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CAP 7: LA PREVIDENZA SOCIALE

I principi costituzionali

Il diritto alla previdenza sociale trova diretto fondamento nella Costituzione ed è espressione dell'idea di sicurezza sociale che si pone l'obiettivo di garantire ai cittadini la condizione di liberazione dal bisogno necessaria per il pieno sviluppo della persona e la partecipazione alla vita politico-economica del paese; tuttavia, se per ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto di mezzi necessari per vivere è sancito il diritto al mantenimento e assistenza sociale, una tutela più intensa è riconosciuta a chi ha contribuito al benessere della collettività ed è stato maggiormente esposto a situazioni di bisogno tipiche della condizione lavorativa: per tali eventi è riconosciuto ai lavoratori il diritto che siano preveduti e assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita.

Stante il fondamento costituzionale, la tutela previdenziale costituisce un dovere e un interesse della collettività dello Stato.

quindi la tutela non viene considerata un compito riservato alle categorie interessate. Il diritto alla previdenza sociale rientra tra i diritti sociali condizionati o a prestazioni positive, nel senso che per essere realizzati necessitano di un intervento del legislatore ordinario, che è vincolato nel fine ma discrezionale nell'individuazione di modi e strutture organizzative idonee per il conseguimento del fine stesso. Quindi le scelte del legislatore realizzano un sistema "aperto" in cui i principi che sono espressione dell'idea di sicurezza sociale convivono con il modello tradizionale delle assicurazioni sociali (onere finanziario della previdenza, critica di determinazione delle prestazioni spettanti). Il fine ultimo che vincola il legislatore resta garantire l'adeguatezza della prestazione previdenziale alle esigenze della vita del lavoratore: secondo la Corte Costituzionale i mezzi adeguati non si identificano nei mezzi necessari per vivere perché devono tener conto delle retribuzioni.ripartizione: in questo sistema, le contribuzioni correnti dei lavoratori vengono utilizzate per finanziare le prestazioni pensionistiche correnti. Non viene costituito un fondo separato per le pensioni future, ma si fa affidamento sulle generazioni future di lavoratori per finanziare le pensioni dei pensionati attuali.  2. A capitalizzazione: in questo sistema, le contribuzioni dei lavoratori vengono investite in un fondo separato, che cresce nel tempo grazie agli interessi e agli investimenti. Le pensioni future vengono finanziate utilizzando i rendimenti del fondo accumulato. La scelta tra i due sistemi dipende dalle caratteristiche demografiche e socioeconomiche di ciascun paese. Alcuni paesi utilizzano un sistema misto, che combina elementi di entrambi i sistemi. La tutela pensionistica è un diritto sociale fondamentale, che garantisce ai lavoratori una pensione adeguata al termine della loro carriera lavorativa. Tuttavia, come tutti i diritti sociali, la realizzazione dei diritti pensionistici può essere limitata dalle risorse disponibili. In caso di limitazioni, è necessario che le scelte adottate siano ragionevoli e rispettino il principio di proporzionalità tra la pensione e il reddito di lavoro. È importante sottolineare che il legislatore è tenuto a rispettare la proporzionalità tra la pensione e il reddito di lavoro, come stabilito dagli articoli 36 e 38 della Costituzione. Ciò significa che la pensione non può essere eccessivamente ridotta rispetto al reddito di lavoro, altrimenti si violerebbe il principio di proporzionalità. Tuttavia, le esigenze finanziarie possono giustificare la riduzione delle prestazioni pensionistiche in corso di godimento. Non è sufficiente invocare l'esistenza di esigenze finanziarie, ma è necessario che le scelte adottate siano ragionevoli e rispettino il principio di proporzionalità. Le scelte adottate dal legislatore in materia di diritti previdenziali sono sottoposte al controllo di costituzionalità, che verifica la ragionevolezza della prevalenza delle esigenze finanziarie rispetto ai diritti oggetto di bilanciamento. In conclusione, la tutela pensionistica è un diritto sociale fondamentale, ma la sua realizzazione può essere limitata dalle risorse disponibili. È necessario che le scelte adottate siano ragionevoli e rispettino il principio di proporzionalità tra la pensione e il reddito di lavoro.

