Riassunto esame Diritto commerciale, Prof. Munari, libro consigliato Diritto delle società (Manuale breve)
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consenso non abbiano di fatto prestato di porre fine attraverso il diritto di recesso, alla propria
partecipazione ad un’operazione ormai diversa da quella originariamente programmata.
La scelta dell’oggetto sociale spetta ai soci, in quanto destinatari dei risultati della gestione: costoro sono
tendenzialmente liberi di decidere quale oggetto sociale adottare, e dunque, di individuare lo specifico tipo
di attività nella quale si intende investire. Tale libertà deve esercitarsi nei limiti discendenti dai principi
generali, i quali impediscono di prescegliere, a tal fine, un’attività illecita o impossibile, ma anche nel
rispetto di talune norme particolari, quali quelle che impediscono o impongono l’utilizzazione di determinati
tipi sociali per l’esercizio di talune attività.
Figure affini alle società
La distinzione tra società e comunione di mero godimento è caratterizzata dal godimento diretto di un bene
non produttivo da parte di una pluralità di soggetti. Dei tratti salienti della società, la comunione di mero
godimento difetta in particolare dell’attività economica, esercitata tramite il patrimonio messo a disposizione
da parte dei soci; inoltre, a differenza della società, essa non fa capo ad un soggetto giuridico a sé stante,
bensì rappresenta una situazione di contitolarità di beni e diritti in capo a due o più persone.
La società si distingue anche dall’ipotesi in cui la situazione di contitolarità abbia ad oggetto un bene in sé
produttivo ed in particolare un’azienda, sia essa commerciale o agricola. Se è vero che la comproprietà di
un’azienda, accompagnata dall’esercizio in comune della relativa attività da parte dei comproprietari, si
risolve nella creazione di una società di fatto, è pur vero che la mera situazione di contitolarità dell’azienda,
senza l’esercizio in comune dell’attività economica rappresenta una fattispecie ben distinta dalla società.
Come la comunione di godimento, infatti, la comunione d’azienda difetta dall’attività economica che
accomuna tutte le operazioni societarie e non fa capo ad un soggetto terzo rispetto ai comproprietari. La
differenza tra società e comunione d’azienda è del resto sottolineata dal fatto che il legislatore contempla
espressamente la trasformazione da società in comunione d’azienda e viceversa.
La mancanza di esercizio in comune dell’attività economica – oltre all’insussistenza di un ente dotato di
soggettività giuridica, diverso dai soci, cui imputare l’attività – consente altresì di distinguere la società
dall’associazione di partecipazione. Quest’ultima, ai sensi dell’art. 2549, altro non è che un contratto in
forza del quale “l’associante attribuisce all’associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno
o più affari verso il corrispettivo di un determinato rapporto”.
Le associazioni di diritto privato, siano esse riconosciute o non riconosciute, danno luogo ad
un’organizzazione collettiva distinta dagli associati, dotata di soggettività giuridica e pertanto titolare di un
proprio patrimonio, al pari della società. La differenza rispetto alla società può peraltro essere colta sotto
uno dei seguenti profili: (i) l’associazione può avere ad oggetto un’attività non economica, inidonea in
radice a produrre una qualsivoglia forma di guadagno da destinare agli associati (si pensi, ad esempio, a
un’associazione culturale che promuove incontri letterari tra i suoi associati); oppure (ii) l’associazione,
anche là dove abbia ad oggetto un’attività economica, si contraddistingue comunque dalla mancanza dello
scopo di lucro in senso soggettivo, inteso cioè quale scopo “egoistico” di destinare ai soci il guadagno
prodotto dall’attività economica: in nessun caso, infatti, agli associati spetta alcun utile o vantaggio
economico, né il rimborso dei contributi versati.
La differenza delle fondazioni (artt. 14 ss) rispetto alle società risulta anzitutto dalla circostanza che le
prime non sono enti associativi, basati sulla partecipazione di una pluralità di associati, bensì enti costituiti
dalla destinazione di un patrimonio – conferito da uno o più fondatori – ad uno specifico affare. Sia le
fondazioni sia le associazioni possono trasformarsi entro certi limiti in società di capitali, così come queste
ultime possono trasformarsi in fondazioni e associazioni.
