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§ 1. I soggetti del diritto penale dell’impresa.

Le fattispecie incriminatrici disciplinate dal diritto penale dell'economia sono, per la maggior

parte dei casi, reati propri, che, come è noto, possono essere realizzati solo da determinate

categorie di soggetti, individuati dal legislatore in base alla loro particolare qualifica.

La responsabilità penale, quindi, si può configurare non in capo a chiunque operi ed agisca

all'interno dell'impresa, ma solo in relazione a chi, per la specifica posizione che riveste, o

funzione che svolge, è posto in una relazione qualificata rispetto al bene giuridico protetto.

La scelta di una tutela rafforzata mediante l'utilizzo del modello del reato proprio, da parte

dell'ordinamento, trova giustificazione nella particolare natura dei beni giuridici tutelati da

parte del diritto penale dell'economia. La stessa qualifica soggettiva richiesta e tipizzata dal

legislatore ha una sua ragion d’essere che si concretizza nella titolarità, in capo all’agente, di

poteri di disposizione, di intervento, di garanzia e controllo sul bene tutelato, allo scopo di

evitare il verificarsi di possibili eventi per esso lesivi.

È, tuttavia, il caso di rilevare che allo schema tradizionale del reato proprio sin qui descritto si

affiancano anche alcune figure di reato, che per la loro natura intrinseca e la particolare

struttura che li caratterizza, presuppongono l'esistenza di un rapporto di tutela “privilegiata” tra

il soggetto ed il bene tutelato.

Le figure di reato di cui si discute sono propriamente quelle riferibili ai c.d. reati omissivi, in cui

la responsabilità penale può fondarsi, ora sulla violazione di un obbligo giuridico di agire (c.d.

reati omissivi propri) ora sulla violazione dell'obbligo di vigilare e di impedire il verificarsi

dell'evento vietato (c.d. reati omissivi impropri).

Da quanto detto, se ne conclude che non tutti gli operatori dell'impresa possono essere

incriminati per il solo fatto di aver commesso un illecito, concretizzatosi attraverso la

realizzazione di una condotta omissiva, ma soltanto coloro i quali risultano titolari dell'obbligo

giuridico di attivarsi, poiché, quest’ultimi rivestono una posizione di garanzia rispetto al bene

tutelato. D’altra parte, non si può, certamente, esigere l'azione da parte di chi sia sfornito di

poteri giuridici di intervento!

Premesso ciò, sul piano generale, possiamo, adesso, affrontare il tema oggetto di nostro

interesse: i soggetti del diritto penale dell’impresa.

L'individuazione dei soggetti e delle posizioni penalmente rilevanti nella disciplina del diritto

penale commerciale è affidata ad un criterio selettivo che tiene conto del particolare rapporto di

affidamento tra il destinatario della norma ed il bene giuridico tutelato nonché alla posizione di

garanzia che il destinatario della norma riveste sempre in relazione al bene protetto dalla legge.

universitaria.me@libero.it

Diritto Penale dell’impresa – Ambrosetti, Mezzetti, Ronco [2009]

Quanto ai soggetti garanti - secondo parte della dottrina – la loro selezione è effettuata 14

direttamente dal legislatore mediante l'implicito rinvio alle norme extra penali che disciplinano

l'attività di impresa e le singole posizioni di coloro che operano al suo interno.

Secondo tale impostazione, la responsabilità penale è, dunque, strettamente collegata alla

qualificazione che il soggetto riceve dalle norme civili o extra penali in ordine ai poteri e doveri

connessi alla sua carica. Si presume, pertanto, che l’imprenditore, insieme coi suoi più stretti

collaboratori, in quanto titolare dell’iniziativa economica, è senza dubbio il primo responsabile

dal punto di vista penale dell’attività d’impresa.

Se, tuttavia, seguiamo tale schema, che parte dal rigido presupposto che solo il soggetto posto in

posizione apicale, in quanto titolare dei poteri e dei doveri di tutela dei beni giuridici protetti, è

l'unico responsabile penalmente, si corre il rischio di perviene all'iniqua conclusione che questi

sia punito solo per la formale posizione che riveste in campo aziendale piuttosto che per

l’effettivo operato svolto in concreto.

Ed infatti, altra parte della dottrina (quella maggioritaria), svincolandosi dalla qualificata

formale del soggetto, si è indirizzata verso un approccio di tipo funzionale che valorizza, la

sfera di competenza entro il quale il soggetto opera e che difatti costituisce il perimetro stesso

della sua probabile responsabilità. In altre parole, sono le specifiche funzioni che, in un dato

momento storico, il soggetto esercita in concreto il presupposto per l'individuazione del vero

destinatario del comando penale normativo.

Vi è poi una terza linea interpretativa secondo cui per l'individuazione dei soggetti garanti è

necessario fare riferimento all'organizzazione dell'impresa, intesa come insieme di regole

interne di riparto delle competenze e di distribuzione degli obblighi. Secondo quest'ultima

impostazione, infatti, il criterio funzionale deve necessariamente essere integrato al contesto

normativo interno che regola la struttura organizzativa dell'impresa e che determina i ruoli e gli

specifici doveri e potere connessi. Soltanto così, infatti, dalla funzione si può risalire alla persona

fisica alla quale sono attribuiti i poteri della funzione stessa!

