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CAPITOLO I: NOZIONE ED ORIGINE DEL DIRITTO SINDACALE

NOZIONE DI DIRITTO SINDACALE

Per diritto sindacale si intende il diritto che regola l’attività e

l’organizzazione dei sindacati e, cioè, delle tradizionali associazioni

volontarie dei lavoratori dei datori di lavoro che si caratterizzano, rispetto

a tutte le altre associazioni ancorché costituite dagli stessi soggetti, in

quanto la loro attività consiste nella stipulazione del contratto collettivo

e, per il sindacato dei lavoratori, anche nella proclamazione dello

sciopero o di altre forme di lotta sindacale. Oggi l’attività sindacale ha

superato i tradizionali con ni della gestione dei rapporti individuali di

lavoro. La tradizionale nozione del diritto sindacale può essere

mantenuta ferma essendo qui suf ciente l’indicazione di alcuni aspetti di

quei fenomeni e la presa d’atto di quella tendenza e della conseguente

possibilità di una diversa de nizione. L’esposizione che segue

riguarderà la struttura e l’azione dei sindacati dei pubblici dipendenti

posto che, a seguito della c.d. privatizzazione del pubblico impiego e

della conseguente evoluzione della disciplina che li riguarda, quei

sindacati hanno assunto una posizione sono chiamati ad assolvere il

funzioni per molti aspetti identiche a quelle dei sindacati dei lavoratori

dipendenti ai privati. Il diritto sindacale, anche se inteso nella sua più

tradizionale accezione, si caratterizza per essere il prodotto di

un’interpretazione giurisprudenziale in funzione normativa e dell’opera

della dottrina. Il diritto sindacale è stato de nito da un autorevole

insegnamento un “ diritto senza nome” in quanto manca una disciplina

legislativa, non avendo il legislatore ordinario data ancora attuazione ai

principi espressi dagli artt. 39 e 40 Cost.. Il fenomeno sindacale nacque

e si sviluppò tra gli operai dell’industria e dell’agricoltura. Più di recente

è il sindacalismo degli impiegati. Ancor più recente è il sindacalismo dei

dipendenti dello stato delle pubbliche amministrazioni.

L’ORIGINE DEL SINDACATO

Nell’ultimo quarto del XIX secolo, le profonde trasformazioni

economiche e sociali determinate dalla rivoluzione industriale polvere in

primo piano l’esigenza di una disciplina speci ca del contratto e del

rapporto di lavoro, per i quali no ad allora si riteneva suf ciente il diritto

comune dei contratti. La legislazione ottocentesca nemmeno prevedeva

una disciplina propria del contratto di lavoro. Il codice civile di allora

assiduità a vietare l’assunzione dell’obbligo di lavorare senza termine.

fi fi fi fi fi fi fi

Anche la prima legislazione speciale della materia tendeva più a

realizzare l’interesse pubblico che a tutelare l’interesse dei lavoratori,

limitandosi a porre limiti in tema di occupazione delle donne e fanciulli e

di orario di lavoro. I lavoratori ben presto si resero conto che la

debolezza economica e sociale che caratterizzava la posizione di uno di

loro nei confronti del proprio datore di lavoro poteva essere superata

esclusivamente con una azione collettiva. Nacque così il sindacato che

è la volontaria, e perciò libera, associazione dei lavoratori alla quale è

af data alla tutela degli interessi collettivi di questi. L’associazionismo

operaio fu osteggiato a lungo dallo stato sia per la sua connessione con

movimenti politici ritenuti eversivi dell’ordine pubblico, sia per l’idea che

l’azione coalizzata dei lavoratori potesse impedire lo spontaneo

equilibrio del mercato. Il sindacato crebbe tanto che già aveva

acquistato una notevole capacità di pressione sul datore di lavoro ed

avevo ottenuto riconoscimenti dell’ordinamento giuridico.

L’AZIONE SINDACALE NEL PERIODO PRE-CORPORATIVO

Anche il sindacato italiano impose il suo riconoscimento alla controparte

mediante lo sciopero che è il tipico mezzo di lotta sindacale. Lo sciopero

era considerato un delitto e lavoratori scioperanti perseguiti penalmente.

