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In questo editto si raccolsero tutte le regole oggetto delle bolle e degli editti. E oltre alle norme
sull’esportazione vennero dettate le misure per la conservazione e per il restauro dei beni.
E per un’altra attività fondamentale, cioè la catalogazione delle opere d’arte. Per tutelare i beni artistici che
ho devo sapere cosa ho.
Si costituirono delle commissioni ad hoc che dovevano provvedere a questa catalogazione.
Una normativa simile venne poi emanata nel regno di Napoli da Ferdinando I nel 1822, poi anche il Gran
Ducato di Toscana si ispirò a queste regole con Leopoldo II. Nel Ducato Estense di Modena si introdusse la
tariffa daziaria, divieto di esportazione di tutti gli oggetti delle belle arti.
• Si ha un’amplificazione dell’idea di patrimonio culturale e della sua tutela che conobbe qualche
affievolimento nel Regno di Sardegna nel 1830, la tutela esisteva ma vi era una preoccupazione
superiore che derivava dalla cultura illuministica francese che la condizionava molto, non ammettere
ingerenze statali nella proprietà privata, norma dello Statuto Albertino (del Regno di Sardegna) tutte le
proprietà senza eccezioni sono inviolabili, quindi anche le cose d’arte se di proprietà privata lo stato non
poteva intervenire.
Quando il Regno di Sardegna guidò l’unità d’Italia e si fece l’armonizzazione delle legislazioni degli stati
unitari, fu dominante questa preoccupazione che le leggi scritte non ledessero la proprietà privata.
Piemontesizzazione dello stato italiano = unione di tutte le leggi in Italia, le leggi precedenti vennero
adattate, quindi uniformità al modello dello stato francese.
• Un prima legge in materia di tutela del patrimonio culturale, solo nel 1902, prima legge con cui si istituì
un catalogo nazionale delle cose d’arte si proibisce l’esportazione dei beni inseriti in questi cataloghi e
che fossero anche inalienabili.
• Ma viene poi sostituita nel 1909 legge Rosati, ha rappresentato l’archetipo della legge 1089 Bottai del
1939.
• Nel 1913 venne fatta la legge di applicazione di questa legge, diritto di prelazione, diritto di acquistare
un bene di un privato nel caso in cui lo metta in vendita.
Regole enunciate per la prima volta nella legge Rosati. Vengono introdotti dei vincoli a qualsiasi utilizzo che
non fosse conforme al bene culturale.
Su questo nucleo si inserisce la legge Bottai, sulla tutela delle cose di interesse storico e artistico.
Questa venne integrata da altre norme riguardanti beni particolari come ad esempio gli archivi con la legge
del ’63.
Altre norme successive sulla tutela del paesaggio e dei beni paesaggistici.
Fino a cinque anni fa molto faceva riferimento alla legge Bottai.
• L’insieme di queste leggi diede la necessità di doverle mettere in un unico testo nel 1999, testo unico
(unico testo di legge in cui vengono fatte confluire tutte le norme precedenti) viene inserita la legge
Bottai con altre normative. Ma non era innovativo, viene redatto da tecnici sotto ordine del governo,
questa delega può essere un innovazione, oppure semplicemente metterle insieme. Questo testo nasce da
una delega non innovativa.
La situazione cambia quando prima del 1998 a seguito di una revisione della Costituzione italiana si
introdussero nuove indicazioni anche in materia di beni culturali, si rese necessario adeguare tutte le regole
alle modifiche della Costituzione.
Su questa base venne data un'altra delega del Parlamento al Governo perché le norme sui beni culturali
venissero modificate e anche a una codificazione cioè una riscrittura delle norme in base a tutti i
cambiamenti avvenuti nel paese.
• Quindi nel 2004 nasce il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio. Che modifica anche le regole
precedenti benché conservi dentro di se il nucleo originario della legge bottai.
Nel Codice sono contenute le norme sia relative ai beni culturali che al paesaggio e ai beni paesaggistici.
Paesaggio (territorio per come risulta dall’intervento dell’uomo soggetto a molte regole urbanistiche) il bene
paesaggistico è un espressione del paesaggio che merita una tutela particolare.
Queste disposizioni sono unite in uno stesso testo di legge per sottolineare la connessione tra il bene culturale
e il suo contesto, ma sono ambiti estremamente diversi.
Questo fa si che si studino separatamente.
14.02.2014
Nozione di bene culturale
Ha un origine recente nel nostro ordinamento, è entrata a far parte nell’ordinamento giuridico sotto la spinta
del diritto delle convenzioni internazionali nel 1954 la convenzione dell’Aia per la protezione dei beni
culturali in caso di conflitto.
Questa convenzione viene ratificata in Italia qualche anno dopo nel ’58.
Usato per la prima volta da un atto interno da una commissione elaborata dalla commissione Franceschini,
commissione parlamentare di studi, nominata con una legge 310 del ’64. Filtrata attraverso il diritto
internazionale.
È la relazione finale della commissione Franceschini. Atto composta da una serie di dichiarazioni nel primo
viene definito il bene culturale e sostituisce il termine cose d’arte (legge Bottai) e antichità e belle arti usato
fino a quel momento.
