Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
ABUSO D’UFFICIO
Abuso d'ufficio articolo 323 cp” salvo che il fatto non cosyituisca più
grave reato,il publlico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio,
che nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di
norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in
presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli
altri casi prescritti , intenzionalmente procura a sé o ad altri un
ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno
ingiusto è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è
aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno rilevante
gravità”.
La nuova formulazione (dolo generico)
la condotta punibile è stata portata entro confini ben limitati, e di garantire ai pubblici
amministratori che agissero nel rispetto delle norme la certezza di non incorrere in sanzioni
penali.
L'attuale formulazione sancisce la responsabilità penale per "il pubblico ufficiale o
l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione
di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse
proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto".
È stato osservato che nella ridefinizione della norma si è puntato "ad abbandonare qualsiasi
riferimento, espresso o tacito, all'eccesso di potere... limitando la condotta di abuso alla sola
violazione di norme o alla omessa astensione nei casi prescritti" (Della Monica).
Dunque - secondo i primi commenti al nuovo reato - se il funzionario non ha violato una
espressa e specifica previsione normativa, ovvero l'obbligo di astensione, non può
configurarsi il reato .Anche in presenza di tale violazione poi il reato sussisterà solo
ed unicamente nel caso in cui al provvedimento illegittimo sia conseguito un
risultato ingiusto, ed infatti il reato è ora costruito come un reato di evento che si
consuma soltanto in presenza della realizzazione del risultato perseguito.
Legge 16 luglio 1997,n.234 ha riformulato l’art 323 c.p. nell’interesse di chiunqui operi nella
pubblica amministrazione in quanto causava un indebita sovrapposizione del sindacato penale
sulle scelte amministrative , in quanto essendo indefinita venifa considerata norma penale in
bianco. Qualsiasi comportamento illeggittimo o presunto illegittimo poteva essere qualificato
come abuso d’ufficio e causare l’inizio di un procedimento giudiziario, se potenzialmente
poteva procurare un ingiusto vantaggio non patrimoniale o arrecare un danno ingiusto, era
18
prevista la sanzione della reclusione fino a due anni aumentata fino a 5 anni in presenza
dell’aggravante del vantaggio patrimoniale., tutta l’azione amministrativa di per sé idonea ad
arrecare vantaggi o danni veniva sottoposta all’intervento della magistratura ma il 90 percento
dei procedimenti si concludeva con il proscioglimento.
L’illecito penale, ora, risulta subordinato a due condizioni:
l’intenzione di procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o arrecare ad altri
un danno ingiusto
deve esserci la violazione di una precisa norma di legge o di regolamento, oppure essersi
verificata la mancata astensione in presenza di un interesse proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri casi prescritti.
La violazione o l’omissione di cui al punto precedente devono essere la causa dell’ingiusto
vantaggio o del danno ingiusto.
La Cass. Ha affermato che affinchè la violazione di legge o di regolamento integrino
il delitto di abuso d’ufficio occorrono due presupposti: che il precetto violato non sia
strumentale genericamente alla regolarità dell’azione amministrativa,ma vieti
puntualmente il comportamento sostanziale del pubblico ufficiale o dell’incaricato
del pubblico servizio. E che la violazione riguardi leggi o regolamenti che di tali atti
abbiano i caratteri formali .
: l'eccesso di potere è comunque un vizio di legittimità e, come tale, comporta
necessariamente l'inosservanza di leggi.
Ed infatti è indubitabile che tra le leggi che devono regolare la condotta dei pubblici funzionari
debba ricomprendersi il precetto costituzionale dell'art. 97 Cost., che rappresenta anzi la
costante linea di comportamento degli amministratori pubblici.
In tale ottica tornerebbe ad avere autonoma rilevanza, allora, il vizio di eccesso di potere e
potrebbe configurarsi l'abuso tutte le volte in cui il funzionario facesse un uso deviato o distorto
dei poteri funzionali e dunque pregiudicasse l'imparzialità dell'azione amministrativa.
A questa tesi si potrebbe obiettare che tale argomentazione non terrebbe conto della ratio
sottesa all'intervento legislativo, ma va pure precisato che in sede di dibattito parlamentare
vennero scartate altre scelte che avrebbero più esplicitamente estromesso il vizio di eccesso di
potere dalle modalità esecutive della condotta.
E così venne ad esempio scartata la proposta dell'on. Marotta di mantenere il testo approvato
dalla Commissione Giustizia del Senato, che menzionava accanto alla violazione di legge anche
l'incompetenza, per significare che inclusiounius est exclusioalterius, unica dizione che avrebbe
chiarito l'intento di non voler più attribuire una rilevanza autonoma all'eccesso di potere.
