CAPITOLO I: NOZIONE ED ORIGINE DEL DIRITTO SINDACALE
NOZIONE DI DIRITTO SINDACALE
Per diritto sindacale si intende il diritto che regola l’attività e
l’organizzazione dei sindacati e, cioè, delle tradizionali associazioni
volontarie dei lavoratori dei datori di lavoro che si caratterizzano, rispetto
a tutte le altre associazioni ancorché costituite dagli stessi soggetti, in
quanto la loro attività consiste nella stipulazione del contratto collettivo
e, per il sindacato dei lavoratori, anche nella proclamazione dello
sciopero o di altre forme di lotta sindacale. Oggi l’attività sindacale ha
superato i tradizionali con ni della gestione dei rapporti individuali di
lavoro. La tradizionale nozione del diritto sindacale può essere
mantenuta ferma essendo qui suf ciente l’indicazione di alcuni aspetti di
quei fenomeni e la presa d’atto di quella tendenza e della conseguente
possibilità di una diversa de nizione. L’esposizione che segue
riguarderà la struttura e l’azione dei sindacati dei pubblici dipendenti
posto che, a seguito della c.d. privatizzazione del pubblico impiego e
della conseguente evoluzione della disciplina che li riguarda, quei
sindacati hanno assunto una posizione sono chiamati ad assolvere il
funzioni per molti aspetti identiche a quelle dei sindacati dei lavoratori
dipendenti ai privati. Il diritto sindacale, anche se inteso nella sua più
tradizionale accezione, si caratterizza per essere il prodotto di
un’interpretazione giurisprudenziale in funzione normativa e dell’opera
della dottrina. Il diritto sindacale è stato de nito da un autorevole
insegnamento un “ diritto senza nome” in quanto manca una disciplina
legislativa, non avendo il legislatore ordinario data ancora attuazione ai
principi espressi dagli artt. 39 e 40 Cost.. Il fenomeno sindacale nacque
e si sviluppò tra gli operai dell’industria e dell’agricoltura. Più di recente
è il sindacalismo degli impiegati. Ancor più recente è il sindacalismo dei
dipendenti dello stato delle pubbliche amministrazioni.
L’ORIGINE DEL SINDACATO
Nell’ultimo quarto del XIX secolo, le profonde trasformazioni
economiche e sociali determinate dalla rivoluzione industriale polvere in
primo piano l’esigenza di una disciplina speci ca del contratto e del
rapporto di lavoro, per i quali no ad allora si riteneva suf ciente il diritto
comune dei contratti. La legislazione ottocentesca nemmeno prevedeva
una disciplina propria del contratto di lavoro. Il codice civile di allora
assiduità a vietare l’assunzione dell’obbligo di lavorare senza termine.
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Anche la prima legislazione speciale della materia tendeva più a
realizzare l’interesse pubblico che a tutelare l’interesse dei lavoratori,
limitandosi a porre limiti in tema di occupazione delle donne e fanciulli e
di orario di lavoro. I lavoratori ben presto si resero conto che la
debolezza economica e sociale che caratterizzava la posizione di uno di
loro nei confronti del proprio datore di lavoro poteva essere superata
esclusivamente con una azione collettiva. Nacque così il sindacato che
è la volontaria, e perciò libera, associazione dei lavoratori alla quale è
af data alla tutela degli interessi collettivi di questi. L’associazionismo
operaio fu osteggiato a lungo dallo stato sia per la sua connessione con
movimenti politici ritenuti eversivi dell’ordine pubblico, sia per l’idea che
l’azione coalizzata dei lavoratori potesse impedire lo spontaneo
equilibrio del mercato. Il sindacato crebbe tanto che già aveva
acquistato una notevole capacità di pressione sul datore di lavoro ed
avevo ottenuto riconoscimenti dell’ordinamento giuridico.
L’AZIONE SINDACALE NEL PERIODO PRE-CORPORATIVO
Anche il sindacato italiano impose il suo riconoscimento alla controparte
mediante lo sciopero che è il tipico mezzo di lotta sindacale. Lo sciopero
era considerato un delitto e lavoratori scioperanti perseguiti penalmente.