Il consorzio è un contratto mediante il quale più imprenditori istituiscono un’organizzazione comune per la
disciplina o lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese (art. 2602). Quando il contratto
prevede l’istituzione di un “ufficio destinato a svolgere un’attività con i terzi”, si parla di consorzio con
attività esterna (art. 2612) e le similitudini con le società sono numerose: al pari delle società, infatti, il
consorzio con attività esterna è dotato di soggettività giuridica, è titolare di un proprio patrimonio, mediante
il quale svolge un’attività economica, i cui vantaggi, assai simili ai vantaggi mutualistici, sono destinati a
beneficio dei consorziati. Le differenze rispetto alla società si possono comunque intravedere nel fatto che
si tratta di un contratto soggettivamente qualificato, nel senso che i consorziati debbono essere tutti
imprenditori, nonché nella circostanza che il suo oggetto presenta un’attività necessariamente ausiliaria
rispetto a quella degli imprenditori consorziati. L’affinità rispetto al fenomeno societario, peraltro, è
testimoniata dal fatto che la legge consente di adottare la struttura societaria per perseguire lo scopo
consortile: si parla di società consortili (art. 2615-ter). 3
Tipi di società
I tipi di società sono: società semplice (S.S.), società in nome collettivo (S.N.C.), società in accomandita
semplice (S.A.S.), società per azioni (S.P.A.), società in accomandita per azioni (S.A.P.A.), società a
responsabilità limitata (S.R.L.) e la società cooperativa (Soc. Coop.).
I diversi tipi sociali possono essere tra loro distinti a seconda delle caratteristiche dello scopo che esse
sono dirette a realizzare. Se è vero, infatti, che tutte le società in quanto tali sono caratterizzate dallo scopo
di realizzare un guadagno, a sua volta destinato ai rispettivi soci (art. 2247), è tuttavia altrettanto vero che
tale guadagno può assumere forme diverse e può essere destinato ai soci secondo criteri differenti. Sotto
questo profilo, i tipi sociali si prestano ad essere raggruppati in due diverse categorie, a seconda che si
tratti di tipi di società lucrative ovvero di società mutualistiche.
Le società lucrative sono caratterizzate dallo scopo di lucro in senso stretto, detto anche speculativo: dal
fine cioè di ripartire tra i soci, in proporzione al loro investimento, l’utile realizzato dall’attività sociale, inteso
come eccedenza dei ricavi rispetto ai costi. In tale categoria rientrano tutti i tipi sopra indicati, ad eccezione
delle società cooperative, le quali vanno annoverate nella categoria delle società mutualistiche, ovvero sia
connotate dallo scopo di permettere ai so di ottenere un vantaggio mutualistico consistente nel poter
contrattare con la società a condizioni più vantaggiose di quanto offrirebbe il mercato. Il che può realizzarsi
secondo due modalità: (i) mediante un risparmio di spesa, permettendo ai soci di acquistare dalla società
beni e servizi a condizioni più convenienti di quelle di mercato (cooperative di consumo); (ii) attraverso la
valorizzazione delle capacità lavorative dei soci, offrendo loro occasioni di lavoro con una remunerazione
maggiore di quella normalmente praticata dal mercato (cooperative di produzione e lavoro). Il vantaggio
mutualistico, a differenza della remunerazione tramite gli utili, viene poi riconosciuto ai soci in proporzione
non ai rispettivi investimenti, ma agli “scambi mutualistici” operati da ciascun socio con la società.
Con riferimento alle società lucrative, può effettuarsi un’ulteriore distinzione caratterizzata, non più sullo
scopo, ma sulle caratteristiche delle attività che possono essere esercitate al fine di realizzarlo. A tal
riguardo, l’art. 2249 preclude l’esercizio di attività commerciali alla società semplice, mentre permette alle
altre società di esercitare attività sia commerciali che non commerciali. Sulla base di questa distinzione, la
società semplice è detta appunto società non commerciale.
Nell’ambito delle società lucrative, si è soliti distinguere tra la categoria delle società di persone (S.S.,
S.N.C., S.A.S.) e le società di capitali (S.P.A., S.R.L., S.A.P.A.). Le società di persone si caratterizzano per
il rilievo centrale della persona del socio nella configurazione dei profili più significativi della loro disciplina,
concernenti in particolare la responsabilità per le obbligazioni sociali, la partecipazione sociale e
l’amministrazione della società. Le società di capitali si differenziano invece dalle società di persone per
alcuni tratti riguardanti prevalentemente la disciplina del capitale, delle partecipazioni sociali e l’autonomia
patrimoniale della società rispetto ai soci e ai terzi.
Nelle società di persone, la partecipazione sociale rappresenta una posizione che, pur essendo dotata di
valore, esprime l’appartenenza ad un’organizzazione, che si modifica al modificarsi del suo titolare; invece,
nelle società di capitali, essa si configura in termini di vero e proprio bene, cioè di valore economico
autonomo, tanto rispetto all’organizzazione sociale, quanto rispetto agli altri valori che compongono il
patrimonio del suo titolare, e come tale suscettibile di divenire oggetto di vicende giuridiche anch’esse
autonome tanto dalla prima quanto dai secondi. Di conseguenza, mentre nelle società di persone la
modifica della persona dei soci costituisce in ogni caso una modificazione dell’organizzazione, ciò non
accade nelle società di capitali, in ordine alle quali essa rappresenta un evento in via di principio estraneo
all’organizzazione, che coinvolge esclusivamente la posizione e il patrimonio del socio uscente e di quelli
eventualmente entranti.
