Dir del lavoro - cap 1: evoluzione, nozioni e fonti del dir del lavoro
Dai diritti nazionali del lavoro al diritto del lavoro nell'economia globalizzata
L'evoluzione del diritto del lavoro è segnata da profonde trasformazioni. Nel 18º/19º secolo, la rivoluzione industriale e il modello capitalistico hanno dato vita a un nuovo rapporto economico-sociale caratterizzato da una disparità di forza economica e contrattuale tra le parti: da un lato la classe estesa di persone che mettevano le proprie energie per guadagnarsi da vivere e dall'altro i detentori dei mezzi di produzione che avevano bisogno di lavoratori per azionare gli impianti industriali. Inoltre, lo squilibrio era aggravato dall'offerta di lavoro che eccedeva la domanda e i lavoratori, indeboliti dalla reciproca concorrenza, erano costretti ad accettare le condizioni inique imposte dal datore di lavoro, anche mettendo a rischio la propria salute.
Da qui nacquero le prime organizzazioni sindacali con finalità di autotutela mediante azioni di lotta per negoziare condizioni di lavoro migliori, che erano guardate con diffidenza o vietate dai Parlamenti con ideologie liberali. I primi interventi legislativi volevano arginare le forme più gravi di sfruttamento o alleviarne le conseguenze, interventi di ordine pubblico fondati sull'uguaglianza formale delle parti, i cui destinatari non erano individuati per l'appartenenza a un tipo contrattuale ma per loro posizione sostanziale.
Nel 20º secolo, la crescita del movimento sindacale e la loro influenza politica hanno consentito una crescita delle misure legislative a tutela del lavoro nei paesi sviluppati con la creazione di un sistema di diritto speciale che, pur avendo ad oggetto un rapporto tra privati, presenta deviazioni dal diritto comune con la diprotezione del lavoratore come contraente debole. La codificazione del diritto privato dettò una disciplina nel libro V del codice civile, il lavoro ha ricevuto poi un nuovo fondamento in Costituzione che affianca al principio di eguaglianza formale quello di eguaglianza sostanziale. La disciplina del lavoro, nel periodo postbellico fino agli anni '70, è stata caratterizzata da un processo di miglioramento delle tutele poste dal codice civile fino ad arrivare all'emanazione dello "Statuto dei lavoratori" (L.300/1970), che detta norme a tutela della libertà e dignità della persona, a garanzia e sostegno della libertà del lavoratore e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro per rafforzare la sua naturale funzione di contropotere nei confronti dell'imprenditore.
Si afferma che la ragione della nascita del diritto del lavoro è il coinvolgimento del lavoratore nel rapporto non solo con il suo "avere" (beni patrimoniali) ma anche con il suo "essere" (beni e valori della persona) con l'aggiunta del fondamento costituzionale assegnato ai diritti personali. Quindi, il diritto del lavoro costituisce il sistema di norme diretto a contemperare le esigenze dell'impresa con le finalità di tutela e sviluppo della persona del lavoratore, anche attraverso l'intervento pubblico.
La globalizzazione economica e la crisi dello stato sociale
A ridosso dell'entrata in vigore dello Statuto dei lavoratori si apre una nuova fase legislativa ancora in corso, caratterizzata dal mutamento della situazione socio-economica e dalla globalizzazione. L'allentamento delle barriere giuridiche a protezione dei mercati nazionali e i progressi scientifici portano al superamento delle barriere geografiche, realizzando un mercato globale che sfugge ai diritti nazionali del lavoro. Nasce l'Organizzazione mondiale del commercio, che obbliga gli stati aderenti ad aprire le proprie frontiere commerciali, dispone di un apparato sanzionatorio e di un organo giurisdizionale per risolvere le controversie. Mentre l'interdipendenza dei paesi è sempre più intensa, le iniziative internazionali volte a dare un ordine sociale alle forze invisibili del mercato risultano perdenti. Infatti, anche l'UE stenta a rafforzare le proprie radici politiche e farsi promotrice di un'armonizzazione coesiva dei diritti sociali degli stati membri.
