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2. GIUDIZIO IN VIA PRINCIPALE

E’ ricorso diretto alla corte cost, che può essere esercitato solo da Stato e Regioni-> possibili situazioni:

− ricorso dello Stato contro legge regionale o legge regionale di approvazione dello statuto ordinario

− ricorso di una regione contro legge o atto con forza di legge statale

− ricorso di una regione contro legge di un’altra regione

Prima della riforma del titoloV, il ricorso di stato e regioni erano differenti, sotto 2 punti di vista:

- pv sostanziale gamma dei motivi del ricorso dello stato era più ampia rispetto a quella delle regioni (potevano

ricorrere solo x violazione della propria competenza, mentre lo stato x qualsiasi vizio di legittimità cost) corte ha

successivamente cambiato tale impostazione-> dando alla regione la possibilità di ricorrere ogni volta che la legge

statale incidesse negativamente sulla sua autonomia, anche se non lesiva della sua competenza in senso stretto.

-pv processuale Regioni potevano proporre un ricorso solo successivo, mentre lo Stato poteva compiere un ricorso

preventivo:

− regioni: potevano ricorrere contro legge statale con delibera della giunta regionale, poi comunicata al

presidente del consiglio entro 30gg dalla pubblicazione della legge statale

− stato: la legge regionale, dopo l’approvazione, veniva comunicata al Commissario del Gov (organo di

controllo), che doveva apporvi il visto oppure rinviarla al consiglio-> se consiglio approvava di nuovo il testo

senza modifiche e il commissario riteneva la legge incostituzionale-> la trasmetteva al presidente del consiglio

che, dopo deliberazione del consiglio dei ministri, poteva proporre ricorso alla corte cost .

Con L3\2001 art 127 è stato modificato “Il Governo , quando ritenga che una legge regionale ecceda la

competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte cost entro

60gg dalla sua pubblicazione . La Regione , quando ritenga che una legge o un atto con valore di legge dello Stato o

di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi

alla Corte cost entro 60gg dalla pubblicazione ” quindi:

a) parificazione dal pv processuale del ricorso dello stato e della regione-> entrambi successivi entro 60gg

b) eliminazione del controllo sulle leggi regionali da parte del commissario del gov

c) eliminazione del vizio di merito delle leggi regionali x contrasto con gli interessi nazionali o di altre regioni

La corte, anche dopo la riforma, ha affermato la possibilità dello Stato, di ricorrere, a differenza delle regioni, x la

violazione di qualsiasi parametro cost lo Stato ha cmq un ruolo peculiare, desumibile sia dall’art5, che dalle varie

disposizioni cost che fanno riferimento alla tutela delle istanze unitarie e dei vincoli cost\ue\internazionali.

Inoltre, art123 prevede un procedimento di formazione degli Statuti regionali fonte a totale competenza regionale,

che si forma con procedimento aggravato-> entro 30gg da pubblicazione, il gov può proporre questione di legittimità

cost-> x pubblicazione non si intende quella successiva alla promulgazione, ma quella “notiziale”, anteriore-> quindi è

un caso di ricorso statale preventivo.

Distinzione tra giudizio incidentale e principale:

• diverso modo di accesso al giudizio di legittimità cost

• giudizio incidentale non è un giudizio tra parti (giudizio si apre non con ricorso delle parti, ma con

ordinanza del giudice a quo + le parti possono anche non costituirsi); mentre quello in via principale è un

giudizio tra parti: la parte convenuta può anche non costituirsi, ma se il ricorrente non si costituisce->

giudizio si estingue x rinuncia del ricorrente + la controversia deve essere concreta e attuale-> giudizio può

estinguersi anche x cessazione della materia del contendere, se viene meno l’attualità della violazione.

L. La Loggia del 2003 importanti novità ai giudizi in via principale corte deve fissare udienza di discussione entro

90gg dal deposito del ricorso + quando l’applicazione dell’atto impugnato comporti il rischio di irreparabile danno

all’interesse pubblico o ai cittadini-> corte può sospenderne l’esecuzione-> in tal caso l’udienza è fissata entro i

successivi 30gg.

GIUDIZIO DAVANTI ALLA CORTE

Il giudizio può svolgersi in camera di consiglio o in udienza pubblica camera di consiglio solo quando nessuna della

parti si sia costituita (incidentale) oppure quando la corte ritiene di poter decidere con ordinanza di manifesta

infondatezza o inammissibilità (se però durante il giudizio la Corte cambia opinione-> causa è rinviata alla pubblica

udienza). Udienza pubblica: le parti sono ascoltata e successivamente la corte si ritira in camera di consiglio x

deliberare si pronuncia con ordinanza o sentenza-> non impugnabili.

