CAPITOLO PRIMO – INTRODUZIONE AL DIRITTO SINDACALE
1. Definizione del diritto sindacale , poste
è quella parte del diritto del lavoro contenente un insieme di NORME STRUMENTALI
-Il diritto sindacale di lavoratori e imprenditori, che nelle economie di mercato, disciplinano il
dalle stesse organizzazioni
dallo Stato o nei processi produttivi.
CONFLITTO DI INTERESSI derivante dall’ineguale distribuzione del potere , quando la rivoluzione
-Esso nasce e si evolve insieme al movimento operario nella seconda metà 19° secolo , ossia:
ben nota tra capitale e lavoro
da luogo ad una contrapposizione di interessi
industriale
o tra chi detiene i mezzi di produzione, e pertanto è legittimato ad organizzarli ed utilizzarli a propria discrezione
imprenditori),
(gli
o lavoratori).
e chi, non detenendoli, mette la propria forza-lavoro al servizio di chi li detiene (i .
, il diritto sindacale costituisce un fenomeno tipicamente moderno
-Per ciò che riguarda le origini e il
-Per lungo tempo si è cercato un parallelismo tra il diritto autonomo dei gruppi professionali del Basso Medioevo
medievali rappresentavano delle
esistere, in quanto, le corporazioni
moderno diritto sindacale: tale paragone non può interessi, mentre
interessi, non vi era contrapposizione di
mercanti) con gli stessi
“coalizioni” di soggetti (artigiani o
nel diritto sindacale si vanno a contemperare interessi opposti e confliggenti. L’organizzazione sindacale nasce proprio,
infatti, per contrastare lo strapotere degli imprenditori nei confronti dei lavoratori. , che restava
si aveva nella figura dell’apprendistato
con quella del moderno operaio
-Una qualche analogia bottega, ma solo per il periodo di tempo che occorreva per diventare a sua volta maestro.
subordinato al maestro di dell’organizzazione produttiva nell’epoca moderna è l’esistenza di un
-CARATTERISTICA ESSENZIALE da cui essi dipendono. Infatti:
” tra i lavoratori e gli imprenditori
“CONFLITTO D’INTERESSI sulla loro organizzazione e
, disponendo dei mezzi di produzione e del potere di decisione
gli imprenditori
• nei confronti dei lavoratori;
utilizzazione, hanno una posizione di PREMINENZA .
, sorge l’organizzazione sindacale
questa posizione di PREMINENZA
per contenere e contrastare
• produttivi
, tipico dei sistemi
” deve intendersi il conflitto tra capitale e lavoro
-Per “CONFLITTO INDUSTRIALE tra chi ha la proprietà dei
). Esso è considerato come elemento della lotta di classe
moderni (non solo industriali .
mezzi di produzione e chi, non avendola, è obbligato ad offrire la propria forza-lavoro
tutte le ipotesi di conflitto con
la portata del concetto, ricomprendendovi
-Dottrine più recenti hanno ampliato della stessa e
che viene esercitata nell'organizzazione del lavoro, qualunque sia il fine produttivo
l’AUTORITÀ privata. Quindi, il conflitto in questione non riguarda solo chi
, pubblica o
indipendentemente dal titolo di proprietà che ha il vero potere
l’autorità
, ma soprattutto chi GESTISCE gli stessi,
detiene la proprietà dei mezzi produttivi hanno un potere molto più ampio rispetto agli
sui mezzi (pensiamo ad una società in cui i dirigenti o managers proprietà, bensì ad
, non essendo il conflitto collegato al titolo di
azionisti). La base materiale del conflitto si realizza
un’organizzazione della produzione - con posizioni di potere e conseguenti posizioni subalterne -, quando il contratto è
commercio] O
[esempio agenti e rappresentanti di
di lavoro SUBORDINATO [art. 2094 cc], lavoro AUTONOMO legge 3 aprile 2001, n. 142]. Il diritto sindacale
[esempio dei soci di cooperativa di produzione e lavoro,
DI SOCIETÀ in
si inquadra proprio all’interno del conflitto industriale, apprestando la massima tutela a favore dei lavoratori
esso coinvolti.
2. Diritto sindacale e relazioni industriali
trattati dalla disciplina delle c.d. “RELAZIONI INDUSTRIALI”,
-Il diritto sindacale analizza gli stessi temi Italia, questi studi sono coltivati
anglosassoni, ma affermatasi anche altrove. In
sviluppatasi per lo più nei paesi giuristi.
economisti, ma fondamentale è stato anche il contributo dei
soprattutto da sociologi ed l’insieme delle relazioni intercorrenti tra 3 soggetti (imprenditori, lavoratori
-Questa disciplina ha ad oggetto
, le quali conducono all’emanazione di NORME REGOLATRICI del sistema
organizzati e pubblici poteri)
per regolare e creare un meccanismo di controllo sullo stesso nel contesto delle variabili economiche,
produttivo
sociali, politiche e tecnologiche. (web of rules) dei
-Quindi il sistema delle relazioni industriali prende in considerazione il contesto normativo
rapporti tra interessi organizzati.
