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Il fondamento del diritto penale
Tradizionalmente, il diritto penale era quel ramo dell'ordinamento giuridico che disciplinava gli illeciti puniti con sanzioni penali. La materia penale era individuata in base al criterio sanzionatorio (o formalistico) - un illecito è un reato (quindi un illecito penale) a seconda del trattamento sanzionatorio previsto dal codice. In base alla pena prevista, gli illeciti si distinguevano: - Penali: l'illecito penale era solo quello colpito da una sanzione penale - Civili - Amministrativi Fino a quando si parlava di un diritto penale "naturale", o legato alla morale, era facile individuarne i confini, poiché il trattamento sanzionatorio rispondeva ad un dato preesistente (ad esempio, l'omicidio è un fatto totalmente grave che necessariamente ed oggettivamente costituisce un illecito penale). Con il passare del tempo, il criterio formalistico entrò in crisi con l'evoluzione degli...ordinamenti giuridici e dal dopoguerra, gli illeciti amministrativi aumentarono. Prima gli illeciti penali erano solo quelli classici (l'omicidio o il furto), ora sono illeciti penali anche casi di market abuse (diffusione d'informazioni false nel mercato) e di evasione fiscale (in passato non incideva sulla società, mentre oggi occorre assicurare un certo gettito fiscale e colui che evade le tasse compie un illecito penale). Il concetto di materia penale si è ampliato: l'individuazione della materia penale si deve a sentenze delle Corti europee CEDU e ECJ (In Italia non c'è una legge) per individuarla non si può far affidamento al solo criterio formale: un illecito con sanzione amministrativa può essere anche un illecito penale e avere forti ricadute sulla vita del reo (es. la confisca dei beni). IDEA MODERNA si parla di diritto punitivo = è il legislatore a qualificare un comportamento come un illecito.civile o penale, considerando le esigenze della società e le contingenze storiche = col tempo certi valori si sono cristallizzati, pertanto il legislatore si è limitato a fissare tali valori che preesistevano nella società nella legge penale. ES. nella Germania nazista, pur essendo una delle nazioni più progredite, la semplice critica espressa in luogo pubblico a Hitler era considerato "alto tradimento". ES. L'esibizionista, secondo alcuni giudici il suo comportamento integra un illecito amministrativo, mentre per altri un illecito penale assimilabile alla violenza sessuale. Il diritto penale è l'esplicazione di un dato preesistente, è un diritto penale liberale e laico (la legge religiosa non potrebbe mai essere la legge statale). ES. la bestemmia: prima della sentenza n. 440/1995 della Corte Cost. era illecito penale, oggi è amministrativo. Considerare la legge penale come la cristallizzazione di dati preesistenti.costituisce una garanzia: se sicrede in alcuni valori preesistenti allo stato, quest'ultimo non deciderà arbitrariamente il trattamento sanzionatorio, ma deciderà con il fine di proteggere la società.
Possiamo vedere l'illecito come l'idea di Platone: preesiste e il legislatore si limita a rifissarlo.
ES La discriminazione razziale è sanzionato, ma non è il legislatore ad aver stabilito ex novo che siamo tutti uguali: poiché l'uguaglianza degli individui è un bene giuridico che preesistente e che il legislatore deve tutelare.
ES Prostituzione minorile ex Art. 600-bis cp: il legislatore punisce il cliente, tutelando così, la salute e l'integrità fisica e mentale del minore, quale bene giuridico profondamente sentito dalla società.
1ROUSSEAU→ Il legislatore-Stato si limita ad esercitare un potere (potere legislativo) che gli è stato conferito dalla collettività per tutelarsi.
tramite il contratto sociale, limitatamente a dai valori presenti nella società. Lo stato può incidere sulla società e, talvolta, anche sulla vita del singolo e funge da garante, tutela più che controllare tutta la società. Limiti morali Da sempre il diritto penale si rapporta con la morale: in passato, quando c'era coincidenza, tra i due il diritto penale era anche un diritto morale → nel 1900 in Europa e in Occidente, il diritto penale che colpiva i comportamenti immorali scomparve. ES. oggi probabilmente la maggior parte delle persone non considera immorale un rapporto omosessuale, mentre nel 1800 questo rapporto era considerato contro la morale. Un problema sorto ultimamente nella nostra società, riguarda i reati culturalmente orientanti, in riferimento ai quali si parla di una morale della società e non del singolo. Oggi il diritto penale italiano è un diritto positivo e laico, non morale, non può accettare.Le morali, diciascuno, deve valere per tutti gli appartenenti alla società = lo scopo è tutelare la persona.
La morale non necessariamente lede un bene giuridico.
ES. se Tizia si prostituisce a 17 anni o si prostituisce a 18 anni, moralmente non cambia nulla, mentre giuridicamente è diverso: il diritto penale tutela solo la prostituta minorenne.
Ciò non toglie che una morale sociale possa esserci, sia come fondamento di determinate scelte sia come considerazione di tali scelte = alla base di regole giuridiche possono esserci regole né valutazioni morali serispondenti ad un bene giuridico che competono a tutti gli esseri umani.
Il diritto penale può coinvolgere la vita di tutti, poiché tutti siamo potenzialmente delinquenti.
