Giudizio diffuso e accentrato
Il controllo di legittimità costituzionale delle leggi può svolgersi secondo due modelli:
Giudizio diffuso
Nasce per la prima volta negli Stati Uniti, dove qualunque giudice, nell’esercizio delle sue funzioni, può effettuare un controllo di costituzionalità delle leggi. La Costituzione americana non prevede nulla a riguardo; proprio tale silenzio ha reso necessario lo sviluppo di un meccanismo di questo genere. Il principio del giudizio diffuso fu enunciato per la prima volta nel 1803, nella sentenza Marbury vs Madison. Dato il carattere rigido della costituzione, se una legge non è conforme a questa, essendo gerarchicamente inferiore, dovrà soccombere: il giudice ordinario disapplica la legge non conforme nel caso concreto.
Problema: la disapplicazione vale solo per il caso concreto, il che può portare a situazioni di incertezza. Il rimedio è il principio dello stare decisis, secondo cui le decisioni della Corte Suprema sono formalmente vincolanti nei confronti di tutti i giudici.
- Il giudizio di legittimità costituzionale non ha una propria autonomia processuale, ma è solo un momento interno al giudizio di merito. La Corte Suprema non compie uno specifico giudizio di legittimità, ma si limita a valutare la legittimità o meno della norma solo ai fini della sua applicazione al caso concreto.
- La pronuncia della corte non comporta l’annullamento della norma; la corte non ha poteri diversi da quelli ordinari. La legge continua ad essere presente nell’ordinamento, pur non potendo essere applicata da giudici e dall’amministrazione.
Giudizio accentrato
È quello che abbiamo in Italia: il giudizio di costituzionalità è affidato a un organo ad hoc, la Corte Costituzionale, indipendentemente da una concreta applicazione della legge, e le sentenze della corte che accertano l’incostituzionalità della legge ne determinano l’abrogazione ex nunc ed erga omnes.
Motivi della preferenza di questo modello:
- In Italia non c’è il principio dello stare decisis; le sentenze della Corte di Cassazione non vincolano i giudici.
- Preoccupazione di non squilibrare i poteri dello stato, affidando alla magistratura un potere eccessivo, tale da determinare l’abrogazione delle leggi, che dovrebbe essere competenza del parlamento.
Per ovviare a questo secondo problema, l'articolo 135 della Costituzione prevede una particolare composizione della corte:
- Elettori dei giudici: un terzo dal Presidente della Repubblica (con decreto controfirmato dal Presidente del Consiglio, che può negare la controfirma solo per mancanza di requisiti dei candidati o per gravi ragioni di opportunità); un terzo dal parlamento (in seduta comune, con maggioranza dei due terzi; per gli scrutini successivi al terzo è sufficiente la maggioranza dei tre quinti); un terzo dalle supreme magistrature ordinarie e amministrative (Consiglio di Stato, Corte dei Conti e Corte di Cassazione, elezione avviene a maggioranza assoluta dei componenti; se manca tale maggioranza: ballottaggio tra i più votati).
- Eleggibilità: i giudici sono eletti tra magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria e amministrativa, professori ordinari delle università, avvocati dopo 20 anni di esercizio. Nei giudizi d’accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono altri 16 membri, estratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l’eleggibilità a senatori, che il parlamento compila ogni 9 anni.
I giudici costituzionali sono eletti per 9 anni, decorrenti dal momento del loro giuramento, e non possono essere nuovamente nominati. È stato anche abrogato l’istituto della prorogatio fino al giuramento del giudice chiamato a sostituire il giudice scaduto. L'ufficio di giudice costituzionale è incompatibile con: membro di parlamento o di un consiglio regionale, professione di avvocato, ogni altra carica o ufficio indicati dalla legge.
I giudici non sono sindacabili, né possono essere perseguiti per le opinioni espresse o per i voti dati nell’esercizio delle loro funzioni; godono, inoltre, di immunità politica e penale (ex articolo 68). Inoltre, la corte ha autonomia regolamentare e finanziaria, deve adottare un regolamento, a maggioranza dei componenti, che disciplina le modalità di esercizio delle sue funzioni, pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Infine, vige il principio di autodichia: la corte è competente a giudicare sui ricorsi dei suoi dipendenti per evitare ingerenze esterne. Vediamo, quindi, che per molti aspetti la disciplina della corte è equiparabile a quella delle camere, la differenza sta nel fatto che tali norme sono contenute in legge ordinaria per la corte e in Costituzione per il parlamento.
