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Cap. II – Il lavoro subordinato

Sez. A: Lavoro autonomo e lavoro subordinato: profili storici e sistematici

Il Codice civile del 1865: la “locazione delle opere”

Il Codice civile del 1865 disciplinava in generale la “locazione delle opere”, cioè “il contratto per cui una delle parti si obbliga a fare per l’altra una cosa mediante la pattuita mercede”, dove erano ricompresi sia il lavoro subordinato (locatio operarum) sia il lavoro autonomo (locatio operis). L’art. 1627 precisava che ci sono 3 specie di locazione di opera e d’industria:

  • Quella per cui le persone obbligano la propria opera all’altrui servizio (oggi lavoro subordinato);
  • Quella dei vetturini sia di terra che di mare, che si occupano del trasporto delle persone o delle cose (oggi lavoro autonomo);
  • Quella degli imprenditori di opere d’appalto o cottimo.

Quindi la disciplina del contratto di locazione delle opere si occupava quasi esclusivamente del lavoro autonomo; l’unica norma specificamente riferibile al lavoro subordinato era l’art. 1628, che vietava la perpetuità o la tendenziale perpetuità del contratto anche se era ammessa la stipulazione del contratto sine die.

Il rischio dell’utilità del lavoro e quello dell’impossibilità del lavoro

La distinzione tra locatio operis e locatio operarum aveva rilievo per stabilire la diversa imputazione e ripartizione tra le parti dei rischi inerenti alla realizzazione della prestazione lavorativa:

  • Il primo di tali rischi, detto rischio del lavoro, è quello che incide sull’utilità prodotta dalla prestazione di lavoro. Questo rischio della difficoltà della prestazione o dell’organizzazione del lavoro è ripartito tra i contraenti in modo diverso nella locazione d’opera e in quella delle opere: nella prima è interamente a carico del locatore o lavoratore autonomo, il quale si obbliga a prestare l’opera finita. Nell’altra, è a carico del conduttore o imprenditore, poiché il lavoratore subordinato si obbliga a prestare le proprie energie di lavoro limitandosi solo a sopportare il rischio della mancanza di lavoro;
  • Il secondo è quello dell’impossibilità (o mancanza) del lavoro, sopravvenuta per caso fortuito o forza maggiore eventualmente ostativi dell’esecuzione della prestazione. Esso è sempre sopportato dal lavoratore. Il debitore è esonerato dall’obbligo di eseguire la prestazione divenuta impossibile, ma perde il diritto alla controprestazione.

La subordinazione come sottoposizione del lavoratore alla direzione e al controllo del datore di lavoro nell’impresa industriale

Il legislatore tende a far coincidere la figura del contratto di lavoro con la nozione di lavoro manuale salariato o dipendente per eccellenza. Secondo le leggi sociali dell’epoca, il fenomeno della subordinazione del lavoratore da un padrone o sorvegliante, veniva individuato sulla base del collegamento tra la prestazione e l’azienda industriale. È stata la giurisprudenza ad utilizzare la nozione del rapporto di servizio come criterio distintivo dell’obbligazione del lavoratore a sottoporsi alle determinazioni dell’imprenditore. Quindi, la subordinazione si identificava con il comportamento dovuto dal lavoratore in attuazione della propria obbligazione.

La legge sull’impiego privato del 1924 e il Codice civile del 1942: la collaborazione come connotato specifico della subordinazione

Il legislatore del codice civile del 1942 e, ancor prima, della legge sull’impiego privato, ha ravvisato nell’attività professionale e nell’esercizio di mansioni di collaborazione fiduciaria il connotato specifico della subordinazione dell’impiegato. L’art. 2094 c.c. identifica la collaborazione con lo scopo della prestazione di lavoro alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore, resa dal lavoratore in cambio della retribuzione.

Sez. B: Contratto e rapporto di lavoro. Qualificazione del contratto e individuazione della fattispecie tipica

La distinzione tra il contratto di lavoro subordinato e quello di lavoro autonomo (artt. 2094 e 2222 c.c.)

