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LE PROCEDURE CONCORSUALI

L'impresa agricola non è soggetta a procedure concorsuali al contrario dell'impresa commerciale non piccola. Le

procedure concorsuali si dividono in due tipi di procedure giudiziali e amministrative alle quali si aggiugnono le

procedure stragiudiziali. Le procedure giudiziali, che prevedono l'intervento del giudice e del tribunale sono il fallimento e

il concordato preventivo, le procedure amministrative che richiedono il ruolo dell'autorità amministrativa sono

l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi e la liquidazione coatta amministrativa, infine le procedure

stragiudiziali che sono risolte tra le parti cioè tra il debitore (impresa) e creditore (banche) sono i piani di risanamento e

accordi di ristrutturazione. Esse sono tutte procedure generali e collettive: generali perchè coinvolgono tutto il patrimonio

dell'imprenditore e non solo i singoli beni e collettive perchè prevede il concorso di tutti i creditori dell'imprenditore alla

data in cui il dissesto è accertato, mirando ad assicurare in via di principio la parità di trattamento degli stessi (par

condicio creditorum), inoltre non sono ammesse azioni individuali e se inziate dopo la dichiarazione di fallimento i crediti

pagati tornano indietro. Obiettivo di tali procedure è la conservazione del patrimonio.

IL FALLIMENTO

Il fallimento è il prototipo delle procedure concorsuali: per richiedere il fallimento devono ricorrere presupposti oggettivi

cioè lo stato di insolvenza che si ha quando l'imprenditore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie

obbligazioni, e soggettivi cioè la qualità di imprenditore commerciale con il superamento dei limiti dimensionali (attivo

superiore a 300.000 nei 3 esercizi precedenti, ricavi lordi superiori a 200.000 e debiti anche non scaduti superiori a

500.000, non si da luogo alla dichiarazione di fallimento se i debiti scaduti e non pagati sono sotto i 30.000). Insolvenza e

inadempimento non sono la stessa cosa infatti si ha inadempienza e non insolvenza nel caso dei periodi di crisi, mentre si

ha adempienza e insolvenza nel caso di prestazioni non regolari con mezzi anormali (es. ricorso a usurai). L'insolvenza si

può presumere con indici rivelatori quali fuga dell'imprenditore, irreperibilità, latitanza, chiusura locali dell'impresa,

trafugamento o diminuzione fraudolenta dell'attivo. Di solito il fallimento si applica a soggetti vivi che operano nel

mercato ma ci sono delle eccezioni: imprenditore cessato (art.10), defunto (art.11) e morte del fallito (art.12). Nel caso in

cui si ha la cessazione dell'attività di impresa è possibile richiedere il fallimento entro un anno dalla cancellazione se

l'insolvenza era già manifesta prima o entro l'anno successivo alla cancellazione, per la cancellazione d'ufficio è fatta salva

la possibilità di dimostrare dal pubblico ministero o dal creditore l'effettiva cessazione (i fattori produttivi rimasti non

possono fare impresa) e il termine decorre dalla dimostrazione e non dalla cancellazione (posticipazione dell'inizio del

decorso del termine). Il defunto pò essere dichiarato fallito quando lo chiede l'erede purchè l'eredità non sia già confusa

con il patrimonio in quanto accettata senza beneficio di inventario: limitarsi a ciò che c'è nell'inventario per limitare la

responsabilità, infatti con la dichiarazione cessa la separazione dei beni ottenuti dai creditori. Il caso di morte del fallito si

ha quando la procedura inizia con l'imprenditore vivo che poi muore: la procura procede nei confronti degli eredi anche se

hanno accettato con beneficio di inventario e nel caso in cui ci sono più eredi si sceglie un rappresentante degli eredi nel

caso in cui non venga scelto entro 15 giorni viene designato dal giudice delegato. Il fallimento può essere dichiarato da

creditori, debitori e pubblico ministero e no di ufficio dal tribunale. I creditori possono dichiarare fallimento attraverso la

procedura civile non è necessario che il credito riguardi l'attività di impresa nè che il ricorso provenga da più creditori,

infatti l'insufficienza di prove non porta al rigetto della domanda dato che il processo è a carattere inquisitorio, quindi il

giudice non trova limiti processuali nel procurarsi le prove. Nel caso la dichiarazione di fallimento avvenga su iniziativa

del debitore, il debitore presenta gli stessi obblighi dell'erede che chiede il fallimento: (art.14) la richiesta del proprio

fallimento diventa però un obbligo penalmente sanzionato quando l'inerzia provoca l'aggravamento del dissesto e deve

depositare alla cancelleria del tribunale le scritture contabili e fiscali degli ultimi 3 anni o se più gravose sull'intera

esistenza, uno stato particolareggiato ed estimativo delle se attività, l'elenco nominativo dei creditori con rispettivi crediti

e coloro che vantano particolari diritti e i ricavi lordi degli ultimi 3 anni. Infine il pubblico ministero può fare

dichiarazione di fallimento quando l'insolvenza risulta da fatti che configurano reati fallimentari per promuovere l'azione

penale prima della dichiarazione di fallimento. Competente per la dichiarazione di fallimento è il tribunale del luogo dove

si ha la sede principale e se ne è più di una precedenza a chi ha dichiarato prima non rileva ai fini della competenza il

trasferimento della sede intervenuto nell'anno precedente alla domanda di fallimento. Se il tribunale è incompetente della

dichiarazione di incompetenza, la procedura è immediatamente trasferita d'ufficio al tribunale compente e tutti gli atti

Prima di arrivare alla sentenza c'è l'istruttoria

precedentemente compiuti restano validi(translatio iudicii).

prefallimentate (art.15): il tribunale decide sulla richiesta in camera di consiglio in forma collegiale, ma non sul

contenzioso. I debitori e i creditori sono convocati con decreto, tra quest'ultimo e l'udienza passano 15 giorni.

