DIRITTO COSTITUZIONALE
CAPITOLO 1 – FORME DI STATO E FORME DI GOVERNO
1. Il potere politico e le sue diverse forme: i concetti di forma di Stato e forma di governo
Lo Stato può essere defnito come un ente indipendente che viene a instaurarsi in un determinato momento storico per
volontà di una collettività che decide di dotarsi di una struttura di governo e di un complesso di regole al fne di
garantire una pacifco convivenza e un adeguato sviluppo.
Per invece si intende quell'insieme di valori/principi sottesi ad un dato ordinamento costituzionale che si
forma di Stato
rifettono conseguentemente nelle scelte politiche fondamentali e che rappresentano le fnalità dell'azione da parte degli
organi di vertici di tale sistema. Questi valori tramutati in testo costituzionale assumono forza giuridica e
conseguentemente natura prescrittiva. L'insieme di questi valori non è desumibile soltanto dal testo costituzionale ma
appunto anche dalle scelte operate da legislatori, giudici, dalle consuetudini e prassi. I valori/principi di una data forma
di Stato possono quindi essere desunti:
– da disposizioni costituzionali che richiamano il regime politico prescelto;
– dal richiamo a valori o principi fondamentali;
– dall'interpretazione della costituzione da parte della giurisprudenza;
– dalla presenza in costituzione di clausole che vietano la revisione di tale principi;
– dal riconoscimento in costituzione di un diritto di resistenza a difesa del regime prescelto esercitabile nel
momento in cui tale ordinamento si trovi a rischio di tenuta;
– da clausole di omogeneità delle costituzioni federali e dalla previsione di rimedi sanzionatori in caso di
violazione della stessa;
– dalla previsione di una clausola di sospensione della costituzione per un limitato periodo di tempo per
circostanze gravi;
– dalla presenza di norme penali e costituzionali a protezione del regime prescelto;
– dalla presenza di particolari organi di garanzia costituzionale.
Per invece si intende il complesso di strumenti concepiti dall'ordinamento per perseguire le fnalità statali,
forma di governo
con specifco riferimento alle modalità e alla titolarità dell'esercizio di potere attribuito ad ogni organo (dinamica
relazionale tra il potere esecutivo e legislativo, rispettive modalità di elezione, rappresentanza)
2. Criteri di classifcazione delle forme di Stato
la classifcazione delle forma di Stato avviene con due criteri o macro-categorie:
– il primo criterio attiene al diverso modo di atteggiarsi dei tre elementi costitutivi di uno Stato: il popolo, il
territorio e la sovranità. In tale chiave possiamo ulteriormente distinguere le forme di Stato con riferimento alla
relazione tra popolo e sovranità (es. Stato assoluto, ecc) e le forme di Stato con riferimento alla relazione tra
territorio e sovranità (es. Stato federale, ecc).
– il secondo criterio riguarda la varietà ideologica e l'indirizzo politico. Anche in tale chiave possiamo
ulteriormente distinguere tra forme di Stato a seconda che il potere sia concentrato o ripartito e forme di Stato
a seconda di come vengono combinati la titolarità, la modalità e la fnalizzazione dell'esercizio del potere.
3. Tipologie di forme di Stato
Sulla base del criterio delle fnalità e dei principi che contraddistinguono le diverse forme di Stato possiamo così di
seguito classifcarle:
– lo nato nell'Europa della seconda metà del XIV secolo. Con l'assolutismo nasce la
Stato assoluto,
separazione tra Stato-apparato e società civile, il re/sovrano detiene sia il potere esecutivo che quello legislativo
riducendo il ruolo delle Assemblee a quello meramente consultivo, il potere giurisdizionale è detenuto da corti
e tribunali composti da giudici nominati direttamente dallo stesso re/sovrano;
– lo nato in Inghilterra a partire dal XVI secolo. È uno stato di diritto, fondato
Stato di derivazione liberale,
sulla legge, caratterizzato dal riconoscimento della separazione dei poteri e dall'esercizio del medesimi
conformemente al principio di legalità, dal pluripartitismo, dalla garanzia di opposizione parlamentare e
minoranze politiche, dall'indipendenza della magistratura e istituzione di organi di giustizia costituzionale, dal
riconoscimento dei diritti dell'uomo, dalla ripartizione del potere tra Stato centrale ed enti territoriali, dalla
separazione tra potere civile e militare, dalla adesione ad un modello laico, da un sistema economico
improntato sulla proprietà privata e dalla libertà di iniziativa economica;
– lo nato in Russia nel 1917. In questa forma di Stato prevale una concezione della
Stato socialista,
costituzione di natura politica in quanto rifesso della realtà sociale ed economica nel diverse fasi di sviluppo del
socialismo, non sono inoltre previste forme di controllo di legittimità costituzionale. Le costituzioni socialiste
fungono da architettura legale di riferimento per lo Stato e i singoli perciò il principio di legalità viene piegato
alla realizzazione dei fni ultimi dell'ordinamento poiché tali fni non devono trovare ostacoli di ordine formale.
