Diritto costituzionale
Ogni ordinamento giuridico statale prevede forme e modi particolari per
la creazione e produzione di norme giuridiche —> per fonti del diritto
si intende ogni atto o fatto abilitato dall’ordinamento a creare diritto
Bisogna distinguere tra:
Fonte-atto
—> quando l’ordinamento attribuisce la capacità di creare norme
giuridiche ad un atto scritto approvato da un soggetto determinato
secondo un procedimento tipico
Ricapitolando deve essere un atto scritto, approvato da un soggetto
competente ad approvare tale atto, secondo un determinato
procedimento
Ex: gli artt.70-74 attribuiscono la funzione legislativa alle due Camere,
che la possono esercitare seguendo il procedimento legislativo
Fonte-fatto
—> l’ordinamento ricollega il sorgere di norme giuridiche al verificarsi di
soggetti di un ordinamento
determinati eventi —> consuetudine(= i
giuridico tengono uno stesso comportamento in modo uniforme e
costante nel tempo, con la convinzione di essere giuridicamente
obbligati a tenere tale comportamento opinio iuris ac necessitatis)
->
Gli artt. 8 e 15 preliminari al Codice civile attribuiscono alla consuetudine
un grado gerarchico inferiore —> l’art. 134 Cost. esclude tali atti dal
sindacato di legittimità costituzionale della Corte costituzionale(vi
rientrano solo le fonti-atto, quindi la legge e gli atti aventi forza di legge)
Che rilevanza ha che una medesima regola giuridica sia posta da una
fonte di diritto o meno?
Soprattutto per come viene trattata nell’ordinamento.
Ad esempio, la legge può avere ratio diverse nel tempo, ovvero la
prospettiva interpretativa cambia.
Ancora, principio fondamentale è lo iura novit curia, secondo il quale il
giudice può soltanto conoscere il diritto oggettivo, il resto è a discrezione
delle parti.
Infine, il ricorso alla Cassazione si ha per violazione o falsa applicazione
di legge, quindi norme di diritto(c.p.c.) —> ancora una volta si ha una
differenziazione tra regole di diritto e non
Definiamo altri concetti fondamentali:
Fonti di cognizione —> atti scritti che consentono una migliore
individuazione di norme già sorte
Ex: le Raccolte ufficiali di usi riproducono per iscritto le norme
consuetudinarie che disciplinano determinati settori, ma consentono a
chiunque la prova contraria, ovvero che una determinata regola non sia
una norma consuetudinaria
Fonti di produzione
—> vanno distinte ancora le fonti sulla produzione, ovvero quando le
norme create da una fonte abbiano un contenuto particolare, quello di
disciplinare la formazione di altre fonti del diritto —> norme sulla
produzione
Il sistema è quasi sempre misto, ovvero non sussistono fonti sulla
produzione in senso proprio ma si hanno fonti di produzione che
contengono anche norme sulla produzione.
Ex: artt.70-74 disciplinano il procedimento di formazione della ‘legge
ordinaria’
Artt.76 e 77 ‘decreto legislativo’ e ‘decreto-legge’
⁃ Art.138 ‘leggi di revisione della Costituzione’ e ‘leggi costituzionali’
⁃ Art.64 ‘regolamenti parlamentari’
⁃ Art.17, L.23 agosto 1988, n.400, i ‘regolamenti amministrativi’
⁃
La sequenza logica per determinare quale sia la regola giuridica da
applicare ad una determinata fattispecie è la seguente: si individua
l’atto-fonte, poi la disposizione(testo letterale), infine la norma(o
norma di condotta) —> attraverso l’interpretazione
—> essa è molto soggettiva, infatti gli ordinamenti prevedono norme per
cercare di restringere il grado di soggettività
Ex: l’art.12, comma 1, Disp. prel. Cod. Civ., “Nell’applicare la legge non si
può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato
proprio delle parole secondo la connessione di esse e dalla intenzione del
legislatore”
A volte vi può essere una apposita legge che stabilisca il significato da
attribuire alla disposizione, si parla di interpretazione autentica.
