L'incidenza della Costituzione repubblicana sulla lettura dell'art. 12 Preleggi
Relazione disposizione e norma
Occorre illustrare il senso della concorrente distinzione tra disposizione e norma. La distinzione è la traduzione, in termini giuridici, della relazione tra enunciato, inteso come formula grammaticale e linguistica, e proposizione, intesa come significato dell’enunciato. La stessa proposizione può essere espressa da enunciati diversi, e viceversa. La norma ricavabile dalla disposizione può essere diversa in ragione del tempo/contesto in cui viene interpretata. Gli enunciati possono esercitare funzioni diverse da quella meramente prescrittiva, corrispondenti alle diverse funzioni del linguaggio. Può forse negarsi che siano regole costitutive? Il superamento della costruzione della norma come esclusivamente prescrittiva è conseguenza della rilevazione dei limiti della tavola tradizionale dei generi proposizionali. Tale superamento appare il frutto della scoperta dei performativi costitutivi. La comunicazione precettiva/costitutiva si esprime attraverso un enunciato o un insieme di enunciati. Alla proposizione si perviene attraverso l’interpretazione dell’enunciato. Se è vero che il diritto è anche e soprattutto comunicazione, che l’interpretazione è parte della comunicazione e che la comunicazione chiede comprensione, ma non può dirsi che se il testo viene compreso non necessita di essere interpretato.
Il dualismo tra lettera e spirito nelle disposizioni sull'interpretazione contenute nell'art. 12 Preleggi
L’art. 12 Preleggi potrebbe dare ragione alla ricostruzione appare richiamata, laddove “Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che prescrive che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore”. Una tale conclusione porterebbe a sopravvalutare la prima parte dell’enunciato, sottovalutando la seconda. Anche perché l’art. 12 si completa significatamente indicando la strada del ricorso al criterio sistematico ove l’interprete sia giunto a constatare che manca la precisa disposizione che permetta di risolvere il caso.
Certo è che le disposizioni sull’interpretazione contenute nell’art. 12 lasciano aperta la strada a diverse possibilità interpretative, a diverse scale di privilegiamento dei diversi argomenti interpretativi. Il dualismo tra lettera e spirito/ratio è stato sciolto dalla dottrina e dalla giurisprudenza dominati tramite svalutazione del primo criterio. Il contenimento degli eccessi derivanti da metodo interpretazione letterale è stato superato con l’interpretazione, sottoponendo l’art. 12 a esegesi rivolta ad esaltare il significato del termine connessione per avere un’indicazione a favore dell’interpretazione sistematica, facendo riferimento al contesto in cui le locuzioni si trovano inserite, estendendo il contesto all’intero ordinamento giuridico in vigore.
L’intenzione del legislatore, intesa oggettivamente, imporrebbe all’interprete di ricercare il significato delle disposizioni più consono alla ratio legis o meglio ratio iuris. Ad emergere è il canone della coerenza con l’intero sistema normativo, che dovrebbe guidare l’interprete nella ricerca del significato conforme allo spirito del tempo e della società per cui la norma è destinata a valere. Il canone della totalità e coerenza è valido in ogni specie di interpretazione, anche il significato e valore di una proposizione e quelle ad essa legate si devono comprendere dal nesso reciproco e dalla concatenazione significativa, dal complesso organico del discorso cui appartengono. Il contesto è il diritto oggettivo, per cui il testo deve accordarsi con il diritto nel suo insieme. La determinazione di ciò che è diritto non può logicamente incidere sull’interpretazione. La concezione del diritto condiziona l’interpretazione giuridica e la scienza giuridica, alla quale compete il quid iuris.