L’art. 2094 c.c. definisce il prestatore di lavoro subordinato come colui che si obbliga a collaborare all’impresa prestando il proprio lavoro manuale o intellettuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore. Tale concetto della subordinazione tecnico-funzionale è riaffermato in senso negativo nell’art. 2222 c.c., dove, nella definizione del contratto d’opera, il legislatore ha messo in rilievo l’assenza del vincolo della subordinazione. Detto ciò, possiamo affermare che la subordinazione è stata identificata con la dipendenza o sottoposizione del debitore al potere del creditore del lavoro.

I contratti di lavoro autonomo; il contratto d’opera

La finalizzazione al risultato dell’opera finita è il connotato tipico che contraddistingue la categoria dei contratti di lavoro autonomo, che comprende 4 figure fondamentali:

  • L’appalto, la cui causa è nello scambio di un’opera o di un servizio da eseguirsi con organizzazione propria dell’appaltatore, con un corrispettivo;
  • Il trasporto, che consiste nel trasferire persone o cose da un luogo ad un altro;
  • Il deposito generico, che assolve alla funzione di custodia dei beni;
  • Il mandato e le sue sottospecie, il cui elemento tipico è la gestione di affari nell’altrui interesse mediante la conclusione di contratti.

Il lavoratore autonomo può essere vincolato alla direzione ma non può essere alle dipendenze del committente.

La causa del contratto: la collaborazione e la sua relazione di scambio con la retribuzione

La causa è l’elemento del contratto, richiesto a pena di nullità, che ne individua la funzione economica e quindi l’interesse meritevole di tutela perseguito dalla volontà delle parti. Nel contratto di lavoro subordinato la causa consiste nello scambio tra le obbligazioni del prestatore e del datore di lavoro, e quindi tra la collaborazione e la retribuzione. La collaborazione nell’impresa, insomma, si identifica con lo scopo tipico della prestazione e quindi con la stessa causa individuatrice del tipo negoziale del contratto di lavoro subordinato.

La continuità o disponibilità nel tempo della prestazione di lavoro come aspetto essenziale della collaborazione

La subordinazione viene ad identificarsi con l’inserzione del prestatore di lavoro nell’organizzazione dell’impresa e con la continuità o disponibilità nel tempo della prestazione di lavoro verso il datore. Intesa come disponibilità al coordinamento della prestazione nello spazio e nel tempo, la continuità qualifica la subordinazione come dipendenza dal controllo dell’imprenditore. La durata attiene alla struttura della prestazione ed incide sul modo di esecuzione e sulla determinazione quantitativa e qualitativa della stessa, e si deve intendere come dipendenza o disponibilità funzionale del prestatore all’impresa altrui. Tale disponibilità s’identifica con la permanenza nel tempo dell’obbligo di prestazione e degli obblighi secondari, e da esso discende che il prestatore di lavoro subordinato resta obbligato anche durante le pause interruttive dell’esecuzione. A tale dipendenza risale anche la responsabilità che grava sul datore di lavoro per i danni causati ai terzi in conseguenza del fatto illecito commesso dal lavoratore nell’esecuzione della prestazione.

Collaborazione e subordinazione nella giurisprudenza

La giurisprudenza è solita indicare nei 4 requisiti dell’onerosità, della collaborazione, della continuità e della subordinazione, gli elementi costitutivi della fattispecie tipica del rapporto di lavoro subordinato; ne precisa anche il contenuto riferendosi ad una pluralità di elementi non tutti esplicitamente indicati per l’individuazione in concreto della natura subordinata del rapporto:

  • L’oggetto della prestazione, identificato con l’applicazione delle energie lavorative del lavoratore e quindi con l’attività stessa da lui messa a disposizione del creditore;
  • La collaborazione intesa come inserzione del lavoratore nell’organizzazione produttiva dell’impresa;
  • La continuità come durata nel tempo del vincolo di disponibilità funzionale del lavoratore all’impresa;
  • L’incidenza del rischio dell’attività lavorativa sul datore di lavoro.

L’applicazione di tali criteri viene poi integrata dalla giurisprudenza con l’utilizzo di una molteplicità di criteri o c.d. indici empirici per la distinzione tra fattispecie di lavoro autonomo e di lavoro subordinato. In particolare, per tale distinzione risulta fondamentale l’assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro.

