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Il matrimonio canonico con effetti civili

Introduzione

Il codice civile del 1865 riconosceva il matrimonio civile come unica forma valida per l'ordinamento dello Stato, mentre quello religioso era considerato atto lecito, ma senza rilevanza per l'ordinamento statale. Chi intendeva contrarre matrimonio valido sia per lo Stato che per la Chiesa cattolica e le altre confessioni religiose era, quindi, costretto a una doppia celebrazione: davanti all'ufficiale dello stato civile ed al ministro di culto.

Con il Concordato del 1929 (reso esecutivo con la legge n.810/29) e la legge n°1159/29 sui culti ammessi fu superato il principio del doppio binario, che considerava matrimonio civile e religioso come posti su due piani diversi, senza alcun contatto tra loro. Infatti:

  • Il Concordato (e il Protocollo addizionale o l.m., cioè la legge n°847/29, parte integrante del Concordato, non abrogata espressamente e quindi ancora in vigore nelle parti compatibili con le nuove norme concordatarie), ha riconosciuto al sacramento del matrimonio, disciplinato dal diritto canonico, gli effetti civili (art.34, co.1) attraverso un procedimento di trascrizione, stabilendo altresì che le cause di nullità del matrimonio e di scioglimento del matrimonio rato e non consumato fossero riservate ai giudici ed ai dicasteri ecclesiastici (art.34, co.4).
  • La legge n°1159/29 (accompagnata dalle norme di attuazione di cui al R.D. n°289/30), ha dato rilevanza civile ai matrimoni celebrati davanti ai ministri dei culti ammessi nello Stato, prevedendo, però, l'applicazione della disciplina sostanziale del matrimonio civile e la giurisdizione esclusiva dei Tribunali dello Stato.

La libertà del cittadino di celebrare il proprio matrimonio in forma religiosa

La Repubblica, che riconosce a tutti il diritto di contrarre matrimonio e creare una famiglia, si ispira alla pluralità dei sistemi di celebrazione, consentendo l'esercizio della libertà matrimoniale in forme religiosamente qualificate, cioè conferendo al cittadino la possibilità di conseguire lo status di coniugato mediante un atto concreto di esercizio del diritto di libertà religiosa, consistente nel contrarre o celebrare il matrimonio secondo le norme (e/o i riti) della propria legge confessionale.

La libertà del cittadino di scegliere di celebrare il proprio matrimonio in forma religiosa è espressione del diritto di libertà religiosa, che emerge, seppur implicitamente, dalla Costituzione, sia nell’aspetto positivo che negativo (non si può costringere il cittadino-fedele ad un determinato rito religioso per conseguire lo status di coniuge, né vietargli di contrarre matrimonio solo religioso, senza effetti civili).

Il sistema matrimoniale pluralistico ha oggi contenuti diversi da quello esistente prima della Repubblica. Difatti (pur rimanendo in vigore la legislazione del 1929-1930 per le confessioni che non hanno concluso intesa con lo Stato), il nuovo Concordato con la Santa Sede e le numerose intese stipulate tra lo Stato ed alcune confessioni acattoliche hanno dettato una nuova disciplina del riconoscimento degli effetti civili dei matrimoni celebrati in forma religiosa.

La richiesta di pubblicazione e l'atto di scelta del rito

La disciplina del matrimonio canonico trascritto e quindi civilmente riconosciuto (matrimonio concordatario), è delineata dall’art.8 n.1 Conc., dal n.4 l.m, dal D.P.R.n°396/00 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile) e da alcuni articoli del codice civile. L'art.8 n.1 co.1 Conc. dispone che siano riconosciuti gli effetti civili ai matrimoni contratti secondo le norme del diritto canonico, a condizione che l'atto sia trascritto nei registri dello stato civile, previe pubblicazioni nella casa comunale. Il riconoscimento degli effetti civili scaturisce, dunque, da un particolare procedimento amministrativo (che si conclude con la trascrizione) costituito da un insieme di atti compiuti da organi sia dello Stato, che della Chiesa.

Il procedimento inizia con la richiesta di pubblicazione effettuata da ambedue gli sposi o da persona che ne ha da essi ricevuto speciale incarico (art.96 codice civile) e dal parroco davanti al quale il matrimonio sarà celebrato (art.6 co.2 l.m.) in modo che l’ufficiale dello stato civile sia informato del fatto che la pubblicazione è effettuata al fine di contrarre un matrimonio concordatario.

