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INDUSTRIALE E' FUNZIONALE E LIMITATO

A. IL DIRITTO D'AUTORE

Oggetto: Formano oggetto del diritto d'autore le opere dell'ingegno scientifiche, letterarie, musicali, figurative, architettoniche, teatrali e cinematografiche, qualunque ne sia il modo e la forma di espressione; romanzi, poesie, trattati scientifici, canzoni, opere d'arte software, banche dati, ecc.

Le opere sono protette indipendentemente dal pregio/utilità pratica/illegali/immorali (es. pornografia).

Requisiti e acquisto del diritto: Affinché possa essere attribuito il diritto d'autore, è necessario solo che l'opera abbia carattere creativo (presenti cioè originalità oggettiva un minimo di rispetto a altre opere dello stesso genere). Art 2575 cc. L'acquisto del diritto avviene semplicemente con la creazione dell'opera, e non è necessario che l'opera sia stata divulgata fra il pubblico, ma basta l'estrinsecazione (ad esempio uno...

Lo scrittore è tutelato dal momento in cui fissa le idee su carta. Il diritto d'autore gode di tutela morale e patrimoniale: i diritti morali sono inalienabili (non si perdono neanche con la cessione di diritti patrimoniali) e possono essere esercitati, salva la facoltà di ritiro dal commercio, anche dai congiunti dopo la morte dell'autore. Il diritto morale è il diritto di rivendicare la paternità dell'opera (diritto di inedito), decidere se pubblicarla o meno col proprio nome o in anonimo, di opporsi a modificazioni, deformazioni, ogni atto che possa danneggiare onore e reputazione. L'autore può anche ritirare l'opera dal commercio se ricorrono gravi ragioni morali (indennizzo per coloro ai quali ha ceduto i diritti di utilizzazione economica). Salve ipotesi di utilizzazione a tutela dell'interesse generale alla diffusione della cultura, artt. 65-71-quinquies L. Il diritto patrimoniale si estende per 70 anni dopo la morte dell'autore.

Diritto patrimoniale è il diritto di utilizzazione economica esclusiva dell'opera "in ogni forma e modo, originale o derivato". Si articola in una serie di facoltà elencate: riproduzione, trascrizione, diffusione, distribuzione, noleggio, traduzione... Si estende allo sfruttamento economico di singole parti dell'opera, se dotate di autonomo carattere creativo (es personaggio Topolino). Ha durata limitata, recentemente allungata. 70 anni dalla morte dell'autore (50). L'opera dell'ingegno può essere frutto dell'attività creativa di una sola persona: acquisto a titolo originario, anche se realizzata su commissione o in esecuzione di un rapporto di lavoro subordinato. Regole specifiche in caso di opere in collaborazione. Attribuzione specifica dei diritti: Opera collettiva: opera costituita da più contributi autonomi e separabili, organizzati in forma unitaria da un direttore o coordinatore (es. giornali). Costituisce

Di per sé opera originaria e autore della stessa è considerato il direttore, i diritti di sfruttamento economico spettano all'editore, i singoli hanno però diritto d'autore sulla propria parte (es. articolo). Suscettibile di utilizzazione separata secondo le modalità convenute o in mancanza secondo le regole di coordinamento artt. 39-43;

Opera in collaborazione: opera composta da contributi omogenei ed oggettivamente non distinguibili e non divisibili (es. progetto redatto da più architetti). Si instaura regime di comunione tra autori: ognuno può tutelare autonomamente il diritto morale, mentre è necessario l'accordo di tutti per pubblicare l'opera o modificarla (sostituibile del tribunale in caso di ingiustificato rifiuto di uno dei coautori);

Opera composta: opera costituita da contributi eterogenei e distinti, ma che danno vita ad un'opera funzionalmente unitaria e indivisibile (es. opere liriche).

Anch’essecadono in regime di comunione, ma, data larilevanza dei singoli contributi, sonolegislativamente individuati il soggetto cui èriservato l’esercizio del D di utilizzazionedell’opera complessiva (es autore dellamusica), sia la quota di ciascuno nei proventi.D connessi o affini al D d’autore sonoriconosciuti a det. categorie di soggetti: produttori didischi, interpreti ed esecutori delle op. dell’ingegno(attori, cantanti), autori di fotografie non artistiche,di progetti di ingegneria.Equo compenso da parte di chiunque utilizzi la loroopera, in qualsiasi modo e anche senza scopo dilucro.Trasferimento del diritto di utilizzazioneeconomica. Tutela.Secondo l’art. 2581, il diritto di utilizzazioneeconomica dell’opera dell’ingegno è liberamentetrasferibile, sia unitariamente che nelle sue singolemanifestazioni, sia fra vivi che a causa di morte. Peratto tra vivi per iscritto, a titolo definitivo otemporaneo, qualsiasi

Lo schema contrattuale può essere atipico o tipico, ma i contratti normalmente utilizzati per lo sfruttamento economico sono:

