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IL SISTEMA GIURIDICO DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Sistema giuridico della previdenza sociale e rapporto giuridico previdenziale.
La realizzazione della tutela previdenziale è compito dello Stato. L’erogazione delle
- prestazioni previdenziali è affidata ad entri detti appunto “previdenziali” i quali reperiscono
i mezzi necessari dalla contribuzione obbligatoria posta a carico dei soggetti protetti – di
soggetti che hanno rapporti con questi ultimi – del concorso finanziario dello Stato.
I soggetti che intervengono nella realizzazione della tutela previdenziale sono:
- Stato
a) Enti previdenziali.
b) Soggetti tenuti al pagamento di contributi e soggetti protetti
c) Il sistema giuridico della previdenza sociale deve essere inteso come l’insieme dei vari
- rapporti che si instaurano fra le suddette parti (a,b,c)MA, tra questi vari rapporti – il più
importante è quello intercorrente tra l’istituto e i soggetti aventi diritto alle prestazioni
previdenziali – tale rapporto ben può essere definito come “il rapporto giuridico
previdenziale”.
La relazione intercorrente tra prestazioni e contributi previdenziali.
La “corrispettività” – presuppone l’esistenza di una sinallagmaticità, propria di quei contratti
- in cui una prestazione è la causa lecita della controprestazione – dette appunto prestazioni
corrispettive. Questa affermazione esclude che nel sistema giuridico previdenziale –
l’obbligazione di versare i contributi e quella di erogare le prestazioni previdenziali possano
configurarsi come obbligazioni corrispettive. E ciò non tanto per il motivo fondamentale per
cui ambedue le prestazioni sono imposte unicamente ed immediatamente per la
soddisfazione di un unico interesse – l’interesse pubblico – e non si tratta come nei
contratti, di un contemperamento di interessi volto al raggiungimento di due particolari ed
individuali interessi.
Il principio dell’automaticità delle prestazioni.
L’inesistenza di una corrispettività fra le suddette prestazioni è confermata dal “principio
- dell’automaticità delle prestazioni”. Questo stabilisce che le prestazioni siano dovute al
prestatore di lavoro anche quando l’imprenditore non abbia versato regolarmente i contributi
dovuti. Quel principio significa che le prestazioni previdenziali non vengono erogate in
funzione del versamento dei contributi previdenziali , a differenza di quanto invece avviene
nell’assicurazione privata (ove il pagamento del premio è condizione n.e s. affinchè
l’assicuratore possa tutelare l’assicurato).
Mutualità e solidarietà nel sistema giuridico della previdenza sociale.
Ci si chiede se il sistema giuridico della previdenza sociale possa essere ispirato al
- “principio di mutualità”questo si realizza con l’impegno assunto da più soggetti in vista di
un rischio comune e con lo scopo di eliminare o ridurre determinate situazioni di bisogno –
quindi di dividere fra loro le conseguenze dannose derivante dal possibile verificarsi di un
determinato evento che colpisce uno di loro.
Da queste considerazioni capiamo che il “principio mutualistico” – non è idoneo
- a spiegare il sistema della previdenza sociale – posto che ad esso corrisponde un
“interesse pubblico” rispetto al quale gli interessi individuali sono necessariamente
sottoposti.
Peraltro basta dire che i mezzi necessari alla tutela previdenziale sono oramai reperiti con
- finanziamenti pubblici oppure mediante l’imposizione di contributi a soggetti che non
hanno alcun interesse a quella realizzazione. È vero che l’onere previdenziale è sostenuto
anche da chi ne beneficia – ma viene a mancare quella reciprocità tra i soggetti esposti a
rischio che ci fa capire che non si tratta di principio mutualistico.
Infatti l’onere dell’erogazione delle prestazioni previdenziali a favore di quei lavoratori che
- si trovino in situazioni di bisogno – non è coperto dal gettito dei contributi che questi hanno
versato, ma ricade su quella parte della popolazione che in quel momento è economicamente
attiva. Manca quindi l’identità tra soggetti esposti al rischio e coloro tra i quali sono
ripartite le conseguenze del verificarsi di quest’ultimo. Quindi no identità no principio
mutualistico.
Il sistema giuridico della previdenza sociale come espressione della solidarietà nazionale.
Quindi nel sistema della previdenza socialetrova attuazione il principio di solidarietà –
- ben più ampio di quello mutualistico. Tale solidarietà sussiste tra chi lavora e chi – non
potendo più, si trova in condizioni di bisogno – tra chi produce e chi ha contribuito con il
proprio lavoro a quella produzione. Tale solidarietà è concertata ed attuata dallo Stato.
Se ne deduce che la solidarietà del sistema previdenziale non rappresenta che una
- specie di quella solidarietà che lo stato realizza ogni volta attraverso
l’imposizione fiscale (le tasse) operando una redistribuzione del reddito.
L’obbligo contributivo è imposto al fine di attuare tale solidarietà e ricade in sostanza solo
- su una porzione di popolazione (i lavoratori).
La previdenza sociale come pubblico servizio.
L’organizzazione e l’attività attraverso le quali gli enti pubblici realizzano la tutela
- previdenziale – può essere qualificata come un servizio pubblico.