La collaborazione continuativa e coordinata all’impresa dei prestatori di lavoro autonomo come connotato di atipicità rispetto al contratto d’opera (la c.d. parasubordinazione)

L’inserzione del prestatore nell’organizzazione aziendale si può avere sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa anche nel lavoro autonomo. L’art. 409, n. 3 c.p.c. ha disposto l’equiparazione dei rapporti di lavoro autonomo al rapporto di lavoro subordinato limitatamente alla disciplina processuale e della composizione anche stragiudiziale delle controversie di lavoro, quando la prestazione d’opera si presenta caratterizzata da un’attività prevalentemente personale continuativa e coordinata ma non subordinata di collaborazione ad un’impresa. Nel contratto di lavoro c.d. parasubordinato viene soddisfatto un interesse dell’imprenditore che possiamo dire continuativo sul piano della reiterazione nel tempo delle singole prestazioni di risultato, ma non sul piano della disponibilità del lavoratore.

L’utilità e l’attuale significato della distinzione tra lavoro subordinato e lavoro autonomo: gli effetti diretti e indiretti del rapporto di lavoro subordinato

Il rapporto di lavoro subordinato è il presupposto per l’applicazione e per l’identificazione dello statuto protettivo del lavoratore subordinato: il contratto è stato sempre più collegato ad un trattamento normativo tendente alla massimizzazione della tutela degli interessi del lavoratore, per cui si comprende perché il lavoratore abbia interesse ad agire per domandare il riconoscimento del vincolo della subordinazione, dal quale discende tutta una serie di effetti diretti e indiretti:

  • Sono diretti gli effetti destinati ad incidere sul contenuto del rapporto e, perciò, sul regolamento contrattuale;
  • Sono indiretti gli effetti che vanno ad incidere sui presupposti e sulle conseguenze della costituzione del rapporto di lavoro.

Il rapporto di previdenza sociale. L’attuale sistema previdenziale

Tra gli effetti indiretti derivanti dalla costituzione del rapporto di lavoro subordinato vi è la costituzione obbligatoria del c.d. rapporto di previdenza sociale, intercorrente tra i due soggetti del rapporto di lavoro e gli enti previdenziali. La dottrina aveva elaborato una teoria in base alla quale il rischio degli infortuni sul lavoro doveva gravare necessariamente sull’imprenditore a titolo di responsabilità oggettiva. Successivamente, si è fatto ricorso all’istituto dell’assicurazione obbligatoria, che ha traslato il rischio professionale in capo ad un istituto assicurativo: così facendo, l’imprenditore è esonerato dalla responsabilità civile in cambio del versamento di un premio assicurativo che si aggiunge alla retribuzione. Lo stesso sistema assicurativo è stato poi utilizzato per far fronte ad altre situazioni di bisogno collegabili alla posizione di sottoprotezione del lavoratore nella società (c.d. rischio sociale), con contribuzione di solito posta anche a carico dei lavoratori, seppur in misura minore. Tuttavia la ripartizione di tali contributi è ormai stabilita in misura prevalente oppure esclusiva a carico del datore di lavoro. In ogni caso questi è responsabile del versamento dei contributi anche per le quote a carico del prestatore, salvo il diritto di rivalsa da esercitarsi a norma delle leggi speciali. Bisogna ricordare che vige il principio dell’automaticità delle prestazioni, in virtù del quale le prestazioni sono dovute dall’istituto assicuratore in tutti i casi in cui l’evento assicurato si verifichi, indipendentemente dal concreto versamento dei contributi da parte dell’imprenditore. Un’eccezione si ha per le pensioni di vecchiaia: qualora, a causa del mancato versamento dei contributi da parte del datore di lavoro, gli stessi siano prescritti ed il lavoratore non consegua il diritto al trattamento previdenziale o ottenga un trattamento inferiore, questi ha diritto al risarcimento del danno da parte del datore di lavoro. Alla base dell’intervento assicurativo vi è la valutazione della situazione di bisogno in cui versa il datore di lavoro e la conseguente erogazione di prestazioni economiche al fine di indennizzarlo della perdita della retribuzione nei periodi d’involontaria e temporanea inattività, oppure a sostituire la retribuzione stessa quando l’inattività ha carattere definitivo.