La distinzione tra società di persone e società di capitali corrisponde tendenzialmente, a quella tra società
non personificate e società personificate. Si è infatti soliti ritenere che, mentre tutte le società sono dotate
di soggettività giuridica, posto che danno vita a centri di imputazione di rapporti giuridici, separati e distinti
rispetto ai soci; al contrario solo le società di capitali, oltre che quelle cooperative, sono fornite altresì di
personalità giuridica, indicato per indicare che la società rappresenta un soggetto giuridico dotato di
autonomia patrimoniale perfetta. Con il che, la distinzione tra società personificate e società non
personificate assume un significato essenzialmente descrittivo, relativo al diverso regime di responsabilità
per le obbligazioni sociali. Sotto quest’ultimo profilo, i tipi sociali sono tradizionalmente suddivisi tra società
a responsabilità illimitata (società di persone) e a responsabilità limitata (società di capitali e cooperative).
Le prime sarebbero caratterizzate dal fatto che per le obbligazioni della società rispondono, oltre alla
società stessa con il suo intero patrimonio, anche i soci con il loro patrimonio personale; mentre nelle
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seconde i creditori sociali, anche in caso di insufficienza del patrimonio sociale, non possono aggredire il
patrimonio dei soci per soddisfare il loro credito verso la società: la distinzione non è sempre del tutto netta,
dal momento che si assiste, da un lato, a diverse ipotesi di limitazione della responsabilità di alcuni soci
nelle società di persone e, dall’altro, ad alcune ipotesi di responsabilità illimitata da parte dei soci di società
di capitali.
Le società seppur traggano origine da un atto di autonomia negoziale sono sottoposte ad un regime di
tipicità, in base al quale i soci possono scegliere, tra i tipi sociali predisposti dalla legge, quello più adatto
alle loro esigenze, ma non possono configurare tipi sociali diversi da quelli legali, dando così vita a società
atipiche, non appratenti ad alcun tipo legale. Il principio di tipicità, tuttavia, si risolve prevalentemente
nell’imposizione di un “numero chiuso” di tipi sociali, ma non elimina ogni spazio di manovra dell’autonomia
negoziale. Essa viene infatti lasciata libera in una triplice direzione: (i) i soci hanno la facoltà di scegliere il
tipo sociale che meglio si addice alla soddisfazione dei loro interessi; (iii) la legge non impedisce la
modifica dei tipi legali mediante l’adozione di clausole atipiche, che possono discostarsi parzialmente dal
modello delineato dal legislatore; (iii) facoltà di “migrare” da un tipo all’altro (istituto della trasformazione). In
caso di violazione dei limiti posti all’autonomia negoziale nell’introduzione di clausole atipiche, esse sono
da considerarsi nulle per contrarietà a norme imperative, fermo restando che la sanzione consiste nella
nullità della singola clausola (art. 1419). 5
Capitolo 2 : l’organizzazione delle società di persone
Il legislatore utilizza il regime della Società semplice come prototipo normativo generale anche della SNC e
della SAS.
I principali tratti caratterizzanti della SNC, oltre l’assenza di limiti al tipo di attività esercitabile, sono:
l’inderogabilità, almeno nei confronti dei terzi, del principio della responsabilità solidale e illimitata di tutti i
soci per le obbligazioni sociali e un più accentuato grado di autonomia patrimoniale.
La SAS si caratterizza rispetto alla SNC per l’esistenza di due categorie di soci: gli accomandatari, che
analogamente ai soci di una SNC rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali e
hanno il potere si amministrare, e gli accomandanti, che rispondono solo limitatamente alla quota conferita
ma sono del tutto esclusi dall’amministrazione ( ).
art. 2313, 2318, 2320
Autonomia patrimoniale
L’autonomia patrimoniale è un tratto comune alla società di persone: ogni società di persone, cioè quale
che ne sia il tipo, ha un proprio patrimonio distinto e separato da quello personale di ciascuno dei soci. Si
tratta, peraltro, di una autonomia imperfetta. Norme dell’autonomia imperfetta: (i) i poteri dei creditori
speciali rispetto al patrimonio personale dei soci illimitatamente responsabili e (ii) i poteri dei creditori
personali del socio rispetto al patrimonio sociale.
