Capitolo Primo
INTRODUZIONE AL DIRITTO SINDACALE
1. definizione del diritto sindacale
Il diritto sindacale
è quella parte del diritto del lavoro che concerne il sistema di
norme strumentali → poste dallo Stato o dalle organizzazioni dei lavoratori e imprenditori
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nelle economie di mercato, disciplinano la dinamica del conflitto d’interessi derivante dall’ineguale
distribuzione del potere nel processi produttivi
Il diritto sindacale
emerge e si evolve con la storia del movimento operaio, da dove scaturisce la
contrapposizione tra capitale e lavoro → conseguenza della rivoluzione industriale
⇩
sviluppatosi nella seconda metà del XIX come manifestazione e regolamentazione dell’autonomia
dei gruppi professionali
Il diritto sindacale
costituisce un fenomeno tipicamente moderno.
Inizialmente si era ritenuto un diritto analogo al diritto autonomo dei gruppi professionali d
el Basso
Medioevo.
⇩
ma l’organizzazione della produzione e dello scambio erano molto diverse, in quanto nel Medioevo
l’economia si strutturava attorno a gruppi professionali organizzati
(le corporazioni mercantili o artigiane cioè organizzazioni tra piccoli produttori artigiani e mercanti)
Una posizione analoga con quella del moderno operaio si aveva nella figura dell’apprendista, che
restava subordinato al maestro per un certo periodo di tempo, finchè non diventava anch’esso
maestro.
Caratteristica fondamentale dell’organizzazione della vita produttiva nell’epoca moderna e della
struttura sociale è il conflitto di interessi
tra lavoratori e gli imprenditori da cui essi dipendono.
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posizione di preminenza, spetta il potere decisionale,
contrastano e contengono l’organizzazione sindacale.
Il conflitto industriale
→ conflitto tra capitale e lavoro, può applicarsi anche nei settori produttivi
diversi da quello industriale
Il conflitto viene inquadrato come elemento della lotta di classe tra chi ha la proprietà dei mezzi di
produzione e chi è obbligato a cedere la propria forzalavoro, ma è un concetto che è stato
ampliato ovvero ricomprende tutte le ipotesi di conflitto con l’autorità che viene esercitaa
nell’organizzazione del lavoro (qualunque sia il fine produttivo e qualunque sia il titolo di proprietà,
pubblica o privata)
Il conflitto industriale
è stato presente anche nel socialismo reale, ovvero paesi in cui la proprietà
dei mezzi di produzione era collettivizzata 0
Il conflitto industriale non è legato al dato giuridico formale del tipo contrattuale con il quale i
lavoratori sono legati all’organzzazione cioè il conflitto non si ha solo quando il contratto è di lavoro
subordinato, anche quando sia di lavoro autonomo e anche quando sia di società.
Inoltre, si deve dire che il conflitto industriale può avere valenze politiche ed istituzionali diverse ed
assumere i caratteri tipici della tradizionale lotta di classe ed il diritto sindacale può essere
penetrato da ispirazioni e motivi ideologici e politici diversi
2. Diritto sindacale e relazioni industriali
Gli studi sindacali hanno lo stesso oggetto
della disciplina che ha preso il nome di r
elazioni
industriali (nata e sviluppatasi nei paesi anglossassoni)
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studi fatti da sociologi, economisti ma anche giuristi
Punto focale delle relazioni industriali è il sistema di relazioni industriali,
sottosistema che indica
l’insieme dei rapporti che si svolgono fra tre soggetti (i sindacati dei lavoratori, gli imprenditori e le
loro associazioni, e i poteri pubblici) che attraverso processi e metodi diversi (contratto collettivo e
legge) producono un sistema di norme volte a regolare i rapporti individuali e collettivi di lavoro.
Materia di studio delle relazioni industriali è il contesto normativo dei rapporti tra interessi
organizzati
3. L’effettività nel diritto sindacale
Il diritto sindacale fa parte della scienza giuridica.
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in esso il profilo della effettività
della norma assume una rilevanza primaria, in quanto il diritto
sindacale poggia la sua effettività sulla costanza del consenso sociale e dell’opera di mediazione
politica, che contribuisce a dare ad esso stabilità e continuità.