La globalizzazione economica compromette l'efficacia regolatoria dei diritti nazionali del lavoro sia perché le imprese di altri paesi possono sottrarre "fette" di mercato riducendo occupazione e ricchezza, sia perché i capitali nazionali possono "fuggire" alla ricerca di investimenti più redditizi, depauperando le opportunità lavorative a livello nazionale. Le conseguenze di ciò sono state avvertite dalle economie nazionali con intensità diversa e i sistemi nazionali di protezione del lavoro sono entrati in una crisi che mette in discussione l'ampiezza del campo di azione dello stato sociale, le sue forme d'intervento e anche le forme e l'intensità di tutele considerate acquisite in modo irreversibile. Si prospetta che l'espansione dei diritti sociali, compreso il diritto del lavoro, abbia deviato dalla destinazione originaria di tali diritti e dove eccede questa misura lo stato sociale determina conseguenze negative sul piano economico ed esistenziale. Di conseguenza, i legislatori nazionali sono stati costretti a ricercare nuove forme per realizzare gli obiettivi di protezione del lavoro.
Il diritto del lavoro nazionale nel mercato globale
In Italia, i primi cambiamenti degli anni '70 si sono presentati come interventi normativi sollecitati da problemi specifici, mentre nei decenni successivi fino ad ora il processo di adeguamento di tecniche e contenuti della protezione del lavoro dà luogo a una serie di riforme di ampia portata. Per la disciplina dei rapporti di lavoro, il tratto caratteristico delle riforme è una tutela non solo individuale ma a livello di interessi pubblici generali (incremento occupazione, sostegno dell'economia nazionale). Finalità che non ispirano più soltanto leggi sulla tutela previdenziale pubblica ma anche quelle che disciplinano il rapporto individuale di lavoro, che incide in modo determinante sulla competitività del tessuto produttivo e l'economia del paese, ed è quindi alla base di produzione di ricchezza e finanziamento di servizi pubblici e politiche sociali.
Il nuovo equilibrio tra tutele individuali e interessi generali implica un arretramento delle prime e riveste un rilievo centrale il riconoscimento dei diritti della persona del lavoratore (salute, sicurezza, non discriminazione, dignità, libertà) e, al di fuori del rapporto di lavoro (fase di ricerca dell'occupazione), predisponendo servizi per l'impiego e promozione del lavoro. Inoltre, per la previdenza sociale, le riforme cercano di realizzare la sostenibilità della spesa pubblica tenendo conto di cambiamenti demografici ed occupazionali.
Fonti e nozioni
L'azione dell’Organizzazione internazionale del lavoro
Nel 1919 viene costituita l'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) alla quale partecipano governi, organizzazioni di imprenditori e sindacati di ciascuno stato membro con lo scopo di realizzare un programma di giustizia sociale per migliorare le condizioni di lavoro. L’azione dell’OIL si è sviluppata attraverso un’attività di elaborazione di convenzioni (obbligano gli stati solo se procedono alla loro ratifica) e raccomandazioni (non vincolanti, contengono linee guida per orientare politiche nazionali) dirette ad individuare degli "standard internazionali di lavoro" promuovendone la diffusione e il rispetto. La maggior parte delle convenzioni risultano ratificate dalla minoranza dei paesi aderenti e i principi contenuti possono essere disattesi anche dai paesi che le hanno ratificate se manca un apparato idoneo a sanzionare la violazione delle convenzioni ratificate. Inoltre, si nota una diffidenza, tradotta spesso in opposizione, da parte di paesi con differenti tradizioni storiche, culturali, politiche verso l’imposizione di standard minimi per la tutela del lavoro.
Con una presa d'atto delle difficoltà esistenti, l’OIL adotta la Dichiarazione sui principi e diritti fondamentali nel lavoro (1998) con cui recepisce delle convenzioni aventi come oggetto 4 core labour standard riguardanti: libertà di associazione e riconoscimento del diritto di contrattazione collettiva, eliminazione di ogni forma di lavoro forzato e obbligatorio, abolizione del lavoro infantile, eliminazione di tutte le discriminazioni in materia di lavoro. Introducendo tali principi, l’OIL dichiara che "membri, anche se non abbiano ratificato le convenzioni, hanno un obbligo proprio alla loro appartenenza all’organizzazione di rispettare, promuovere e realizzare i principi riguardanti i diritti fondamentali che sono a fondamento di tali convenzioni". Rimane l’assenza di uno specifico apparato sanzionatorio e con la Dichiarazione a adottata dall’OIL (2008) si cerca di individuare gli obiettivi di promozione di diritti fondamentali, occupazione, dello sviluppo pur rimanendo una distanza tra obiettivi dichiarati e strumenti disponibili per realizzarli. Inoltre, il rispetto dei diritti fondamentali è promosso anche dall’ONU e OCSE.
