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La tutela
La tutela è una delle funzioni che le amministrazioni esercitano nei confronti dei beni culturali, ogni funzione si articola in istituti. La tutela è alla base della l. 1089/1939, il concetto risale a bolle papali d'Italia ci furono delle leggi importanti che segnarono del XV secolo. Con la costituzione del Regno l'evoluzione della tutela: al 1902 risale la legge Nasi che presentò il primo modello di legislazione organica dello stato, viene stabilita l'inalienabilità di alcuni beni e viene redatto un catalogo nazionale dei beni la cui esportazione era vietata. Nel 1909 la legge Rosa di sostituisce la legge Nasi, archetipo della legge 1089/1939 o legge Bottai che vietava la modifica e il restauro per beni culturali senza autorizzazione, i beni di appartenenza pubblica vengono dichiarati inalienabili. La legge 1089/1939 è stata trasferita nel TU, la tutela trova fondamento nell'art. 9 Cost. La proiezione delIl patrimonio culturale sul piano internazionale compare nella seconda metà del XX secolo ed è rappresentato da accordi pattizi perlopiù promossi dall'Unesco. Gli strumenti pattizi possono essere di cinque tipi:
- Trattati che disciplinano il patrimonio culturale in tempi di guerra: in particolare si tratta del caso di conflitti (Unesco, l'Aia, 1954), convenzione per la protezione dei beni culturali in furto, saccheggio e trafugamento dei beni culturali risultano essere crimini di guerra.
- Trattati volti a contrastare il traffico illecito di beni culturali: in particolare si tratta delle misure da adottare per interdire e impedire l'illecita importazione, convenzione concernente l'esportazione e trasferimento di proprietà culturali (Unesco, Parigi 1970) e della Convenzione sul ritorno internazionale dei beni culturali rubati o illecitamente esportati (Unidroit, 1995), il possessore di un bene rubato deve restituirlo salvo indennizzo.
Trattati miranti alla salvaguardia dei beni culturali e naturali da ritenersi patrimonio dell'umanità: si tratta delle convenzioni sulla protezione del patrimonio culturale e materiale mondiale (Unesco, Parigi, 1972).
- Trattati volti a prevenire il danneggiamento e la dispersione del patrimonio culturale subacqueo: in particolare si fa riferimento alla convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo dell'Unesco del 2001.
- Trattati per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale: si fa riferimento alla convenzione per la salvaguardia del patrimonio immateriale (Unesco, 2003), convenzione per la protezione e promozione delle diversità delle espressioni culturali (Unesco, 2005), convenzione quadro del consiglio d'Europa sul valore del cultural heritage per la società, detta anche convenzione del Faro (2005).
La valorizzazione rispetto alla tutela è emersa in tempi più recenti, consente non solo la
conservazione dei beni ma anche la loro promozione. La funzione è stata regolata in modo fallimentare dal d.lgs.112/1998: vengono citate la tutela, gestione e valorizzazione, tra queste vi è una sovrapposizione. In particolare, tra gestione (assicurare la fruizione, manutenzione, sicurezza e integrità del bene) e valorizzazione (incrementare la fruizione, miglioramento della conservazione fisica del bene e loro sicurezza). Queste definizioni non sono compatibili con il TU, il quale sostituisce a tutela/valorizzazione la conservazione/valorizzazione: la tutela è considerata come tutela conservativa che riguarda l'integrità fisica e di sicurezza del bene mentre gestione riguarda più le forme e modalità di utilizzo della cosa. All'art. 117 Cost. viene definita la tutela (diretta principalmente a impedire che il bene possa degradarsi nella sua struttura fisica) e la valorizzazione (diretta alla fruizione del bene e al miglioramento).delle regioni e degli enti locali. La valorizzazione può avvenire attraverso la realizzazione di eventi culturali, la creazione di musei o siti archeologici, la promozione di attività didattiche e di ricerca, nonché la diffusione di informazioni e materiali divulgativi. La tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale sono fondamentali per preservare la memoria storica e culturale di un paese, promuovere la conoscenza e l'educazione, favorire lo sviluppo turistico e economico, nonché garantire il diritto di accesso e fruizione da parte di tutti i cittadini. È compito delle istituzioni pubbliche, degli enti culturali e della società civile collaborare per la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio culturale, affinché possa essere tramandato alle future generazioni e continuare a rappresentare un'importante risorsa per la comunità.di Stato e Regioni. Nel godimento pubblico dei beni culturali, nell'art. 112 Cod. si stabilisce che la fruizione è identificata come il diritto di accedere e usufruire dei beni culturali presenti nei luoghi di cultura, garantendo che la fruizione degli stessi non arrechi danni. Secondo le disposizioni del Codice, nell'ambito della tutela vengono inserite anche la vigilanza e l'ispezione dei beni culturali. Il compito di vigilanza è attribuito al Mibact, anche se Stato e Regione, in base a quanto