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O
2. il 60%, calcolando il solo dato elettorale
Inoltre, le organizzazioni sindacali godono di permessi, aspettative e distacchi sindacali per i propri
dirigenti in proporzione alla propria rappresentatività, sempre misurata attraverso la media tra dato
associativo ed elettorale.
Concludendo, si ha un superamento completo del criterio della rappresentatività presunta a favore
di un sistema legale di misuralezione della rappresentatività.
4. Crisi della maggiore rappresentatività presunta e prospettide de jure condendo 25
Quindi, abbiamo visto che la legge ha l’esigenza di non affidare certi diritti e certi poteri a tuttu i
sindacati ma solo a quei sindacati che dimostrino la loro capacità di essere effettivamente
rappresentativi.
⇩
parola definitiva della Corte Costituzionale con la sentenza n. 54/1974 che ha riconosciuto la
leggittimità costituzionale di una selezione tra i soggetti sindacali, purchè siano rispettate due
condizioni:
1. che si tratti di diritti e poteri che vadano oltre la libertà sindacale, che non può spettare a
tutti i sindacati
2. che la selezione tra i soggetti sindacali sia giustificata e risponda a criteri ragionevoli
Comunque, i criteri di selezione, con eccezione dei sindacati dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni, rimangono ancorati a indici generici di maggiore rappresentatività, privilegiando le
grandi Confederazioni
⇩
e si parla di maggiore rappresentatività presunta
Con la sentenza n. 30/1990 la Corte richiedeva il superamento del criterio della rappresentatività
presunta, in quanto questa doveva essere verificata per individuare i soggetti legittimati a stipulare
contratti collettivi che possono derogare, integrare o sostituire la norma legale.
⇩
ma non si ha ancora una discipliana legislativa della materia
Capitolo Quinto
La rappresentanza dei lavoratori sui luoghi di lavoro
1. L’organizzazione sindacale sui luoghi di lavoro
I lavoratori si organizzano a fini di autotutela dei propri interessi, sia fuori dei luoghi di lavoro di
dentro questi.
La rappresentanza dei lavoratori nei luoghi di lavoro può essere a canale doppio
o unico:
1. nella stessa azienda coesistono due organismi:
uno elettivo, di rappresentanza generale, di tutti i lavoratori, indioendentemente
➔ dall’iscrizione al sindacato, che ha funzioni di consultazione e di partecipazione
uno associativo che riproduce all’interno dei luoghi di lavoro la struttura di rappresentanza a
➔ base volontaria dei sindacati esterni e ha il potere negoziale
2. la struttura di rappresentanza è sindacale/associativa sia all’interno, sia all’esterno dei
luoghi di lavoro e cumula le funzioni
L’Italia è caratterizzata da una sintesi dei due modelli.
2. Le Commissioni interne, le sezioni sindacali aziendali, i delegati e i Consigli di fabbrica
Nel nostro Paese, per ragioni storiche, alle origini, il movimento operaio si è dato una struttura di
tipo prevalentemente territoriale, da cui è derivata una forza organizzativa minore nei luoghi di
lavoro. 26
Fin dai primissimi anni del secolo la risposta all’esigenza di un’adeguata organizzazione interna
all’azienda, fu la creazione di una canale di rappresentanza d
iverso dai sindacati
⇩
mentre questi si davano una struttura associativa, che ancora conservano (volontaria e stabile),
gli organi hanno assunto la forma di una struttura elettiva di rappresentanza di tutti i lavoratori
occupati nell’impresa, iscritti o meno a una delle associazioni sindacali esterne.
Questi organi presero, come prima denominazione, il nome di commissioni interne (CI),
che
furono per la prima volta regolate nel 1906, in un accordo sindacale tra la F
ederazione italiana
operai metallurgici
(FIOM) e la fabbrica di automobili Itala.
● Le commissioni interne furono soppresse durante il periodo fascista e ripristinate dopo la
sua caduta, durante il governo Badoglio, con un accordo stipulato nel 1943 tre la
Confederazione dei lavoratori dell’industria e la Confederazione degli industriali
⇩
attribuendo la funzione di negoziare i contratti collettivi a livello aziendale.
● Dopo la Liberazione, il loro funzionamento fu regolato da un accordo intersindacale,
stipulato nel 1947, che sottrasse a tali strutture ogni potere contrattuale, riconoscendogli
solo funzioni di controllo sull’applicazione di alcune discipline collettive e di composizione
delle controvaersie aziendali, individuali e collettive.
La ragione della riduzione dei poteri delle CI dipese dalle modalità della loro c
omposizione:
elette a suffragio universale, su liste contrapposte presentate da qualsiasi gruppo di
➔ lavoratori o associazione sindacale e con voto di preferenza
la ripartizione dei seggi avveniva con metodo proporzionale
➔ ⇩
struttura di rappresentanza unitaria distinta dai sindacati
inoltre, le elezioni erano a collegio elettorale unico, quindi la composizione della CI non
➔ rispecchiava la differenziazione degli interessi dei lavoratori legata all’organizzazione
aziendale del lavoro
● Vi furono numerosi tentativi compiuti dalla CISL, per costituire nei luoghi di lavoro s
ezioni
sindacali aziendali (SAS)
⇩
erano un’articolazione interna alle aziende del sindacato esterno, che ne riproducevano il
pluralismo, la struttura associativa e il fondamento volontario della rappresentanza.
