SOCIETA TRA PROFESSIONISTI E SOCIETA TRA
AVVOCATI
SPECIFICITA DEI SERVIZI PROFESSIONALI SECONDO L APPROCCIO ECONOMICO
E NECESSITA DI RICONSIDERARE IL TEMA DI VERTICE DEL RAPPORTO TRA
PROFESSIONE INTELLETTUALE E IMPRESA.
I servizi professionali sono caratterizzati da una notevole asimmetria informativa tra
fornitore e fruitore, questo ultimo avendo limitate possibilità di conoscerne il valore e di
apprezzarne la qualità non solo prima dell acquisto ma anche nel corso della fruizione e
successivamente. Sul piano economico i servizi professionali sono stimati distanti dai
prodotti offerti dall impresa commerciale per tali intendendo i tipici beni di consumo. Colui
il quale offre tali servizi deve essere sottoposto a un controllo di qualità atto a verificare
che egli sia in possesso di un livello minimo di competenze tecniche considerate adeguate
per l offerta del servizio, oltre a requisiti di onorabilità idonei a far supporre che lo stesso
agisca nell interesse del cliente con autonomia e indipendenza di giudizio intellettuale e
tecnica.
La legge del 2012 sulla nuova disciplina dell ordinamento della professione forense,
considera l autonomia e l indipendenza dell avvocato indispensabili condizioni dell
effettività della difesa e tutela dei diritti, questo non pone enfasi sul professionista ma sulla
funzione di garanzia che quei valori hanno nell interesse di coloro che all avvocato si
rivolgono. Secondo la corte costituzionale funzione dell ordine professionale è quella di
controllare il possesso e la permanenza dei requisiti in capo agli iscritti e a coloro che
aspirano all iscrizione per garantire il corretto esercizio della professione a tutela dell
affidamento della collettività e che per l esercizio di attività intellettuali rivolte al pubblico si
richiede un adeguato livello di preparazione e di conoscenza delle materie inerenti a tali
attività. Se si condivide l idea che almeno nell interesse del cliente fruitore del servizio, l
approccio economico un serio controllo debba esserci banale ma necessaria conseguenza
è che il professionista deve essere preparato per superare quel controllo e che allora la
sua presenza sul mercato deve essere filtrata.
La necessità di un filtro e presente anche nel sistema comunitario nel quale i termini della
questione oscillano tra il polo della liberta di stabilimento e quello dell abuso del diritto
comunitario. Secondo la corte di giustizia gli stati membri non possono impedire l
applicazione del diritto dell unione europea ai cittadini che si siano avvalsi della libertà
dello stabilimento e che hanno acquisito qualifiche professionali. La stessa corte però
afferma l esistenza di un interesse dello stato a impedire che sfruttando la liberta di
stabilimento, un cittadino si sottragga all osservanza delle leggi nazionali sulle
competenze professionali. La libertà di stabilimento non puo essere invocata per aggirare
la disciplina nazionale in tema di accesso e esercizio della professione. Anche il diritto
comunitario riconosce la necessita che colui il quale offre servizi professionali abbia talune
competenze che devono essere accertate e sorvegliate nell interesse della collettività
(filtro). Il filtro è per sua natura incompatibile però con quel grado di massima apertura al
mercato che invece si assume centrale nell esperienza dell impresa.
Il principio di libera concorrenza non deve assumere nei servizi professionali lo stesso
significato e estensione e pervasività che ha con riferimento all impresa. È diffusa l
opinione secondo la quale lo statuto del professionista sia diverso da quello dell
imprenditore solo in virtù di un privilegio concesso al primo per ragioni storiche e
sociologiche, non sia proponibile di fronte all evoluzione delle professioni intellettuali e alla
circostanza che ora le stesse possono essere esercitate con forme e modalità tra loro
diverse: vi sarebbe una diversità ontologica tra impresa e professione. Se per impresa si
intende una particolare modalità di esercizio di una determinata attività economica
attraverso l organizzazione questa ricorre quando la professione intellettuale sia svolta in
forma associata. Il diritto vivente comunitario da ormai per scontato che chi esercita un
attività economica deve essere considerato impresa.
