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SOCIETA’ DI PERSONE
Questa definizione non aveva un fondamento normativo fino al 2003, ma era solo dottrinale.
La differenza tra società di persone e società di capitali sta nella maggiore o minore possibilità di
circolazione della partecipazione.
La provvista del capitale di rischio della società di persone deriva da un insieme di persone ben
definito. Ne consegue, dunque, la refrattarietà della circolazione (art.2252).
Art.2252: Modificazioni del contratto sociale – 1. Il contratto sociale può essere modificato soltanto con il consenso
di tutti i soci, se non è convenuto diversamente.
Dato che l’atto costitutivo nelle società di persone deve indicare chi sono i soci e le loro generalità
(art.2295), se un socio vuole cedere la propria partecipazione, si deve modificare l’atto costitutivo,
con il consenso di tutti i soci.
La rilevanza dei soci si coglie anche in relazione alle ipotesi di:
- morte del socio (art.2284); 2
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- recesso del socio (art.2285);
- esclusione del socio (art.2286).
Ciò che avviene ad un singolo socio influenza anche la vita della società.
Ad esempio, se un socio muore si può anche decidere di sciogliere la società. Se si vuole continuare
la società con gli eredi, è necessaria una modifica del contratto sociale.
Art.2284: Morte del socio – 1. Salvo contraria disposizione del contratto sociale, in caso di morte di uno dei soci,
gli altri devono liquidare la quota agli eredi, a meno che preferiscano sciogliere la società ovvero continuarla con
gli eredi stessi e questi vi acconsentano.
Se la circolazione della partecipazione è molto difficile, sarà più facile l’esercizio del recesso.
Art.2285: Recesso del socio – 1. Ogni socio può recedere dalla società quando questa è contratta a tempo
indeterminato o per tutta la vita di uno dei soci.
2. Può inoltre recedere nei casi previsti nel contratto sociale ovvero quando sussiste una giusta causa.
3. Nei casi previsti nel primo comma il recesso deve essere comunicato agli altri soci con un preavviso di almeno
tre mesi.
I casi di possibile recesso sono dunque molto numerosi:
• Se la società è a tempo indeterminato, ciascun socio può recedere liberamente anche senza
giusta causa (recesso ad nutum). Il socio non deve restare “prigioniero” della società (e
questo è un principio generale del nostro ordinamento), non deve essere esposto ad un
rischio illimitato o in perpetuo.
• Se la società è a tempo determinato, ciascun socio può recedere quando sussiste una giusta
causa. Rileva in questo caso un elemento fiduciario tra i soci, e se viene meno si potrebbe
avere una giusta causa per il recesso.
• Il contratto sociale può stabilire altre casi di recesso.
L’esclusione è l’uscita di un socio dalla società per volontà degli altri soci. L’ordinamento predilige
l’interesse alla continuazione dell’attività sociale.
Si può avere un’esclusione volontaria e un’esclusione legale (o di diritto).
L’esclusione volontaria si ha in tre gruppi di casi:
1) per gravi inadempienze del socio ai doveri imposti dal contratto sociale: esecuzione del
conferimento (art.2253: il socio è obbligato ad eseguire i conferimenti previsti); uso
illegittimo dei beni sociali; violazione del divieto di concorrenza.
2) Altre ipotesi di esclusione dipendono da particolari condizioni in cui si trova il socio: ad
esempio, interdizione (anche dai pubblici uffici), inabilitazione.
3) Mancata attuazione del conferimento in natura: perimento del bene prima che sia passato in
proprietà della società, impossibilità di eseguire una prestazione d’opera o di servizi
(sopravvenuta inidoneità).
E’ comunque escluso di diritto il socio dichiarato fallito e quello per cui il creditore abbia chiesto la
liquidazione della quota.
Art.2286: Esclusione – 1. L’esclusione di un socio può avere luogo per gravi inadempienze delle obbligazioni che
derivano dalla legge o dal contratto sociale, nonché per l’interdizione, l’inabilitazione del socio o per la sua
condanna ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici.
2. Il socio che ha conferito nella società la propria opera o il godimento di una cosa può altresì essere escluso per
la sopravvenuta inidoneità a svolgere l’opera conferita o per il perimento della cosa dovuto a causa non
imputabile agli amministratori.
3. Parimenti può essere escluso il socio che si è obbligato con il conferimento a trasferire la proprietà di una cosa,
se questa è perita prima che la proprietà sia acquistata dalla società. 3
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Nella società in accomandita semplice, la posizione degli accomandatari è soggetta alle regole
valide per società semplici e s.n.c., la partecipazione degli accomandanti (art.2322) può essere
trasmessa per causa di morte, in quanto la loro è una partecipazione capitalistica, non comporta
rischi ulteriori. Essa può essere ceduta inter vivos con il consenso dei soci che rappresentano la
maggioranza del capitale (non più l’unanimità).