Quanto al primo aspetto, l’autonomia patrimoniale si sostanzia nell’affermazione del principio, in forza del
quale i creditori sociali non possono aggredire direttamente il patrimonio dei soci illimitatamente
responsabili, ma debbono preventivamente tentare di fare valere i propri diritti sul patrimonio della società
( ). I soci rispondono, dunque, illimitatamente con tutto il proprio patrimonio per le
artt. 2268 e 2304
obbligazioni sociali, ma in via sussidiaria rispetto alla società ( ).
art. 2267 e 2291
Quanto ai creditori personali del singolo socio, ciascuno di essi, pur non potendo soddisfarsi sul patrimonio
sociale, potrà in presenza di determinate condizioni ( ) ottenere la liquidazione della quota del
art. 2270
proprio debito, qualora gli altri beni di quest’ultimo non siano sufficienti a soddisfare il suo credito.
La non perfetta insensibilità del patrimonio sociale rispetto alle iniziative dei creditori personali del socio e,
parallelamente, la non perfetta insensibilità del patrimonio personale dei soci a fronte delle pretese dei
creditori sociali insoddisfatti non scalfisce comunque il principio della separazione tra patrimonio della
società e patrimonio personale di ciascuno dei suoi soci, che resta una regola fondamentale anche per le
società di persone. Più problematico è semmai stabile se a questa separazione patrimoniale corrisponda
anche una vera e propria alterità soggettiva dei soci rispetto alla società: in altri termini, se possa dirsi che
la società di persone è, rispetto ai suoi soci, un ente collettivo distinto e, come tale, centro di imputazione
giuridica autonomo, munito di una propria soggettività. L’art. 2331 riconosce alle sole società di capitali e
alle società cooperative la personalità giuridica e, dunque, lo stato di soggetto di diritto formalmente distinto
dai suoi soci. Abbiamo dunque, una società di persone come un “soggetto collettivo non personificato”,
come un ente dotato di una sua soggettività, non qualificata come la personalità giuridica ma comunque
tale da consentire di affermare un’alterità soggettiva della società rispetto ai suoi soci. Da questo
riconoscimento consegue che: (a) le obbligazioni della società non sono obbligazioni personali dei soci; (b)
per il pagamento dei debiti sociali il socio è responsabile non per debito proprio, ma per debito altrui,
cosicché in caso di pagamento egli avrà diritto di regresso verso la società per l’intero importo da lui
pagato; (c) i beni sociali non sono beni in comproprietà dei soci, bensì beni di proprietà della società
stessa; (d) l’imprenditore non è il gruppo dei soci, ma la società.
Responsabilità dei soci per i debiti della società
A conferma del principio dell’autonomia patrimoniale, l’art. 2267 stabilisce che “i creditori delle società
possono far valere i loro diritti sul patrimonio sociale”. Alla responsabilità principale della società per tutti i
propri debiti si aggiunge la responsabilità sussidiaria dei suoi soci: i singoli soci sono responsabili in solido
tra di loro per tutte le obbligazioni sociali, quale che sia il loro titolo (contrattuale o extracontattuale), ma i
creditori prima di poter aggredire il patrimonio dei soci dovranno cercare di soddisfarsi sul patrimonio
sociale. La sussidiarietà della responsabilità del socio per i debiti della società è assicurata dal beneficio di
preventiva escussione, cioè da una procedura normativa prevista che il creditore sociale deve rispettare
come condizione per poter agire nei confronti del socio; questa procedura opera diversamente a seconda
del tipo di società: 6
- Nelle SS il socio potrà evitare l’aggressione del proprio patrimonio e quindi pretendere che il
creditor escuta preventivamente il patrimonio sociale, indicando allo stesso creditore i beni sui quali
quest’ultimo possa agevolmente soddisfarsi (denaro, strumenti finanziari, beni mobili o crediti).
Questa procedura trova applicazione anche nel caso di società irregolare.
- Nelle SNC (regolari) e nelle SAS (regolari con riferimento alla sola categoria dei soci
accomandatari)questo meccanismo opera automaticamente, senza imporre ai soci un obbligo di
cooperazione con il creditore sociale.
L’unica vera limitazione legale alla regola della responsabilità illimitata è relativa alla categoria dei soci
accomandanti della SAS che rispondono limitatamente alla quota conferita.
