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RESPONSABILITÁ DELL’IMPRENDITORE.

ESERCIZIO D’IMPRESA E SOPPORTAZIONE DEL RELATIVO RISCHIO.

Esercizio diretto dell’impresa L’individuazione del soggetto cui è applicabile la disciplina

à

dell’attività di impresa, non solleva problemi quando gli atti sono compiuti direttamente

dall’interessato o da un terzo che agisce come rappresentante e quindi in nome dello stesso.

EZ , infatti, principio generale del nostro ordinamento che gli effetti degli atti giuridici ricadono

sull’imprenditore o sul soggetto che agisce per conto dello stesso. Questo principio si ricava

dalla disciplina del mandato: il mandatario è un soggetto che agisce nell’interesse di un altro

soggetto e che può porre in essere i relativi atti giuridici sia spendendo il nome proprio, o il

nome del mandante se questo gli ha conferito il potere di rappresentanza, attraverso il

mandato di rappresentanza. Con il mandato di rappresentanza tutti gli effetti posti in essere

dal mandatario in nome del mandante si producono direttamente nella sfera giuridica di

quest’ultimo.

Esercizio indiretto dell’attività di impresa: l’imprenditore occulto.

Può succedere che vi sia una dissociazione fra il soggetto cui è formalmente imputabile la

qualità di imprenditore ed il reale interessato. Questo è il fenomeno, largamente diffuso,

dell’esercizio dell’impresa tramite persona interposta. Vi possono essere quindi due soggetti:

L’imprenditore palese che è colui che spende il nome pur non gestendo l'impresa (c.d.

prestanome);

L'imprenditore occulto che è colui che gestisce realmente l'impresa senza apparire come

imprenditore di fronte ai terzi. Quest’ultimo espediente è utilizzato per non esporre tutto il

proprio patrimonio personale.

… e sopportazione del relativo rischio.

L’esercizio dell’attività d’impresa dovrebbe essere caratterizzato dalla relativa

sopportazione del rischio d’impresa, ossia della piena responsabilità patrimoniale per tutte

le obbligazioni che ne discendono.

Non è questo, però , il criterio d’imputazione dei debiti generalmente accolto: dottrina e

giurisprudenza, infatti, richiedono un collegamento formale (es. spendita del nome) tra

l’imprenditore e i debiti contratti nell’esercizio dell’impresa. I sostenitori di questa tesi

ritengono che la responsabilità per i debiti di impresa, individuale o collettiva, dipende

dai meccanismi che rendono noto ai terzi il nome di coloro sul cui patrimonio si può

contare (quali il nome dell’imprenditore persona fisica o la ragione sociale delle società di

persone).

In ogni altro caso si dovrebbe qualificare l’incarico di gestire l’impresa per conto altrui come

mandato senza rappresentanza e far capo all’art.1705, cc che esclude qualsiasi rapporto tra

terzi e mandante.

Art. 1705, cc: “il mandatario che agisce in nome proprio acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dagli

atti compiuti con i terzi, anche se questi hanno avuto conoscenza del mandato. I terzi non hanno alcun

rapporto col mandante. Tuttavia, il mandante, sostituendosi al mandatario, può esercitare i diritti di credito

derivanti dall’esecuzione del mandato, salvo che ciò possa pregiudicare i diritti attribuiti al mandatario dalle

disposizioni degli articoli che seguono”.

La regola desumibile dal mandato senza rappresentanza appare derogata: il sistema del

diritto commerciale ammette che un soggetto che era rimasto ignoto ai creditori

dell'apparente titolare dell'impresa, ma che aveva il potere effettivo di gestirla, sia soggetto a

procedura concorsuale, e il suo patrimonio venga destinato al pagamento dei creditori del suo

prestanome.

L’INIZIO E LA FINE DELL’IMPRESA.

Determinare esattamente l’estensione dell’impresa nel tempo è alquanto importante in tema

di liquidazione giudiziale, di scritture contabili e di iscrizione nel registro delle imprese.

Inizio dell’impresa Alcuni autori ritengono che l’attività di organizzazione dell’impresa,

à

anche anteriore al primo atto di gestione, quando l’organizzazione non è completa e non

ancora funzionale alla produzione di beni o di servizi destinati al mercato, non è

distinguibile dalla successiva attività di gestione. Quindi quella organizzativa è già una

vera attività di impresa e sottopone chi la svolge allo statuto dell’imprenditore. Analogamente

l’attività si considera cessata non quando s’interrompe il ciclo produttivo, ma al termine della

liquidazione, allorché la disgregazione del complesso aziendale rende impossibile la

ripresa dell’attività precedentemente svolta.

Ciò anche alla luce della stessa definizione legislativa di imprenditore: tale è chi esercita

professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio

di beni o di servizi. Non occorre dunque che l'attività produttiva sia già in atto: l'attività

organizzatrice è sufficiente ad attribuire la qualità di imprenditore.

Cessazione dell’impresaà Allo stesso modo, alla luce dell’art. 2082 cc, l'impresa cessa

quando viene a mancare lo scopo della produzione o dello scambio di beni o di servizi.

