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I DIRITTI SOCIALI
Struttura: I diritti sociali sarebbero da identificare quali situazioni giuridiche soggettive richiedenti
prestazioni positive da parte dell’istituzioni pubbliche (caratteristica che li distinguerebbe dai diritti di
libertà, tuttavia anche quest’ultimi a volte richiedono l’intervento). Si distinguono:
-diritti sociali derivati> diritto alla salute (in riferimento al trattamento sanitario e all’attuazione data
dal legislatore)
-diritti sociali originari> libertà sociali quali scelta di una professione, di contrarre matrimonio, di
insegnamento, sindacale, diritto allo sciopero.
L’attuazione dei diritti sociali derivati è caratterizzata dalla gradualità: processo di ponderazione con
altri valori e interessi di rango costituzionale. Un tempo queste disposizioni erano considerate
programmatiche, poiché non si poteva fondare alcuna pretesa giuridica senza intervento pubblico di
attuazione dell’interesse in questione. Caso emblematico di questo fenomeno viene riportato dalla
sent. n. 215 del 1987 del la Corte costituzionale, riguardante l'inserimento scolastico dei portatori di
handicap: la legge 118/1971, prevedeva che «sarà facilitata ... la frequenza degli invalidi e mutilati
civili alle scuole medie superiori», è dichiarato incostituzionale nella parte in cui sancisce che
frequenza «sarà facilitata» anziché disporre che «è assicurata». In tal modo la Corte trasforma quello
che sembrava essere un mero interesse in un vero e proprio diritto soggettivo, in nome del
riconoscimento costituzionale del diritto all'educazione per i portatori di handicap (art. 38, co 3).
Quindi, seppure il diritto sociale condizionato dipenda dall’intervento legislativo, non può dirsi in balìa
di esso: ad esempio l’indisponibilità finanziaria non potrà mai determinare il completo sacrificio del
diritto sociale rilievo.
• Diritto al lavoro: Il lavoro, ai sensi dell'art. 4, primo comma, Cost. è un diritto riconosciuto a
tutti i cittadini, e la Repubblica, «fondata sul lavoro» (art. 1 Cost.), deve promuovere le condizioni
che lo rendano «effettivo». Altre disposizioni strettamente connesse sono:
-art 35 cost. “la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni”, curando “la
formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori”.
-art 36 cost. riconosce i più importanti diritti sociali inerenti al rapporto di lavoro, stabilendo che:
a) il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in
ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa;
b) la durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge;
c) il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi;
-art 37 cost. sancisce il principio di non discriminazione nel rapporto di lavoro:
“La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al
lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione
familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione”. Al terzo e quarto
comma si riserva poi alla legge di stabilire età minima per il lavoro salariato e tutela dei minori.
-art 40 cost. tutela il diritto allo sciopero sempre che non sia diretto al sovvertimento dell’ordine
costituzionale. Inoltre, sono previste garanzie particolari per la tutela della collettività nel settore dei
servizi pubblici (trasporti es) stabilendo il coinvolgimento dei sindacati nella definizione di prestazioni
minimi, nonché di preavviso.
Fondamentale svolgimento di tutte le predette disposizioni costituzionali è costituito dal c.d. Statuto
dei lavoratori (inserito anni ‘70, col presupposto che il lavoratore è contraente debole).
• Diritto all’assistenza e alla previdenza sociale, l’art 38 stabilisce
-al comma uno il diritto all’assistenza, per cui “ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto di mezzi
necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale” (tra l’altro va notato che
l’assistenza agli inabili è pari a 258 euro mensili, del tutto insufficienti per vivere);
-al comma due invece il diritto alla previdenza, per cui “i lavoratori hanno diritto che siano preveduti
e assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze in caso di infortunio malattia invalidità, vecchiaia,
disoccupazione involontaria”.
• Diritto alle prestazioni sanitarie, Art 32 cost “
La Repubblica tutela la salute come fondamentale
diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può
attamento sanitario se non per disposizione di legge”.
essere obbligato a un determinato tr
Lo stato di salute non riguarda solo il singolo, ma anche la collettività per cui viene configurare un
diritto /dovere per cui non bisogna leggere con il proprio comportamento la salute altrui. Questo va a
giustificare l’imposizione obbligatoria ad esempio il trattamento vaccinale. Al di fuori di questi casi il
soggetto ha possibilità di scegliere se sottoporsi o meno ad un trattamento sanitario. A venire in
rilievo è la pretesa del singolo nei confronti della Repubblica, tenuto a predisporre le strutture
necessarie per garantire la sua cura (in forma gratuita per persone indigenti).