Ex: gli artt.527 e 529 del cod.pen. prevedono la reclusione da tre mesi a
tre anni a chiunque compie, in un luogo pubblico o aperto o esposto al
pubblico, atti osceni e il secondo definisce la nozione di tali atti osceni
come, secondo il comune sentimento, atti che offendano il pudore
—> la soluzione sarebbe una formulazione rigorosa ed univoca dei testi
drafting
normativi( ), non possibile essendo anche il prodotto di scelte
politiche
Le disposizioni che, sulla base della loro formulazione letterale, sono
disposizioni
suscettibili ad interpretazioni diverse vengono definite ‘
polisense ’ —> accrescono la discrezionalità dell’interprete, indebolendo
il principio della certezza del diritto
Ex: l’art.59 stabilisce che “Il Presidente della Repubblica può nominare
senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi
meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario”, l’art.89
stabilisce che “Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se
non è controfirmato dai ministri proponenti” -> in realtà, non sono
soggetti a controfirma tutti gli atti che esso pone in essere in quanto, non
Capo dello Stato, ma del Consiglio supremo di difesa e del Consiglio
superiore della magistratura o gli atti attraverso i quali ricorrere alla
Corte costituzionale nei confronti di un atto del Governo ritenuto lesivo
della propria competenza
Le disposizioni suscettibili di essere interpretate in un solo modo vengono
definite disposizioni univoche, in cui si ha una perfetta corrispondenza
in claris non fit interpretatio
tra disposizione e norma —>
Ex: art.12 Cost. “La bandiera della Repubblica è il tricolore…”
I principi, invece, si ricavano dal diritto scritto ma sono posti da fonti-
atto(“si ricavano in via interpretativa da singole disposizioni o gruppi di
disposizioni, in quanto da queste logicamente implicati o presupposti ”).
Affermare che tali principi debbano essere considerati diritto non scritto
in quanto non ricavabili da specifiche disposizioni, porterebbe alla
conclusione che anche tutte le norme che non siano esplicitate in
apposite disposizioni siano diritto non scritto.
Al contrario si è anche affermato che non tutte le disposizioni debbano
contenere norme, ma che si possano limitare ad enunciare fini ed intenti
generali che l’atto intende perseguire.
—> le norme giuridiche non vanno riconosciute in base al loro contenuto,
ma in base alla fonte di diritto che le pone in essere
Creazione indiretta del diritto oggettivo
Vediamo un tipo di creazione del diritto indiretta: il rinvio, a fonti
esterne all’ordinamento.
Vi sono due tipi di rinvio:
Fisso(ex: ordine di esecuzione) —> fa riferimento al contenuto
⁃
—> è un legame più stretto, quindi se cambia il contenuto, è necessario
un nuovo ordine di esecuzione perché le norme interne e internazionali
devono essere corrispondenti
(ex: art.10)
Mobile —> fa riferimento alla fonte esterna
⁃
Creano molti problemi le fonti sopranazionali:
1. Trattato —> alla formazione di un trattato si perviene tramite le
fasi: di negoziazione, sottoscrizione, ratifica e lo scambio delle ratifiche
—> per essere vincolanti, le norme contenuto nel trattato, devono essere
recepite
L’art. 87 prevede che esse debbano essere recepite dal Presidente della
l’art.80
Repubblica, ma, aggiunge un ‘momento preliminare’: i trattati
devono essere sottoposti ad un premio assenso parlamentare dato con
legge.
Vi sono due metodi:
Si può approvare un atto-fonte(legge o regolamento
amministrativo) le cui disposizioni riproducano il testo delle clausole
contenute nel trattato, eventualmente modificando il testo di taluna di
esse per adeguarlo, senza mutarne la sostanza —> si ha una creazione
diretta del diritto
—> abbastanza complicato e poco utilizzato
Attraverso l’ordine di esecuzione, ovvero una disposizione,
contenuta in un atto normativo interno, con la quale si dà piena e
completa esecuzione alle clausole di un trattato, il cui testo viene
allegato
—> l’interprete dovrà sempre tenere conto dell’eventuale necessità di
adattarle alle particolari esigenze dell’ordinamento
—> non va a creare norme interne, ma ha la funzione di attribuire
efficacia alle norme pattizie internazionali
Quindi, a seguito del cambiamento delle norme pattizie di riferimento,
tale mutamento avviene in via automatica soltanto quando le nuove
norme pattizie siano state accettate dal singolo ordinamento statale
tramite un nuovo ordine di esecuzione relativo alle nuove norme pattizie.