3. L’effettività nel diritto sindacale 1
-Un aspetto fondamentale del diritto sindacale lo ritroviamo “nell’EFFETTIVITÀ” delle sue norme, che merita
particolare attenzione ed è ben più forte che negli altri rami del diritto.
-Il principio di effettività di una norma (e del diritto in genere) prevede che ad essa sia data CONCRETA
ESECUZIONE, in tutte le sue parti, quindi tanto per la disciplina ivi contenuta, quanto per le sanzioni previste in
caso di inottemperanza.
-Per il diritto sindacale la situazione è DIVERSA:
Non sempre la DISAPPLICAZIONE DI MASSA di un precetto ha come conseguenza una sanzione di
• massa, se appare politicamente inopportuna o di impossibile attuazione quindi si manifesta una elasticità
dell’ordinamento giuridico. ES: occupazioni di aziende o blocchi stradali utilizzati come forma di lotta
sindacale che in momenti di tensione sociale si preferisce non sanzionare.
Le NUOVE LEGGI, formalmente decisioni sovrane dell’organo costituzionalmente depositario del potere
• legislativo, sono sovente frutto di negoziazione tra i soggetti del sistema di relazioni industriali, e si basa su
una mediazione politica che coinvolge anche le parti sociali. Ciò avviene quando si ritenga che solo un
ampio consenso sociale possa garantire una elevata osservazione spontanea o quando l’autorità politica vuole
garantirsi un preventivo consenso, mediato dalle organizzazioni sociali. ES: Accordo tra Governo e sindacati
(cd. protocollo sul Welfare) del 2007 che ha proceduto all’emanazione della legge 24 dicembre 2007, n. 247.
-Il diritto sindacale, infatti, per garantire l’osservanza spontanea delle norme ed evitare situazioni spiacevoli a livello
sociale, poggia proprio sul consenso sociale e la mediazione politica, garantendo così la propria effettività. Ciò
denota una rilevante analogia con il diritto internazionale ed il modo di operare delle organizzazioni internazionali
nei conflitti fra Stati dove è centrale la mediazione politica.
4. Astensione legislativa e ruolo della dottrina
-Dopo l’abrogazione dell’ordinamento corporativo (1926-1944), e dopo l’emanazione della Costituzione
repubblicana nel 1948 che ha introdotto principi fondamentali (libertà sindacale ex art. 39, il diritto di sciopero ex art.
40), il legislatore italiano è rimasto per lungo tempo MUTO in materia di rapporti sindacali e sordo ai bisogni dei
lavoratori.
Solo dopo più di un ventennio, nel 1970, con la L.300 che ha introdotto lo Statuto dei lavoratori, recante
• norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, nonché della libertà e dell’attività sindacale nei
luoghi di lavoro.
Dopo altri 20 anni, inoltre, con la L.146/1990 si è disciplinato lo sciopero nei servizi pubblici essenziali.
•
-In realtà non sono certo mancati gli interventi legislativi, ma essi si sono occupati della materia solo per aspetti e per
settori particolari e non per l’architettura del sistema.
-Notiamo, quindi, come il silenzio normativo si sia protratto per lunghi periodi e come sia stato necessario molto
spesso, ad opera della DOTTRINA e della GIURISPRUDENZA, INTERPRETARE in maniera creativa ed
estensivamente le norme utilizzando strumenti già esistenti soprattutto nel diritto civile e costituzionale.
Il PROBLEMA INTERPRETATIVO presenta in questa branca del diritto una centralità indiscutibile: si è
• applicata, in sostanza, quella che molti definiscono come “politica del diritto”, un’interpretazione basata su
una serie di opzioni che l’interprete compie secondo valutazioni di carattere generale attraverso la quale
molti autori hanno potuto esprimere il proprio pensiero, non cadendo nell’ipocrita convinzione che il “diritto
dei giuristi” sia neutrale.
5. L’ordinamento intersindacale
-Abbiamo già detto che il sistema di relazioni industriali scaturisce dalle interazioni tra:
imprenditori,
organizzazioni dei lavoratori
e pubblici poteri.
-Sotto il profilo giuridico-normativo possiamo affermare che le relazioni industriali sono rette da un ordinamento
STABILE e AUTONOMO, caratteristiche queste di un’ISTITUZIONE.
