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ART. 7 COST. E PATTI LATERANENSI

Art. 7 Primo comma sancisce che lo Stato e la Chiesa Cattolica sono,

ciascuno nel proprio ordine indipendenti e sovrani Chiesa Cattolica,

ordinamento autonomo e originario nei limiti che non venga messa in

discussione la sovranità dello Stato e il rispetto delle sue leggi.

Secondo comma rapporti tra Stato e Chiesa sono regolati dai Patti

lateranensi la cui modifica, se non concordata dalle parti, richiede il

procedimento di revisione costituizionale di garantire la chiesa

funzione

cattolica da un’eventuale arbitraria decisione dello Stato di regolare

unilateralmente i propri rapporti con la chiesa stessa, attribuendo valore di

norma costituzionale ai Patti Lateranensi.

Patti Lateranensi constavano di 3 documenti:

- Trattato (risolveva la questione dello stato territoriale della chiesa

riconoscendo la sovranità del pontefice sullo stato della città del

vaticano)

- Concordato (regolava i rapporti tra stato e chiesa)

- Convenzione finanziaria (regolava le questioni sorte dopo le spoliazioni

degli enti ecclesiastici a seguito delle leggi eversive).

Punti qualificanti religione cattolica come religione di stato; privilegi per

 

gli ecclesiastici; preventiva approvazione dello stato per le nomine dei

vescovi e dei parroci; regime di favore finanziario e fiscale per gli enti

ecclesiastici; riconoscimento degli effetti civili del matrimonio religioso e

riserva ai tribunali ecclesiastici delle cause relative.

Nuovo concordato consta di 3 elementi:

- Preambolo si fa riferimento alla trasformazione della società italiana a

partire dalla Costituzione repubblicana e all’importanza del Concilio

vaticano II per motivare la revisione dei Patti Lateranensi

- Testo 14 articoli

- Protocollo addizionale 7 punti con cui assicura la migliore applicazione

ed interpretazione dei Patti e delle modifiche.

Principi del nuovo concordato:

- neutralità dello stato in materia religiosa affermata la laicità dello stato

che non significa indifferenza dello stato rispetto al fenomeno religioso; si

impegna a garantire la piena realizzazione dell’individuo anche in questo

campo assicurando anche l’assistenza spirituale ai cittadini in

determinate strutture pubbliche (forze armate, polizia, ospedali).

- Completa autonomia dell’organizzazione ecclesiastica abrogata la

norma che prevedeva il gradimento dello stato per la nomina degli

ecclesiastici permanendo solo l’obbligo dell’autorità ecclesiastica di

comunicare a quella civile le nomine effettuate.

- Abrogazione dei privilegi per gli enti ecclesiastici vengono meno tutti i

privilegi ed esenzioni accumulate dagli enti ecclesiastici. Riconosciuta

personalità giuridica agli enti ecclesiastici con fine di religione e di culto

esistenti in Italia.

- Disciplina del matrimonio cattolico art. 8 si limita a riconoscere effetti

civili al matrimonio contratto secondo il diritto canonico; abbandonato il

regime di esclusività della giurisdizione ecclesiastica in ordine alle cause

relative ai matrimoni religiosi; le sentenze di nullità pronunciate dai

tribunali ecclesiastici non sono più indispensabili ai fini della cessazione

degli effetti civili del matrimonio canonico trascritto, esse possono essere

dichiarate efficaci per lo stato con lo stesso procedimento e con gli stessi

presupposti previsti per ogni sentenza straniera.

COSTITUZIONE E CULTI ACATTOLICI

Art. 8 cost 2 comma le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno

diritto di organizzarsi secondo i propri statuti in quanto non contrastino con

l’ordinamento giuridico italiano (ossia ordine pubblico e buon costume)

3 comma i loro rapporti con lo stato sono regolati per legge sulla base di

intese con le relative rappresentanze; l’intesa non è altro che un accordo tra la

confessione religiosa e lo stato su questioni concernenti sia l’una che l’altra

parte.

Principio pattizio le materia di interesse comune dell’ordine spirituale e di

quello temporale devono tendenzialmente essere regolate attraverso il previo

accordo fra le parti.

Capitolo 3

Presidente della repubblica

ratifica i trattati internazionali, compresi quelli con la santa sede, salva

l’approvazione delle camere nel caso in cui è richiesto dalla costituzione.

accredita l’ambasciatore italiano presso la santa sede e riceve il nunzio

pontificio presso l’italia

i decreti di riconoscimento della personalità giuridica degli istituti

emana

delle confessioni diverse da quella cattolica che non hanno stipulato intese.

L’organo di amministrazione centrale che attualmente esercita le competenze

in materia di culto è il Ministero dell’interno esplica i suoi compiti in materia

di confessioni religiose attraverso il dipartimento per le libertà civili e

l’immigrazione che è articolato in diverse direzioni. L’ambito religioso spetta

alla direzione centrale degli affari dei culti e la direzione centrale per

l’amministrazione del fondo edifici di culto.

Il ministero dell’interno nell’esercizio delle proprie attribuzioni si inspira alla

Carta dei valori della cittadinanza e dell’integrazione che afferma il principio di

laicità ed esplica contenuti della libertà religiosa costituzionalmente

riconosciuta.

