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NOZIONI DI DIRITTO ECCLESIASTICO

Giuseppe Casuscelli

Capitolo 1 – Elementi introduttivi

1. Il diritto ecclesiastico italiano: nozione e principi ispiratori.

La denominazione “Diritto ecclesiastico” designa per convenzione il ramo del diritto costituito

dall’insieme delle norme, di diritto pubblico e privato, che danno rilevanza al fattore religioso, e lo

disciplinano. Il diritto ecclesiastico italiano è costituito dal corpo sistematico dei principi e delle

regole che danno specifica rilevanza e tutela al (tanto alle dell’uomo

fattore religioso credenze

riferite a realtà sacre, quanto alle fondate su di un’etica laica) e

convinzioni religiose o filosofiche

ai delle formazioni sociali. Il tratto distintivo del diritto ecclesiastico italiano è da

profili istituzionali

individuare nel carattere laico e neutrale della Repubblica. Le norme che ne fanno parte sono

inserite in “un quadro costituzionale orientato ai principi di laicità e della separazione degli ordini tra

Stato e confessioni religiose” (Corte Cassazione).

La laicità è mirata a tutelare nella nostra società democratica le libertà religiose e di convinzione

, sia dei sia dei , e a favorire un modello di pluralismo

individuali e collettive credenti non credenti

religioso e culturale in forza del quale individui e gruppi devono essere trattati con uguale rispetto e

considerazione. La garanzia di queste libertà si fonda sulla riconosciuta meritevolezza

, ricondotto al quadro degli interessi la cui realizzazione concorre al pieno

dell’interesse religioso e al della società, e per altro verso

sviluppo della persona umana progresso spirituale

rappresenta l’adempimento di uno dei propri di ogni cittadino.

doveri costituzionali

Le credenze religiose e le convinzioni sono uno degli elementi costitutivi di quell’identità personale

che la nostra Carta riconosce e garantisce.

È sempre più diffuso il riconoscimento che la religione costituisce un aspetto primario

dell’identità, sia nazionale sia di ogni persona, intesa come il diritto del soggetto di essere se

stesso rispetto ai propri simili, cioè il diritto di distinguersi e di essere distinto dagli altri, l’una e

l’altra meritevoli di protezione.

2. L’aspetto collettivo e istituzionale delle esperienze di fede.

Le comunità stabili e organizzate di fedeli, variamente denominate (chiese, confessioni, comunità,

congregazioni), hanno dato e possono dare luogo alla formazione di veri e propri ordinamenti

giuridici indipendenti dagli stati. Tuttavia, essi operano in uno spazio geografico sul quale non

sono legittimate a esercitare poteri autoritativi (il territorio è infatti elemento costitutivo della

sovranità degli stati).

Gli ordinamenti di una confessione talvolta chiedono ai propri appartenenti l’osservanza dei loro

precetti, che investono molteplici aspetti dell’agire umano, anche quando si rivelino in contrasto

con le leggi civili vigenti su quel territorio, generando cosi in capo alle persone (cittadini di quello

stato e fedeli di quella chiesa) per la difficoltà di rispettare le norma dell’una

conflitti di lealtà

istituzione senza violare al contempo le norme dell’altra.

I conflitti di lealtà oggi si sono accentuati, e possono riguardare tanto i , quando la

cittadini-fedeli

legge civile imponga loro condotte contrarie al credo professato, quanto i ,

cittadini-non credenti

quando la legge civile prescriva condotte vincolanti solo perché conformi a prescrizioni religiose o

ispirate a etiche religiose (ad es si pensi al dibattito sul testamento biologico, volto a garantire il

rispetto delle volontà del malato in materia di sostentamento vitale e rianimazione).

3. Modelli e sistemi: complessità e commistioni.

Gli ordinamenti statuali, in genere, danno rilievo al fattore religioso nella disciplina giuridica degli

interessi dei loro consociati secondo modalità che possono essere raggruppate in modelli e

sistemi così sintetizzabili:

- lo , che presceglie una religione quale ed informa il suo ordinamento ai

stato confessionista propria

principi etici e talvolta alle norme di quella fede, concedendo ad essa condizioni di privilegio;

- lo , che accoglie il principio di distinzione tra la sfera temporale (il profano) e la sfera

stato laico

spirituale (il sacro), riconosce e garantisce il pluralismo confessionale ed una condizione

ugualitaria a tutte le confessioni;

- lo , che è governato da autorità che detengono al contempo sia il potere religioso

stato unionista

sia quello statuale, o presenta forme di commistione degli apparati statali ed ecclesiastici;

- lo , che anch’esso in maniera più o meno accentuata, tiene separati il

stato separatista

fondamento e l’esercizio dei poteri di governo e l’organizzazione degli apparati pubblici da quelli

delle chiese.