La richiesta di pubblicazione è il primo atto con cui gli sposi manifestano la loro volontà di celebrare un matrimonio concordatario; esso è stato considerato dalla Consulta (C.Cost.n.32/71) almeno come indizio sul piano esterno, quando ha sottolineato l'esistenza di un atto di scelta del rito (cioè un atto con cui il cittadino-fedele opta tra matrimonio civile ed la pluralità di forme religiose cui conseguono effetti civili), autonomo rispetto a quello successivo della dichiarazione negoziale di volontà rivolta alla formazione del vincolo. Per questo la Corte ha dichiarato illegittimo l’art.16 l.m. nella parte in cui non prevedeva l’impugnazione del matrimonio per incapacità naturale al momento della scelta del rito. Invece, parte della dottrina, sottolineando che, in materia di invalidità, si debba guardare all'atto che si è compiuto, e non alla scelta precedentemente fatta, contesta l'esistenza di un atto di scelta del rito isolabile dalla volontà manifestata al momento della celebrazione del matrimonio.

Le pubblicazioni

Le pubblicazioni mirano a rendere nota l'intenzione delle parti di contrarre matrimonio, cosicché l'ufficiale dello stato civile possa venire a conoscenza dell'esistenza di impedimenti inderogabili ed i soggetti legittimati possano proporre opposizione. Esse devono essere richieste all'ufficiale dello stato civile del comune dove uno degli sposi ha la residenza e sono fatte anche nei comuni di residenza degli sposi (art.94 codice civile); l'ufficiale dello stato civile che ritiene di non poter effettuare le pubblicazioni rilascia un certificato coi motivi del rifiuto (art.98 co.1 codice civile).

L'atto di pubblicazione deve restare affisso per almeno 8 giorni alla porta della casa comunale (art. 55 co.3 D.P.R.n°396/00) e perde efficacia se il matrimonio non è celebrato nei 180 giorni successivi (art.99 co.2 codice civile). Si ritiene applicabile l’art.100 codice civile.

Gli impedimenti alla trascrizione

Ex art.8 n.1 co.2 Conc., la trascrizione non può essere effettuata quando:

  • Gli sposi non abbiano l'età richiesta dalla legge civile per la celebrazione
  • Sussista tra di essi un impedimento inderogabile in base alla legge civile

Se, quindi, per la legge civile i soggetti non sono nelle condizioni di contrarre matrimonio, non possono neppure ottenere il riconoscimento degli effetti civili del matrimonio, eventualmente da loro celebrato in facie Ecclesiae. La norma è coerente con il principio secondo cui nel nostro ordinamento i requisiti per contrarre matrimonio devono essere sostanzialmente uniformi qualunque sia la forma di celebrazione; né è possibile un’interpretazione diversa in base al n.4 lett.a l.m., in cui, con una visione riduttiva, sono indicati come impedimenti inderogabili della legge civile:

  • L'essere uno dei contraenti interdetto per infermità di mente
  • La sussistenza tra gli sposi di altro matrimonio valido agli effetti civili
  • Gli impedimenti derivanti da delitto o da affinità in linea retta

Omettendosi altri impedimenti quali la consanguineità in linea retta e nel secondo grado della linea collaterale, diversi rapporti derivanti dall'adozione (art.87, co.1, codice civile) e l'essere uno dei nubendi legato ad altra persona da un matrimonio valido agli effetti civili. Infatti, l’elenco non è tassativo, ma esemplificativo, limitandosi ad indicare alcune delle circostanze che impediscono la trascrizione, senza escludere altri impedimenti inderogabili per il diritto civile.

L'art.8 n.1 co.2 lett.b contempla difatti un vero e proprio rinvio aperto a tutto quanto previsto, in materia d’impedimenti, dall'ordinamento statale al momento dell'entrata in vigore del Concordato e nel futuro. D'altronde, se così non fosse, si consentirebbe a chi sceglie il matrimonio concordatario l'accesso allo stato coniugale che gli sarebbe precluso per la via del matrimonio civile, conferendosi una posizione di privilegio in contrasto con l’art.3 Cost.

Non hanno rilevanza nel nostro ordinamento impedimenti previsti dal diritto canonico e le eventuali dispense accordate dalla Chiesa, né ostano alla trascrizione gli impedimenti civili superabili con un provvedimento di autorizzazione del Tribunale. Qualora non sia intervenuta tale autorizzazione, ma solo la dispensa canonica, la dottrina si divide:

  • Per alcuni, il principio di uguaglianza imporrebbe di non procedere alle pubblicazioni, perché la trascrizione è possibile solo quando, secondo il nostro ordinamento, i nubendi siano in condizione di contrarre matrimonio civile.
  • Per altri, solo gli impedimenti inderogabili per il diritto civile non permettono la trascrizione del matrimonio in modo assoluto, per cui l'ufficiale dello stato civile non potrebbe rifiutare le pubblicazioni quando essi siano derogabili.

