Estratto del documento

Capitolo 1

Il diritto ecclesiastico e i suoi principi

Stato confessionale riconosce un regime di privilegio ad una determinata religione (statuto albertino). Stato laico non individua alcuna religione di Stato e non ammette alcun condizionamento di tipo religioso (Italia). Stato unionista potere temporale e potere religioso sono nelle mani della stessa autorità (Inghilterra):

  • Teocrazia: potere dello stato sottomesso al potere religioso
  • Cesaropapismo: potere religioso sottomesso al potere statale

Stato separatista: i due ordini sono separati e il fenomeno religioso non viene regolamentato.

Diritto ecclesiastico è una branca del diritto pubblico che regolamenta il fenomeno religioso e, soprattutto, i rapporti tra lo Stato e le istituzioni religiose per quel che concerne gli aspetti giuridici della loro attività.

Tre principi fondamentali del diritto ecclesiastico

  • Libertà religiosa: art. 19 cost. riconosce il diritto di professare, anche in forma organizzata, la propria fede religiosa con l’unico limite del buoncostume; art. 20 cost. vieta l’imposizione di limiti ad enti per il loro fine religioso.
  • Uguaglianza religiosa: art. 8 cost. uguaglianza di tutte le confessioni religiose dinanzi alla legge col limite del rispetto dell’ordinamento giuridico.
  • Laicità dello stato: il combinato disposto delle norme suddette garantisce la neutralità dello Stato rispetto al fenomeno religioso.

Diritto canonico è l'insieme delle norme giuridiche, poste dagli organi competenti della Chiesa cattolica, che regolano l’attività dei fedeli in relazione ai fini della Chiesa stessa. Lo scopo è l'organizzazione e la regolamentazione della comunità dei credenti battezzati in Cristo.

La libertà religiosa

Libertà garantita dallo Stato ad ogni cittadino di scegliere la propria credenza in fatto di religione. È un diritto pubblico suriettivo che si inquadra nel vasto genus dei diritti di libertà. Postula la pretesa di una prestazione negativa sia da parte dello Stato che dagli altri individui tenuti ad astenersi da quegli atti che possano impedirne il libero esercizio.

Il diritto di libertà religiosa include:

  • La libertà di fede: libertà di professare qualunque fede.
  • Libertà di propaganda: di esternalizzare il pensiero attraverso l’esaltazione della propria fede.
  • Libertà di culto: di compiere atti di culto, sia in privato che in luogo pubblico (necessità di preavviso per le riunioni in pubblico); possono essere vietate solo per motivi di sicurezza e incolumità pubblica.
  • Libertà di costituire o appartenere ad associazioni di carattere religioso che non possono essere soggette a speciali limitazioni legislative.

Limite art. 19: divieto di riti contrari al buon costume (che offendono la libertà, il pudore e l’onore sessuale). Limite implicito: necessità di tutelare altri diritti o interessi aventi rilevanza costituzionale; eventuali provvedimenti restrittivi della libertà religiosa devono essere ragionevoli e proporzionati.

Eguaglianza religiosa

Sancita dall’art. 8 “tutte le confessioni sono egualmente libere davanti alla legge”. Principio del pluralismo confessionale: tutte le confessioni religiose godono in egual misura dei diritti di libertà sanciti dalla costituzione. Eguaglianza in senso relativo: la costituzione si limita ad affermare l’eguaglianza delle confessioni limitatamente alla sola libertà. Differenza con l’art.3 cost. che sancisce una uguaglianza in senso assoluto di tutti i cittadini di fronte alla legge. Affermando ciò è giustificata una preminenza della religione cattolica, purché si garantisca la libertà per tutte le confessioni religiose; tale preminenza infatti non contrasta con i principi di libertà e uguaglianza in quanto non limita la libertà degli altri.

La laicità dello stato

Punto 1 Protocollo addizionale al nuovo Concordato: "Si considera non più in vigore il principio originariamente richiamato dai Patti Lateranensi della religione cattolica come sola religione dello Stato italiano". Neutralità dello Stato Italiano: scompare il principio del confessionismo statale.

Problema di compatibilità delle norme del codice penale ispirate al principio della religione di stato con i nuovi principi di libertà uguaglianza e laicità prima di alcune importanti pronunce della Corte Costituzionale si riscontrava un trattamento diverso a seconda che dei comportamenti delittuosi offendessero la religione Cattolica rispetto alle altre confessioni (es: 724 puniva la bestemmia contro i simboli della religione dello stato; art. 404 punivano offesa alla religione dello Stato).