  1. Contratto di edizione: l'autore concede in esclusiva ad un editore l'esercizio del diritto di pubblicare per la stampa l'opera, per conto e a spese dell'editore stesso. L'editore si impegna a stampare, mettere in commercio l'opera e corrispondere il compenso pattuito all'autore (partecipazione percentuale al ricavato della vendita o forfait, a seconda dei casi). Il contratto può riguardare anche un'opera non ancora creata e può prevedere un numero determinato di edizioni (contratto per edizione) o lasciare all'editore la facoltà di eseguire le edizioni che riterrà necessarie (contratto a termine). La durata del contratto non può superare i 20 anni. Il rapporto è regolato dagli articoli 123-133.
  2. Contratto di rappresentazione:

edb)esecuzione : l'autore cede, di regola non inesclusiva, il solo diritto di rappresentazione in pubblico di opere destinate a tal fine (musicali, coreografiche, ecc.), o di eseguire in pubblico una composizione musicale. L'altra parte si obbliga a provvedere alle spese. Ricalca la disciplina del precedente.

Difesa del diritto d'autore. Il diritto d'autore è protetto da specifiche sanzioni civili, amministrative, penali per chi ponga in essere comportamenti lesivi, dall'imitazione totale o parziale degli elementi creativi essenziali dell'opera altrui (plagio - contraffazione) alla lesione di singole manifestazioni del D d'autore, quali abusiva riproduzione o diffusione fra il pubblico di opere cinematografiche, musicali, letterarie.

È possibile chiedere l'accertamento del proprio diritto, l'inibizione della violazione temuta o in atto. In questo caso, si può chiedere che vengano applicate le sanzioni della rimozione e la

distruzione di ciò che materialmente ha leso il diritto, oltre al RD. In deroga al 2059 cc, il risarcimento è dovuto anche per i danni non patrimoniali.

Il giudice può anche disporre la pubblicazione della sentenza su uno o più giornali a spese del soccombente.

Tutela internazionale. Dato che le opere dell'ingegno godono di tutela circoscritta al territorio nazionale e sono esposte al pericolo della concorrente utilizzazione abusiva da parte di terzi in altri Stati, l'Italia ha aderito a convenzioni internazionali volte a estendere l'ambito territoriale di tutela: Unione di Berna per la protezione delle op. letterarie ed artistiche del 1896 (1978), Universale sul D di autore di Ginevra del 1952 (1977).

B. LE INVENZIONI INDUSTRIALI.

Oggetto e req. di validità Art 2584-2591 cc + c. p. i.

Idee creative nel campo della tecnica, consistono nella soluzione originale di un problema tecnico, suscettibile di pratica applicazione nel settore della produzione di

beni o servizi. Rispetto alle opere dell'ingegno, si differenziano nettamente per il diverso modo di acquisto del diritto di utilizzazione economica: la concessione del corrispondente brevetto da parte dell'Ufficio Brevetti e marchi (limitata tutela accordata alle invenzioni non brevettate). Possono formare oggetto di brevetto le idee inventive di maggior rilievo tecnologico: - Invenzioni di prodotto, riguardanti un nuovo prodotto materiale (es. macchina); - Invenzioni di procedimento, un nuovo metodo di produzione di beni noti, nuovo processo di lavorazione industriale; - Invenzioni derivate, derivazione di un'invenzione precedente e a loro volta si suddividono in: a) Combinazione di invenzioni precedenti per avere un'invenzione di trovato tecnicamente nuovo; b) Perfezionamento, attraverso modificazioni di miglioramento di un'invenzione precedente; c) Invenzioni traslative, nuova utilizzazione di sostanza o combinazione di sostanze già conosciute.

Scelta legislativa, non sono considerate invenzioni (e tutti così ne possono fruire, liberacircolazione delle idee fondamentali): scoperte, teorie scientifiche e metodi matematici; piani, P, metodi per attività intellettuali, per gioco, per attività commerciali, presentazione di informazioni; software (mentre lo è l'hardware).

Non è brevettabile quello che esiste in natura e l'uomo si limita a percepire o una nuova teoria, così come i metodi diagnostici, chirurgici, terapeutici del corpo umano o animale, né le razze animali o le varietà vegetali, i procedimenti di loro produzione biologica (invenzioni biotecnologiche e nuove varietà vegetali sono tutelabili mediante speciali forme di brevettazione autonomamente disciplinate dal c. p. i.)

Requisiti di validità:

  • Liceità
  • Novità: è nuova l'invenzione "non compresa nello stato della tecnica", già divulgata, comunque accessibile
al pubblico, in Italia o all'estero, prima del deposito della domanda. Implicazione di attività inventiva - (originalità): è invenzione qualunque tipo di progresso tecnico, anche piccolo, purché non conseguibile da un esperto del ramo facendo riferimento alle sue ordinarie capacità e conoscenze (giudizio di non ovvietà: per una persona esperta del ramo).
Dettagli
Publisher
A.A. 2021-2022
185 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher CriUniTn di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trento o del prof Galletti Danilo.