Il modello accentrato ha subito negli anni un’importante eccezione in riferimento ad alcune fonti del diritto UE: un giudice che si trovi a dover decidere una controversia relativa a una fattispecie disciplinata da una legge e un regolamento comunitario tra loro contrastanti disapplica la legge e risolve applicando il regolamento UE.
Competenze della corte (articolo 134):
- Controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi\atti aventi forza di legge, dello Stato e regioni.
- Conflitti di attribuzione tra poteri dello stato e quelli tra stato e regioni e tra regioni tra loro.
- Accuse promosse contro il Presidente della Repubblica.
- Giudizio di ammissibilità delle richieste di referendum abrogativo.
Giudizio di legittimità costituzionale
Alcuni concetti generali strettamente collegati al giudizio di legittimità costituzionale:
- La corte costituzionale è giudice di legittimità; è precluso ogni sindacato di merito sul contenuto di leggi e atti aventi forza di legge. L87\1953: "esclusa ogni valutazione politica e sindacato sull’uso del potere discrezionale del parlamento."
- Distinzione tra:
- Illegittimità originaria (contrasto con norma di grado superiore già esistente: atto è illegittimo fin dal momento della sua immissione nell’ordinamento).
- Illegittimità sopravvenuta (contrasto con norma di grado superiore creata successivamente: atto nasce legittimo, illegittimo in un momento successivo).
- Distinzione tra:
- Vizi sostanziali (attengono al contenuto dell’atto).
- Vizi formali (attengono al mancato rispetto delle norme di grado superiore che disciplinano il procedimento di formazione dell’atto). Tra i vizi sostanziali c’è quello di "violazione del giudicato costituzionale": l'articolo 136 è violato se si disponesse che una norma dichiarata illegittima dalla corte conservi la sua efficacia; ma anche se una legge, per il modo in cui provvede a regolare fattispecie realizzatesi prima della sua entrata in vigore, persegue e raggiunge anche indirettamente lo stesso risultato. Inoltre, è molto dibattuta la possibilità di ammettere, tra i vizi sostanziali, un sindacato sull’eccesso di potere legislativo; tentativo di applicare alla validità delle leggi uno dei vizi degli atti amministrativi: quello dello "sviamento di potere": deviazione del singolo atto dallo scopo in vista del quale è riconosciuto il potere di adottarlo. Dubbi sulla possibilità di utilizzare questo vizio nel sindacato degli atti normativi nascono dal timore di finire con effettuare un controllo sulle scelte discrezionali del legislatore. In ogni caso, però, il sindacato sul fini del legislatore avviene comunque tramite l’elaborazione della "ragionevolezza e coerenza logica delle leggi": il rispetto di tale requisito è un limite per il legislatore, sulla base di un’interpretazione estensiva dell’articolo 3: uguaglianza dei cittadini impone il divieto di adottare atti con disposizioni palesemente arbitrarie o irragionevoli.
Aspetti sostanziali del giudizio di legittimità
Oggetto del giudizio
Articolo 134: "leggi dello Stato e delle Regioni e atti aventi forza di legge": elencazione tassativa, esclusi atti che non hanno forza di legge (es: regolamenti amministrativi) e fonti-fatto (es: norme consuetudinarie). Questo, però, non comporta l'esclusione del controllo nei confronti di qualsiasi norma non scritta: il controllo è ammesso quando la norma non scritta è creata non da una fonte fatto, ma da una fonte atto, ad esempio, ordine di esecuzione di un Trattato internazionale contenuto in un atto normativo interno. La corte ha ritenuto più volte la sua sindacabilità: dichiarazione di illegittimità avrà per oggetto la disposizione legislativa interna contenente ordine d’esecuzione.
Atti sottoponibili a giudizio:
- Leggi ordinarie dello Stato e delle Regioni: nessun problema nell’individuarle.
- Leggi costituzionali: potrebbero sorgere dubbi, in quanto leggi costituzionali sono pari-ordinate alla Costituzione. Eventuale contrasto andrebbe risolto con criterio cronologico: legge costituzionale abroga disposizione costituzionale. Questo, però, non vale:
- nel caso di vizio formale della legge costituzionale (non può essersi verificata abrogazione, perché il vizio si verifica in un momento in cui la legge è inesistente);
- nel caso di vizio sostanziale, quando legge costituzionale viola i limiti della revisione costituzionale (espressi, articolo 139, o taciti, principi supremi). Ipotesi particolare di sindacato su legge costituzionale: quelle previste dall’articolo 116, adottano gli statuti delle cinque Regioni speciali: tali leggi hanno capacità derogatoria delle sole disposizioni del titolo V, possono essere illegittime per:
- vizi formali;
- superamento limiti alla revisione;
- violazione di qualsiasi disposizione costituzionale diversa da quelle del titolo V.
