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I soci accomandanti nella società ad accomandita semplice
La SAS costituisce l’unico tipo che ammette una limitazione legale della responsabilità di alcuni soci. In
essa, infatti, troviamo due categorie di soci: 9
- I soci accomandatari hanno un trattamento identico a quello dei soci di una SNC: sono titolari del
potere di amministrazione e del potere di rappresentanza, sono solidamente e illimitatamente
responsabili per le obbligazioni sociali.
- I soci accomandanti sono obbligati solo al conferimento e rispondono nei confronti dei terzi
limitatamente alla quota conferita. Al beneficio della limitazione della responsabilità fa, tuttavia, da
pendant (anche in caso di SAS irregolare) una ferrea esclusione degli accomandanti
dall’amministrazione della società, espressamente riservata agli accomandatari. Tale esclusione è
sancita da un divieto di immistione, assistito da un meccanismo irreversibile di sanzioni patrimoniali
nel caso di sua violazione.
L’art. 2329 stabilisce che gli accomandatari non possono compiere atti di amministrazione, né trattare o
concludere affari in nome della società se non in presenza di certe condizioni. La portata di questo divieto è
molto ampia: essa include sia la partecipazione alla formazione delle decisioni in merito agli affari sociali
(amministrazione interna), sia l’attuazione delle decisioni sociali nei rapporti con i terzi (amministrazione
esterna). Tuttavia, la legge riconosce ai soci accomandanti (i) la nomina e revoca degli amministratori,
quando vengono nominati con atto separato; (ii) di trattare e concludere affari sotto direttiva degli
amministratori, in nome della società sulla base di una procura speciale per singoli affari; (iii) di prestare la
propria opera, sempre sotto la direzione degli amministratori; (iv) di dare, nei casi previsti dall’atto
costitutivo, autorizzazioni o pareri per determinate operazioni; (v) di compiere atti di ispezione e di
sorveglianza, sempre nei casi previsti dall’atto costitutivo.
Il divieto di immistione assume, invece, un carattere assoluto per gli accomandanti di una SAS irregolare.
Quanto al controllo sull’attività svolta dagli accomandatari, gli accomandanti possono disporre di taluni
poteri di verifica come il diritto di comunicazione del bilancio e del conto profitti e perdite e di controllarne
l’esattezza, consultando i libri e gli altri documenti della società.
L’ingerenza nell’amministrazione, oltre che ad esporre il socio al rischio di esclusione dalla società
determina la perdita del beneficio della responsabilità limitata e lo rende responsabile per tutte le
obbligazioni sociali (presenti e future); lo stesso effetto si verifica nel caso in cui l’accomandante consente
che il suo nome sia compreso nella ragione scoiale. In entrambi i casi la perdita del beneficio della
responsabilità limitata è previsto solo nell’interesse nei terzi e non incide nei rapporti interni dei soci. 10
Capitolo 3 : le vicende delle società di persone
La costituzione e l’iscrizione nel registro delle imprese
La costituzione delle società di persone avviene mediante la conclusione di un contratto, col quale due o
più persone conferiscono beni o l’esercizio in comune di un’attività economica (art. 2247). Per la validità del
contratto di società non è prescritta in linea di principio l’adozione di particolari forme (art. 2251): si tratta
dunque di un contratto non formale, che può essere concluso anche per fatti concludenti.
Il principio della libertà di forma del contratto di società subisce un’eccezione alla luce della “natura dei beni
conferiti”, nei casi in cui il conferimento abbia ad oggetto beni per cui trasferimento la legge preveda
determinate forme ai fini della validità (hp: diritti reali immobiliari, godimento ultranovennale di beni
immobili) o a fini probatori (hp: conferimento di un’azienda commerciale). Inoltre, per le sole società
commerciali, la legge pone il requisito della forma pubblica o autentica ai fini dell’iscrizione nel registro
delle imprese (art. 2296), in mancanza del quale la società, pur essendo valida, non può essere iscritta e si
qualifica come irregolare. Alla SNC e alla SAS irregolari (i) si applicano le norme dettate per le SS relative
alla posizione dei creditori sociali e particolari dei soci (indebolimento dell’autonomia patrimoniale); (ii)
diviene più incisiva la tutela dei terzi, dato che il potere di rappresentanza sostanziale e processuale si
presume in capo a ciascun socio che abbia agito. Tuttavia, permane la responsabilità illimitata e solidale di
tutti i soci nella SNC e dei soci accomandati nella SAS, salvi i casi in cui gli accomandanti assumono la
responsabilità illimitata.
L’art. 2295 dispone che l’atto costitutivo della SNC deve contenere:
- Generalità dei soci
- Ragione sociale, con l’indicazione di almeno un socio e del rapporto sociale
- I soci amministratori e le rappresentanze della società
- La sede principale e secondarie della società
- L’oggetto sociale
- I conferimenti di ciascun socio, il valore ad essi attribuito ed il modo di valutazione
- La prestazione a cui sono obbligati i soci d’opera
- Le norme di ripartizione degli utili e delle perdite
- La durata della società.
