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CIRCOLAZIONE DELLE AZIONI
13. Titoli azionari
I titoli azionari o certificati azionari sono i documenti che rappresentano le quote di partecipazione nelle
s.p.a. non quotate né diffuse tra il pubblico in maniera rilevante e ne consentono il trasferimento, secondo le
regole proprie dei titoli di credito.
Vi sono:
certificati/titoli azionari definitivi
• certificati azionari provvisori, rilasciati ai soci in attesa di emissione dei titoli definitivi o in
• occasione di operazioni sui titoli da parte della società; per il loro periodo di valenza, stessa disciplina
degli altri
EMISSIONE: La loro emissione nelle società non quotate è normale, ma non essenziale: può essere esclusa
dallo statuto ( . 2346) e in tal caso il trasferimento delle azioni si svolgerà secondo la disciplina comune
ART
della cessione di contratto e avrà effetto al momento dell’iscrizione.
CONTENUTO: qualora emessi, i titoli azionari devono indicare (art. 2354):
1) la denominazione e la sede della società;
2) la data dell'atto costitutivo e iscrizione e l'ufficio del registro delle imprese dove la società è iscritta;
3) il loro valore nominale o, se si tratta di azioni senza valore nominale, il numero complessivo delle
azioni emesse, nonché l'ammontare del capitale sociale;
4) l'ammontare dei versamenti parziali sulle azioni non interamente liberate;
5) i diritti e gli obblighi particolari ad essi inerenti.
FORMA: sottoscrizione da parte di uno degli amministratori.
Possono costituire:
titoli semplici: rappresentano un’azione
• titolo multipli: rappresentano più azioni
•
di cui si può chiedere in ogni momento frazionamento o raggruppamento.
Ai titoli azionari è di regola collegato un foglio cedole, costituito da un numero di tagliandi contrassegnati
dalla denominazione della società e numerati progressivamente.
Le cedole consentono di esercitare i diritti di volta in volta senza dover esibire il titolo azionario.
Sono al portatore e possono formare oggetto di autonoma circolazione una volta distaccate.
14. Rapporto coi titoli di credito
Le azioni NON sono espressamente qualificate dal legislatore come ‘titoli di credito’, anche se
giurisprudenza e dottrina riconoscono loro tale natura: le azioni sono considerate titoli di credito causali,
emettibili cioè solo in base a un certo rapporto causale e sensibili alle eccezioni della disciplina societaria.
FUNZIONE duplice:
funzione di trasferimento della partecipazione sociale, cui si applica il principio di autonomia in sede
• di circolazione dei titoli di credito in base al quale chi acquista in buona fede il possesso del titolo
azionario non è soggetto a rivendicazione
funzione di legittimazione nei rapporti interni alla società, perché al possessore di titolo azionario è
• permesso di esercitare i diritti sociali senza dover provare proprietà del titolo o qualità di socio 89
Caratteristica che sembrerebbe differenziare i titoli azionari dai titoli di credito, ma che non è ostacolo
decisivo, è la letteralità incompleta o per relationem, che renderebbe dubbia l’opponibilità erga omnes
delle eccezioni fondate sul contesto del titolo: il titolo azionario non attribuisce un diritto letterale, cioè
completamente ed esclusivamente determinato nel documento; tuttavia è accettabile purché si rimandi a
fonte regolamentare soggetta a regime di pubblicità legale.
Caratteristica che invece differenzia è l’impossibilità di piena applicazione del principio di astrattezza del
diritto cartolare o autonomia in sede di emissione, in base a cui al terzo portatore del titolo non sono
opponibili le eccezioni personali che erano opponibili ai precedenti possessori, in particolare quelle fondate
sul rapporto causale che ha dato luogo a emissione titolo, perché prevale il principio di salvaguardia
dell’integrità del capitale sociale.
Perciò secondo la disciplina, la società può:
opporre erga omnes eventuali vizi del procedimento di creazione delle azioni
• opporre al terzo acquirente l’intervenuto annullamento del titolo azionario non risultante da
• documento
richiedere al terzo acquirente il versamento dei conferimenti ancora dovuti, anche se dal titolo non
• risulta che le azioni non sono interamente liberate
opporre le limitazioni statutarie alla circolazione delle azioni non risultanti dal titolo
•
15. Azioni nominative e azioni al portatore
secondo il principio generale della nominatività obbligatoria, tutte le azioni devono essere
• nominative
possono essere nominative o al portatore, secondo la scelta dell’azionista, solo due categorie di azioni:
• - azioni di risparmio
- azioni emesse dalle Sicav
azioni nominative: intestate titolo al nome di una persona fisica o giuridica (sul titolo) e anche in
• apposito registro tenuto dalla società emittente (nel libro dei soci)
azioni al portatore: non intestate a nessuno, ma costituenti titoli a legittimazione reale
•
16. Legge di circolazione delle azioni
Delle azioni nominative
FONTI: artt. 2021-27 con modifiche nel 1962 e nel 2003.
Per il trasferimento è necessario mutamento della doppia intestazione/annotazione (sul titolo e nel libro
dei soci), quindi è indispensabile la cooperazione della società emittente.
