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Estratto del documento

I.

patrimonio proprio. I conferimenti dei beni o dei servizi sono le prestazioni patrimoniali eseguite

4

o promesse dai soci a favore della società, destinate a costituire il nucleo originario del

patrimonio sociale. I soci effettuano un apporto di denaro, beni in natura, di crediti o di

prestazioni d’opera a favore della società, che acquisisce la titolarità dei beni o dei diritti oggetto

di conferimento, non dandosi luogo, in nessun momento della vita della società, ad un obbligo di

restituzione ai soci dei beni conferiti alla società.

Esercizio in comune di un’attività economica consistente nella produzione o nello scambio di

II.

beni o servizi.

Scopo di dividerne gli utili, ovvero di ripartire tra i soci il guadagno realizzato dalla società. A

III.

seconda del modo di realizzare tale vantaggio e di dividerlo tra i soci, si distingue tra scopo di

lucrativo in senso stretto o speculativo (

la distribuzione ai soci di un utile, quale eccedenza dei ricavi

) e scopo mutualistico (

rispetto ai costi, in proporzione all’investimento di ciascun socio risparmio di

).

spesa, maggior remunerazione del lavoro dei soci

Il codice civile contempla diversi “modelli” di organizzazione, denominati tipi di società: società semplice,

società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società per azioni, società per azioni in

accomandita, società a responsabilità limitata e società cooperativa.

Da un primo punto di vista i tipi sociali possono essere tra loro distinti a seconda delle caratteristiche dello

scopo che esse sono dirette a realizzare, a seconda che si tratti di tipi di società lucrative ovvero di società

mutualistiche. Nelle società lucrative rientrano tutti i tipi di società ad eccezione delle società cooperative e

sono caratterizzate dallo scopo di lucro in senso stretto. Nelle società mutualistiche rientrano le società

cooperative ed hanno lo scopo di permettere ai soci di ottenere un vantaggio consistente nel poter

contrattare con la società a condizioni più vantaggiose di quanto offrirebbe il mercato.

Può effettuarsi un’ulteriore distinzione relativa alle caratteristiche dell’attività che esse possono esercitare al

fine di realizzarlo. A tal riguardo, l’articolo 2249 preclude l’esercizio di attività commerciali alla società

semplice, mentre permette alle altre società di esercitare attività sia commerciali che non commerciali.

Nell’ambito delle società lucrative si è soliti distinguere tra la categoria delle società di persone ( società

) e la categoria delle società di capitali

semplice, società in accomandita semplice, società in nome collettivo

( ). Le società di persone si

società per azioni, società per azioni in accomandita, società a responsabilità limitata

caratterizzano per il rilievo centrale della persona del socio nella configurazione dei profili più significativi

della loro disciplina, concernenti la responsabilità per le obbligazioni sociali, la partecipazione sociale e

l’amministrazione della società. Le società di capitali si differenziano dalle società di persone per alcuni

tratti riguardanti la disciplina del capitale, delle partecipazioni sociali e dell’autonomia patrimoniale della

società rispetto ai soci e ai terzi.

Impresa collettiva non societaria

Tra le imprese collettive non societarie si annoverano (i) i consorzi, (ii) i gruppi europei di interesse

economico ( ) nonché (iii) le associazioni e le fondazioni. I primi due modelli sono previsti dal legislatore

Geie

appositamente per l’esercizio di attività economiche; mentre gli ultimi due danno luogo ad un’impresa solo

allorché svolgano effettivamente un’attività economica avente le caratteristiche stabilite dall’articolo 2082.

Con il contratto di consorzio, più imprenditori istituiscono un’organizzazione comune per la disciplina o per

lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese ( ); in entrambe le prospettive, l’istituto è

art. 2602

funzionale alla massimizzazione dei profitti delle imprese consorziate e riverse causa mutualistica

determinando un vantaggio economico che si realizza nel ciclo produttivo dei singoli consorziati.

Il contratto di consorzio deve essere redatto per iscritto a pena di nullità, deve contenere l’indicazione

dell’oggetto ( ), della durata (

fase delle attività di impresa che viene disciplinata o svolta dal consorzio 10 anni, salvo

), degli obblighi assunti dai consorziati, dei compiti e dei poteri degli organi consortili, delle

patti contrari

condizioni di ammissione di nuove imprese consorziate, dei casi di recesso ed esclusione, nonché delle

eventuali cause di scioglimento.

Il consorzio può essere ad attività interne o anche esterne. Nel caso di consorzio ad attività interne, esso si

limita ad essere un contratto in forza del quale le imprese consorziate disciplinano e coordinano le proprie

attività economiche, dando vita ad una forma di collaborazione tra imprese che assoggettano una parte

della loro attività ad alcune regole comuni. Il consorzio con attività esterna dà vita ad un’autonoma impresa

compiendo parte del processo produttivo delle imprese consorziate o attività a esso inerenti; a loro volta,

possono avvalersi di uno dei modelli delle società commerciali dando così ita ad una società consortile.

