Estratto del documento

Sunto di “Diritto Commerciale”, prof. Michele Siri, libro consigliato

“Diritto commerciale”, G.F Campobasso

!

DIRITTO COMMERCIALE

! !

!

PARTE PRIMA – L’IMPRENDITORE

!

Capitolo 1. L’imprenditore

!

!

Art. 2082:

È imprenditore chi esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della

!

produzione e dello scambio di beni o di servizi.

La definizione distingue tra chi è soggetto alla tutela dell’imprenditore e chi no (lavoratore

!

autonomo)

!

La definizione prevede vari requisiti:

» A

TTIVITÀ

= serie di atti finalizzati allo scopo della produzione di beni o di servizi.

Essa è l’oggetto dell’impresa.

!

<

Economica = deve esserci la creazione di nuova ricchezza ≠ mero godimento.

NB. L’attività illecita dà la qualità di imprenditore ma da essa derivano solo effetti favorevoli ai

terzi e non tutelano l’imprenditore “illecito” (es. no contrabbandiere dal giudice vs terzi).

!

» O

RGANIZZAZIONE

= impiego coordinato di fattori produttivi quali il capitale e il lavoro.

In teoria può essere imprenditore anche chi non utilizza lavoro di terzi o chi non crea un

apparato aziendale “materiale” (es. impiego mezzi finanziari)

--> solitamente chi organizza solo il proprio lavoro e capitale è considerato

lavoratore autonomo. Oltre l’autoorganizzazione si è imprenditori

» E CONOMICITÀ

= attività sia condotta con metodo economico

! = con modalità che tendono al pareggio di costi e ricavi

Si può essere imprenditori anche senza scopo di lucro (es. imprese pubbliche e mutualistiche)

!

» P ROFESSIONALITÀ

= esercizio abituale e non occasionale dell’attività d’impresa.

<

≠ attività continua e senza interruzioni, basta il costante ripetersi degli atti d’impresa

(es. attività stagionali)

<

≠ attività sia l’unica o la principale dell’imprenditore (es. professore che gestisce negozio è

!

imprenditore) + attività d’impresa da parte dello stesso soggetto

>>>

Si può essere imprenditori anche per un unico affare (es. costruzione di un edificio)

!

Inoltre la legge non prevede che l’attività d’impresa debba destinarsi al mercato ma possa anche

riguardare un attività fatta per destinazione personale (cd impresa per conto proprio).

! .

NB LIBERI PROFESSIONISTI

Essi non sono mai imprenditori tranne che da disposizioni art. 2238:

Se l’esercizio della professione costituisce elemento di una attività organizzata in forma d’impresa

!

si applicano le disposizioni sull’imprendiotore.

= oltre che a lavoro professionale anche un’altra attività qualificabile come d’impresa ! 1

(es. dottore che fa le visite ma gestisce anche una clinica).

= non sono imprenditori i professionisti che organizzano capitale e lavoro (es. studi commercialisti)

!

Capitolo 2. Le categorie di imprenditori

!

!

PREMESSA.

!

Il nostro sistema giuridico prevede due grandi ambiti:

1. Statuto generale dell’imprenditore

Si applica a tutti gli imprenditori e riguarda azienda, segni distintivi, concorrenza, consorzi tra

! imprese, tutela concorrenza.

2. Statuto speciale dell’imprenditore commerciale

Si applica solo agli imprenditori commerciali (da art. 2195) e riguarda l’iscrizione nel registro

delle imprese con effetti di pubblicità legale, tenuta scritture contabili, rappresentanza

! commerciale e fallimento.

!

Andiamo ora a vedere le varie categorie di imprenditori.

!

A. IN BASE ALL’OGGETTO:

!

Imprenditore agricolo

!

Art. 2135:

É imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura,

!

allevamento di animali e attività connesse.

!

