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DIRITTO COSTITUZIONALE

CAPITOLO 1 – FORME DI STATO E FORME DI GOVERNO

1. Il potere politico e le sue diverse forme: i concetti di forma di Stato e forma di governo

Lo Stato può essere defnito come un ente indipendente che viene a instaurarsi in un determinato momento storico per

volontà di una collettività che decide di dotarsi di una struttura di governo e di un complesso di regole al fne di

garantire una pacifco convivenza e un adeguato sviluppo.

Per invece si intende quell'insieme di valori/principi sottesi ad un dato ordinamento costituzionale che si

forma di Stato

rifettono conseguentemente nelle scelte politiche fondamentali e che rappresentano le fnalità dell'azione da parte degli

organi di vertici di tale sistema. Questi valori tramutati in testo costituzionale assumono forza giuridica e

conseguentemente natura prescrittiva. L'insieme di questi valori non è desumibile soltanto dal testo costituzionale ma

appunto anche dalle scelte operate da legislatori, giudici, dalle consuetudini e prassi. I valori/principi di una data forma

di Stato possono quindi essere desunti:

– da disposizioni costituzionali che richiamano il regime politico prescelto;

– dal richiamo a valori o principi fondamentali;

– dall'interpretazione della costituzione da parte della giurisprudenza;

– dalla presenza in costituzione di clausole che vietano la revisione di tale principi;

– dal riconoscimento in costituzione di un diritto di resistenza a difesa del regime prescelto esercitabile nel

momento in cui tale ordinamento si trovi a rischio di tenuta;

– da clausole di omogeneità delle costituzioni federali e dalla previsione di rimedi sanzionatori in caso di

violazione della stessa;

– dalla previsione di una clausola di sospensione della costituzione per un limitato periodo di tempo per

circostanze gravi;

– dalla presenza di norme penali e costituzionali a protezione del regime prescelto;

– dalla presenza di particolari organi di garanzia costituzionale.

Per invece si intende il complesso di strumenti concepiti dall'ordinamento per perseguire le fnalità statali,

forma di governo

con specifco riferimento alle modalità e alla titolarità dell'esercizio di potere attribuito ad ogni organo (dinamica

relazionale tra il potere esecutivo e legislativo, rispettive modalità di elezione, rappresentanza)

2. Criteri di classifcazione delle forme di Stato

la classifcazione delle forma di Stato avviene con due criteri o macro-categorie:

– il primo criterio attiene al diverso modo di atteggiarsi dei tre elementi costitutivi di uno Stato: il popolo, il

territorio e la sovranità. In tale chiave possiamo ulteriormente distinguere le forme di Stato con riferimento alla

relazione tra popolo e sovranità (es. Stato assoluto, ecc) e le forme di Stato con riferimento alla relazione tra

territorio e sovranità (es. Stato federale, ecc).

– il secondo criterio riguarda la varietà ideologica e l'indirizzo politico. Anche in tale chiave possiamo

ulteriormente distinguere tra forme di Stato a seconda che il potere sia concentrato o ripartito e forme di Stato

a seconda di come vengono combinati la titolarità, la modalità e la fnalizzazione dell'esercizio del potere.

3. Tipologie di forme di Stato

Sulla base del criterio delle fnalità e dei principi che contraddistinguono le diverse forme di Stato possiamo così di

seguito classifcarle:

– lo nato nell'Europa della seconda metà del XIV secolo. Con l'assolutismo nasce la

Stato assoluto,

separazione tra Stato-apparato e società civile, il re/sovrano detiene sia il potere esecutivo che quello legislativo

riducendo il ruolo delle Assemblee a quello meramente consultivo, il potere giurisdizionale è detenuto da corti

e tribunali composti da giudici nominati direttamente dallo stesso re/sovrano;

– lo nato in Inghilterra a partire dal XVI secolo. È uno stato di diritto, fondato

Stato di derivazione liberale,

sulla legge, caratterizzato dal riconoscimento della separazione dei poteri e dall'esercizio del medesimi

conformemente al principio di legalità, dal pluripartitismo, dalla garanzia di opposizione parlamentare e

minoranze politiche, dall'indipendenza della magistratura e istituzione di organi di giustizia costituzionale, dal

riconoscimento dei diritti dell'uomo, dalla ripartizione del potere tra Stato centrale ed enti territoriali, dalla

separazione tra potere civile e militare, dalla adesione ad un modello laico, da un sistema economico

improntato sulla proprietà privata e dalla libertà di iniziativa economica;

– lo nato in Russia nel 1917. In questa forma di Stato prevale una concezione della

Stato socialista,

costituzione di natura politica in quanto rifesso della realtà sociale ed economica nel diverse fasi di sviluppo del

socialismo, non sono inoltre previste forme di controllo di legittimità costituzionale. Le costituzioni socialiste

fungono da architettura legale di riferimento per lo Stato e i singoli perciò il principio di legalità viene piegato

alla realizzazione dei fni ultimi dell'ordinamento poiché tali fni non devono trovare ostacoli di ordine formale.

