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Le funzioni di coordinamento e direttiva dell'attività dei cappellani

Le funzioni di coordinamento e direttiva dell'attività dei cappellani sono affidate ad un cappellano coordinatore nazionale, a cui è riconosciuta dignità pari a quella dei dirigenti di Polizia. Possono essere nominati cappellani i sacerdoti che abbiano cittadinanza italiana, godano dei diritti civili e politici e siano di età non inferiore a 30 e non superiore a 62 anni. Ai cappellani è riconosciuta dignità pari a quella dei funzionari direttivi di Polizia.

L'amministrazione di polizia garantisce ai cappellani la piena libertà nell'esercizio del loro ministero, e assicura la disponibilità dei supporti logistici e dei mezzi necessari per lo svolgimento della loro funzione; le spese relative sono a carico del Ministero dell'Interno.

Per quanto concerne, invece, gli agenti di polizia appartenenti ad una delle confessioni diverse dalla cattolica, la legge sulla smilitarizzazione del corpo continua ad assicurare, nel

rispetto dei principi costituzionali, il diritto all'assistenza religiosa a quanti risiedano presso alloggi collettivi di servizio o scuole. Tuttavia, solo alcune intese fanno esplicito riferimento anche ai corpi di polizia e ai servizi assimilati; per gli aderenti alle confessioni diverse dalla cattolica si ritiene che l'assistenza spirituale sia da riconoscere secondo le modalità previste per i militari. Il servizio di assistenza spirituale è inoltre organizzato nell'Accademia navale e presso l'istituto di studi militari marittimi. 74. L'assistenza spirituale negli istituti di detenzione e di pena. Il trattamento penitenziario dei condannati e degli internati è finalizzato a promuovere una modifica delle condizioni e degli atteggiamenti personali, nonché delle relazioni familiari e sociali del detenuto che sono di ostacolo a una loro costruttiva partecipazione sociale. Tra i fattori del trattamento si inserisce anche la religione.e dunque il servizio d'assistenza spirituale apprestato. Lo Stato assicura a tutti gli interessati la piena libertà di avvalersi di quell'assistenza, ponendo i ministri di qualsiasi confessione in condizione di poter svolgere liberamente la propria missione pastorale. Tutti i detenuti e gli internati hanno dunque libertà di professare la propria fede religiosa, di istruirsi in essa e di praticarne il culto, purché i riti cui partecipano non siano contrari alla legge. La legge distingue tra detenuti di religione cattolica e detenuti di culto diverso. Solo per i primi la celebrazione dei riti è assicurata a prescindere dall'effettiva richiesta: a tal fine ogni struttura è dotata di una o più cappelle in relazione alle esigenze del servizio religioso. Le pratiche di culto, l'istruzione e l'assistenza sono assicurate da uno o più cappellani stabilmente inseriti nella struttura penitenziaria; costoro svolgono anche.

funzioni amministrative. I cappellani sono incaricaticon decreto del Ministro della giustizia.Il rapporto intercorrente tra i cappellani così nominati e l’amministrazione penitenziaria è diimpiego pubblico non di ruolo; l’onere economico è a carico dell’amministrazione penitenziaria.Per la designazione il sacerdote deve possedere la cittadinanza italiana; aver mantenuto buonacondotta; godere del pieno godimento dei diritti politici; essere dotato di una sana costituzionefisica; avere un’età non superiore a settant’anni.Il cappellano cessa dall’incarico a seguito del ritiro del nulla osta da parte dell’ordinariodiocesano oppure quando circostanze rendano incompatibile la sua persona con la comunitàpenitenziaria.Il cappellano non riveste la qualità di pubblico ufficiale, ma avuto riguardo ai compiti che la leggegli assegna e che sono ritenuti funzionali all’interesse pubblico perseguito dallo Stato

