, all'interno del proprio ordinamento, tutte
le misure legislative o di altra natura eventualmente necessarie per consentire la confisca di
strumenti, proventi o beni patrimoniali il cui valore corrisponde ai proventi del reato.
L'apparato normativo di contrasto all'esercizio criminale dell'attività economica conosce il suo
apice nel complesso sistema imperniato sull'art. 416 bis c.p. il quale:
da un lato, prevede rigorose sanzioni repressive, personali e patrimoniali nei confronti di
coloro che sono indiziati di appartenere ad associazioni mafiose;
dall’altro, specifica i caratteri e le finalità dell'associazione di tipo mafioso in quanto
indirizzata ad acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o, comunque, il controllo
delle attività economiche mediante concessioni, autorizzazioni, appalti e servizi pubblici
ed allo scopo di realizzare profitti o vantaggi ingiusti per se o per altri.
N.B. il termine “controllo” in relazione ai provvedimenti amministrativi deve essere inteso nel
senso di capacità degli associati di condizionare l'attività degli organi della P.A., non soltanto
mediante l'esercizio di una pressione diretta su quest’ultimi, ma soprattutto con lo scoraggiare,
attraverso pratiche intimidatorie, la partecipazione di eventuali concorrenti alle gare d'appalto o
alle richieste di concessioni.
Ovviamente, qui si discute di una finalità sì di tipo economico ma di per sé non illecita poiché
essa rientra perfettamente nella sfera di garanzia prevista all'art. 41 della nostra Carta
Costituzionale a favore della libertà di iniziativa economica! Ne consegue che di illecito c’è
soltanto il fine per cui si vuole conseguire la gestione e/o il controllo e non anche il metodo.
Altro dato da sottolineare, rinvenibile dalla lettura dell’art. 416 bis, comma 3 c.p. è l’esplicita
previsione del legislatore di evitare l’elusione della legge attraverso la punibilità, per
l'acquisizione della gestione o del controllo delle attività economiche, di soggetti terzi mediante
l'interposizione fittizia o reale.
Continuando su questa scia non possiamo tralasciare quanto esposto sull’argomento dall’art.
513 bis c.p. in ordine al delitto di illecita concorrenza effettuata con minaccia o violenza.
La disposizione in esame punisce con la pena detentiva chiunque nell'esercizio di un'attività
commerciale, industriale o comunque produttiva compie atti o comportamenti volti a
scoraggiare la concorrenza con violenza o minaccia.
Non a caso la disposizione è collocata nel Titolo VIII del codice di rito relativo ai delitti contro
l'economia pubblica.
Essa, infatti, lede l'ordine economico, sotto il profilo del corretto funzionamento del mercato,
riflettendo l'effetto distorsivo provocato dalle condotte illecite sul naturale iter della stessa
libertà di mercato. universitaria.me@libero.it
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§ 4. La trasformazione del reato funzionalmente economico. 6
Il processo di sviluppo del diritto penale, a partire dall'inizio degli anni ‘80 del secolo passato,
mostra con chiarezza l'imponente trasformazione subita dalla categoria dei reati di tipo
economico.
Nei primi anni del Novecento, infatti, in una società agricolo industriale, ancora caratterizzata
dalla centralità della rendita fondiaria e dalla rilevanza del patrimonio inteso in senso statico, la
tutela penale era incentrata quasi esclusivamente sul patrimonio dei singoli soggetti, riservando
soltanto uno sguardo fugace alla tutela dell'economia intesa in senso pubblicistico e globale
come complesso dell'apparato produttivo dello Stato.
Con l'avvento più tardi della società post industriale del capitalismo globalizzato si assiste ad un
rovesciamento economico epocale tant'è che la consistenza statica del patrimonio individuale
non possiede più una rilevanza centrale.
La tutela penale dei beni individuali tende così ad affievolirsi e ci si concentra sulle condotte
articolate e complesse riguardanti l'acquisizione, la gestione e la circolazione della ricchezza,
ovvero su quegli aspetti nei quali si annidano le aggressioni più insidiose per l'economia sia
interna che internazionale.
Le vicende criminose sono particolarmente difficili da investigare e reprimere, poiché, come
spesso accade, i colpevoli si avvalgono dei più raffinati strumenti della tecnologia finanziaria e
contabile.
Ulteriori fattori di complicazione sono poi indotti dalla globalizzazione, che de-localizza i
comportamenti criminosi da ambiti spaziali determinati, e dalla informatizzazione, che, pur
lasciando tracce oggettive dei comportamenti criminosi, consente ai protagonisti di mantenere
l'anonimato.
§ 5. Il reato oggettivamente economico.
Come si diceva all’inizio di questo capitolo [cfr §1], secondo l’approccio di tipo effettuale, si
definisce “economico” il reato che lede interessi economici, così come, comunemente, classificati
sulla base dei criteri individuati ed adottati dalla dottrina penalistica e dagli apparati codicistici.
Se ne conclude che, secondo l’impostazione del P bisogna, dunque, avere riguardo alla
EDRAZZI
natura del bene giuridico su cui incide offensivamente la condotta umana. Tuttavia, difficoltà
oggettive si frappongono, nel campo del diritto dell'economia, all'elaborazione di un sistema
ispirato alla tutela ed alla individuazione della nozione materiale oggettiva del bene giuridico.
Infatti, come è stato sostenuto dallo stesso P i beni tutelati in questa branca del diritto
EDRAZZI
penale non possono non essere “altamente controversi", incontrando "un limitato grado di
accettazione in seno alla collettività”.
Dall'altra parte, la stessa nozione di bene giuridico postula estrema cautela prestandosi essa,
infatti, a dilatarsi in “sfere concentriche” sempre più vaste ed estendendosi, in tale maniera, a
fattispecie incriminatrici che vanno ben oltre la soluzione concretamente individuata dal
legislatore.
In ultimo, si aggiunge che le profonde mutazioni epocali della globalizzazione e della
dematerializzazione, intervenute dopo il crollo dei regimi socialisti, hanno, ancora più che in
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passato, scosso le certezze degli studiosi di riuscire ad individuare un limitato numero di 7
fattispecie chiare e distinte nel campo del diritto penale dell'economia.
§ 6. Il richiamo all’etica degli affari e delle relazioni economiche.
Altro tema di scottante attualità che investe il campo del diritto penale dell’economia, oltre ai già
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