Estratto del documento

I

parlamentare, in base al conseguimento di alcuni requisiti di anzianità di

permanenza nelle funzioni elettive) sono disciplinati dalle Camere con

regolamenti minori

benefit (ex: gratuita circolazione sui treni, rimborso dei

Una serie di

biglietti aerei)

Parlamento in seduta comune

Composto sia dai membri della Camera che del Senato, costituisce un

organo permanente

organo collegiale distinto: un ‘ ’.

“riunisce nei soli casi previsti dalla Costituzione”(art. 55, co. 2,

Esso si

Cost.) “il Presidente e l’Ufficio di presidenza sono quelli della Camera

e

dei deputati”(art. 63, co. 2, Cost.) —> organo a competenza

specializzata ed esclusiva(fissata dalla Costituzione stessa)

Al Presidente della Camera stessa spetta il potere di convocazione e si

riuniscono nella sede della Camera a Palazzo Montecitorio.

Le diverse funzioni sono le seguenti:

• Elettorali Repubblica(in questo caso il collegio è

Eleggono il Presidente della

integrato da 3 delegati per Regione designati dai rispettivi Consigli

regionali)

Eleggono 1/3 dei membri del Consiglio superiore della Magistratura

⁃ Eleggono 5 giudici della Corte costituzionale

⁃ Approvano l’elenco dei 45 cittadini aventi i requisiti di eleggibilità a

⁃ dal quale estrarre a sorte 16 giudici aggregati integranti la

senatore,

Corte costituzionale nella veste di giudice penale a seguito della messa

in stato di accusa del Presidente della Repubblica

Accertamento

⁃ Si accettano che “il Presidente della Repubblica, prima di assumere

le funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza

della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune”

Accusatorie

• Decisione di messa in stato d’accusa del Presidente della

Repubblica per i reati di alto tradimento e attentato alla Costituzione

Dibattuta la questione è sulla natura del collegio: tra perfetto e

imperfetto —> se gli vada riconosciuta o meno la capacità di discutere

prima di deliberare

Tuttavia, la qualificazione di imperfetto sarebbe ritenuta impropria per

due motivi:

⁃ Con riferimento alla competenza accusatoria

(Art. 64 Cost.) “ciascuna delle due Camere e il Parlamento a

Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta ”

Funzioni

Principi generali di funzionamento

Le Camere durano in carica 5 anni, tranne il caso di scioglimento

Stato(art. 88 Cost.).

anticipato ad opera del Capo dello

Il periodo di durata delle Camere si chiama legislatura ed è iniziata a

partire dall’entrata in vigore della Costituzione: attualmente siamo alla

XIX legislatura repubblicana

L’istituto della sessione era aperto e chiuso dal Re e, con la chiusura,

decadevano tutti i provvedimenti non approvati

—> è un organo continuo —> principio della continuità

prorogatio

—> la è la tipica espressione di questo principio: la

Costituzione per l’elezione delle nuove Camere prevede un periodo

temporale di max 70 giorni e, sin tanto che non siano riunite le Camere

“sono prorogati i poteri delle precedenti”(art. 61 Cost.)

neo-elette

Il 2 co. di questo stesso articolo genere diverse questioni interpretative:

1. Come definire l’eco temporale del periodo della prorogatio?

iniziale(dies a quo)

Il limite coincide con il momento dello scioglimento

finale(dies ad quem):

delle Camere, ci sono dubbi sul termine si

determinerebbe una duplice serie di organi, causando una

mortificazione del principio della continuità —> in realtà la

sovrapposizione non si verifica poiché, in tale situazione, sono in grado di

‘Camere vecchie’

esercitare le proprie funzioni soltanto le

2. Problema della delimitazione dei poteri esercitabili dalle Camere

scadute

Esistono 3 tesi(di cui le prime due estreme):

• Insuscettibili di alcuna limitazione

• Sola adozione degli atti di ordinaria amministrazione

(Tesi mediana e preferibile) oltre all’ordinaria amministrazione,

vanno inclusi gli atti di straordinaria amministrazione espressivi di

scelte di indirizzo politico, legittimamente adottabili in presenza di

circostante di urgenza e di necessità tali da renderli indifferibili

decreto-legge(art. 77, co. 2, Cost.)

Conversione

⁃ Approvazione legge di bilancio

⁃ Concessione dell’esercizio provvisorio(se a ridosso di scadenze

costituzionali)

⁃ Legge di proroga ex art. 60 cpv. Cost.