nel trattamento delle persone condannate o internate, è stato affermato che egli svolge un servizio pubblico, la cui natura è conclamata dalla normativa pubblicistica che lo governa, dall'assenza dei poteri tipici della funzione pubblica, dall'attività intellettiva e non meramente applicativa o esecutiva che lo caratterizza. Anche gli appartenenti a una religione diversa dalla cattolica hanno diritto di ricevere l'istruzione religiosa e l'assistenza spirituale da parte dei ministri di culto della confessione di appartenenza, purché rientrino tra quelli indicati a tal fine dal Ministro dell'interno e di praticarne il culto in locali idonei messi a disposizione dell'istituto anche in assenza di ministri di culto. Per il culto non cattolico la presenza del ministro è subordinata alla richiesta del fedele. Le confessioni munite di intesa hanno ottenuto che nei penitenziari e negli istituti penali per i minori sia assicurata.l’assistenza spirituale per il tramite di loro ministri del culto, a richiesta dei detenuti o delle loro famiglie oppure ad iniziativa dei ministri di culto stessi che hanno libero accesso nelle carceri senza necessità di autorizzazione. Sono state dichiarate illegittime le disposizioni che, per un verso, subordinavano l’ingresso all’istituto ad una specifica autorizzazione del direttore, e, per altro verso, non contemplavano l’ipotesi d’accesso di libera iniziativa dei ministri stessi. In questo senso si è voluto sia valorizzare la libertà religiosa dei singoli in un’ottica di effettivo pluralismo confessionale ed al contempo tutelare l’esigenza e il diritto di propaganda di ciascuna confessione religiosa munita di intesa. L’amministrazione penitenziaria deve assicurare che i ministri di culto possano esercitare l’attività del loro ministero in modo che sia assicurata la necessaria riservatezza. La partecipazionealle funzioni religiose è garantita anche ai condannati all'ergastolo in isolamento diurno, ai detenuti sottoposti al regime detentivo speciale, previa adozione delle opportune cautele, e negli stabilimenti militari di pena. Il diritto a ricevere l'assistenza spirituale va riconosciuto anche a chi si trovi sottoposto ad una misura alternativa alla detenzione. Ferme restando le esigenze di sicurezza dettate dal caso concreto, le modalità di esecuzione delle misure cautelari devono salvaguardare i diritti della persona ad esse sottoposta, compreso quello di libertà religiosa. 75. L'assistenza spirituale negli ospedali e nelle case di cura. Il servizio di assistenza religiosa opera anche nell'ambito tradizionale delle strutture di ricovero del servizio sanitario, presso le quali è assicurata nel rispetto della volontà e della libertà di coscienza del cittadino. Il paziente, infatti, ha diritto di essere assistito e curato nelrispetto delle proprie convinzioni filosofiche e religiose. L'azienda sanitaria locale provvede alla regolamentazione del servizio "d'intesa" con le competenti autorità ecclesiastiche che, per la Chiesa cattolica, sono individuate negli ordinari diocesani competenti per territorio; l'intesa è prevista anche con gli altri culti. Quanto all'assistenza spirituale cattolica, è previsto dalla normativa unilaterale che il personale di assistenza religiosa sia costituito da ministri del culto cattolico, detti cappellani ospedalieri, che svolgono il loro servizio in modo che qualsiasi cerimonia o manifestazione religiosa sia coordinata con i servizi ospedalieri. I cappellani sono legati alla struttura sanitaria di appartenenza da un rapporto di pubblico impiego sottoposto all'intera disciplina del comparto. Il personale ospedaliero è tenuto a trasmettere le richieste di assistenza di infermi di qualsunque religione alla direzione sanitaria.che provvede poi a reperire i ministri di culto secondo le richieste. L'accesso di costoro alle strutture ospedaliere è libero. L'onere economico del servizio, ivi compresa la retribuzione dei ministri di culto, è a carico dell'ente ospedaliero, ma solo i cappellani ospedalieri cattolici sono legati da un rapporto di pubblico impiego con le strutture di appartenenza. Talune confessioni hanno invece manifestato la volontà di accollarsi gli oneri finanziari. La materia è oggi disciplinata dalle fonti normative regionali, mentre le modalità concrete con cui il servizio di assistenza è prestato sono regolate con apposite intese o protocolli d'intesa sottoscritti dagli enti locali con le autorità confessionali competenti per territorio. In caso di ricovero a fini diagnostici, curativi o riabilitativi, il servizio di assistenza religiosa è assicurato negli stabilimenti sanitari gestiti da privati e nelle strutture.

Sanitarie residenziali per anziani non autosufficienti. Alcuni ospedali evangelici indicati nell'intesa con la Tavola valdese e le istituzioni ebraiche che svolgono attività di assistenza e sanitaria non sono tenuti a disporre il servizio di assistenza religiosa ma garantiscono il diritto di libertà religiosa ad ogni utente e l'assistenza a richiesta, senza limiti di orario, da parte del ministro del culto di appartenenza, senza tuttavia accollarsi l'onere economico. Alcune strutture ospedaliere infine garantiscono ai pazienti atei e agnostici che si interroghino sul senso della vita, della malattia e della morte, un'assistenza morale non confessionale.

L'assistenza spirituale nei centri di accoglienza per immigrati. La libertà personale è soggetta a restrizioni anche in caso di permanenza nei c.d. centri di accoglienza per immigrati, all'interno dei quali non si potrà in condizionalmente incidere sull'esercizio.

Del diritto di ciascuno alla libertà religiosa. I centri di accoglienza sono gestiti dalle prefetture per il tramite di convenzioni con enti, associazioni o cooperative aggiudicatarie di appalti di servizio stipulati sulla base di uno schema approvato con decreto ministeriale. Le specifiche tecniche allegate allo schema generale d'appalto, nell'elencare "i servizi di assistenza alla persona" da garantire all'utenza, prevedono genericamente anche l'organizzazione "di attività dedicate all'espletamento delle funzioni religiose". L'assistenza spirituale non è dunque curata dallo Stato, che si limita a commissionare agli aggiudicatari del servizio lo svolgimento di tale funzione, riservandosi un'attività di mero controllo e le facoltà di richiedere il pagamento di penali ovvero di avvalersi di clausole risolutive espresse in caso di inadempimenti dell'appaltatore.

Capitolo 14 - La famiglia

La libertà religiosa nei rapporti tra i coniugi

Il diritto di famiglia dopo l'entrata in vigore della Costituzione è stato oggetto di numerose riforme legislative.

Dettagli
A.A. 2022-2023
149 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher anna.granatello di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Boni Geraldina.