Sono secondo momento, quando il movimento sindacale si era

maggiormente diffuso, lo sciopero viene tollerato essendone esclusa la

rilevanza penale. Tuttavia, l’ astensione dal lavoro continua ad essere

considerata un inadempimento dell’obbligazione di lavorare e repressa

con vari forme di intimidazione e di rappresaglie. L’azione sindacale, se

pure realizzava momenti di lotta, tendeva alla stipulazione del contratto

collettivo con il quale venivano soltanto determinate le retribuzioni

minime che il lavoratore di lavoro si obbligava a derogare ai suoi

dipendenti ( contratto di tariffa). Il contratto collettivo non solo era uno

strumento nuovo, ma soprattutto era uno strumento forgiato dalla stessa

realtà sociale, in quanto non era né previsto né regolato dalla legge. I

suoi effetti dovevano essere individuati avendo esclusivamente riguardo

al diritto allora vigente e al diritto comune dei contratti. Restò impossibile

estendere l’ef cacia del contratto collettivo al di là dei singoli lavoratori

iscritti al sindacato stipulante; rispetto ai datore di lavoro non iscritti ai

sindacati stipulanti, il contratto collettivo – come res inter alios acta –

non era idoneo a produrre effetti giuridici, secondo la regola generale

per cui il contratto ha effetto soltanto per i soggetti che ne sono parti.Al

contratto collettivo, in assenza di una legge che ne prevedesse effetti

fi fi

adeguati alla sua funzione, non poteva essere attribuita che un’ef cacia

obbligatoria. La tutela realizzata con il contratto collettivo non può

essere considerata ef cace se la disciplina del rapporto di lavoro con

esso dettata non si applica a tutti rapporti di lavoro e può essere

derogata. Tanti problemi trovarono soluzione nella giurisprudenza dei

collegi probivirali che, nell’esercizio delle loro funzioni di equità, e se

però assegnare rilevanza alla contrattazione collettiva, assumendola a

punto di riferimento per la decisione dei singoli casi concreti.

IL SINDACATO DELL’ORDINAMENTO CORPORATIVO

All’avvento del fascismo, il movimento sindacale costituì un momento di

resistenza al nuovo regime. Il fascismo utilizza il sindacato come

strumento per realizzare la sua politica di ordine pubblico e lo inserì

nell’organizzazione stessa dello stato. L’organizzazione sindacale

corporativa aveva come presupposto il concetto di categoria

professionale; questa era con gurata come l’insieme di tutti i soggetti

( datori e prestatori di lavoro) che operano nello stesso settore della

produzione. Le categorie professionali erano individuate e de nite per

legge. Tutti soggetti che appartenevano alla stessa categoria

professionale erano considerati da leggi titolari dello stesso interesse

collettivo professionale. Per ogni categoria professionale era ammesso il

riconoscimento giuridico di una sola associazione sindacale, per i datori

di lavoro, e di una sola associazione sindacale, per i lavoratori. Il

contratto collettivo stipulato dei sindacati corporativi era ef cace nei

confronti di tutti gli appartenenti alla categoria professionale, proprio

perché sindacati agivano come rappresentanti legali di chiunque

facesse parte di quest’ultima. Il contratto collettivo corporativo, in quanto

destinato a perseguire interessi pubblici, e era annoverato tra le fonti di

diritto e e era inderogabile se non a favore dei lavoratori (art.2077 cc).

Peraltro, lo stato, onde garantire il perseguimento dei ni pubblici

af dato a sindacati corporativi, si riservava il potere di revocare i

dirigenti sindacali e esercita poteri di vigilanza di tutela sull’attività delle

associazioni sindacali corporative. Il sindacato dei datori di lavoro e

quello contrapposto dei prestatori di lavoro costituivano la

“corporazione”, organo chiamato a realizzare l’organizzazione unitaria

delle forze di produzione e a designare, insieme con il consiglio

nazionale del partito fascista, i membri della camera dei fasci e delle

corporazioni, che costituì la camera dei deputati. Il sistema corporativo

prevedeva una magistratura e del lavoro in sede collettiva; alla

fi fi fi fi fi fi fi

magistratura decideva le controversie giuridiche e cioè, le controversie

in materia di interpretazione e di applicazione della legge e dei contratti

collettivi corporativi; poteva essere chiamata anche decidere le

controversie collettive economiche che concernevano le richieste di

nuovo condizione di lavoro. Previsione di tale competenza

giurisdizionale consentì di sanzionare penalmente sia lo sciopero dei

lavoratori che la serrata dei datori di lavoro.