Sono secondo momento, quando il movimento sindacale si era
maggiormente diffuso, lo sciopero viene tollerato essendone esclusa la
rilevanza penale. Tuttavia, l’ astensione dal lavoro continua ad essere
considerata un inadempimento dell’obbligazione di lavorare e repressa
con vari forme di intimidazione e di rappresaglie. L’azione sindacale, se
pure realizzava momenti di lotta, tendeva alla stipulazione del contratto
collettivo con il quale venivano soltanto determinate le retribuzioni
minime che il lavoratore di lavoro si obbligava a derogare ai suoi
dipendenti ( contratto di tariffa). Il contratto collettivo non solo era uno
strumento nuovo, ma soprattutto era uno strumento forgiato dalla stessa
realtà sociale, in quanto non era né previsto né regolato dalla legge. I
suoi effetti dovevano essere individuati avendo esclusivamente riguardo
al diritto allora vigente e al diritto comune dei contratti. Restò impossibile
estendere l’ef cacia del contratto collettivo al di là dei singoli lavoratori
iscritti al sindacato stipulante; rispetto ai datore di lavoro non iscritti ai
sindacati stipulanti, il contratto collettivo – come res inter alios acta –
non era idoneo a produrre effetti giuridici, secondo la regola generale
per cui il contratto ha effetto soltanto per i soggetti che ne sono parti.Al
contratto collettivo, in assenza di una legge che ne prevedesse effetti
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adeguati alla sua funzione, non poteva essere attribuita che un’ef cacia
obbligatoria. La tutela realizzata con il contratto collettivo non può
essere considerata ef cace se la disciplina del rapporto di lavoro con
esso dettata non si applica a tutti rapporti di lavoro e può essere
derogata. Tanti problemi trovarono soluzione nella giurisprudenza dei
collegi probivirali che, nell’esercizio delle loro funzioni di equità, e se
però assegnare rilevanza alla contrattazione collettiva, assumendola a
punto di riferimento per la decisione dei singoli casi concreti.
IL SINDACATO DELL’ORDINAMENTO CORPORATIVO
All’avvento del fascismo, il movimento sindacale costituì un momento di
resistenza al nuovo regime. Il fascismo utilizza il sindacato come
strumento per realizzare la sua politica di ordine pubblico e lo inserì
nell’organizzazione stessa dello stato. L’organizzazione sindacale
corporativa aveva come presupposto il concetto di categoria
professionale; questa era con gurata come l’insieme di tutti i soggetti
( datori e prestatori di lavoro) che operano nello stesso settore della
produzione. Le categorie professionali erano individuate e de nite per
legge. Tutti soggetti che appartenevano alla stessa categoria
professionale erano considerati da leggi titolari dello stesso interesse
collettivo professionale. Per ogni categoria professionale era ammesso il
riconoscimento giuridico di una sola associazione sindacale, per i datori
di lavoro, e di una sola associazione sindacale, per i lavoratori. Il
contratto collettivo stipulato dei sindacati corporativi era ef cace nei
confronti di tutti gli appartenenti alla categoria professionale, proprio
perché sindacati agivano come rappresentanti legali di chiunque
facesse parte di quest’ultima. Il contratto collettivo corporativo, in quanto
destinato a perseguire interessi pubblici, e era annoverato tra le fonti di
diritto e e era inderogabile se non a favore dei lavoratori (art.2077 cc).
Peraltro, lo stato, onde garantire il perseguimento dei ni pubblici
af dato a sindacati corporativi, si riservava il potere di revocare i
dirigenti sindacali e esercita poteri di vigilanza di tutela sull’attività delle
associazioni sindacali corporative. Il sindacato dei datori di lavoro e
quello contrapposto dei prestatori di lavoro costituivano la
“corporazione”, organo chiamato a realizzare l’organizzazione unitaria
delle forze di produzione e a designare, insieme con il consiglio
nazionale del partito fascista, i membri della camera dei fasci e delle
corporazioni, che costituì la camera dei deputati. Il sistema corporativo
prevedeva una magistratura e del lavoro in sede collettiva; alla
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magistratura decideva le controversie giuridiche e cioè, le controversie
in materia di interpretazione e di applicazione della legge e dei contratti
collettivi corporativi; poteva essere chiamata anche decidere le
controversie collettive economiche che concernevano le richieste di
nuovo condizione di lavoro. Previsione di tale competenza
giurisdizionale consentì di sanzionare penalmente sia lo sciopero dei
lavoratori che la serrata dei datori di lavoro.