Meno complessa è la situazione nel caso di ‘accordi in forma
semplificata’, definiti così in quanto entrano in vigore per effetto della
sola sottoscrizione in quanto non vi è la fase della ratifica.
—> non è un rinvio recettizio per diversi motivi:
Ciò che viene inserito sono le norme da esse desumibili in via di
⁃
interpretazione -> non sono sempre esattamente identiche alle norme
ricavabili dal testo
L’oggetto del rinvio è concretamente definito e l’ordine di
⁃
esecuzione ha la forza propria dell’atto normativo nel quale è contenuto
Ex: tali norme avranno grado legislativo se contenute in una legge
I controlli giurisdizionali sulla legittimità delle norme sono gli stessi
previsti per il diritto scritto, ma una eventuale dichiarazione di
illegittimità dovrà avere per oggetto la disposizione legislativa
contenente l’ordine di esecuzione per la parte in cui si riferisce a norme
ricavate da determinate clausole del trattato —> essa non potrà
produrre effetti all’interno dell’ordinamento essendo stata dichiarata
illegittima la norma interna ad essa corrispondente —> un giudice
ordinario dovrà disapplicare tale disposizione
Un caso limite è quello di un trattato ratificato ma non ancora eseguito
che non è sufficiente a determinare l’illegittimità du eventuali norme
interne, sia anteriori sia posteriori, contrastanti con alcune clausole del
trattato stesso —> ne viene esclusa la parametricità, l’unica
conseguenza sarà quella della responsabilità sul piano internazionale
dello Stato italiano per mancanza di esecuzione del trattato
Però sarà possibile qualificare tale norma come interposta nei confronti
di leggi successive.
Per quanto riguarda gli accordi in forma semplificata si deve escludere
che essi, ove non recepiti con legge statale o con atto ad essa
equiparato, possano limitare la potestà legislativa del Parlamento e
quella delle Regioni.
Inoltre, l’art.117 afferma che anche le regioni sono tenute al rispetto
delle norme internazionali —> sono sindacabili per scorretta applicazione
e possono essere norme interposte
2. Diritto internazionale consuetudinario
Vediamo un’altra forma indiretta: l’art.10, comma 1, Cost.
“L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto
internazionale generalmente riconosciute”, intendendosi le norme
internazionali consuetudinarie dotate del carattere della generalità e
diffusamente osservate —> i cui effetti non potranno prodursi se la
norma internazionale non sarà oggetto di un ordine di esecuzione interno
—> si prevede un rinvio mobile, poiché oggetto di esso sono tutte le
norme consuetudinarie internazionali presenti e future: norme
astrattamente determinabili e non concretamente determinate
—> prevede un adattamento automatico compiuto dall’articolo
stesso, vengono cioè considerate norme interposte, il cui accertamento
spetterà di volta in volta ai singoli giudici o al legislatore laddove vi sia
l’esigenza di ricorrere ad un’interpretazione autentica —-> saranno
soggette ai successivi controlli di legittimità
l’art.10
—> non è una norma di produzione, perché se così fosse
porterebbe alla creazione di norme interne non scritte corrispondenti al
contenuto delle norme consuetudinarie internazionali generalmente
riconosciute, il cui rango, essendo poste da una norma costituzionale,
sarebbe costituzionale e ciò porterebbe a: Stato(che potrebbe essere
Una limitazione della sovranità dello
⁃
legittimata dall’art. 11)
⁃ Si scontra con il principio di rigidità della Costituzione previsto
dall’art. 138
Si scontra anche con il principio di sovranità popolare in quanto il
⁃
Parlamento deve necessariamente intervenire in qualsiasi ipotesi di
revisione costituzionale
Molto importante fu la sentenza 238 del 2014 in un giudizio per crimini di
guerra, compiute dalle forze armate tedesche, per ottenere un
risarcimento: la norma consuetudinaria del diritto internazionale invocata
fu quella relativa all’immunità degli Stati dalla giurisdizione civile degli
altri Stati per la parte che comprende gli atti iure imperii, in cui rientrano
i crimini di guerra e contro l’umanità.