In tali forme di Stato vi è la presenza di un unico partito dominante, non vi sono quindi forme di opposizione
politica, dal principio di partito unico deriva il principio di centralismo democratico che comporta elettività di
tutti gli organi dirigenti e il loro rendiconto, la subordinazione della minoranza alla maggioranza e la natura
vincolante delle decisioni degli organi superiori rispetto a quelli inferiori; connesso a tale principio è quello
inoltre della doppia dipendenza gerarchica secondo il quale ogni organo del potere statale dipende
orizzontalmente dai suoi elettori e verticalmente dall'organo di rango superiore. Nei sistemi socialisti vi sono
forme di proprietà sociale e pubblica, un ruolo predominante dello Stato nell'economia del paese con
pianifcazione economica, eliminazione di classi antagonistiche. Il partito comunista ha un ruolo dominante e
detiene il monopolio del potere politico, tutte le organizzazioni sono sotto la sua direzione. L'esercizio del diritti
e delle libertà individuali è subordinato al perseguimento del socialismo o comunismo;
– lo forma di Stato caratterizzata da una contrazione della sfera dei diritti civili, politici e
Stato autoritario,
sociali, da una limitata autonomia e indipendenza degli organi costituzionali, dalla concentrazione del potere
politico nelle mani di un leader o ristretta élite e dall'assenza di forme di verifca di congruità tra politiche di
governo e volontà del popolo. Sotto questa categoria ricadono sistemi burocratico-oligarchici, i regimi
populista e nazionalista e le dittature militari, la loro differenza risiede nel grado di pervasività ideologica e
sociale, al tipo di partecipazione politica ammessa e al grado di coercizione e violenza politica;
– lo questa forma di Stato si caratterizza per l'invasione costante del regime negli ambiti della
Stato totalitario,
vita dell'individuo e della società, plasmando e controllando quindi non solo la sfera politica ma ogni spetto
della vita economica, sociale e culturale. La fnalità di queste forme di Stato è quella di creare un 'uomo'
totalmente assertivo alla volontà e la visione etica dello Stato. Questo potere e controllo è mantenuto con
propaganda intensa e il ricorso al terrore e violenza politica. Inoltre il culto della personalità da parte del leader
politico e l'esistenza di un partito unico completano il quadro del sistema totalitario;
– lo queste forme di Stato sono appartenenti ai Paesi che hanno raggiunto
Stato di recente indipendenza,
l'indipendenza a seguito dell'esperienza colonizzatrice. I testi di queste nuove costituzioni sono spesso intrise di
principi molto ideologici che tendono a porre come obbiettivo fondamentale quello della modernizzazione e
quello della protezione dei valori tradizionali a difesa della propria identità nazionale. Molti di questi
ordinamento risultano ancora oggi in fase di transizione verso la democrazia (le c.d. Pseudo-democrazie o
democrazie elettorali e democrazie illiberali) poiché si tratta di ordinamenti che sperimentano una governance
ancora incapace, ineffciente e negligente tale da provocare una manomissione delle regole fondamentali dello
Stato di diritto;
– lo in questa forma di Stato il potere viene attribuito al solo Stato centrale, vi è un solo potere
Stato unitario,
sovrano conferito ad un solo ente, su un solo popolo e un solo territorio. Accanto al potere sovrano vengono
create alcune amministrazioni stabili appartenenti però alla struttura centrale dello Stato (es. amministrazione
fscale), questo tipo di modello è quello apportato dai colonizzatori nello stabilirsi in altri continenti;
– lo è uno Stato caratterizzato da confederazioni ossia l'unione di Stati indipendenti che
Stato federale,
decidono di aggregarsi per fare fronte ad esigenze di carattere prevalentemente militare ed economico. In
questa forma di Stato, la costituzione c.d. federale pone dei limiti rigidi alle varie costituzioni degli stati
membri, cui viene comunque conferita autonomia costituzionale da esercitarsi alla luce dei condizionamenti
della costituzione federale. Tale costituzione insieme alle leggi federali sono in una posizione di superiorità
rispetto alle costituzioni degli stati membri. Le costituzioni federali contemplano un sistema bicamerale del
Parlamento ove una delle due camere rappresenta gli stati membri e le collettività locali in essi insediate,
prevedono una serie di competenze spettanti esclusivamente al legislatore federale e alcune competenze
residuali agli stati membri, nonché prevedono in sede di revisione costituzionale la partecipazione degli stati
