Lezioni di giustizia costituzionale - Cicconetti Capitolo II
Il giudizio di legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge dello Stato e delle Regioni
Capitolo I - Giudizio diffuso e giudizio accentrato di legittimità delle leggi
1. Concetti generali
Illegittimità originaria: contrasto nei confronti di norme di grado superiore già esistenti.
Il giudizio di legittimità costituzionale delle leggi: giudizio diffuso e giudizio accentrato.
Illegittimità sopravvenuta quando il contrasto si verifica nei confronti di norme di grado superiore create.
Giudizio diffuso: attribuzione ad ogni giudice del sindacato sulla costituzionalità della legge successivamente rispetto all’atto (che nasce legittimo e diventa illegittimo).
Giudizio accentrato: attribuzione di tale sindacato in modo esclusivo ad un organo dotato dello specifico potere di dichiarare l’illegittimità costituzionale della legge.
Vizi sostanziali (contenuto dell’atto) e vizi formali (mancato rispetto delle norme di grado superiore sul procedimento di formazione dell’atto nel suo complesso).
Elementi di differenziazione: esclusività della competenza, effetto particolare che dall’esercizio di tale competenza deriva a fronte di leggi ritenute incostituzionali.
2. Aspetti sostanziali del giudizio di legittimità costituzionale
- Oggetto del giudizio.
- Il giudizio diffuso in USA.
- Atti, disposizioni che li compongono, norme che si ricavano dalle disposizioni per via interpretativa (esclusi tutti quegli atti normativi che non siano leggi o che siano privi di forza di legge, le fonti fatto).
Il giudice che si trovi a dover applicare una legge al caso concreto, deve verificare preliminarmente che essa non contrasti con la Costituzione.
Jus non scriptum se creato da una fonte-atto (es. ordine di esecuzione delle clausole di trattato internazionale).
Il contrasto tra due leggi è deciso con il criterio cronologico; nell’ipotesi di contrasto con legge costituzionale, la legge ordinaria non può modificare la costituzionale. Il giudice dovrà disapplicare quella norma ed utilizzarne un’altra sulla base dei criteri di analogia.
La disapplicazione vale solamente per la specifica controversia che ne costituisce l’oggetto.
Le norme ritenute incostituzionali dalla Corte Suprema non vengono annullate ma continuano ad esistere nell’ordinamento: sono esistenti ma non più operative.
- Leggi costituzionali che hanno adottato gli statuti speciali: possono essere sindacate dalla Corte costituzionale per vizi formali, violazione dei limiti della revisione costituzionale, sia per violazione della Costituzione.
- Decreti legislativi: non c’è rischio che decadano poiché sono “autorizzati”.
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