IL SINDACATO NELLA COSTITUZIONE REPUBBLICANA ITALIANA
Caduto il regime fascista vennero soppresse le corporazioni e seguirono
la stessa sorte sindacati corporativi. Vennero costituiti i nuovi sindacati,
libera espressione degli interessi dei lavoratori. Si tornò anche ad
esercitare lo sciopero; i sindacati si trovarono ad operare in una
situazione analoga a quella che aveva caratterizzato il periodo
precorporativo. La costituzione repubblicana, entrata in vigore il 1 °
gennaio 1948, contiene due disposizioni speci catamente relative alla
materia sindacale:
a) l’art. 39 Cost. : stabilisce il principio fondamentale per cui
l’organizzazione sindacale è libera. Tale principio segna il ripudio della
concezione corporativa e della concezione secondo la quale il sindacato
appartiene a all’organizzazione pubblica ed è destinato a perseguire
interessi pubblici. Libera può essere soltanto una organizzazione privata
e libero passo soltanto il perseguimento di interessi privati. Tale articolo
traccia le linee di un nuovo sistema che avrebbe dovuto prevedere la
registrazione di una pluralità di sindacati per ogni categoria
professionale e la possibilità, per essi, di stipulare contratti collettivi
ef caci per tutti gli appartenenti alla categoria.
b) art. 40 Cost. : stabilisce l’un altro regime fondamentale del diritto
sindacale repubblicano per cui il diritto di sciopero si esercita nell’ambito
delle leggi che lo regolano. Principio anche questo che segna il ripudio
della concezione corporativa.
Solo la seconda delle due disposizioni di cui ora si è fatto cenno ha
trovato attuazione ad opera del legislatore ordinario.
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IL SINDACALISMO DEI DIPENDENTI PUBBLICI
I sindacalismo dei dipendenti da enti pubblici economici, prove perché
questi erano già stati considerati come espressione dall’ordinamento
corporativo e da queste inquadrati allo stesso modo o delle imprese
private, non si differenzia da quello dei dipendenti da privati.
Nell’immediato dopoguerra i dipendenti degli altri enti pubblici
cominciarono ad organizzarsi sindacalmente. Titolo sindacati rimasero a
lungo estranei all’organizzazione sindacale dei lavoratori privati e non
furono in grado di esercitare le tipiche attività sindacali. L’attività
sindacale a favore dei pubblici dipendenti venne a lungo realizzata
soltanto attraverso l’esercizio di forma di pressione destinate ad in uire
sul potere politico al quale esclusivamente competeva di dettare la
disciplina di quei rapporti. I limiti di cui era sedette avendo ben presto
superati per l’azione sindacale dei dipendenti degli enti pubblici non
economici. A questa sono state estese le stesse garanzie e prerogative
previste per l’azione sindacale dei lavoratori dipendenti da privati datori
di lavoro. Per i dipendenti dello stato, la legge n. 93 del 1983 introdusse
la c.d. contrattazione del lavoro pubblico, individuando materie che
continuavano ad essere riservate alla legge materie af date al confronto
sindacale e regolate da una speciale contrattazione collettiva. I sindacati
furono abilitati a stipulare contratti collettivi. Il 1 pubblico è ormai
regolato dallo stesso diritto del lavoro che regola i rapporti di lavoratori
dipendenti da un datore di lavoro privato. Il contratto collettivo che
regola il rapporto di lavoro dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni alla stessa natura della stessa funzione del contratto
collettivo stipulato per i lavoratori privati. Si realizza un assetto di opposti
interessi determinato anche dal gioco delle forze e dalla capacità di lotta
delle organizzazioni sindacali.
CAPITOLO II - L’ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO PRIVATO
LA LIBERTÀ SINDACALE
Il principio che costituisce la struttura portante dell’intero diritto sindacale
italiano è quello della libertà dell’organizzazione sindacale; principio
consacrato dalla costituzione ( art. 39 ). È espresso nel primo comma
dell’art. 39 Cost. che l’organizzazione sindacale è portatrice
esclusivamente di interessi privati, sia pure collettivi, e non già di
interessi pubblici. Nella concezione pluralistica accolta la nostra
costituzione riconosciuta libertà di iniziativa privata economica ( art.41
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Cost. ) e la libertà di organizzazione sindacale ( art. 39 Cost.),
considerata come un contropotere rispetto al potere economico. Il
riconoscimento della libertà dell’organizzazione sindacale postula anche
il riconoscimento della legittimità dei ni perseguiti da
quell’organizzazione e la valutazione a priori della idoneità di
quest’ultima al loro perseguimento. La libertà dell’organizzazione
sindacale signi ca la libertà dei singoli lavoratori e datori di lavoro di
costituire organizzazioni sindacali all’interno di una medesima categoria
professionale, o meglio di uno stesso settore della produzione. Libertà di
de nire, e di modi care, l’ambito di applicazione del contratto collettivo.
