Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
Le forme di produzione del diritto nell'ordinamento italiano
La Costituzione come "fonte" del diritto: procedimento di revisione e limiti
La Costituzione repubblicana assume posizione preminente nel nostro ordinamento. Per modificarla occorre particolare procedura delineata dall'art. 138 Cost e sono definiti limiti assoluti alla sua revisione. L'art. 138 Cost fa riferimento alle leggi di revisione della Costituzione e alle altre leggi costituzionali, potendo indurre a differenziare le leggi in espresso emendamento dalle leggi abilitate a sola integrazione/deroga/sospensione, secondo linea dettata dalla legge 352/1970, nella parte in cui disciplina lo svolgimento del referendum costituzionale. Per le leggi costituzionali si è sinora impiegato il medesimo nomen, nonché una numerazione unitaria e progressiva, distinta da quella delle leggi ordinarie. Per quanto riguarda l'art. 138 Cost, sono richieste due successive deliberazioni da parte di ciascuna Camera.
ad intervallo non minore di 3 mesi, ed è richiesta la maggioranza assoluta di ciascuna Camera nella seconda votazione. Una volta votato il testo in una Camera, questo passa all'altra e solo quando entrambe abbiano approvato il medesimo testo decorrono i 3 mesi per l'avvio della seconda deliberazione, per la quale è richiesta maggioranza qualificata. Il procedimento si differenzia a seconda del quorum raggiunto. Qualora si raggiunga la maggioranza assoluta, ma non dei 2/3, la legge viene pubblicata in Gazzetta Ufficiale allo stato di "progetto", per consentire entro 3 mesi a 500mila elettori, a 5 Consiglieri regionali o a 1/5 dei membri di una Camera di richiedere un referendum su tale progetto. Si tratta di pubblicazione anomala (pubblicazione notiziale). Se invece la legge costituzionale è stata votata con la maggioranza dei 2/3, viene direttamente promulgata e pubblicata ai fini dell'entrata in vigore. Tale distinzione ha una ratio: se unaUna porzione così ampia di parlamentari (2/3) si è mostrata favorevole all'approvazione, si presume che il corpo elettorale da essa rappresentato condivida la riforma, avendo l'accordo largamente superato l'ambito delle forze politiche di maggioranza che sostengono il governo. Se invece si è raggiunta una maggioranza elevata, ma non tale da garantire il coinvolgimento delle opposizioni, deve essere assicurata al corpo elettorale la possibilità di opporsi. Per il referendum costituzionale non è previsto quorum di partecipazione, per consentire anche a una minoranza del corpo elettorale di bloccare una riforma pur voluta dalla maggioranza dei parlamentari.
Di qui la natura oppositiva del referendum, che le forze politiche hanno tentato di mutare in confermativa. Dopo aver approvato il testo in Parlamento, esponenti della stessa maggioranza si sono fatti promotori del referendum nella speranza di una consacrazione plebiscitaria della revisione.
costituzionale da loro stessi proposta evotata. Si è aperta così la stagione delle riforme costituzionali "a colpi di maggioranza". Ciò appare come preoccupante involuzione, quasi come tentativo di "decostituzionalizzare la Costituzione". Si auspica che i recenti significativi fallimenti delle "grandi riforme" rendano più accorte le forze politiche, privilegiando il ricorso a revisioni puntuali che siano in grado di ottenere maggior consenso in Parlamento. Resta inteso che la revisione costituzionale non può interessare la forza repubblicana, "principi che, pur non essendo menzionati fra quelli né coinvolgere quei assoggettabili al procedimento di revisione costituzionale, appartengono all'essenza dei valori supremi sui quali si fonda la Costituzione italiana" (sent. N. 1146/1988 Corte Cost.). L'unica strada per sovvertirli sarebbe quella della rivoluzione o del ricorso a procedimento ofatto extralegale. Altra sede in grado di prevenire gravi violazioni della Costituzione, riguardanti contenuto essenziale dei predetti principi supremi, può essere rinvenuta nell'esercizio del potere di controllo che spetta al Presidente della Repubblica della fase di promulgazione. Il Presidente potrebbe/dovrebbe rinviare la legge costituzionale alle Camere, per non promulgarla ove non siano appropriate le modifiche necessarie. Si ritiene che il rifiuto assoluto di promulgazione possa essere opposto dal Presidente proprio nei casi in cui il suo comportamento lo renderebbe responsabile di alto tradimento o attentato alla Costituzione. È indubbio che la Costituzione costituisca un limite per la legge, tale limite non è solo negativo ma anche positivo, infatti la legislazione è tenuta a svolgere, sviluppare e attuare la Costituzione, ossia i valori fondamentali di cui è sostanziato l'ordinamento (Modugno). La lettura delle previsioni contenute
nella Carta fondamentale non può dirsi insensibile a quegli svolgimenti, sviluppi e attuazioni. Tra possibili letture di disposti costituzionali dovrebbe essere privilegiata quella "preferita", scelta dal legislatore, a condizione che essa sia conforme ai suoi dettami. Un esempio è la "La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato"; prima della l. 400/1988 tutti gli atti del Governo erano assoggettai al predetto controllo e la Corte costituzionale ebbe ad affermare che tale "scelta" fosse conforme a Costituzione, poi la stessa legge escluse tale controllo per gli atti normativi primari del Governo. In quanto l'art. 100 Cost non dice che tutti gli atti del Governo sono soggetti a controllo preventivo della Corte dei conti, potendo giustificarsi un particolare regime per gli atti governativi.Con forza di legge, in ragione anche della particolare procedura d'adozione per essi prevista e del fatto che gli stessi espressamente sono disciplinati in Costituzione.