Possiamo quindi distinguere tra:

» Attività essenziali

! = coltivazione del fondo, selvicoltura e allevamento di animali

La riforma del 2001 (2135 c. 2) ha specificato la natura delle attività essenziali visto lo sviluppo

! dell’agricoltura che poteva portare a difficoltà nell’applicazione dell’esatta disciplina:

Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività

dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso

di carattere vegetale o animale che utilizzano o possano utilizzare il fondo, il bosco o le acque

!

dolci, salmastre o marine.

= sono attività agricole essenziali quelle che riguardano la produzione di specie vegetali e

animali, anche se prescindono dallo sfruttamento della terra.

!

Si è scelto questo orientamento per:

▪ Incentivare l’attività agricola

! ▪ Il maggior rischio derivante dall’attività agricola stessa

Sono quindi attività agricole essenziali le coltivazioni “fuori terra”, le coltivazioni in serra,

l’orticoltura, la floricoltura, gli allevamenti in batteria, l’allevamento di animali da cortile (animali

invece di bestiame nella norma), l’acquacoltura e l’attività ittica.

!

» Attività connesse (art. 2135 c.3)

!

= attività commerciali esercitate in connessione alle attività agricole essenziali.

Requisito soggettivo: stesso soggetto che svolge l’att. agricola e ke l’att. connessa sia coerente

Deroga per le cooperative di agricoltori e consorzi per chi produce (i soci)

!

! e chi evidentemente svolge l’attività connessa (la società).

Requisito oggettivo: prodotti ottenuti prevalentemente dall’esercizio dell’attività agricola

essenziale. (attività connessa non deve prevalere su qll agricola essenziale)

!

L’imprenditore agricolo gode dello statuto generale + l’obbligo d’iscrizione nel registro delle

imprese (ma senza effetti di pubblicità legale).

! ! 2

!

!

!

Imprenditore commerciale

!

Art. 2195:

!

Sono imprenditori commerciali coloro che esercitano:

1) attività industriale diretta alla produzione di beni e servizi

2) un’attività intermediaria nella circolazione dei beni

3) un’attività di trasporto per terra, per acqua o per aria

4) un’attività bancaria o assicurativa

! 5) altre attività ausiliarie delle precedenti.

!

Comunque la giurisprudenza disciplina che ogni attività non agricola sia commerciale.

L’impr. commerciale gode dello statuto generale + lo statuto speciale dell’impr. commerciale

!

!

B. IN BASE ALLE DIMENSIONI

!

Imprenditore non piccolo (medio-grande)

!

Piccolo imprenditore

!

Abbiamo due fonti che parlano del piccolo imprenditore:

!

Art. 2083 C.c.:

Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro

che esercitano un’attività organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della

!

famiglia.

prevalenza del lavoro proprio e familiare è il carattere distintivo di tutti i piccoli imprenditori.

>> Il proprio lavoro: deve prevalere sugli altri fattori (capitale)

deve essere qualitativo-funzionale cioè deve caratterizzare i beni (es. sarto).

!

!

Lgg. fallimentare art.1 c.2:

Sono piccoli imprenditori coloro che esercitano una attività commerciale dove è stato investito un

capitale inferiore a lire 900.000 .

!

In nessun caso sono considerati piccoli imprenditori le società commerciali.

!

La prima parte è stata abrogata nel 1989 no problemi di ccordinamento con C.c.

>>

Quindi una società titolare di una impresa commerciale sarà sempre esposta al fallimento e

saranno piccoli imprenditori solo coloro che seguono le disposizioni all’ art. 2083.

!

Piccolo imprenditore gode dello statuto generale + iscrizione nel registro delle imprese (ma senza

!

effetti di pubblicità legale).

(favorevole per i piccoli imprenditori comm.li restrizione della disciplina dello stat. Speciale).

>>

!

!

[NB. Impresa artigiana]

In passato l’impresa artigiana (e le società artigiane) godeva della sottrazione dal fallimento. Oggi

lo è solo se si qualifica come piccolo imprenditore e quindi con il proprio lavoro prevalente,

indipendentemente dall’attività. Le società, in base alla lgg fallimentare, non sono mai considerate

piccoli imprenditori.