In tali forme di Stato vi è la presenza di un unico partito dominante, non vi sono quindi forme di opposizione

politica, dal principio di partito unico deriva il principio di centralismo democratico che comporta elettività di

tutti gli organi dirigenti e il loro rendiconto, la subordinazione della minoranza alla maggioranza e la natura

vincolante delle decisioni degli organi superiori rispetto a quelli inferiori; connesso a tale principio è quello

inoltre della doppia dipendenza gerarchica secondo il quale ogni organo del potere statale dipende

orizzontalmente dai suoi elettori e verticalmente dall'organo di rango superiore. Nei sistemi socialisti vi sono

forme di proprietà sociale e pubblica, un ruolo predominante dello Stato nell'economia del paese con

pianifcazione economica, eliminazione di classi antagonistiche. Il partito comunista ha un ruolo dominante e

detiene il monopolio del potere politico, tutte le organizzazioni sono sotto la sua direzione. L'esercizio del diritti

e delle libertà individuali è subordinato al perseguimento del socialismo o comunismo;

– lo forma di Stato caratterizzata da una contrazione della sfera dei diritti civili, politici e

Stato autoritario,

sociali, da una limitata autonomia e indipendenza degli organi costituzionali, dalla concentrazione del potere

politico nelle mani di un leader o ristretta élite e dall'assenza di forme di verifca di congruità tra politiche di

governo e volontà del popolo. Sotto questa categoria ricadono sistemi burocratico-oligarchici, i regimi

populista e nazionalista e le dittature militari, la loro differenza risiede nel grado di pervasività ideologica e

sociale, al tipo di partecipazione politica ammessa e al grado di coercizione e violenza politica;

– lo questa forma di Stato si caratterizza per l'invasione costante del regime negli ambiti della

Stato totalitario,

vita dell'individuo e della società, plasmando e controllando quindi non solo la sfera politica ma ogni spetto

della vita economica, sociale e culturale. La fnalità di queste forme di Stato è quella di creare un 'uomo'

totalmente assertivo alla volontà e la visione etica dello Stato. Questo potere e controllo è mantenuto con

propaganda intensa e il ricorso al terrore e violenza politica. Inoltre il culto della personalità da parte del leader

politico e l'esistenza di un partito unico completano il quadro del sistema totalitario;

– lo queste forme di Stato sono appartenenti ai Paesi che hanno raggiunto

Stato di recente indipendenza,

l'indipendenza a seguito dell'esperienza colonizzatrice. I testi di queste nuove costituzioni sono spesso intrise di

principi molto ideologici che tendono a porre come obbiettivo fondamentale quello della modernizzazione e

quello della protezione dei valori tradizionali a difesa della propria identità nazionale. Molti di questi

ordinamento risultano ancora oggi in fase di transizione verso la democrazia (le c.d. Pseudo-democrazie o

democrazie elettorali e democrazie illiberali) poiché si tratta di ordinamenti che sperimentano una governance

ancora incapace, ineffciente e negligente tale da provocare una manomissione delle regole fondamentali dello

Stato di diritto;

– lo in questa forma di Stato il potere viene attribuito al solo Stato centrale, vi è un solo potere

Stato unitario,

sovrano conferito ad un solo ente, su un solo popolo e un solo territorio. Accanto al potere sovrano vengono

create alcune amministrazioni stabili appartenenti però alla struttura centrale dello Stato (es. amministrazione

fscale), questo tipo di modello è quello apportato dai colonizzatori nello stabilirsi in altri continenti;

– lo è uno Stato caratterizzato da confederazioni ossia l'unione di Stati indipendenti che

