I
⁃
parlamentare, in base al conseguimento di alcuni requisiti di anzianità di
permanenza nelle funzioni elettive) sono disciplinati dalle Camere con
regolamenti minori
benefit (ex: gratuita circolazione sui treni, rimborso dei
Una serie di
⁃
biglietti aerei)
Parlamento in seduta comune
Composto sia dai membri della Camera che del Senato, costituisce un
organo permanente
organo collegiale distinto: un ‘ ’.
“riunisce nei soli casi previsti dalla Costituzione”(art. 55, co. 2,
Esso si
Cost.) “il Presidente e l’Ufficio di presidenza sono quelli della Camera
e
dei deputati”(art. 63, co. 2, Cost.) —> organo a competenza
specializzata ed esclusiva(fissata dalla Costituzione stessa)
Al Presidente della Camera stessa spetta il potere di convocazione e si
riuniscono nella sede della Camera a Palazzo Montecitorio.
Le diverse funzioni sono le seguenti:
• Elettorali Repubblica(in questo caso il collegio è
Eleggono il Presidente della
⁃
integrato da 3 delegati per Regione designati dai rispettivi Consigli
regionali)
Eleggono 1/3 dei membri del Consiglio superiore della Magistratura
⁃ Eleggono 5 giudici della Corte costituzionale
⁃ Approvano l’elenco dei 45 cittadini aventi i requisiti di eleggibilità a
⁃ dal quale estrarre a sorte 16 giudici aggregati integranti la
senatore,
Corte costituzionale nella veste di giudice penale a seguito della messa
in stato di accusa del Presidente della Repubblica
Accertamento
•
⁃ Si accettano che “il Presidente della Repubblica, prima di assumere
le funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza
della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune”
Accusatorie
• Decisione di messa in stato d’accusa del Presidente della
⁃
Repubblica per i reati di alto tradimento e attentato alla Costituzione
Dibattuta la questione è sulla natura del collegio: tra perfetto e
imperfetto —> se gli vada riconosciuta o meno la capacità di discutere
prima di deliberare
Tuttavia, la qualificazione di imperfetto sarebbe ritenuta impropria per
due motivi:
⁃ Con riferimento alla competenza accusatoria
(Art. 64 Cost.) “ciascuna delle due Camere e il Parlamento a
⁃
Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta ”
Funzioni
Principi generali di funzionamento
Le Camere durano in carica 5 anni, tranne il caso di scioglimento
Stato(art. 88 Cost.).
anticipato ad opera del Capo dello
Il periodo di durata delle Camere si chiama legislatura ed è iniziata a
partire dall’entrata in vigore della Costituzione: attualmente siamo alla
XIX legislatura repubblicana
L’istituto della sessione era aperto e chiuso dal Re e, con la chiusura,
decadevano tutti i provvedimenti non approvati
—> è un organo continuo —> principio della continuità
prorogatio
—> la è la tipica espressione di questo principio: la
Costituzione per l’elezione delle nuove Camere prevede un periodo
temporale di max 70 giorni e, sin tanto che non siano riunite le Camere
“sono prorogati i poteri delle precedenti”(art. 61 Cost.)
neo-elette
Il 2 co. di questo stesso articolo genere diverse questioni interpretative:
1. Come definire l’eco temporale del periodo della prorogatio?
iniziale(dies a quo)
Il limite coincide con il momento dello scioglimento
finale(dies ad quem):
delle Camere, ci sono dubbi sul termine si
determinerebbe una duplice serie di organi, causando una
mortificazione del principio della continuità —> in realtà la
sovrapposizione non si verifica poiché, in tale situazione, sono in grado di
‘Camere vecchie’
esercitare le proprie funzioni soltanto le
2. Problema della delimitazione dei poteri esercitabili dalle Camere
scadute
Esistono 3 tesi(di cui le prime due estreme):
• Insuscettibili di alcuna limitazione
• Sola adozione degli atti di ordinaria amministrazione
(Tesi mediana e preferibile) oltre all’ordinaria amministrazione,
•
vanno inclusi gli atti di straordinaria amministrazione espressivi di
scelte di indirizzo politico, legittimamente adottabili in presenza di
circostante di urgenza e di necessità tali da renderli indifferibili
decreto-legge(art. 77, co. 2, Cost.)
Conversione
⁃
⁃ Approvazione legge di bilancio
⁃ Concessione dell’esercizio provvisorio(se a ridosso di scadenze
costituzionali)
⁃ Legge di proroga ex art. 60 cpv. Cost.