Il nuovo socio che entra a far parte di una società già esistente sarà illimitatamente responsabile assieme
agli altri soci per tutte le obbligazioni sociali, comprese quelle anteriori. Quando, invece, si scioglie il
rapporto sociale del singolo socio con la società, il socio uscente non sarà più responsabile per le
obbligazioni sociali sorte successivamente al verificarsi dello scioglimento, purchè tale circostanza sia
portata a conoscenza dei terzi (nella SS tramite mezzi idonei; nella SAS e SNC tramite pubblicità legale);
tuttavia, il socio (gli eredi in caso di morte) continueranno ad essere responsabili illimitatamente e
solidalmente con gli altri soci per tutte le obbligazioni sociali sorte fino al giorno in cui si è verificato lo
scioglimento del rapporto sociale.
Il principio della responsabilità personale di tutti i soci per le obbligazioni sociali può essere derogato:
- Nelle SS per le obbligazioni sociali rispondono, oltreché la società, i soci che hanno agito in nome e
per conto della società e salvo patto contrario gli altri soci. Tale patto dovrà, tuttavia, essere portato
a conoscenza dei terzi con mezzi idonei, altrimenti il patto si considera non apposto.
- Nelle SNC e nelle SAS tale derogabilità è esclusa nel profilo esterno con i rapporti con i terzi;
mentre sul piano interno nulla vieta un patto di limitazione della responsabilità: tale circostanza si
rileverà sul piano del diritto di regresso, che potrà essere esercitato dal socio beneficiario del patto
qualora sia stato costretto a pagare i creditori sociali per una quota maggiore a quella stipulata nel
patto. in Nessun caso tale limitazione pattizia della responsabilità avrà rilevanza esterna e dunque
non sarà mai opponibile ai creditori sociali.
Il creditore particolare del socio
L’autonomia patrimoniale delle società di persone sottrae il patrimonio sociale alle pretese dei creditori
personali dei soci. Il creditore personale del socio potrà: (i) far valere i suoi diritti sugli utili eventualmente
spettanti al socio suo debitore; (ii) compiere atti conservativi (es. sequestro conservativo sulla quota
spettante al debitore in caso di liquidazione della società); (iii) solo nel caso di SS e società irregolari la
possibilità di chiedere la liquidazione della quota del proprio debitore a condizione di provare che gli altri
beni del debitore siano insufficienti a soddisfare i suoi crediti.
I conferimenti
Ciascun socio è obbligato ad effettuare i conferimenti (art. 2253), tipologia: “qualunque entità allo
svolgimento dell’attività sociale e suscettibile di valutazione economica può, in linea di principio, essere
oggetto di conferimento”, quindi non solo denaro, beni in natura e credi, ma anche prestazioni di opera o
servizi.
- Danaro: il socio può versare interamente o in parte la somma oggetto di conferimento, ovvero può
impegnarsi ad eseguire tale versamento in un momento successivo;
- Beni in natura, in proprietà o in godimento;
- Crediti: il socio sarà chiamato a rispondere dell’insolvenza del debitore, ma solo nei limiti del valore
attribuito al suo conferimento;
- Prestazioni d’opera o servizi: il socio non assume la qualifica di lavoratore subordinato con i relativi
diritti salariali e previdenziali, ma partecipa al rischio di impresa e la sua prestazione, dunque, viene
compensata attraverso la partecipazione ai guadagni della società nella misura determinata dal
contratto sociale. 7
Per le SNC e le SAS è previsto che l’atto costitutivo indichi, oltre ai conferimenti di ciascun socio, il valore
ad essi attribuito e il modo di valutazione (valutazione forfettaria o riferita ai prezzi di mercato). Nessun
riferimento invece è contenuto nella disciplina delle SS.
La partecipazione sociale e i diritti ed obblighi dei soci
Nelle società di persone la partecipazione sociale si caratterizza per modellarsi attorno alla persona del
singolo socio che ne è titolare.
La partecipazione sociale si acquista per effetto: (a) dell’adesione al contratto sociale in sede di
costituzione; (b) dell’adesione al contratto in sede di un successivo aumento del capitale con nuovi
conferimenti effettuati da terzi; (c) dell’acquisto inter vivos di una quota di partecipazione in una società già
esistente; (d) della successione mortis causa nella quota di partecipazione del socio defunto.
La legge ricollega alla qualità di socio determinati diritti:
- Diritti patrimoniali:
Diritti agli utili e partecipazione alle perdite. La determinazione della parte di utili e perdite
spettanti a ciascun socio è rimessa alle pattuizioni dei soci con l’unico limite del divieto del patto
leonino, cioè del patto con il quale uno o più soci sono esclusi da ogni partecipazione agli utili o
alle perdite. I criteri legali di ripartizione degli utili e delle perdite sono: (a) le parti spettanti ai
soci nei guadagni e nelle perdite si presumono proporzionali ai conferimenti; (b) se il valore dei
conferimenti non è determinato dal contratto, tali parti si presumono uguali.