La Costituzione repubblicana come fondamento di nuova teoria dell'interpretazione dei testi normativi
Tali argomenti appaiono rafforzati e rinnovati nella loro portata dopo l’entrata in vigore della Costituzione repubblicana. La necessità di tener conto dei sopravvenuti principi costituzionali è valsa a rilanciare in termini definitivi il momento sistematico, sia concepito assai diversamente che nella dogmatica del passato. Assume rilievo la considerazione dei principi costituzionali, che in virtù della loro superiorità gerarchica si propongono di rimodellare l’intero ordinamento giuridico. La Costituzione si pone a fondamento di una nuova teoria dell’interpretazione dei testi normativi; le implicazioni più significative:
- La coerenza dell’ordinamento giuridico deve essere cercata sul piano costituzionale
- L’argomento della ratio trova fondamento nell’art. 3 Cost, interpretato dalla Corte
- Deve essere privilegiata l’interpretazione della legge che sia conforme a Costituzione
La prevalenza della norma costituzionale si esprime non solo in termini negativi, ma anche in termini positivi, reagendo sulla interpretazione degli enunciati infracostituzionali. Ciò si traduce in rilettura radicalmente innovativa della portata della norma; ciò può significare razionalizzazione del testo, con riguardo anche alla voluntas legislatoris complessiva ratio iuris. La stessa assume connotazione diversa, non essendo più riferita al legislatore storico/concreto, ma alla luce del sistema in cui è posto il disposto normativo. L’interprete ricerca lo spirito della legge e alla luce di esso interroga l’enunciato, facendo prevalere la volontà sulla lettera.
Fino a che punto può pro voluntate legislatoris contra verba legis valere l’argomento? La razionalizzazione del testo non può giungere oltre il punto che determini il travalicamento/stravolgimento della lettera. L’interprete deve cercare di estrarre i significati (norme) che siano conformi a ratio dell’intervento normativo, tenendo conto del contesto in cui esso va ad inserirsi. La razionalità ha fondamento costituzionale, consentendo di ricavare un significato meno prossimo di altri alla lettera. Se dalla stessa disposizione possono ricavarsi più significati razionali, l’interprete dovrà scegliere quello che valga a fugare eventuali dubbi di incostituzionalità della norma, potendo determinare un ulteriore allontanamento dalla lettera. Solo ove la lettera non permette di compiere la prima operazione, si porrà un concreto problema di contrasto con la Costituzione.
Su ciò si fonda l’orientamento della Corte rivolto a considerare la dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione come extrema ratio, a cui ricorrere in caso di fallimento dell’interpretazione, ovvero quando non sia possibile trovare nell’ordinamento giuridico una norma idonea a rispondere alle aspettative costituzionali di regolazione del caso. Questo compito spetta al giudice che deve verificare se il dubbio non sia superabile attraverso l’interpretazione costituzionalmente orientata. La Corte ormai richiede questo sforzo interpretativo al giudice a pena di inammissibilità della questione, in quanto le leggi sono incostituzionali perché è impossibile darne interpretazioni costituzionali. Intanto il giudice potrà salvaguardare la legge tramite interpretazioni/manipolazioni del testo in quanto ciò sia consentito dalla lettura/giurisprudenza vivente. Se la lettera della disposizione non consente l’interpretazione conforme a Costituzione, il giudice non potrà che sollevare la questione di costituzionalità e la Corte dovrà accoglierla. Ove una interpretazione si sia diffusa da essere ritenuta diritto vivente, ove la norma sia ritenuta incostituzionale dalla Corte, questa non potrà rigettare la questione offrendo una interpretazione alternativa, ma dovrà colpire quella norma vivente, dichiarando l’incostituzionalità della soluzione ermeneutica invalsa nella giurisprudenza.
La preferenza per interpretazione adeguatrice si basa su principio della presunzione di legittimità costituzionale delle leggi, e di quelle leggi che consentono di essere interpretate in senso costituzionalmente conforme, anche superando il significato subito ricavabile dalla lettera, che è sempre suscettibile di ambiguità, anche perché le singole disposizioni di legge vanno interpretate sistematicamente, nel loro complesso e mai isolatamente. L’argomento della conformità a Costituzione si accompagna ormai a quello letterale e logico-sistematico, concorrendo nell’opera di determinazione del significato da attribuire. Se si considera l’aspetto logico-sistematico, la legislazione ordinaria non fa sistema in sé medesima, bensì con la normativa costituzionale.