L’evoluzione legislativa
La tendenza a inglobare nel fenomeno “impresa” anche le professioni intellettuali sembra
emergere dall osservazione dell evoluzione legislativa in materia. Occorre allora ripetere le
tappe piu significative che hanno condotto all attuale quadro normativo. In origine il
fondamento normativo del divieto di esercitare in forma societaria le professioni intellettuali
il cui esercizio era condizionato dal superamento dell esame di stato e dall iscrizione in
albi professionali; fosse rappresentato dall art 2 della legge del 1939 la cui finalità veniva
individuata nella relazione della necessità di evitare forme di esercizio professionale che in
illecita concorrenza all esercizio individuale legalmente controllato coprono sovente un
attività professionale svolta da persone sfornite dei necessari titoli di abilitazione. Il
professionista deve essere competente, deve possedere i requisiti della legge per l
iscrizione nell albo professionale. Il perno attorno cui ruota il sistema delle professioni
intellettuali dunque e rappresentato dalla necessità che l esecuzione della stessa sia
affidata alla persona che puo svolgerla e che gode della fiducia del cliente.
Se l oggetto sociale contempla l esercizio di attività riservate alle professioni
regolamentate, il contratto di società è nullo. Cruciale la circostanza che la legge del 2012
per l esercizio in forma societaria della professione forense ammette solo soci avvocati
escludendo sia i meri investitori sia gli appartenenti ad altre professioni pur regolamentate.
Si tratta di regole che se per un verso si volgono a consentire l adozione di modelli
complessi sul piano organizzativo per l esercizio delle professioni intellettuali, per altro
verso tendono in certa misura a preservare il rilievo centrale delle capacità e dell
affidabilità della persona fisica, l intuitus personae, con la conseguenza che allora deve
convenirsi che l evoluzione legislativa e stata ondivaga o non dirimente per dimostrare
quella che si assume essere la fine delle professioni intellettuali come fenomeno estraneo
all ambito dell impresa.
Le alternative business structure e l interesse a indagare la società tra avvocati
Società tra avvocati: l esercizio negli ultimi anni in forma societaria della professione
forense e stato dato grande rilievo in tutta europa e nel regno unito in particolare a seguito
della recente regolamentazione di cui al legal service act che ha introdotto nel mercato
inglese dei servizi legali le alternative busines structure (ABS) si tratta di entità che
offrono servizi legali la proprietà e la gestione delle quali non sono riservate ne ai solicitor
ne ai barristers. In tal modo il regno unito ha recepito le raccomandazioni formulate da
clementi secondo il quale l attribuzione della proprietà e gestione anche a non avvocati
avrebbe garantito agli avvocati di beneficiare delle capacita manageriali di altri esperti; alle
law firms di valorizzare i prestatori di lavoro non avvocati e un opportunità d investimento e
innovazione.
L’ABS definita come un entità che offre servizi legali riservate in cui almeno uno dei
proprietari o managers è un avvocato e almeno uno è non avvocato, ha posto il problema
di come conciliare la presenza di non avvocati con l etica e gli altri doveri ai quali sono
tenuti gli avvocati. Un ABS puo essere autorizzata a offrire servizi legali solo dalle autorità
preposte al controllo e alla disciplina degli avvocati e ciò al fine di assicurare che l
autorizzazione di cui si e detto dipenda dai soggetti che sono deputati a vigilare sulla
deontologia forense. Prima di concedere l autorizzazione, le autorità preposte svolgono
indagini stringenti sulle persone fisiche che hanno la proprietà delle ABS e alle stesse
viene imposta la presenza di un responsabile il quale garantisce il rispetto della
deontologia forense, oltre a quella di un responsabile della finanza e amministrazione il
quale e tenuto a verificare che la gestione sia corretta anche sul piano finanziario. Alle
ABS si applicano le stesse regole e sanzioni previste con riferimento a tutte le altre law
firms. È dubbio se le autorità preposte a autorizzare le ABS siano effettivamente in grado
di regolare vaste organizzazioni commerciali. Si ritiene che il varo delle ABS possa
consentire agli avvocati di concentrarsi sulle attività tipiche nonché di estendere i mercati
dei servizi legali grazie ai bassi costi che si reputano in grado di attrarre i consumatori
affezionati a certi marchi noti commerciali.
