Capitolo VII: Reati contro l'ordine pubblico
Generalità
Il titolo V del libro II del codice contiene i delitti contro l’ordine pubblico. Per ordine pubblico deve intendersi il regolare andamento della vita sociale e l’armonica coesistenza dei cittadini sotto la sovranità dello stato e del diritto e quindi un sinonimo di pace pubblica cui corrisponde nei cittadini il senso della tranquillità e della sicurezza. È ovvio che tutti i reati in qualche modo conducono ad un turbamento dell’ordine pubblico, ma in questi reati di cui ci occupiamo l’offesa all’ordine pubblico non è mediata ma diretta, in quanto non riguarda un particolare aspetto dell’ordine stesso (es. incolumità pubblica, fede pubblica) ma l’ordine in sé. In tali reati è difficile riscontrare un pregiudizio diverso dal turbamento della pace pubblica. Il più delle volte i reati contro l’ordine pubblico costituiscono una minaccia di futuri reati.
Pubblica istigazione a violare le leggi
In questa categoria raggruppiamo le quattro figure criminose previste dagli articoli 414 e 415. Carattere comune a queste fattispecie è la pubblicità del comportamento e quindi il fatto deve essere commesso:
- Per mezzo della stampa o altro mezzo di propaganda.
- In luogo aperto al pubblico in presenza di più persone.
La pubblicità costituisce elemento essenziale di questi reati e quindi per la sussistenza del dolo il soggetto, oltre alla volontà dell’azione, deve avere la consapevolezza di agire in presenza di quelle condizioni da cui dipende la pubblicità del suo comportamento (es. manca il dolo se qualcuno per esercitarsi all’oratoria fa un discorso incendiario in un luogo aperto al pubblico pensando di essere solo mentre vi sono persone che lo ascoltano).
Istigazione a delinquere
Il primo comma dell’art. 414 punisce chi, per il solo fatto dell’istigazione, pubblicamente istiga qualcuno a commettere uno o più reati. Tale norma costituisce una deroga al principio generale (art. 115 cp) per cui l’istigazione a commettere un reato non è punibile se non sia seguita dalla commissione del reato stesso. L’eccezione si spiega con la minaccia all’ordine pubblico derivante dalla pubblicità del fatto. Il codice distingue, ai fini della pena, l’istigazione a commettere delitti dall’istigazione a commettere contravvenzioni.
L’istigazione implica un’azione sulla psiche di altre persone per spronarle a commettere determinati fatti e la norma non richiede che essa sia diretta alla folla, essendo sufficiente che il fatto sia commesso alla presenza di due o più persone anche se l’istigazione è rivolta ad una persona sola. Oggetto dell’istigazione deve essere la commissione di uno o più reati, delitti o contravvenzioni, ma è necessario che si tratti di reati determinati in quanto l’istigazione a commettere reati in genere non configura la fattispecie in esame ma realizza il reato di cui all’articolo successivo (istigazione a disobbedire alla legge).
Ai fini della consumazione è sufficiente il fatto dell’istigazione in pubblico e quindi si prescinde dal fatto se il reato sia commesso o meno e quindi se l’istigazione è accolta e il reato viene realizzato l’istigatore risponderà anche di quest’ultimo reato in qualità di concorrente (sempre che la sua azione abbia recato un contributo causale al verificarsi del fatto). Il dolo consiste nella volontà di istigare alla commissione di uno o più reati determinati accompagnata dalla consapevolezza dell’effetto di istigazione e da quella di agire pubblicamente visto che come si è detto la pubblicità è elemento essenziale del fatto e non condizione di punibilità.
Il delitto in esame ha carattere generico e quindi configurabile solo quando il fatto non sia incriminato da altra norma penale (es. istigazione a commettere reati di genocidio).
Apologia di delitti
Il terzo comma dell’art. 414 punisce chiunque pubblicamente fa apologia di uno o più delitti. L’apologia è una manifestazione di pensiero che consiste nell’esaltare un fatto o il suo autore con l’intento di propaganda e quindi allo scopo di spronare gli altri all’imitazione. In sostanza si tratta di una forma di istigazione indiretta che si concreta nell’esaltazione di una attività delittuosa capace di far sorgere il pericolo di ulteriori reati e di turbare l’ordine pubblico.