ORDINANZE:

a) di manifesta infondatezza  quando la corte non ravvisa alcun argomento a favore dell’incostituzionalità

b) di inammissibilità  quando sussiste una causa che impedisce la decisione nel merito-> INSANABILI:

-norma oggetto del ricorso è contenuta in un atto privo di forza di legge, -carenza di legittimazione, -manifesta

irrilevanza; SANABILI: -insufficiente motivazione del giudice a quo sull’accertamento della rilevanza o della

non manifesta infondatezza del ricorso oppure sull’esperimento del tentativo d’interpretazione conforme

sono sanabili perché il giudice a quo potrà successivamente riproporre la questione integrando la motivazione

e in tal caso la questione riproposta va considerata come questione del tutto nuova e non come continuazione

c) di restituzione degli atti al giudice a quo  attualmente la Corte vi ricorre solo nel caso in cui la fattispecie

che ha dato origine alla causa pendente davanti al giudice a quo viene disciplinata da una nuova norma,

rispetto a quella impugnata-> la restituzione ha lo scopo di consentire al giudice di stabilire se la norma

originaria è ancora applicabile al giudizio (ad es nel caso di abrogazione non retroattiva).

d) istruttorie  quando la Corte deve acquisire notizie, documenti x la sua decisione-> es: può chiedere alla

presidenza della camera il rilascio di copie dei verbali delle sedute delle commissioni, per poter accertare le

modalità di approvazione di una legge

SENTENZE:

di rigetto  rigettano la questione x infondatezza\inammissibilità\cessazione della materia del contendere (solo

 x via principale). Oggetto di tali sentenze è sempre negativo e mai positivo-> non consiste nella dichiarazione

di legittimità della norma, ma solo nel rigetto della questione: -corte non è vincolata dalle proprie sentenze di

rigetto; -parti possono ripresentare la questione in un ulteriore grado o giudizio; -questione non può essere

riproposta negli stessi termini, nello stesso giudizio a quo

di accoglimento  dichiarano l’illegittimità della disposizione nei limiti dell’impugnazione (ma la corte

 dichiara anche quali altre disposizioni sono illegittime, come conseguenza)-> comportano la definitiva

eliminazione dall’ordinamento della norma incostituzionale, con effetto retroattivo ma sono fatti salvi i

rapporti esauriti (: rapporti definitivamente chiusi dal pv giuridico-> es: con sentenza passata in giudicato)->

eccezione in materia penale, in applicazione della regola del “favor rei”-> se la sent della corte determina un

trattamento più favorevole al reo, si applica questa, anche se è già intervenuta sent irrevocabile.

Nei primi anni 80, per limitare la retroattività delle sue sentenze, la corte ha cercato di contenere tale effetto

in 2 casi: 1-incostituzionalità sopravvenuta (effetto della sentenza decorre solo dal momento in cui è

intervenuta l’incostituzionalità) ; 2-bilanciamento di valori ( corte prevede un termine dal quale inizia a

decorrere l’effetto della sua sentenza, in modo da ridurre effetti negativi x i valori costituzionali in

contrapposizione).

monitorie  primo sottotipo, sviluppato x cercare una collaborazione con Parlamento tali sentenze possono

 essere sia di accoglimento che di rigetto-> contengono un ammonimento al gov o al parlamento affinchè

provvedano a sistemare la situazione determinatasi a seguito della sentenza della corte.

interpretative  quando ci sono disposizioni polisense, può accadere una interpretazione sia conforme alla

 cost e altre no-> inizialmente la corte ricorreva a sentenze interpretative di rigetto (rigettava la questione

indicando l’interpretazione che non rende incostituzionale la disposizione) tuttavia tali sentenze furono molto

contestate dalla corte di cassazione-> il potere di interpretare le disposizioni spetta ai singoli giudici: spesso

non rispettarono l’interpretazione fornita dalla corte cost così iniziò a pronunciare sentenze interpretative di

accoglimento (dichiara illegittimità non della disposizione ma di una della norme in essa contenute)-> in

questo modo tale norma era abrogata e non poteva più essere applicata dai giudici.

additive  dichiarano l’incostituzionalità dell’omessa previsione di qualcosa che avrebbe dovuto essere

 previsto dalla legge-> comporta l’espansione di una norma già contenuta implicitamente nella disposizione.

sostitutive  illegittimità colpisce un frammento testuale, che viene sostituito con un altro frammento di

 norma che rende la disposizione conforme alla cost (es: disposizione che riguarda l’autorizzazione a procedere

x reato di vilipendio della corte cost-> è incostituzionale nella parte in cui attribuisce tale potere al ministro di

grazia e giustizia, invece che alla corte stessa) tali sentenze sono state molto criticate perché la corte si

distacca dalla funzione negativo-eliminativa delle sue sentenza-> tuttavia la corte non è libera come il

legislatore: -è il giudice a quo a indicare la disposizione su cui operare; -addizione si limita a individuare una

norma implicita nel sistema  inoltre, ci sono dei limiti insuperabili x corte: es. materia penale (riserva assoluta

di legge) oppure casi in cui si prevedano nuove spese x lo stato (principio di necessaria copertura delle spese

ex art81).

additive di principio  nuovo tipo di sentenze, create x garantire diritti cost anche nel caso in cui occorre

 imporre nuovi oneri a carico dello stato + rispettare ambiti di discrezionalità del legislatore-> dichiara

incostituzionalità di un omissione, cui non segue l’addizione di una regola compiuta, ma solo di un principio

generalissimo, lasciando al legislatore il potere di disciplinare la materia. In alcuni casi la corte ha specificato

che la sent era

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Publisher
A.A. 2014-2015
10 pagine
3 download
SSD Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher juliaranel di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto costituzionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi Roma Tre o del prof Cicconetti Stefano Maria.