Se da una stessa disposizione, con canoni/argomenti ermeneutici offerti da cultura giuridica di sfondo, sono ricavabili più significati (più norme), la selezione dovrà essere compiuta entro il contesto di un diritto soggettivo. L’interpretazione giuridica si caratterizza per l’attesa che un qualche testo significhi qualcosa dentro un qualche diritto oggettivo (Carcaterra). La soluzione ermeneutica sarà il frutto di selezione compiuta mediante la confutazione degli argomenti non applicabili/preferibili in base ai principi desumibili dai testi legislativi e costituzionali. Il canone dell’interpretazione conforme a Costituzione opera in duplice direzione: in negativo, escludendo/confutando le soluzioni in contrasto con la Costituzione; in positivo, inducendo ad individuare come possibili norme ricavabili dal testo quelle conformi a Costituzione. Portando a diverse conclusioni:
- Se sono stati ricavati tre significati possibili, due dei quali si rilevano non conformi, la scelta cadrà sull’unica forma ritenuta compatibile con precetti costituzionali
- Se due dei tre significati si rilevano conformi, si privilegia quello che meglio si accorda con il sistema nel quale il testo si trova ad operare o, a parità di compatibilità sistematica, con quello che appare più pianamente ricavabile dalla lettera
- Se tutti e tre i significati non sono conformi, si passa a interpretazione costituzionale decisoria, residuale, della Corte. Ciò presuppone che l’operatore/interprete sia un giudice chiamato a risolvere concreta controversia, che è abilitato a sollevare questione di costituzionalità.
L’argomento logico-sistematico costituisce un formidabile strumento nelle mani dell’operatore interprete per razionalizzare dei testi interrogati per la risoluzione del problema concreto; soprattutto quando si abbia a che fare con formule linguistiche risalenti, che abbisognano di essere evolutivamente riguardate, integrate, arricchite mediante l’efficiente collaborazione dell’interprete. L’interpretazione evolutiva dell’enunciato rappresenta un carattere che l’interpretazione giuridica logicamente assume, in quanto adotti un indirizzo dinamico ed evolutivo. Anche l’interpretazione evolutiva è funzionale ad assicurare razionalità della legge. Anche rinnovando le norme l’interprete contribuisce al perseguimento dell’obiettivo della coerenza dell’ordinamento giuridico, cercando di assicurare coerenza tra le parti.
Le riflessioni della dottrina nei primi contributi in tema di interpretazione conforme a Costituzione apparsi nella rivista "Giurisprudenza costituzionale"
La posizione di Carlo Esposito
Nella sent. 10/195, Carlo Esposito delineava le possibili implicazioni del principio che impone alle interpretazione conforme a Costituzione, affermando che “leggi conformità alla Costituzione esclude che l’interprete possa attribuire alle proposizioni date significato in contrasto con la Costituzione”. Esposito sottolineava come fosse da escludere che la Corte potesse giudicare della costituzionalità di norme ipotetiche, arbitrariamente costruite/immaginate dall’interprete. Alle disposizioni di legge deve darsi fin dove possibile interpretazione ricostruzione rispondente a Costituzione.
Nella sent. 46/1958 si sottolinea come in base a giurisprudenza costituzionale sia possibile affermare il potere e il dovere di ogni giudice di procedere a interpretazioni correttive delle leggi ordinarie, armonizzanti le disposizioni di legge con il testo costituzionale. Secondo Esposito, non è vero che alla Corte spetta in modo esclusivo di risolvere le questioni relative alla compatibilità di una disposizione legislativa con norme costituzionali, ma ad essa spetta in modo esclusivo solo lo stabilire la incompatibilità di una disposizione di legge con tali norme. Nei primi anni della Corte, non si poteva consolidarsi l’idea che il giudice potesse escludere il rinvio al giudice delle leggi quando fosse possibile ricavare dalla disposizione una norma conforme a Costituzione. Si trattava di consentire l’accentramento presso la Corte dell’adeguamento interpretativo delle leggi alla Costituzione. Solo dopo si avrà anche valore condizionante. Si tratterà di definire i limiti entro cui opera il dovere del giudice di ricercare un’interpretazione conforme a Costituzione, la cui mancata osservazione comincia ad essere sanzionata con pronuncia di inammissibilità.