Diritto di liquidazione della propria quota, nel caso di scioglimento del rapporto sociale
limitatamente al singolo socio
Diritto alla quota di liquidazione, comprensiva del rimborso dei conferimenti e della quota di
ripartizione dell’eventuale attivo residuo nel caso di scioglimento della società.
- Diritti amministrativi riguardano l’area della gestione sociale o del controllo diretto o indiretto sulla
stessa:
Diritto di esprimere il proprio consenso
Diritto di controllo spettanti ai soci che non partecipano all’amministrazione
Diritto di aver comunicazione e di contestare, eventualmente, il bilancio di esercizio nelle SNC e
nella SAS
Diritto di promuovere, anche individualmente, l’azione di responsabilità nei confronti dei soci
amministratori
Diritto di chiedere giudizialmente la revoca per giusta causa dell’amministratore
Diritto di recesso
Con l’acquisizione della partecipazione sociale il socio diventa destinatario anche di determinati obblighi:
- Obbligo di collaborazione verso la società
- Obbligo del conferimento
- Obbligo di pagare i creditori sociali
- Per i soci di SNC e quelli accomandatari di SAS l’obbligo di non esercitare attività concorrente con
quella della società o di parteciparvi come socio illimitatamente responsabile. La violazione del
divieto espone il socio al risarcimento dei danni subiti dalla società e all’eventuale esclusione dalla
società stessa. L’obbligo di non concorrenza è derogabile: gli altri soci possono consentire
all’esercizio di tale attività.
Le decisioni dei soci e l’amministrazione
Il modello legale distingue le decisioni dei soci a seconda che esse (a) modifichino il contratto sociale (o
comunque sulle fondamenta organizzative della società) o (b) ineriscano all’amministrazione della società.
Per le prime, in assenza di diverse pattuizioni, il contratto può essere modificato soltanto con il consenso di
tutti i soci, fatte salve le decisioni in materia di trasformazione, fusione e scissione. Quanto alle seconde, il
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modello legale e le sue applicazioni si fondano sul principio della naturale inerenza del potere di
amministrazione (potere di decidere la gestione dell’impresa) ad ogni singolo socio.
Il potere di amministrazione è il potere di gestire la società nell’ambito dei doveri previsti dalla legge e
dall’atto costitutivo, compiendo tutti gli atti o assumendo tutte le iniziative utili al conseguimento dell’oggetto
sociale.
Il potere di rappresentanza consiste, invece, nella legittimazione (sostanziale e processuale) ad esprimere
verso l’esterno la volontà sociale, impegnando la società nei suoi rapporti con i terzi. Il potere di
rappresentanza è normalmente, ma non necessariamente, attribuito a chi esercita il potere di
amministrazione.
Il modello legale muove dal principio che il potere di amministrazione spetta a ciascun socio illimitatamente
responsabile (cioè per quei soci che non beneficiano delle limitazioni legali o pattizie, come nella SS, della
responsabilità delle obbligazioni sociali). Quando alle modalità di esercizio del potere di amministrazione, il
modello legale prevede l’amministrazione disgiunta oppure come modello a scelta dei soci
l’amministrazione congiunta; all’interno di questi modelli possono poi configurarsi diverse varianti frutto
dell’autonomia negoziale:
- Amministrazione disgiunta: ogni socio può autonomamente intraprendere qualunque atto di
gestione che rientri nell’ambito dell’oggetto sociale, senza essere tenuto né ad informare
anticipatamente gli altri soci né a chiedere la loro preventiva approvazione. Gli altri soci hanno
diritto di opporsi all’iniziativa del singolo amministratore, purché tale diritto sia esercitato prima che
l’operazione venga realizzata. L’opposizione blocca l’iniziativa del singolo amministratore e rimette
ogni decisione sulla fondatezza dell’opposizione alla maggioranza dei soci.
- Amministrazione congiunta: è necessario il consenso di tutti o la maggioranza, se prevista dal
contratto sociale, dei soci amministratori. Il singolo socio può esercitare individualmente il potere di
gestione solo in via d’urgenza per evitare un danno alla società.
- Varianti: è possibile adottare l’uno o l’altro sistema di amministrazione in modo combinato in
funzione del tipo di operazione, ad esempio per gli atti di ordinaria amministrazione la forma
disgiunta, mentre quella congiunta per gli atti di straordinaria amministrazione.
In deroga al principio secondo cui l’amministrazione della società spetta a ciascun socio (illimitatamente
responsabile), il contratto sociale può riservare il potere di gestione solo ad alcuni soci. Inoltre, il potere di
amministrazione può essere attribuito anche a non soci, salvo nel caso della SAS.