IL SINDACATO NELLA COSTITUZIONE REPUBBLICANA ITALIANA

Caduto il regime fascista vennero soppresse le corporazioni e seguirono

la stessa sorte sindacati corporativi. Vennero costituiti i nuovi sindacati,

libera espressione degli interessi dei lavoratori. Si tornò anche ad

esercitare lo sciopero; i sindacati si trovarono ad operare in una

situazione analoga a quella che aveva caratterizzato il periodo

precorporativo. La costituzione repubblicana, entrata in vigore il 1 °

gennaio 1948, contiene due disposizioni speci catamente relative alla

materia sindacale:

a) l’art. 39 Cost. : stabilisce il principio fondamentale per cui

l’organizzazione sindacale è libera. Tale principio segna il ripudio della

concezione corporativa e della concezione secondo la quale il sindacato

appartiene a all’organizzazione pubblica ed è destinato a perseguire

interessi pubblici. Libera può essere soltanto una organizzazione privata

e libero passo soltanto il perseguimento di interessi privati. Tale articolo

traccia le linee di un nuovo sistema che avrebbe dovuto prevedere la

registrazione di una pluralità di sindacati per ogni categoria

professionale e la possibilità, per essi, di stipulare contratti collettivi

ef caci per tutti gli appartenenti alla categoria.

b) art. 40 Cost. : stabilisce l’un altro regime fondamentale del diritto

sindacale repubblicano per cui il diritto di sciopero si esercita nell’ambito

delle leggi che lo regolano. Principio anche questo che segna il ripudio

della concezione corporativa.

Solo la seconda delle due disposizioni di cui ora si è fatto cenno ha

trovato attuazione ad opera del legislatore ordinario.

fi fi

IL SINDACALISMO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

I sindacalismo dei dipendenti da enti pubblici economici, prove perché

questi erano già stati considerati come espressione dall’ordinamento

corporativo e da queste inquadrati allo stesso modo o delle imprese

private, non si differenzia da quello dei dipendenti da privati.

Nell’immediato dopoguerra i dipendenti degli altri enti pubblici

cominciarono ad organizzarsi sindacalmente. Titolo sindacati rimasero a

lungo estranei all’organizzazione sindacale dei lavoratori privati e non

furono in grado di esercitare le tipiche attività sindacali. L’attività

sindacale a favore dei pubblici dipendenti venne a lungo realizzata

soltanto attraverso l’esercizio di forma di pressione destinate ad in uire

sul potere politico al quale esclusivamente competeva di dettare la

disciplina di quei rapporti. I limiti di cui era sedette avendo ben presto

superati per l’azione sindacale dei dipendenti degli enti pubblici non

economici. A questa sono state estese le stesse garanzie e prerogative

previste per l’azione sindacale dei lavoratori dipendenti da privati datori

di lavoro. Per i dipendenti dello stato, la legge n. 93 del 1983 introdusse

la c.d. contrattazione del lavoro pubblico, individuando materie che

continuavano ad essere riservate alla legge materie af date al confronto

sindacale e regolate da una speciale contrattazione collettiva. I sindacati

furono abilitati a stipulare contratti collettivi. Il 1 pubblico è ormai

regolato dallo stesso diritto del lavoro che regola i rapporti di lavoratori

dipendenti da un datore di lavoro privato. Il contratto collettivo che

regola il rapporto di lavoro dei dipendenti delle pubbliche

amministrazioni alla stessa natura della stessa funzione del contratto

collettivo stipulato per i lavoratori privati. Si realizza un assetto di opposti

interessi determinato anche dal gioco delle forze e dalla capacità di lotta

delle organizzazioni sindacali.

CAPITOLO II - L’ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO PRIVATO

LA LIBERTÀ SINDACALE

Il principio che costituisce la struttura portante dell’intero diritto sindacale

italiano è quello della libertà dell’organizzazione sindacale; principio

consacrato dalla costituzione ( art. 39 ). È espresso nel primo comma

dell’art. 39 Cost. che l’organizzazione sindacale è portatrice

esclusivamente di interessi privati, sia pure collettivi, e non già di

interessi pubblici. Nella concezione pluralistica accolta la nostra

costituzione riconosciuta libertà di iniziativa privata economica ( art.41

fi fl

Cost. ) e la libertà di organizzazione sindacale ( art. 39 Cost.),

considerata come un contropotere rispetto al potere economico. Il

riconoscimento della libertà dell’organizzazione sindacale postula anche

il riconoscimento della legittimità dei ni perseguiti da

quell’organizzazione e la valutazione a priori della idoneità di

quest’ultima al loro perseguimento. La libertà dell’organizzazione

sindacale signi ca la libertà dei singoli lavoratori e datori di lavoro di

costituire organizzazioni sindacali all’interno di una medesima categoria

professionale, o meglio di uno stesso settore della produzione. Libertà di

de nire, e di modi care, l’ambito di applicazione del contratto collettivo.