-Ad ogni ISTITUZIONE corrisponde un ordinamento giuridico (e viceversa): possiamo quindi affermare che le
relazioni industriali sono rette da un ordinamento definito come ordinamento “INTERSINDACALE”, DISTINTO
dall’ordinamento STATALE.
-La nozione di ordinamento intersindacale ci consente di leggere le costanti di comportamento tipiche di ciascun
sistema di relazioni industriali come effetto dell’applicazione di norme proprie di quest’ultimo, a prescindere
dall’eventuale esistenza e dal significato di norme proprie dell’ordinamento statale aventi il medesimo oggetto. 2
-Può accadere che la stessa materia sia regolata sia da norme dell’ordinamento statale, sia da norme
dell’ordinamento intersindacale:
finché le due valutazioni normative coincidono e confluiscono verso una stessa valutazione normativa il
• problema è di scarsa rilevanza, non si crea alcun problema;
quando non è così e qualora la valutazione differisca tra la norma di un ordinamento e l’altro, si crea un
• conflitto di lealtà che rende ineffettiva la norma nell’altro ordinamento e viceversa.
-Altre volte le valutazioni normative dei due ordinamenti, pur essendo diverse, non entrano in contrasto: ciò che
per un ordinamento è obbligatorio, per un altro entra solo nella mera sfera di libertà,
ad esempio, prendiamo il contratto collettivo, che per l’ordinamento statale è un semplice accordo tra le parti
• disciplinato dal codice civile, mentre per l’ordinamento intersindacale è un atto fondamentale che regola i
rapporti tra imprenditori e sindacati;
altro esempio, è quello degli accordi triangolari tra le parti sociali (sindacati ed imprenditori) ed il Governo, in
• forza dei quali quest’ultimo si impegna a disciplinare legislativamente una determinata materia oggetto
dell’accordo. In realtà il Governo, secondo l’ordinamento statale, non può obbligare il Parlamento in nessun
modo ad approvare una legge, ma all’interno dell’ordinamento intersindacale un simile accordo assume una
rilevanza notevole.
-La nozione di ordinamento intersindacale assolve ad un indispensabile funzione conoscitiva: senza di essa la parte
più significativa della dinamica delle relazioni sindacali non sarebbe conoscibile dal punto di vista giuridico.
-L’ordinamento intersindacale non è un sistema chiuso, ma interagisce con il sistema statale, spesso operando come
fattore di rinnovamento di quest’ultimo, specie per il diritto civile al quale ripropone continuamente la questione
della rilevanza degli interessi e dei comportamenti collettivi.
6. Il ruolo della giurisprudenza
-La GIURISPRUDENZA, così come la DOTTRINA, ha contribuito notevolmente alla formazione del diritto
sindacale. Negli ordinamenti civil law, la giurisprudenza non costituisce una fonte di diritto obbiettivo, non avendo
il precedente autorità vincolante, ma nonostante ciò nella nostra materia la giurisprudenza ha espresso indirizzi
interpretativi che per la loro costanza hanno costituito componenti essenziali dell’esperienza giuridica di diritto
sindacale e hanno colmato le lacune legislative ed indirizzato lo stesso legislatore nell’emanazione di una disciplina.
-Prima dello Statuto dei lavoratori fu la giurisprudenza a costituire il complesso edificio di un diritto sindacale
liberato dall’impostazione pubblicistica del periodo corporativo e saldamente ancorato al DIRITTO PRIVATO.
Basti pensare che il concetto di contratto collettivo, e la conseguente inderogabilità dello stesso, nasce proprio in
ambito giurisprudenziale, così come altri concetti di notevole rilevanza quali l’utilizzazione del principio della giusta
retribuzione posto dall’art. 36 Cost per diffonderne e rafforzarne l’efficacia, oppure ancora all’efficacia soggettiva dei
contratti collettivi, oltre che alla complessa elaborazione dei limiti al diritto di sciopero.
7. Il diritto comunitario
-I sistemi di relazioni industriali stentano ad avere una dimensione sovranazionale, pur in presenza di crescenti
processi di integrazione economica. Il diritto comunitario risulta, ancora oggi, INDIFFERENTE rispetto al diritto
sindacale: ne troviamo prova nel nuovo TFUE (Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea) il quale,
all’art.153, dopo aver riconosciuto il diritto alla rappresentanza ed alla difesa collettiva degli interessi dei datori di
lavoro e dei lavoratori, NEGA che rientrino all’interno della competenza comunitaria temi quali:
o diritto di SCIOPERO,
o diritto di SERRATA,
o diritto di ASSOCIAZIONE.
-L’integrazione economica tra i Paesi dell’Unione europea si è spinta ad un punto tale che difficilmente può fare
ulteriori progressi senza l’accompagnamento di una piena integrazione politica e nelle tradizioni giuridiche di questi
paesi un’entità politica deve essere legittimata dal riconoscimento di alcuni diritti fondamentali, anche di carattere
sociale.
