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LA SOCIETA TRA AVVOCATI
Società tra professionisti e società tra avvocati
La motivazione ufficiale per la quale si e voluta la legge del 2011 sta nella circostanza che
il nostro paese e ancora uno dei pochi stati membri che vieta ai professionisti iscritti a
ordini o albi professionali, salve rare eccezioni di esercitare la loro professione in forma
societaria. Fino all entrata in vigore della legge 2012 che ha definitivamente chiarito l
esclusione della professione forense dall ambito di applicazione della legge del 2011, le
ipotesi in astratto percorribili sarebbero potute essere: quella di considerare abrogato il
d.lgs 2001 perche inerente a un ambito limitato e confliggente con l ampia apertura recata
dalla legge del 2011. Tale ipotesi e subito da respingere. In primo luogo la legge del 2011
non abrogata formalmente il d.lgs 2001 poi fa salvi i modelli societari gia vigenti al
momento della sua entrata in vigore e infine il regolamento di attuazione sulle società tra
professionisti prevede che il presente decreto non si applica alle associazioni professionali
e alle società tra professionisti costituite secondo modelli vigenti dalla data di entrata in
vigore di tale legge.
Altra via percorribile sarebbe potuta essere quella di risolvere la questione col criterio della
specialità e ritenere che il d 2001 sia legge speciale rispetto alla l 2011. In questo caso
pero si aprivano altre alternative potendosi sostenere che il d 2001 si applicasse a tutte le
società tra avvocati anche quelle costituite da l 2011; che società tra avvocati potevano
essere costituite solo secondo le indicazioni recate dal 2001 e che quindi la professione
forense non sarebbe stata soggetta alle regole generali previste per tutte le altre
professioni di cui alla l 2011; ritenere che i provvedimenti in considerazione viaggiassero
su binari paralleli e che si sarebbe potuto costituire una società tra avvocati secondo il d
2001 soggetta alle disposizioni recate o costituire una società in base a legge 2011
soggetta alle stesse regole.
In ragione del fatto che l ordinamento al tempo dell entrata in vigore della legge 2011 gia
contemplava la società tra avvocati e ne regolava la costituzione, la governance e le
modalità di svolgimento delle prestazioni professionali, si sarebbe dovuto ritenere che l art
10 l 2011 si sarebbe dovuto applicare alle professioni regolamentate per le quali non era
gia consentita e disciplinata l adozione della forma societaria, con esclusione quindi della
professione forense. Del resto il d 2001 pur ammettendo che una società possa avere
come oggetto sociale lo svolgimento di prestazioni professionali tipiche e riservate agli
avvocati, impone limiti e condizioni per garantire che l esercizio in comune della
professione forense non vanifichi: il principio della personalità della prestazione; il diritto
del cliente a scegliere il proprio difensore; la responsabilità dell avvocato ecc. si tratta di
criteri necessari per garantire il buon funzionamento della giustizia e l indipendenza dell
avvocato tutela del diritto alla difesa il cui presidio è affidato alla corte cost.
L art 10 della l 2011 e stato sottoposto a una serrata critica che ha indotto il legislatore a
apportare significative correzioni prevedendo che in ogni caso il numero dei soci
professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da
determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci: il venir
meno della condizione precedente costituisce causa di scioglimento della società e che in
tal caso il consiglio dell ordine o collegio presso il quale e iscritta la società deve
procedere alla cancellazione della stessa dall albo salvo che la società non abbia
provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di 6
mesi. In senso favorevole a tale tesi si e espressa anche parte della dottrina
argomentando dalla circostanza che la stessa legge del 2011 fa salve le società tra
avvocati ex d 2001 e che tale ultimo decreto impone che l esercizio della professione
forense in forma comune possa avvenire esclusivamente secondo il tipo della società tra
avvocati giungendo alla conclusione che solo la società d impronta personalistica possa
essere impiegata per l esercizio in forma comune della professione forense. Prima dell
entrata in vigore della legge del 2012 se pure si fosse voluto includere la professione
forense nell ambito di applicazione del 2011 detta disciplina sarebbe potuta al piu valere
come normativa generale e residuale derogata dal d 2001 che assumeva la connotazione
di legge speciale in tema di società tra avvocati, con l ulteriore conseguenza che in caso di
contrasto tra le citate disposizioni si sarebbero dovute ritenere prevalenti le norme del
2001. La versione finale definitivamente approvata faceva salve le associazioni
professionali nonché i diversi modelli societari gia vigenti alla data di entrata in vigore della
presente legge, formula che include la società tra avvocati.
Gli effetti della specialità delle società tra avvocati
La legge 2012 risolve non poche questioni sollevate. È pero opportuno ricordare le
perplessità della dottrina che osservava come la circostanza che il legislatore non abbia
imposto che i soci avvocati siano tutti soci d opera, apra le porte alla presenza di soci
capitalisti che purché avvocati, vengono ammessi senza limiti. Con la conseguenza che
gia allora s introduceva nella società tra professionisti una componente di imprenditorialità.