Deliberazione dello stato di guerra
⁃
⁃ Legge di conferimento al governo dei poteri necessari
⁃ Leggi di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali
⁃ Leggi rinviate dal Presidente della Repubblica alle Camere sciolte
—> tale limitazione funzionale, non trovando fondamento
costituzionale(il quale si riferisce soltanto all’impossibilità di procedere
all’elezione del Presidente della Repubblica da parte delle Camere sciolte
ex art. 85, co. 3, Cost.), sembra giustificarsi alla luce della situazione di
deficit che fa nascere la necessità di salvaguardare la sfera
decisionale dei futuri codeterminatori dell’indirizzo politico —>
discende da due esigenze:
⁃ Il principio di continuità
Rispetto del carattere democratico-rappresentativo che impone un
⁃
depotenziamento derivante dalla delegittimazione dell’organo in
scadenza
3. La controversa natura della limitazione
La Corte costituzionale sembra accreditare la tesi minoritaria della
giuridicità del limite, il cui vizio porterebbe a un possibile sindacato di
ragionevolezza
La prorogatio non va confusa con la proroga delle Camere: che le
camere prolunghino il proprio mandato oltre il limite temporale massimo
(art. 60, co. 2, Cost.): “se non per legge e
costituito dal quinquennio —>
soltanto in caso di guerra”
Essi differiscono per diversi motivi:
ratio
Per la
• prorogatio
La mira a proteggere il principio di continuità
⁃ La proroga esclude il passaggio tra le vecchie e le nuove Camere
⁃
• La natura prorogatio
Ordinaria della
⁃ Straordinaria della proroga
⁃
• L’instaurazione prorogatio
Automatica della
⁃ Positivamente adottata della proroga
⁃
• Effetti sull’esercizio dei poteri delle Camere
prorogatio
Riduttivi per la
⁃ Assenti nella proroga
⁃
—> la proroga comporta la grave conseguenza di sottrarre i parlamentari
vulnus
al giudizio degli elettori —> del:
Principio di responsabilità politica
⁃ Principio democratico
⁃
—> poiché esso porterebbe a una divisione in un momento di esigenza di
unità nazionale o, addirittura, impossibile nel caso in invasione
L’ampliamento della nozione di guerra costituzionalmente legittima è
stato ampliato a partire dal nostro primo conflitto iracheno(1991), che ha
comportato una potenziale correlativa estensione della latitudine
applicativa.
In generale, lo ‘stato di guerra’ deve essere formalmente ‘certificato’
dalle Camere attraverso la deliberaione(ex art. 78 Cost.)
Il potere di convocazione viene attribuito a ciascun Presidente della
Camera e vi sono 3 forme di convocazione:
• Ordinaria
Disposta dal Presidente alla fine della seduta: comunicazione dell’ordine
l’elenco degli argomenti da
del giorno della seduta successiva(=
trattare in ciascuna seduta), che permette la programmazione dei
lavori parlamentari
Se la Camera è alla viglia di un periodo di sospensione dei propri lavori,
la convocazione piò avvenire anche con la delibera di aggiornamento con
fissazione al termine dell’intervallo di sospensione
• Di diritto
(Art. 62 Cost.). “il primo giorno non festivo di febbraio e di
ottobre”(neppure richiede un’apposita convocazione da parte del
Presidente)
• Straordinaria
(Art. 62 Cost.): “per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della
Repubblica o di un terzo dei suoi componenti” in re ipsa
—> : motivi
ex: in regime di
legati a questioni improvvise e di particolare rilevanza(
prorogatio)
Di questa categoria fanno parte anche:
obbligatoria(art. 77, co. 2, Cost.)—>
Convocazione per la
⁃
conversione dei decreti-legge dall’art. 94, co. 3, Cost
Si desume implicitamente .: il Governo
⁃ “dieci giorni dalla sua
neo-costituito si deve presentare entro
formazione(…) alle Camere per ottenere la fiducia”
Un principio generale sempre in linea con il perfetto bicameralismo
dall’art. 62 Cost.: “si riunisce in via straordinaria
dell’organo, si desume e
una Camera è convocata di diritto anche l’altra”
È la Costituzione stessa a fissare i requisiti generali di validità delle
(art. 64 Cost.): “deliberazioni di
riunioni e delle deliberazioni —>
ciascuna camera e del Parlamento non sono valide e non è presente la
maggioranza dei loro componenti( quorum strutturale —> numero
numero minimo di deputati) e se non sono adottate a
legale=
maggioranza dei presenti( quorum salvo che la Costituzione
funzionale)
non preveda una maggioranza speciale” —> fa ordinariamente
semplice(metà+1),
riferimento alla maggioranza alla quale si
metà+1 dei componenti di
contrappone la maggioranza qualificata:
ciascuna Camera(maggioranza assoluta)
I regolamenti di Camera e Senato accolgono il principio secondo il quale
l’esistenza del numero legale è sempre presunta all’inizio di ogni seduta:
per procedere alla sua verifica è necessario che ne facciano espressa
parlamentari(14 deputati o 7 senatori)
richiesta un certo numero di
laddove non si tratti di sedute destinate a concludersi con votazioni —>
non costituisce condizione di validità per le sedute non destinate a
concludersi con un voto
quorum
Riguardo al funzionale vi è una divaricazione tra la disciplina
della Camera, che non considera gli astenuti, e del Senato, cui analoga
regole vige in seguito alla modifica del suo Regolamento —> tuttavia la
‘a favore o contro’ ‘presente’
identificazione e tra votante e sembra
frutto di una forzatura
Sempre dall’art. 64 Cost. si desume il principio della generale pubblicità
dell’attività parlamentare
Il fatto che le Camere “possono deliberare di adunarsi in seduta segreta”
ne rappresenta l’eccezione
—> deriva dalla sua natu
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