Oggetto dell’apologia devono essere uno o più delitti (e quindi le contravvenzioni non sono considerate dalla norma). Per i modi di esecuzione, il momento consumativo e il dolo vale quanto detto per l’istigazione a delinquere.
Istigazione o apologia ai delitti di terrorismo o crimini contro l’umanità
Il quarto comma dell’art. 414 prevede che se l’istigazione o l’apologia di cui ai commi precedenti riguarda delitti di terrorismo o crimini contro l’umanità, la pena è aumentata della metà. Tale creazione di una circostanza aggravante ad effetto speciale si inserisce nelle innovazioni del cosiddetto decreto Pisanu finalizzata a rafforzare gli strumenti di prevenzione e contrasto al terrorismo internazionale.
Istigazione a disobbedire alle leggi
L’art. 415 punisce chi istiga pubblicamente alla disobbedienza delle leggi di ordine pubblico. L’incriminazione non mira a prevenire la commissione di determinati reati ma mira invece ad evitare pericolosi stati d’animo che, anche se non portano a delinquere, costituiscono un turbamento delle condizioni necessarie per il mantenimento dell’ordine pubblico. Per leggi di ordine pubblico non devono intendersi le sole leggi penali ma tutte le norme giuridiche per le quali non è riconosciuta alla volontà dei singoli potestà dispositiva o derogatoria.
Se la disobbedienza riguarda invece un determinato reato previsto da una norma penale, per il principio di specialità si applica la norma che prevede l’istigazione a delinquere. Per quanto riguarda i modi di esecuzione, la consumazione e il dolo vale quanto detto per l’istigazione a delinquere non essendoci tra i due reati altra differenza che l’oggetto dell’istigazione.
Istigazione all’odio tra le classi sociali
Sempre l’art. 415 punisce la pubblica istigazione all’odio tra le classi sociali. Perché sussista il reato non occorre che il colpevole aizzi una classe contro l’altra né che spinga ad odiare un’intera classe ma è sufficiente che susciti o rafforzi l’odio delle persone cui si rivolge contro individui appartenenti a classi sociali diverse. Anche in questo caso vale quanto detto per le altre figure criminose analizzate in precedenza.
Associazione per delinquere
L’art. 416 punisce il fatto di più persone che si associano per commettere una serie indeterminata di delitti. L’art. 418 incrimina come reato a sé stante il prestare assistenza agli associati per delinquere.
Associazione per delinquere
Per l’art. 416 tale delitto si verifica quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti. Il codice quindi punisce di per sé il fatto di partecipare all’associazione ed è quindi evidente che anche in questo caso si ha una deroga all’art. 115 cp giustificata dal fatto che l’esistenza di un’associazione per delinquere di per sé suscita allarme nella popolazione e quindi, indipendentemente dai delitti che possono essere commessi, costituisce turbamento all’ordine pubblico.
Associazione non equivale ad accordo, in quanto perché ci sia associazione è necessario un minimo di organizzazione a carattere stabile anche se non è necessaria una distribuzione gerarchica delle funzioni. Obiettivo dell’associazione deve essere la commissione di più delitti (e quindi non contravvenzioni) e quindi si esige che l’associazione abbia come scopo l’attuazione di un programma di delinquenza e quindi l’esecuzione di una serie indeterminata di delitti. Associarsi per commettere un solo delitto quindi non integra la fattispecie in esame.
L’associazione a delinquere differisce dal concorso di persone nel reato in quanto in quest’ultimo caso l’accordo tra le persone è circoscritto ad uno o più reati, commessi i quali l’accordo si esaurisce e viene meno il pericolo per la comunità mentre nell’associazione per delinquere il vincolo permane anche dopo la commissione di più reati e quindi persiste il pericolo per l’ordine pubblico che è caratteristica essenziale del reato.
