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Diritto Penale dell’impresa – Ambrosetti, Mezzetti, Ronco [2009] 1

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Diritto Penale dell’impresa – Ambrosetti, Mezzetti, Ronco [2009]

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§ 1. Il reato funzionalmente economico.

Correva l'anno 1985 quando C P , maestro del diritto penale dell’economia, in un

ESARE EDRAZZI

suo scritto intitolato “Interessi economici e tutela penale” poneva l’attenzione sul tema della

tutela penale degli interessi economici interrogandosi su quali fossero i coefficienti che

conferissero il requisito dell’economicità al fenomeno criminale ed alla disciplina normativa.

Sul punto l’Autore individua due possibili approcci:

uno di tipo funzionale, in forza del quale si ritiene “economico” il reato strumentalmente

connesso all’esercizio di una attività economica;

uno di tipo effettuale, in base al quale si definisce “economico” il reato che lede interessi

economici, così come, comunemente, classificati sulla scorta dei criteri individuati ed

adottati dalla dottrina penalistica e dagli apparati codicistici.

In entrambi i casi il concetto di reato economico – secondo P – tenderebbe a dilatarsi in

EDRAZZI

modo smisurato sino a perdere valore ai fini dell’individuazione di un campo organico di

disposizioni.

È da rilevare come l’approccio di tipo funzionale, più che gli aspetti strettamente giuridici,

privilegia considerazioni di stampo sociologico/criminologico sollevando soluzioni che

attengono alla criminalizzazione dei protagonisti degli atti economici nonché alla individuazione

delle sanzioni idonee a contrastare la criminalità che si annida nel mondo degli affari.

Sotto questo secondo aspetto (sanzioni interdittive) un significativo impulso alla materia si è

realizzato con l’introduzione delle nuove sanzioni in materia di

 interdizione temporanea e sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e

delle imprese [artt. 32 bis e 35 bis];

 incapacità di contrattare con la P.A. con riferimento ai delitti commessi in danno o in

vantaggio di un’attività imprenditoriale o comunque in relazione ad essa [art. 32 quater].

È da rilevare, inoltre, che l’approccio funzionale è all’origine di una svolta storica concernente

l’introduzione, per la prima volta – ad opera del d.lgs. 8 Giugno 2001, n. 231 - del concetto di

responsabilità da reato delle persone giuridiche.

La normativa di cui si parla nasce significativamente dalla ratifica di tre Convenzioni

Internazionali in tema di tutela degli interessi finanziari nell’ambito della Comunità europea:

 la Convenzione PIF relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità

Europee del 1995; universitaria.me@libero.it

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 la Convenzione sulla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle 3

operazioni economiche internazionali del 1997;

 la Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti

funzionari delle Comunità Europee o degli Stati Membri dell’Unione Europea del

1997.

Mentre, però, tali Convenzioni non enunciavano disposizioni specifiche in ordine ai criteri di

imputazione della responsabilità a carico degli enti collettivi né alla tipologia delle relative

sanzioni, con l’emanazione del d.lgs. 8 Giugno 2001, n. 231 si riconosce la necessità di una

disciplina preventiva e repressiva, che va oltre le semplici persone fisiche ma, che coinvolge

anche l’ente collettivo per l’esercizio criminale dell’attività aziendale.

Scopo della normativa è, infatti, quello di rafforzare la tutela penale di fronte ai sempre più

frequenti fenomeni di criminalità ad opera delle imprese! Si conviene, infatti, che sebbene l’atto

illecito è posto dal singolo operatore aziendale esso è, molto spesso, frutto di una politica di

impresa, i cui effetti si ripercuotono, in misura sproporzionata rispetto alla responsabilità del

singolo, sul tessuto sociale e, dunque, sulla intera collettività.

Ne consegue che, il criterio principale di misura della responsabilità penale dell’impresa è da

rinvenirsi nell’entità del profitto che, con pratiche criminali, l’ente collettivo consegue!