- Atti con forza di legge: problema per individuarli; diverse tesi:
- Due caratteristiche della forza di legge sono: primarietà (fonte che non ha al di sopra di sé alcuna altra fonte diversa da quella costituzionale); raffrontabilità in termini di equipollenza alla legge; un atto ha forza di legge se è in grado di abrogare quest’ultima.
- Forza di legge:
- in senso attivo: capacità di abrogare le leggi;
- in senso passivo: capacità di resistere all’abrogazione da parte di atti inferiori alla legge.
- Entrambe le tesi, però, presuppongono rapporti dell’atto con la legge, regolati sulla base del principio della gerarchia, ed escludono quello della competenza; contraddizione: ad esempio, regolamenti parlamentari non possono abrogare una legge (violerebbero articolo 64), ma nemmeno le leggi possono abrogare i regolamenti parlamentari (violerebbero articolo 64). Regolamenti non hanno forza di legge in senso attivo, ma la hanno in senso passivo.
- Ulteriore tesi, basata sul principio di competenza: atti con forza di legge sono quelli autorizzati da una norma costituzionale a disciplinare determinate materie ad essi riservate, nelle quali è escluso l’intervento della legge.
- Ulteriore tesi: atti con forza di legge sono quelli sindacabili dalla corte costituzionale; atti per i quali l’ordinamento non prevede un sindacato diverso.
- Altra tesi, integrazione delle ultime tesi: atti con forza di legge sono tutti gli atti normativi primari, sotto il profilo della gerarchia e competenza, che siano insindacabili da parte di qualsiasi autorità diversa dalla corte. La corte non ha mai dato una definizione di "forza di legge", limitandosi ad ammettere o negare la sindacabilità dei singoli atti che le venivano sottoposti: ammesso per decreti legislativi e per decreti legge. Ma per decreti legge bisogna fare delle precisazioni, dovute al loro carattere di precarietà: se non convertiti, decadono dopo 60 giorni; raro che la corte riesca a giudicare sull’atto in tale breve periodo; c’è da compiere una distinzione:
- Decreto legge non viene convertito: decade retroattivamente e viene ritenuto come mai esistito; questione di legittimità costituzionale diviene inammissibile. Tuttavia, la corte ha ammesso la possibilità di trasferire il sindacato dal decreto legge non convertito alla medesima norma contenuta nel decreto legge reiterato (prassi della reiterazione: illegittima).
- Decreto legge convertito in legge: inizialmente la corte ha ritenuto che la conversione sanasse ogni possibile vizio formale (in particolare quello della mancanza dei presupposti di necessità/urgenza) del decreto legge, data la sua natura di novazione dell’atto. Successivamente ha mutato la sua posizione: decreti legge convertiti sono illegittimi se manca in modo evidente, fin dall’inizio, il requisito della necessità e urgenza; la legge di conversione non può sanare tale vizio, in quanto questo si pone come un vizio in procedendo della stessa legge di conversione, avendo trasformato in legge un decreto legge illegittimo.
- Nel 2007, la corte ha dichiarato, per la prima volta, l’illegittimità della norma di un decreto legge per insussistenza del requisito della necessità e urgenza, dovuta alla non omogeneità del contenuto del decreto legge, eterogenea rispetto al contenuto del decreto legge. Inoltre, successivamente, ha affermato che in sede di conversione possono essere aggiunte norme: se eterogenee, è necessaria una nuova valutazione dei presupposti di necessità e urgenza anche per queste; tale valutazione non è necessaria, invece, se non sono eterogenee. La legge di conversione non è libera, ma vincolata alla conversione o meno del decreto legge; non le è consentito di uscire dall’oggetto disciplinato dal decreto legge, sulla base di una situazione di necessità e urgenza.
- La corte ha ritenuto sindacabili i decreti legislativi di attuazione degli statuti speciali delle regioni; sono decreti legislativi che hanno ad oggetto l’attuazione della disciplina statuaria e il trasferimento di uffici e personale dallo Stato alle Regioni, illegittimi per:
- vizi formali;
- quando il decreto travalicando i limiti delle competenze assegnategli dallo statuto, non si limita.
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