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CAPITOLO II

1 “Socio non professionista” nelle società di avvocati in Europa: I paesi membri dell’Unione europea

presentano discipline disomogenee tra loro riguardo la presenza e i limiti di ammissione del socio non

professionista. La partecipazione del socio “non professionista”, anche nei paesi nei quali è ammesso

l’esercizio della professione forense attraverso società di capitali, è presidiata da una serie di cautele che

mirano a relegare il ruolo di questi ad un mero finanziatore: privandolo del diritto di voto, della partecipazione

agli organi sociali e ponendo un tetto alla percentuale del capitale sociale che lo stesso sottoscrivere

(impedendogli il controllo di diritto).

• Italia: già all’entrata in vigore della legge 183/2011, che aveva introdotto nell’ordinamento società tra

professionisti nelle quali si ammettevano anche soci non professionisti, si era posto il problema della sua

applicazione anche alla professione forense. Il principale argomento che negava l’applicabilità di tale legge alla

professione forense riteneva che essa potesse meno male l’autonomia e l’indipendenza degli avvocati.

Tuttavia, con l’entrata in vigore della legge 247 del 2012 ed in particolare dell’articolo 4 bis, nella società tra

avvocati è ammessa la presenza sia di soci professionisti iscritti ad altri albi, sia dei soci non professionisti ma

in misura non superiore ad 1/3. I componenti dell’organo di gestione delle società società tra avvocati non

possono essere estranei alla compagine sociale e la maggioranza dei membri deve essere rappresentata da

socio avvocati, appunto al fine di garantire l’autonomia e l’indipendenza dei professionisti rispetto ai soci di

capitale.

• Belgio: in Belgio il règlement del 2003 relativo all’esercizio in comune della professione forense, pur

consentendo agli avvocati di costituire società organizzate su base capitalistica (in particolare di responsabilità

limitata) inizialmente vietava esplicitamente l’esercizio della professione forense svolto da società anonime

(società per azioni). Con la riforma del 2020 tale limitazione è stata rimossa e allo stato attuale si consente

l’adozione di ogni tipo sociale. Il legislatore è intervenuto però su un profilo di governance prescrivendo

l’obbligatorietà di un organo di gestione composto esclusivamente da soci avvocati (e non a maggioranza o

minoranza come avviene in Italia). Si è inteso dunque salvaguardare l’autonomia e l’indipendenza della

professione forense da altri soggetti la cui finalità è di mero investimento. L’ordinamento belga prevede inoltre

che la denominazione della società tra avvocati non possa essere contraria al parametro della dignità

professionale (in Italia legislatore della riforma aveva “dimenticato” di indicare l’obbligatorietà della

denominazione società tra avvocati e tuttora dimentica che il nome della società tecnicamente è distinto in

base al tipo sociale in concreto adottato). è previsto inoltre che l’avvocato che partecipi a questo tipo di

società è tenuto a garantire il rispetto delle norme che regolano la professione forense nonché i principi

essenziali del codice deontologico. Gli statuti delle società tra avvocati devono contenere clausole riguardanti il

tema di conflitto di interessi e di incompatibilità, clausole che affidano la liquidazione della società in caso di

scioglimento ad avvocati e clausole che stabiliscono la responsabilità solidale dell’avvocato incaricato e della

società società tra professionisti nei confronti del cliente. Fino al 2019 per gli iscritti all’ordine forense

fiammingo l’adozione di una società tra professionisti per l’esercizio della professione era consentito solo nel

caso in cui tutti i soci fossero avvocati e dunque nessuno spazio poteva essere lasciato ad altri professionisti

né tantomeno soci non professionisti.

• Lussemburgo: si consente solo agli avvocati di partecipare alla STA. Inoltre, le società tra avvocati devono

essere considerate società civili. L’ordinamento del Lussemburgo stabilisce che il capitale delle società tra

avvocati deve essere rappresentato da titoli nominativi, e che i titolari degli stessi possono essere soltanto

avvocati. Allo stesso tempo, anche l’organo di gestione deve essere composto esclusivamente da avvocati.

• Francia: l’esercizio in forma associata della professione forense è possibile attraverso diversi tipi sociali:

-SCP (società civile di esercizio professionale): ha ad oggetto l’esercizio in comune della professione forense

comportando la responsabilità illimitata e solidale dei soci i quali hanno ciascuno un voto;

-SEL (società di esercizio liberale): consente agli avvocati di svolgere la professione con società di capitali, tale

tale tipo sociale può assumere diversi tipi di società ad eccezione delle forme giuridiche che conferirebbero gli

associati qualità di imprenditore commerciali;

-SPFPL (società di partecipazione finanziaria delle professioni liberali): consente la partecipazione anche ai non

avvocati, tuttavia almeno la metà del capitale sociale deve appartenere ad avvocati che esercitano la

professione forense (circa il 50% del capitale sociale), una parte minoritaria può essere sottoscritta da soci

appartenenti ad altri professioni regolamentate.