Deliberazione dello stato di guerra

⁃ Legge di conferimento al governo dei poteri necessari

⁃ Leggi di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali

⁃ Leggi rinviate dal Presidente della Repubblica alle Camere sciolte

—> tale limitazione funzionale, non trovando fondamento

costituzionale(il quale si riferisce soltanto all’impossibilità di procedere

all’elezione del Presidente della Repubblica da parte delle Camere sciolte

ex art. 85, co. 3, Cost.), sembra giustificarsi alla luce della situazione di

deficit che fa nascere la necessità di salvaguardare la sfera

decisionale dei futuri codeterminatori dell’indirizzo politico —>

discende da due esigenze:

⁃ Il principio di continuità

Rispetto del carattere democratico-rappresentativo che impone un

depotenziamento derivante dalla delegittimazione dell’organo in

scadenza

3. La controversa natura della limitazione

La Corte costituzionale sembra accreditare la tesi minoritaria della

giuridicità del limite, il cui vizio porterebbe a un possibile sindacato di

ragionevolezza

La prorogatio non va confusa con la proroga delle Camere: che le

camere prolunghino il proprio mandato oltre il limite temporale massimo

(art. 60, co. 2, Cost.): “se non per legge e

costituito dal quinquennio —>

soltanto in caso di guerra”

Essi differiscono per diversi motivi:

ratio

Per la

• prorogatio

La mira a proteggere il principio di continuità

⁃ La proroga esclude il passaggio tra le vecchie e le nuove Camere

• La natura prorogatio

Ordinaria della

⁃ Straordinaria della proroga

• L’instaurazione prorogatio

Automatica della

⁃ Positivamente adottata della proroga

• Effetti sull’esercizio dei poteri delle Camere

prorogatio

Riduttivi per la

⁃ Assenti nella proroga

—> la proroga comporta la grave conseguenza di sottrarre i parlamentari

vulnus

al giudizio degli elettori —> del:

Principio di responsabilità politica

⁃ Principio democratico

—> poiché esso porterebbe a una divisione in un momento di esigenza di

unità nazionale o, addirittura, impossibile nel caso in invasione

L’ampliamento della nozione di guerra costituzionalmente legittima è

stato ampliato a partire dal nostro primo conflitto iracheno(1991), che ha

comportato una potenziale correlativa estensione della latitudine

applicativa.

In generale, lo ‘stato di guerra’ deve essere formalmente ‘certificato’

dalle Camere attraverso la deliberaione(ex art. 78 Cost.)

Il potere di convocazione viene attribuito a ciascun Presidente della

Camera e vi sono 3 forme di convocazione:

• Ordinaria

Disposta dal Presidente alla fine della seduta: comunicazione dell’ordine

l’elenco degli argomenti da

del giorno della seduta successiva(=

trattare in ciascuna seduta), che permette la programmazione dei

lavori parlamentari

Se la Camera è alla viglia di un periodo di sospensione dei propri lavori,

la convocazione piò avvenire anche con la delibera di aggiornamento con

fissazione al termine dell’intervallo di sospensione

• Di diritto

(Art. 62 Cost.). “il primo giorno non festivo di febbraio e di

ottobre”(neppure richiede un’apposita convocazione da parte del

Presidente)

• Straordinaria

(Art. 62 Cost.): “per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della

Repubblica o di un terzo dei suoi componenti” in re ipsa

—> : motivi

ex: in regime di

legati a questioni improvvise e di particolare rilevanza(

prorogatio)

Di questa categoria fanno parte anche:

obbligatoria(art. 77, co. 2, Cost.)—>

Convocazione per la

conversione dei decreti-legge dall’art. 94, co. 3, Cost

Si desume implicitamente .: il Governo

⁃ “dieci giorni dalla sua

neo-costituito si deve presentare entro

formazione(…) alle Camere per ottenere la fiducia”

Un principio generale sempre in linea con il perfetto bicameralismo

dall’art. 62 Cost.: “si riunisce in via straordinaria

dell’organo, si desume e

una Camera è convocata di diritto anche l’altra”

È la Costituzione stessa a fissare i requisiti generali di validità delle

(art. 64 Cost.): “deliberazioni di

riunioni e delle deliberazioni —>

ciascuna camera e del Parlamento non sono valide e non è presente la

maggioranza dei loro componenti( quorum strutturale —> numero

numero minimo di deputati) e se non sono adottate a

legale=

maggioranza dei presenti( quorum salvo che la Costituzione

funzionale)

non preveda una maggioranza speciale” —> fa ordinariamente

semplice(metà+1),

riferimento alla maggioranza alla quale si

metà+1 dei componenti di

contrappone la maggioranza qualificata:

ciascuna Camera(maggioranza assoluta)

I regolamenti di Camera e Senato accolgono il principio secondo il quale

l’esistenza del numero legale è sempre presunta all’inizio di ogni seduta:

per procedere alla sua verifica è necessario che ne facciano espressa

parlamentari(14 deputati o 7 senatori)

richiesta un certo numero di

laddove non si tratti di sedute destinate a concludersi con votazioni —>

non costituisce condizione di validità per le sedute non destinate a

concludersi con un voto

quorum

Riguardo al funzionale vi è una divaricazione tra la disciplina

della Camera, che non considera gli astenuti, e del Senato, cui analoga

regole vige in seguito alla modifica del suo Regolamento —> tuttavia la

‘a favore o contro’ ‘presente’

identificazione e tra votante e sembra

frutto di una forzatura

Sempre dall’art. 64 Cost. si desume il principio della generale pubblicità

dell’attività parlamentare

Il fatto che le Camere “possono deliberare di adunarsi in seduta segreta”

ne rappresenta l’eccezione

—> deriva dalla sua natu

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Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

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