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CAPITOLO 3: UNIONE EUROPEA E DIRITTO PENALE

I principi.

L'osservanza del principio di legalità e della riserva di legge parlamentare è messa in discussione dalla attribuzione all'UE di competenze penali.

La Carta dei diritti fondamentali dell'UE proclamata a Nizza il 7.12.2000 afferma il principio di legalità dei reati e delle pene (art.49) nei suoi corollari dei principi di determinatezza, di irretroattività in malam partem e di retroattività in bonam partem non applicabili ai crimini internazionali, nonché il principio di proporzionalità tra reati e pene, da cui si evince anche il principio di extrema ratio.

Inoltre, è affermato il divieto di essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato (ne bis in idem) (art. 50 CDFUE), tanto nel medesimo ordinamento quanto nei rapporti tra stati membri dell'Unione.

L'art. 6 n. 3 TUE afferma, d'altra parte, che fanno parte del diritto del PUE in

quantoprincipi generali i diritti fondamentali garantiti dalla Carta edu (a cui, nel n. 2,programma l'adesione) e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli statimembri, pertanto costituisce diritto dell'UE il principio di colpevolezza affermatodalla Corte edu, che lo ricollega al principio di legalità ex att. 7.1 Cedu, asserendoche la base legale dell'infrazione deve rispondere ai requisiti di accessibilità eprevedibilità per il destinatario della norma.Le garanzie penali e i diritti e libertà fondamentali previsti operano nelle materierientranti nelle competenze dell'UE. La CGUE può sindacare la compatibilità con idiritti fondamentali riconosciuti e garantiti a livello eurounitario della disciplinanazionale che rientri nell'ambito di applicazione del diritto eurounitario, ancorché lanormativa interna non costituisca attuazione della normativa europea. La Corte digiustizia reputa sufficiente a

Tal fine un messo diretto tra politiche eurounitarie enormativa interna, affermando che l'applicabilità del diritto dell'UE implica quella dei diritti garantiti dalla CDFUE. L'Unione rispetta l'uguaglianza degli Stati. Va, infine, citato l'art. 4.2 TUE secondo cui 'membri davanti ai trattati e la loro identità nazionale insita nella loro struttura fondamentale, politica e costituzionale ...'.

La competenza penale indiretta dell'UE. Gli organi della UE non dispongono di una propria potestà penale, poiché in base al principio della sovranità nazionale i poteri eurounitari sono solo quelli ceduti dagli stati membri con i trattati istitutivi non comprendenti la potestà penale. Cosicché resta fermo che ex art. 25 Cost. solo il Parlamento nazionale è competente ad emanare norme penali. Né l'UE è dotata di un apparato giudiziario e coercitivo indispensabile per dare attuazione.

esecutiva ai precetti penali e alle loro sanzioni, ma è titolare solo di una potestà punitiva di tipo amministrativo (di natura patrimoniale ed interdittiva) esercitata per il tramite dei Regolamenti.

Tuttavia, attualmente sussistono obblighi europei di penalizzazione introdotti dal Trattato di Lisbona per l'attuazione di una determinata politica europea unitaria.

Si tratta, dunque, di una competenza penale indiretta dell'UE, regolamentata principalmente dall'art. 83 TFUE, concernente il diritto penale sostanziale, che costituisce uno degli strumenti essenziali per la realizzazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, materia a competenza concorrente tra UE e gli Stati membri, per cui gli Stati esercitano la loro competenza nella misura in cui l'Unione non eserciti la propria.

Ne sono oggetto, in primo luogo, la criminalità transnazionale in tema di terrorismo, tratta degli esseri umani e sfruttamento.

sessuale delle donne e dei minori, traffico illecito di stupefacenti, traffico illecito di armi, riciclaggio di denaro, corruzione, contraffazione di mezzi di pagamento, criminalità informatica e criminalità organizzata, riguardo a cui detta competenza è definita autonoma perché 'non più subordinata alle esigenze di cooperazione. 28 Inoltre, i casi in cui il ravvicinamento delle norme degli Stati membri in materia penale è necessario per garantire l'attuazione efficace di una politica dell'Unione nei settori competenza penale indiretta accessoria), oggetto di misure di armonizzazione (cd. riguardo a cui possono essere stabilite tramite Direttive norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni. Infine, a maggior ragione, i settori di competenza esclusiva dell'UE e di competenza concorrente quando l'UE sia intervenuta con misure di unificazione. freno d'emergenza) Peraltro, l'art. 83\3 TFUE (cd.

prevede la possibilità che uno Statomembro si opponga all'adozione di una direttiva allorquando essa possa incidere su aspetti fondamentali del suo ordinamento giuridico, così determinando la sospensione della procedura o la possibilità di instaurare una cooperazione rafforzata tra almeno nove stati, compete però soltanto ai membri del Consiglio (composto come detto dai ministri competenti per la materia trattata) chiedere che della questione sia investito il Consiglio europeo. Un ruolo preminente è assegnato alla tutela degli interessi finanziari dell'UE, riguardo ai quali - sebbene non possa parlarsi di una competenza penale diretta o quasi diretta motivata dalla previsione nell'art. 86 TFUE di una procedura legislativa speciale per l'eventuale istituzione di una Procura europea per combattere i reati lesivi degli interessi finanziari dell'Unione. L'art. 325 TFUE sembra consentire una armonizzazione delle

