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I PRESUPPOSTI DELLA CONDOTTA: IL POSSESSO O LA DISPONIBILITA DEL
DENARO O DELLA COSA MOBILE.
Il primo presupposto della condotta di appropriazione nel delitto di peculato è quello del
possesso o nella disponibilità, per ragione di ufficio o servizio, del denaro o cosa mobile
altrui. Con riferimento al possesso, dottrina e giuri sono concordi nel ritenere che la
nozione non possa ridursi alla mera detenzione materiale ma debba comprendere anche
la situazione di disponibilità indiretta del pu in quanto corrispondente a una disponibilità
giuridica. Secondo tale impostazione sarà compresa l ipotesi della disponibilità mediata
del denaro pubblico che si ha es quando sussiste la facoltà di disposizione della cosa
mediante ordini mandati ecc, e una concezione autonoma e piu ampia di possesso.
LA RAGIONE DI UFFICIO O SERVIZIO
Problemi si sono posti in conseguenza di un interpretazione estensiva in base alla quale
per la sussistenza di tale nesso del possesso per ragioni di ufficio o servizio, sarebbe
sufficiente che il possesso sia frutto di occasionale coincidenza con la funzione esercitata
o con il servizio presunto. La dilatazione e stata discussa dalla dottrina che ha evidenziato
come cosi non venga in rilievo il rapporto di dipendenza tra possesso e pubblica funzione
o servizio. secondo una piu condivisibile impostazione deve invece richiamarsi l attenzione
sulla necessaria individuazione di un legame tra il possesso e la specifica competenza
funzionale del pubblico agente orientata a escludere la sussistenza del presupposto in
caso di mera occasionalità o di caso fortuito.
Rimarrebbe ferma l idea di una competenza da definirsi in senso sostanziale da
ammettersi cioè anche quando l affidamento della cosa al soggetto sia facoltativo, derivi
da atto illegittimo o commesso in violazione di doveri dell agente, e nell ipotesi in cui il
possesso derivi dall esercizio di funzioni di altro funzionario.
LA CONDOTTA, IL CONCETTO DI APPROPRIAZIONE.
Secondo un orientamento unanime di dottrina e giur la condotta appropriativa che fonda la
fattispecie di peculato si realizza attraverso l interversio possessionis ossia il compimento
di atti che corrispondono a quelli del proprietario del bene e che sono incompatibili con il
tutolo detenuto dall agente: in tal senso si afferma che il soggetto si appropria del denaro o
della cosa di cui abbia il possesso o la disponibilità allorché si comporti rispetto ad essi uti
dominus. La condotta di appropriazione e caratterizzata da un elemento psicologico quale
la volontà dell agente di appropriarsi della cosa, elemento che si aggiunge al dato
oggettivo del comportarsi come proprietario. Tale nozione puo dirsi invariata anche a
seguito della riforma del 1990. La dottrina ha considerato come forme di appropriazione la
consumazione, l alienazione la ritenzione la dissipazione e il nascondimento. Problematica
e la possibilità di ricondurre nell area dell appropriazione la condotta di distrazione.
APPROPRIAZIONE E DISTRAZIONE
La questione si è creata con la soppressione dell ipotesi di peculato per distrazione attuata
col la riforma del 1990. Il legislatore ha avuto come obiettivo quello di ricondurre entro
parametri piu ragionevoli e rispondenti al significato offensivo della fattispecie l
interpretazione della norma fornita dalla giurisprudenza, la quale aveva fino ad allora
inteso estenderne la portata sino a ricomprendervi le condotte di distrazione per finalità
pubbliche. Tale orientamento era stato avversato nella misura in cui consentiva di punire a
titolo di pevulato condotte che avrebbero potuto offendere il buon andamento della pa ma
non il patrimonio della stessa, ne l imparzialità. Perciò dopo la riforma si e sostenuta l
estraneità della condotta distrattiva da quella dell appropriazione e dunque dal peculato.
Per il peculato, si e escludo dal suo ambito operativo almeno le condotte di distrazione per
finalità pubbliche. L intento del legislatore e stato colto dalla giuri, la quale ha cominciato a
trattare come abuso di ufficio le ipotesi di distrazione a finalità pubblica.
L OGGETTO MATERIALE DEL REATO: IL DENARO O LA COSA MOBILE ALTRUI
L appropriazione nel delitto di peculato deve avere ad oggetto il denaro o la cosa mobile
altrui. Non si pongono problemi per la nozione di denaro che rientra in quella di cosa
mobile. Quanto a questa va intesa come entità materiale suscettibile di essere trasportata
da un luogo a un altro e deve possedere un valore economico o economicamente
valutabile. Il problema riguardo alla cosa che abbia un valore minimo, secondo l
orientamento maggioritario e sufficiente per la configurabilità del peculato che la cosa
abbia anche un minimo valore.
Per quanto concerne l altruità della cosa il solo dato rilevante e quello della non
appartenenza della cosa al soggetto agente, priva di rilievo e la circostanza che essa
appartenga alla pa o a un soggetto privato. E ricompreso nel concetto di appartenenza la
proprietà e altri diritti di godimento sulla cosa medesima.
L’ELEMENTO SOGGETTIVO
Il delitto di peculato e un tipico delitto doloso. Si e chiarita la natura di dolo generico di tale
fattispecie quale coscienza e volontà di appropriarsi del denaro o della cosa mobile che si
possiede per ragioni d ufficio o servizio.
