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SEZIONE II – MERCATO BANCARIO
L’attività bancaria
Le imprese presentano un fabbisogno finanziario che non riescono normalmente a soddisfare
tramite l’autofinanziamento: esse devono dunque procurarsi sul mercato il capitale finanziario di
cui necessitano. A questo fine, le imprese possono accedere direttamente al mercato finanziario
solo se organizzate in forma di s.p.a.
In tutti gli altri casi, le imprese devono ricorrere al mercato bancario. In esso operano le imprese
bancarie, le quali svolgono una funzione intermediaria tra il risparmio del pubblico, che provvedono
a raccogliere, e l’esercizio del credito, ossia la concessione di finanziamenti a favore delle imprese
e, più in generale, dell’intera collettività.
L’attività bancaria è, infatti, definita dall’art. 10 TUB in termini di svolgimento congiunto della
raccolta del risparmio fra il pubblico e dell’esercizio del credito. Ed è proprio da questa
definizione che occorre muovere per comprendere il fondamento della scelta di assoggettare
questa particolare attività a una disciplina, che si è soliti indicare come statuto speciale
dell’impresa bancaria, diversa dallo statuto generale dell’impresa e dagli statuti speciali dedicati
ad altre attività finanziarie.
La prima componente dell’attività rilevante è la raccolta del risparmio fra il pubblico, il cui esercizio,
anche disgiunto dall’esercizio del credito, è per altro vietato ai soggetti diversi dalle banche. La sua
analisi richiede di considerare separatamente i due profili della raccolta del risparmio e del suo
svolgersi presso il pubblico.
La specifica nozione di raccolta del risparmio e delineata dall’art. 11, comma 1, TUB, ai sensi del
quale deve intendersi come raccolta del risparmio non qualunque forma di acquisizione di risorse
monetarie presso terzi, ma esclusivamente l’acquisizione di fondi con obbligo di rimborso, sia sotto
forma di depositi sia sotto altra forma. È quindi tale la raccolta che si attua tramite operazioni che,
a prescindere dalla forma negoziale utilizzata comportino in capo a chi ha ricevuto i fondi un
obbligo di restituzione di una quantità di mezzi monetari equivalente, ancorché i tempi o l’entità del
rimborso siano condizionati all’andamento economico dell’impresa che li abbia acquisiti.
Non costituisce, dunque, raccolta del risparmio, per difetto di un qualsivoglia obbligo di rimborso la
raccolta di fondi a titolo di capitale di rischio, attuata mediante l’emissione di partecipazioni sociali
o di altri strumenti che attribuiscano al titolare la partecipazione a una quota degli utili netti o del
patrimonio netto risultante della liquidazione dei beni dell’impresa.
L’acquisizione di fondi con obbligo di rimborso integra la prima componente dell’attività rilevante
solo se essa avvenga nei confronti del pubblico. L’art. 11 TUB, per quanto non preveda
un’espressa definizione legislativa di quest’ultimo requisito, contiene indici rilevanti allo scopo di
stabilire quando il risparmio possa dirsi raccolto presso il pubblico, contemplando una serie di
operazioni che non costituiscono raccolta del risparmio fra il pubblico.
La seconda componente dell’attività rilevante è l’esercizio del credito. Benché gli artt. 10 e 11 TUB
non offrano indicazioni, si ritiene che costituiscano esercizio del credito non solo le operazioni di
prestito in senso proprio, ma anche le operazioni che, con funzione analoga a queste ultime,
possano comportare una disponibilità provvisoria del prenditore con obbligo di restituzione. Ne
resta esclusa, di conseguenza, l’attività di investimento in capitale di rischio tramite l’assunzione di
partecipazioni sociali o titoli analoghi.
Ai sensi dell’art. 10, comma 1, TUB, l’attività bancaria ha carattere di impresa e, in particolare,
carattere commerciale. Tale disposizione assume il significato precettivo di integrare la disciplina
dell’attività bancaria con i profili generali dell’impresa.
Poiché l’attività bancaria, sotto il profilo della raccolta, si sostanzia nell’acquisizione di fondi con
obbligo di rimborso, chi la esercita, benché utilizzi i fondi acquisiti per l’esercizio del credito in
favore di terzi, garantisce comunque ai risparmiatori il diritto alla restituzione dei mezzi monetari
consegnati, a prescindere dalle sorti e dalla solvibilità del prenditore finale del credito.
La specificità dell’attività bancaria consente di comprendere le ragioni della previsione di uno
statuto speciale per l’impresa bancaria. La funzione di garanzia dei risparmiatori pone infatti
l’esigenza di assicurare la stabilità patrimoniale dell’impresa in termini assai più rigorosi rispetto a
quelli caratterizzanti le attività in cui difetta l’assunzione in capo all’intermediario del rischio
dell’insolvenza del prenditore finale del credito.
Sebbene l’esercizio del credito costituisca una delle due componenti qualificanti dell’attività
riservata alle imprese bancarie, la sola attività di concessione di finanziamenti nei confronti del
pubblico è consentita anche a determinati intermediari finanziari non bancari. L’esercizio di questa
attività è soggetto a un regime di autorizzazione riservato agli intermediari finanziari iscritti in un
apposito albo tenuto dalla Banca d’Italia.
Gli intermediari autorizzati, oltre all’attività di concessione di finanziamenti nei confronti del
pubblico e in particolare delle imprese, possono esercitare attività di prestazione di servizi di
pagamento, alcune attività di prestazione di servizi di investimento e le attività connesse e
strumentali indicate dalla Banca d’Italia.
La riserva di attività e i modelli organizzativi
L’esercizio dell’attività bancaria è riservato alle banche. La riserva di attività a favore delle banche
costituisce una regola inderogabile e priva di eccezioni, che concerne tuttavia solo l’attività
bancaria in senso proprio, consistente nello svolgimento congiunto della raccolta del risparmio tra il
pubblico e l’esercizio del credito.
Per quanto riguarda la raccolta del risparmio tra il pubblico, essa è oggetto di un’autonoma riserva
in favore delle banche, ulteriore alla riserva dell’attività bancaria, per la quale tuttavia sono previste
significative eccezioni, tra le quali spicca la raccolta effettuata dalle s.p.a. mediante l’emissione di
obbligazioni e altri strumenti finanziari. Anche nei casi in cui è eccezionalmente concessa a
soggetti diversi dalle banche la facoltà di raccogliere risparmio tra il pubblico, il sistema prevede
peraltro una riserva c.d. rafforzata, in quanto sono comunque precluse la raccolta di fondi a vista e
ogni forma di raccolta collegata all’emissione o alla gestione di mezzi di pagamento a spendibilità
generalizzata.
Per quanto riguarda la seconda componente dell’attività bancaria, ossia l’esercizio del credito, la
riserva non è assoluta, in quanto vi sono altre categorie di soggetti cui è consentito l’esercizio della
sola attività di concessione di finanziamenti, in qualsiasi forma: gli intermediari finanziari non
bancari.
Ai sensi dell’art. 10, comma 3, TUB le banche esercitano, oltre all’attività bancaria, ogni altra
attività finanziaria, secondo la disciplina propria di ciascuna, nonché attività connesse o
strumentali, salvo le riserve di legge. È quindi venuta meno la corrispondenza biunivoca banca –
attività bancaria, in quanto le banche possono svolgere anche altre attività. L’esercizio dell’attività
non bancaria può avvenire tramite società controllate ovvero direttamente da parte della medesima
impresa bancaria, fermo restando che i due modelli non sono alternativi, potendo la banca
svolgere altre attività finanziarie, in parte direttamente e in parte tramite società controllate.
Nell’ambito dell’attività bancaria vengono presi in considerazione anche i c.d. servizi bancari, quei
contratti medianti i quali la banca non svolge la sua attività tipica, ma presta al pubblico servizi
diversi. La fruizione di tali servizi, rispondendo a comuni esigenze del pubblico, consente sia le
operazioni commerciali delle imprese sia quelle di ogni altra tipologia di clientela. Tra i servizi
bancari si annoverano i seguenti: servizio di cassa; servizio di incasso e accettazione di effetti,
documenti e assegni; trasferimento elettronico di fondi; depositi a custodia; gestioni patrimoniali;
cassette di sicurezza; credito documentario.
Ai sensi dell’art. 14, comma 1, lett. a, TUB le banche devono necessariamente adottare la forma di
s.p.a. o di soc. coop. Questi sono gli unici tipi societari utilizzabili per l’esercizio dell’impresa
bancaria.
Alle s.p.a. il cui oggetto sociale sia l’esercizio di un’impresa bancaria si applica, in linea di principio,
la disciplina di diritto comune della s.p.a. e, in caso di emissione di strumenti finanziari quotati o
diffusi fra il pubblico, la disciplina dettata per gli emittenti strumenti quotati o diffusi. Tale disciplina
subisce, tuttavia, non poche deviazioni in ragione della natura dell’attività esercitata e della
conseguente esigenza di arricchire le norme di diritto societario con quelle tese a garantire una
sana e prudente gestione dell’impresa bancaria.
Numerose deviazioni sono previste per le società bancarie che utilizzano il modello della
cooperativa, in una delle due varianti delle banche popolari o delle banche di credito
cooperativo, per le quali si pongono problemi di inquadramento sistematico e problemi di
compatibilità con la disciplina generale.
Due le differenze più evidenti tra le banche popolari e le banche di credito cooperativo: la
percentuale di destinazione degli utili netti annuali a riserva legale (10 per cento per le banche
popolari e 70 per cento per le banche di credito cooperativo) e l’espressa previsione, soltanto per
le seconde, dell’esercizio del credito prevalentemente a favore dei soci, tanto che la Banca d’Italia
può autorizzare, soltanto per periodi determinati, le singole banche di credito cooperativo a una
operatività prevalente a favore di soggetti diversi dai soci unicamente qualora sussistano ragioni di
stabilità.
L’accesso al mercato
La circostanza che anche l’attività bancaria sia retta dal principio costituzionale della libertà di
iniziativa economica, non impedisce all’ordinamento, proprio avuto riguardo alle peculiarità, di
sottoporla a un controllo amministrativo da parte della Ban