La legge parlamentare
Il termine "legge" è talora adoperato non nella sua accezione stretta di specifica fonte del diritto promanante da un organo di origine popolare, ma nel senso di "norma giuridica", "diritto oggettivo". Il termine comprende anche gli altri atti ritenuti idonei a produrre diritto oggettivo. Si pensi ai richiami alla "legge" contenuti negli artt. 3 e 8, che sembrano da riferire agli atti normativi in genere, vietando che essi dispongano di un'efficacia differenziata per questo/quel cittadino o limitino la libertà di una confessione religiosa più profondamente rispetto alla libertà di un'altra confessione religiosa. Più spesso il termine è utilizzato in Costituzione per riferirsi alle sole leggi formali, statali/regionali.
L'art. 87, con riferimento all'emissione degli atti-fonte, distingue la promulgazione (solo per leggi in senso formale) dall'emanazione, che riguarda i "decreti aventi valore di legge" e i regolamenti; l'art. 134 esclude che nella sede della Corte possano essere controllati gli altri atti-fonte.
Inoltre, va precisato che quando la Costituzione si riferisce a riserva di legge assoluta/relativa/rinforzata, è possibile che la materia ivi contemplata sia disciplinata da atti del Governo che l'ordinamento considera idonei a sostituire la legge formale, per anticipazione e salvo conversione (decreto-legge), o per espressa autorizzazione (decreto legislativo delegato). Autorevole dottrina sostiene che la riserva sia da intendere sempre in senso formale, la prassi osserva che solo in alcuni casi la riserva possa riferirsi propriamente alla sola legge del Parlamento. Il principio di legalità esprime l'esigenza che l'esplicazione
dell'autorità amministrativa trovi "il proprio fondamento positivo, oltre che il proprio limite negativo, in una previa norma, che di solito si ritiene debba essere posta" (Crisafulli). Si fa riferimento alla legge formale ordinaria dello Stato, ritenuta tradizionalmente dotata di uno specifico valore e di una forza, che si traduce nella capacità di abrogare e modificare disposizioni legislative precedenti (forza attiva), sia nella capacità di resistere all'abrogazione e alla modifica da parte di fonti successive ad essa subordinate (forza passiva). Tale concetto ha dei limiti, in quanto presuppone una strutturazione assai semplice del sistema delle fonti, al cui vertice ci sia la legge, come atto omogeneo a competenza generale. Nei regimi a costituzione rigida invece, la legge non è più un atto a competenza generale né ha sempre forza omogenea. Il legislatore ordinario non solo non può intervenire su oggetti giàdisciplinare le procedure legislative. La legge formale ordinaria è adottata dalle due Camere del Parlamento, secondo un procedimento stabilito dalla Costituzione e dai regolamenti parlamentari. Questi ultimi sono responsabili dell'esecuzione, attuazione e integrazione delle norme contenute nella legge. La Costituzione conferisce alle Camere del Parlamento il potere di adottare i propri regolamenti a maggioranza assoluta dei propri membri. Pertanto, gli stessi organi che esercitano la funzione legislativa sono competenti a stabilire le regole per tale esercizio e a disciplinare le procedure legislative.assicurarne il rispetto. Ciò comporta cedevolezza delle disposizioni contenute nei regolamenti parlamentari, che si determina in caso di inosservanza a seguito di deliberazioni adottate a maggioranza, nonché la loro possibile disapplicazione per singole fattispecie, secondo nemine opponente. Il procedimento legislativo è costituito da una sequenza predeterminata di atti volta alla formazione dell'atto finale "legge" e si articola in più fasi, la cui conclusione è condizione necessaria ma non sufficiente per il passaggio alla fase successiva: 1. fase iniziativa, 2. fase istruttoria, 3. fase deliberativa, 4. fase integrativa dell'efficacia. Gli aspetti peculiari permettono di differenziare il procedimento legislativo dagli altri procedimenti giuridici. Si tratta di differenze tutte riconducibili al dato della politicità, che caratterizza la funzione legislativa e le modalità del suo svolgimento.esercizio.“L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, aFase dell’iniziativa–>