§ 2. L’infiltrazione della criminalità organizzata nel circuito lecito dell’economia e

la dilatazione del reato funzionalmente economico.

L'infiltrazione criminale nell'economia è un fenomeno ormai non più nuovo. Alla sua origine si

riscontrano molteplici cause, prime fra tutte la massiccia disponibilità di capitali liquidi derivanti

dall'accumulazione illecita e la necessità di investimento di tali capitali nel circuito finanziario ed

economico legale.

Le principali attività economiche riconducibili alla criminalità organizzata consistono nella:

 ridistribuzione criminale della ricchezza conseguita, ad esempio, grazie alle frodi per il

conseguimento di erogazioni ai danni dello Stato, degli enti pubblici e delle Comunità

Europee;

 produzione e commercio illegale di servizi e beni proibiti dalla legge si pensi, ad

esempio, al narcotraffico, all'usura, al gioco d'azzardo oppure al traffico dei rifiuti;

 produzione legale di servizi e di beni con capitali di provenienza criminale, realizzati

grazie, soprattutto, al riciclaggio ed all'impiego in attività economiche o finanziarie lecite

di danaro, beni o altre utilità provenienti da delitti.

Allo scopo di contrastare i fenomeni criminali ed il dilatarsi delle loro aree di incidenza notevole

è stato il lavoro del legislatore comunitario e nazionale.

Negli ultimi due decenni, infatti, significativo è lo sviluppo normativo che ha cercato di catturare

la creazione di una serie di nuove fattispecie criminose che si aggiungono alle già esistenti e

tradizionali figure di delitti.

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 all'estorsione tradizionale si è affiancata quella aggravata compiuta al fine di agevolare 4

l'associazione mafiosa;

 alla truffa tradizionale si è affiancata la frode compiuta per carpire contributi,

finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni concesse da parte dello Stato, di

enti pubblici o delle Comunità Europee;

 alle figure classiche del peculato sono state affiancate le nuove fattispecie della

malversazione a danno dello Stato e delle Comunità Europee e dell'indebita percezione

di erogazioni a danno dei medesimi enti.

In ordine agli illeciti in materia ambientale il legislatore, all'art. 260 del d.lgs. 3 Aprile 2006, n.

152, introduce e disciplina il delitto di “attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti”

finalizzato a reprimere e contrastare le attività criminose delle c.d. “ecomafie” le quali, con

sempre maggiore insistenza, tendono ad acquisire illecitamente il monopolio della gestione e del

trattamento dei rifiuti.

Complessa è anche la normativa sul contrasto al riciclaggio dei profitti criminali ed al

reinvestimento degli stessi in attività formalmente lecite. Qui, il legislatore ha introdotto precise

prescrizioni dirette alla limitazione della circolazione del denaro contante ed al controllo

sull'operato degli operatori bancari e finanziari, nonché su tutti i soggetti svolgenti attività

professionale private.

A tale scopo, il legislatore italiano, in forza soprattutto di pressanti direttive europee aventi ad

oggetto specificatamente la lotta al riciclaggio, ha introdotto, con l'approvazione del d.lgs. n. 56

del 2004 e del d.lgs. n. 231 del 2007, precise disposizioni volte ad estendere alcuni obblighi di

identificazione dei clienti, conservazione delle informazioni e segnalazione di operazioni sospette

nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari, nonché anche ad alcune categorie

di professionisti (dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali, consulenti del lavoro

ecc..).

Si sono, infine, introdotte specifiche sanzioni, pecuniarie ed interdittive, nei confronti degli enti

in relazione ai reati di ricettazione e di riciclaggio di danaro [previsti ai sensi degli art. 648, 648

bis e 648 ter c.p.] e si è stabilito che, in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta

delle parti, per i delitti di riciclaggio, è possibile richiedere l'applicabilità della confisca dei beni

che costituiscono il prodotto o il profitto dell'attività criminale ovvero, nei casi in cui

quest'ultima non sia possibile, la confisca di danaro o altre utilità delle quali il reo ha

disponibilità anche per interposta persona, per un valore equivalente al prodotto o profitto del

reato.

