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SENATO
Componenti: 315
Età Minima: 40 anni
Durata: 5 ANNI
SISTEMA ELETTORALE:
La costituzione non disciplina direttamente il sistema elettorale, ma attribuisce riserva di competenza alla LEGGE ORDINARIA. Il sistema attualmente in vigore è disciplinato dalla legge n.270 del 2005 (cosiddetto "PORCELLUM"), e si configura come sistema PROPORZIONALE.
In base al suddetto sistema, l'elezione della Camera si effettua su base nazionale, mentre quella del Senato su base Regionale. Le candidature possono essere presentate in liste singole o in coalizioni. I seggi nel parlamento sono attribuiti in misura proporzionale in base alla percentuale di voti.
A tale struttura si aggiunge inoltre il sistema delle cosiddette clausole di SBARRAMENTO, che prevedono assegnazione di segno SOLAMENTE a seguito del raggiungimento di una certa SOGLIA, percentuale minima di voti.
CAMERA:
SBARRAMENTO del 10% per le coalizioni e 2% per ogni lista candidata nella coalizione. Sbarramento del 4% di voti
Per le liste candidatesi singolarmente.
SENATO:
- Sbarramento del 20% di voti su base regionale e 8% per ogni lista nella colazione.
- Sbarramento dell'8% su base regionale per ogni lista candidatasi singolarmente.
ART. 48 COST: "<<Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che abbiano raggiunto la maggiore età. Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è un dovere civico>>".
INELEGGIBILITÀ: si verifica quando, per determinate ragioni previste dalla legge, un soggetto NON PUÒ ESSERE CANDIDATO per una determinata elezione.
INCOMPATIBILITÀ: Si verifica quando un soggetto non può svolgere le funzioni parlamentari per incompatibilità con altre proprie funzioni già in svolgimento (Es: un membro del CSM non può essere ELETTO alla camera).
SENATORI A VITA: il Presidente della Repubblica può NOMINARE 5 senatori a vita, tra i cittadini che hanno illustrato la patria per meriti in vari
DURATA DELLE CAMERE
Secondo quanto stabilito articolo 60 della Costituzione la durata della legislatura, e quindi delle camere è di 5 anni.
Si fa inoltre riferimento a due istituti:
La PROROGA, da considerarsi straordinaria e autorizzabile solo con legge apposita:
La durata di ciascuna camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra. I poteri si considerano pieni.
E la PROROGATIO, strumento ordinario rivolto a sopperire alla mancanza di potere nel periodo che va dallo scioglimento delle camere all'elezione delle nuove.
In tale periodo si ha una diminuzione di potere e sono possibili solo gli atti urgenti:
Le elezioni delle nuove camere hanno luogo entro 70 giorni dalla fine delle precedenti.
Il Presidente della Repubblica può sciogliere le camere, o anche solo una di esse, in qualsiasi momento, salvo che egli si trovi negli ultimi 6 mesi del suo mandato (cosiddetto: SEMESTRE BIANCO).
PARTE 3
–AUTONOMIA delle CAMERE e IMMUNITA’
In aggiunta al principio di INDIPENDENZA GUARANTIGIA delle camere, l’ordinamento prevede l’Istituto della GIURISDIZIONE DOMESTICA. Esso consiste nella sottrazione delle cariche parlamentari alla giurisdizione di organi giudiziari ordinari o amministrativi. La disciplina delle cosiddette IMMUNITA’ PARLAMENTARI si completa facendo riferimento all'articolo 68 della Costituzione. In base a questo (comma 1), i parlamentari non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni ( NESSO funzionale dell'immunità). Inoltre, al comma 2, si prevede impossibilità di sottoporre ciascun parlamentare a PRIVAZIONI O DIMINUZIONI DELLA LIBERTA’ PERSONALE ( es: arresto o perquisizione ), senza autorizzazione della camera a cui appartiene. Tale divieto si estende inoltre alla disciplina delle INTERCETTAZIONI.
PARTE 4- Il FUNZIONAMENTO DELLE CAMERE
si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.
Ciascuna camera può essere inoltre convocata su iniziativa del suo presidente, del Presidente della Repubblica o di un terzo dei componenti.
QUORUM COSTITUTIVO: Le delibere di ciascuna camera non sono valide se non è presente la maggioranza dei COMPONENTI.
QUORUM DELIBERATIVO: Le delibere di ciascuna camera si adottano con voto favorevole della maggioranza assoluta (50%+1) dei partecipanti al voto (non si considerano gli astenuti). La legge tuttavia può stabilire MAGGIORANZE RAFFORZATE, per approvare delibere riguardanti determinati argomenti e materie di particolare rilevanza.
Le votazioni si effettuano a scrutinio palese, cioè con voto per alzata di mano, oppure a scrutinio segreto, cioè mediante espressione scritta o con metodo elettronico (sempre scrutinio palese salvo il regolamento disponga diversamente).
Per FUNZIONE LEGISLATIVA deve intendersi un complesso procedimento
giuridico composto da una sequenza predeterminata di atti e rivolta a concludersi con la formazione dell'atto finale "LEGGE". Si compone di 3 fasi principali: INIZIATIVA, PREPARAZIONE, DELIBERAZIONE. 1: INIZIATIVA: è il potere di presentare una proposta di legge in parlamento. Il testo redatto in articoli e la relazione tecnica sono aspetti formali da rispettare. Nel nostro ordinamento il potere di iniziativa è attribuito a: GOVERNO, CNEL, CONSIGLIO REGIONALE, CIASCUN PARLAMENTARE, 50.000 ELETTORI (iniziativa di carattere popolare). 2: PREPARAZIONE: Il Presidente della camera valuta la ricevibilità formale della proposta legislativa. In secondo luogo, superato il primo controllo, il disegno di legge deve essere assegnato alla commissione competente per materia (anche più di una per disegni particolarmente complessi). È indispensabile, a questo punto, stabilire la sede in base alla quale si riunisce la commissione e che determina il tipo di- Analisi dei requisiti
- Progettazione
- Sviluppo
- Test
- Deployment
- Mantenimento