Visto che a richiamare tale consuetudine era l’art.10, in teoria anch’esse
avevano rango costituzionale, ma, la Corte pose come limite insuperabile
i principi supremi dell’ordinamento italiano —> la Corte, dunque,
dichiara l’infondatezza della questione in quanto tale norma non entra a
far parte dell’ordinamento nella parte contrastante, appunto, con i
principi supremi dell’ordinamento italiano
Per quanto riguarda i regolamenti europei, anch’essi vincolanti e
art.11
quindi direttamente applicabili, trova fondamento nell’ —> si ha
una retrocessione della nostra sovranità
3. Norme di diritto internazionale privato
Quando le disposizioni rinvia alle norme di ordinamenti stranieri sulla
base di criteri comunemente definiti come ‘criteri di collegamento’.
Ex: le norme che hanno sostituito le norme originariamente contenute
negli artt.17-31 delle Disp.prel.cod.civ.
—> si limitano ad introdurre in un dato ordinamento criteri sostanziali,
ricavati da norme straniere ed applicabili caso per caso, per la risoluzione
di controversie tra privati
Rapporti tra fonti
Possono essere costruiti secondo diversi criteri:
Principio della gerarchia
Il grado della fonte sarà proprio anche dell’atto, delle disposizioni e delle
norme.
Ex: le fonti di grado costituzionale sono superiori alle fonti di grado
legislativo
Principio della competenza
Significa presupporre l’esistenza di una norma, contenuta in una fonte di
grado superiore che assegni sfere di operatività distinte a fonti diverse.
Ex: si ha una ripartizione di competenza per materia quando gli Statuti
delle Regioni ad autonomia speciale riservano in via esclusiva alle leggi
determinate materie;
L’art.117 pone un diverso modo d’intervento per le materie da esso
indicate, assegnando alle leggi statali il compito di porne i principi
fondamentali
—> un caso particolare di ripartizione della competenza è la riserva di
legge: quando una norma costituzionale attribuisce soltanto alla fonte
legge il potere di disciplinare una determinata materia con esclusione
dell’intervento di fonti subordinate
Riserva di legge relativa, quando è sufficiente che la legge fissi la
⁃
disciplina di principio
Riserva di legge assoluta, quando tutta la disciplina della materia
⁃
deve essere stabilita dalla legge
Riserva di legge rinforzata, quando la norma costituzionale,
⁃
stabilendo un caso di riserva assoluta, predetermina altresì in qualche
sua parte il contenuto della legge che dovrà disciplinare la materia
La funzione di tali principi è quella di risolvere i possibili
contrasti(antinomia) tra norme, fondamentale per assicurare quel
principio della certezza del diritto —> presuppongono che il contrasto
avvenga tra norme di grado diverso
Ex: l’art.64 sui regolamenti parlamentari assegna in via esclusiva la
competenza a disciplinare la materia dell’organizzazione e del
funzionamento interno di ciascuna Camera
Una norma di dice valida o legittima quando è conforme a quanto
stabilito da norme di grado superiore(assenza di antinomie) —>
altrimenti è invalida o illegittima(= un atto che per carenza di
determinati elementi ad esso essenziali, non è riconoscibile come
appartenente ad una specifica categoria di atti prevista da una norma di
grado superiore
Illegittimità
1. il concetto di illegittimità si suddivide in due tipi di ‘vizi’ in base al
tipo di contrasto:
Vizi sostanziali, che attengono al contenuto dell’atto normativo
⁃
—> determinano la illegittimità parziale dell’atto
Vizi formali, che attengono al mancato rispetto delle norme di
⁃
grado superiore sul procedimento di formazione dell’atto normativo
oppure di singole disposizioni contenute nell’atto stesso
—> determinano la illegittimità totale dell’atto
2. il concetto di illegittimità si suddivide sotto il profilo cronologico in:
Illegittimità originaria, quando il contrasto si verifica nei confronti
⁃
di norme di grado superiore già esistenti, per cui si può affermare che
l’atto o la disposizione o la norma sono illegittimi fin dal momento della
loro immissione nell’ordinamento
Illegittimità sopravvenuta, in contrasto con norme di grado
⁃
superiore create in un momento successivo —> nascono legittimi e
diventano illegittimi in un momento successivo
—> l’antinomia prodotta da una norma illegittima viene risolta attraverso
l’eliminazione dall’ordinamento di quest’ultima
Cosa succede se le norme hanno lo stesso grado gerarchico?
