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CAPITOLO II
1 “Socio non professionista” nelle società di avvocati in Europa: I paesi membri dell’Unione europea
presentano discipline disomogenee tra loro riguardo la presenza e i limiti di ammissione del socio non
professionista. La partecipazione del socio “non professionista”, anche nei paesi nei quali è ammesso
l’esercizio della professione forense attraverso società di capitali, è presidiata da una serie di cautele che
mirano a relegare il ruolo di questi ad un mero finanziatore: privandolo del diritto di voto, della partecipazione
agli organi sociali e ponendo un tetto alla percentuale del capitale sociale che lo stesso sottoscrivere
(impedendogli il controllo di diritto).
• Italia: già all’entrata in vigore della legge 183/2011, che aveva introdotto nell’ordinamento società tra
professionisti nelle quali si ammettevano anche soci non professionisti, si era posto il problema della sua
applicazione anche alla professione forense. Il principale argomento che negava l’applicabilità di tale legge alla
professione forense riteneva che essa potesse meno male l’autonomia e l’indipendenza degli avvocati.
Tuttavia, con l’entrata in vigore della legge 247 del 2012 ed in particolare dell’articolo 4 bis, nella società tra
avvocati è ammessa la presenza sia di soci professionisti iscritti ad altri albi, sia dei soci non professionisti ma
in misura non superiore ad 1/3. I componenti dell’organo di gestione delle società società tra avvocati non
possono essere estranei alla compagine sociale e la maggioranza dei membri deve essere rappresentata da
socio avvocati, appunto al fine di garantire l’autonomia e l’indipendenza dei professionisti rispetto ai soci di
capitale.
• Belgio: in Belgio il règlement del 2003 relativo all’esercizio in comune della professione forense, pur
consentendo agli avvocati di costituire società organizzate su base capitalistica (in particolare di responsabilità
limitata) inizialmente vietava esplicitamente l’esercizio della professione forense svolto da società anonime
(società per azioni). Con la riforma del 2020 tale limitazione è stata rimossa e allo stato attuale si consente
l’adozione di ogni tipo sociale. Il legislatore è intervenuto però su un profilo di governance prescrivendo
l’obbligatorietà di un organo di gestione composto esclusivamente da soci avvocati (e non a maggioranza o
minoranza come avviene in Italia). Si è inteso dunque salvaguardare l’autonomia e l’indipendenza della
professione forense da altri soggetti la cui finalità è di mero investimento. L’ordinamento belga prevede inoltre
che la denominazione della società tra avvocati non possa essere contraria al parametro della dignità
professionale (in Italia legislatore della riforma aveva “dimenticato” di indicare l’obbligatorietà della
denominazione società tra avvocati e tuttora dimentica che il nome della società tecnicamente è distinto in
base al tipo sociale in concreto adottato). è previsto inoltre che l’avvocato che partecipi a questo tipo di
società è tenuto a garantire il rispetto delle norme che regolano la professione forense nonché i principi
essenziali del codice deontologico. Gli statuti delle società tra avvocati devono contenere clausole riguardanti il
tema di conflitto di interessi e di incompatibilità, clausole che affidano la liquidazione della società in caso di
scioglimento ad avvocati e clausole che stabiliscono la responsabilità solidale dell’avvocato incaricato e della
società società tra professionisti nei confronti del cliente. Fino al 2019 per gli iscritti all’ordine forense
fiammingo l’adozione di una società tra professionisti per l’esercizio della professione era consentito solo nel
caso in cui tutti i soci fossero avvocati e dunque nessuno spazio poteva essere lasciato ad altri professionisti
né tantomeno soci non professionisti.
• Lussemburgo: si consente solo agli avvocati di partecipare alla STA. Inoltre, le società tra avvocati devono
essere considerate società civili. L’ordinamento del Lussemburgo stabilisce che il capitale delle società tra
avvocati deve essere rappresentato da titoli nominativi, e che i titolari degli stessi possono essere soltanto
avvocati. Allo stesso tempo, anche l’organo di gestione deve essere composto esclusivamente da avvocati.
• Francia: l’esercizio in forma associata della professione forense è possibile attraverso diversi tipi sociali:
-SCP (società civile di esercizio professionale): ha ad oggetto l’esercizio in comune della professione forense
comportando la responsabilità illimitata e solidale dei soci i quali hanno ciascuno un voto;
-SEL (società di esercizio liberale): consente agli avvocati di svolgere la professione con società di capitali, tale
tale tipo sociale può assumere diversi tipi di società ad eccezione delle forme giuridiche che conferirebbero gli
associati qualità di imprenditore commerciali;
-SPFPL (società di partecipazione finanziaria delle professioni liberali): consente la partecipazione anche ai non
avvocati, tuttavia almeno la metà del capitale sociale deve appartenere ad avvocati che esercitano la
professione forense (circa il 50% del capitale sociale), una parte minoritaria può essere sottoscritta da soci
appartenenti ad altri professioni regolamentate.