⇩
questo suo aspetto presenta analgie con il diritto internazionale e con il modo di operare delle
organizzazioni nei conflitti fra stati la loro inflizione o esecuzione passa attraverso una mediazione
politica.
4. Astensione legislativa e ruolo della dottrina
Dopo l’abrogazione dell’ordinamento corporativo e l’emanazione della costituzione (1948), che
entrodusse principi fondamentali quali la libertà sindacale (Art. 39 Cost.) e il diritto di sciopero (Art.
40 Cost.), per circa vent’anni il legislatore ordinario si è astenuto dall’intervenire in materia di
rapporti sindacali.
⇩
finchè fu emanata la legge 20 maggio 1970, n. 300 o
vvero lo statuto dei lavoratori
, contenenti
norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà e dell’attività sindacale nei
luoghi di lavoro. 1
Dopo altri vent’anni fu emanata la legge 12 giugno 1990 n. 146
, sullo sciopero nei servizi pubblici
essenzali, frutto di un’intensa attvità di sistemazione e di razionalizzazione svolta dalla dottrina e
dalla giurisprudenza
La dottrina e la giurisprudenza
ancora oggi influenzano la produzione legislativa avvalendosi di
strumenti come quelli forniti dal diritto civile.
Così abbiamo un grosso problema interpretativo in quanto l’interprete arriva a una serie di opzioni
in base a valutazioni di carattere generale, la così detta p
olitica di diritto.
5. L’ordinamento intersindacale
Il sistema di relazioni industriali è quella sezione del sistema sociale generale formata dalle
interazioni tra imprenditori, organizzazioni dei lavoratori e pubblici poteri
⇩
studiato dal punto di vista sociologico, economico, politologico e di psicologia sociale;
ma anche dal punto di vista giuridico normativo:
le relazioni industriali sono dotate di una relativa stabilità, sia soggettiva sia oggettiva, e di una
relativa autonomia da altri settori della vita sociale
queste sono le caratteristiche di un’
istituzione in quanto ad ogni istituzione corrisponde un
ordinamento giuridico quindi:
le relazioni industriali sono rette da un ordinamento che si è chiamato intersindacale
ordinamento intersindacale→ ci consente di capire le costanti di comportamento tipiche di
ciascun sistema di relazioni industriali come effetto dell’applicazione di norme proprie del sistema
di relazioni industrali.
Dobbiamo dire che può accadere che la stessa materia sia regolata sia da norme dell’ordinamento
statale, sia da norme dell’ordinamento sindacale
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quando le norme non coincidono si parla di c
onflitto di lealtà,
che rende ineffettiva la norme
dell’uno o dell’altro ordinamento, nonostante la sua validità per l’ordinamento cui appartiene.
Al contrario può anche accadere che non siano in conflitto, ne è un esempio il contratto collettivo
che è per l’ordinamento giuridico dello Stato, un contratto regolato, dal Titolo II del Libro IV del
codice civile. Nell’ambito delle relazioni industriali e dell’ordinamento intersindacale è u
n atto
fondamentale che regola i rapporti tra imprenditori e sindacati ed assolve alla stessa funzione di
normazione astratta e generale che la legge svolge nell’ordinamento statuale.
La nozione di ordinamento intersindacale svolge una funzione conoscitiva: senza di essa la parte
più significativa della dinamica delle relazioni sindacali non sarebbe conoscibile dal punto di vista
giuridico.
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ordiamento che non è chiuso ma interagisce con l’ordinamento giurdico statale, svolgendo una
funzione di fattore di rinnovamento dell’ordinamento giuridico statale.
!!
Lo studio del diritto sindacale riguarda sia gli istituti rilevanti per l’ordinamento statale ma anche
quelli che hanno una qualificazione diversa nell’ambito dei due ordinamenti. 2
6. Il ruolo della giurisprudenza
Un ruolo importante nella formazione del diritto sindacale è stato svolto dalla giurisprudenza.
Negli ordinamenti civil law
, la legge non costituisce una fonte di diritto obiettivo, non avendo il
precedente autorità vincolante, ma la giurisprudenza ha espresso indirizzi interpretativi
che sono
state componenti essenziali di diritto sindacale, soprattutto quando il legislatore lasciava lacune.