Oggi fra i piccoli imprenditori rientra quindi anche l’imprenditore artigiano.

!

!

!

!

!

!

! ! 3

!

!

C. IN BASE ALLA NATURA DEL SOGGETTO

!

Impresa societaria

!

La società è la tipica forma associativa per lo svolgimento d’attività d’impresa.

!

Ne esistono di due tipi:

» Società semplice

! Solo attività agricola. Soggetta all’iscrizione al registro delle imprese.

» Società “commerciali”

Hanno attività sia agricola sia commerciale. Sono tenute all’iscrizione nel registro delle imprese

e alla tenuta delle scritture contabili.

! Se l’attività è commerciale anche al fallimento (se agricola no)

NB. Le società non sono mai piccoli imprenditori

I soci a responsabilità illimitata di SAS e SNC sono soggetti alla disciplina dell’imprenditore

commerciale se l’attività è commerciale (fallimento soci).

!

!

Impresa pubblica

Anche lo Stato e gli enti territoriali possono svolgere attività d’impresa.

!

Si possono distinguere tre modalità:

!

1. Società private a partecipazione pubblica

!

Stessa disciplina società

!

2. Enti pubblici economici

! 1

Enti di diritto pubblico con oggetto l’attività d’impresa. Oggi quasi tutti privatizzati (es. ENEL)

!

3. Imprese - organo

Attività d’impresa svolta direttamente dallo Stato o da enti territoriali (es. Az. municipalizzate)

Soggetta a statuto generale + tenuta scritture contabili

!

!

Associazioni e fondazioni

Possono svolgere attività d’impresa basta che sia rispettato il requisito dell’economicità.

Assumono la qualità di imprenditori commerciali a tutti gli effetti (no trattamenti favorevoli).

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

1 La privatizzazione può essere formale (trasformazione in SPA) o sostanziale (dismissione partecipazioni) ! 4

!

Capitolo 3. L’acquisto della qualità di imprenditore

!

!

3 L’ ’ ’

A IMPUTAZIONE DELL ATTIVITÀ D IMPRESA

!

L’individuazione del soggetto è agevole quando:

» è l’imprenditore stesso a svolgere gli atti d’impresa

!

» l’imprenditore ha un terzo che agisce come suo rappresentante (quindi in nome e per conto).

Negli altri casi prevale il principio formale della spendita del nome:

= gli effetti degli atti giuridici ricadono solo sul soggetto il cui nome è

! stato validamente speso nel traffico giuridico.

Quando vi è un rappresentante che spende il nome gli effetti ricadranno sul rappresentato il quale

!

sarà l’imprenditore soggetto alla disciplina civilistica.

[ ’ ]

L IMPRENDITORE OCCULTO

Ci può essere dissociazione tra chi è realmente interessato all’attività d’impresa (imprenditore

!

occulto) e la persona alla quale è formalmente imputata la qualità d’imprenditore (prestanome).

!

In caso di fallimento i creditori potranno soddisfarsi sia sul patrimonio del prestanome.

La giurisprudenza ha provato ad affermare il principio tra inscindibilità tra potere e responsabilità

!

ma questo non ha avuto applicazione legislativa.

L’unica eccezione che la giurisprudenza ha affermato è quella dell’impresa fiancheggiatrice:

= quando il socio di maggioranza dispone della società di capitali (e quindi a responsabilità

limitata) come propria. In caso di fallimento, egli, avendo dato vita di fatto ad un’impresa

“a fianco” della società, sarà soggetto a fallimento come tutti gli imprenditori commerciali.

!

!

3 I ’ .

B NIZIO E FINE DELL IMPRESA

!

Inizio

La qualità di imprenditore si acquista con l’effettivo inizio dell’esercizio dell’attività d’impresa.

!

≠ iscrizione nel registro delle imprese senza effettività.

L’effettivo inizio può anche essere determinato da una serie di atti di organizzazione che per

!

numero e significatività manifestino lo stabile orientamento all’attività produttiva di beni o servizi.