Sentenza 329/97 dichiara illegittimità costituzionale del 1 comma dell’art. 404 nella parte in cui si prevedeva una pena minore se l’offesa era contro un culto acattolico. Sentenza 508/00 dichiara illegittimità dell’art. 402 cancellato il reato di vilipendio contro la religione dello stato.

Evoluzione storica dei rapporti tra Stato e Chiesa Cattolica

  • Questione romana: problematica dell’indipendenza del Papa e della Santa Sede e dunque dello status giuridico della Chiesa all’indomani dell’occupazione di Roma da parte del Regno d’Italia (1870). Fu risolta unilateralmente dallo Stato Italiano con la cd legge delle guarentigie che non trovò mai accettazione da parte della Santa Sede data l’estrema instabilità dovuta all’unilateralità della decisione. Tale legge riconobbe: inviolabilità dei palazzi del Vaticano e del Laterano; una rendita annua alla chiesa; l’indipendenza delle gerarchie ecclesiastiche dallo Stato.
  • Patti Lateranensi: quando lo stato unitario si consolidò e le pretese della Chiesa non vennero più considerate una minaccia all’unità nazionale 1929 stipulati i Patti che assicuravano alla chiesa le garanzie d’indipendenza che questa chiedeva e presentavano sufficiente stabilità avendo carattere bilaterale.
  • Nuovo Concordato: i patti ebbero riconoscimento nell’art. 7 cost.; essi erano in grave contrasto però con i principi costituzionali che sanciscono la libertà religiosa e la laicità dello stato laddove ponevano la chiesa cattolica in una posizione di privilegio. Concilio Vaticano II ha riconosciuto l’opportunità di una separazione tra chiesa e comunità politica e una sana collaborazione. Nel 1984 vengono modificati i Patti e si giunge ad una nuova regolamentazione dei rapporti con la Chiesa.

Capitolo 2

Le fonti del diritto ecclesiastico

Fonti di provenienza statale

Norme costituzionali:

  • Art. 2, 3: tutelano la libertà religiosa e sanciscono il principio di uguaglianza senza discriminazioni fondate sulla religione.
  • Art. 19, 20: riconoscono e tutelano la libertà religiosa.
  • Art. 17, 18, 21: libertà di riunione, di associazione, di manifestazione del pensiero (strettamente connesse a quella religiosa).
  • Art. 33: libertà di insegnamento anche religioso.
  • Art. 7, 8: tracciano il regime dei rapporti con la Chiesa cattolica e le confessioni acattoliche.

Norme ordinarie generali:

  • Art. 629 c.c.: disposizioni a favore dell’anima.
  • Art. 831 c.c.: disposizioni circa i beni ecclesiastici ed edifici di culto.
  • Art. 403, 405, 664, 724 c.p.: delitti contro la religione.

Norme ordinarie speciali: norme emanate per disciplinare specificamente la materia ecclesiastica; legge 1159/29 regola le confessioni acattoliche.

Fonti di provenienza confessionale

Fonti promananti da ordinamento giuridici religiosi cui lo Stato riconosce efficacia giuridica poiché attengono a rapporti lasciati all’esclusiva regolamentazione dell’autorità religiosa.

Fonti di provenienza bilaterale

Atti unilaterali perché esteriormente recepite in leggi dello Stato, ma trovano la loro fonte in accordi bilaterali (fonte pattizia): Patti Lateranensi; legge di esecuzione del Nuovo Concordato; trattato di pace sulla tutela delle minoranze religiose.

Fonti regionali

Fonti di diritto internazionale

Fonti promananti da soggetti di diritto internazionale che trovano applicazione nell’ordinamento italiano mediante leggi di esecuzione: Trattato di pace per la tutela delle minoranze religiose; dichiarazione universale dei diritti dell’uomo art. 8 ogni individuo ha il diritto di libertà di pensiero, coscienza e religione.

Fonti del diritto dell'Unione Europea

Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea che riconosce la libertà di pensiero, coscienza e religione e il divieto di discriminazioni fondate sulla religione; CEDU riconosce la libertà di pensiero coscienza e religione.

Art. 7 cost. e Patti Lateranensi

Art. 7 Primo comma sancisce che lo Stato e la Chiesa Cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine indipendenti e sovrani. Chiesa Cattolica, ordinamento autonomo e originario nei limiti che non venga messa in discussione la sovranità dello Stato e il rispetto delle sue leggi. Secondo comma: rapporti tra Stato e Chiesa sono regolati dai Patti Lateranensi la cui modifica, se non concordata dalle parti, richiede il procedimento di revisione costituzionale di garantire la chiesa funzione cattolica da un’eventuale arbitraria decisione dello Stato di regolare unilateralmente i propri rapporti con la chiesa stessa, attribuendo valore di norma costituzionale ai Patti Lateranensi.