Nel 2015 la riforma cd Macron consente che la maggioranza di capitale e dei diritti di società tra professionisti

i quali esercitano una delle professioni legali o giudiziarie non debbano essere necessariamente detenuti da

soggetti che esercitano la stessa attività. Inoltre la SPFPL può esercitare qualsiasi altro tipo di attività

economica.

Non è riconosciuto nemmeno il diritto di recesso del singolo socio, nemmeno in presenza di clausole

statutarie. In tale legislazione si è ancora lontani dalla liberazione della professione forense.

• Spagna: gli avvocati possono fruire di società organizzate su base personalistico e capitalistica, per effetto

della legge de sociedades profesionales del 2007 (modificata nel 2009), per cui i diritti e doveri derivanti

dall’esercizio dell’attività professionale sono imputati direttamente alla società che dunque è il titolare del

rapporto professionale con il cliente. La revisione del codice deontologico nel 2019 a previsto che l’agire

attraverso una società professionale non possa valere ad evitare eventuali responsabilità di professionisti

coinvolti. ad ogni modo, nelle società società di persone i professionisti devono essere maggioranza numerica

e devono avere la maggioranza del patrimonio sociale; nelle società di capitali i soci professionisti devono

avere la maggioranza del capitale sociale sociale e la maggioranza dei diritti di un’assemblea.la maggioranza

dei soci soci professionisti è inoltre richiesta nel consiglio di gestione(tutti questi criteri devono persistere per

tutta la durata della società). Il legislatore spagnolo ha poi introdotto la LSSPP, che prevede l’esercizio in

comune di attività professionali al fine di evitare la commercializzazione e l’inadempimento delle regole

deontologiche.

• Inghilterra: il mercato dei servizi legali è stato investito da una profonda liberalizzazione che consente a

non avvocati di possedere studi legali attraverso “alternative business structures” (ABSs). Si tratta di una

scelta politica che rischia infiltrazioni criminali nella proprietà degli studi legali e di minare la reputazione degli

avvocati inglesi.

• Germania: gli avvocati possono esercitare la professione forense in forma associata attraverso le società di

diritto civile. Quanto alle società di capitali si prevede lo svolgimento di tale attività nella forma della

responsabilità limitata. Ad ogni modo, alcune regole significative:

-esercizio in forma associata della professione forense consentito agli avvocati e professionisti a loro

considerati affini quali l’esperto in proprietà proprietà industriale, il fiscalista, il revisore contabile ed il notaio

(gli avvocati non possono esercitare pienamente la professione forense in forma societaria se nella società

della quale sono soci vi siano professionisti diversi da quelli indicati);

-Nel caso di società multidisciplinari la maggioranza del capitale sociale e dei diritti di voto spetta

necessariamente agli avvocati. Su tale limite intervenuta alla corte costituzionale tedesca poiché si è ritenuto

che le restrizioni interferissero con la libertà professionale;

-Gli avvocati devono essere in maggioranza nel consiglio di amministrazione e possono ricoprire la carica di

amministratore soltanto coloro che appartengono alle professioni legali;

-La società tra avvocati non possono detenere partecipazioni in altre entità finalizzate all’esercizio in comune

della professione

Il progetto di riforma presentato dal ministero della giustizia aveva previsto l’ipotesi di allentare il divieto di

partecipazione nel capitale sociale da parte dei soci non professionisti, al fine di favorire afflusso di

investimenti utili per la professione forense, tuttavia ha trovato forte resistenza nel nel paese per i pericoli

legati alla potenziale lesione dell’autonomia e dell’indipendenza degli avvocati.

2 professione forense e impresa: profili sistematici

Il dlgs 96/2001 respingeva ogni accostamento delle società tra avvocati alle imprese commerciali

commerciali. Successivamente, nonostante la legge 183/2011 per tutte le società professionali rinviava

integralmente alle società commerciali, si ritenne esclusa la STA. La legge 247/2012 invece, da un lato

consentiva gli avvocati alla fruizione di tutti i tipi sociali, dall’altro respingeva l’accostamento di STA alle

imprese commerciali (“l’esercizio della professione forense in forma societaria non costituisce attività di

impresa”). In realtà, Bertolotti sottolinea che tramite una lettura del dlgs 96/2001 vorrebbe applicabile alla

STA la disciplina delle società commerciali soltanto in quanto compatibili. Sicuramente, con riguardo alle

società organizzate su base personalistica, l’organizzazione tendeva ad avere un rilievo meno importante del

lavoro persona dei soci; per quanto riguarda invece quelle su base capitalistica risultò difficile respingere in

automatico la disciplina di dell’impresa poiché gli inquinamenti imprenditoriali sono evidenti. Difatti, risultò

necessario dare maggior rilievo all’organizzazione, che implicava l’avvicinamento allo statuto dell’imprenditore

Dettagli
Publisher
A.A. 2023-2024
11 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Frag.02 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi Roma Tre o del prof Bertolotti Gianluca.