CORSO DI DIRITTO COSTITUZIONALE
COSTITUZIONE E COSTITUZIONALISMO
“Se gli specialisti sono coloro che sanno quasi tutto su quasi niente”, il
costituzionalista è studioso che “sa quasi niente su quasi tutto” (Silvestri).Il Diritto
costituzionale è il tronco dell’albero da cui si diramano le varie discipline. Bisogna
specificare meglio cosa si possa/debba intendere con il termine “costituzionalista”, se
vada distinto dallo “studioso di diritto costituzionale”. Il costituzionalista intende per
Costituzione non qualsiasi documento con quel nome, ma per avere Costituzione è
necessario che i poteri siano separati tra loro e che i diritti di ciascuna person siano
riconosciuti e garantiti. E’ lo schema dell’art. 16 Dichiarazione dei diritti dell’uomo e
del cittadino ove si legge che “Ogni società in cui la garanzia dei diritti non è
assicurata, né la separazione dei poteri determinata, non ha costituzione.” E’ il grande
salto di qualità del costituzionalista, tradottosi in ambizione normativa non solo nei
confronti del potere politico ma anche del potere economico. Il tutto in funzione della
persona, definita da Aldo Moro in Costituente come “non è solo il singolo, ma società
nelle sue varie forme, società che non si esaurisce nello Stato”. Questi sono i valori
base del costituzionalismo, la cui difesa non può che essere un impegno civile per chi
si professi “costituzionalista”, per chi non si limiti a studiare/spiegare le regole del
diritto costituzionale.
I concetti di Costituzione
La Costituzione può essere anzitutto considerata come “dato”, insieme di regole
qualificate da contrassegni formali: tipicamente un testo normativo scritto,
deliberato/elargito quale Costituzione di un determinato Stato. In un secondo senso,
può essere considerata come insieme di regole qualificate dalla funzione
condizionante effettivamente svolta. Infine, la Costituzione può essere guardata come
insieme di dati obiettivi concernenti l’esercizio dell’autorità e lo svolgimento di ruolo
economici. I concetti indicati rinviano a diverse prospettive, indicate da Crisafulli:
Costituzione in senso formale ai modi e alle forme in cui il “dato” esteriormente
si manifesta; Costituzione riguardata come fonte del diritto, da cui derivano diritti e
doveri, obblighi e divieti, attribuzioni di poteri e regole per il loro esercizio. La
Costituzione come documento scritto è conquista relativamente recente, frutto di
movimento filosofico-politico (costituzionalismo), che fece come suo obiettivo
fondamentale la Costituzione scritta, sinonimo di libertà. La Costituzione diviene
espressione di un ben preciso atto di volontà che consolida il potere politico,
sottoponendolo a un insieme di regole e di limiti. Un potere tendenzialmente illimitato
(potere costituente) decide attraverso la Costituzione di porre limiti ad autorità
pubblica, che diviene così potere costituito. Ora alla Costituzione in senso formale è
attribuita forza peculiare, posizione di preminenza giuridica. Ove previsto la
Costituzione si dice rigida, in quanto modificabile solo attraverso procedure e forme
differenziate rispetto a quelle tipicamente previste per la legge ordinaria. Il
procedimento aggravato è accompagnato da controllo di conformità a Costituzione
della legislazione ordinaria, strumento fondamentale per garantirne la rigidità.
Costituzione in senso materialeall’intrinseca natura del fenomeno; la
Costituzione indica il modo in cui di fatto un sistema politico è organizzato e funziona,
assumendo connotazione descrittiva. Sotto profilo materiale/sostanziale in qualsiasi
ordinamento si rinviene una Costituzione. Qualsiasi Stato, per il fatto stesso di
esistere, ha una costituzione in senso materiale, scritta o no, semplice o complessa 1
che sia ispirata a principi liberali o democratici. Si sottolinea che il profilo materiale sia
appannaggio dei sociologi e dei politologi, quello concernente la Costituzione come
manifesto politico sia dominio degli storici e filosofi, mentre il giurista dovrebbe
guardare al dato formale, della Costituzione quale fonte del diritto
Costituzione in senso storico-politico ai contenuti politico-ideologici, propri di un
certo tipo di Costituzione, storicamente determinato; la Costituzione diviene manifesti
politico, esito di precisi accadimenti storici e base della convivenza sociale. Il concetto
di costituzione si è venuto determinando a partire da riv. Liberale borghese (XVIII-XIX):
i popoli reclamavano la Costituzione, assemblee costituenti approvavano le
Costituzioni o erano gli stessi Principi che elargivano Statuti/Carte costituzionali. Tale
concetto può essere applicato solo a un certo tipo storico di ordinamento statale (Stato
moderno). Secondo Crisafulli sono due le ambizioni del costituzionalismo liberale: dare
allo Stato una certa Costituzione, superando il modello assolutistico e feudale,
connotando l’ordinamento con la limitazione dell’azione dei pubblici poteri e la
garanzia di alcune fondamentali libertà individuali; avere una Costituzione scritta,
documento in forma solenne quale legge fondamentale. E’ in questa lunga fase storica
che il concetto di Costituzione come “documento” si affianca a quello politico,
consacrando le norme sull’organizzazione.