Nel nostro ordinamento la specificità della professione forense e la circostanza che le
società tra avvocati erano state gia disciplinate nel 2001 seppur non si prevedesse la
possibilità di adottare tutti i tipi sociali regolati nel codice civile, ma con l obbligo di adottare
una forma societaria apposita alla quale il legislatore rendeva applicabile le norme in tema
di snc in quanto compatibili, convincono dell utilità di approfondire l indagine in merito all
esercizio della professione forense in forma societaria. I profili di specificità della
professione forense rispetto alle altre professioni ordinistiche hanno condotto il legislatore
a escludere le società tra avvocati dall ambito di applicazione della legge del 2011. Nel
riforare l ordinamento forense il legislatore ha affidato a un successivo decreto delegato la
disciplina della società tra avvocati, indicando criteri di delega che segnano in modo
inequivocabile la distanza tra società tra avvocati e altre società tra professionali. Si
stabilisce poi che:
I soci devono essere tutti avvocati iscritti all albo
- Solo avvocati soci possono far parte dell organo di gestione
- I redditi prodotti vanno qualificati come redditi da lavoro autonomo anche a fini
- previdenziali
L esercizio della professione forense in forma societaria non costituisce attività d
- impresa
Non si applicano il fallimento e le altre procedure concorsuali ma le regole sul sovra
- indebitamento
Pare ragionevole considerare la società tra avvocati centrale per la comprensione del
sistema che disciplina in generale le società tra professionisti. La disciplina della società
tra avvocati pone però numerose irrisolte questioni.
Premessa metodologica
L’esecuzione della prestazione professionale e regolata secondo i consueti canoni che
informano il rapporto tra cliente e il professionista: deve essere eseguito solo dal socio in
possesso dei requisiti per l esercizio della prestazione professionale richiesta ed è il
cliente che sceglie il socio professionista. Il problema si complica quando l incarico
professionale deve fare i conti coni l momento societario, la legge prevedendo che il socio
cancellato dall albo con provvedimento definitivo debba essere escluso anche in una
società per azioni dalla compagine sociale composta di professionisti.
L’ESERCIZIO IN COMUNE DELLE PROFESSIONI
REGOLAMENTATE: CONSIDERAZIONI
SULL’ADOZIONE DELLA FORMA SOCIETARIA
PROBLEMI APERTI IN TEMA DI SOCIETA TRA PROFESSIONISTI
La legge del 2011 ha consentito la costituzione di società per l esercizio di attività
professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai
titoli V VI del libro V del codice civile. Le società cooperative sono costituite da un numero
di soci non inferiore a tre. Le attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico
possono essere esercitate anche in forma di società e senza limiti ne vincoli all adozione
dei tipi sociali regolati dal codice.
La nozione di professione regolamentata
L ambito di applicazione della legge del 2011 dipende unicamente dall individuazione della
fattispecie professione regolamentata nel sistema ordinistico: si tratterebbe di un ambito
vasto e in espansione dal momento che le professioni che fino a oggi s indicavano come
non riconosciute, sono in via di estinzione perche a seguito della legge del 2013 recante
disposizioni in materia di professioni non organizzate, si deve convenire che anche tali
ultime professioni sono ora regolamentate. L entrata in vigore del decreto recante riforma
degli ordinamenti professionali ha normato la formula che definisce il concetto di
professione regolamentata pur se ai fini del presente decreto.
Per professione regolamentata si intende un attività o l insieme di esse, riservate per
espressa disposizione di legge o non riservate, il cui esercizio e consentito solo a seguito
d iscrizione in ordini o collegi subordinatamente al possesso di qualifiche professionali o all
accertamento delle specifiche professionalità. Perche una professione possa essere
qualificata come regolamentata occorre che la legge abbia riservato alla professione l
esercizio di talune attività indipendentemente dal fatto che esso sia previsto in esclusiva o
in concorrenza con altre professioni. Occorre poi che la professione possa essere
esercitata solo da coloro che siano iscritti in ordini o collegi: qualora l iscrizione non fosse
subordinata al possesso di specifici requisiti professionali, tale circostanza non sarebbe
sufficiente a integrare il requisito in esame e quindi saremmo fuori dalla definizione di
professione regolamentata.