I modelli ed i sistemi anzidetti appaiono in astratto ben differenziati, sebbene nella realtà storica si

presentino in forme segnate dalla complessità e dalla contaminazione.

Il carattere laico che caratterizza la forma repubblicana dello stato italiano, ad esempio, è ribadito

dalla Corte costituzionale del 1989, ma deve misurarsi con il permanente vigore di normative di

stampo confessionista (es. insegnamento esclusivo della religione cattolica nella scuola pubblica),

con discipline e prassi amministrative discriminatorie, con vecchie e nuove forme di intervento

nella vita interna delle confessioni.

Gli stati, in linea di massima, possono ritenere che gli interessi religiosi siano meritevoli della

accordata in generale dal diritto comune ad altre esperienze similari dello spirito; ovvero di

tutela

una apprestata da una apposita disciplina; ovvero, ancora, che

specifica tutela giuridica non

perché estranei all’esperienza giuridica e pertanto privi di

siano meritevoli di apprezzamento

rilevanza nell’ordinamento statuale, che assume rispetto ad essi un atteggiamento di indifferenza;

ovvero, infine, che debbano essere e ne debba essere impedito il soddisfacimento in

osteggiati

forma organizzata e talvolta anche individuale. Le carte costituzionali vigenti offrono esempi di

ogni tipo e natura. Ciò non ha consentito all’ONU di predisporre una convenzione vincolante per la

protezione religiosa, benchè siano numerose le risoluzioni dell’Assemblea (giuridicamente non

vincolanti), che si limitano a segnalare preoccupazioni e a formulare raccomandazioni.

Capitolo 2 - Le fonti del diritto ecclesiastico

4. Le principali fonti di cognizione, specifiche e di portata generale.

Le principali fonti di cognizione, che dettano le discipline di portata generale e specifiche tuttora

vigenti, sono state emanate in un lungo arco di tempo che ha visto radicali cambiamenti

dell’assetto politico-istituzionale. Ricordiamo:

- i Patti lateranensi. Stipulati nel 1929 e resi esecutivi dalla L. n. 810 del 1929, sono composti dal

trattato (con il quale è stata costituita la Città del Vaticano), dal Concordato (regolava la

condizione della Chiesa in Italia; non è più in vigore), e da quattro allegati.

1

Lo Stato della Città del Vaticano è stato costituito al fine di comporre la Questione romana sorta nel 1870 con

1. l’annessione di Roma al Regno d’Italia, di assicurare l’indipendenza della Santa Sede e di garantire la

sovranità internazionale.

- la L. 27 maggio 1929 n. 847, che detta disposizioni per l’applicazione del Concordato nella

parte relativa al matrimonio (c.d. ‘legge matrimoniale’, ancora in vigore).

- la L. 24 giugno 1929 n. 1159, detta disposizioni sull’esercizio dei culti ammessi nello Stato e sul

matrimonio celebrato davanti ai ministri dei culti ammessi.

- l’Accordo, firmato a Roma nel febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato che ha

regolato la condizione della Chiesa in Italia, tenendo conto del processo di trasformazione

politica e sociale degli ultimi decenni e degli sviluppi promossi nella Chiesa dal Concilio Vaticano

II; l’adeguamento/esecuzione è avvenuto con la L. 25 marzo 1985 n. 121.

- le undici intese con confessioni diverse della cattolica.

- gli accordi di secondo livello, per l’attuazione di norme dell’Accordo del 1984, stipulati dalla

Conferenza Episcopale Italiana con le competenti autorità italiane (in materia di insegnamento

della religione nelle scuole pubbliche, di assistenza spirituale al personale della Polizia di Stato,

di tutela dei beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti o istituzioni ecclesiastiche).

Il 4 aprile 2007 il Governo ha anche stipulato un’intesa generale con la Congregazione cristiana

dei testimoni di Geova in Italia.

Non esiste un codice “ufficiale” del diritto ecclesiastico, né un testo unico che raccolga e coordini le

fonti che lo riguardano. Esistono però raccolte non ufficiali delle fonti del diritto ecclesiastico

nazionale, dell’UE e internazionale.