membri. Vi sono inoltre degli organi federali con potere di controllo dell'osservanza della costituzione federale
da parte degli stati membri e tali organi possono farla rispettare intervenendo con misure coercitive per motivi
di sicurezza interna ed esterna. Sono inoltre previsti degli organi giurisdizionali dotati di competenze specifche
ad assolvere i confitti che insorgano tra stato centrale e stati membri o tra stati membri;
– lo in tale forma di Stato la costituzione non prevede autonomia costituzionale agli enti
Stato regionale,
territoriali, questi dunque potranno esercitare un'autonomia limitatamente agli statuti, i quali devono
comunque conformarsi alla costituzione stessa. Le costituzioni di tali forme di Stato contengono una serie di
materie oggetto di competenza legislativa delle regioni da esercitarsi comunque nel quadro dei principi stabiliti
dalle leggi statali. In tali forme è contemplato un bicameralismo perfetto o paritario (non prevedono la
rappresentanza delle regioni in una delle camere). Inoltre è contemplato il potere dello Stato di sostituirsi alle
regioni qualora vi sia il mancato rispetto delle norme sopranazionali, di pericolo per l'incolumità e la sicurezza
pubblica. Analogamente al modello federale, si rivengono in questa forma di Stato organi giurisdizionali utili a
risolvere i confitti tra Stato centrale e regioni o tra regioni.
Esiste uno stretto legale tra le due perché l'esercizio del potere sovrano risulta intimamente connesso ai valori propri del
regime politico di riferimento.
4. Criteri di classifcazione delle forme di governo
I criteri di classifcazione delle forme di governo sono 3:
– il primo tradizionalmente usato si fonda sul grado legittimazione del potere politico (es. governo repubblicano e
monarchico);
– il secondo criterio fa leva sul principio di separazione dei poteri, esistono così forme di governo dove ogni
pure
organo costituzionale esercita le proprie competenze senza subire condizionamenti da parte degli altri organi o
dove vi è la collaborazione tra potere legislativo e potere esecutivo, in quest'ultima a differenza delle vi
miste pure
è il c.d. Rapporto fduciario tra Parlamento e Governo e l'eventuale Scioglimento anticipato delle Camere;
– il terzo criterio si fonda sulla modalità di raggruppamento e di coalizione e schieramento dei diversi partiti di
maggioranza di governo e di minoranza di opposizione (es. pluripartitismo temperato o spinto o estremo).
5. Tipologie di forme di governo
Le forme di governo possono essere primariamente suddivise in pure, miste e tertium genus.
Nelle forme di governo ritroviamo:
pure
– la caratterizzata almeno inizialmente da una netta separazione dei poteri tra
monarchia costituzionale,
re/sovrano e parlamento. Il re fonda la propria legittimità al potere sul diritto divino trasmessa per via
ereditaria. Egli esercita il potere esecutivo attraverso dei ministri da lui nominati che non intrattengono nessun
rapporto fduciario con il parlamento. Inoltre partecipa sia alla funzione legislativa mediante sanzioni che a
quella giurisdizionale medianti giudici. Egli può inoltre sciogliere anticipatamente la camera elettiva qualora la
maggioranza parlamentare contrasti con i suoi indirizzi politici. Questa forma di governa si trasforma
progressivamente in monarchia parlamentare ove il governo nominato dal re/sovrano dipende fduciariamente
anche dal parlamento e non solo più dal sovrano stesso;
– la in tale forma il principio di separazione dei poteri viene applicato in
forma di governo presidenziale,
modo rigido, il Presidente e titolare del potere esecutivo e viene eletto dal corpo elettorale, egli non ha un
rapporto di fducia con il parlamento e non può sciogliere anticipatamente le camere, inoltre si pone in una
posizione gerarchicamente sovraordinata rispetto agli altri componenti del governo. In queste forme di
governo il principio di rigidità è mitigato da un sistema ove ogni potere ha la possibilità di controllare e
condizionare gli altri nell'esercizio delle rispettive competenze. Tra le forme di governo presidenziale possiamo
trovare la c.d. forma di che ha avuto un'ampia circolazione, in questa al Presidente
governo presidenzialista
vengono attribuiti poteri notevolmente superiori rispetto alla forma presidenziale (es. potere di iniziativa
legislativa o potere di emanazione di atti aventi forza di legge). In tale modelli la forma di governo è
estremamente complesso in quanto vi sono forme di collaborazione proprie del governo parlamentare, un
sistema politico frammentato e una iper-presidenzializzazione dell'intero sistema.