Capitalizzazione: esistenza di conti individuali per ciascun lavoratore su cui vengono accreditati i contributi versati e i rendimenti che si producono.

Il 1° a differenza del 2° non implica la costituzione di riserve e perciò è immune dagli effetti negativi dell’inflazione, inoltre esso realizza una solidarietà di carattere generale e intergenerazionale tra chi lavora e chi ha cessato di lavorare in quanto sono i lavoratori attivi a farsi carico delle pensioni degli anziani con il patto implicito che poi saranno i lavoratori attivi delle generazioni future a farsi carico delle proprie pensioni. Possono anche essere realizzati 125 sistemi misti prevedendo che il trattamento pensionistico sia costituito da 2 componenti finanziate con i 2 sistemi descritti; l’Italia negli anni’50 fu costretta ad abbandonare il sistema a capitalizzazione a causa della svalutazione monetaria del dopoguerra e da allora il regime pensionistico pubblico è finanziato.

dal sistema a ripartizione. I fattori di squilibrio finanziario Dagli anni '70 il sistema a ripartizione è messo in crisi dall'aggravarsi di 3 fattori di diversa natura: progressivo invecchiamento demografico e bassi tassi di natalità, rallentamento della crescita economica, riduzione dell'occupazione anche a causa dello sviluppo delle nuove tecnologie. Ciò comporta la riduzione del gettito della contribuzione previdenziale e l'aumento dei pensionati, determinando una levitazione dei costi di erogazione delle pensioni. Questi 3 fattori alterano gli equilibri finanziari delle gestioni pensionistiche e del sistema previdenziale, costringendo lo Stato ad aumentare il proprio intervento finanziario diretto, che ha assunto un ruolo sempre più determinante nell'attuazione della tutela previdenziale. Le incoerenze e le distorsioni delle discipline legali Anche il legislatore ha contribuito ad aggravare la crisi del sistema previdenziale pubblico introducendoalcune distorsioni: infatti dagli anni '60 il legislatore ha esteso il campo di applicazione della tutela previdenziale e ha introdotto miglioramenti delle prestazioni prive di adeguate garanzie di copertura a lungo termine con provvedimenti volti ad anticipare l'età del pensionamento e a collegare il livello del tasso di sostituzione delle prestazioni alle ultime retribuzioni per assicurare un rapporto importo retribuzione percepita/pensione erogata della pensione al reddito di lavoro molto elevato. Così anche se l'art. 38 della Costituzione prevede tra gli eventi protetti la "vecchiaia", ossia il raggiungimento di un'età anagrafica che faccia presumere l'incapacità o eccessiva gravosità della proficua prosecuzione del lavoro, il legislatore introduce un trattamento pensionistico di anzianità inizialmente collegato soltanto al requisito della durata del lavoro svolto. Nel settore pubblico è consentito il pensionamento anticipato (pensionati baby), pensionamento.con anzianità di servizio di 20 anni o meno (negli anni '80-'90 si ricorre ampiamente ai prepensionamenti per agevolare l'esodo del personale in esubero da aziende o settori produttivi mediante il riconoscimento del diritto alla pensione con anticipo di 5 anni rispetto alla regola. Il legislatore introduce il più favorevole sistema retributivo di calcolo della pensione in base a cui l'ammontare di essa non è legato né ai contributi versati né alla media delle retribuzioni percepite durante l'intera vita lavorativa, bensì alla media delle retribuzioni percepite nell'ultimo periodo di lavoro (più elevate); inoltre viene eliminato il tetto massimo di retribuzione pensionabile, introdotto per limitare la levitazione dei livelli di pensione retributiva, e a fianco del regime generale gestito dall'INPS sono previsti fondi speciali sostitutivi per alcune categorie di lavoratori che prevedono requisiti e criteri.