I singoli impedimenti

I singoli impedimenti sono previsti dall'art.8, n.1, co.2, Conc. e dal n.4, lett.a, l.m. Mancanza dei requisiti previsti dalla legge civile circa l'età: per il diritto canonico, l'uomo e la donna, rispettivamente prima dei 16 e dei 14 anni compiuti, non possono celebrare un valido matrimonio, ma la Conferenza episcopale può fissare un'età maggiore (can.1083 cic). Infatti, la CEI ha elevato l’età minima a 18 anni, a meno che l'autorità ecclesiastica non conceda una dispensa dopo aver accertato la maturità psico-fisica del minore. Anche l'ordinamento italiano richiede la maggiore età, ma chi ha compiuto i 16 anni può essere ammesso per gravi motivi al matrimonio in forza di un decreto del Tribunale emesso dopo aver accertato la sua maturità psico-fisica e la fondatezza delle ragioni addotte (art.84 codice civile); pertanto, il matrimonio canonico di un minore ultrasedicenne celebrato con dispensa dell'autorità ecclesiastica, ma in assenza del decreto del Tribunale civile, non può essere riconosciuto civilmente, almeno attraverso la trascrizione tempestiva.

Per quanto riguarda il matrimonio di un infrasedicenne:

  • Parte della dottrina ritiene che non sia mai trascrivibile, neanche tardivamente, in quanto il limite dei 16 anni sarebbe, più che un impedimento, un vero e proprio requisito di capacità alle nozze (in assenza del quale il minore sarebbe incapace non solo di contrarre matrimonio, ma anche di essere titolare del relativo rapporto).
  • Per altri, potrebbe conseguire effetti civili, seppur tardivamente, qualora non sia più possibile proporre l'azione di annullamento ex art.117 codice civile, poiché il legislatore concordatario ammette la trascrizione quando, secondo la legge civile, l'azione di nullità o annullamento non potrebbe essere più proposta (art.8, n.1, co.3, Conc.).

L'interdizione per infermità di mente: ex art.421 codice civile, l'interdizione comincia a produrre i suoi effetti dal giorno della pubblicazione della sentenza ma, qualora sia proposta istanza di interdizione, il pm può chiedere la sospensione della celebrazione del matrimonio, che non potrà aver luogo finché la sentenza che ha pronunciato sull'istanza non sia passata in giudicato (art.85 co.2 codice civile). Il Concordato indica come impedimento inderogabile l'interdizione, ma non l'incapacità naturale, il cui accertamento non può essere affidato all'ufficiale dello stato civile, potendo essere adeguatamente compiuto solo con quei poteri istruttori e quelle garanzie di difesa dei diritti delle parti proprie di un procedimento giudiziario. Tuttavia, se si seguono le argomentazioni di C.Cost.n.32/71, l'incapacità può essere fatta valere come causa di nullità della trascrizione.

L'esistenza di un altro matrimonio celebrato validamente tra gli sposi: il legislatore concordatario fa riferimento solo alla sussistenza tra gli sposi di altro matrimonio valido agli effetti civili (n.4 lett.a l.m.), ma (ex art.86 codice civile sullo stato libero al momento del matrimonio) è circostanza impeditiva della trascrizione anche l'esistenza di un vincolo coniugale (riconosciuto nel nostro ordinamento) tra uno dei due contraenti ed un'altra persona. Se non fosse così, il Concordato consentirebbe una forma di bigamia, che è invece prevista quale delitto nel nostro ordinamento (art.556 codice penale).

L'impedimento derivante da delitto: per il diritto civile, l'impedimento nasce in caso di condanna per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell'altro nubendo; qualora vi sia stato rinvio a giudizio o sia stata ordinata la cattura del reo, la celebrazione e quindi (nel caso di matrimonio concordatario) la trascrizione devono essere sospese fino alla pronuncia della sentenza di proscioglimento (art.88 codice civile). Invece, in diritto canonico, l'impedimento nasce quando un soggetto, per contrarre matrimonio con una determinata persona, uccide il coniuge di questa o il proprio (can.1090 cic). Poiché per il nostro ordinamento è sufficiente il tentativo e non ha rilievo lo scopo a cui è diretto il delitto, è possibile che non consegua effetti civili un matrimonio che sia stato validamente celebrato in facie Ecclesiae, senza che sia intervenuto neanche un apposito atto di dispensa della Chiesa.

