Incidenza della costituzione sulla lettura dell'articolo 12 delle preleggi
Distinzione tra disposizione e norma
Alla norma si arriva tramite l’interpretazione dell’enunciato: il diritto è comunicazione e l’interpretazione è una parte della comunicazione. La norma può assumere diverse funzioni, non solo quella prescrittiva.
Interpretazione dell'articolo 12 delle preleggi
L’articolo 12 delle preleggi afferma: “non si può attribuire alla legge altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dall’intenzione del legislatore”. Un’interpretazione letterale finirebbe per sopravvalutare la prima parte della disposizione, sottovalutando la seconda.
- Comma 2: “se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi analoghi; se resta ancora il dubbio, si decide secondo i principi generali dell’ordinamento”. Questo implica un ricorso a un criterio sistematico.
Dottrina e giurisprudenza dominanti hanno rilevato l’inadeguatezza del criterio letterale. Questo non significa che l’interprete possa dare alle parole il significato che vuole, ma solo che, nel testo dell’articolo 12, bisogna dare maggiore rilevanza alla “connessione delle parole” (cioè al contesto dell’intero ordinamento giuridico) e “all’intenzione del legislatore” (cioè la ratio della legge). Quello che emerge è il canone della coerenza con il sistema normativo, il quale trova conferma nel comma 2.
Intervento della costituzione
Con l’intervento della costituzione si ha una nuova lettura dell’articolo 12 e una nuova teoria dell’interpretazione. Sopravvengono dei principi costituzionali che sono gerarchicamente superiori, comportando:
- La coerenza del sistema deve essere cercata sul piano costituzionale.
- La ratio della legge deve essere valutata ai sensi dell’articolo 3. La Corte costituzionale ha ricavato da questo articolo il principio della ragionevolezza, intesa come non contraddizione e razionalità. L’irrazionalità è data dalla contraddizione tra fini e principi legislativi: contraddittorietà interna (mancanza di coerenza tra disciplina di un dato rapporto e la qualificazione che di esso si dà in generale nello stesso atto normativo; oppure se non c’è coerenza tra regola e la sua ratio); contraddittorietà esterna (la qualificazione legislativa non è coerente con lo spirito dell’istituto).
- Deve essere privilegiata l'interpretazione conforme alla costituzione.
Rilettura dell'articolo 12
L’intenzione del legislatore non è il legislatore storico, ma come “sistema”. Sentenza 88 afferma che l’interpretazione non può andare oltre il testo letterale. Dalla lettera, l’interprete deve cercare di individuare la norma conforme alla costituzione, tenendo conto del contesto in cui l’atto è inserito.
- Se l’interprete ricava tre possibili norme, due delle quali sono non conformi alla costituzione, la scelta ricade sull’unica norma conforme alla costituzione.
- Se l’interprete ricava tre possibili norme, due delle quali conformi alla costituzione, dovrà privilegiare quella che meglio si inserisce nel contesto sistematico in cui il testo si inserisce. In caso di parità, applicherà quella che più si avvicina alla lettera.
- Se tutte e tre le norme non sono conformi alla costituzione, l’unica soluzione è rimettere la questione alla Corte costituzionale, per il giudizio di legittimità costituzionale, visto come extrema ratio. La Corte ha chiarito che il compito di cercare un’interpretazione conforme alla costituzione è del giudice a quo e deve essere svolto prima della rimessione della questione alla Corte.
Dottrina in tema di interpretazione conforme
Carlo Esposito
Nel 1957 afferma che il principio che impone alle leggi di essere conformi alla costituzione esclude che l’interprete possa dare alle disposizioni un significato in contrasto con la costituzione. Al giudice spetta il dovere di cercare l’interpretazione coerente con la costituzione. Infatti, non è vero che spetta esclusivamente alla Corte costituzionale il compito di risolvere questioni di compatibilità di una disposizione con la costituzione, tanto che il giudice a quo è chiamato a pronunciarsi sulla “manifesta infondatezza” delle questioni sollevate.
Tuttavia, nei primi anni di attività della Corte, ancora non erano maturi i tempi per poter accettarlo: secondo la dottrina, infatti, il giudice avrebbe dovuto rimettere la questione alla Corte costituzionale non appena fosse sorto il dubbio di incostituzionalità, per consentire l’accentramento presso la Corte dell’adeguamento interpretativo conforme alla costituzione.
Vezio Crisafulli
La Corte può dichiarare infondata la questione, quando rileva che la disposizione impugnata ha un altro significato rispetto a quello dato dal giudice a quo. In questo caso, pronuncia una sentenza di rigetto, ma tale sentenza non ha valore erga omnes e i giudici possono disattendere l’interpretazione in essa contenuta, anche perché l’interpretazione è compito del giudice.
Se una disposizione offre più interpretazioni, dovrà essere favorita quella conforme alla costituzione, perché è evidente che la Corte non può dichiarare l’illegittimità di una disposizione solo perché può offrire un’interpretazione non conforme, ma solo quando non ne offre neppure una. Al giudice spetta il dovere, in caso di dubbio di incostituzionalità, di sospendere il giudizio e rimettere la questione alla Corte. A riguardo, la valutazione della non manifesta infondatezza non può riguardare situazioni dubbie, devono sempre essere rimesse alla Corte.
Carlo Lavagna
Parte dal presupposto che l’interpretazione della legge è compito riservato alla magistratura, mentre quella della costituzione è compito della Corte costituzionale. Nel caso in cui le interpretazioni concretamente fatte nei confronti di una disposizione non escludono delle interpretazioni incostituzionali, il giudice dovrà optare per le interpretazioni concrete. Conclude dicendo: la manifesta infondatezza potrà essere dichiarata in base alla communis opinio, anche se il giudice dubiti della sua esattezza.
Grottanelli e Pace
Il giudice può scegliere, tra diverse interpretazioni possibili di una norma, quella che meglio si conforma alla costituzione. Non può, invece, operare tale scelta quando anche una sola tra queste interpretazioni non sia conforme alla costituzione. In questo caso, se operasse la scelta, invaderebbe la sfera di competenza della Corte costituzionale. Il rinvio della questione alla Corte è imposto ogni volta in cui c’è anche solo un remoto dubbio che la norma sia suscettibile di una interpretazione non conforme alla costituzione. In questo modo, l’interpretazione adeguatrice finisce per essere riservata alla Corte costituzionale.
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