La libertà di organizzazione sindacale dei essere intesa anche come
libertà dei singoli di scegliere la organizzazione sindacale alla quale
aderire per no come libertà di non aderire ad alcuna associazione. Dal
nostro ordinamento, non sarebbero valide quelle clausole, diffuse nella
contrattazione collettiva dei paesi anglosassoni, che subordinano la
costituzione (closed shop) o la risoluzione ( union shop) del rapporto di
lavoro all’iscrizione al sindacato presente in azienda. I militari ” non
possono esercitare il diritto di sciopero, costituita associazioni
professionali a carattere sindacale, aderire ad altre associazioni
sindacali”. La legge tutela la libertà sindacale sono gli di lavoro:
garantendo a tutti lavoratori, il ” diritto di costituire associazioni sindacali,
di aderirvi e di svolgere attività sindacale”; riconoscendo il diritto
lavoratori di costituire rappresentanze sindacali aziendali in ogni attività
produttiva; vietando gli atti discriminatori per ragioni sindacali.
LA MANCATA ATTUAZIONE DELL’ART 39 COST.
La mancata attuazione del sistema previsto dal secondo, terzo e quarto
comma dell’art. 39 Cost. è dipesa da ragioni politiche e dal fatto che
quel sistema riproponeva modelli e concezioni che avevano
caratterizzato l’ordinamento corporativo. Un delicato problema costituite
da ciò che sistema pre gurato dall’art.39 Cost., a seconda di come
fosse stato attuato, avrebbe potuto costituire un attentato alla libertà
dell’organizzazione sindacale. Il sistema delineato dall’art. 39 Cost.
prevedeva che i sindacati registrati, rappresentati unitariamente in
proporzione ai loro iscritti, avrebbero potuto stipulare contratti collettivi
con ef cacia erga omnes. Ove si fosse veri cato un dissenso tre
sindacati registrati con riguardo alla congruità 1 del contratto collettivo
da stipulare, due erano le possibili soluzioni:
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a) o si adottava il metodo della maggioranza à in questo caso si ritenne
che sarebbe stata attentati alla libertà del sindacato registrato
dissenziente, ancorché minoritario;
b) o si adottava il metodo dell’unanimità à in questo caso si sarebbe
reso impossibile la stipulazione del contratto collettivo.
La mancata attuazione dell’art. 39 Cost. ha consentito, all’azione e
l’organizzazione sindacali, di esplicarsi secondo modelli via via diversi.
LA TEORIA DELL’INTERESSE COLLETTIVO
L’azione e l’organizzazione sindacale si sono sviluppate intorno ad una
costante culturale. Trattasi della nozione di interesse collettivo, la tutela
del quale è dalla legge af data al sindacato e che trova soddisfazione
soprattutto nella stipulazione del contratto collettivo, ma anche nella
proclamazione del diritto di sciopero. Travolto l’ordinamento corporativo
e venuta meno la funzione pubblicista ( art. 39 Cost.), il contratto
collettivo viene ricondotto al diritto privato al quale deve essere
ricondotto anche fenomeno sindacale. La rilevanza dell’interesse
collettivo e la sua preminenza sugli interessi individuali, nell’ambito del
diritto privato, trovano riconoscimento in tutti gli istituti e le norme che
suppongono collettività organizzata. Organizzazione speci ca disciplina
e subordinazione degli interessi degli organizzati a quelli
dell’organizzazione (Santoro – Passarelli). Le società commerciali
esprimono l’attribuzione della personalità giuridica, una connessione tra
gli interessi individuali dei soci. Vi sono dei casi in cui la connessione
degli interessi individuali determina una sintesi di interessi scali, e non
soltanto di interessi strumentali, onde si parla di interesse collettivo e
non più di interesse comune. Riguardo al fenomeno sindacale, si deve
osservare il che di interesse collettivo si può parlare soltanto in quanto
l’ordinamento giuridico dispone che il contratto collettivo sia inderogabile
da parte dei singoli. Si deve osservare che la soddisfazione
dell’interesse collettivo coincide con la migliore soddisfazione degli
interessi individuali dei singoli lavoratori, iscritti o non iscritti a
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