Sono costituzioni flessibili quelle non scritte, ma possono esserlo anche quelle scritte
come accadeva nell’800 qualora per una loro modifica non sia prevista procedura
peculiare. In quanto la scrittura e solennità del documento ne rendeva in fatto più
difficili deroghe/mutamenti ai loro contenuti. La legge quale atto autoritativo, diviene
espressione non della volontà di un singolo, ma prodotto di un procedimento formale
che prevede la partecipazione parlamentare. La conquista delle rivoluzioni liberali era
di attribuire a quest’ultima il ruolo di fonte primaria del diritto. Le regole e i principi
contenuti nella Costituzione sarebbero stati modificabili con legge ordinaria, ma
significava necessario coinvolgimento dei rappresentanti del popolo o meglio del ceto
al quale era riconosciuto il voto. Si afferma lo Stato moderno di diritto, nella forma
dello Stato monoclasse. La regola aurea del costituzionalismo richiede la garanzia dei
diritti e la divisione dei poteri quale condizione imprescindibile affinché un documento
normativo possa propriamente definirsi Costituzione.
Nel ‘900 il mutamento dell’organizzazione sociale portò in Europa a pressanti
rivendicazioni degli altri ceti, alla graduale affermazione di un pluralismo politico che
doveva riflettere la conflittualità sociale. Nascono le Costituzioni rigide, volte a
preservare il raggiunto compromesso politico e sociale; divengono espressione del
pluralismo, di Stati pluriclasse in cui non può più esserci solo il ceto borghese. La
Costituzione diventa limite al potere, in funzione della garanzia e protezione dei diritti
riconosciuti a tutti senza distinzione. Ma che la prima Costituzione moderna, quella
degli USA (1787) è rigida, conseguenza dell’origine federale dello Stato, la
patto/foedus
Costituzione è infatti l’esito di un tra Stati sovrani che decidono di
trasferire la sovranità allo Stato federale. Le regole non possono essere modificate
nelle forme ordinarie, richiedendo il consenso degli Stati membri. A venire in rilievo è
la natura pattizia della Costituzione.
La Costituzione della Repubblica italiana
In quanto legge fondamentale della Repubblica, la Costituzione si colloca al di sopra di
tutte le altre fonti del diritto. La nostra Costituzione è l’esito dell’esercizio del
cosiddetto potere costituente. A tale esito si arriva dopo importanti vicende politiche,
tra le quali il Patto di Salerno (1944) tra la Corona e i partiti politici che facevano parte
2
dei Comitati di liberazione nazionale (CLN); i cui contenuti furono tradotti nel decreto-
legge 151/1944, il Re si ritirava a vita privata nominando l’erede al trono quale
Luogotenente generale; la scelta della forma dello Stato sarebbe stata affidata
all’Assemblea Costituente, eletta dal popolo, con l’incarico di deliberare nuova
Costituzione. Ultima scelta rivista con decreto legislativo luogotenenziale 98/1946,
attribuendo direttamente al popolo la scelta sulla forma dello Stato, tramite
referendum . La deliberazione popolare del 2 giugno 1946 (referendum istituzionale)
determinò la scelta per la forma repubblicana; scelta non più rivedibile, la forma
repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale (Art. 139 Cost.),
mentre il resto è modificabile con procedura aggravata. Il limite della revisione
costituzionale non interessa solo la questione della natura elettiva e temporanea del
Capo dello Stato, ma arriva a comprendere la democraticità dell’ordinamento nel suo
complesso, non potendo mai essere messa in discussione la partecipazione del popolo
al governo dello Stato. Tali principi non possono essere sovvertiti nel loro contenuto
essenziale nemmeno da leggi approvate secondo procedura aggravata, tra questi
principi vi sono i diritti inviolabili, che formano patrimonio irretrattabile della persona
umana.