5. Le fonti di produzione (di diritto internazionale e dell’UE; di diritto interno, unilaterali e

pattizie).

Il diritto ecclesiastico italiano ha progressivamente acquistato una struttura policentrica ed

articolata, e risulta oggi composto da fonti di varia provenienza:

- unilaterali, di diritto interno in senso stretto, ossia prodotto unicamente dal legislatore

nazionale (statuale e regionale); esse possono essere classificate in generali, settoriali,

subsettoriali e provvedimentali.

- concordate con le confessioni religiose, sia pure immesse nell’ordinamento italiano (per il

necessario adeguamento con il diritto nazionale) con leggi di ratifica (quando necessaria) e

d’esecuzione (la legge n.810 del 1929 per il trattato lateranense e la legge n 121 del 1985 per

l’accordo del 1984) o di approvazione (le intese con le confessioni religiose diverse dalla

cattolica) o con altri strumenti normativi (le intese cd. di secondo livello, gli scambi di note

diplomatiche);

- di diritto comunitario sia convenzionale (Trattato di Lisbona del 2007, la Carta di Nizza del 2000)

sia non convenzionale (regolamenti e direttive, decisioni-quadro, raccomandazioni) che

disciplinano vuoi il fattore religioso individuale vuoi quello collettivo, ossia le credenze individuali

e quelle organizzate da una pluralità di soggetti sia al più semplice livello comunitario che al più

articolato livello istituzionale;

- di diritto internazionale generale (norme di diritto internazionale generalmente riconosciute) e

convenzionale, multilaterale o bilaterale, in numero più ristretto ma in crescita.

6. L’assetto delle fonti.

Nel nostro ordinamento ogni potestà legislativa deve essere esercitata nel rispetto non solo della

costituzione, quale fonte interna sovraordinata, ma anche nel rispetto dei vincoli derivanti

dall’ordinamento comunitario e degli obblighi internazionali ( l’art 117 cost. 1° comma).

La gerarchia dell’unitario e complesso sistema vede, dunque, al vertice le norme costituzionali

(che a loro volta, si articolano gradatamente in principi supremi, principi fondamentali e principi e

norme), e in posizione sotto ordinata le norme sub-costituzionali (o norme interposte), anch’esse

variamente collocate a seconda che la carta costituzionale le richiami in via diretta e puntuale

(come i patti lateranensi al 2°comma dell’art 7), in via diretta ma non puntuale (come avviene per

le intese nel 3°comma dell’art 8), in via indiretta (come avviene per l’ordinamento comunitario e gli

obblighi internazionali, al 1 comma dell’art 117). Al loro rispetto sono vincolate le norme di legge

ordinaria, le norme regolamentari e le altre fonti normative che hanno arricchito il quadro

ordinamentale.

7. Le fonti concordate e la loro peculiarità

Il diritto ecclesiastico italiano, quanto alle sue fonti specifiche, possiede una peculiarità che non

ha riscontro in nessun altro settore del nostro ordinamento: le fonti concordate, infatti, che per

espresso dettato costituzionale disciplinano in tutto o in parte i rapporti dello stato con le

confessioni religiose. Queste fonti non sono di esclusiva produzione del legislatore nazionale, il

quale può legiferare in materia solo con il concorso delle confessioni e con il ricorso ad appositi

strumenti giuridici.

Il sotto-sistema delle fonti concordate è caratterizzato dall’ autolimitazione dei poteri sovrani della

Repubblica, che comporta per i poteri dello Stato sia il divieto di violare l’indipendenza delle

confessioni, dettando regole in materia di credenze di fede, sia il divieto di dettare in modo

unilaterale la specifica disciplina dei rapporti dello Stato con una confessione.

L’obbligo costituzionale del rispetto dell’indipendenza/autonomia delle confessioni sostanzia il

principio della distinzione degli ordini, che costituisce il nucleo fondante del principio supremo di

laicità; l’obbligo di regolare i rapporti con le confessioni religiose a mezzo di accordi integra il c.d.

principio di bilateralità pattizia , fulcro di un sistema di relazioni che, volto al conseguimento di una

stabile pace religiosa, ”tende ad assicurare l’uguale garanzia di libertà e il riconoscimento delle

complessive esigenze di ciascuna di tali confessioni, nel rispetto della neutralità dello stato in

materia religiosa nei confronti di tutte”.

La diversità di questo sotto-sistema delle fonti del diritto ecclesiastico non ne comporta però

l’estraneità all’unitario sistema delle fonti.