Le professioni regolamentate nel sistema ordinistico subordinano sempre l iscrizione in
ordini e collegi al possesso di specifiche professionalità e dunque il requisito in esame è
allo stato attuale ridondante. Tale requisito potrebbe avere una qualche valenza in futuro
nel caso in cui l iscrizione in un istituendo albo professionale fosse consentita a
prescindere dal possesso di specifiche professionalità a meno di non voler entrare nel
merito e ritenere che si possa procedere a un vagli per verificare la congruità rispetto alla
professione da esercitare, delle specifiche professionalità e il loro carattere professionale
al di la di quanto formalmente previsto. L idea che una professione regolamentata debba
fondarsi sul possesso di seri requisiti atti a far presumere che il professionista abbia una
perizia di cui e privo l uomo comune, appare di una qualche utilità se ritiene che essa
possa soddisfare anche interessi pubblici. Nei paesi membri dell UE sono state individuate
4600 professioni e la direttiva sui servizi, offre una definizione di professione
regolamentata ulteriore che consiste in un attività i insieme di attività professionali, l
accesso alle quali e il cui esercizio, o una delle cui modalità di esercizio, sono subordinati
direttamente o meno, in forza di norme legislative, regolamentari o amministrative, al
possesso di determinate qualifiche professionali. Il sistema delle professioni intellettuali in
europa è profondamente disomogeneo.
Generale e speciale nella normativa delle società tra professionisti.
La società tra professionisti sarebbe speciale e che tale specialità si rifletterebbe sia sulla
composizione “professionalmente qualificata” sia sulla connotazione dell oggetto sociale
“tipicamente professionale”. Il predicato però non sembra appropriato. Da un lato si
richiama l impostazione di parte della dottrina che riferisce il termine speciale, alle società
che oltre a presentare tutti i requisiti tipici della fattispecie generale, si caratterizzano per la
presenza di altri connotati. Dall altro lato l ambito della legge 183 del 2011 è
innegabilmente generale. Rappresenta certo un anomalia procedimentale aver regolato
prima le società di professionisti speciali e poi aver normato il quadro generale dell
esercizio in forma societaria delle professioni ordinistiche. Nella legge in rassegna non si
trovano norme ad hoc che riguardano una specifica professione regolamentata e spesso il
lessico del legislatore adotta la tipica costruzione per principi, una sorta di programma la
cui attuazione è poi demandata ai regolamenti di attuazione.
È appunto il regolamento di attuazione che conferma l idea che la legge del 2011 e la
società tra professionisti ivi regolata hanno carattere generale perche essa oltre a principi,
reca norme che si indirizzano a talune specifiche professioni regolamentata; si fa fatica a
qualificare speciale una legge che regola un vasto ambito dell agire umano con principi
generali e le cui norme di attuazione dedicano regole specifiche per tanti e diversi
segmenti tipici di questo ambito.
L imputazione dell attività professionale esercitata dalla società tra professionisti.
Una prima questione riguarda l imputazione dell attività professionale svolta dalla società
tra professionisti. La lettera A) dell art 10 della legge del 2011 impone tra i requisiti
necessari per assumere la qualifica di società tra professionisti che l atto costitutivo
preveda l esercizio in via esclusiva dell attività professionale da parte dei soci. La
successiva lettera C) sempre a proposito dei requisiti necessari per la qualifica di società
tra professionisti richiede che l atto costitutivo preveda criteri e modalità affinché l
esecuzione dell incarico professionale conferito alla società sia eseguito solo dai soci in
possesso dei requisiti per l esercizio della prestazione professionale richiesta. Le riferite
disposizioni sembrano contrastanti.
L attività professionale svolta dalla società tra professionisti dovrebbe imputarsi ai soci ove
si privilegiasse la lettera A). se cosi fosse poi il contratto d opera professionale dovrebbe
essere stipulato tra cliente e professionista con la conseguenza che la società tra
professionisti non sarebbe responsabile nell ipotesi di esecuzione non diligente del
mandato professionale, a beneficio della sua stabilità. Qualora invece si preferisse la
lettera C) l imputazione dell attività professionale andr
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