§ 3. (Segue) La trasformazione della confisca e la centralità del delitto di

associazione mafiosa.

In tema di confisca, in Italia si è assistito ad una profonda trasformazione dell'istituto dovuta, in

larga misura, alla distorsione del sistema economico provocata dalla formazione di cospicui

patrimoni illeciti prodotti grazie ad attività criminali.

In forza degli artt. 2 bis e 2 ter della Legge n. 575 del 1975, la confisca dei patrimoni è divenuta

la sanzione cruciale contro le persone indiziate di appartenere ad associazioni di stampo

mafioso, le quali, in virtù del principio dell'inversione dell'onere della prova, sono tenute a

dimostrare la provenienza non illecita della propria ricchezza.

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In tal senso, l’art. 12 sexies del d.lgs. 306/1992, introduttivo di una nuova ipotesi di confisca, 5

amplia la nozione di ricchezza privata al denaro, ai beni e alle altre utilità di cui il condannato

non possa giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica,

risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al

proprio reddito o alla propria attività economica.

A livello europeo si è poi introdotta la specifica ipotesi di confisca per equivalente, ovvero la

confiscabilità di beni di valore corrispondente ai proventi del reato.

A tale scopo, gli Stati Membri sono tenuti ad adottare, all'interno del proprio ordinamento, tutte

le misure legislative o di altra natura eventualmente necessarie per consentire la confisca di

strumenti, proventi o beni patrimoniali il cui valore corrisponde ai proventi del reato.

L'apparato normativo di contrasto all'esercizio criminale dell'attività economica conosce il suo

apice nel complesso sistema imperniato sull'art. 416 bis c.p. il quale:

 da un lato, prevede rigorose sanzioni repressive, personali e patrimoniali nei confronti di

coloro che sono indiziati di appartenere ad associazioni mafiose;

 dall’altro, specifica i caratteri e le finalità dell'associazione di tipo mafioso in quanto

indirizzata ad acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o, comunque, il controllo

delle attività economiche mediante concessioni, autorizzazioni, appalti e servizi pubblici

ed allo scopo di realizzare profitti o vantaggi ingiusti per se o per altri.

N.B. il termine “controllo” in relazione ai provvedimenti amministrativi deve essere inteso nel

senso di capacità degli associati di condizionare l'attività degli organi della P.A., non soltanto

mediante l'esercizio di una pressione diretta su quest’ultimi, ma soprattutto con lo scoraggiare,

attraverso pratiche intimidatorie, la partecipazione di eventuali concorrenti alle gare d'appalto o

alle richieste di concessioni.

Ovviamente, qui si discute di una finalità sì di tipo economico ma di per sé non illecita poiché

essa rientra perfettamente nella sfera di garanzia prevista all'art. 41 della nostra Carta

Costituzionale a favore della libertà di iniziativa economica! Ne consegue che di illecito c’è

soltanto il fine per cui si vuole conseguire la gestione e/o il controllo e non anche il metodo.

Altro dato da sottolineare, rinvenibile dalla lettura dell’art. 416 bis, comma 3 c.p. è l’esplicita

previsione del legislatore di evitare l’elusione della legge attraverso la punibilità, per

l'acquisizione della gestione o del controllo delle attività economiche, di soggetti terzi mediante

l'interposizione fittizia o reale.

Continuando su questa scia non possiamo tralasciare quanto esposto sull’argomento dall’art.

513 bis c.p. in ordine al delitto di illecita concorrenza effettuata con minaccia o violenza.

La disposizione in esame punisce con la pena detentiva chiunque nell'esercizio di un'attività

commerciale, industriale o comunque produttiva compie atti o comportamenti volti a

scoraggiare la concorrenza con violenza o minaccia.