Numerosi accordi commerciali bilaterali contengono "clausole sociali", che prevedono l'impegno dei paesi stipulanti di assicurare standard internazionali di lavoro, adottate in "sistemi di preferenze commerciali generalizzate" che autorizzano l’accesso privilegiato ai rispettivi mercati interni a favore dei paesi in via di sviluppo che accettino di aderire agli standard fissati per la tutela del lavoro. Queste attività di promozione non sono svolte in funzione protezionistica. L'OIL afferma che "le norme internazionali del lavoro non dovranno essere utilizzate per finalità di protezionismo commerciale".
La costruzione di uno spazio sociale europeo
Per quanto riguarda il processo di integrazione europea sul diritto del lavoro nazionale, si intende l'UE come una Comunità Economica che concordava la necessità di promuovere il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro che però deve risultare dal funzionamento del mercato comune. Venivano presi in considerazione i lavoratori solo per regolarne la libertà di circolazione, per affermare il principio della parità retributiva tra uomini e donne e altre poche disposizioni in materia di politiche sociali.
Già l'Atto unico europeo (1986), con cui il mercato interno viene definito "senza frontiere interne", introduce l'impegno degli stati membri a promuovere il miglioramento dell'ambiente di lavoro, si aggiunge l'azione della Comunità per realizzare il rafforzamento della coesione economica e sociale e ridurre il divario tra diverse regioni. Con il Trattato di Maastricht (1992) è inserito come obiettivo un elevato livello di occupazione e tutti gli stati membri raggiunsero un accordo sulla politica sociale che ampliava i settori di intervento della comunità e valorizzava il dialogo sociale con le organizzazioni sindacali inserendo la contrattazione collettiva europea e nazionale. Inoltre, viene introdotto un nuovo titolo sull'occupazione per una strategia coordinata sulla promozione di una forza di lavoro competente, qualificata e con i mercati del lavoro che rispondono ai mutamenti economici.
Con la Carta dei diritti fondamentali dell'UE (2000, Nizza) viene elaborato un catalogo dei diritti politici, economici, sociali dei cittadini europei, ma essa è rimasta priva di forza normativa fino al Trattato di Lisbona (2007). Le disposizioni della Carta realizzano un bilanciamento con il richiamo a un'economia sociale di mercato che mira alla piena occupazione, combatte esclusione sociale e discriminazione, promuove giustizia e parità tra uomini e donne con un sistema di valori improntati al rispetto della dignità umana, libertà, democrazia ed eguaglianza. Il diritto dell'UE consente di affermare una dimensione non solo economica ma anche sociale, che ha una consistenza circoscritta in quanto gli Stati membri conservano il ruolo nella definizione degli assetti dei sistemi nazionali di welfare.
Gli effetti dell'integrazione europea sul diritto del lavoro internazionale
Pur non essendo configurabile un modello europeo di welfare, l’integrazione tra fonti sovranazionali e nazionali incide sull'ordinamento giuridico del lavoro degli stati membri con direzioni non univoche. In una prima fase, la Comunità perseguiva l'armonizzazione verso l'alto delle legislazioni nazionali con direttive inderogabili per eliminare fattori distorsivi della concorrenza o affermare diritti sociali. Successivamente, dagli anni '90, la tecnica è di un metodo aperto di coordinamento fondato sulla cooperazione istituzioni europee/stati membri dal quale derivavano impegni politici con le direttive che hanno assunto contenuti più "leggeri" (miglioramento ambiente di lavoro, istituzione di comitati aziendali europei). Tuttavia, dal 2003 la legislazione comunitaria in materia di lavoro ha subito un rallentamento con direttive dirette a modifiche marginali o meri aggiornamenti.