Per le società:

» vale il principio dell’effettività

» basta anche un solo atto, se particolarmente significamene, a dare inizio all’attività d’impresa.

!

!

Fine

La qualità di imprenditore si perde con l’effettiva cessazione dell’attività.

!

≠ avvisi al pubblico o cancellazione dal registro delle imprese.

Solitamente prima della cessazione vi è un periodo di liquidazione.

In tal caso la fine dell’impresa è determinata dalla chiusura della liquidazione e dalla disgregazione

!

del complesso aziendale.

È importante il giorno di fine impresa per l’imprenditore commerciale che può essere dichiarato

fallito entro un anno dalla cessazione dell’attività.[art. 10 lgg fallimentare]

(fine ≠ pagamento di tutte le passività, altrimenti la lgg sul fallimento dell’impr. individuale sarebbe

!

insensata)

Per le società:

» Si ha cessazione dell’impresa con la cancellazione dal registro delle imprese perché questo

presuppone la disgregazione dell’impresa e il pagamento di tutte le passività. Se vi sono ! 5

creditori ritardatari essi si rifaranno su ex soci o sui liquidatori se il mancato pagamento è

2

dovuto a loro ≠ esposizione al fallimento fino al pagamento di tutti i debiti .

Capitolo 4. Lo statuto dell’imprenditore commerciale

!

!

L’imprenditore commerciale è soggetto a un particolare statuto composto da vari oneri.

!

4 L

A A PUBBLICITÀ LEGALE

!

Lo strumento di pubblicità legale delle imprese commerciali è costituito dal registro delle imprese.

! 3

Il registro delle imprese oggi :

» Raccoglie i dati organizzativi di tutte le altre imprese

» È tenuto dalle camere di commercio in ciascuna provincia

!

» È tenuto con tecniche informatiche

!

Nel registro delle imprese gli atti da registrare sono:

» gli elementi di individuazione dell’imprenditore e dell’impresa (es. dati anagrafici)

» struttura e organizzazione della società (es. atto costitutivo e sue modificazioni)

!

» Modificazioni di tali elementi

L’ufficio del registro deve controllare la regolarità formale (documenti) e la regolarità sostanziale

!

(veridicità) prima di iscrivere su domanda dell’interessato o d’ufficio l’atto.

Se non si adempie agli obblighi di pubblicità si hanno sanzioni pecuniarie amministrative,

esclusione del concordato fallimentare e dall’amministrazione controllata (agevolazioni da lgg

!

fallimentare).

!

Il registro delle imprese si divide in:

!

Sezione ordinaria

!

Sono tenuti all’iscrizione in questa sezione:

» Imprenditori commerciali individuali non piccoli

» Tutte le società tranne la società semplice

» Consorzi tra imprenditori

» Enti pubblici con attività commerciale

» Gruppi europei di interesse economico con sede in Italia

!

» Società estere che hanno in Italia la sede della propria attività

Effetti

!

Pubblicità legale = rende conoscibili i dati pubblicati ai terzi e ha:

» Efficacia dichiarativa = atti opponibili ai terzi.

Senza iscrizione bisogna provare che i terzi abbiano avuto conoscenza

effettiva dell’atto.

» Efficacia costitutiva = Iscrizione necessaria per avere effetti verso terzi

» Efficacia normativa = Iscrizione necessaria per l’applicazione di un determinato regime

! giuridico (≠ no applicazione di un determinato regime es. SNC)

!

Sezione speciale

!

Devono iscriversi in questa sezione:

» Piccoli imprenditori

» Società semplici

» Imprenditori agricoli individuali

» Imprenditori artigiani

!

» Società tra avvocati

Effetti

2 Fino al 2000 si sosteneva ke la società esisteva, e fosse soggetta al fallimento, sino al pagamento dell’ultimo

debito.

3 È attivo come lo vediamo ora dal 1993; prima c’era un regime transitorio con registri di cancelleria presso i

tribunali per le sole società commerciali. ! 6

!

!