La sua tutela tuttavia è esposta a condizionamenti legislativi, ma comunque nel distribuire le risorse
finanziarie il legislatore non può sacrificare questo diritto. Il nucleo irriducibile del diritto alla salute
deve essere garantito anche allo straniero. Nella giurisprudenza costituzionale si è poi sottolineato
che per salute si intende anche quella psicofisica, le cui implicazioni sono ad esempio il diritto alla
salubrità dell’ambiente.
• Diritto allo studio: Art 34 cost “la scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per
almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno
diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi”. Inteso da Calamandrei quale “organo centrale della
democrazia”, per lo sviluppo e la formazione della personalità.
• Diritto all’abitazione: sembra possa rinvenirsi nei diritti sociali, diritto all’abitazione inteso come
pretesa avente oggetto il conseguimento della disponibilità di un alloggio, che i soggetti pubblici sono
chiamati a realizzare. LIBERTÀ ECONOMICHE
Rilevano libertà economiche quali: la libertà all’iniziativa economica privata ex articolo 41 Cost e il
diritto alla proprietà privata ex articolo 42 Cost. In una dimensione caratterizzata dal principio di
giustizia sociale, quest’ultimo diritto incontra dei limiti volti a ridistribuire la ricchezza, come ad
esempio l’elevata tassazione per chi è proprietario di più immobili.
Nello specifico, la Costituzione sancisce che la libertà di iniziativa economica privata non possa nel
suo concreto svolgimento «recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana» e che
l'attività economica pubblica e privata possa essere dalla legge «indirizzata e coordinata a fini
sociali» (art. 41, secondo e terzo comma). Per quanto riguarda la proprietà privata, la Costituzione
aggiunge la possibilità di ricorrere, nei casi previsti dalla legge, all'espropriazione per motivi
d'interesse generale e salvo indennizzo (art. 42, terzo comma), il quale non può essere «apparente o
simbolico», dovendo comunque costituire un «serio ristoro» per l'espropriato.
Lo Stato deve dirigere e coordinare l’economia verso fini sociali, tuttavia tale capacità è stata messa
in discussione per effetto da una parte del processo di globalizzazione e dall’altra il principio del
libero mercato. DIRITTI RELATIVI AI RAPPORTI POLITICI
I diritti che interessano la partecipazione politica si imperniano anzitutto sul diritto di manifestazione
del pensiero, il diritto alla riunione e all’associazione. La conoscenza dei diritti relativi ai rapporti
politici è fondamentale per esercitare la “sovranità” che appartiene al popolo ex art 1 Cost.
-art 48 cost: stabilisce i requisiti e le caratteristiche della diritto/dovere al voto. Viene a configurarsi
anche come dovere poiché è elemento essenziale della democrazia rappresentativa. Il voto può
essere esercitato dal cittadino italiano maggiore di età. Il voto è personale, segreto, uguale, libero.
Le limitazioni al voto sono previste per incapacità civile e sentenza irrevocabile di condanna.
-art 49 cost: libertà di associarsi in partiti politici (collegato al 18 cost)
-art 51 cost: capacità elettorale passiva, ovvero tutti i cittadini possono accedere ai pubblici uffici in
condizioni di uguaglianza (pari opportunità uomini e donne). Questo divieto di discriminazione viene
ribadito in varie sentenze della corte costituzionale come ad esempio quella n.1 del 2003 in cui si
prende atto della sproporzione di genere verificatasi alle elezioni. Il nostro sistema elettorale attuale,
rosatellum bis, prevede una presenza minima di donne nelle liste elettorali, per garantire appunto
“effettività del rispetto del principio di accesso alle cariche elettive”.
I DOVERI COSTITUZIONALI
Vi è una stretta interdipendenza tra diritti e doveri costituzionali.
-art 2 cost: “La repubblica (…) richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica,
economica e sociale”
-dovere di votare (48 cost, non vi sono conseguenze giuridiche);
-dovere di difendere patria (52 cost, adempiuto anche con attività di impegno sociale non armato);
-dovere di concorrere alle spese pubbliche (53 cost, in proporzione alla propria capacità);
-dovere al lavoro (4 cost, progresso della società)
-doveri genitoriali (mantenere, istruire ed educare i figli)
-doveri sanitari (trattamenti obbligatori)
-dovere di essere fedeli alla repubblica e alla costituzione (54 cost, espressione del principio
solidaristico, volto alla salvaguardia dell’ordinamento costituzionale).
GARANZIE DEI DIRITTI
-rigidità costituzionale: prima forma di garanzia, per cui le disposizioni costituzionali per essere
modificate devono subire un procedimento aggravato ex art 138 cost. Non sono modificabili la forma
repubblicana e i principi supremi.
-riserva di legge: protezione che affida alla legislazione materie importanti. Cambia intensità che ci si
avvicini o allontani dal nucleo essenziale d