In considerazione del rapporto con i terzi, la legge richiede che il consorzio sia posto a conoscenza dei terzi

per mezzo dell’iscrizione nel registro delle imprese. 5

Il consorzio è centro di imputazione delle responsabilità per le obbligazioni consortili: delle obbligazioni

assunte in nome del consorzio dalle persone che ne hanno rappresentanza risponde in primo luogo il

consorzio, con il proprio patrimonio ( ) costituito dai contributi dei consorziati e dai beni

fondo consortile

acquistati con tali contributi. La partecipazione delle imprese consorziate può essere definita a

responsabilità limitata nel senso che esse rispondono solo nei limiti degli apporti che si sono obbligate ad

effettuare a favore del consorzio.

Il gruppo europeo di interesse economico ha ad oggetto lo svolgimento in comune di un’attività

economica, con finalità mutualistiche nell’interesse dei membri che vi partecipano. A differenzia del

consorzio, (i) l’attività economica svolta dal Geie non ha necessariamente natura imprenditoriale; (ii) il

regime della responsabilità, prevedendosi la responsabilità solidale e illimitata d tutti i membri del Geie per

le obbligazioni da questo assunta; (iii) l’efficacia costitutiva dell’iscrizione dell’atto costitutivo nel registro

delle imprese; (iv) la maggiore rigidità della struttura organizzativa, in quanto si prevede un’assemblea dei

membri ed un organo amministrativo; (v) peculiari regole in tema di rappresentanza volte a tutelare i terzi;

(vi) il riconoscimento a ciascun membro di un diritto individuale di informazione e di controllo sulla gestione

del gruppo.

L’attività di impresa può essere esercitata anche attraverso il modello delle associazioni e delle

fondazioni, qualora tali enti esercitino professionalmente un’attività economica organizzata diretta alla

produzione o allo scambio di beni o servizi. Le associazioni e le fondazioni che esercitino attività d’impresa

commerciale sono soggette, in caso di crisi o si insolvenza, alle procedure concorsuali.

Impresa sociale

Tutti i modelli organizzativi possono assumere una configurazione diversa allorché siano adottati per

l’esercizio di un’attività di impresa nel settore no profit, in tali circostanze i modelli organizzativi

acquisiscono l’ulteriore e aggiuntiva qualifica di impresa sociale ai sensi del d.lgs. 155/2006.

Ai fini della qualificazione dell’impresa sociale è necessario il concorso di due requisiti: (i) lo svolgimento di

un’attività di utilità sociale e (ii) l’assenza di uno scopo egoistico.

Peculiare è il regime della responsabilità per le obbligazioni, delle quali è chiamato a rispondere soltanto

l’ente; a tal fine occorre tuttavia che il patrimonio sia pari sin dalla costituzione a ventimila euro e non sia

diminuito in conseguenza di perdite di oltre un terzo al di sotto di tale limite. In assenza di tali presupposti,

vige la responsabilità solidale di coloro che hanno agito in nome e per conto dell’impresa sociale.

Inoltre, le imprese sociali sono soggette alla vigilanza del Ministero del lavoro, nonché all’esenzione dal

fallimento e l’assoggettamento a liquidazione coatta amministrativa.

Le imprese sociali devono costituirsi sempre per atto pubblico ed iscriversi in un’apposita sezione del

registro delle imprese e redigere le scritture contabili.

Impresa pubblica

L’attività economica pubblica è riconducibile a re modelli: (i) le imprese organo; (ii) le imprese ente e (iii) le

società a partecipazione pubblica.

Nell’impresa-organo l’impresa è esercitata direttamente dallo Stato, dalle regioni o da altro ente pubblico

territoriale, avvalendosi di proprie strutture organizzative che, pur dotate di una più o meno ampia

autonomia decisionale e contabile, non si configurano come soggetti autonomi sotto il profilo giuridico.

Molto diffuso in tempi passati, si pensi alle numerose aziende municipali per l’esercizio di servizi pubblici.

L’impresa-ente sono veri e propri enti di diritto pubblico, dotati di distinta soggettività, per l’esercizio di una

specifica attività di impresa. Si tratta degli enti pubblici economici: enti di gestione delle partecipazioni

statali (Iri, Eni, Efim), banche pubbliche, assicurazioni (Ina), energia (Enel), ferrovie.

Le società a partecipazione pubblica sono costituite nella forma di S.P.A., la struttura organizzativa

adottata si presenta come un’impresa societaria di natura privata cui sono pienamente applicabili tanto le

regole organizzative proprie del tipo adottato, quanto la disciplina dello statuto delle imprese e delle

imprese commerciali (se l’oggetto sociale non è agricolo).

Lo statuto generale delle imprese (e se l’attività esercitata è commerciale, delle imprese commerciali) trova

applicazione nei confronti degli enti pubblici economici, i quali sono tuttavia sottoposti, in caso di

insolvenza, alla liquidazione coatta amministrativa e non al fallimento né alle altre procedure concorsuali

minori. Dal fallimento sono pertanto a maggior ragione esonerati gli enti pubblici titolari delle imprese

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Publisher
A.A. 2014-2015
21 pagine
6 download
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher elaisa1993 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Munari Alessandro.