In generale effetti di pubblicità notizia = no opponibilità ai terzi

!

Per gli imprenditori agricoli e le società semplici (att. agricola) ha anche effetti di pubblicità legale.

NB! Oggi non c’è più distinzione tra sezione ordinaria e speciale.

!

4 L

B E SCRITTURE CONTABILI

!

= documenti che contengono la rappresentazione degli atti d’impresa.

Art. 2214:

L’imprenditore che esercita un’attività commerciale deve tenere il libro giornale e il libro degli

inventari.

Deve altresì tene

Anteprima
Vedrai una selezione di 21 pagine su 98
Riassunto esame Diritto Commerciale, prof. Siri, libro consigliato Diritto Commerciale, Campobasso Pag. 1 Riassunto esame Diritto Commerciale, prof. Siri, libro consigliato Diritto Commerciale, Campobasso Pag. 2
Anteprima di 21 pagg. su 98.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto Commerciale, prof. Siri, libro consigliato Diritto Commerciale, Campobasso Pag. 6
Anteprima di 21 pagg. su 98.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto Commerciale, prof. Siri, libro consigliato Diritto Commerciale, Campobasso Pag. 11
Anteprima di 21 pagg. su 98.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto Commerciale, prof. Siri, libro consigliato Diritto Commerciale, Campobasso Pag. 16
Anteprima di 21 pagg. su 98.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto Commerciale, prof. Siri, libro consigliato Diritto Commerciale, Campobasso Pag. 21
Anteprima di 21 pagg. su 98.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto Commerciale, prof. Siri, libro consigliato Diritto Commerciale, Campobasso Pag. 26
Anteprima di 21 pagg. su 98.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto Commerciale, prof. Siri, libro consigliato Diritto Commerciale, Campobasso Pag. 31
Anteprima di 21 pagg. su 98.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto Commerciale, prof. Siri, libro consigliato Diritto Commerciale, Campobasso Pag. 36
Anteprima di 21 pagg. su 98.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto Commerciale, prof. Siri, libro consigliato Diritto Commerciale, Campobasso Pag. 41
Anteprima di 21 pagg. su 98.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto Commerciale, prof. Siri, libro consigliato Diritto Commerciale, Campobasso Pag. 46
Anteprima di 21 pagg. su 98.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto Commerciale, prof. Siri, libro consigliato Diritto Commerciale, Campobasso Pag. 51
Anteprima di 21 pagg. su 98.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto Commerciale, prof. Siri, libro consigliato Diritto Commerciale, Campobasso Pag. 56
Anteprima di 21 pagg. su 98.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto Commerciale, prof. Siri, libro consigliato Diritto Commerciale, Campobasso Pag. 61
Anteprima di 21 pagg. su 98.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto Commerciale, prof. Siri, libro consigliato Diritto Commerciale, Campobasso Pag. 66
Anteprima di 21 pagg. su 98.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto Commerciale, prof. Siri, libro consigliato Diritto Commerciale, Campobasso Pag. 71
Anteprima di 21 pagg. su 98.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto Commerciale, prof. Siri, libro consigliato Diritto Commerciale, Campobasso Pag. 76
Anteprima di 21 pagg. su 98.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto Commerciale, prof. Siri, libro consigliato Diritto Commerciale, Campobasso Pag. 81
Anteprima di 21 pagg. su 98.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto Commerciale, prof. Siri, libro consigliato Diritto Commerciale, Campobasso Pag. 86
Anteprima di 21 pagg. su 98.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto Commerciale, prof. Siri, libro consigliato Diritto Commerciale, Campobasso Pag. 91
Anteprima di 21 pagg. su 98.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto Commerciale, prof. Siri, libro consigliato Diritto Commerciale, Campobasso Pag. 96
1 su 98
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Acquista con carta o PayPal
Scarica i documenti tutte le volte che vuoi
Dettagli
SSD
Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher CamillaFiorini di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Genova o del prof Siri Michele.
Appunti correlati Invia appunti e guadagna

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community