Calcolo favorevoli per la maturazione del dir ai trattamenti pensionistici. L'evoluzione del sistema previdenziale non ha tenuto conto dei princ cost poiché ha tutelato eventi che prescindevano dall'esistenza di una situazione di bisogno ed erogato anche prestaz eccedenti la garanzia dell'adeguatezza alle 126 esigenze della vita del lavoratore, inoltre implica il trasferimento degli oneri alle generazioni successive senza prevedere adeguate coperture finanziarieattuazione non sempre coerente della funz previdenziale: in alcuni casi dà luogo a forme di assistenzialismo, in altri a tutele di categorie in grado di esercitare pressioni corporative; per questi usi impropri le risorse sono reperite con il ricorso al debito pubblico sacrificando gli interessi delle generazioni future. Le riforme "continue" ad effetto differito. Incalzato dalle richieste della finanza pubblica agli inizi degli anni '90 il legislatore ha avviato un processo di risistemazione.

DELL'ORD PENSIONISTICO con un'esigenza duplice: da un lato ridurre la spesa previdenziale in crescita e recuperare l'equilibrio finanziario delle gestioni pensionistiche, dall'altro armonizzare le discipline dei regimi applicabili alle varie categorie eliminando situazioni di privilegio. Per realizzare tali esigenze è stata necessaria una serie di interventi che si sono rivelati inadeguati per la scelta delle diverse magg parlamentari di contenere l'impatto sociale delle modifiche ai regimi pensionistici, si tratta di una scelta che: da un lato può essere considerata espressione di una volontà di difesa delle aspettative in materia pensionistica maturate dai lavoratori che avevano iniziato a prestare attività nel periodo in cui erano stati introdotti i più favorevoli regimi previgenti, d'altro lato può essere considerata l'effetto del cedimento di una politica sensibile alle pressioni delle lobby. La serie di riformeperiodo di riferimento della retribuzione per calcolare l'importo della pensione,elevazione dei requisiti di età anagrafica e contributiva per conseguire il diritto alla pensione, inasprimento del regime tra pensione e redditi da lavoro, blocco temporaneo della pensione di anzianità e meccanismo di perequazione automatica. Successivamente la L.335/1995 fissa l'obiettivo di stabilizzare il rapporto spesa contributiva delle pensioni/PIL con la reintroduzione del calcolo contributivo delle pensioni: per effetto di esso l'importo della pensione è determinato non dalle retribuzioni dell'ultima fase della vita lavorativa ma da contributi versati nell'intero arco della vita stessa e della presumibile durata del periodo in cui la pensione verrà corrispostaimporto calcolato moltiplicando il coefficiente di trasformazione (tenendo conto di PIL e attesa di vita del pensionato) perIl montante individuale contributivo (insieme dei contributi versati nel corso dell'intero periodo lavorativo rivalutati in base all'andamento del PIL). Gli effetti previsti dalla riforma della L.335/1995 sono differiti nel tempo:
  1. Ai lavoratori che al 31 Dicembre 1995 avevano maturato 18 anni di contribuzione → crit retributivo
  2. Ai lavoratori che al 31 Dicembre ne hanno maturati di meno → crit misto: retributivo per contribuzioni maturate sino al 31 Dicembre, contributivo per quelle maturate successivamente
Il legislatore ha voluto una disciplina volta a regolare e promuovere forme di previdenza complementare al fine di compensare gli effetti delle riduzioni della tutela assicurata dalle pensioni pubbliche, in particolare per lavoratori che, a causa del nuovo criterio contributivo, subiscono un ridimensionamento delle aspettative pensionistiche → introduzione del criterio contributivo e delle modifiche collegate comporta un riavvicinamento al principio di corrispettività tra contributi versati e prestazioni pensionistiche.
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A.A. 2021-2022
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SSD Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher fracchio14 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto del Lavoro e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi Roma Tre o del prof Proia Giampiero.