Scenario:
siamo all’inizio degli anni ’60 subito dopo il boom economico, politiche di espansione urbanistica molto
forti, si pone il problema di tutelare i centri storici. Ricondurla alla legge Bottai, o alla disciplina urbanistica
1150. Commissione del ’42. Del ’64, conclusa nel ’66.
Definizione di centro storico come bene culturale, rientrava nel diritto urbanistico.
Recepita nel testo unico del ’99 e poi nel codice dei beni culturali.
Definizione del bene culturale nell’articolo 2 del codice dei beni culturali comma 2, 42/2004:
“Sono beni culturali le cose immobili e mobili che ai sensi dell’art 10 e 11 presentano un interesse artistico,
storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge
o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà.”
Le cose immobili sono le cose che sono naturalmente e artificialmente attaccate al suolo, quelli mobili sono
tutto il resto.
Universalità di beni immobili: insieme di beni mobili che appartengono ad una stessa persona e hanno una
destinazione unitaria. Ad esempio le collezioni.
Caratteristiche del bene culturale:
1. Materialità del bene culturale: i beni culturali nel nostro ordinamento hanno valore materiale. Sono
sia mobili che immobili
2. Pluralità: nel codice non esiste una sola categoria o tipologia di beni culturali, ma una pluralità di
tipologie e di tipi (art 10 e 11).
3. Tipicità: la qualità della manifestazione avente valore di civiltà rappresenta solo il substrato
nozionale. Non tutte le manifestazioni aventi valori di civiltà sono di per se beni culturali, ma perché
lo diventino devono essere qualificate come tali dal legislatore. È il legislatore che crea i beni
culturali. Sono tipici perché sono qualificati come tali dal legislatore lo dice nell’art 10 e 11 e in altri
casi il legislatore dice quali lo sono ma usa uno specifico provvedimento legislativo.
Cosa rimane fuori dal codice dei beni culturali?
• I beni del patrimonio culturale immateriale : manifestazioni aventi valore di civiltà prive di un substrato
materiale (letteratura, musica, ingegno, invenzioni). Sono tutelate altrove.
• Espressioni della cultura popolare: proverbi, dialetti, tradizioni popolari, costumi, danze popolari.
Tutelate altrove, oggetto di una convenzione internazionale: convenzione UNESCO, per la salvaguardia
del patrimonio culturali immateriale, del 2003 e poi ratificata dall’Italia. Richiamata espressamente nel
codice dei beni culturali, articolo 7 bis. Le espressioni di identità culturali sono disciplinate dal codice.
• Attività culturali : danza, teatro, spettacolo dal vivo, attività circensi, tutte quelle attività che sono
riconducibili all’elaborazione e alla diffusione della cultura, sentenza 285/2005 e 255/2004.
Differenza tra Attività culturale e espressione della cultura popolare:
• cultura popolare: sono memorie della cultura accreditate e ereditate dal passato;
• attività culturali: sono proiettate verso il futuro, non sono ricordo.
Es. rime del Petrarca: come espressione della letteratura: patrimonio immateriale; la prima edizione scritta
delle rime del Petrarca: bene culturale; mostra nella quale vengono raccolte le edizioni delle rime del
Petrarca: attività culturale; rappresentazione cinematografica in cui si mettono in scena: attività culturale.
La stessa espressione può essere oggetto di discipline diverse a seconda dal punto di vista da cui le
guardiamo.
Beni paesaggistici: la seconda parte del codice. 3 commi dell’art 2: valore culturale del bene paesaggistico,
tiene distinte le 2 tipologie di bene e prevede strumenti di tutela diversi.
Definiti come gli immobili e le aree che costituiscono le espressioni dei valori storici…
Rientrano anche i centri storici.
Quali tipologie di beni culturali sono disciplinati nel codice. Art 10 e 11.
Art 10: categoria generale (tutte quelle cose che sono assoggettate a tutte le previsioni, norme, del codice in
materia di tutela) dei beni cult:
- comma 1: sono beni culturali le cose mobili e immobili appartenenti allo Stato, alle Regioni, agli enti
pubblici territoriali (Comuni, Provincie e città metropolitane) nonché ogni altro ente pubblico e le
persone giuridiche private senza fini di lucro, tra i quali rientrano anche gli enti ecclesiastici riconosciuti
dalla legge, che presentano un interesse storico artistico, archeologico, ecc…
• Comma 1 e 2 beni di proprietà pubblica:
Nel comma 1 sono ricompresi quei beni culturali per i quali è necessario verificare l’esistenza di un interesse
storico e artistico. Procedura dell’art 12. Sulla base di un provvedimento adottato dalla legge. L’interesse
storico culturale deve essere accertato.
Nel comma 2 si trovano i beni culturali ex lege definiti dal legislatore come tali senza nessuna verifica.
Raccolte di musei, pinacoteche e gallerie di Regioni, Stato ecc, gli archivi statali, le raccolte librarie delle
biblioteche dello Stato.
• Comma 5 nei beni culturali non rientrano le opere d’arte contemporanee. Questo per non ostacolare il
commercio delle opere d’arte contemporanee. (tutelate dalla disciplina del diritto d’autore e dal codice
stesso sul reato di contraffazione e l’attestato di autenticità).
Non esiste una disciplina specifica sui beni ecclesiastici perché rientrano nella prima parte.
• Comma 3 beni di proprietà privata: archivi privati, cose mobili e immobili con interesse artistico…NB
“interesse particolarmente importante&rd