Nel 2015 la riforma cd Macron consente che la maggioranza di capitale e dei diritti di società tra professionisti
i quali esercitano una delle professioni legali o giudiziarie non debbano essere necessariamente detenuti da
soggetti che esercitano la stessa attività. Inoltre la SPFPL può esercitare qualsiasi altro tipo di attività
economica.
Non è riconosciuto nemmeno il diritto di recesso del singolo socio, nemmeno in presenza di clausole
statutarie. In tale legislazione si è ancora lontani dalla liberazione della professione forense.
• Spagna: gli avvocati possono fruire di società organizzate su base personalistico e capitalistica, per effetto
della legge de sociedades profesionales del 2007 (modificata nel 2009), per cui i diritti e doveri derivanti
dall’esercizio dell’attività professionale sono imputati direttamente alla società che dunque è il titolare del
rapporto professionale con il cliente. La revisione del codice deontologico nel 2019 a previsto che l’agire
attraverso una società professionale non possa valere ad evitare eventuali responsabilità di professionisti
coinvolti. ad ogni modo, nelle società società di persone i professionisti devono essere maggioranza numerica
e devono avere la maggioranza del patrimonio sociale; nelle società di capitali i soci professionisti devono
avere la maggioranza del capitale sociale sociale e la maggioranza dei diritti di un’assemblea.la maggioranza
dei soci soci professionisti è inoltre richiesta nel consiglio di gestione(tutti questi criteri devono persistere per
tutta la durata della società). Il legislatore spagnolo ha poi introdotto la LSSPP, che prevede l’esercizio in
comune di attività professionali al fine di evitare la commercializzazione e l’inadempimento delle regole
deontologiche.
• Inghilterra: il mercato dei servizi legali è stato investito da una profonda liberalizzazione che consente a
non avvocati di possedere studi legali attraverso “alternative business structures” (ABSs). Si tratta di una
scelta politica che rischia infiltrazioni criminali nella proprietà degli studi legali e di minare la reputazione degli
avvocati inglesi.
• Germania: gli avvocati possono esercitare la professione forense in forma associata attraverso le società di
diritto civile. Quanto alle società di capitali si prevede lo svolgimento di tale attività nella forma della
responsabilità limitata. Ad ogni modo, alcune regole significative:
-esercizio in forma associata della professione forense consentito agli avvocati e professionisti a loro
considerati affini quali l’esperto in proprietà proprietà industriale, il fiscalista, il revisore contabile ed il notaio
(gli avvocati non possono esercitare pienamente la professione forense in forma societaria se nella società
della quale sono soci vi siano professionisti diversi da quelli indicati);
-Nel caso di società multidisciplinari la maggioranza del capitale sociale e dei diritti di voto spetta
necessariamente agli avvocati. Su tale limite intervenuta alla corte costituzionale tedesca poiché si è ritenuto
che le restrizioni interferissero con la libertà professionale;
-Gli avvocati devono essere in maggioranza nel consiglio di amministrazione e possono ricoprire la carica di
amministratore soltanto coloro che appartengono alle professioni legali;
-La società tra avvocati non possono detenere partecipazioni in altre entità finalizzate all’esercizio in comune
della professione
Il progetto di riforma presentato dal ministero della giustizia aveva previsto l’ipotesi di allentare il divieto di
partecipazione nel capitale sociale da parte dei soci non professionisti, al fine di favorire afflusso di
investimenti utili per la professione forense, tuttavia ha trovato forte resistenza nel nel paese per i pericoli
legati alla potenziale lesione dell’autonomia e dell’indipendenza degli avvocati.
2 professione forense e impresa: profili sistematici
Il dlgs 96/2001 respingeva ogni accostamento delle società tra avvocati alle imprese commerciali
commerciali. Successivamente, nonostante la legge 183/2011 per tutte le società professionali rinviava
integralmente alle società commerciali, si ritenne esclusa la STA. La legge 247/2012 invece, da un lato
consentiva gli avvocati alla fruizione di tutti i tipi sociali, dall’altro respingeva l’accostamento di STA alle
imprese commerciali (“l’esercizio della professione forense in forma societaria non costituisce attività di
impresa”). In realtà, Bertolotti sottolinea che tramite una lettura del dlgs 96/2001 vorrebbe applicabile alla
STA la disciplina delle società commerciali soltanto in quanto compatibili. Sicuramente, con riguardo alle
società organizzate su base personalistica, l’organizzazione tendeva ad avere un rilievo meno importante del
lavoro persona dei soci; per quanto riguarda invece quelle su base capitalistica risultò difficile respingere in
automatico la disciplina di dell’impresa poiché gli inquinamenti imprenditoriali sono evidenti. Difatti, risultò
necessario dare maggior rilievo all’organizzazione, che implicava l’avvicinamento allo statuto dell’imprenditore