Di regola essa permane durante la fase della liquidazione, perché l'imprenditore continua a

scambiare beni. Va invece considerata cessata quando, nonostante il mancato esaurimento

della liquidazione e la persistenza di rapporti contrattuali non definiti, l'organizzazione

residua pur non essendo disgregata non è più utilizzata per nessuna attività di

produzione o di scambio.

Ciò che determina la fine dell'impresa non è la disgregazione dell'organizzazione aziendale,

ma il venir meno del fine della produzione e dello scambio di beni o di servizi.

I dubbi sui termini iniziale e finale dell’impresa hanno indotto la giurisprudenza ad adottare

un più sicuro criterio per i casi statisticamente di maggiore importanza, ossia per le imprese

esercitate collettivamente in forma societaria. I tribunali affermano che le società acquistano

la qualità di imprenditore nel momento stesso della loro costituzione + che le società vivono

rimanendo quindi esposte alle procedure concorsuali sinché vi siano debiti da pagare (e ciò

anche quando sia stata chiusa la liquidazione e sia avvenuta la cancellazione dal registro delle

imprese (art. 2312 e 2495 cc).

Per quanto riguarda l’inizio dell’impresa societaria, si può convenire con la

à

giurisprudenza in effetti una volta ammesso in generale che l’attività d’organizzazione svolta

con certezza la fine di produrre beni o servizi è già impresa e che l’organizzazione può essere

ancherudimentale/embrionale, è facile verificare che questi elementi esistono sempre all’atto

della costituzione delle società .

Per quanto riguarda invece la fine delle imprese societarie, l’atteggiamento di favore per

à

i creditori non può spingersi sino a ritenere le società in vita finché non sia estinto ogni

rapporto pendente, contraddicendo cosı̀ la chiara scelta del legislatore in vari dettati

normativi: fa decorrere il termine di un anno dalla cessazione dell’esercizio dell’impresa per

l’apertura della procedura concorsuale dalla cancellazione dal registro delle imprese, e la

regola si applica sia all’imprenditore persona fisica che agli imprenditori collettivi, dunque

alle società .

L’IMPRENDITORE INCAPACE DI AGIRE E GLI ALTRI CASI DI SOSTITUZIONE

NELL’ESERCIZIO DELL’IMPRESA.

La capacità all’esercizio di attività di impresa si acquista con la piena capacità di agire e quindi

al compimento del diciottesimo anno; e si perde in seguito ad interdizione e inabilitazione.

[per quanto riguarda i casi di incapacità per le imprese agricole, la materia è completamente

lasciata alla disciplina dettata dal Codice civile].

Minoreà Nel caso di una preesistente attività (sul presupposto che gli sia stata donata

o l’abbia ereditata), il tribunale può autorizzare alla continuazione dell’attività d’impresa: in

questo caso il rappresentante legale (genitore o tutore) può compiere tutti gli atti che rientrano

nell’esercizio dell’impresa, che siano atti di ordinaria o straordinaria amministrazione, viene

richiesta un’ulteriore autorizzazione solo per atti estranei alla gestione. Questo vale anche per

il tutore del minore orfano, o i cui genitori sono decaduti dalla potestà genitoriale o dichiarati

assenti.

In nessun caso possono iniziarla nell’interesse o a nome del minore.

Interdettoà idem disciplina del minore.

Inabilitatoà è consentito continuare un’attività d’impresa ma mai iniziarla, sempre

dietro autorizzazione del tribunale, che consente all’inabilitato di esercitare personalmente

ogni atto d’impresa.

Minore emancipato Vi invece poi un altro caso previsto dal nostro ordinamento,

à

ossia la figura del minore emancipato, che se autorizzato dal tribunale può iniziare una nuova

impresa commerciale. Art. 397. Con quest’autorizzazione l’emancipato acquista la piena

capacità di agire, e può esercitare l’attività di impresa senza la presenza di alcun

rappresentante legale e può compiere atti che eccedono l’ordinaria amministrazione. Le

autorizzazioni del tribunale e i provvedimenti di revoca dell’autorizzazione sono soggetti ad

iscrizione nel registro delle imprese.

La capacità di intraprendere o continuare un’attività d’impresa delle persone che si trovano

nella impossibilità di provvedere ai propri interessi e sono pertanto assistite da un

amministratore di sostegno, deve essere valutata caso per caso sulla base di indicazioni

fornite dal giudice tutelare nel decreto di nomina: le persone in tutto o in parte di autonomia

conservano la capacità d’agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva

o l’assistenza dell’amministratore di sostegno (art. 409 cc).

Questioneà se il soggetto incapace sia soggetto al fallimento oppure ne siano soggetti i

rappresentanti. La questione trova soluzioni diverse a seconda che i rappresentanti legali

abbiano provocato il dissesto:

• Proseguendo l’esercizio dell’impresa senza autorizzazione del tribunale:

l’attività, poiché

compiuta abusivamente, resta di responsabilità dei genitori o del tutore. Non occorrendo la

spendita del nome per rendere chi esercita un’impresa commerciale responsabile dei debiti

che ne derivano, soltanto il rappresentante legale dell’incapace verrà dichiarato fallito e ne

sopporter&agr

Dettagli
Publisher
A.A. 2023-2024
24 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher anniemarie di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trento o del prof Pederzini Elisabetta.