È stato peraltro osservato (Della Monica) che "il riferimento alla violazione di norme di leggi o di
regolamento lascia intendere chiaramente che il presupposto necessario dell'abuso è
costituito dall'inosservanza di previsioni specifiche durante il processo di formazione
del provvedimento" e non dal generico obbligo di perseguire il buon andamento e
l'imparzialità dell'azione amministrativa, e che "il funzionario pubblico che agisce
nel pieno rispetto delle regole deve avere la certezza di non incorrere in
responsabilità penali".
Occorrerà naturalmente attendere l'evoluzione giurisprudenziale sull'argomento per definire se
la formulazione letterale della norma consenta di aderire alle finalità avute di mira dal
19
legislatore; resta comunque da osservare che se si aderirà a tale interpretazione molte
condotte oggettivamente gravi verranno a configurare al più un illecito disciplinare.
E così soprattutto in presenza di atti assolutamente discrezionali, quali ad esempio
l'assegnazione di un appalto a trattativa privata, una volta riscontrata l'inesistenza di violazioni
specifiche (in quanto ad esempio sussisteva il requisito di urgenza che ne legittimava
l'adozione) non si configurerebbe alcuna ipotesi di reato a carico del funzionario che effettui
l'aggiudicazione ad una ditta palesemente inidonea e magari gestita da persona a lui legata da
vincoli di amicizia.
Se questa sarà l'interpretazione della norma sfuggiranno quindi alla sanzione penale tutti quei
comportamenti formalmente legittimi, ma adottati unicamente per interessi di natura privata e
sovente altamente dannosi per l'amministrazione pubblica
È stato osservato (Chiavario, Padovani) che si è così creato un vuoto di tutela della collettività
di fronte a comportamenti anche altamente scorretti e si è sottolineato (Catalano) che sarebbe
stato auspicabile almeno accompagnare la modifica dell'abuso d'ufficio, ad una effettiva
riforma dei criteri e dei sistemi di controllo dell'attività amministrativa.
Le modalità della condotta
Già sotto il vigore della precedente disposizione la Cassazione (Sez. VI, sent. n. 2733 del 4
marzo 1994 ) aveva più volte affermato che "la condotta di abuso d'ufficio... risulta compatibile
con un comportamento meramente omissivo del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un
pubblico servizio.".
Ed anche nella nuova formulazione non vi è dubbio che la condotta prevista dal reato può
essere attuata anche mediante omissione, sempreché l'atto che avrebbe dovuto essere
emanato o il comportamento che avrebbe dovuto essere tenuto siano dovuti, cosicché
l'omissione o il ritardo abbiano comportato la violazione di una disposizione di legge.
Del resto la violazione dell'obbligo di astensione, esplicitamente previsto dal nuovo testo,
rappresenta una modalità della condotta mediante omissione.
Tanto premesso, va evidenziato il rapporto tra l'abuso d'ufficio realizzatosi attraverso l'inerzia
del pubblico funzionario in relazione ad un atto dovuto, e il delitto previsto dall'art. 328 c.p.
Rapporto tra abuso d’ufficio e rifiuto di atti d’ufficio:
Sembra potersi affermare che quando l'omissione o il rifiuto di comportamenti dovuti sono
strumentalizzati dal funzionario per un fine privato e da essi deriva un danno o un vantaggio
ingiusto, si configurerà il delitto di abuso in atti d'ufficio (sempreché si tratti di vantaggio
patrimoniale).
Se invece l'omissione è fine a se stessa, o se è finalizzata a procurare a terzi un vantaggio non
patrimoniale, sarà configurabile il delitto di cui all'art. 328 c.p.
Va ancora sottolineato che, come già enunciato sotto il vigore della precedente disciplina,
anche le attività materiali possono essere forme di manifestazione della condotta di abuso.
Ed infatti "la nozione di atti di ufficio è più ampia di quella di provvedimento amministrativo,
poiché comprende in sé, a prescindere dalla forma, qualunque specie di atto posto in essere
dal pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, sia esso interno o esterno, decisionale o
anche meramente consultivo, preparatorio e non vincolante, fino alle semplici operazioni, alle
20
condotte materiali, alle attività tecniche..." (Cass., Sez. 6, sent. n. 10896 del 12 novembre
1992).
Anche nell'attuale formulazione normativa, poiché l'abuso non deve necessariamente
estrinsecarsi in un tipico atto amministrativo, né avere contenuto necessariamente decisorio,
esso può consistere in qualsiasi illegittima attività del pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue
funzioni dalla quale derivi un ingiusto danno o vantaggio patrimoniale.
La nuova formulazione ha innovato sul punto solo in quanto ha legato l'attività abusiva allo
svolgimento delle funzioni o del servizio.
Infine l'abuso è configurabile - ora come pure nella precedente formulazione - anche in
relazione ad attività soggette al diritto privato nel cui svolgimento il pubblico ufficiale persegue
comunque finalità pubbliche che, secondo la legge, possono