Estratto del documento

Giudice nell’esercizio di funzioni rientranti nell’esercizio della

volontaria giurisdizione —> sollevata d’ufficio dallo stesso giudice

a quo

⁃ Giudice istruttore civile

⁃ Del pretore quale giudice dell’esecuzione elettorale

Tale capacità è stata riconosciuta alla Corte dei Conti nel corso di

un giudizio di parificazione sul rendiconto generale dello Stato

• Anche alla Sezione del Consiglio di Stato chiamata a fornire un

parere sul ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

—> i concetti di giudice e giurisdizione assumono una valenza

eminentemente relativa

La Corte costituzionale stessa può sollevare a sé stessa una

questione di costituzionalità

Come avevamo già accennato, ciascuna delle parti può sollevare

tale questione indicando le parti che si assumono viziate e le disposizioni

della Costituzione o delle leggi costituzionali che si assumono violate ——

> ma il giudice dovrà compiere due importanti accertamenti:

Il giudizio sulla rilevanza—> giudicherà rilevante la questione se

1. non nei

riterrà la norma applicabile nel giudizio pendente di fronte a lui(

confronti di una qualsiasi norma dell’ordinamento, ma soltanto nei

confronti di una norma applicabile in quel giudizio)

Sono ritenute ammissibili anche questioni aventi ad oggetto

disposizioni abrogate in forza del principio tempus regit actum, che fa

permanere nell’ordinamento la norma abrogata —> “l’abrogazione non

tanto estingue le norme, quanto piuttosto ne delimita la sfera materiale

di efficacia(…)ai fatti verificatasi sino ad un certo momento del tempo”

Sono ritenute inammissibili:

Fatti verificatasi successivamente alla data in cui la norma ha

cessato di vivere

Questioni relative a norme abrogate retroattivamente

⁃ Il giudizio sulla non manifesta infondatezza della questione

2.

—> nasce sulla base di due premesse implicite:

a quo impedire che

Il giudice esercita una funzione di filtro(=

qualsiasi questione venga presentata alla Corte costituzionale ) a quo

Rispetto del principio secondo cui tale controllo del giudice

non può risolversi in un controllo sulla costituzionalità(in quanto tale

controllo è accentrato in Italia)

Spesso capita che i giudici si ritengano tacitamente competenti

all’accertamento della ‘fondatezza’

Le opzioni sono due: “manifestamente

Il giudice può respingere l’eccezione—>

infondata” —> l’unico ‘rimedio’ è quello di riproporre l’eccezione all’inizio

processo(tale questione non sussiste più dal

di ogni grado ulteriore del

momento che viene respinta da un giudice di ultimo grado, ex: Corte di

cassazione, Consiglio di Stato) “non

Il giudice può trasmettere la questione alla Corte—>

manifestamente infondata” —> è sufficiente un dubbio, non è

necessario il convincimento della incostituzionalità della norma

“di fronte a più possibili interpretazioni di

—> Il giudice per fare ciò deve

un sistema normativo, essi sono tenuti a scegliere quella che risulti

conforme a Costituzione”, senza aver fatto ciò, la questione, viene

ritenuta manifestamente inammissibile dalla Corte

Maggiori dubbi sono ammissibili nel caso del ‘diritto vivente’: “in

presenza di un orientamento giurisprudenziale univoco”

—> in questo modo si rischiava un’attenuazione del sindacato accentrato

di costituzionalità, quindi sono stati ridefiniti i limiti dell’interpretazione: è

“il tenore letterale della

considerata questione ammissibile quella in cui

disposizione non consenta tale interpretazione(conforme alla

Costituzione)”

Sono state introdotte delle novità sullo svolgimento del processo

costituzionale:

• Implementazione del contraddittorio e lo svolgimento della

fase istruttoria attraverso gli interventi in giudizio

Il possibile coinvolgimento di terzi nel giudizio, a condizione che si tratti

“un interesse qualificato, inerente in modo diretto e

di soggetti titolari di

immediato al rapporto dedotto in giudizio”

dell’amicus curiae

L’istituzione ed il ricorso ad esperti

Entro il termine perentorio di 20 giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza

Gazzetta Ufficiale, amici curiae

di remissione nella gli potranno

depositare in via telematica un’opinione scritta che potrà essere

“elementi utili alla

rimessa in giudizio se ritenuta in grado di fornire

conoscenza e alla valutazione del caso, anche in ragione della sua

complessità”.