Le pensioni di anzianità e vecchiaia. La c.d. tendenza espansiva del diritto del lavoro

Per le pensioni di anzianità e vecchiaia vige un sistema c.d. a ripartizione, in base al quale la copertura finanziaria per l’erogazione delle pensioni è assicurata dai contributi dei lavoratori in servizio. Nel 1968 venne introdotta la c.d. pensione retributiva, calcolata in percentuale alle retribuzioni corrisposte nell’ultimo periodo lavorativo. Questo sistema entrò in crisi nel corso degli anni, soprattutto a causa dell’invecchiamento della popolazione. La revisione della materia ha condotto alla sostituzione del vecchio sistema con un altro c.d. contributivo, che assicura un trattamento pensionistico calcolato sull’ammontare dei contributi versati nel corso della vita lavorativa, salvo alcuni correttivi che tendono ad assicurare una maggiore equità sociale. Il concetto di sicurezza sociale ha condotto alla tendenza ad attribuire un trattamento previdenziale anche ai lavoratori autonomi ed ai piccoli imprenditori. Si è parlato a tal proposito di tendenza espansiva del diritto del lavoro, cioè di una tendenza sempre maggiore verso la protezione del lavoratore in generale.

Sez. C: Lavoro gratuito e prestazione di lavoro nei rapporti associativi

Il lavoro gratuito ed il volontariato

Una prestazione di lavoro può anche essere ricondotta ad un contratto caratterizzato dall’intento di obbligarsi gratuitamente e finalizzato ad un interesse meritevole di tutela ai sensi dell’art. 1322 c.c. Da ciò deriva che il contratto di lavoro gratuito è lecito ma innominato. Bisogna sottolineare che la prestazione gratuita può dar luogo a forti sospetti di frode alla legge, tuttavia è possibile che essa sia resa in adempimento di doveri morali o sociali. Vi sono, poi, organizzazioni a scopo benefico o solidaristico, oppure ideologico e di tendenza che si avvalgono di prestazioni gratuite. Al lavoro gratuito può essere avvicinato il c.d. volontariato disciplinato dalla legge-quadro sul volontariato, con la quale il legislatore non solo ha riconosciuto il valore sociale e la funzione dell’attività di volontariato considerato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ma ha anche inteso promuoverne lo sviluppo. Per conseguire i loro obiettivi, tali organizzazioni devono avvalersi prevalentemente di prestazioni volontarie e gratuite degli associati o aderenti, la cui attività è incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro subordinato o autonomo con le organizzazioni. Queste possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, ma solo nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nel caso in cui la presenza di costoro sia necessaria per qualificare o specializzare l’attività da esse svolte.

Il lavoro familiare e l’impresa familiare prevista dall’art. 230 bis c.c.

Ipotesi a sé è quella del lavoro familiare in cui la prestazione di lavoro, essendo resa spontaneamente nell’adempimento di un dovere familiare, è assimilabile ad una prestazione gratuita. Tuttavia, l’art. 230 bis c.c., sembra considerare il lavoro prestato in modo continuativo nell’ambito della famiglia o dell’impresa familiare come un rapporto di tipo associativo, salvo che sia configurabile un diverso rapporto. All’attività di lavoro del familiare non corrisponde soltanto il diritto al mantenimento, ma anche quello ad una vera e propria partecipazione agli utili dell’impresa in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato. Inoltre, la norma stabilisce che i familiari che collaborano all’impresa hanno diritto di partecipare alle decisioni inerenti alla stessa ed a percepire una liquidazione in denaro alla cessazione della prestazione del lavoro o in caso di alienazione dell’azienda.

I c.d. rapporti associativi. La prestazione di lavoro nei contratti di società; l’associazione in partecipazione; gli amministratori di società

La prestazione lavorativa può essere offerta ed impiegata utilizzando modelli contrattuali diversi dal lavoro subordinato, non solo innominati ma anche nominati. Sotto quest’ultimo profilo meritano una particolare considerazione le ipotesi in cui un’obbligazione di fare finalizzata alla collaborazione nell’impresa venga inserita nello schema tipico dei contratti associativi. Questi rapporti, la cui causa è l’esercizio in comune di un’attività economica e perciò la comune...

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Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher flaviael di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Del Lavoro e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Zoli Carlo.
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