Art.2322: Trasferimento della quota – 1. La quota di partecipazione del socio accomandante è trasmissibile per
causa di morte.
2. Salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, la quota può essere ceduta, con effetto verso la società, con il
consenso dei soci che rappresentano la maggioranza del capitale.
SOCIETA’ DI CAPITALI
La società per azioni è disciplinata per prima poiché era ritenuta lo strumento di investimento più
rilevante, e anche perché la società a responsabilità limitata nasce nell’Ottocento in Germania
come versione semplificata della s.p.a.: era definita come una s.p.a. senza azioni, e la sua disciplina
era modellata su quella della s.p.a. Essa si trova quindi dopo la s.p.a. (nel codice) per ragioni
storiche.
Oggi la società a responsabilità limitata è una società di persone a responsabilità limitata (si rende
così rilevante la persona del socio).
Il legislatore della riforma ha, fin dalla legge delega (L.366/2001), considerato la s.r.l. come l’anello
di congiunzione tra società di persone e società di capitali.
Il modello base della s.r.l. è un modello adattabile alle esigenze dei soci. Il socio ha una
partecipazione attiva nella vita della società, può incidere nelle vicende di essa.
Sul piano della partecipazione sociale, si considera innanzitutto l’art.2468: le partecipazioni non
possono essere costituite da azioni, né attingere al risparmio anonimo. I diritti sociali spettano ai
soci in misura proporzionale alla partecipazione, che è determinata in modo proporzionale al
conferimento (se l’atto costitutivo non dispone diversamente).
La partecipazione, nella s.r.l., può essere ulteriormente personalizzata (art.2468, III comma): si
possono attribuire particolari diritti riguardanti l’amministrazione o la ripartizione degli utili.
Art.2468: Quote di partecipazione – 1. Le partecipazioni dei soci non possono essere rappresentate da azioni né
costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari.
2. Salvo quanto disposto dal terzo comma del presente articolo, i diritti sociali spettano ai soci in misura
proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta. Se l’atto costitutivo non prevede diversamente, le
partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale al conferimento.
3. Resta salva la possibilità che l’atto costitutivo preveda l’attribuzione a singoli soci di particolari diritti
riguardanti l’amministrazione della società o la distribuzione degli utili.
4. Salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo e salvo in ogni caso quanto previsto dal primo comma dell’art.
2473, i diritti previsti dal precedente comma possono essere modificati solo con il consenso di tutti i soci.
5. Nel caso di comproprietà di una partecipazione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un
rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli artt.1105 e 1106.
Secondo l’art.2469, le partecipazioni della s.r.l. sono liberamente trasferibili, ma l’atto costitutivo
può escluderne del tutto la circolazione, o subordinarla ad una valutazione di mero gradimento. In
questi casi è privilegiato il diritto di recesso.
Le modalità di trasferimento delle partecipazioni prevedono un procedimento complesso, che
risente del margine di chiusura al mercato. 3
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Art.2469: Trasferimento delle partecipazioni – 1. Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi e
per successione a causa di morte, salvo contraria disposizione dell’atto costitutivo.
2. Qualora l’atto costitutivo preveda l’intrasferibilità delle partecipazioni o ne subordini il trasferimento al
gradimento di organi sociali, di soci o di terzi senza prevederne condizioni e limiti, o ponga condizioni o limiti che
nel caso concreto impediscono il trasferimento a causa di morte, il socio o i suoi eredi possono esercitare il diritto
di recesso ai sensi dell’art.2473. In tali casi l’atto costitutivo può stabilire un termine, non superiore a due anni
dalla costituzione della società o dalla sottoscrizione della partecipazione, prima del quale il recesso non può
essere esercitato.
L’art.2473 prevede ampie possibilità di recesso. E’ in primo luogo rimesso all’atto costitutivo
determinare le cause di recesso, e sono poi previste cause specifiche di recesso.
Art.2473: Recesso del socio – 1. L’atto costitutivo determina quando il socio può recedere dalla società e le
relative modalità. In ogni caso il diritto di recesso compete ai soci che non hanno consentito al cambiamento
dell’oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, alla revoca dello stato di liquidazione, al
trasferimento della sede all’estero, alla eliminazione di una o più cause di recesso previste dall’atto costitutivo e
al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto della società
determinato nell’atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell’art.2468,
quarto comma. Restano salve le disposizioni in materia di recesso per le società soggette ad attività di direzione e
coordinamento.
2. Nel caso di società contratta a tempo indeterminato il diritto di recesso compete al socio in ogni momento e
può essere esercitato con un preavviso di almeno centottanta gior