Avrebbero avuto le funzione proprie del sindacato e affiancandosi alle CI si sarebbe realizzato in
Italia il sistema di rappresentanza a canale doppio.
⇩
concretamente ciò si verificò solo in poche imprese delle categorie industriali più sindacalizzate
● Le CI sono state progressivamente sostituite dalle nuove forme di rappresentanza costituite
dai lavoratori durante le lotte sindacali del 19681969
⇩ 27
vi fu un radicale mutamento nella struttura organizzativa del movimento sindacale italiano, dal
quale naquero le nuove strutture di rappresentanza dei lavoratori all’interno delle imprese:
i delegati e i Consigli di fabbrica (o dei delegati)
La struttura, le procedure di funzionamento e le funzioni furono il frutto di vicende conflittuali.
Il delegato:
eletto direttamente da tutti i lavoratori appartenenti a uno stesso gruppo omogeneo, ovvero
➔ un gruppo individuato dalla sua collocazione nel processo produttivo
(esempio lavoratori di uno stesso ufficio)
⇩
quindi caratterizzato da un elevato grado di omogeneità d’interessi
elezione che era libera dal sindacato ovvero non era previsto che il delegato dovesse
➔ essere iscritto al sindacato
L’insieme di tutti i delegati di una certa unità produttiva costituiva il c
onsiglio di fabbrica
Le prime espressioni di queste strutture entrarono in conflitto con le maggiori Confederazioni , in
quanto divise e assenti all’interno.
⇩
Nel 1972, CGIL, UIL, CISL strinsero un patto federativo e riconobbero questi organismi come la
propria struttura di base all’interno dei luoghi di lavoro, attribuendogli poteri di contrattazione sui
posti di lavoro.
Queste strutture di rappresentanza, quindi, erano come le CI, ma si differenziavano per la loro
struttura maggiormente più complessa che consentiva un più stretto rapporto tra rappresentanti e
rappresentati
⇩
questa nuovo forma di rappresentanza non è riconducibile interamente nè al modello del canale
doppio, nè al modello del canale unico, ma è un compromesso tra i due:
1. condivide la duplicità dei criteri costitutivi
2. condivide l’unicità della struttura di rappresentanza aziendale.
3. Le RSA dell’art. 19 dello Statuto dei lavoratori
Il primo intervento in materia di rappresentanza dei lavoratori nei luoghi di lavoro fu lo S
tatuto dei
lavoratori del 1970:
il legislatore non intende regolare la rappresentanza dei lavoratori nei luoghi di lavoro ma sostiene
la presenza (purchè si tratti di unità produttive con più di 15 dipendenti)dell’organizzazione
sindacale e la sua attività, lasciando liberi i lavoratori e i sindacati di scegliere la forma di
organizzativa che preferiscono.
Infatti, l’art. 19 si limita ad identificare le rappresentanze sindacali aziendali titolari dei diritti
sindacali, disciplianti all’art. 20 e seguenti, e non a prescrivere una forma organizzativa
determinata.
⇩
scelta causata dal grande movimento dell’epoca e una scelta poteva portare a conflitti.
Tale scelta, però, ha anche un significato sistematico: 28
lo Statuto è una legge di sostegno all’azione sindacale e non di regolamentazione della forma.
Per quanto riguarda il soggetto titolare dei diritti sindacali del titolo III dello Statuto, l’art. 19 si limita
a prescrivere dure requisiti:
1. la sua costituzione avvenga ad iniziativa dei lavoratori
2. operi nell’ambito delle associazioni sindacali che soddisfano i criteri di rappresentatività
indicati dalla stessa norma.
⇩
per ambito sindacale si vuole indicare la volontà del legislatore di rendere necessario un
collegamento tra RSA (rappresentanze sindacali aziendali) e sindacato, e nulla si dice sulla
modalità di questo collegamento.
La RSA può essere un’articolazione organizzativa del sindacato esterno (come la SAS) o essere
riconosciuta formalmente dai sindacati esterni come propria struttura comune di base.
⇩
ciò che conta è che questo collegamento sia abbastanza intenso da poter dire che operino
nell’ambito del sindacato esterno.
La scelta di non disciplinare le strutture nell’’art. 19, gli conferisce elasticità tale da consentire di
identificare nelle RSA sia le forme di rappresentanza sia le strutture elettive ed unitaria.
L’art. 29 dello Statuto consente, che una RSA faccia capo ad una pluralità di sindacati interni, e per
questo anche le RSU (rappresentanze sindacali unitarie) possiedono i requisiti previsti per le RSA,
e quindi sono titolari dei diritti sindacali, disciplianti al Titolo III dello Statuto.
Quindi, le RSA dell’art. 19 sono una fattispecie che il legislatore ha voluto lasciare aperta.
4. La crisi dei Consigli e le rappresentanze sindacali unitarie nel settore privato
I consigli di fabbrica sono entrati in crisi nel corso degli anni 80, a causa della rottura del patto
federativo tra CISL, UIL e CGIL (1984)
⇩
da questa conflittualità ne scaturirono:
divisioni interne e difficoltà nella regolarità del rinnovo elettorale di questi organismi
➔ la revoca del riconosciento del Consiglio da parte di uno o più sindacati esterni
➔ la costituzione di RSA separate
➔
Ne scaturirono anche cause strutturali:
il superm