Gli amministratori non soci sono designati nel contratto sociale o con atto separato con decisione
all’unanimità (salvo che l’atto costitutivo non preveda il principio maggioritario). La revoca può avvenire:
- Se l’amministratore è stato designato dal contratto sociale, la revoca deve avvenire per giusta
causa;
- Se l’amministratore è stato designato con atto separato, la revoca può avvenire anche senza giusta
causa salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dall’amministratore revocato.
Il socio amministratore può compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che rientrano
nell’oggetto sociale senza essere tenuto a seguire le istruzioni dei soci o a ottemperare a particolari
obblighi di consultazione nei loro confronti. Nell’esercizio di questo potere, il socio amministratore deve
sottostare agli obblighi imposti dalla legge e dal contratto sociale, tra cui: (i) svolgere con diligenza il
mandato; (ii) tenuta delle scritture contabili; (iii) pubblicità legale). La violazione degli obblighi può portare
all’applicazione di sanzioni anche di natura amministrativa e penale e potrà altresì costituire una giusta
causa per la revoca del socio dalla carica di amministratore. Inoltre, sono in ogni caso esposti a
responsabilità civile per i danni causati dalla società a seguito del loro inadempimento.
La tutela dei soci non amministratori è incentrata principalmente sull’attribuzione a loro favore di
determinati poteri individuali di informazione e controllo, la cui rilevanza viene notevolmente valorizzata
dalla legittimazione individuale per far valere la responsabilità di quest’ultimi. Si riconosce a ciascun socio
non amministratore due tipi di poteri di controllo: (a) il diritto di informazione immediata sullo svolgimento
dell’attività sociale; (b) il diritto di rendiconto degli affari sociali che il socio matura al termine di ogni anno.
I soci accomandanti nella società ad accomandita semplice
La SAS costituisce l’unico tipo che ammette una limitazione legale della responsabilità di alcuni soci. In
essa, infatti, troviamo due categorie di soci: 9
- I soci accomandatari hanno un trattamento identico a quello dei soci di una SNC: sono titolari del
potere di amministrazione e del potere di rappresentanza, sono solidamente e illimitatamente
responsabili per le obbligazioni sociali.
- I soci accomandanti sono obbligati solo al conferimento e rispondono nei confronti dei terzi
limitatamente alla quota conferita. Al beneficio della limitazione della responsabilità fa, tuttavia, da
pendant (anche in caso di SAS irregolare) una ferrea esclusione degli accomandanti
dall’amministrazione della società, espressamente riservata agli accomandatari. Tale esclusione è
sancita da un divieto di immistione, assistito da un meccanismo irreversibile di sanzioni patrimoniali
nel caso di sua violazione.
L’art. 2329 stabilisce che gli accomandatari non possono compiere atti di amministrazione, né trattare o
concludere affari in nome della società se non in presenza di certe condizioni. La portata di questo divieto è
molto ampia: essa include sia la partecipazione alla formazione delle decisioni in merito agli affari sociali
(amministrazione interna), sia l’attuazione delle decisioni sociali nei rapporti con i terzi (amministrazione
esterna). Tuttavia, la legge riconosce ai soci accomandanti (i) la nomina e revoca degli amministratori,
quando vengono nominati con atto separato; (ii) di trattare e concludere affari sotto direttiva degli
amministratori, in nome della società sulla base di una procura speciale per singoli affari; (iii) di prestare la
propria opera, sempre sotto la direzione degli amministratori; (iv) di dare, nei casi previsti dall’atto
costitutivo, autorizzazioni o pareri per determinate operazioni; (v) di compiere atti di ispezione e di
sorveglianza, sempre nei casi previsti dall’atto costitutivo.
Il divieto di immistione assume, invece, un carattere assoluto per gli accomandanti di una SAS irregolare.
Quanto al controllo sull’attività svolta dagli accomandatari, gli accomandanti possono disporre di taluni
poteri di verifica come il diritto di comunicazione del bilancio e del conto profitti e perdite e di controllarne
l’esattezza, consultando i libri e gli altri documenti della società.
L’ingerenza nell’amministrazione, oltre che ad esporre il socio al rischio di esclusione dalla società
determina la perdita del beneficio della responsabilità limitata e lo rende responsabile per tutte le
obbligazioni sociali (presenti e future); lo stesso effetto si verifica nel caso in cui l’accomandante consente
che il suo nome sia compreso nella ragione scoiale. In entrambi i casi la perdita del beneficio della
responsabilità limitata è previsto solo nell’interesse nei terzi e non incide nei rapporti interni dei soci. 10
Capitolo 3 : le vicende delle società di persone
La costituzione e l’iscrizione nel registro delle imprese
La costituzione delle società di persone avviene mediante la conclusione di un contratto, col quale due o
più persone conferiscono beni o l’esercizio in comune di un’attività economica (art. 2247). Per la validità del
contratto di società non è prescritta in linea di principio l’adozione di particolari forme (art. 2251): si tratta
dunque di un contratto non formale, che può essere concluso anche per fatti concludenti.