Se l esecuzione dell incarico professionale puo essere affidata a professionisti esterni
rispetto alla compagine sociale, i soci avvocati finirebbero per essere anche organizzatori
dell attività professionale altrui e ciò in assenza dello schermo societario, farebbe loro
assumere la qualifica di imprenditori, ragionando sulla base del 2238 che si riferisce all
ipotesi in cui le prestazioni professionali sono intermediate da un organizzazione. La
riforma dell ordinamento forense, la disciplina ivi recata per l’esercizio in forma societaria
della professione forense reca esplicite prese di posizione atte a scongiurare l
avvicinamento al mercato e al fenomeno dell impresa nel caso di esercizio in forma
societaria della professione di avvocato.
In questa direzione vanno l idea di sottrarre le società tra avvocati e anche quelle di nuovo
conio, dalle procedure concorsuali e l esplicita previsione che il reddito prodotto debba
classificarsi come reddito da lavoro autonomo, è utile richiamare l art 5 della l 2012
secondo cui il legislatore delegato nel disciplinare le società tra avvocati, dovrà stabilire
che l esercizio della professione forense in forma societaria non costituisce attività d
impresa e che conseguentemente, la società tra avvocati non e soggetta al fallimento e
alle procedure concorsuali diverse da quelle di composizione delle crisi da sovra
indebitamento. Argomentando dalla specialità della professione forense e della società tra
avvocati, con riferimento all esercizio in forma societaria della professione di avvocato
valgono in ogni caso le regole dettate dall art 5 e i principi desumibili. Con il corollario che
non puo neppure prospettarsi l idea di applicare alle società tra avvocati la legge generale
sulle società tra professionisti
La giuri della corte cost nella sentenza del 1990 ha chiarito che le previsioni espresse
nella legge di delega mantengono efficacia normativa a prescindere dall esercizio da parte
del governo, della stessa delega affermando che la legge delega è un atto diretto a porre
con efficacia erga omnes norme costitutive dell ordinamento giuridico: norme che hanno la
struttura e efficacia proprie dei principi e dei criteri direttivi ma che per ciò stesso non
cessano di possedere tutte le valenze tipiche delle norme legislative. Secondo la corte
cost la legge d delegazione non deve essere considerata alla st5regua di un mero atto
preliminare rispetto alla normativa successivamente recata dal decreto delegato.
Diversamente opinando si giustificherebbe un trattamento deteriore agli avvocati rispetto
agli altri professionisti ove li si privasse della possibilità di fruire della forma societaria per
l’esercizio della professione si deve altresì concludere che anche in assenza del decreto
delegato previsto dall art 5 sia possibile costituire società tra avvocati solo con il rispetto
dei principi dello stesso art. Nel caso di specie il legislatore delegante ha previsto regole
precise.
Il socio non professionista nelle società di avvocati in europa
Il panorama europeo in tema di esercizio in forma associata della professione forense e
del tutto disomogeneo anche per quanto riguarda la presenza e limiti di ammissione del
socio non professionista. Non si puo sostenere che l esercizio in forma associata della
professione forense non sia liberalizzato, per gli avvocati esiste da tempo la facoltà di
costituire società professionale la relativa disciplina volta a salvaguardare il principio della
personalità della prestazione e lo svolgimento della stessa solo da parte di soggetto
munito dell iscrizione all ordine professionale. Semmai il legislatore si sarebbe dovuto
interrogare sulle motivazioni che hanno indotto l avvocatura a ignorare la facoltà di
costituire nella pratica società tra avvocati. L anacronismo divieto di erogare servizi
professionali usando la forma della società di persone o quella dell associazione tra
privati, oltre tutto penalizza i professionisti italiani che sono costretti a subire passivamente
la concorrenza di società di professionisti provenienti da altri paesi europei.
La partecipazione del socio non professionista e circondata da una serie di cautele che in
concreto mirano a relegare il ruolo di questi a un mero finanziatore, privandolo del diritto di
voto, della partecipazione agli organi sociali e ponendo un tetto alla percentuale del
capitale sociale che lo stesso o puo sottoscrivere che gli impedisce di acquistare il
controllo di diritto. Il Belgio pur consentendo agli avvocati di costituire società che abbiano
forma commerciale esclude che l esercizio della professione forense possa essere svolto
da società anonime (spa). Si spiega con l intento di sottrarre la professione dell avvocato
alla forma societaria piu aperta al mercato e piu spersonalizzata. Nell ordinamento belga si
prevede che la denominazione della società tra avvocati non puo essere contraria al
parametro della dignità professionale. Gli statuti delle società tra avvocati devono
contenere clausole che prevedono il rispetto da parte degli avvocati delle norme in tema di
conflitto d interessi e incompatibilità, che affidano la liquidazione della società in caso di
scioglimento a avvocati e che stabiliscono la responsabilità solidale del