Osservatorio sulle politiche religiose compito di esaminare e

approfondire le realtà dei culti diversi da quello cattolico presenti in italia.

Consulta per l’Islam italiano organismo consultivo istituito per favorire un

proficuo dialogo tra lo stato e la comunità islamica.

Fondo edifici di culto riunisce i patrimoni delle soppresse aziende di culto

e quelli delle speciali aziende di culto destinate a scopo di culto beneficienze

religione precedentemente gestite dalle prefetture, e ha il compito di

provvedere alla conservazione al restauro alla tutela e valorizzazione degli

edifici di culto appartenenti al fondo stesso. Amministrazione affidata al

ministero dell’interno.

Capitolo 4

L’ordinamento dello stato della città del vaticano

Chiesa istituzione fondata da Gesù Cristo. Società giuridicamente perfetta

autosufficiente che assume la figura di corporazione istituzionale provvista di

sovranità originaria e di capacità subiettiva pubblica e privata.

Santa sede pontefice, la segreteria di stato, il consiglio per gli affari

pubblici della chiesa e gli altri organismi della Curia Romana

Curia complesso dei dicasteri mediante i quali il Pontefice esercita il suo alto

ufficio nel governo della chiesa universale

Stato della Città del Vaticano il territorio sul quale, in base al Trattato del

Laterano, la santa sede esercita un potere sovrano.

È stato creato nel 1929 dall’art. 3 del trattato. Esso:

- possiede una personalità giuridica internazionale autonoma

- finalizzazione tipica scopo di assicurare la libertà e l’assoluta e visibile

indipendenza della Santa sede nel governo pastorale della Chiesa

universale

- il territorio costituito dalla Piazza san pietro e dai circostanti palazzi del

vaticano per 0,49 km. La giurisdizione vaticana si estende anche su

alcune zone di Roma e fuori Roma che godono del diritto della

extraterritorialità

- il popolo costituito dai Cardinali residenti in Roma anche fuori dalla città

del vaticano; coloro che hanno nel vaticano stabile residenza per ragioni

di dignità, carica, ufficio o impiego; da coloro che sono autorizzati dal

Sommo Pontefice a risiedere in vaticano; coniuge, figli, ascendenti,

fratelli e sorelle di cittadini vaticani conviventi.

La cittadinanza si basa sul rapporto di lavoro o sulla permanenza autorizzata

nei confini dello Stato ed il suo acquisto non è mai automatico ma è basato

sulla concorde volontà della Santa Sede e dell’interessato. Se viene meno una

delle condizioni indicate, viene meno anche la cittadinanza.

SCV è una monarchia perché suo capo a vita è il Pontefice; elettiva perché

il Pontefice è eletto dal Collegio dei Cardinali; assoluta perché il Pontefice ha

pienezza di poteri legislativo, esecutivo, giudiziario; confessionale persegue

fini religiosi.

Legge fondamentale dello Stato della Città del Vaticano entrata in

vigore nel 2001 per assicurare l’indipendenza reale e visibile del Pontefice

nell’esercizio della sua missione nel mondo. Punti salienti della riforma:

- Il sommo pontefice ha la pienezza dei poteri legislativo, esecutivo e

giudiziario. Nel periodo di sede vacante tali poteri spettano al Collegio dei

Cardinali

- La rappresentanza dello Stato nei rapporti con gli Stati esteri è riservata

al Pontefice che li esercita per mezzo della Segreteria di Stato.

- Potere legislativo è esercitato da una Commissione composta da un

Cardinale Presidente e da altri Cardinali, tutti nominati dal Sommo

Pontefice per un quinquennio. Il potere della commissione è entro i limiti

della Legge sulle fonti del diritto.

- Potere esecutivo demandato al Cardinale, Presidente del Governatorato

dello SCV in conformità con la Legge Fondamentale

- Potere giudiziario è esercitato a nome del Pontefice dagli organi costituiti

secondo l’ordinamento giudiziario dello Stato (Giudice unico, Tribunale di

prima istanza, Corte d’Appello composta dal Decano della Rota Romana e

da due Uditori, Corte di Cassazione costituita dal Cardinale Prefetto del

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica e da altri due Cardinali).

Legge sulle fonti del diritto secondo cui l’ordinamento canonico risulta la

prima fonte normativa e il primo criterio di riferimento interpretativo, mentre le

leggi italiane non sono più recepite automaticamente. Entrata in vigore nel

2009.

Cambiamento importante si introduce la necessità di un previo recepimento

da parte della competente autorità vaticana delle leggi italiane. Maggiore

cautela giustificata da 3 ragioni:

- numero esorbitante di norme dell’Ordinamento italiano

- instabilità della legislazione civile molto mutevole

- contrasto con troppa frequenza evidente di tali leggi con principi non

rinunziabili da parte della Chiesa.

Legge antiriciclaggio dei proventi di attività criminose e del finanziamento

del terrorismo. La legge contiene una serie di previsioni per attuare un controllo

del denaro contante entrante o uscente dallo SCV, obblighi di trasferimento di

fondi e presidi sanzionatori amministrativi. Viene costituita l’Autorità di

Dettagli
Publisher
A.A. 2012-2013
29 pagine
2 download
SSD Scienze giuridiche IUS/11 Diritto canonico e diritto ecclesiastico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher novelli80 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto ecclesiastico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano o del prof Casuscelli Giuseppe.