ES. una famiglia nigeriana pratica la circoncisione maschile in casa: il giudice può ritenere sia un comportamento moralmente lecito, poiché tale pratica è un rito, ma il diritto penale punisce tale pratica.
Perché esercitata in casa e non in ambulatorio: delitto di esercizio abusivo della professione medica.
Non avere rapporti con prostitute minorenni è moralmente giusto, ma soprattutto penalmente rilevante.
Diritto e morale possono o non coincidere, ma non c'è una netta separazione tra la lesione di un bene e un giudizio immorale. Il giudizio morale può esserci, ma rimane nella sfera della moralità, non può assumere le vesti di una regola giuridica.
Gli omicidi pietatis causa, secondo la Cassazione, non sono accettati dalla società, mentre secondo Ambrosetti: il marito può decidere di uccidere la moglie sofferente per perseguire un dovere morale.
Teoria del bene giuridico: l'esistenza di un bene giuridico da tutelare diventa il fondamento legittimante del diritto penale.
La TEORIA DEL BENE GIURIDICO tutelato dal diritto penale ha 2 meriti:
- ricostruisce un diritto penale liberale, che incide quindi solo se è
È necessario proteggere un bene giuridico trasformando il diritto penale in uno strumento d'interpretazione: sapendo cos'è un bene giuridico, si può capire se e quale norma va applicata.
Ad esempio, per capire se un certo atto è qualificabile come atto di violenza sessuale, bisogna anzitutto capire quale bene giuridico, ossia quali parti del corpo, è tutelato dalla norma che sanziona la violenza sessuale.
Ad esempio, nella diffamazione, diffamare una persona nel papiro di laurea non lede la sua dignità, poiché il contesto giustifica.
Per quanto riguarda la circoncisione, quella maschile nacque per ragioni igienico-sanitarie, il legislatore non punisce più la circoncisione maschile fatta per motivi religiosi, poiché non lede così gravemente la dignità umana. Tuttavia, quella femminile costituisce reato ex Art. 583-bis cp "Pratiche di mutilazioni di organi genitali femminili", poiché lede l'integrità fisica della bambina ed è
ben più dolorosa.È stata fatta un’obiezione alla teoria del bene giuridico = si rischia di far diventare il diritto penale un diritto evanescente e mai certo: sempre soggetto al mutamento con l’evoluzione di tempo, popoli e ideologie.Ne seguì una contro-obiezione, ossia: non c’è una teoria migliore in grado di fondare il diritto penale, la teoria del bene giuridico è l’unico baluardo contro l’arbitrarietà del legislatore in ambito penale.
Beni giuridiciFino alla Seconda guerra mondiale, i codici penali erano tutti molto simili tra loroL’epoca era caratterizzata da una società conservatrice e dal “diritto del privilegio”: la classe borghese dominava e s’ispirava all’idea di libertà, pur rimanendo attenta a che non venissero toccati i privilegi economici→ i beni giuridici erano la proprietà, la vita, l’onore, la libertà, la pubblica sicurezza statale,
La pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica. Il problema dell'individuazione dei beni giuridici si pose soprattutto nel secondo dopoguerra, quando si creò una netta frattura col passato e si passò ad una società che dava spazio a nuove forme di libertà, ad una maggiore tutela, ad un regime democratico.
Nel 1948 entra in vigore la Costituzione repubblicana (l'Art. 2 Cost. riconosce i diritti inviolabili). Fino agli anni '70, si credeva che l'elenco dei beni giuridici potesse ricavarsi dalla Costituzione, d'altra parte il legislatore penale non poteva incriminare condotte che costituivano l'esercizio di diritti costituzionali → però la Costituzione s'inserisce in un panorama di normative internazionali ed europee. Oggi soprattutto nel secondo dopoguerra l'Italia ha aderito a molte convenzioni internazionali, come la CEDU (Convenzione Europea dei Diritti
dell'Uomo): primo tra tutti gli obblighi internazionale era l'abolizione della schiavità.
Oggi un problema riguarda gli obblighi di tutela nei settori economici = entrando a far parte dell'UE, l'Italia ha devoluto a quest'ultima alcune proprie competenze (es. nel settore finanziario).
La fonte europea prevale sulla fonte nazionale, anche in ambito penale → ha determinato a volte un forte contrasto tra la Corte europea e la Corte Cost.
Nel 2017 la Corte Cost. afferma che esistono obblighi di tutela europei ed il legislatore italiano è obbligato a tutelare penalmente questi interessi dell'UE.
Vicende storiche del Codice Penale
Tra 1700 e 1800 la Scuola classica enucleò i primi principi di un diritto penale moderno: libero arbitrio, responsabilità colpevole e il reato composto da 2 elementi (oggettivo e soggettivo).
Nel 1861 con l'unificazione dell'Italia vennero meno tutti i codici preunitari.
Nel 1889 entrò in
vigore il primo codice penale unitario: il Codice Zanardelli di stampo liberale, non prevedeva la pena di morte e tecnicamente ottimo. Con Lombroso nacque il positivismo giuridico → l'uomo nasce delinquente ed arrivò a