Il principio della libertà di forma del contratto di società subisce un’eccezione alla luce della “natura dei beni
conferiti”, nei casi in cui il conferimento abbia ad oggetto beni per cui trasferimento la legge preveda
determinate forme ai fini della validità (hp: diritti reali immobiliari, godimento ultranovennale di beni
immobili) o a fini probatori (hp: conferimento di un’azienda commerciale). Inoltre, per le sole società
commerciali, la legge pone il requisito della forma pubblica o autentica ai fini dell’iscrizione nel registro
delle imprese (art. 2296), in mancanza del quale la società, pur essendo valida, non può essere iscritta e si
qualifica come irregolare. Alla SNC e alla SAS irregolari (i) si applicano le norme dettate per le SS relative
alla posizione dei creditori sociali e particolari dei soci (indebolimento dell’autonomia patrimoniale); (ii)
diviene più incisiva la tutela dei terzi, dato che il potere di rappresentanza sostanziale e processuale si
presume in capo a ciascun socio che abbia agito. Tuttavia, permane la responsabilità illimitata e solidale di
tutti i soci nella SNC e dei soci accomandati nella SAS, salvi i casi in cui gli accomandanti assumono la
responsabilità illimitata.
L’art. 2295 dispone che l’atto costitutivo della SNC deve contenere:
- Generalità dei soci
- Ragione sociale, con l’indicazione di almeno un socio e del rapporto sociale
- I soci amministratori e le rappresentanze della società
- La sede principale e secondarie della società
- L’oggetto sociale
- I conferimenti di ciascun socio, il valore ad essi attribuito ed il modo di valutazione
- La prestazione a cui sono obbligati i soci d’opera
- Le norme di ripartizione degli utili e delle perdite
- La durata della società.
L’atto costitutivo di SAS deve, inoltre contenere:
- Indicazione dei soci accomandatari e accomandanti, con la precisione che nella ragione sociale
deve figurarsi il nome di almeno un accomandatario.
Per quanto riguarda la SNC e la SAS, il contratto di società redatto per atto pubblico o scrittura privata
autenticata, deve essere iscritto nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è
ubicata la sede sociale, su richiesta degli amministratori o del notaio nel termine di trenta giorni dalla
conclusione del contratto. L’ufficio del registro delle imprese accerta i requisiti di regolarità formale e la
sussistenza delle altre condizioni richieste dalla legge ai fini dell’iscrizione. L’iscrizione di SNC e SAS ha
valore di pubblicità legale con efficacia dichiarativa.
Le SS sono tenute ad iscriversi nella sezione speciale del registro delle imprese, senza che a tal fine sia
richiesto alcun requisito di forma del contatto sociale. L’iscrizione nel registro speciale assume valore di
mera pubblicità notizia, improduttiva di effetti sia favorevoli che pregiudizievoli; mentre per le società
semplici ad oggetto un’attività agricola assume efficacia dichiarativa, come per le imprese iscritte nel
registro ordinario.
Ai sensi dell’art. 2250 negli atti e nella corrispondenza delle società soggette all’obbligo di iscrizione nel
registro delle imprese devono essere indicati la sede della società, l’ufficio del registro delle imprese presso
il quale questa è iscritta e il numero di iscrizione.
Si ha una società occulta nell’ipotesi in cui il rapporto sociale sussistente tra le parti non venga manifestato
all’esterno. Nei rapporti con i terzi opera un soggetto – socio o non socio – che agisce in nome proprio e
per conto della società, anziché in norme e per conto della società. Si parla di socio occulto di società
palese allorchè resti segreta soltanto la partecipazione di un socio e non l’esistenza della società. Qualora
si accerti, successivamente al fallimento di un imprenditore individuale, che questi era socio di una società
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DESCRIZIONE APPUNTO
Sunto per l'esame di Diritto commerciale e del prof. Munari, basato su appunti personali e studio autonomo del testo consigliato dal docente Diritto delle imprese (manuale breve).
Gli argomenti trattati sono i seguenti: le società di persone e di capitali in generale, società semplice, società in accomandita semplice, società in nome collettivo, società a responsabilità limitata, società per azioni, società in accomandita per azioni
I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher elaisa1993 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Cattolica del Sacro Cuore - Milano Unicatt o del prof Munari Alessandro.
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