ESIMENTI E FOMRE DI MANIFESTAZIONE
Secondo la dottrina non sono applicabili al delitto di peculato le esimenti dell esercizio del
diritto e dell adempimento del dovere. L esercizio di un diritto esclude il significato di
appropriazione della condotta, esempio è quello della compensazione. Cosi non si
pongono problemi in relazione alla configurabilità dell adempimento del dovere.
Maggiori riserve si sono espresse in relazione all ipotesi di escludere la responsabilità
attraverso il consenso dell avente diritto sulla base della considerazione che nessun
soggetto e legittimato a consentire a un indebita appropriazione di una cosa da finalità
pubblica e privata. Si e ritenuta configurabile la scriminante in esame quando la cosa
appartenga al privato che puo acconsentire all appropriazione.
Per quanto concerne le circostanze, al peculato sarà applicabile l attenuante speciale del
323 bis che prevede una diminuzione della pena quando il fatto commesso sia di
particolare tenuità. Questa potrà applicarsi insieme a quella comune prevista dal 62
quando altre circostanze connotino di particolare tenuità il fatto criminoso posto in essere
dal soggetto. Il tentativo è configurabile. Quanto al concorso di persone si esclude il
concorso del soggetto estraneo alla pa quando questi si sia limitato a chiedere prima, e a
ricevere poi le somme di denaro da parte del pu che le abbia deliberate.
RAPPORTI CON ALTRI REATI
Il peculato si pome ai confini di diverse fattispecie:
Rispetto all appropriazione indebita aggravata commessa cioè con abuso dei poteri
- o violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio, la
distinzione si pone in base al nesso funzionale tra possesso della cosa e esercizio
delle funzioni: nell appropriazione indebita la cosa puo essere posseduta dal
soggetto agente alla base di qualsiasi titolo e non necessariamente per ragione
d’ufficio o servizio. alla luce dell ultima considerazione, viene anzi a risolversi piu
agevolmente l ipotesi in cui il possesso o la disponibilità della cosa sia dipeso da
una mera occasione configurandosi in tal caso senz’altro un ipotesi di
appropriazione indebita aggravata e non un peculato.
Rispetto alla truffa aggravata il peculato si distingue in ragione delle modalità del
- possesso: nel secondo caso il possesso gia sussiste per ragioni d ufficio e servizio,
nella truffa invece esso e ottenuto mediante una condotta fraudolenta del pubblico
agente
Il peculato si distingue a maggior ragione dal furto per l assenza del presupposto
- del possesso.
IL PECULATO D’USO
Secondo opinione prevalente in dottrina e giuri, tale ipotesi costituisce una fattispecie
autonoma e non una semplice attenuante del delitto di peculato. La fattispecie richiama
quella del furto d uso sebbene rispetto a questa il peculato d uso presenti delle peculiarità
proprio in virtù della condotta appropriativa, contraddistinta dalla volontà di comportarsi
come proprietario definitivamente. In tal senso si è anche rilevato che la condotta di
appropriazione momentanea potrebbe ricondursi piuttosto a una forma di distrazione.
Il dato sostanziale consiste nella verifica dell effettiva incidenza che l appropriazione
momentanea abbia avuto sull’uso della cosa da parte della pa. Non si configura il peculato
d uso quando l uso stesso avvenga con caratteri di sporadicità ed episodicità. La linea di
confine tra il peculato d uso e quello ordinario. Simile problema viene risolto dalla giuri nel
senso di ammettere la prima quando l uso momentaneo si sia protratto per un tempo tale
da comportare una sottrazione della cosa alla sua destinazione istituzionale, ma
comunque non al punto da compromettere seriamente la funzionalità della pa. La
specificità della condotta costitutiva del peculato d uso porta inoltre a escludere la
sussistenza della fattispecie quando oggetto dell appropriazione momentanea siano cose
fungibili, compreso il denaro o quando si tratti di cose non restituibili.
Dal punto di vista dell elemento soggettivo si prevede un dolo intenzionale e non specifico,
infatti lo scopo di usare momentaneamente la cosa viene a corrispondere con l elemento
materiale del reato.
LE ALTRE IPOTESI DI PECULATO: IL PECULATO MEDIANTE PROFITTO DELL
ERRORE ALTRUI.
Riguardo all art 316 e emerso un orientamento volto a considerarla quale reato
plurioffensiva il cui disvalore sarebbe incentrato sull’offesa al regolare funzionamento
della pa nel suo duplice aspetto di buon andamento e imparzialità oltre che sul offesa agli
interessi patrimoniali e non del soggetto. Residua una prospettiva che identifica nel dovere
del pubblico funzionario di proibita e correttezza il bene tutelato attraverso la previsione
del 316. Si ritiene di poter affermare che anche per il peculato mediante profitto dell errore
altrui oggetto di tutela sia l imparzialità, quale parità di accesso a risorse e oneri di
carattere pubblico.
Rispetto all ipotesi del 314 il distinguo consiste nel fatto che il pubblico ufficiale si
appropria di una cosa di cui egli non ha preventivamente il possesso o la disponibilità il
quale viene appunto acquisito giovandosi dell errore altrui. Inoltre sul piano dei
presupposti della condotta non si richiede per l ipotesi di cui 316, l esistenza di un nesso
funzionale rigoroso quale quello della ragione d ufficio o servizio, essendo richiesto che il
pubblico agente abbia operato nell esercizio delle sue funzioni o servizio. se ciò non
renderà necessario che la condotta di ritenzione o ricezione sia avve