stabilito dalla legge, possono cooperare. Il potere di ispezione è assegnato agli soprintendenti che devono accertare l'esistenza e lo stato di conservazione dei beni culturali. Il capo III Cod. tratta la "protezione e conservazione" e comprende tre sezioni: - Misure di protezione: hanno finalità di salvaguardia e consistono principalmente nel divieto o autorizzazione di interventi sugli beni. Tra gli interventivietati sicollocano: la distruzione, danneggiamento, smembramento e utilizzo del bene con fini noncompatibili allo stesso. Con gli interventi soggetti ad autorizzazione il Codice intendeinterventi di demolizione (deve essere autorizzata), distruzione (sempre vietata), spostamento,smembramento di collezioni e raccolte e l'esecuzione di opere di qualunque natura sui beniculturali. L'autorizzazione necessita di un progetto, se approvati diventano atti di consenso,l'autorizzazione di esecuzione per interventi su beni culturali ad eccezione di quelli assegnatia poli museali regionali e istituti con autonomia speciale spetta alla soprintendenzaArcheologia, Belle Arti e Paesaggio, per gli interventi su beni culturali pubblicil'autorizzazione può essere espressa da accordi tra ministero e soggetto interessato. Per gliinterventi in materia edilizia pubblica e privata è necessario prima di tutto il ricorso ad untitolo edilizio ordinario, per l'iniziodi attività si fa ricorso alla Dia. Può essere necessaria anche la Via, una procedura che verifica in via preventiva la compatibilità ambientale dei per queste opere l'autorizzazione giunge dal ministero. Talvolta sono previste progetti, deroghe, il proprietario può procedere all'esecuzione di interventi senza previa approvazione in caso di: assoluta urgenza, rischio di danni al bene e alla collettività. Il Codice (art. 28) può anche procedere al fermo lavori, decisione di competenza del soprintendente e può avere duplice motivazione: autotutela quando si tratta di interventi vietati e/o iniziati in difformità alle autorizzazioni e la sospensione in via cautelare per beni che ancora non sono stati individuati come beni culturali. All'art. 28 viene trattata l'archeologia preventiva: vengono a carico del committente delle valutazioni circa l'impatto dell'opera richieste dal soprintendente, realizzazione dell'opera.rispetto alle necessità di tutela del bene archeologico, è necessario per impedire che i lavori vengano ostacolati da ritrovamenti.- Misure di conservazione: hanno finalità volte alla salvaguardia del bene da fattori naturali e generalmente sono a carico del detentore. La conservazione è assicurata dalla prevenzione, manutenzione e restauro (momento finale delle misure conservative). Il restauro può essere quando interviene direttamente sulla cosa o finalistico quando assicura l'integrità strutturale materiale della cosa. Il restauro comporta interventi sulla materialità del bene e quindi è necessario dare maggiore importanza alla conservazione preventiva. Si differenzia dalla prevenzione e salvaguardia perché queste agiscono non sul bene ma su interventi esterni che possono mettere a rischio l'integrità del bene e si distingue dalla manutenzione perché quest'ultima è caratterizzata dalla
La conservazione dei beni culturali è regolamentata dal Mibact, che stabilisce linee guida e norme per la loro conservazione. Gli interventi di restauro possono essere eseguiti solo da professionisti autorizzati.
I detentori di beni culturali sono tenuti a garantirne la conservazione e a rispettare la collocazione indicata dal soprintendente. In alcuni casi può essere imposto un vincolo pertinenziale.
Gli interventi di conservazione devono essere autorizzati preventivamente e il soprintendente può decidere se concedere contributi statali, che possono essere erogati a lavori ultimati (conto capitale) o sotto forma di mutui o finanziamenti (conto interessi).
Se il detentore non provvede alla conservazione, l'amministrazione può attivare interventi direttamente o imporre sanzioni che devono essere sostenute dal proprietario. Il procedimento è disciplinato dall'articolo 33 del Codice dei Beni Culturali.
richiesta alsoprintendente una relazione tecnica dei lavori e di necessità di questi, vengono inoltrate assieme alla dichiarazione di avvio lavori al detentore, si può procedere con un intervento diretto o indiretto (il proprietario deve provvedere a presentare un progetto in conformità a quanto richiesto). Il soprintendente in caso di urgenza può provvedere all'attuazione di misure cautelari. Per i beni culturali restaurati o sottoposti a interventi conservativi a carico totale o parziale dello stato o per i quali sono stati concessi contributi, devono garantire l'accessibilità del pubblico. Per gli interventi conservativi concernenti beni culturali dello stato o di enti territoriali vengono trattati da particolari norme, può essere prevista la cooperazione tra enti. Per i beni culturali di interesse religioso l'amministrazione deve provvedere sia alle esigenze di culto che alle esigenze di conservazione. Per i beni culturali mobiliPuò essere prevista la custodia coattiva di beni privati, viene disposta dal Mibact che può destinarli temporaneamente.