Diritto commerciale
Diritto delle imprese
Capitolo 1: Il fenomeno e le nozioni di impresa
Lo svolgimento delle attività economiche si realizza prevalentemente per il tramite delle organizzazioni di fattori produttivi, lavoro e capitale, comunemente denominate imprese o aziende. L’impresa non è definita in quanto tale da alcuna norma, l’ordinamento si limita a regolare i singoli profili dell’impresa. Assume così rilevanza: (i) la struttura organizzativa; (ii) l’attività economica esercitata; (iii) il complesso di beni strumentali mediante i quali l’organizzazione svolge la propria attività; (iii) il soggetto che è titolare dei rapporti giuridici derivanti dal suo esercizio, che risponde delle relative obbligazioni e che conseguentemente ne trae i profitti e ne sopporta le perdite.
Alla qualificazione di imprenditore, l’ordinamento provvede con una norma di carattere generale contenuta nell’articolo 2082: “È imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi”. Oltre a definire l’imprenditore in generale, la legge individua diverse categorie di imprenditori, distinguendo gli imprenditori commerciali da quelli agricoli, gli imprenditori piccoli da quelli non piccoli: tali classificazioni sono riferibili anche alle attività di impresa e alle relative strutture organizzative.
Elementi essenziali dell'impresa
L’articolo 2082, affinché si configuri un’impresa, richiede lo svolgimento di un’attività che presenti i seguenti elementi essenziali:
- Che sia esercitata un’attività e non solo singoli atti. L’esercizio di un’attività viene intesa come pluralità di atti tra loro funzionalmente collegati e finalizzati al perseguimento di un determinato obiettivo.
- Che essa abbia a oggetto la produzione e lo scambio di beni o servizi. La connotazione dell’attività di impresa viene detta “produttiva” e contrapposta alle attività di “godimento”, nelle quali non si ha la creazione di nuova ricchezza.
- Che sia svolta con criteri economici. Il carattere dell’economicità riguarda le modalità di esercizio dell’attività, che deve avvenire secondo criteri tali da rendere alla copertura dei costi coi ricavi. Il requisito dell’economicità non richiede la presenza di uno scopo di lucro.
- In modo professionale. L’attività deve essere esercitata professionalmente. La professionalità non richiede che l’attività sia continuativa, potendo definirsi professionale anche un’attività stagionale svolta costantemente ma solo in alcuni periodi dell’anno.
- Che sia organizzata. L’attività non deve consistere soltanto nel lavoro personale di un soggetto, bensì deve essere svolta tramite l’organizzazione di fattori produttivi ulteriori e diversi, quali il capitale e il lavoro altrui.
Si perviene così alla distinzione tra impresa e lavoro autonomo: la disciplina dell’impresa trova giustificazione solo in presenza dell’organizzazione di fattori produttivi, rispetto a quali l’imprenditore si pone in posizione di suprema gerarchia, assumendone a proprio carico il costo, la cui copertura è affidata al conseguimento di ricavi in misura sufficiente. Il rischio che l’attività di produzione o scambio di beni o servizi non dia luogo a ricavi sufficienti per pareggiare i costi, cosiddetto rischio di impresa, grava sull’imprenditore.
Liceità dell'attività economica
Tra gli elementi e i requisiti della nozione di impresa non viene annoverata quella della liceità dell’attività economica esercitata. Ciò vale in ogni ipotesi in cui lo svolgimento dell’attività di impresa si ponga in violazione di norme imperative, tanto nei casi in cui l’attività economica sia in sé lecita ma venga esercitata senza le prescritte autorizzazioni o al di fuori dai limiti consentiti dalla legge (es. attività bancaria senza autorizzazione della Banca d’Italia), quanto nei casi in cui l’attività economica sia in sé illecita (es. commercio di stupefacenti). In particolare, si ritiene che non vengono meno le esigenze di tutela dei terzi che giustificano la qualificazione di impresa e la conseguente applicazione dell’insieme di norme del diritto delle imprese anche alle attività illecite.
D’altro canto, l’impresa illecita non può invocare a proprio favore la tutela offerta dalla disciplina delle imprese (es. non potrà avvalersi della tutela della concorrenza sleale, pur essendo soggetta agli obblighi di tenuta delle scritture contabili, nonché in caso di insolvenza alle norme sul fallimento). All’interno delle attività che presentano caratteristiche idonee alla configurazione della nozione di impresa, tuttavia, ve ne sono alcune che non comportano la qualifica di imprenditori, come le professioni intellettuali, le quali sono una particolare attività volta alla produzione di servizi che consistono in prestazioni d’opera intellettuale.
Per configurare un’impresa, la circostanza che la professione sia svolta con modalità organizzative e impiego di fattori produttivi (capitale e lavoro altrui) tali da equipararle in tutto e per tutto a un’impresa di servizi (es. la conduzione di una clinica è un’attività di impresa).