-L’avvio di un processo, pieno di contraddizioni, verso il riconoscimento nel diritto comunitario di un
CATALOGO DI DIRITTI FONDAMENTALI, ha trovato il suo punto di approdo nella Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea (Nizza 2000), cui è stato attribuito valore giuridico con il Trattato di
Lisbona in vigore dal 2009.
-Nel 2004, sono stati ammessi 12 nuovi Paesi nell’Unione europea, con sistemi economici più deboli e con
trattamenti retributivi e normativi dei lavoratori deteriori rispetto a quelli dei Paesi membri. Ciò ha creato una
tendenza delle imprese ad utilizzare le differenti condizioni dei mercati del lavoro per una CONCORRENZA AL 3
RIBASSO (dumping sociale). I tentativi delle organizzazioni sindacali e degli Stati di impedire o di ostacolare questo
processo sono stati stroncati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia che, pur riconoscendo la natura di diritti
fondamentali ai diritti di contrattazione collettiva e sciopero, ha affermato che il loro esercizio va BILANCIATO
con le libertà economiche e, nel bilanciamento, ha dato prevalenza a quelle economiche.
-Questa tendenza è stata criticata aspramente, soprattutto nel Parlamento Europeo, poiché, non solo i lavoratori, ma
anche gli imprenditori dei Paesi più sviluppati hanno interesse ad impedire una concorrenza fondata sul costo del
lavoro.
- È, per ora, impossibile capire come la situazione si evolverà, ci troviamo in un periodo di transizione, ma è sicuro
che diritto comunitario e diritto sindacale non potranno restare indifferenti ed indipendenti per molto tempo ancora.
8. Le regole del conflitto ed il problema della loro stabilità
-All’interno del diritto sindacale, nel nostro Paese, non sono ben definite REGOLE PER L’INDIVIDUAZIONE:
dei soggetti legittimati alla trattativa,
• alla composizione delle controversie,
• alla proclamazione ed allo svolgimento degli scioperi.
•
-L’esigenza di regole formalizzate non era molto avvertita quando la rappresentanza dei lavoratori era saldamente in
mano alle tre grandi Confederazioni (Cisl, Uil e Cgil), in quanto il potere di mediazione e controllo esercitato da
quelle era sufficiente a garantire il rispetto del nucleo essenziale di regole proprie di ogni sistema di relazioni
industriali, anche se non scritte.
-PROBLEMA della FORMALIZZAZIONE di queste regole ha acquistato grande rilievo durante un periodo di
tempo che va dagli anni ’70 agli anni ‘90 nel quale la posizione egemonica delle 3 grandi Confederazioni è stata
insidiata dall’insorgere di sindacati “AUTONOMI” e di GRUPPI MILITANTI, animati da una forte coscienza dei
propri interessi, anche se in contrasto con gli interessi degli altri gruppi di lavoratori (Es: i cd COBAS).
-La scoperta del valore delle regole trova la sua ragione più profonda nell’affievolimento, se non nella scomparsa,
dei grandi conflitti ideologici, che costituivano anche il fondamento delle forme più intransigenti di conflitto di
classe: le stesse grandi confederazioni appaiono:
o sempre meno diverse tra loro,
o ma ciascuna all’interno si presenta:
o sempre meno come comunità di interessi omogenei
o e sempre più quale centro di mediazione tra interessi di gruppi diversi e competitivi.
-La necessità di rinnovare le ragioni di compattezza tra i lavoratori ha posto 2 problemi complementari:
1. quello della rappresentanza: del rapporto tra il sindacato e la totalità del gruppo professionale di riferimento;
2. quello dei rapporti tra base e vertice: tra aderenti e dirigenti.
-Questi 2 problemi si intrecciano con il dilemma tra democrazia rappresentativa (elezione dei dirigenti) e
democrazia diretta (referendum, assemblee); entrambi i metodi di democrazia sono indispensabili nell’ambito del
movimento sindacale, nel quale anzi la democrazia diretta ha ben maggiore importanza perché è strumento di
mobilitazione della base.
-Il sindacalismo italia
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-
Riassunto esame Diritto del lavoro, prof. D'Onghia, libro consigliato Diritto sindacale, Giugni, edizione 2010
-
Riassunto esame diritto del lavoro, Prof. Zoli, libro consigliato Diritto Sindacale
-
Riassunto esame Diritto sindacale e del lavoro, prof. Giugni, libro consigliato Diritto sindacale, Giugni
-
Riassunto esame Diritto del lavoro, Prof. Chieco Pasquale, libro consigliato Diritto del lavoro e diritto sindacale…