Non a caso la disposizione è collocata nel Titolo VIII del codice di rito relativo ai delitti contro

l'economia pubblica.

Essa, infatti, lede l'ordine economico, sotto il profilo del corretto funzionamento del mercato,

riflettendo l'effetto distorsivo provocato dalle condotte illecite sul naturale iter della stessa

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§ 4. La trasformazione del reato funzionalmente economico. 6

Il processo di sviluppo del diritto penale, a partire dall'inizio degli anni ‘80 del secolo passato,

mostra con chiarezza l'imponente trasformazione subita dalla categoria dei reati di tipo

economico.

Nei primi anni del Novecento, infatti, in una società agricolo industriale, ancora caratterizzata

dalla centralità della rendita fondiaria e dalla rilevanza del patrimonio inteso in senso statico, la

tutela penale era incentrata quasi esclusivamente sul patrimonio dei singoli soggetti, riservando

soltanto uno sguardo fugace alla tutela dell'economia intesa in senso pubblicistico e globale

come complesso dell'apparato produttivo dello Stato.

Con l'avvento più tardi della società post industriale del capitalismo globalizzato si assiste ad un

rovesciamento economico epocale tant'è che la consistenza statica del patrimonio individuale

non possiede più una rilevanza centrale.

La tutela penale dei beni individuali tende così ad affievolirsi e ci si concentra sulle condotte

articolate e complesse riguardanti l'acquisizione, la gestione e la circolazione della ricchezza,

ovvero su quegli aspetti nei quali si annidano le aggressioni più insidiose per l'economia sia

interna che internazionale.

Le vicende criminose sono particolarmente difficili da investigare e reprimere, poiché, come

spesso accade, i colpevoli si avvalgono dei più raffinati strumenti della tecnologia finanziaria e

contabile.

Ulteriori fattori di complicazione sono poi indotti dalla globalizzazione, che de-localizza i

comportamenti criminosi da ambiti spaziali determinati, e dalla informatizzazione, che, pur

lasciando tracce oggettive dei comportamenti criminosi, consente ai protagonisti di mantenere

l'anonimato.

§ 5. Il reato oggettivamente economico.

Come si diceva all’inizio di questo capitolo [cfr §1], secondo l’approccio di tipo effettuale, si

definisce “economico” il reato che lede interessi economici, così come, comunemente, classificati

sulla base dei criteri individuati ed adottati dalla dottrina penalistica e dagli apparati codicistici.

Se ne conclude che, secondo l’impostazione del P bisogna, dunque, avere riguardo alla

EDRAZZI

natura del bene giuridico su cui incide offensivamente la condotta umana. Tuttavia, difficoltà

oggettive si frappongono, nel campo del diritto dell'economia, all'elaborazione di un sistema

ispirato alla tutela ed alla individuazione della nozione materiale oggettiva del bene giuridico.

Infatti, come è stato sostenuto dallo stesso P i beni tutelati in questa branca del diritto

EDRAZZI

penale non possono non essere “altamente controversi", incontrando "un limitato grado di

accettazione in seno alla collettività”.

Dall'altra parte, la stessa nozione di bene giuridico postula estrema cautela prestandosi essa,

infatti, a dilatarsi in “sfere concentriche” sempre più vaste ed estendendosi, in tale maniera, a

fattispecie incriminatrici che vanno ben oltre la soluzione concretamente individuata dal

legislatore.

In ultimo, si aggiunge che le profonde mutazioni epocali della globalizzazione e della

dematerializzazione, intervenute dopo il crollo dei regimi socialisti, hanno, ancora più che in

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passato, scosso le certezze degli studiosi di riuscire ad individuare un limitato numero di 7

fattispecie chiare e distinte nel campo del diritto penale dell'economia.

§ 6. Il richiamo all’etica degli affari e delle relazioni economiche.

Altro tema di scottante attualità che investe il campo del diritto penale dell’economia, oltre ai già

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I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher melyssa-votailprof di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto penale commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Padova o del prof Riondato Silvio.
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