L’atto costitutivo di SAS deve, inoltre contenere:
- Indicazione dei soci accomandatari e accomandanti, con la precisione che nella ragione sociale
deve figurarsi il nome di almeno un accomandatario.
Per quanto riguarda la SNC e la SAS, il contratto di società redatto per atto pubblico o scrittura privata
autenticata, deve essere iscritto nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è
ubicata la sede sociale, su richiesta degli amministratori o del notaio nel termine di trenta giorni dalla
conclusione del contratto. L’ufficio del registro delle imprese accerta i requisiti di regolarità formale e la
sussistenza delle altre condizioni richieste dalla legge ai fini dell’iscrizione. L’iscrizione di SNC e SAS ha
valore di pubblicità legale con efficacia dichiarativa.
Le SS sono tenute ad iscriversi nella sezione speciale del registro delle imprese, senza che a tal fine sia
richiesto alcun requisito di forma del contatto sociale. L’iscrizione nel registro speciale assume valore di
mera pubblicità notizia, improduttiva di effetti sia favorevoli che pregiudizievoli; mentre per le società
semplici ad oggetto un’attività agricola assume efficacia dichiarativa, come per le imprese iscritte nel
registro ordinario.
Ai sensi dell’art. 2250 negli atti e nella corrispondenza delle società soggette all’obbligo di iscrizione nel
registro delle imprese devono essere indicati la sede della società, l’ufficio del registro delle imprese presso
il quale questa è iscritta e il numero di iscrizione.
Si ha una società occulta nell’ipotesi in cui il rapporto sociale sussistente tra le parti non venga manifestato
all’esterno. Nei rapporti con i terzi opera un soggetto – socio o non socio – che agisce in nome proprio e
per conto della società, anziché in norme e per conto della società. Si parla di socio occulto di società
palese allorchè resti segreta soltanto la partecipazione di un socio e non l’esistenza della società. Qualora
si accerti, successivamente al fallimento di un imprenditore individuale, che questi era socio di una società
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occulta, dovrà essere dichiarato il fallimento della società occulta e dei suoi soci illimitatamente
responsabili in via di estensione, con il medesimo procedimento previsto per l’ipotesi di fallimento del socio
occulto in società palese.
Modifiche del contratto sociale
Costituiscono modificazione del contratto sociale sia (i) le modificazioni soggettive, ossia i mutamenti nella
composizione della compagine sociale, sia (ii) le modificazioni oggettive, ossia i mutamenti relativi al
contenuto del contratto.
In via di principio, per modificare il contatto la legge richiede il consenso unanime dei soci o della
maggioranza dei soci (hp: trasferimento della quota del socio accomandante di SAS, revoca degli
amministratori SAS nominati nel contratto sociale e per le decisioni di trasformazione, fusione e scissione),
è previsto tuttavia la possibilità di adottare un principio maggioritario mediante una espressa clausola del
contratto sociale.
In ordine alla pubblicità, le modificazioni del contratto sociale della SNC e SAS devono essere iscritte nel
registro delle imprese entro trenta giorni, a cura degli amministratori.
Le vicende della partecipazione
Un mutamento della compagine sociale può verificarsi (i) in caso di ingresso di altri soci in virtù di un
aumento del capitale sociale; (ii) per il trasferimento della partecipazione per atto tra vivi o per causa di
morte, senza variazione del capitale sociale; (iii) in ipotesi di estinzione della singola partecipazione a
causa della morte, del recesso o dell’esclusione di un socio, verificandosi una diminuzione del capitale
sociale.
Le società di persone sono di regola costituite fra soggetti legati da vincoli di fiducia, che giustificano la
rilevanza centrale della persona dei soci, la quale a sua volta sta alla base della regola dell’intrasferibilità
della partecipazione per atto tra vivi, se non con il consenso unanime dei soci. Tuttavia, vi è una regola
particolare per la SAS:
- La cessione della partecipazione dei soci accomandanti ha effetti verso la società se vi è il
consenso dei soci che rappresentano la maggioranza del capitale, salvo patto contrario;
- La cessione della partecipazione dei soci accomandatari ha effetto solo con il consenso unanime
degli altri soci.
Lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un singolo socio può aver luogo per effetto di morte,
recesso o esclusione, e determina la liquidazione della partecipazione (somma di denaro che rappresenti il
valore attuale della partecipazione) a favore del socio receduto o escluso, ovvero degli eredi del socio
defunto, da attuarsi nel termine di sei mesi dalla data in cui lo scioglimento diviene efficace.
Lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad una partecipazione non provoca di per sé lo
scioglimento del contratto sociale, a meno che tale partecipazione non sia da considerarsi essenziale. Se
tuttavia vi è un unico socio rimasto è necessario ricostituire la pluralità della compagine sociale entro sei
mesi, pena lo scioglimento della società. Nella SAS analoga conseguenza si verifica anche allorché venga
meno la totalità degli accomandanti o accomandatari, pur in presenza di una pluralità di soci dell’altra
categoria: nel