La posizione di Vezio Crisafulli
Nel 1956 Crisafulli rilevava che la Corte può ritenere infondata la questione, perché la disposizione impugnata ha un altro significato da quello attribuitole dal ricorrente/giudice a quo, ossia perché dalla formulazione legislativa deve trarsi una norma diversa e costituzionalmente legittima. Quando la formulazione della disposizione offre una resistenza insuperabile, quindi di trarre da essa una norma che, in connessione con le altre concorrenti a formare il sistema in atto, sia costituzionalmente legittima, si ha identificazione tra norma e disposizione, e la sentenza sarà solo di annullamento. Crisafulli specifica che il significato concretamente assunto dalla norma vivente sembra configurarsi come sintomo di una insuperabile resistenza offerta dal testo ad una interpretazione riduttiva e costituzionale. Il solo mezzo di cui disponga la Corte per stroncare indirizzi giurisprudenziali incostituzionali, consiste nel dichiarare formalmente, in dispositivo, l’invalidità della norma vivente, anche se a suo giudizio fondata sopra una erronea interpretazione.
Il presidente della Corte Azzariti aveva affermato che ove la disposizione legislativa sia suscettibile di interpretazioni diverse, delle quali taluna attribuisce alla norma un significato in contrasto con la Costituzione deve essere data preferenza all’interpretazione che porti a riconoscere una norma conforme a Costituzione. Forse poche disposizioni riuscirebbero a sottrarsi ad una dichiarazione simile; sempre grave eliminare una norma di legge vigente senza avere poteri per sostituirla o adattare le norme residue a quella connesse. La dottrina era concorde su assunto per cui la Corte potesse ricorrere a sentenza di rigetto ove possibile ricavare da disposizione una norma conforme a Costituzione. Problema già presente in dottrina, si ritiene che l’efficacia di tali pronunce non possa essere erga omnes. L’interpretazione accolta dalla Corte può essere solo il presupposto della pronuncia, che respinge l’impugnazione. L’interpretazione della legge da applicare è compito naturale, indeclinabile, di qualunque giudice. Nonostante l’efficacia morale altissima delle decisioni della Corte, non si escludono ribellioni dei giudici. Ma Crisafulli non accettava che al giudice comune spettasse un qualsiasi sindacato sulla costituzionalità delle norme legislative, al giudice spetta solo potere-dovere di sospendere il giudizio e provocare accertamento della Corte. La rigorosa impostazione di Crisafulli sembra costituire un ostacolo insormontabile alle implicazione, che invece potrebbero discendere dalla richiamata tesi di Esposito per cui è dovere di ogni giudice di procedere, fin dove possibile, ad interpretazioni correttive delle leggi ordinarie, armonizzanti le disposizioni di legge con testo costituzionale.
La posizione di Carlo Lavagna
In un saggio del 1957 di Lavagna si parte dal presupposto che l’interpretazione della legge è compito riservato, istituzionalmente, alla Magistratura; mentre l’interpretazione della Costituzione è un’attività assegnata alla Corte costituzionale. Lavagna affronta il caso in cui concrete interpretazioni giurisprudenziali di una disposizione non escludano altre interpretazioni in ordine alle quali si possa porre un problema di illegittimità costituzionale. Lavagna ritiene che la scelta debba essere effettuata in base a particolari criteri limitativi, tra cui la concretezza, per cui l’interpretazione ipotetica dovrà cedere a quella effettivamente seguita. Egli richiama anche il dovere di scegliere l’interpretazione più conforme a Costituzione, sottolineando che l’invocata interpretazione deve, ad ogni mood, servire a porre una effettiva questione di illegittimità costituzionale, non a risolvere problema astratto di individuazione della norma. Nell’interpretare disposizioni legislative, la manifesta communis opinio, infondatezza potrà essere dichiarata in base alla anche se il giudice dubiti della sua esattezza.
Le posizioni di Giovanni Grottanelli e di Alessandro Pace
Grottanelli ritiene che...
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