La Costituzione fissa i principi e le regole fondamentali per un’ordinata convivenza,
attraverso limiti che non possono essere legittimamente oltrepassati. La sovranità
appartiene al popolo, che l’esercita nelle forme e limiti della Costituzione; la
legittimazione popolare ottenuta con il voto non può mai essere invocata come fonte
di un potere senza limiti. La sovranità appartiene al popolo, che la conserva e non la
trasferisce ad altri mediante elezione. Di qui l’ambizione a rendere effettivo l’esercizio
dei diritti, sancendo l’obiettivo della rimozione degli ostacoli di carattere materiale che
di fatto escludono la possibilità stessa della partecipazione dell’individuo alla vita della
comunità. Occorre uno specifico impegno alla realizzazione dell’eguaglianza
sostanziale Art. 3 Cost., si afferma solennemente il principio della pari dignità
sociale, chiaro segno della volontà di superare l’individualismo liberale proprio degli
ordinamenti dell’800. Secondo l’art. Cost, la tutela della persona è fine supremo dello
Stato e che i diritti, in quanto riconosciuti, preesistono rispetto all’ordinamento che li
riconosce. Si tratta della “sfera del non decidibile”, sottratta a determinazioni assunte
a maggioranza, in funzione della tutela di ciò che nel patto costituzionale viene
ritenuto “fondamentale”. Tra i principi fondamentali:
Principio lavorista lavoro come elemento generatore della dignità
Principio solidarista doveri inderogabili per mantenimento dell’ordine civile
Principio pluralista formazioni sociali
Principio dell’internazionalismo e della pace Artt. 10-11 Cost., mai più come
Auschwitz
Principio di laicità affermazione pace religiosa
La libertà e dignità sono intimamente connesse; secondo Beccaria quando l’uomo
cessa di essere persona e diventa cosa, non ha più senso parlare di libertà o dignità.
Si affianca poi la richiesta di adempimento dei doveri inderogabili per convivenza
civile. 3
DALLE FONTI ALLE NORME
Cos’è una fonte del diritto
Occorre richiamare alcuni concetti essenziali che interessano i fenomeni della
produzione e dell’applicazione del diritto. Per fonte del diritto si intende
tradizionalmente qualsiasi atto o fatto idoneo a produrre diritto in un dato
ordinamento giuridico. Si distinguono:
fonti atto atti volontari imputabili a soggetti determinati, che costituiscono
esplicazione di un potere ad essi attribuito. Coincidono con il diritto scritto.
fonti fatto anche se possono risolversi in comportamenti umani, sono
assunte dall’ordinamento nella loro oggettività. Considerato diritto non scritto.
Ad una specifica fonte devono poter essere ricondotte le singole norme di un
determinato ordinamento giuridico. Il passaggio dalla fonte alla norma è mediato, i
contenuti sono l’esito non solo dell’atto/fatto ma in modo significativo
dell’interpretazione che a quel fatto/atto sia stata data dagli operatori giuridici in
funzione della relativa applicazione.
L’atto è la manifestazione di volontà imputabile ad un soggetto determinato; tale
manifestazione si traduce in uno/più enunciati che costituiscono propriamente il voluto
manifestato dal soggetto abilitato a produrre diritto; gli enunciati devono essere
interpretati in funzione della loro applicazione ossia dagli stessi deve essere ricavata
quella che nel linguaggio giuridico si definisce norma, ovvero la disposizione
interpretata. Ad es. la legge ordinaria è espressione della manifestazione di volontà
del Parlamento, che si tradurrà in disposizioni a loro volta suscettibili di interpretazione
e idonee a produrre norme applicabili nell’ordinamento.