Inoltre l’attività degli enti previdenziale è diretta alla realizzazione di interessi pubblici , ma
- anche individuale. Difatti l’erogazione di prestazioni tende naturalmente a soddisfare
bisogni individuali che però vengono considerati anche bisogni collettivi.
Lo Stato nel sistema giuridico della previdenza sociale.
Lo Stato non interviene direttamente nella tutela previdenziale, ma (indirettamente) ossia
- attraverso gli enti previdenziali.
L’interesse dei soggetti protetti dalla tutela previdenziale – trova soddisfazione soprattutto
- nel rapporto che intercorre tra lo Stato e tali persone – anche perché ai sensi dell’art.38 cost.
lo Stato è tenuto a garantire la realizzazione di quella tutela.
Ne deriva che il rapporto intercorrente tra Stato ed enti previdenziali tenuti ad erogare quelle
- prestazioni si trova in una relazione di strumentalità – in quanto è un mezzo al fine della
realizzazione della tutela previdenziale.
Gli enti previdenziali come enti strumentali.
Diciamo subito che fra Stato ed ente pubblico possono intercorrere relazioni molto diverse –
- l’ente pubblico può svolgere una sua propria attività e nel contempo deve però curare un
fine statuale – l’ente pubblico può essere titolare di un munus che è esclusivamente statuale
e perciò la sua attività è al servizio dello Stato .
Quando però sussiste solo una connessione e non una coincidenza tra gli interessi di Stato e
- quelli dell’ente pubblico, quest’ultimo gode di una certa autonomia.
L’intervento dello Stato al finanziamento degli enti previdenziali.
Lo Stato non si limita più a favorire, stimolare e incoraggiare l’attività di soggetti interessati,
- ma in attuazione dell’art.3 e del 38 cost. – interviene per rendere effettivo il diritto dei
soggetti protetti alle prestazioni previdenziali.
L’intervento finanziario dello Stato è determinato dalla necessità di provvedere alle esigenze
- contingenti (secondarie) come quelle derivanti dalla svalutazione moneta. Successivamente
quell’intervento è stato previsto per la realizzazione della tutela previdenziale dei lavoratori
autonomi, nei casi in cui le condizioni economiche di questi ultimi non consentissero di
reperire i mezzi necessari attraverso la contribuzione degli stessi soggetti protetti.
Inoltre è stato anche previsto, sebbene ancora non realizzato, l’integrale finanziamento del
- Servizio sanitario nazionale.
Circa la natura giuridica dei finanziamenti dello Stato nei confronti degli enti
- previdenzialinon si può parlare di un “contributo Statale” in quanto lo Stato non paga
tributi – dovrebbe ritenersi piuttosto che l’intervento finanziario dello Stato avvenga in
esecuzione del preciso dovere imposto dalla Costituzione. Lo Stato è tenuto a realizzare
quella tutela intervenendo direttamente a finanziare gli enti previdenziali, i quali sono solo
gli strumenti dei quali esso si avvale per l’assolvimento di compiti e doveri che sono suoi!!
CAPITOLO III
IL RAPPORTO CONTRIBUTIVO
I contributi previdenziali e i soggetti tenuti al loro pagamento.
Se lo Stato, interviene al finanziamento degli enti previdenziali, tuttavia il reperimento dei
- mezzi necessari al raggiungimento dei fini istituzionali, avviene ancora mediante
l’imposizione dell’obbligo del pagamento di contributi previdenziali ad alcune categorie di
cittadini.
Tenuti al pagamento dei contributi sono i datori di lavoro dei soggetti protetti. – accanto a
- questi anche gli stessi lavoratori subordinati sono tenuti, almeno per alcune forme di
previdenza, al pagamento dei contributi. Tuttavia anche in questi casi il responsabile di tal
obbligo è sempre il datore – che esercita una trattenuta sulle retribuzioni dovute ai
lavoratori.
Vi sono però casi ove l’obbligo del pagamento di contributi previdenziali non ricade su
- soggetti che sono datori di lavoro – così le società cooperative e le società sono tenute al
pagamento di contributi per i loro soci impiegati nei lavoro da esse assunti.
Così come la tutela previdenziale dei lavoratori autonomi e dei liberi professionisti si
- realizza anche con i contributi posti a carico di soggetti che con i soggetti protetti si vengono
a trovare in relazioni occasionali e cioè di committenti – o per i liberi professionisti, di
clienti, chiamati dalla legge a contribuire alla previdenza dei professionisti.
Funzione previdenziale e obiettivi di politica economica.
Il sistema di finanziamento della previdenza, è stato modificato con vari provvedimenti
- legislativi che hanno predisposto – la fiscalizzazione degli oneri e gli sgravi contributivi –
per le imprese industriali che utilizzano effettivamente lavoratori nel Mezzogiorno.
Attualmente – la fiscalizzazione degli oneri è divenuta “strutturale” ossia definitivaper
- effetto della “fiscalizzazione” e degli “sgravi contributivi” – i datori di lavoro e a volte i
lavoratori, sono esonerato dall’obbligo di versare parte o interamente i contrib