Stato federale,

decidono di aggregarsi per fare fronte ad esigenze di carattere prevalentemente militare ed economico. In

questa forma di Stato, la costituzione c.d. federale pone dei limiti rigidi alle varie costituzioni degli stati

membri, cui viene comunque conferita autonomia costituzionale da esercitarsi alla luce dei condizionamenti

della costituzione federale. Tale costituzione insieme alle leggi federali sono in una posizione di superiorità

rispetto alle costituzioni degli stati membri. Le costituzioni federali contemplano un sistema bicamerale del

Parlamento ove una delle due camere rappresenta gli stati membri e le collettività locali in essi insediate,

prevedono una serie di competenze spettanti esclusivamente al legislatore federale e alcune competenze

residuali agli stati membri, nonché prevedono in sede di revisione costituzionale la partecipazione degli stati

membri. Vi sono inoltre degli organi federali con potere di controllo dell'osservanza della costituzione federale

da parte degli stati membri e tali organi possono farla rispettare intervenendo con misure coercitive per motivi

di sicurezza interna ed esterna. Sono inoltre previsti degli organi giurisdizionali dotati di competenze specifche

ad assolvere i confitti che insorgano tra stato centrale e stati membri o tra stati membri;

– lo in tale forma di Stato la costituzione non prevede autonomia costituzionale agli enti

Stato regionale,

territoriali, questi dunque potranno esercitare un'autonomia limitatamente agli statuti, i quali devono

comunque conformarsi alla costituzione stessa. Le costituzioni di tali forme di Stato contengono una serie di

materie oggetto di competenza legislativa delle regioni da esercitarsi comunque nel quadro dei principi stabiliti

dalle leggi statali. In tali forme è contemplato un bicameralismo perfetto o paritario (non prevedono la

rappresentanza delle regioni in una delle camere). Inoltre è contemplato il potere dello Stato di sostituirsi alle

regioni qualora vi sia il mancato rispetto delle norme sopranazionali, di pericolo per l'incolumità e la sicurezza

pubblica. Analogamente al modello federale, si rivengono in questa forma di Stato organi giurisdizionali utili a

risolvere i confitti tra Stato centrale e regioni o tra regioni.

Esiste uno stretto legale tra le due perché l'esercizio del potere sovrano risulta intimamente connesso ai valori propri del

regime politico di riferimento.

4. Criteri di classifcazione delle forme di governo

I criteri di classifcazione delle forme di governo sono 3:

– il primo tradizionalmente usato si fonda sul grado legittimazione del potere politico (es. governo repubblicano e

monarchico);

– il secondo criterio fa leva sul principio di separazione dei poteri, esistono così forme di governo dove ogni

pure

organo costituzionale esercita le proprie competenze senza subire condizionamenti da parte degli altri organi o

dove vi è la collaborazione tra potere legislativo e potere esecutivo, in quest'ultima a differenza delle vi

miste pure

è il c.d. Rapporto fduciario tra Parlamento e Governo e l'eventuale Scioglimento anticipato delle Camere;

– il terzo criterio si fonda sulla modalità di raggruppamento e di coalizione e schieramento dei diversi partiti di

maggioranza di governo e di minoranza di opposizione (es. pluripartitismo temperato o spinto o estremo).

5. Tipologie di forme di governo

Le forme di governo possono essere primariamente suddivise in pure, miste e tertium genus.

Nelle forme di governo ritroviamo:

pure

– la caratterizzata almeno inizialmente da una netta separazione dei poteri tra

monarchia costituzionale,

re/sovrano e parlamento. Il re fonda la propria legittimità al potere sul diritto divino trasmessa per via

ereditaria. Egli esercita il potere esecutivo attraverso dei ministri da lui nominati che non intrattengono nessun

rapporto fduciario con il parlamento. Inoltre partecipa sia alla funzione legislativa mediante sanzioni che a

quella giurisdizionale medianti giudici. Egli può inoltre sciogliere anticipatamente la camera elettiva qualora la

maggioranza parlamentare contrasti con i suoi indirizzi politici. Questa forma di governa si trasforma

progressivamente in monarchia parlamentare ove il governo nominato dal re/sovrano dipende fduciariamente

anche dal parlamento e non solo più dal sovrano stesso;