Nelle forme di governo ritroviamo:
miste
– la caratterizzata da un rapporto di fducia tra governo e parlamento,
forma di governo parlamentare,
inoltre viene attribuito al capo dello Stato il potere di scioglimento anticipato delle Camere. Questa forma di
governo ha a sua volta due diverse applicazioni: la prima di dove si riscontrano un
parlamentarismo maggioritario
sistema politico sostanzialmente coeso, un sistema partitico di tipo bipartitico o a bipartitismo temperato, un
sistema elettorale di tipo maggioritario, presenza di coalizioni di ridotto numero di partiti, un ruolo
prevalentemente formale e adesivo del capo dello Stato, un ruolo politicamente e giuridicamente prevalente del
capo del Governo rispetto ai ministri. La seconda di ove si riscontrano
parlamentarismo a prevalenza del Parlamento
un sistema politico multipolare, un sistema partitico frammentato o a bipartitismo estremo, un sistema
elettorale di tipo proporzionale, coalizioni di un elevato numero di partiti, assenza di meccanismi di
razionalizzazione governo-parlamento, ruolo attivo e dinamico del capo dello Stato, ruolo di coordinamento e
mediazione del capo del governo nei confronti dei ministri;
– la in questa forma si verifca la simultanea presenza di elementi
forma di governo semi-presidenziale,
tipici del parlamentarismo e del presidenzialismo. In questo modello pur permanendo gli elementi tipici della
forma parlamentare (rapporto fduciario e scioglimento anticipato), al capo dello Stato, eletto a suffragio
universale, vengono attribuiti signifcativi poteri di indirizzo politico aggiuntivi rispetto a quelli riconosciuti a
governo e parlamento. Questa forma di governo presenta tre variabili: la prima a prevalenza del capo del
governo dove quindi il capo dello Stato ha un ruolo meramente marginale, la seconda caratterizzata da un
equilibrio tra governo e capo di Stato e la terza a prevalenza del capo si Stato.
Nelle forme di governo ritroviamo:
tertium genus
– la che prevede l'elezione diretta del Primo ministro,
forma di governo neo-parlamentare,
contestualmente a quella del parlamento. Caratterizzata dalla simultanea co-dipendenza funzionale del
legislativo e dell'esecutivo, implica che il parlamento può sfduciare il governo provocando però il proprio auto-
scioglimento, il Primo ministro invece può sciogliere le camere ma deve dimettersi (forma simile presente
nell'ordinamento italiano per quanto riguarda le regioni ordinarie e speciali);
– la adottata in Svizzera, è una forma ove i rapporti tra le camere e il
forma di governo direttoriale,
Consiglio federale o direttorio (che entra in carica in conseguenza di un voto fduciario iniziale da parte delle
camere) sono improntati ad una rigida separazione. Il governo non può sciogliere le camere. Il parlamento è
bicamerale. Il Consiglio federale è organo esecutivo ed è composto da 7 membri in carica per 4 anni, di anno
in anno viene eletto tra i membri il Presidente federale.
CAPITOLO 2 – GLI ELEMENTI COSTITUTIVI DELLO STATO
Gli elementi costitutivi dello Stato (concetto giuridico che nasce dopo la pace di Westfalia del 1648) quali: elemento
umano (popolo), elemento geografco-spaziale (territorio) ed elemento organizzativo (sovranità) sono elementi che
rappresentano una condizione necessaria allo Stato ma lo Stato non si identifca, dal punto di vista defnitorio, né si
esaurisce in suddetti elementi.
1. Il popolo
1.1 Il concetto di popolo, popolazione e nazione
Il rappresenta l'elemento plurisoggettivo e personale dello Stato e si sostanzia nella collettività di indiv
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