Giudice nell’esercizio di funzioni rientranti nell’esercizio della
⁃
volontaria giurisdizione —> sollevata d’ufficio dallo stesso giudice
a quo
⁃ Giudice istruttore civile
⁃ Del pretore quale giudice dell’esecuzione elettorale
Tale capacità è stata riconosciuta alla Corte dei Conti nel corso di
•
un giudizio di parificazione sul rendiconto generale dello Stato
• Anche alla Sezione del Consiglio di Stato chiamata a fornire un
parere sul ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
—> i concetti di giudice e giurisdizione assumono una valenza
eminentemente relativa
La Corte costituzionale stessa può sollevare a sé stessa una
•
questione di costituzionalità
Come avevamo già accennato, ciascuna delle parti può sollevare
•
tale questione indicando le parti che si assumono viziate e le disposizioni
della Costituzione o delle leggi costituzionali che si assumono violate ——
> ma il giudice dovrà compiere due importanti accertamenti:
Il giudizio sulla rilevanza—> giudicherà rilevante la questione se
1. non nei
riterrà la norma applicabile nel giudizio pendente di fronte a lui(
confronti di una qualsiasi norma dell’ordinamento, ma soltanto nei
confronti di una norma applicabile in quel giudizio)
Sono ritenute ammissibili anche questioni aventi ad oggetto
disposizioni abrogate in forza del principio tempus regit actum, che fa
permanere nell’ordinamento la norma abrogata —> “l’abrogazione non
tanto estingue le norme, quanto piuttosto ne delimita la sfera materiale
di efficacia(…)ai fatti verificatasi sino ad un certo momento del tempo”
Sono ritenute inammissibili:
Fatti verificatasi successivamente alla data in cui la norma ha
⁃
cessato di vivere
Questioni relative a norme abrogate retroattivamente
⁃ Il giudizio sulla non manifesta infondatezza della questione
2.
—> nasce sulla base di due premesse implicite:
a quo impedire che
Il giudice esercita una funzione di filtro(=
⁃
qualsiasi questione venga presentata alla Corte costituzionale ) a quo
Rispetto del principio secondo cui tale controllo del giudice
⁃
non può risolversi in un controllo sulla costituzionalità(in quanto tale
controllo è accentrato in Italia)
Spesso capita che i giudici si ritengano tacitamente competenti
all’accertamento della ‘fondatezza’
Le opzioni sono due: “manifestamente
Il giudice può respingere l’eccezione—>
⁃
infondata” —> l’unico ‘rimedio’ è quello di riproporre l’eccezione all’inizio
processo(tale questione non sussiste più dal
di ogni grado ulteriore del
momento che viene respinta da un giudice di ultimo grado, ex: Corte di
cassazione, Consiglio di Stato) “non
Il giudice può trasmettere la questione alla Corte—>
⁃
manifestamente infondata” —> è sufficiente un dubbio, non è
necessario il convincimento della incostituzionalità della norma
“di fronte a più possibili interpretazioni di
—> Il giudice per fare ciò deve
un sistema normativo, essi sono tenuti a scegliere quella che risulti
conforme a Costituzione”, senza aver fatto ciò, la questione, viene
ritenuta manifestamente inammissibile dalla Corte
Maggiori dubbi sono ammissibili nel caso del ‘diritto vivente’: “in
presenza di un orientamento giurisprudenziale univoco”
—> in questo modo si rischiava un’attenuazione del sindacato accentrato
di costituzionalità, quindi sono stati ridefiniti i limiti dell’interpretazione: è
“il tenore letterale della
considerata questione ammissibile quella in cui
disposizione non consenta tale interpretazione(conforme alla
Costituzione)”
Sono state introdotte delle novità sullo svolgimento del processo
costituzionale:
• Implementazione del contraddittorio e lo svolgimento della
fase istruttoria attraverso gli interventi in giudizio
Il possibile coinvolgimento di terzi nel giudizio, a condizione che si tratti
“un interesse qualificato, inerente in modo diretto e
di soggetti titolari di
immediato al rapporto dedotto in giudizio”
dell’amicus curiae
L’istituzione ed il ricorso ad esperti
•
Entro il termine perentorio di 20 giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza
Gazzetta Ufficiale, amici curiae
di remissione nella gli potranno
depositare in via telematica un’opinione scritta che potrà essere
“elementi utili alla
rimessa in giudizio se ritenuta in grado di fornire
conoscenza e alla valutazione del caso, anche in ragione della sua
complessità”.