– la in tale forma il principio di separazione dei poteri viene applicato in

forma di governo presidenziale,

modo rigido, il Presidente e titolare del potere esecutivo e viene eletto dal corpo elettorale, egli non ha un

rapporto di fducia con il parlamento e non può sciogliere anticipatamente le camere, inoltre si pone in una

posizione gerarchicamente sovraordinata rispetto agli altri componenti del governo. In queste forme di

governo il principio di rigidità è mitigato da un sistema ove ogni potere ha la possibilità di controllare e

condizionare gli altri nell'esercizio delle rispettive competenze. Tra le forme di governo presidenziale possiamo

trovare la c.d. forma di che ha avuto un'ampia circolazione, in questa al Presidente

governo presidenzialista

vengono attribuiti poteri notevolmente superiori rispetto alla forma presidenziale (es. potere di iniziativa

legislativa o potere di emanazione di atti aventi forza di legge). In tale modelli la forma di governo è

estremamente complesso in quanto vi sono forme di collaborazione proprie del governo parlamentare, un

sistema politico frammentato e una iper-presidenzializzazione dell'intero sistema.

Nelle forme di governo ritroviamo:

miste

– la caratterizzata da un rapporto di fducia tra governo e parlamento,

forma di governo parlamentare,

inoltre viene attribuito al capo dello Stato il potere di scioglimento anticipato delle Camere. Questa forma di

governo ha a sua volta due diverse applicazioni: la prima di dove si riscontrano un

parlamentarismo maggioritario

sistema politico sostanzialmente coeso, un sistema partitico di tipo bipartitico o a bipartitismo temperato, un

sistema elettorale di tipo maggioritario, presenza di coalizioni di ridotto numero di partiti, un ruolo

prevalentemente formale e adesivo del capo dello Stato, un ruolo politicamente e giuridicamente prevalente del

capo del Governo rispetto ai ministri. La seconda di ove si riscontrano

parlamentarismo a prevalenza del Parlamento

un sistema politico multipolare, un sistema partitico frammentato o a bipartitismo estremo, un sistema

elettorale di tipo proporzionale, coalizioni di un elevato numero di partiti, assenza di meccanismi di

razionalizzazione governo-parlamento, ruolo attivo e dinamico del capo dello Stato, ruolo di coordinamento e

mediazione del capo del governo nei confronti dei ministri;

– la in questa forma si verifca la simultanea presenza di elementi

forma di governo semi-presidenziale,

tipici del parlamentarismo e del presidenzialismo. In questo modello pur permanendo gli elementi tipici della

forma parlamentare (rapporto fduciario e scioglimento anticipato), al capo dello Stato, eletto a suffragio

universale, vengono attribuiti signifcativi poteri di indirizzo politico aggiuntivi rispetto a quelli riconosciuti a

governo e parlamento. Questa forma di governo presenta tre variabili: la prima a prevalenza del capo del

governo dove quindi il capo dello Stato ha un ruolo meramente marginale, la seconda caratterizzata da un

equilibrio tra governo e capo di Stato e la terza a prevalenza del capo si Stato.

Nelle forme di governo ritroviamo:

tertium genus

– la che prevede l'elezione diretta del Primo ministro,

forma di governo neo-parlamentare,

contestualmente a quella del parlamento. Caratterizzata dalla simultanea co-dipendenza funzionale del

legislativo e dell'esecutivo, implica che il parlamento può sfduciare il governo provocando però il proprio auto-

scioglimento, il Primo ministro invece può sciogliere le camere ma deve dimettersi (forma simile presente

nell'ordinamento italiano per quanto riguarda le regioni ordinarie e speciali);

– la adottata in Svizzera, è una forma ove i rapporti tra le camere e il

forma di governo direttoriale,

Consiglio federale o direttorio (che entra in carica in conseguenza di un voto fduciario iniziale da parte delle

camere) sono improntati ad una rigida separazione. Il governo non può sciogliere le camere. Il parlamento è

bicamerale. Il Consiglio federale è organo esecutivo ed è composto da 7 membri in carica per 4 anni, di anno

in anno viene eletto tra i membri il Presidente federale.

CAPITOLO 2 – GLI ELEMENTI COSTITUTIVI DELLO STATO

Gli elementi costitutivi dello Stato (concetto giuridico che nasce dopo la pace di Westfalia del 1648) quali: elemento

umano (popolo), elemento geografco-spaziale (territorio) ed elemento organizzativo (sovranità) sono elementi che

rappresentano una condizione necessaria allo Stato ma lo Stato non si identifca, dal punto di vista defnitorio, né si

esaurisce in suddetti elementi.

1. Il popolo

1.1 Il concetto di popolo, popolazione e nazione

Il rappresenta l'elemento plurisoggettivo e personale dello Stato e si sostanzia nella collettività di indiv

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Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher MoniCa_92 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto costituzionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Mezzetti Luca.
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