Categorie di impresa
All’interno della nozione generale di impresa, definita dall’articolo 2082, la legge delinea diverse categorie, in base ad una suddivisione che opera in base (i) tipologia di attività svolta (impresa agricola e impresa commerciale); (ii) dimensioni dell’impresa (piccola impresa e impresa non piccola); forma organizzativa dell’impresa o modelli organizzativi (impresa individuali, societarie, pubbliche, di gruppo, sociale, collettiva non societaria). Il modello organizzativo può essere definito come la “forma giuridica” che viene adottata per regolare l’organizzazione imprenditoriale ed è caratterizzato da un principio di libertà: i privati sono liberi di assumere una determinata iniziativa economica e di scegliere il modello che reputano più idoneo per il suo svolgimento, negli ambiti e nei confini consentiti dalla legge in quanto non è concessa la facoltà di dar vita a modelli atipici.
Statuto generale delle imprese
L’insieme delle norme destinate ad applicarsi a tutte le imprese, senza distinzione quanto alla loro attività, alla loro dimensione e alla loro forma organizzativa, viene denominato Statuto generale delle imprese; composto dalle disposizioni in tema di (i) azienda (artt. 2555 ss), (ii) segni distintivi (artt. 2563 ss), (iii) concorrenza (artt. 2595 ss), (iv) concorrenza sleale (artt. 2598 ss), nonché (v) consorzi (artt. 2602 ss).
All’interno della nozione generale assume particolare rilevanza la categoria dell’impresa commerciale non piccola, la quale è sottoposta ad un ulteriore insieme di norme denominato Statuto dell’impresa commerciale, che si applica a tutte le imprese annoverabili in tale categoria a prescindere dalla loro forma organizzativa. Si tratta delle discipline in tema di (i) pubblicità legale e registro delle imprese (artt. 2188 ss), (ii) rappresentanza commerciale (artt. 2203 ss), (iii) scritture contabili e bilancio (artt. 2214 ss), nonché (v) di fallimento e procedure concorsuali (artt. 2221 e artt. 1 ss L.Fall.).
Asimmetrie nel sistema
Il sistema così delineato presenta tuttavia una serie di asimmetrie:
- La disciplina del registro delle imprese, con funzione di pubblicità legale, risulta applicabile alle seguenti fattispecie, anche qualora esse non siano qualificabili come imprese commerciali non piccole: (i) tutte le società diverse dalla società semplice (artt. 2296, 2330 e 2523); (ii) tutte le imprese agricole. Inoltre, l’iscrizione nel registro delle imprese è stata estesa, con funzione di mera pubblicità notizia, alle piccole imprese e alle società semplici. Le imprese pubbliche sono escluse dalla disciplina del registro delle imprese, allorché non esercitino in via esclusiva o principale un’attività commerciale (artt. 2201).
- La disciplina delle scritture contabili e del bilancio viene estesa (i) a tutte le società diverse dalla società semplice, (ii) a tutte le imprese che assumono la qualifica di imprese sociali (art. 10 d.lgs 155/2006).
- La disciplina del fallimento, pur essendo in linea di principio applicabile a tutte le imprese commerciali non piccole (art. 1 L.Fall.), non trova applicazione nei confronti delle imprese pubbliche (art. 2221 e art. 1 L.Fall.), con esclusione delle società a partecipazione pubblica.
Inizio e cessazione dell'impresa
Una volta esaminata la definizione dell’attività di impresa e delineato il quadro della relativa disciplina, occorre soffermarsi su due ulteriori problemi: l’individuazione del momento di inizio e di cessazione dell’impresa, al fine della (i) delimitazione temporale dell’applicazione della relativa disciplina. Inoltre, è necessario analizzare i criteri che consentono di individuare il (ii) soggetto giuridico che assume la qualifica di imprenditore.
Con riguardo al problema dell’ambito temporale di applicazione della disciplina delle imprese, si deve ritenere che valgano due criteri a seconda si tratti di:
- Società, consorzi con attività esterna o enti pubblici economici: il momento iniziale di applicazione della disciplina di impresa coincide con la loro costituzione, mentre il momento finale di applicazione della disciplina coincide con la cessazione dell’ente. Tuttavia, alcune discipline non cessano di essere applicabili contestualmente alla cessazione dell’impresa, come per l’assoggettamento al fallimento ed alle altre procedure concorsuali, che perdura per un periodo successivo rispetto alla cessazione della qualifica di imprenditore al fine di evitare che l’improvvisa interruzione dell’attività comporti l’immediata sottrazione al fallimento e alle relative conseguenze: l’articolo 10 L.Fall afferma che “Gli imprenditori individuali e collettivi possono essere dichiarati falliti entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, se l’insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l’anno successivo”.
- Persone fisiche, associazioni, fondazioni o enti pubblici non economici: il momento iniziale di applicazione della disciplina di impresa coincide all’inizio effettivo dell’attività di impresa, non si rileva a questo fine alcun indice formale, né l’iscrizione nel registro delle imprese. In modo speculare, anche per la sua cessione vige il criterio dell’effettivo esercizio, ne consegue che tali soggetti cessano di essere qualificabili come imprenditori dal momento in cui termina concretamente l’esercizio dell’attività di impresa. Deve comunque affermarsi che la fine dell’impresa coincide con l’ultimazione della liquidazione, mediante la totale disaggregazione del patrimonio aziendale.