L’impedimento derivante da affinità in linea retta: il divieto, ex art.87 co.1 n.4 codice civile, sussiste anche quando l'affinità deriva da matrimonio dichiarato nullo o sciolto o per il quale è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili. Nel caso in cui sia stato dichiarato nullo il matrimonio da cui deriva il rapporto di affinità, le parti possono ottenere l'autorizzazione del Tribunale alla celebrazione del matrimonio (art.87 co.4 codice civile), che può quindi conseguire effetti civili attraverso il regime previsto per la trascrizione tempestiva, tardiva o tempestiva ritardata (per chi la ammette).

Le opposizioni al matrimonio

Le opposizioni con cui far conoscere l'esistenza degli impedimenti possono essere proposte con ricorso al presidente del Tribunale del luogo ove è stata eseguita la pubblicazione (art.59 D.P.R.n°396/00), dai soggetti di cui all'art.102 codice civile, tra cui il pm, cui un cittadino può rivolgersi indicando la circostanza che impedisce la celebrazione del matrimonio. Il Tribunale decide con decreto motivato avente efficacia immediata, indipendentemente dall'eventuale reclamo; l'opposizione sarà accolta qualora si dimostri la presenza di un impedimento che secondo la legislazione concordataria non permetta il riconoscimento civile del matrimonio canonico.

Il rilascio del nulla osta al matrimonio

L'ufficiale dello stato civile, trascorsi 3 giorni dalla pubblicazione, se non sia stata proposta nessuna opposizione e non gli consti alcun impedimento, deve rilasciare un nulla osta, ossia un certificato, in cui dichiara che non risultano cause che si oppongano alla celebrazione di un matrimonio valido agli effetti civili (art.7 l.m,). Se, invece, gli è notificata un'opposizione, sospende il rilascio del nulla osta (art.13 l.m.).

Il nulla osta è un atto che garantisce alle parti che il matrimonio da celebrare sarà trascritto anche se l'ufficiale dello stato civile dovesse venire a conoscenza di un impedimento alla trascrizione. In tal caso, però, questi deve informare immediatamente il Procuratore della Repubblica, affinché possa impugnare la trascrizione (art.11 l.m.); comunque gli sposi, anche se la trascrizione dovesse essere poi annullata, possono godere degli effetti previsti dall'art.128 codice civile per il matrimonio putativo, cioè il matrimonio in buona fede ritenuto valido da uno o entrambi.

La celebrazione del matrimonio

La celebrazione del matrimonio è disciplinata dal diritto canonico. L'art.8, n.1, co.1, Conc. prevede che subito dopo la celebrazione il parroco (o il suo delegato) debba:

  • Spiegare agli sposi gli effetti civili del matrimonio, dando lettura degli articoli del codice civile (artt.143,144 e 147) riguardanti i diritti e i doveri dei coniugi. Tale adempimento, non rientrando più nella sfera religiosa, costituisce una presa d'atto ufficiale (da parte di un organo non statale, ma che agisce pur sempre per espressa investitura derivanteglida una legge dello Stato) della particolare destinazione che le parti hanno inteso conferire al loro matrimonio, e va considerato un'implicita conferma della volontà degli sposi, già manifestata al momento della richiesta di pubblicazione, di contrarre un matrimonio concordatario.

L’omessa lettura degli articoli, secondo l’opinione prevalente, non costituisce un vizio tale da impedire la trascrizione, posto che la trascrizione tardiva può essere comunque effettuata, senza che ne sia stata data lettura (infatti, la Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia del 26 febbraio 1986 prevede in tal caso che l'ufficiale dello stato civile dovrà provvedere prima della trascrizione alla lettura degli articoli del codice civile solo ove possibile). Perciò, l'omessa lettura sarebbe solo un'infrazione del celebrante (nell'esercizio di un potere pubblicistico), cui potrebbe essere comminata un'ammenda ex art.138 codice civile. Comunque, dato il significato che la lettura degli articoli assume circa l'esistenza della volontà degli sposi in ordine al riconoscimento del matrimonio, è necessario che tale volontà sia rilevabile in altri momenti della trascrizione, altrimenti l'inadempimento del ministro di culto impedirebbe la trascrizione del matrimonio canonico.

Vi è comunque chi si oppone all’orientamento dominante, richiamando:

  • L'art.64 n.1 lett.d D.P.R.n°396/00, secondo cui l'atto di matrimonio deve necessariamente indicare l'avvenuta lettura.
  • L'art.10 l.m. che prescrive all'ufficiale dello stato civile di sospendere la trascrizione e di rinviare l'atto per la sua regolarizzazione nel caso in cui esso non contenga la menzione dell'e.
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Scienze giuridiche IUS/11 Diritto canonico e diritto ecclesiastico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher moati di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto ecclesiastico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Napoli Federico II o del prof Balbi Raffaele.
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