La libertà di organizzazione sindacale dei essere intesa anche come

libertà dei singoli di scegliere la organizzazione sindacale alla quale

aderire per no come libertà di non aderire ad alcuna associazione. Dal

nostro ordinamento, non sarebbero valide quelle clausole, diffuse nella

contrattazione collettiva dei paesi anglosassoni, che subordinano la

costituzione (closed shop) o la risoluzione ( union shop) del rapporto di

lavoro all’iscrizione al sindacato presente in azienda. I militari ” non

possono esercitare il diritto di sciopero, costituita associazioni

professionali a carattere sindacale, aderire ad altre associazioni

sindacali”. La legge tutela la libertà sindacale sono gli di lavoro:

garantendo a tutti lavoratori, il ” diritto di costituire associazioni sindacali,

di aderirvi e di svolgere attività sindacale”; riconoscendo il diritto

lavoratori di costituire rappresentanze sindacali aziendali in ogni attività

produttiva; vietando gli atti discriminatori per ragioni sindacali.

LA MANCATA ATTUAZIONE DELL’ART 39 COST.

La mancata attuazione del sistema previsto dal secondo, terzo e quarto

comma dell’art. 39 Cost. è dipesa da ragioni politiche e dal fatto che

quel sistema riproponeva modelli e concezioni che avevano

caratterizzato l’ordinamento corporativo. Un delicato problema costituite

da ciò che sistema pre gurato dall’art.39 Cost., a seconda di come

fosse stato attuato, avrebbe potuto costituire un attentato alla libertà

dell’organizzazione sindacale. Il sistema delineato dall’art. 39 Cost.

prevedeva che i sindacati registrati, rappresentati unitariamente in

proporzione ai loro iscritti, avrebbero potuto stipulare contratti collettivi

con ef cacia erga omnes. Ove si fosse veri cato un dissenso tre

sindacati registrati con riguardo alla congruità 1 del contratto collettivo

da stipulare, due erano le possibili soluzioni:

fi fi fi fi fi fi fi fi

a) o si adottava il metodo della maggioranza à in questo caso si ritenne

che sarebbe stata attentati alla libertà del sindacato registrato

dissenziente, ancorché minoritario;

b) o si adottava il metodo dell’unanimità à in questo caso si sarebbe

reso impossibile la stipulazione del contratto collettivo.

La mancata attuazione dell’art. 39 Cost. ha consentito, all’azione e

l’organizzazione sindacali, di esplicarsi secondo modelli via via diversi.

LA TEORIA DELL’INTERESSE COLLETTIVO

L’azione e l’organizzazione sindacale si sono sviluppate intorno ad una

costante culturale. Trattasi della nozione di interesse collettivo, la tutela

del quale è dalla legge af data al sindacato e che trova soddisfazione

soprattutto nella stipulazione del contratto collettivo, ma anche nella

proclamazione del diritto di sciopero. Travolto l’ordinamento corporativo

e venuta meno la funzione pubblicista ( art. 39 Cost.), il contratto

collettivo viene ricondotto al diritto privato al quale deve essere

ricondotto anche fenomeno sindacale. La rilevanza dell’interesse

collettivo e la sua preminenza sugli interessi individuali, nell’ambito del

diritto privato, trovano riconoscimento in tutti gli istituti e le norme che

suppongono collettività organizzata. Organizzazione speci ca disciplina

e subordinazione degli interessi degli organizzati a quelli

dell’organizzazione (Santoro – Passarelli). Le società commerciali

esprimono l’attribuzione della personalità giuridica, una connessione tra

gli interessi individuali dei soci. Vi sono dei casi in cui la connessione

degli interessi individuali determina una sintesi di interessi scali, e non

soltanto di interessi strumentali, onde si parla di interesse collettivo e

non più di interesse comune. Riguardo al fenomeno sindacale, si deve

osservare il che di interesse collettivo si può parlare soltanto in quanto

l’ordinamento giuridico dispone che il contratto collettivo sia inderogabile

da parte dei singoli. Si deve osservare che la soddisfazione

dell’interesse collettivo coincide con la migliore soddisfazione degli

interessi individuali dei singoli lavoratori, iscritti o non iscritti a

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Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher marychia di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto del lavoro e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università telematica Unitelma Sapienza di Roma o del prof Maio Valerio.
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