Individuazione del soggetto giuridico
Con riferimento al problema dell’individuazione del soggetto giuridico che assume la qualifica di imprenditore, vige il principio della spendita del nome, in base al quale è l’imprenditore il soggetto giuridico nel nome del quale viene esercitata l’attività di impresa. In caso di impresa in forma societaria, la qualifica di imprenditore non viene assunta né dai soci nel cui interesse ultimo viene esercitata l’attività, né dall’amministratore che la gestisce, bensì dalla società stessa quale soggetto giuridico autonomo, nel cui nome vengono compiuti tutti gli atti di impresa.
Oltre che in base al criterio della spendita del nome, la qualità di imprenditore è attribuibile anche a colui nel cui interesse esclusivo viene svolta l’attività tramite un prestanome (teoria dell’imprenditore occulto). Secondo tale impostazione, qualora un soggetto si avvalga di un mero “prestanome” per esercitare indirettamente una propria attività di impresa, la qualifica di imprenditore verrebbe assunta, oltre che dal prestanome anche dal dominus occulto, che peraltro sarebbe assoggettato al pari dell’imprenditore palese, alla disciplina delle imprese e in particolare alla disciplina del fallimento. La medesima conclusione dovrebbe valere anche nel caso del socio “tiranno” di una società di capitali che “usa della società come cosa propria” e in quello del socio “sovrano” che, pur rispettando le regole di funzionamento dell’organizzazione societaria, la sottomette al proprio volere in forza della propria partecipazione maggioritaria o totalitaria.
Impresa agricola e impresa commerciale
Data la definizione generale di impresa, la categoria dell’impresa agricola risulta essere definita in positivo, tramite la descrizione delle attività di cui all’articolo 2135 c.c., mentre quella dell’impresa commerciale viene ricavata in negativo, tramite la sottrazione della nozione di impresa agricola dalla nozione generale di impresa.
L’articolo 2135 definisce l’impresa agricola, la quale consiste nell’esercizio di “attività: (i) coltivazione del fondo, (ii) selvicoltura, (iii) allevamento di animali, per tali intendendosi (iv) le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine”.
L’impresa agricola non muta la sua qualificazione anche qualora vengano svolte attività diverse da quelle principali, le quali pur rappresentando carattere commerciale sono tuttavia considerate dalla legge (art. 2135) agricole “per connessione”: “quelle dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dell’allevamento animale, nonché quelle dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale”.
La nozione di impresa commerciale è desumibile dall’elenco delle attività che comportano l’obbligo di iscrizione nel registro dell’imprese ai sensi dell’articolo 2195 c.c., l’elenco delle attività comprende (1) le attività industriali dirette alla produzione di beni o di servizi; (2) le attività intermediarie nella circolazione dei beni; (3) le attività di trasporto; (4) le attività bancarie e assicurative; (5) le attività ausiliarie delle precedenti.
Piccola impresa e impresa non piccola
L’articolo 2083 definisce la categoria delle piccole imprese; mentre le imprese non rientranti in questa definizione sono annoverabili nella categoria residua e non esplicitamente definita delle imprese non piccole. L’articolo 2083 dispone che “sono piccoli imprenditori (i) i coltivatori diretti del fondo, (ii) gli artigiani, (iii) i piccoli commercianti e (iv) coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia”.
Emblematico è il caso delle imprese artigiane, definite dall’articolo 2 L. 443/1985 ai sensi del quale “è artigiana l’impresa che, esercitata dall’imprenditore artigiano nei limiti dimensionali di cui alla presente legge, abbia per scopo prevalentemente lo svolgimento di un’attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi, escluse le attività agricole e le attività di prestazioni di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali e accessoria all’esercizio dell’impresa”.
Il requisito dimensionale di tutte le piccole imprese risiede nella prevalenza del lavoro personale e familiare rispetto agli altri fattori produttivi organizzati nell’esercizio dell’attività economica. La comparazione del lavoro personale e familiare deve essere effettuata nei confronti di tutti gli altri fattori produttivi complessivamente considerati, comprensivi sia del lavoro altrui che dei capitali propri e altrui utilizzati per l’esercizio dell’impresa.
Impresa individuale
Per impresa individuale si intende l’impresa direttamente riferibile ad una persona fisica. Essa è assoggettata alle norme dello statuto generale delle imprese, nonché a quello dello statuto delle imprese commerciali se ne ricorrono i presupposti.
Per l’esercizio di un’attività di impresa da parte di una persona fisica si applicano le disposizioni generali in tema di capacità giuridica e di capacità di agire: ogni cittadino italiano maggiorenne che non sia interdetto, inabilitato o beneficiario di amministrazione di sostegno anche per l’esercizio di attività economiche può esercitare attività di impresa e assumere la qualifica di imprenditore.
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