Patti Lateranensi constavano di 3 documenti:

  • Trattato: risolveva la questione dello stato territoriale della chiesa riconoscendo la sovranità del pontefice sullo Stato della Città del Vaticano.
  • Concordato: regolava i rapporti tra stato e chiesa.
  • Convenzione finanziaria: regolava le questioni sorte dopo le spoliazioni degli enti ecclesiastici a seguito delle leggi eversive.

Punti qualificanti: religione cattolica come religione di stato; privilegi per gli ecclesiastici; preventiva approvazione dello stato per le nomine dei vescovi e dei parroci; regime di favore finanziario e fiscale per gli enti ecclesiastici; riconoscimento degli effetti civili del matrimonio religioso e riserva ai tribunali ecclesiastici delle cause relative.

Nuovo concordato consta di 3 elementi:

  • Preambolo: si fa riferimento alla trasformazione della società italiana a partire dalla Costituzione repubblicana e all’importanza del Concilio vaticano II per motivare la revisione dei Patti Lateranensi.
  • Testo: 14 articoli.
  • Protocollo addizionale: 7 punti con cui assicura la migliore applicazione ed interpretazione dei Patti e delle modifiche.

Principi del nuovo concordato:

  • Neutralità dello stato in materia religiosa: affermata la laicità dello stato che non significa indifferenza dello stato rispetto al fenomeno religioso; si impegna a garantire la piena realizzazione dell’individuo anche in questo campo assicurando anche l’assistenza spirituale ai cittadini in determinate strutture pubbliche (forze armate, polizia, ospedali).
  • Completa autonomia dell’organizzazione ecclesiastica: abrogata la norma che prevedeva il gradimento dello stato per la nomina degli ecclesiastici permanendo solo l’obbligo dell’autorità ecclesiastica di comunicare a quella civile le nomine effettuate.
  • Abrogazione dei privilegi per gli enti ecclesiastici: vengono meno tutti i privilegi ed esenzioni accumulate dagli enti ecclesiastici. Riconosciuta personalità giuridica agli enti ecclesiastici con fine di religione e di culto esistenti in Italia.
  • Disciplina del matrimonio cattolico: art. 8 si limita a riconoscere effetti civili al matrimonio contratto secondo il diritto canonico; abbandonato il regime di esclusività della giurisdizione ecclesiastica in ordine alle cause relative ai matrimoni religiosi; le sentenze di nullità pronunciate dai tribunali ecclesiastici non sono più indispensabili ai fini della cessazione degli effetti civili del matrimonio canonico trascritto, esse possono essere dichiarate efficaci per lo stato con lo stesso procedimento e con gli stessi presupposti previsti per ogni sentenza straniera.

Costituzione e culti acattolici

Art. 8 cost 2 comma: le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano (ossia ordine pubblico e buon costume). 3 comma: i loro rapporti con lo stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze; l’intesa non è altro che un accordo tra la confessione religiosa e lo stato su questioni concernenti sia l’una che l’altra parte. Principio pattizio: le materie di interesse comune dell’ordine spirituale e di quello temporale devono tendenzialmente essere regolate attraverso il previo accordo fra le parti.

Capitolo 3

Presidente della Repubblica

Ratifica i trattati internazionali, compresi quelli con la santa sede, salva l’approvazione delle camere nel caso in cui è richiesto dalla costituzione. Accredita l’ambasciatore italiano presso la santa sede e riceve il nunzio pontificio presso l’Italia. I decreti di riconoscimento della personalità giuridica degli istituti emanano delle confessioni diverse da quella cattolica che non hanno stipulato intese.

L’organo di amministrazione centrale che attualmente esercita le competenze in materia di culto è il Ministero dell’interno, che esplica i suoi compiti in materia di confessioni religiose attraverso il dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione, articolato in diverse direzioni. L’ambito religioso spetta alla direzione centrale degli affari dei culti e la direzione centrale per l’amministrazione del fondo edifici di culto.

Il ministero dell’interno nell’esercizio delle proprie attribuzioni si ispira alla Carta dei valori della cittadinanza e dell’integrazione che afferma il principio di laicità ed esplica contenuti della libertà religiosa costituzionalmente riconosciuta.

Osservatorio sulle politiche religiose: ha il compito di esaminare e approfondire le realtà dei culti diversi da quello cattolico presenti in Italia.

Consulta per l’Islam italiano: organismo consultivo istituito per favorire un proficuo dialogo tra lo stato e la comunità islamica.