PROCEDURE possibili:
1) transfert, con cambiamento contestuale delle due intestazioni
- a cura e sotto la responsabilità della società emittente
- richiesto o dall’alienante o dall’acquirente, ma con formalità diverse
alienante deve esibire titolo e provare propria identità e capacità di agire mediante
certificazione di notaio o altro soggetto previsto da leggi speciali (art. 2355)
acquirente deve esibire titolo e dimostrare il suo diritto mediante atto con firma autenticata
dell’alienante o atto pubblico
- doppia annotazione del nome dell’acquirente sul vecchio titolo e sul libro dei soci o eventuale rilascio
di nuovo titolo 90
- eseguito il transfert, l’acquirente acquista legittimazione all’esercizio dei diritti sociali
2) trasferimento mediante girata, con cambiamento delle intestazioni in tempi e con soggetti diversi
(che era la sola forma prima della dematerializzazione delle azioni)
- alienante compie annotazione sul titolo (girata)
- acquirente può scegliere se:
chiedere subito annotazione nel libro dei soci, per poter esercitare diritti sociali
rivendere le azioni mediante ulteriore girata
- il tutto però con alcuni requisiti di forma e contenuto per la girata:
indicazione di nome del giratario
sottoscrizione da parte del girante e anche de giratario se si tratta di azioni non liberate
autenticazione di notaio, agente di cambio, banca autoizzata o sim, a garanzia di identità e
capacità di agire del girante e anche del giratario se si tratta di azioni non liberate
- secondo la disciplina originaria, quindi, la girata era improduttiva di effetti fino all’annotazione nel
libro dei soci, che perciò aveva efficacia legittimante
- secondo la nuova disciplina, la girata produce effetti e quindi legittimazione all’esercizio dei diritti
sociali anche prima se il giratario dimostra, con una serie continua di girate, di essere possessore, fermo
restando l’obbligo della società di annotazione, con efficacia informante
Delle azioni al portatore
Semplice consegna del titolo all’acquirente.
Semplice presentazione del titolo alla società per esercizio dei diritti (art. 2355 e 2003).
17. Azioni dematerializzate
Sempre più forte l’esigenza di adozione di meccanismi di circolazione delle azioni svincolati dal
trasferimento materiale del documento e basati su semplici registrazioni contabili.
FONTI: artt. 80-89 Tuf + regolamenti di Consob e Banca d’Italia
FUNZIONAMENTO:
il sistema è gestito da società di gestione accentrata (s.p.a. a statuto speciale) operanti sotto la
• vigilanza di Consob e Banca d’Italia (allo stato c’è solo la Monte titoli s.p.a.)
soggetti e strumenti finanziari ammessi alla gestione accentrata sono determinati d’intesa da Consob
• e Banca d’Italia
modalità di funzionamento del sistema sono diverse a seconda che gli strumenti finanziari immessi
• possano o meno essere rappresentati da titoli
Si distingue infatti tra strumenti finanziari:
a dematerializzazione obbligatoria (non rappresentabili da titoli)
• - strumenti negoziati o destinati alla negoziazione nei mercati regolamentati
- strumenti diffusi tra il pubblico in misura rilevante
a dematerializzazione volontaria (rappresentabili da titoli, da indicarsi nello statuto)
•
Coesistono quindi ancora due sistemi di gestione accentrata:
Sistema di g.a. non dematerializzata :
emissione:
• - deposito accentrato dei titoli azionari presso la società di gestione
- adesione facoltativa e per scelta del singolo azionista
- due distinti rapporti di deposito tra loro collegati:
deposito presso intermediario autorizzato con contratto di deposito titoli in amministrazione
sub-deposito da parte dell’intermediario presso la società, dietro autorizzazione del
contratto
trasferimento:
• 91
questo sistema, detto di trasferimento contabile, permette di sostituire la circolazione documentale dei
titoli depositati con una circolazione fondata su scritture contabili operate dalla società di gestione
(autorizzata dal depositante e trasmessa tramite l’intermediario subdepositante) e producenti effetti di
trasferimento immediato l’accredito contabile viene equiparato a trasferimento materiale del titolo e
determina immediato acquisto di un diritto cartolare autonomo
esercizio dei diritti:
• l’esercizio dei diritti amministrativi non richiede esibizione dei titoli custoditi dalla società di gestione,
ma apposite certificazioni rilasciate dagli intermediari in base alle proprie scritture contabili; in
particolare per l’ammissione in assemblea è sufficiente semplice comunicazione alla società da parte
dell’intermediario (fatta su richiesta del socio)
Questo procedimento comporta sì la dematerializzazione della circolazione ma non ancora la soppressione
materiale dei titoli, quindi la dematerializzazione totale; infatti i titoli permangono, depositati presso la
società di gestione.
Sistema di g.a. dematerializzata :
- introdotta di recente per le azioni a dematerializzazione obbligatoria, che non possono più essere
rappresentante da titoli (che sono stati annullati o restituiti)
- utilizzata per azioni dematerializzate per legge / per volontà dell’emittente
emissione: