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I.
patrimonio proprio. I conferimenti dei beni o dei servizi sono le prestazioni patrimoniali eseguite
4
o promesse dai soci a favore della società, destinate a costituire il nucleo originario del
patrimonio sociale. I soci effettuano un apporto di denaro, beni in natura, di crediti o di
prestazioni d’opera a favore della società, che acquisisce la titolarità dei beni o dei diritti oggetto
di conferimento, non dandosi luogo, in nessun momento della vita della società, ad un obbligo di
restituzione ai soci dei beni conferiti alla società.
Esercizio in comune di un’attività economica consistente nella produzione o nello scambio di
II.
beni o servizi.
Scopo di dividerne gli utili, ovvero di ripartire tra i soci il guadagno realizzato dalla società. A
III.
seconda del modo di realizzare tale vantaggio e di dividerlo tra i soci, si distingue tra scopo di
lucrativo in senso stretto o speculativo (
la distribuzione ai soci di un utile, quale eccedenza dei ricavi
) e scopo mutualistico (
rispetto ai costi, in proporzione all’investimento di ciascun socio risparmio di
).
spesa, maggior remunerazione del lavoro dei soci
Il codice civile contempla diversi “modelli” di organizzazione, denominati tipi di società: società semplice,
società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società per azioni, società per azioni in
accomandita, società a responsabilità limitata e società cooperativa.
Da un primo punto di vista i tipi sociali possono essere tra loro distinti a seconda delle caratteristiche dello
scopo che esse sono dirette a realizzare, a seconda che si tratti di tipi di società lucrative ovvero di società
mutualistiche. Nelle società lucrative rientrano tutti i tipi di società ad eccezione delle società cooperative e
sono caratterizzate dallo scopo di lucro in senso stretto. Nelle società mutualistiche rientrano le società
cooperative ed hanno lo scopo di permettere ai soci di ottenere un vantaggio consistente nel poter
contrattare con la società a condizioni più vantaggiose di quanto offrirebbe il mercato.
Può effettuarsi un’ulteriore distinzione relativa alle caratteristiche dell’attività che esse possono esercitare al
fine di realizzarlo. A tal riguardo, l’articolo 2249 preclude l’esercizio di attività commerciali alla società
semplice, mentre permette alle altre società di esercitare attività sia commerciali che non commerciali.
Nell’ambito delle società lucrative si è soliti distinguere tra la categoria delle società di persone ( società
) e la categoria delle società di capitali
semplice, società in accomandita semplice, società in nome collettivo
( ). Le società di persone si
società per azioni, società per azioni in accomandita, società a responsabilità limitata
caratterizzano per il rilievo centrale della persona del socio nella configurazione dei profili più significativi
della loro disciplina, concernenti la responsabilità per le obbligazioni sociali, la partecipazione sociale e
l’amministrazione della società. Le società di capitali si differenziano dalle società di persone per alcuni
tratti riguardanti la disciplina del capitale, delle partecipazioni sociali e dell’autonomia patrimoniale della
società rispetto ai soci e ai terzi.
Impresa collettiva non societaria
Tra le imprese collettive non societarie si annoverano (i) i consorzi, (ii) i gruppi europei di interesse
economico ( ) nonché (iii) le associazioni e le fondazioni. I primi due modelli sono previsti dal legislatore
Geie
appositamente per l’esercizio di attività economiche; mentre gli ultimi due danno luogo ad un’impresa solo
allorché svolgano effettivamente un’attività economica avente le caratteristiche stabilite dall’articolo 2082.
Con il contratto di consorzio, più imprenditori istituiscono un’organizzazione comune per la disciplina o per
lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese ( ); in entrambe le prospettive, l’istituto è
art. 2602
funzionale alla massimizzazione dei profitti delle imprese consorziate e riverse causa mutualistica
determinando un vantaggio economico che si realizza nel ciclo produttivo dei singoli consorziati.
Il contratto di consorzio deve essere redatto per iscritto a pena di nullità, deve contenere l’indicazione
dell’oggetto ( ), della durata (
fase delle attività di impresa che viene disciplinata o svolta dal consorzio 10 anni, salvo
), degli obblighi assunti dai consorziati, dei compiti e dei poteri degli organi consortili, delle
patti contrari
condizioni di ammissione di nuove imprese consorziate, dei casi di recesso ed esclusione, nonché delle
eventuali cause di scioglimento.
Il consorzio può essere ad attività interne o anche esterne. Nel caso di consorzio ad attività interne, esso si
limita ad essere un contratto in forza del quale le imprese consorziate disciplinano e coordinano le proprie
attività economiche, dando vita ad una forma di collaborazione tra imprese che assoggettano una parte
della loro attività ad alcune regole comuni. Il consorzio con attività esterna dà vita ad un’autonoma impresa
compiendo parte del processo produttivo delle imprese consorziate o attività a esso inerenti; a loro volta,
possono avvalersi di uno dei modelli delle società commerciali dando così ita ad una società consortile.