La conclusione di accordi con le confessioni religiose rientra tra i poteri del Governo in ogni fase,

ma mancano ancora norme specifiche di questo potere. Il diniego di apertura della trattativa con

una confessione è sindacabile (“l’attitudine di un culto a stipulare intese con lo Stato non può

essere rimessa alla assoluta discrezionalità del potere dell’esecutivo”). Una prassi costituzionale si

è indirizzata verso l’esercizio a opera del Parlamento di un controllo preventivo dell’operato del

Governo, riconducibile all’istituto del controllo-indirizzo. Al Parlamento compete di diritto

l’esercizio del controllo-sindacato, ossia il potere di emanare le leggi di esecuzione o

approvazione degli accordi, ratificando o no l’operato del Governo: la materia quindi è coperta

da riserva di legge.

L’accordo del 1984 ha introdotto una nuova categoria di fonti bilaterali: gli accordi di secondo

livello, o “derivati”, disponendo che “ulteriori materie per le quali si manifesti l’esigenza di

collaborazione tra la chiesa cattolica e lo stato potranno essere regolate sia con nuovi accordi tra

le due parti sia con intese tra le competenti autorità dello stato italiano e la conferenza episcopale

italiana” (art 13.2). Si è ritenuto che l’art 13.2 dell’accordo abbia dato il via ad una c.d.

deconcordatarizzazione dell’oggetto delle intese con la CEI.

Comunque quale che sia il livello (primario, derivato, successivo, ecc.), l’oggetto tipico degli

accordi con le confessioni non può debordare dalla materia degli specifici rapporti con ciascuno

di esse.

Le intese di 2° livello non sono sottoposte alla procedura di ratifica e sfuggono dunque

all’ordinario potere di controllo del Parlamento; sono rese esecutive con decreto del Presidente

della Repubblica.

Le disposizioni degli accordi (una volta che abbiamo avuto esecuzione nell’ordinamento dello

stato) sono applicabili in via immediata e diretta solo quando dettino una disciplina in sé

compiuta e auto applicativa di una specifica materia, in caso contrario necessitano di una

disciplina di attuazione che le integri e le specifichi nel dettaglio.

8. Le fonti e la riforma in senso federalista della Costituzione.

La riforma federalista (l. cost. n. 3 del 2001), che ha innovato nel riparto delle competenze

legislative tra Stato e regioni, non ha innovato nella disciplina dei rapporti tra la Repubblica e le

confessioni. Questa materia, per il carattere unitario dell’interesse pubblico sotteso, è rimasta

riservata allo Stato, che ha legislazione esclusiva.

I principi fondamentali del diritto ecclesiastico e gli indirizzi generali di politica ecclesiastica in

materia sia di garanzia delle libertà di religione e di convinzione sia di rapporti con le confessioni

costituiscono limiti alla potestà legislativa delle regioni.

9. Le fonti convenzionali di diritto internazionale quali fonti interposte.

Le fonti del diritto internazionale (trattati, convenzioni, accordi, protocolli) sono per le più mirate

alla salvaguardia della libertà di pensiero, di coscienza e di religione. La comunità internazionale

non è ancora riuscita a dotarsi di uno strumento giuridicamente vincolante rivolto in modo

specifico alla disciplina della libertà di coscienza e di religione, che ne specifichi i contenuti ed i

limiti e che preveda criteri uniformi di applicazione e di tutela; tuttavia, il complesso di atti

internazionali, giuridicamente vincolanti o con mero rilievo politico, di portata generale o solo

settoriale, delinea un articolato sistema di garanzie e controlli, collocato nel contesto della tutela

internazionale dei diritti fondamentali.

Un rilievo primario va attribuito all’art 9 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti

dell’uomo e delle libertà fondamentali, e al ricordato art. 18 del patto internazionale relativo ai

diritti civili e politici.

I diritti fondamentali e le libertà possono subire solo eccezionalmente delle restrizioni. Ciò vale

anche per la libertà religiosa. Ad esempio possono essere eccezionalmente applicate restrizioni

in materia, con riferimento al terrorismo e integralismo religioso di gruppi islamisti e alle

persecuzioni religiose delle minoranze.

L’art. 17 della CEDU, dispone che nessuna disposizione della Convenzione possa essere

interpretata come se implicasse per uno Stato, un gruppo o un individuo, un qualsivoglia diritto a

porre in essere un&rsquo

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher anna.granatello di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Boni Geraldina.
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