Per la configurabilità del delitto in esame è necessaria la partecipazione di almeno tre persone e il codice distingue, ai fini della pena, i semplici associati dai promotori, costitutori, organizzatori e capi. Il delitto si perfeziona non appena l’associazione si costituisce indipendentemente dal fatto se i reati siano commessi o meno. È il solo fatto dell’associazione che integra il delitto e quindi se i partecipanti commettono uno o più reati che formano oggetto dell’associazione ne rispondono individualmente in concorso con il reato di cui ci stiamo occupando. Trattandosi di un reato permanente la consumazione si protrae fino alla cessazione dello stato antigiuridico e quindi fino allo scioglimento dell’associazione.
Il dolo consiste nella volontà di entrare a far parte di una associazione allo scopo di commettere delitti e sapendo che in essa vi sono almeno altre due persone che si propongono lo stesso fine. Si tratta quindi di dolo specifico. Come l’istigazione a delinquere il delitto in esame ha carattere generico e quindi non si applica quando il fatto di associazione per delinquere è previsto in modo specifico da altra norma penale.
Sono previste due circostanze aggravanti speciali. La prima si ha quando gli associati percorrono armati le campagne o le pubbliche vie (brigantaggio). Per la configurazione di tale aggravante non è necessario che vengano attuati programmi di delinquenza ma basta che uno o più degli associati percorrano armati le pubbliche vie (e tale aggravante viene applicata a tutti i partecipanti all’associazione). La seconda aggravante si ha invece quando il numero dei partecipanti è di 10 o più (nel computo devono essere compresi anche gli incapaci penalmente e quindi non imputabili per minore età o per infermità di mente).
Alla condanna per delitto di associazione per delinquere segue obbligatoriamente l’applicazione di una misura di sicurezza, generalmente la libertà vigilata a meno che non sia applicabile una misura più grave.
Assistenza agli associati
L’art. 418 punisce come delitto autonomo il fatto di chi, al di fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce il vitto, ospitalità, mezzi di trasporto o strumenti di comunicazione a qualcuna delle persone che partecipano all’associazione. È evidente che l’assistenza non deve essere tale da costituire concorso nell’associazione e quindi non deve andare a favore dell’intera associazione ma deve andare a favore di singoli membri senza che l’associazione se ne avvantaggi in modo rilevante.
È evidente anche che non deve trattarsi di favoreggiamento e quindi di un aiuto prestato dopo l’esaurimento dell’attività criminosa dell’associazione per eludere le investigazioni o sottrarsi alle ricerche dell’autorità. L’aiuto ai singoli membri quindi per configurare tale figura criminosa deve consistere nel procurare asilo, ricovero o vitto, ospitalità o mezzi di trasporto. Se l’assistenza è prestata continuativamente il delitto è aggravato e tale previsione mal si concilia con la ratio della norma che prevede che l’aiuto abbia carattere occasionale.
L’ultimo comma dell’articolo prevede una causa speciale di esclusione della pena disponendo che non è punibile chi commette il fatto a favore di un prossimo congiunto.
Associazione di tipo mafioso
L’art. 416 bis (introdotto nel 1982) incrimina chiunque fa parte di una associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone. La norma chiarisce che i connotati di tale associazione sono: la particolare forza intimidatrice del vincolo associativo e la condizione di assoggettamento ed omertà che ne deriva, fattori di cui si avvalgono i componenti per commettere delitti ma anche per acquisire il controllo di attività economiche o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé ed altri o al fine di impedire o ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.
Di particolare rilievo sono gli effetti della condanna che importa sempre la confisca delle cose che servirono a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto o il profitto o ne costituiscono l’impiego. Questo delitto presenta notevoli affinità con quello di associazione per delinquere di cui all’art. 416 in quanto identica è la ratio, uguale il numero minimo di associati, analogo l’aumento della pena per capi e organizzatori anche se tutte le sanzioni sono accresciute.
Come per l’associazione per delinquere il reato in questione ha natura permanente perché vi è uno stabile vincolo associativo, ma a differenza del primo viene meno l’indispensabilità della prova di realizzare più o specifici delitti, cosa che in passato aveva reso poco agevole ricondurre le associazioni mafiose agli schemi dell’art. 416. Per l’esistenza del reato non è sufficiente l’accordo in quanto occorre una struttura organizzativa che però l’articolo in esame non definisce, probabilmente per il fatto che le organizzazioni mafiose hanno caratteri complessi cosa che ha portato a porre l’attenzione sulle manifestazioni esterne e sul modus operandi piuttosto che sulla natura interna di tali organizzazioni.
