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ART. 7 COST. E PATTI LATERANENSI
Art. 7 Primo comma sancisce che lo Stato e la Chiesa Cattolica sono,
ciascuno nel proprio ordine indipendenti e sovrani Chiesa Cattolica,
ordinamento autonomo e originario nei limiti che non venga messa in
discussione la sovranità dello Stato e il rispetto delle sue leggi.
Secondo comma rapporti tra Stato e Chiesa sono regolati dai Patti
lateranensi la cui modifica, se non concordata dalle parti, richiede il
procedimento di revisione costituizionale di garantire la chiesa
funzione
cattolica da un’eventuale arbitraria decisione dello Stato di regolare
unilateralmente i propri rapporti con la chiesa stessa, attribuendo valore di
norma costituzionale ai Patti Lateranensi.
Patti Lateranensi constavano di 3 documenti:
- Trattato (risolveva la questione dello stato territoriale della chiesa
riconoscendo la sovranità del pontefice sullo stato della città del
vaticano)
- Concordato (regolava i rapporti tra stato e chiesa)
- Convenzione finanziaria (regolava le questioni sorte dopo le spoliazioni
degli enti ecclesiastici a seguito delle leggi eversive).
Punti qualificanti religione cattolica come religione di stato; privilegi per
gli ecclesiastici; preventiva approvazione dello stato per le nomine dei
vescovi e dei parroci; regime di favore finanziario e fiscale per gli enti
ecclesiastici; riconoscimento degli effetti civili del matrimonio religioso e
riserva ai tribunali ecclesiastici delle cause relative.
Nuovo concordato consta di 3 elementi:
- Preambolo si fa riferimento alla trasformazione della società italiana a
partire dalla Costituzione repubblicana e all’importanza del Concilio
vaticano II per motivare la revisione dei Patti Lateranensi
- Testo 14 articoli
- Protocollo addizionale 7 punti con cui assicura la migliore applicazione
ed interpretazione dei Patti e delle modifiche.
Principi del nuovo concordato:
- neutralità dello stato in materia religiosa affermata la laicità dello stato
che non significa indifferenza dello stato rispetto al fenomeno religioso; si
impegna a garantire la piena realizzazione dell’individuo anche in questo
campo assicurando anche l’assistenza spirituale ai cittadini in
determinate strutture pubbliche (forze armate, polizia, ospedali).
- Completa autonomia dell’organizzazione ecclesiastica abrogata la
norma che prevedeva il gradimento dello stato per la nomina degli
ecclesiastici permanendo solo l’obbligo dell’autorità ecclesiastica di
comunicare a quella civile le nomine effettuate.
- Abrogazione dei privilegi per gli enti ecclesiastici vengono meno tutti i
privilegi ed esenzioni accumulate dagli enti ecclesiastici. Riconosciuta
personalità giuridica agli enti ecclesiastici con fine di religione e di culto
esistenti in Italia.
- Disciplina del matrimonio cattolico art. 8 si limita a riconoscere effetti
civili al matrimonio contratto secondo il diritto canonico; abbandonato il
regime di esclusività della giurisdizione ecclesiastica in ordine alle cause
relative ai matrimoni religiosi; le sentenze di nullità pronunciate dai
tribunali ecclesiastici non sono più indispensabili ai fini della cessazione
degli effetti civili del matrimonio canonico trascritto, esse possono essere
dichiarate efficaci per lo stato con lo stesso procedimento e con gli stessi
presupposti previsti per ogni sentenza straniera.
COSTITUZIONE E CULTI ACATTOLICI
Art. 8 cost 2 comma le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno
diritto di organizzarsi secondo i propri statuti in quanto non contrastino con
l’ordinamento giuridico italiano (ossia ordine pubblico e buon costume)
3 comma i loro rapporti con lo stato sono regolati per legge sulla base di
intese con le relative rappresentanze; l’intesa non è altro che un accordo tra la
confessione religiosa e lo stato su questioni concernenti sia l’una che l’altra
parte.
Principio pattizio le materia di interesse comune dell’ordine spirituale e di
quello temporale devono tendenzialmente essere regolate attraverso il previo
accordo fra le parti.
Capitolo 3
Presidente della repubblica
ratifica i trattati internazionali, compresi quelli con la santa sede, salva
l’approvazione delle camere nel caso in cui è richiesto dalla costituzione.
accredita l’ambasciatore italiano presso la santa sede e riceve il nunzio
pontificio presso l’italia
i decreti di riconoscimento della personalità giuridica degli istituti
emana
delle confessioni diverse da quella cattolica che non hanno stipulato intese.
L’organo di amministrazione centrale che attualmente esercita le competenze
in materia di culto è il Ministero dell’interno esplica i suoi compiti in materia
di confessioni religiose attraverso il dipartimento per le libertà civili e
l’immigrazione che è articolato in diverse direzioni. L’ambito religioso spetta
alla direzione centrale degli affari dei culti e la direzione centrale per
l’amministrazione del fondo edifici di culto.
Il ministero dell’interno nell’esercizio delle proprie attribuzioni si inspira alla
Carta dei valori della cittadinanza e dell’integrazione che afferma il principio di
laicità ed esplica contenuti della libertà religiosa costituzionalmente
riconosciuta.