Prima dello statuto dei lavoratori, fu la giurisprudenza e la dottrina a costruire lo scheletro del diritto
sindacale liberato dal periodo corporativo
7. Il diritto dell’Unione europea
I sistemi di relazioni industriali stentano ad avere una dimensione sovranazionale.
⇩
questo ha portato a una indifferenza del diritto comunitario per il diritto sindacale, che trova la sua
formale espressione nell’art. 153.5 TFUE → questo esclude dalla competenza comunitaria alcuni
aspetti fondamentali come il diritto di associazione, lo sciopero e la serrata, che rimangono nella
competenza degli stati membri.
Nel 2004 si sono aggiunti all’Unione europea 12 nuovi paesi tutti con sistemi economici più deboli
e con trattamenti retributivi e normativi dei lavoratori peggiori rispetto agli altri paesi. Questo ha
creato una tendenza delle imprese ad utilizzare le differenti condizioni dei mercati del lavoro per
una concorrenza al ribasso, la così detta dumping sociale
.
⇩
i tentativi delle organizzazioni sindacali e degli stati di impedire o ostacolare questo processo ha
trovato un freno dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia che ha affermato che il loro esercizio
va bilanciato con le libertà economiche.
!! comunque il diritto sindacale, oggi, non può prescindere dal diritto comunitario
8. Le regole del conflitto e il problema della loro stabilità
L’esigenza di regole formalizzate non era molto avvertita quando la rapprensentanza dei lavoratori
era in mano alle tre grandi Confederazioni (CGIL, UIL, CISL), perchè la mediazione e il controllo
era sufficiente a garantire il rispetto del nucleo essenziale di regole, non scritte, proprie di ogni
sistema di relazioni industriali.
Il problema dell formalizzazione delle regole sorse alla fine degli anni ‘70 fino agli anni ’90.
⇩
durante questi anni egemonia delle Confederazioni è stata insidiata dall’insorgere di sindacati
autonomi e di gruppi di militanti e animati da una fote coscienza dei propri interessi (
i cobas
)
Inoltre, le grandi Confederazioni erano sempre meno diverse ma all’interno si presentano, sempre
più, come centro di mediazione tra interessi di gruppi diversi, a volte in competizione.
La necessità di rinnovare le ragioni di comprattezza, interne ed esterne, trovano due problemi:
1. il problema della rappresentanza, ovvero del rapporto tra sindacato e la totalità del gruppo
professionale di riferimento 3
2. il problema dei rapporti tra base e vertice, tra aderenti e dirigenti
Problemi che si intrecciano con il dilemma tra democrazia rappresentativa
(elezione dei dirigenti) e
democrazia diretta
(assemblee, referendum).
⇩
La CGIL privilegia l’autonomia della base (sindacatomovimento), cioè composta dagli iscritti e
dall’intero gruppo professioanle di riferimento.
La CISL privilegia il dato organizzativo (sindacatoassociazione o istituzione)
⇩
ritiene sinonimi democrazia sindacale e democrazia dell’associazione
Un importante contributo a queste problematiche fu dato dal Protocollo del 23 luglio 1993, che
individuò con precisione i soggetti titolari dei poteri di rappresentaza e l’architettura del sistema di
contrattazione collettiva.
Capitolo secondo
La libertà sindacale
1. Il principio costituzionale della libertà sindacale
Il principio giuridico fondamentale sul quale poggia il sistema di diritto sindacale è contenuto nel
primo comma dell’art. 39 della Costituzione, dove si stabilisce che l’
organizzazione sindacale è
libera.
⇩
principio contrapposto a quello del sistema corporativo fascista, il quale inquadrando le
organizzazioni sidacali nello stato e sottoponendole ad controlli rigidi, prevedeva un sistema di
composizione degli interessi collettivi diverso da una libera, diretta e attiva partecipazione dei
soggetti interessati.
L’ordinamento corporativo fu istituito dal regime fascista con la legge 3 aprile 1926, n. 563.
Questa pretendeva il sindacato unico, che con il riconoscimento diventava persona giuridica di
diritto pubblico e quindi posta sotto il controllo dello stato, inoltre le venivano riconosciuti poteri
sia nei confronti degli iscritti sia nei confronti dei non iscritti.
Il sindacato riconosciuto aveva la rappresentanza legale di tutti i componenti della categoria, da
ciò ne deriva l’efficacia erga omnes del contratto collettivo.