In Italia, hanno avuto particolare incidenza le direttive contro le discriminazioni. Una grande influenza sul diritto del lavoro nazionale è esercitata dalle norme dei Trattati in materia economica in base all'interpretazione (Corte di Giustizia: equilibrio libertà economiche/sindacale diverso da quello sul quale si fonda lo sviluppo dei rapporti impresa/azione sindacale) e all'applicazione che ne danno le istituzioni europee. La Corte afferma che la contrattazione collettiva e il diritto di sciopero sono diritti fondamentali che, essendo esercitati conformemente al diritto UE, sono bilanciati con le libertà economiche fondamentali. Inoltre, individua le condizioni minime di lavoro e occupazione applicate ai lavoratori distaccati da uno Stato membro ad un altro, consentendo allo stesso tempo che gli Stati membri impongano ulteriori condizioni previste da disposizioni di legge o contratti collettivi aventi efficacia generalizzata che vogliano soddisfare finalità di "ordine pubblico", intesa in senso restrittivo solamente in casi di "minaccia effettiva ad uno degli interessi fondamentali della collettività".
La nuova disciplina prevede l'obbligo di rispettare le condizioni stabilite da legge o contratti collettivi, quindi potrebbero essere mossi dubbi sulla compatibilità con la disciplina comunitaria. L'esercizio della facoltà concessa ai legislatori nazionali resta sottoposta al bilanciamento tra finalità sociali e libertà economiche fondamentali, cosicché la compatibilità con il diritto europeo delle clausole "sociali" introdotte dal diritto interno deve essere valutata secondo i generali canoni di necessità, proporzionalità e non discriminatorietà.
Infine, un'indiretta incidenza sui diritti nazionali del lavoro è esercitata dalle politiche economiche di rigore, avviate con l'individuazione di criteri di convergenza imposti per l'ingresso nell'Unione monetaria e proseguite con il Patto di stabilità e crescita, aventi ad oggetto un ulteriore rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio e del coordinamento delle politiche economiche, prevenzione e correzione degli squilibri macroeconomici, obbligo del perseguimento del pareggio di bilancio degli Stati membri (2012), regolamenti diretti al coordinamento e sorveglianza rafforzata nei confronti degli Stati membri che si trovano o rischiano di trovarsi in grave difficoltà in relazione alla loro stabilità finanziaria (2013). L'attuazione di tali politiche per Stati membri con elevato debito pubblico impedisce di utilizzare la spesa pubblica per sostenere politiche sociali e la competitività dei sistemi produttivi, ne deriva una contrazione dell'azione sociale di tali Stati e una riduzione del sostegno economico al sistema produttivo ricorrendo ad interventi normativi per il recupero di competitività e nuove regole per gestire i rapporti di lavoro, mentre in altri casi importanti riforme del mercato del lavoro sono richieste dalle istituzioni europee.
In conclusione, non si configura nel diritto comunitario un corpus di regole unitario che possa rappresentare un autonomo modello di tutela del lavoro idoneo ad essere esportato oppure opposto ad altre economie regionali. Inoltre, sulla realizzabilità di un tale modello pesano le incertezze politiche che condizionano il futuro dell’UE rese evidenti da spinte centrifughe presenti in alcuni paesi (Brexit). Quindi, ad oggi nelle strategie unieuropee emerge una particolare attenzione per il modello di paesi che coniugano una disciplina flessibile del rapporto di lavoro con maggiori tutele sul mercato del lavoro. La trasposizione di tale modello ad altri stati membri è affidata alle istituzioni di questi ultimi con problematiche per l’opera di "ristrutturazione" degli ordinamenti nazionali fondati sulla rigida tutela del posto di lavoro e per la ristrettezza delle risorse pubbliche.
La costituzione
La Costituzione attribuisce al lavoro una speciale posizione di fondamento della Repubblica (art.1), sempre tra i principi fondamentali vi è il ripudio dell’ideologia che invoca la neutralità dello Stato rispetto alle dinamiche di mercato poiché "esso ha il compito di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano la libertà ed uguaglianza dei cittadini". Il titolo III sui "rapporti economici" si apre con la disposizione per cui "la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni" (art.35) e le disposizioni successive hanno ad oggetto specifici diritti e forme di tutela: alcune sono applicabili nei rapporti tra privati senza interventi di attuazioni di leggi ordinarie e altre, pur non essendo azionabili direttamente dai singoli, individuano obiettivi vincolanti per il legislatore.
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