Il decreto contiene l'indicazione che il procedimento è volto ad accertare i requisiti del fallimento inoltre si ha il

termine di 7 giorni prima dell'udienza per presentare memorie, documenti, prove e nominare consulenti tecnici.

Inoltre il tribunale dispone che l'imprenditore depositi i bilanci degli ultimi 3 anni, nonché la situazione

economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata. Tali termini possano essere abbreviati per urgenza. Il tribunale

può emettere provvedimenti o atti cautelari o conservativi per mantenere intatto il patrimonio. Il tribunale può

accettare o rigettare la domanda: se la domanda è accettata il fallimento viene dichiarato con sentenza (art.16) e

tale sentenza contiene anche provvedimenti necessari per lo svolgimento della procedura, nomina giudice

delegato, curatore, il comitato dei creditori (nominato con decreto dal giudice) e il tribunale fallimentare, ordina

al fallito di depositare entro 3 giorni i bilanci e l'elenco dei creditori, stabilisce luogo, giorno e ora dell'adunanza

per l'esame dello stato passivo entro 120 giorni dal deposito della sentenza ed entro 180 giorni dal complesso

della procedura, inoltre assegna ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del

debitore un termine di 30 giorni prima dell'adunanza (per la verifica del passivo) per presentare in cancelleria

domanda di insinuazione al passivo; tale sentenza produce effetti nei confronti dei terzi da quando il

provvedimento viene iscritto nel registro delle imprese. Invece il rigetto della domanda avviene con decreto

motivato e contro tale decreto il creditore, il pubblico ministero o il debitore possono deporre reclamo alla corte

d'appello e se tale ricordo è accolto si deve tornare al tribunale per la dichiarazione di fallimento. Per quanto

riguarda il reclamo (art.18) possono proporre reclamo il fallito e qualsiasi interessato depositando il ricorso

presso la corte d'appello entro 30 giorni dalla data di notificazione della sentenza e in nessun caso può essere

preposto decorso un anno dalla pubblicazione della sentenza. Il reclamo non sospende gli effetti della

dichiarazione di fallimento; il presidente della corte d'appello nei 5 giorni successivi al deposito designa il

relatore e fissa l'udienza del ricorso entro 60 giorni dal deposito, tali informazioni devono essere ratificate al

curatore entro 10 giorni dalla comunicazione del decreto. Con la sentenza che accoglie il reclamo la sentenza è

revocata: una volta che la sentenza è pubblicata nel registro delle imprese, l'ex fallitop ottiene il risarcimento

danni se all'origine della dichiarazione di fallimento non c'è un suo comportamento colposo. Si può fare ricordo

al reclamo alla cassazione entro 30 giorni dalla notificazione. Gli ORGANI DEL FALLIMENTO sono il

tribunale fallimentare, il giudice delagato, il curatore e il comitato dei creditori. Il tribunale fallimentare (art. 23)

è investito dell'intera procedura fallimentare: nomina, revoca e sostituisce gli organi della procedura, inoltre

decide sulle controversie relative alle procedure che non sono di competenza del giudice delegato nonchè i

reclami contro i provvedimenti di quest'ultimo e può in ogni tempo chiedere chiarimenti e informazioni al

curatore, al fallito e al comitato dei creditori inoltre il tribunale può decidere su tutte le controversie derivanti

dal fallimento: tutti questi provvedimenti sono adottati con decreto contro il quale è possibile presentare

reclamo alla corte d'appello. Il giudice delegato (art. 25) vigila e controlla che la procedura fallimentare avvenga

in maniera regolare: nomina e revoca il comitato dei creditori a cui cede la straordinaria amministrazione ,

riferisce al tribunale su ogni affare per cui serve provvedimento del collegio, emette o provoca atti di

conservazione del patrimonio, convoca il curatore e il comitato dei creditori, il curatore può avvalersi di

ausiliari e il giudice delegato può su proposta liquidare i compensi o revocarli, provvede entro 15 giorni sui

reclami contro il curatore e il comitato, autorizza il curatore a stare in giudizio come attore o convenuto, forma

lo stato passivo del fallimento e lo rende esecutivo, procede alla verifica dei diritti reali, personali e dei crediti

valutati da terzi. I provvedimenti del giudice delegato devono essere adottati con decreto motivato e sono

impugnabili con reclamo entro 8 giorni. Il curatore amministra il patrimonio del fallito: tale carica può essere

ricoperta da avvocati, commercialisti, ragionieri, studi professionali associati e chiunque abbia svolto le

funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società per azioni purché non sia stata presentata nei loro

confronti dichiarazione di fallimento, mentre non può essere curatore chi ha concorso di fallimento

Dettagli
Publisher
A.A. 2013-2014
15 pagine
5 download
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Memy_92 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Siena o del prof Corvese Ciro.