Fondo edifici di culto: riunisce i patrimoni delle soppresse aziende di culto e quelli delle speciali aziende di culto destinate a scopo di culto beneficenza e religione precedentemente gestite dalle prefetture, e ha il compito di provvedere alla conservazione, al restauro, alla tutela e valorizzazione degli edifici di culto appartenenti al fondo stesso. Amministrazione affidata al ministero dell’interno.

Capitolo 4

L'ordinamento dello Stato della Città del Vaticano

Chiesa è un’istituzione fondata da Gesù Cristo. Società giuridicamente perfetta autosufficiente che assume la figura di corporazione istituzionale provvista di sovranità originaria e di capacità subiettiva pubblica e privata.

Santa sede: pontefice, la segreteria di stato, il consiglio per gli affari pubblici della chiesa e gli altri organismi della Curia Romana.

Curia: complesso dei dicasteri mediante i quali il Pontefice esercita il suo alto ufficio nel governo della chiesa universale.

Stato della Città del Vaticano: il territorio sul quale, in base al Trattato del Laterano, la santa sede esercita un potere sovrano. È stato creato nel 1929 dall’art. 3 del trattato. Esso:

  • Possiede una personalità giuridica internazionale autonoma.
  • Finalizzazione tipica: scopo di assicurare la libertà e l’assoluta e visibile indipendenza della Santa sede nel governo pastorale della Chiesa universale.
  • Il territorio costituito dalla Piazza San Pietro e dai circostanti palazzi del Vaticano per 0,49 km. La giurisdizione vaticana si estende anche su alcune zone di Roma e fuori Roma che godono del diritto della extraterritorialità.
  • Il popolo: costituito dai Cardinali residenti in Roma anche fuori dalla città del Vaticano; coloro che hanno nel Vaticano stabile residenza per ragioni di dignità, carica, ufficio o impiego; da coloro che sono autorizzati dal Sommo Pontefice a risiedere in Vaticano; coniuge, figli, ascendenti, fratelli e sorelle di cittadini vaticani conviventi.

La cittadinanza si basa sul rapporto di lavoro o sulla permanenza autorizzata nei confini dello Stato ed il suo acquisto non è mai automatico ma è basato sulla concorde volontà della Santa Sede e dell’interessato. Se viene meno una delle condizioni indicate, viene meno anche la cittadinanza.

SCV è una monarchia perché suo capo a vita è il Pontefice; elettiva perché il Pontefice è eletto dal Collegio dei Cardinali; assoluta perché il Pontefice ha pienezza di poteri legislativo, esecutivo, giudiziario; confessionale persegue fini religiosi.

Legge fondamentale dello Stato della Città del Vaticano entrata in vigore nel 2001 per assicurare l’indipendenza reale e visibile del Pontefice nell’esercizio della sua missione nel mondo. Punti salienti della riforma:

  • Il sommo pontefice ha la pienezza dei poteri legislativo, esecutivo e giudiziario. Nel periodo di sede vacante tali poteri spettano...
Anteprima
Vedrai una selezione di 7 pagine su 29
Riassunto esame Diritto Ecclesiastico, prof. Casuscelli, libro consigliato Compendio di Diritto Ecclesiastico di Del Giudice di Mariani Pag. 1 Riassunto esame Diritto Ecclesiastico, prof. Casuscelli, libro consigliato Compendio di Diritto Ecclesiastico di Del Giudice di Mariani Pag. 2
Anteprima di 7 pagg. su 29.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto Ecclesiastico, prof. Casuscelli, libro consigliato Compendio di Diritto Ecclesiastico di Del Giudice di Mariani Pag. 6
Anteprima di 7 pagg. su 29.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto Ecclesiastico, prof. Casuscelli, libro consigliato Compendio di Diritto Ecclesiastico di Del Giudice di Mariani Pag. 11
Anteprima di 7 pagg. su 29.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto Ecclesiastico, prof. Casuscelli, libro consigliato Compendio di Diritto Ecclesiastico di Del Giudice di Mariani Pag. 16
Anteprima di 7 pagg. su 29.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto Ecclesiastico, prof. Casuscelli, libro consigliato Compendio di Diritto Ecclesiastico di Del Giudice di Mariani Pag. 21
Anteprima di 7 pagg. su 29.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto Ecclesiastico, prof. Casuscelli, libro consigliato Compendio di Diritto Ecclesiastico di Del Giudice di Mariani Pag. 26
1 su 29
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Acquista con carta o PayPal
Scarica i documenti tutte le volte che vuoi
Dettagli
SSD
Scienze giuridiche IUS/11 Diritto canonico e diritto ecclesiastico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher novelli80 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto ecclesiastico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano o del prof Casuscelli Giuseppe.
Appunti correlati Invia appunti e guadagna

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community