Il legislatore fascista configurò come reato la serrata e lo sciopero.
Con la legge 5 febbraio 1934 n. 163 furono istituite le corporazioni, enti di diritto pubblico di
rango superiore, che, riunendo al proprio interno le associazioni sindacali, dovevano realizzare
un’armonica composizione.
L’ordinamento corporativo fu soppresso con r.d.l 9 agosto 1943, n. 72
Nel nostro ordinamento democratico viene rinosciuta la facoltà di coalizzarsi, nell’esercizio della
propria autonomia, scegliendo i mezzi più congrui a tale fine.
Il diritto di organizzarsi liberamente si esplica come diritto soggettivo pubblico di libertà, limitando lo
Stato e inoltre si esplica, anche, come diritto che opera nei rapporti intersoggettivi privati 4
⇩
in quanto, capita più spesso una manomisione della libertà sindacale nei rapporti tra lavoratori e
datore di lavoro.
Al fine di garantire l’effettività della norma, il legislatore ordinario avvertì la necessità, con lo statuto
dei lavoratori del 1970, di consolidare il principio di libertà sindacale nei rapporti interprivati.
2. La libertà di organizzazione sindacale
Confronto tra l’art. 39 comma 1 e l’art. 18 Cost. :
1. Il riconoscimento della libertà di associazione contenuto nell’art. 18 viene meno quando
l’associazione persegue fini vietati dalla legge penale
⇩
il fine sindacale è riconosciuto come lecito dall’art. 39 e non può essere vietato da una legge
penale ordinaria
2. L’art. 39 utilizza il termine “organizzazione”, l’art. 18 usa il termine “associazione”. Questo
diverso utilizzo implica una nozione più ampia del fenomeno sindacale, comprendendo
anche forme organizzative diverse da quella associativa.
Il termine sindacale
può essere inteso sotto due profili:
1. teologico
→ è sindacale un atto o un’attività diretti all’autotutela di interessi connessi a
relazioni giuridiche in cui sia dedotta l’attività di lavoro
2. strumentale
→ la qualificazione sindacale presuppone un’aggregazione di soggetti
⇩
quindi è considerata ttività sindacale ance quella svolta da un solo individuo per promuovere la
costituzione di un’attività sindacale, anche se la fattispecie sindacale contemplata dalla
Costituzione è quella in forma collettiva, che coinvolge una pluralità di soggetti.
3. La normativa dell’Unione europea
L’ordinamento dell’Unione europea, detta una normativa ampia e ricca in materia di rapporti
economici e commerciali; meno ampia sui rapporti di lavoro.
In materia di rapporti collettivi di lavoro si caratterizza per una grave insufficienza.
La Carta dei diritti fondamentali
, sottoscritta a Nizza il 7 dicembre 2000, contempla la libertà
sindacale ma come semplice libertà di associazione.
L’
art. 153.5 TFUE
escluse la libertà sindacale dalla competenza europea: su di essa gli organi
dell’Unione non possono assumere alcuna decisione giuridicamente vincolante.
Sono numerose le norme europee che riconoscono le organizzazioni sindacali, ai quali
attribuiscono un ruolo nella dinamica del relativo ordinamento o degli ordinamenti degli Stati
membri:
1. l’istituzione del Comitato economico e sociale
, rappresentativo delle parti sociali e ha
funzioni consultive
2. “il dialogo sociale”
3. il riconoscimento che l’attuazione delle direttive può essere affidata gli atati membri, alla
contrattazione collettiva
4. la garanzia dei diritti all’informazione e alla consultazione dei lavoratori 5
5. i rinvii alle prassi nazionali che numerose direttive fanno per la determinazione delle
modalità applicative ovvero si fa rinvio a contratti o accordi collettivi
L’esclusione dell’Unione europea nella libertà sindacale appare una cattiva applicaione del
principio di sussidiarietà:
l’Unione interviene “soltanto se e in quanto gli obiettivi dell’azione prevista non possono essere
conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri.
⇩
quindi è stato ritenuto sufficiente solo il riconoscimento della libertà sindacale, ma si tratta di un
riconoscimento solo indiretto del principio di libertà sindacale.
4. La libertà sindacale nelle convenzioni internazionali
La libertà sindacale è anche oggetto di numerose norme di diritto internazionali, quali le
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