In considerazione del rapporto con i terzi, la legge richiede che il consorzio sia posto a conoscenza dei terzi
per mezzo dell’iscrizione nel registro delle imprese. 5
Il consorzio è centro di imputazione delle responsabilità per le obbligazioni consortili: delle obbligazioni
assunte in nome del consorzio dalle persone che ne hanno rappresentanza risponde in primo luogo il
consorzio, con il proprio patrimonio ( ) costituito dai contributi dei consorziati e dai beni
fondo consortile
acquistati con tali contributi. La partecipazione delle imprese consorziate può essere definita a
responsabilità limitata nel senso che esse rispondono solo nei limiti degli apporti che si sono obbligate ad
effettuare a favore del consorzio.
Il gruppo europeo di interesse economico ha ad oggetto lo svolgimento in comune di un’attività
economica, con finalità mutualistiche nell’interesse dei membri che vi partecipano. A differenzia del
consorzio, (i) l’attività economica svolta dal Geie non ha necessariamente natura imprenditoriale; (ii) il
regime della responsabilità, prevedendosi la responsabilità solidale e illimitata d tutti i membri del Geie per
le obbligazioni da questo assunta; (iii) l’efficacia costitutiva dell’iscrizione dell’atto costitutivo nel registro
delle imprese; (iv) la maggiore rigidità della struttura organizzativa, in quanto si prevede un’assemblea dei
membri ed un organo amministrativo; (v) peculiari regole in tema di rappresentanza volte a tutelare i terzi;
(vi) il riconoscimento a ciascun membro di un diritto individuale di informazione e di controllo sulla gestione
del gruppo.
L’attività di impresa può essere esercitata anche attraverso il modello delle associazioni e delle
fondazioni, qualora tali enti esercitino professionalmente un’attività economica organizzata diretta alla
produzione o allo scambio di beni o servizi. Le associazioni e le fondazioni che esercitino attività d’impresa
commerciale sono soggette, in caso di crisi o si insolvenza, alle procedure concorsuali.
Impresa sociale
Tutti i modelli organizzativi possono assumere una configurazione diversa allorché siano adottati per
l’esercizio di un’attività di impresa nel settore no profit, in tali circostanze i modelli organizzativi
acquisiscono l’ulteriore e aggiuntiva qualifica di impresa sociale ai sensi del d.lgs. 155/2006.
Ai fini della qualificazione dell’impresa sociale è necessario il concorso di due requisiti: (i) lo svolgimento di
un’attività di utilità sociale e (ii) l’assenza di uno scopo egoistico.
Peculiare è il regime della responsabilità per le obbligazioni, delle quali è chiamato a rispondere soltanto
l’ente; a tal fine occorre tuttavia che il patrimonio sia pari sin dalla costituzione a ventimila euro e non sia
diminuito in conseguenza di perdite di oltre un terzo al di sotto di tale limite. In assenza di tali presupposti,
vige la responsabilità solidale di coloro che hanno agito in nome e per conto dell’impresa sociale.
Inoltre, le imprese sociali sono soggette alla vigilanza del Ministero del lavoro, nonché all’esenzione dal
fallimento e l’assoggettamento a liquidazione coatta amministrativa.
Le imprese sociali devono costituirsi sempre per atto pubblico ed iscriversi in un’apposita sezione del
registro delle imprese e redigere le scritture contabili.
Impresa pubblica
L’attività economica pubblica è riconducibile a re modelli: (i) le imprese organo; (ii) le imprese ente e (iii) le
società a partecipazione pubblica.
Nell’impresa-organo l’impresa è esercitata direttamente dallo Stato, dalle regioni o da altro ente pubblico
territoriale, avvalendosi di proprie strutture organizzative che, pur dotate di una più o meno ampia
autonomia decisionale e contabile, non si configurano come soggetti autonomi sotto il profilo giuridico.
Molto diffuso in tempi passati, si pensi alle numerose aziende municipali per l’esercizio di servizi pubblici.
L’impresa-ente sono veri e propri enti di diritto pubblico, dotati di distinta soggettività, per l’esercizio di una
specifica attività di impresa. Si tratta degli enti pubblici economici: enti di gestione delle partecipazioni
statali (Iri, Eni, Efim), banche pubbliche, assicurazioni (Ina), energia (Enel), ferrovie.
Le società a partecipazione pubblica sono costituite nella forma di S.P.A., la struttura organizzativa
adottata si presenta come un’impresa societaria di natura privata cui sono pienamente applicabili tanto le
regole organizzative proprie del tipo adottato, quanto la disciplina dello statuto delle imprese e delle
imprese commerciali (se l’oggetto sociale non è agricolo).
Lo statuto generale delle imprese (e se l’attività esercitata è commerciale, delle imprese commerciali) trova
applicazione nei confronti degli enti pubblici economici, i quali sono tuttavia sottoposti, in caso di
insolvenza, alla liquidazione coatta amministrativa e non al fallimento né alle altre procedure concorsuali
minori. Dal fallimento sono pertanto a maggior ragione esonerati gli enti pubblici titolari delle imprese