E’ fondamentale comprendere se la singola norma sia o meno riconducibile ad una
fonte che lo specifico ordinamento consideri idonea a produrre diritto, andando alla
ricerca della norma di riconoscimento, che attribuisca al fatto/fatto la dignità di
fonte del diritto. Capire se la fonte produttiva della norma sia abilitata a produrre
diritto è essenziale da un punto di vista pratico, in quanto in presenza di una norma
prodotta da fonte legale:
si deve considerare un comportamento ad esso contrario quale antigiuridico
(illecito)
si può far valere la sua violazione nei confronti di provvedimenti del giudice
mediante ricorso in Cassazione
si pretende che sia il giudice a ricercarla, non essendovi un onere gravante sulla
parte di provare l’esistenza di una norma giuridica
si applicano le regole sull’interpretazione ex art. 12 Preleggi
Ci si riferisce alle fonti di produzione, ossia ai fatti produttivi di norme e non ai fatti che
rendano meglio conoscibili le norme. La questione è quella di individuare nello
specifico ordinamento considerato la norma che consenta di identificare ciascuna delle
fonti di produzione. E’ una ricerca vana non esistendo un elenco di fonti di produzione
esaustivo. La Costituzione attribuisce poteri a diversi organi e non preclude la nascita
di nuove fonti, creabili con legge costituzionale o addirittura, se secondarie, con legge
ordinaria. L’appartenenza all’UE ha determinato l’operatività nel nostro ordinamento di
fonti poi rivelatesi capaci di prevalere persino sulle disposizioni della Costituzione ove
non contrastanti con i principi fondamentali o con i diritti inalienabili della persona. Le
fonti del diritto risultano per lo più implicite, la loro previsione in eventuali elenchi 4
costituisce mero indizio della loro possibile inclusione tra le fonti “legali”
dell’ordinamento italiano.
Si è cercato di impiegare alcuni indici sostanziali per lo più riconducibili alla nota
affermazione per cui le norme giuridiche sarebbero tali solo in quanto generali e
astratte. I caratteri di generalità e astrattezza non sono sempre ricorrenti, anche per
l’esigenza della posizione di regole particolari per rispondere a specifici bisogni
emergenti in ragione dell’evoluzione scientifica e tecnologica. Ma si ricorda con
riguardi alla legge parlamentare, la fonte del diritto per eccellenza, l’opinione
prevalente è che la stessa possa assumere qualsiasi contenuto, purché si rispettino le
forme previste per la sua approvazione. Così l’art. 70 , nell’ascrivere il potere di
esercitare collettivamente la funzione legislativa, permetterebbe, in assenza di diversa
La legislazione può assumere
previsione, di dotare l’atto legge di qualsiasi contenuto. “
qualunque contenuto non contrasti con la Costituzione, anche se un contenuto
puntuale e concreto, insuscettibile di ulteriori svolgimenti, ma giustificato on quanto
rispondente ai valori costituzionali” (Modugno).
Altra considerazione riguarda la loro forma, il modo in cui le stesse si manifestano
esteriormente. Nella forma occorre infatti distinguere quello che ne è il contenuto
dispositivo delle parti che ne costituiscono l’esteriorizzazione, almeno quando il potere
di deliberazione sia dissociato da quello di emissione.
Interpretare
Si è fatto riferimento alla centralità del momento dell’interpretazione ai fini
dell’individuazione della norma e della sua conseguente applicazione. La distinzione
norma e disposizione richiama la traduzione in sensi giuridici della relazione
enunciato, come formula grammaticale e linguistica, e proposizione, come
significato dell’enunciato. La stessa proposizione può essere espressa da enunciati
diversi, lo stesso enunciato può esprimere proposizioni diverse. Una disposizione può
esprimere una/più norme o anche un frammento di norma, se essa è ricavabile da più
disposizione (concorso di disposizione combinato disposto). La norma può
ricavabile dalla disposizione può essere diversa in ragione del tempo e del mutato
contesto in cui viene interpretata.
“nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire
L’art. 12 Preleggi prescrive che:
altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la
connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore ”. Tale formula privilegia
in claris non fit interpretatio
l’interpretazione letterale ; tale conclusione
porterebbe a sopravvalutare la prima parte dell’art. 12, sottovalutando la seconda, in
controtendenza rispetto a indirizzo ormai maturato in dottrina che tende a svalutare
proprio il criterio della prevalenza dell’interpretazione letterale. L’art. 12 si completa
indicando la strada del ricorso al criterio siste
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