Osservatorio sulle politiche religiose compito di esaminare e
approfondire le realtà dei culti diversi da quello cattolico presenti in italia.
Consulta per l’Islam italiano organismo consultivo istituito per favorire un
proficuo dialogo tra lo stato e la comunità islamica.
Fondo edifici di culto riunisce i patrimoni delle soppresse aziende di culto
e quelli delle speciali aziende di culto destinate a scopo di culto beneficienze
religione precedentemente gestite dalle prefetture, e ha il compito di
provvedere alla conservazione al restauro alla tutela e valorizzazione degli
edifici di culto appartenenti al fondo stesso. Amministrazione affidata al
ministero dell’interno.
Capitolo 4
L’ordinamento dello stato della città del vaticano
Chiesa istituzione fondata da Gesù Cristo. Società giuridicamente perfetta
autosufficiente che assume la figura di corporazione istituzionale provvista di
sovranità originaria e di capacità subiettiva pubblica e privata.
Santa sede pontefice, la segreteria di stato, il consiglio per gli affari
pubblici della chiesa e gli altri organismi della Curia Romana
Curia complesso dei dicasteri mediante i quali il Pontefice esercita il suo alto
ufficio nel governo della chiesa universale
Stato della Città del Vaticano il territorio sul quale, in base al Trattato del
Laterano, la santa sede esercita un potere sovrano.
È stato creato nel 1929 dall’art. 3 del trattato. Esso:
- possiede una personalità giuridica internazionale autonoma
- finalizzazione tipica scopo di assicurare la libertà e l’assoluta e visibile
indipendenza della Santa sede nel governo pastorale della Chiesa
universale
- il territorio costituito dalla Piazza san pietro e dai circostanti palazzi del
vaticano per 0,49 km. La giurisdizione vaticana si estende anche su
alcune zone di Roma e fuori Roma che godono del diritto della
extraterritorialità
- il popolo costituito dai Cardinali residenti in Roma anche fuori dalla città
del vaticano; coloro che hanno nel vaticano stabile residenza per ragioni
di dignità, carica, ufficio o impiego; da coloro che sono autorizzati dal
Sommo Pontefice a risiedere in vaticano; coniuge, figli, ascendenti,
fratelli e sorelle di cittadini vaticani conviventi.
La cittadinanza si basa sul rapporto di lavoro o sulla permanenza autorizzata
nei confini dello Stato ed il suo acquisto non è mai automatico ma è basato
sulla concorde volontà della Santa Sede e dell’interessato. Se viene meno una
delle condizioni indicate, viene meno anche la cittadinanza.
SCV è una monarchia perché suo capo a vita è il Pontefice; elettiva perché
il Pontefice è eletto dal Collegio dei Cardinali; assoluta perché il Pontefice ha
pienezza di poteri legislativo, esecutivo, giudiziario; confessionale persegue
fini religiosi.
Legge fondamentale dello Stato della Città del Vaticano entrata in
vigore nel 2001 per assicurare l’indipendenza reale e visibile del Pontefice
nell’esercizio della sua missione nel mondo. Punti salienti della riforma:
- Il sommo pontefice ha la pienezza dei poteri legislativo, esecutivo e
giudiziario. Nel periodo di sede vacante tali poteri spettano al Collegio dei
Cardinali
- La rappresentanza dello Stato nei rapporti con gli Stati esteri è riservata
al Pontefice che li esercita per mezzo della Segreteria di Stato.
- Potere legislativo è esercitato da una Commissione composta da un
Cardinale Presidente e da altri Cardinali, tutti nominati dal Sommo
Pontefice per un quinquennio. Il potere della commissione è entro i limiti
della Legge sulle fonti del diritto.
- Potere esecutivo demandato al Cardinale, Presidente del Governatorato
dello SCV in conformità con la Legge Fondamentale
- Potere giudiziario è esercitato a nome del Pontefice dagli organi costituiti
secondo l’ordinamento giudiziario dello Stato (Giudice unico, Tribunale di
prima istanza, Corte d’Appello composta dal Decano della Rota Romana e
da due Uditori, Corte di Cassazione costituita dal Cardinale Prefetto del
Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica e da altri due Cardinali).
Legge sulle fonti del diritto secondo cui l’ordinamento canonico risulta la
prima fonte normativa e il primo criterio di riferimento interpretativo, mentre le
leggi italiane non sono più recepite automaticamente. Entrata in vigore nel
2009.
Cambiamento importante si introduce la necessità di un previo recepimento
da parte della competente autorità vaticana delle leggi italiane. Maggiore
cautela giustificata da 3 ragioni:
- numero esorbitante di norme dell’Ordinamento italiano
- instabilità della legislazione civile molto mutevole
- contrasto con troppa frequenza evidente di tali leggi con principi non
rinunziabili da parte della Chiesa.
Legge antiriciclaggio dei proventi di attività criminose e del finanziamento
del terrorismo. La legge contiene una serie di previsioni per attuare un controllo
del denaro contante entrante o uscente dallo SCV, obblighi di trasferimento di
fondi e presidi sanzionatori amministrativi. Viene costituita l’Autorità di