§ 2. Qualifiche di fatto e di diritto penale economico.

Con la modifica dell'art. 2639 c.c., introdotta dal d.lgs. 11 Aprile 2002, n. 61, in materia di

riforma della disciplina dei reati societari, il legislatore definitivamente risolvere il contrasto, per

anni esistente in dottrina e in giurisprudenza, sui criteri di individuazione dei soggetti attivi

nell'ambito del diritto penale dell'impresa e sulla conseguente loro imputazione della

responsabilità penale.

La norma in esame, infatti, equipara ai soggetti di diritto, ossia coloro i quali sono formalmente

investiti della qualifica legale che li abilita a rivestire determinate posizioni all'interno

dell'impresa, i soggetti di fatto, ossia tutti gli operatori che, sebbene, sprovvisti di una formale

investitura svolgono in concreto l'effettiva funzione richiamata dalla norma incriminatrice.

A titolo di esempio, si pensi al caso della società nel cui atto costitutivo risulti amministratore e

legale rappresentante un dato soggetto (amministratore di diritto), ma che, invece, è totalmente

gestita ed amministrata da un soggetto diverso (amministratore di fatto), il cui nome non

compare in alcun documento sociale.

Prima della riforma del 2002, la figura dell'amministratore di fatto era considerata come una

creazione meramente giurisprudenziale che veniva utilizzata soprattutto nell'ambito dei reati

fallimentari. Con il passare del tempo, si riconosce, in numerose sentenze, la responsabilità

universitaria.me@libero.it

Diritto Penale dell’impresa – Ambrosetti, Mezzetti, Ronco [2009]

diretta del soggetto di fatto accompagnata, in taluni casi, anche alla condanna del soggetto di 15

diritto, a titolo di concorso omissivo.

Ed è difatti in questo clima di incertezza e di contratto che interviene la riforma del 2002 con la

modifica del citato art. 2639 c.c. con il quale si chiarisce, in modo definitivo, la questione inerente

l'estensione delle qualifiche soggettive.

N.B. l'ambito di operatività dell'art. 2639 è limitato al solo i reati contenuti nel Titolo XI del Libro

V del Codice Civile, ovvero ai reati societari con esclusione dei reati fallimentari! Tuttavia, c'è chi

ritiene che la disposizione in esame appaia come una norma di principio che, come tale,

potrebbe essere estesa pure a settori diversi dal diritto penale societario, persino a quello

fallimentare, nonostante l'espressa indicazione contraria del legislatore.

Come si evince dalla sua rubrica [art. 2639 c.c. - “Estensione delle qualifiche soggettive”], scopo

della norma è quella di estendere la nozione di qualifiche soggettive in modo da ricomprendere

sotto tale categoria anche ulteriori soggetti formalmente sforniti della qualifica ma

potenzialmente perseguibili per la commissione di reati propri tipici della qualifica stessa.

E difatti, oggi, ai soggetti formalmente titolari della funzione civilistica vengono equiparati

coloro che svolgono la stessa funzione diversamente qualificata o esercitano in modo

continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla quantità o alla funzione.

A titolo di esempio, si pensi all'ipotesi del soggetto che svolge una funzione diversa o più ampia

rispetto a quella che concretamente gli è stata attribuita (semplice direttore che di fatto agisce

come se fosse un direttore generale).

Ma la clausola estensiva prevista dall'art. 2639 c.c. incontra dei precisi limiti:

 quello della continuità dell'esercizio della funzione pertanto, rimangono escluse

tutte le ipotesi di esercizio sporadico o meramente occasionale delle attività connesse

alla più ampia carica attribuita al soggetto di fatto. 

 quello della significatività dell’attività prestata pertanto, gli atti posti in essere dal

soggetto di fatto devono rispecchiare nella sostanza l'insieme dei poteri e dei doveri

attribuiti alla particolare qualifica da lui svolta in via di fatto, non rilevando, in alcun

modo, gli eventuali contributi di importanza marginale realizzati dal soggetto

nell'ambito dell'impresa.

Alla luce dei criteri della continuità e significatività ci si chiede allora se, ai fini dell'applicazione

della legge penale, possa essere equiparato alla figura dell'amministratore di diritto solo il

soggetto che di fatto svolta la funzione tipica nel suo insieme oppure anche colui il quale si

occupi in concreto solo di una parte di essa.

La dottrina e la giurisprudenza prevalente sono propensi per la seconda soluzione avallando la

loro preferenza sul fatto che alla base del criterio funzionale recepito dalla norma si richiede,

infatti, l'esigenza di dare rilevanza alle mansioni svolte in concreto. In altre parole, la

responsabilità penale può configurarsi anche in relazione al compimento di un singolo atto se

questo rientra sotto la sfera di dominio dell&#

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A.A. 2014-2015
91 pagine
3 download
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher melyssa-votailprof di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto penale commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Padova o del prof Riondato Silvio.