Il criterio cronologico comporta il fenomeno dell’abrogazione, che può
distinguersi in diversi tipi a seconda del modo di esplicarsi ed a seconda
che essa operi soltanto per il futuro ovvero anche per il passato.
“Le leggi non sono abrogate che da leggi
l’art. 15 Disp. Prel. Cod. Civ.
posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilità
tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché la nuova legge regola
l’intera materia già regolata dalla legge anteriore ” —> si ricavano tre
principi di abrogazione:
Abrogazione espressa
⁃ Abrogazione tacita
⁃ Abrogazione per nuova disciplina di una materia —>
⁃
risulteranno automaticamente abrogate tutte le disposizioni che
disciplinavano una determinata materia, indipendentemente dal fatto
che esse contrastino o no con le nuove disposizioni
—> va tenuto comunque conto della norma anteriore speciale, in
attuazione del criterio di specialità
Abrogazione con efficacia retroattiva —> art.11 Disp. Preliminari.
⁃ La legge non risponde che per l’avvenire: essa non ha effetto
Cod. civ. “
retroattivo” —> vi è l’obbligo di interpretare come prive di efficacia
retroattiva le disposizioni di una legge che non dichiari espressamente di
voler produrre effetti anche per il passato
Un limite assoluto per tale principio lo si ha per le leggi penale, in
attuazione del principio del favor rei, art.25 “Nessuno può essere punito
se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto
commesso”.
Vediamo due eccezioni:
1. Nel caso di una legge costituzionale in regime di Costituzione rigida
o di una legge ordinaria in regime di Costituzione flessibile, approvata in
contrasto con le norme sul rispettivo procedimento di formazione
contenute nella Costituzione —> non si può parlare di deroga tacita in
quanto, non avendo rispettato i procedimenti di formazione, tali leggi non
entrano nell’ordinamento stesso —> vi è un’impossibilità cronologica
prima di una impossibilità logica
2. Prendendo in considerazione il caso dell’illegittimità sopravvenuta,
è possibile, tra atti di paro grado, risolvere tale fattispecie tramite
abrogazione espressa
Reviviscenza
Il ripristino di norme abrogate per via legislativa è considerato fatto
‘eccezionale’, occorre sempre specificare tale intento.
La Corte respinge la tesa della reviviscenza di disposizioni a seguito di
abrogazione referendaria —> sarebbero da considerarsi quiescenti e
sempre pronte a ridiventare vigenti
La dichiarazione di illegittimità costituzionale ha effetti diversi rispetto
all’abrogazione, il cui effetto porta al ripristino dell’efficacia della
disciplina abrogata.
—> altro caso particolare sono le disposizioni che tornino a ricevere
applicazione in quanto mai validamente abrogate da norme contenute in
un atto successivo affetto da vizio radicale nella sua formazione
Vediamo altri due istituti:
Sospensione
Tra fonti di paro grado o aventi una uguale sfera di competenza, si ha
sospensione quando una norma successiva sospenda per un periodo di
tempo determinato l’efficacia di una o più norme anteriori —>
temporaneità e provvisorietà
—> non rientra nell’ipotesi di abrogazione
Deroga
Tra fonti di paro grado o aventi una uguale sfera di competenza, si ha
deroga quando una norma successiva stabilisca che la disciplina
generale stabilita da una precedente norma non si applichi in via
definitiva a determinate fattispecie —> definitività
—> rientra nell’ipotesi di abrogazione parziale
Un atto normativo, anche se validamente formato, non è ancora in grado
di produrre effetti fintantoché non sia entrato in vigore nei modi stabiliti
dall’ordinamento —> questo perché vi è differenza tra:
Entrata in vigore, ovvero quando entra a comporre l’ordinamento
—> si riferisce all’atto nel suo complesso
Efficacia, ovvero capacità attuale
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