Disposizioni penali in materia svincolata dai limiti posti dall'art. 83. Nell'interpretazione offerta dalla CGUE5.12. 2017 l'art. 325 TFUE avrebbe una valenza diretta nell'ordinamento italiano, imponendo al giudice nazionale di disapplicare, nell'ambito di un procedimento penale riguardante reati in materia di imposta sul valore aggiunto, disposizioni interne sulla prescrizione, rientranti nel diritto sostanziale nazionale, che ostino all'inflizione di sanzioni penali effettive e dissuasive in un numero considerevole di casi di frode grave che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea o che prevedano, per i casi di frode grave che ledono tali interessi, termini di prescrizione più brevi di quelli previsti per i casi che ledono gli interessi finanziari dello Stato membro interessato, a meno che una disapplicazione siffatta comporti una violazione del principio di legalità dei reati e delle pene a causa del.

l'insufficiente determinatezza della legge applicabile, o dell'applicazione retroattiva di una normativa che impone un regime di punibilità più severo di quello vigente al momento della commissione del reato. Le competenze concorrenti dell'UE, anche in ambito penalistico, debbono essere esercitate ex art. 69 TFUE, secondo i principi di sussidiarietà e proporzionalità europei, il primo assume particolare valore combinandosi con il principio penalistico di extremaratio e va raccordato ai principi di legalità e di necessità della pena, espressioni del principio di proporzionalità, il quale assume particolare valore per l'esercizio della competenza penale cd. accessoria ex art. 83 TFUE citato. Per altro verso, dal principio di proporzionalità si fanno discendere i corollari di effettività/dissuasività delle risposte punitive che implica l'adozione di sanzioni penali nei casi più gravi, e quello di assimilazione.che richiede l'adozione per la violazione del diritto UE della sanzione penale adottata nei confronti delle analoghe, per natura e gravità, violazioni di diritto interno, con prevalenza comunque del primo corollario. Le competenze di armonizzazione penale si esercitano mediante direttive dettagliate che necessitano sempre dell'intervento dei parlamenti nazionali, il quale però costituisce un preciso obbligo, il che provoca un sostanziale svuotamento del principio di riserva di legge parlamentare perché la discrezionalità parlamentare è delimitata con riguardo ai beni giuridici da tutelare, alle tecniche di tutela, all'astrutturazione della fattispecie, alle scelte sanzionatorie con riguardo al minimum fissato dalla direttiva, legislatore nazionale può solo determinare il quantum della pena nei limiti fissati. Né, in presenza di una siffatta situazione, può soddisfare il sistema adottato in Italia di recepimento delle direttive.per mezzo della cd. legge comunitaria, con cui si concede delega al Governo per attuare nell'ordinamento interno le direttive dell'anno precedente, dunque concernente una grande quantità di direttive relative a svariate materie. I persistenti problemi di rappresentanza - democraticità del processo legislativo europeo. La questione è che la effettuazione di valutazioni di necessità e proporzionalità dello strumento penale impongono, a maggior ragione in tempi alquanto turbolenti, l'applicazione del principio nullum crimen sine lege parlamentaria, sotto il cui profilo la normativa europea è a tutt'oggi carente. Il Trattato di Lisbona, infatti, non supera i problemi di rappresentanza-democraticità nelle istituzioni europee che partecipano al processo legislativo. Venuta meno la divisione in pilastri, anche la materia penale è oggetto del processo legislativo ordinario, avviato dalla Commissione europea. Il parlamento.

Europeodiscute ed approva le normative europee congiuntamente al Consiglio. Il Consiglio approva la legislazione dell'Ue congiuntamente al Parlamento. (...) Nella potestà normativa comunitaria gioca ancora oggi, dunque, un ruolo essenziale il Consiglio (dei Ministri), che per la sua composizione è privo della rappresentatività democratica tradizionalmente richiesta per l'emanazione di norme penali, sebbene il Trattato di Lisbona abbia attenuato la precedente carenza di legittimazione. D'altra parte, non pare che lo stesso Parlamento sia capace, per la sua struttura, di funzionare quale organo di rappresentanza di 'un popolo europeo sovrano', cosicché pare indebolito per le incriminazioni penali il principio nullum crimen sine lege parlamentaria. Comunque, anche le posizioni più aperte alla penalizzazione eurounitaria riconoscono l'attualità delle questioni pose dalla Corte cost. tedesca nel cd. Lissbon-Urteil relative alla

Necessità di ricollegare un ulteriore incremento della integrazione in materia

Dettagli
A.A. 2022-2023
48 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher hdfhjdjhdjdfkj di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Padova o del prof Bernardo Enrico.