Gli esperti, invece, potranno essere ascoltati dai giudici costituzionali

“necessario acquisire informazioni attinenti a

nel caso in cui fosse

specifiche discipline”

Il decreto 28 ottobre 2021 ha istituito una piattaforma

informatica(sistema e-Cost) per il deposito e lo scambio degli atti

riguardanti i giudizi davanti alla Corte costituzionale

Disposizioni dell’Unione Europea

Il discorso si complica leggermente:

Nel caso delle disposizioni dell’Unione europea direttamente

applicabili(trattati istitutivi, regolamenti comunitari, direttive self

executing)la quesitone va sollevata direttamente alla Corte di giustizia

dell’Unione europea —> se riterrà la norma interna viziata da irrilevanza,

ne causerà la sua disapplicazione

Nel caso delle disposizioni dell’Unione europea prive di efficacia

diretta(direttiva non self executing ed ancora in attesa di attuazione da

parte dello Stato):

Se il giudice a quo respinge l’eccezione, il processo continua

regolarmente

Emette una ordinanza e sospende il giudizio in corso

La Corte dovrà prima verificare il giudizio sulla rilevanza e sulla non

manifesta infondatezza

Nel caso della doppia pregiudizialità bisognerà prioritamente

consultare la Corte costituzionale

Giudizio in via principale o in via di azione

L’unica strada attraverso la quale si può ricorrere direttamente alla

Corte costituzionale, percorribile soltanto da:

• Stato

Ricorso contro una legge regionale

⁃ Ricorso contro la particolare legge regionale di approvazione dello

⁃ dall’art. 123 Cost.

Statuto ordinario prevista

• Regione

Ricorso contro una legge o un atto con forza di legge dello Stato

⁃ Ricorso contro una legge di un’altra Regione

⁃ Corte(sia in via incidentale

—> hanno duplice possibilità di accesso alla

che principale) L. cost. n. 3 del 2001

Precedentemente alla , I due ricorsi erano diversi

sul piano:

• Sostanziale

La Regione poteva ricorrere contro lo Stato solo nel caso di evasione

della sfera di competenza, invece, lo Stato poteva ricorrere per

qualsiasi vizio di legittimità costituzionale —> la successiva

giurisprudenza ha riconosciuto il ricorso alle Regioni contro le leggi statali

che incidano contro l’autonomia delle Regioni(criterio della

ridondanza)

Ex: se lo Stato, violando l’art. 3 Cost.(uguaglianza), propone dei benefici

finanziari per una determinata categoria di cittadini, le Regioni devono

fare pippa; invece, se lo Stato propone di benefici finanziari per

determinate Regioni e altre no, queste ultime possono intervenire

Nonostante la diversità delle motivazioni sia meno netta, la Corte ha

riconosciuto un ruolo maggiormente rilevante a favore dello Stato,

mantenendo la possibilità di ricorrer contro le leggi regionali deducendo

la violazione di qualsiasi vizio di legittimità costituzionale.

• Processuale

I due ricorsi avevano natura diversa:

Il ricorso della Regione era di tipo successivo—> il ricorso doveva

essere deliberato dalla Giunta regionale e notificato allo Stato, nella

persona del Presidente del Consiglio, entro 30 giorni dalla pubblicazione

della legge(il termine era di 60 giorni per una legge di un’altra Regione)

Il ricorso dello Stato era di tipo preventivo—> veniva proposto

contro leggi regionali non ancora promulgate

Il vecchio art. 127 Cost., prevedeva che una legge, una volta approvata

dal Consiglio regionale, doveva essere comunicata al Commissario del

Governo, che, se non apponeva il visto, rinviava la legge al Consiglio:

Se il Consiglio riapprovava la legge modificandola secondo i rilievi

mossi dal Commissario, la legge veniva promulgata

Se il Consiglio insisteva sul mantenimento del testo originario, il

Commissario poteva trasmettere tale testo al Presidente del Consiglio,

che poteva, entro 15 giorni, proporre ricorso alla Corte

costituzionale(vizio di legittimità) o alle Camere(contrasto con gli

interessi nazionali)

L. cost. n. 3 del 2001:

A seguito della

Parificazione sul piano processuale del ricorso: di tipo successivo,

entro 60 giorni

Eliminazione del controllo delle leggi regionali da parte del

Commissario del Governo

Eliminazione del vizio di merito delle leggi regionali per contrasto

con gli interessi nazionali

La soppressione della fase del controllo preventiva fu applicata anche

alle leggi delle Regio in a Statuto speciale, con l’eccezione della Regione

siciliana

Un’ulteriore innovazione costituzionale che va sottolineata sono le

dall’art. 3 della L. cost. n. 1 del 1999,

modifiche, introdotte sul

procedimento di formazione degli Statuti delle regioni ad autonomia

l’art. 123 Cost.

ordinaria: prevede che lo Statuto può essere approvato e

modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza

assoluta dei suoi componenti con due deliberazioni successive adottate

ad intervallo non minore di 2 mesi.

Lo Statuto può essere sottoposto a referendum popolare qualora entro 3

mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta 1/50 degli elettori della

Regione o 1/5 dei componenti del Consiglio regionale e deve essere

approvato dalla maggioranza dei voti validi

—> lo Statuto diviene una fonte di esclusiva competenza delle

Regioni ad autonomia ordinaria e si distingue dalle altre leggi regionali

per il suo procedimento di formazione aggravato

(Art. 123 Cost.): “promuovere la questione di legittimità

il Governo può

costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale

entro 30 giorni dalla loro pubblicazione” —> ci si è posto il problema del

dies a quo quando far iniziare tale termine)

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Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

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