Gli esperti, invece, potranno essere ascoltati dai giudici costituzionali
“necessario acquisire informazioni attinenti a
nel caso in cui fosse
specifiche discipline”
Il decreto 28 ottobre 2021 ha istituito una piattaforma
•
informatica(sistema e-Cost) per il deposito e lo scambio degli atti
riguardanti i giudizi davanti alla Corte costituzionale
Disposizioni dell’Unione Europea
Il discorso si complica leggermente:
Nel caso delle disposizioni dell’Unione europea direttamente
•
applicabili(trattati istitutivi, regolamenti comunitari, direttive self
executing)la quesitone va sollevata direttamente alla Corte di giustizia
dell’Unione europea —> se riterrà la norma interna viziata da irrilevanza,
ne causerà la sua disapplicazione
Nel caso delle disposizioni dell’Unione europea prive di efficacia
•
diretta(direttiva non self executing ed ancora in attesa di attuazione da
parte dello Stato):
Se il giudice a quo respinge l’eccezione, il processo continua
⁃
regolarmente
Emette una ordinanza e sospende il giudizio in corso
⁃
La Corte dovrà prima verificare il giudizio sulla rilevanza e sulla non
manifesta infondatezza
Nel caso della doppia pregiudizialità bisognerà prioritamente
•
consultare la Corte costituzionale
Giudizio in via principale o in via di azione
L’unica strada attraverso la quale si può ricorrere direttamente alla
Corte costituzionale, percorribile soltanto da:
• Stato
Ricorso contro una legge regionale
⁃ Ricorso contro la particolare legge regionale di approvazione dello
⁃ dall’art. 123 Cost.
Statuto ordinario prevista
• Regione
Ricorso contro una legge o un atto con forza di legge dello Stato
⁃ Ricorso contro una legge di un’altra Regione
⁃ Corte(sia in via incidentale
—> hanno duplice possibilità di accesso alla
che principale) L. cost. n. 3 del 2001
Precedentemente alla , I due ricorsi erano diversi
sul piano:
• Sostanziale
La Regione poteva ricorrere contro lo Stato solo nel caso di evasione
della sfera di competenza, invece, lo Stato poteva ricorrere per
qualsiasi vizio di legittimità costituzionale —> la successiva
giurisprudenza ha riconosciuto il ricorso alle Regioni contro le leggi statali
che incidano contro l’autonomia delle Regioni(criterio della
ridondanza)
Ex: se lo Stato, violando l’art. 3 Cost.(uguaglianza), propone dei benefici
finanziari per una determinata categoria di cittadini, le Regioni devono
fare pippa; invece, se lo Stato propone di benefici finanziari per
determinate Regioni e altre no, queste ultime possono intervenire
Nonostante la diversità delle motivazioni sia meno netta, la Corte ha
riconosciuto un ruolo maggiormente rilevante a favore dello Stato,
mantenendo la possibilità di ricorrer contro le leggi regionali deducendo
la violazione di qualsiasi vizio di legittimità costituzionale.
• Processuale
I due ricorsi avevano natura diversa:
Il ricorso della Regione era di tipo successivo—> il ricorso doveva
⁃
essere deliberato dalla Giunta regionale e notificato allo Stato, nella
persona del Presidente del Consiglio, entro 30 giorni dalla pubblicazione
della legge(il termine era di 60 giorni per una legge di un’altra Regione)
Il ricorso dello Stato era di tipo preventivo—> veniva proposto
⁃
contro leggi regionali non ancora promulgate
Il vecchio art. 127 Cost., prevedeva che una legge, una volta approvata
dal Consiglio regionale, doveva essere comunicata al Commissario del
Governo, che, se non apponeva il visto, rinviava la legge al Consiglio:
Se il Consiglio riapprovava la legge modificandola secondo i rilievi
⁃
mossi dal Commissario, la legge veniva promulgata
Se il Consiglio insisteva sul mantenimento del testo originario, il
⁃
Commissario poteva trasmettere tale testo al Presidente del Consiglio,
che poteva, entro 15 giorni, proporre ricorso alla Corte
costituzionale(vizio di legittimità) o alle Camere(contrasto con gli
interessi nazionali)
L. cost. n. 3 del 2001:
A seguito della
Parificazione sul piano processuale del ricorso: di tipo successivo,
•
entro 60 giorni
Eliminazione del controllo delle leggi regionali da parte del
•
Commissario del Governo
Eliminazione del vizio di merito delle leggi regionali per contrasto
•
con gli interessi nazionali
La soppressione della fase del controllo preventiva fu applicata anche
alle leggi delle Regio in a Statuto speciale, con l’eccezione della Regione
siciliana
Un’ulteriore innovazione costituzionale che va sottolineata sono le
dall’art. 3 della L. cost. n. 1 del 1999,
modifiche, introdotte sul
procedimento di formazione degli Statuti delle regioni ad autonomia
l’art. 123 Cost.
ordinaria: prevede che lo Statuto può essere approvato e
modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza
assoluta dei suoi componenti con due deliberazioni successive adottate
ad intervallo non minore di 2 mesi.
Lo Statuto può essere sottoposto a referendum popolare qualora entro 3
mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta 1/50 degli elettori della
Regione o 1/5 dei componenti del Consiglio regionale e deve essere
approvato dalla maggioranza dei voti validi
—> lo Statuto diviene una fonte di esclusiva competenza delle
Regioni ad autonomia ordinaria e si distingue dalle altre leggi regionali
per il suo procedimento di formazione aggravato
(Art. 123 Cost.): “promuovere la questione di legittimità
il Governo può
costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale
entro 30 giorni dalla loro pubblicazione” —> ci si è posto il problema del
dies a quo quando far iniziare tale termine)
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