Ciò però ha anche condotto a notevoli difficoltà di accertamento mettendo in luce come la risposta dell’ordinamento al fenomeno mafioso sia ancora allo stato attuale del tutto inadeguata. Rispetto all’associazione per delinquere l’associazione di tipo mafioso presenta la figura, abbastanza controversa, del concorrente esterno. Un primo punto fermo per chiarire la figura era stato offerto dalla sentenza Demitry delle Sezioni Unite che aveva chiarito la differenza di ruoli tra chi partecipa all’associazione e chi ne è concorrente esterno. Il primo è colui che fornisce apporto continuativo all’associazione agendo nella vita quotidiana e corrente dell’associazione esterna mentre il secondo è colui che non vuole far parte dell’associazione ma al quale essa si rivolge per colmare temporanei vuoti in un certo ruolo o quando l’associazione attraversa una fase patologica che per essere superata esige l’apporto temporaneo di un esterno.
Si deduceva pertanto che solo chi era in grado di fornire un contributo causalmente idoneo a consentire all’associazione di colmare eventuali vuoti in un ruolo in periodi di emergenza poteva porre in essere una condotta penalmente rilevante. Tuttavia, tale sentenza lasciava in parte irrisolto il problema della necessità dell’apporto dell’esterno come condotta effettivamente idonea a rafforzare l’associazione e l’effettivo verificarsi del rafforzamento dell’associazione stessa. Per colmare tale lacuna la giurisprudenza aveva proposto l’utilizzazione di un criterio di tipo prognostico secondo il quale fornisce un apporto causalmente efficiente alla realizzazione del reato chi pone in essere una condotta che appaia ex ante idonea a facilitare la commissione del reato stesso aumentandone la probabilità.
Tuttavia, tale criterio era criticato dalla dottrina in quanto accusato di trasformare l’istituto del concorso di persone in una fattispecie a consumazione anticipata sanzionando il mero pericolo per l’ordine pubblico riconducendo peraltro l’istituto in esame alla categoria del concorso morale. Successivamente la sentenza Carnevale delle Sezioni Unite ha stabilito che concorrente esterno è colui che non è stabilmente inserito nell’organizzazione ma fornisce un contributo concreto, specifico e volontario a carattere occasionale o continuativo. Tale contributo deve avere una effettiva rilevanza causale ai fini del rafforzamento e della conservazione dell’associazione e l’agente deve rappresentarsi, come dolo diretto, l’utilità per la realizzazione del programma criminoso.
L’idoneità del contributo del concorrente doveva essere valutata sulla base di un giudizio effettuato ex ante. Se la sentenza Carnevale ha avuto il merito di riconoscere in via definitiva il contributo del concorrente esterno, è stata comunque sottoposta alla critica circa la difficoltà di individuare in concreto l’apporto minimo del concorrente soprattutto nella ipotesi di evidente sproporzione tra l’apporto del concorrente (soprattutto in caso di concorso morale) e l’evento ad esso correlato.
Allo scopo di eliminare queste incertezze è intervenuta la sentenza Mannino delle Sezioni Unite il cui merito è stato di definire i contorni del contributo del concorrente, definito ora come colui che fornisce un apporto che abbia avuto reale efficienza causale che sia stato condizione necessaria per la realizzazione del fatto criminoso collettivo e per la produzione dell’evento lesivo al bene giuridico protetto. La rilevanza del contributo del concorrente esterno quindi non è più valutata ex ante e quindi considerata idonea in astratto ad aumentare il rischio di realizzazione del reato ma in base ad un giudizio ex post e quindi sulla verifica se, eliminata quella particolare condotta, l’evento si sarebbe ugualmente prodotto. Tale approccio ha quindi consentito di escludere quei contributi dei concorrenti che si siano dimostrati controproducenti o comunque ininfluenti ai fini della verificazione del reato.
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