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8.1 MODERNIZZAZIONE DELLA PRIMA E DELLA SECONDA DIRETTIVA SOCIETARIA
Il legislatore comunitario ha accolto la redazione del gruppo di lavoro slim e ha adottato la Direttiva 2003/58/CE
attraverso cui si è data la possibilità di utilizzare dei sistemi volti ad assolvere gli obblighi pubblicitari in maniera
informatica, lasciando sempre l’alternativa dello strumento tradizionale.
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B) più incisive sono state le innovazioni apportate con la Direttiva 2006/68/CE con l’obiettivo di adottare delle
misure relative al capitale sociale, per quanto riguarda le società per azioni, onde ridurre i costi,mediante
l’introduzione di procedure più snelle per le operazioni sul capitale. In tal modo si vuole che le società per azioni
siano in grado di operare più velocemente sul mercato, utilizzando delle procedure meno costose e meno lunghe.
Le novità introdotte da questa direttiva riguardano l’eliminazione dei vincoli normativi che non si rendono
necessari per garantire una tutela effettiva dei soci di minoranza e dei terzi.
Per quanto riguarda i conferimenti in natura tale direttiva ha profondamente innovato la disciplina della
valutazione dei conferimenti in natura: da un lato è stata ricomosciuta agli stati membri ulteriori ipotesi di
esenzione dall’obbligo di redazione e pubblicazione della redazione e precisamente nel caso in cui i conferimenti
hanno ad oggetto dei valori mobiliari o degli strumenti del mercato monetario. In seconda ipotesi è soggetto ad
esenzione un qualsiasi conferimento non in contanti il cui valore equo sia stato valutato da un esperto
indipendente, nel caso in cui intervengano fatti nuovi tali da modificare sensibilmente il valore del bene in oggetto
non si prevede l’applicazione della disciplina. La terza ipotesi di esenzione riguarda il caso in cui il conferimento in
natura riguardi attività il cui valore equo si ricavi dai conti obbligatori relativi all’esercizio precedente.
Dall’altro sono stati introdotti degli obblighi di informazione e di pubblicità per il procedimento di valutazione dei
beni conferiti. Tale obbligo richiede la predisposizione e la pubblicazione di una dichiarazione contenente una
descrizione del conferimento non in contanti con l’indicazione del valore, della fonte di valutazione e del metodo
di valutazione.
Inoltre tale direttiva (68/2006) prevede delle ipotesi di flessibilizzazione della procedura di acquisto per la società
di azioni proprie. L’autorizzazione è accordata dall’assemblea che ne determina modalità e condizioni, in
particolare il numero massimo di azionida acquistare e il corrispettivo massimo e il corrispettivo minimo.la durata
massima di tale autorizzazione è aumentata da 18 mesi a 5 anni. Le azioni proprie acquistate dalla società
nonché dalla persona che agisca IN NOME PROPRIO MA PER CONTO DELLA SOCIETA’ dovrà avvenire
attraverso l’utilizzo delle riserve disponibili e degli utili distribuibili. Infine l’operazione potrà riguardare azioni
interamente liberate . è venuto meno il limite quantitativo all’acquisto delle azioni proprie pari al 10% del capitale
sociale, dovrà esserci un limite ma che comunque non potrà essere inferiore al 10% del capitale sociale. Con
riguardo alle azioni di nuova emissione ha invece sancito un inequivoco ed assoluto divieto di sottoscrizione di
azioni proprie e la società non può divenire socia di se stessa attraverso la sottoscrizione. La ratio è che la
sottoscrizione di azioni proprie farebbe perdere alla persona giuridica il suo carattere strumentale agli interessi
apprezzabili dei soci.
La direttiva 68/2006 ha introdotto delle modifiche veramente rilevanti in materia di prestiti per l’acquisto delle
azioni. Si è passati infatti da un DIVIETO per la società di concedere prestiti o garanzie per l’acquisto delle sua
azioni da parte di un terzo ad una situazione in cui a date condizioni tali operazioni sono del tutto legittime a patto
che vengano rispettate determinate condizioni concernenti i limiti quantitativi dell’esposizione finanziaria della
società e le garanzie circa l’equità delle condizioni di finanziamento. Le operazioni di anticipazione di fondi o di
concessione di prestiti devono avvenire su iniziativa e sotto la responsabilità degli amministratori , a condizioni di
mercato eque, tenendo conto della solvibilità del terzo. Quanto alla misura dell’esposizione finanziaria della
società essa non può superare l’ammontare degli utili distribuibili e delle riserve disponibili. TALI CONDIZIONI
NON SI APPLICANO ALLE OPERAZIONI EFFETTUATE DA BANCHE O DA ALTRI ISTITUTI FINANZIARI
NELL’AMBITO DELLE LORO OPERAZIONI CORRENTI .
8.2 Abrogazione e sostituzione della direttiva sui requisiti dei revisori
La commissione ha intrapreso una profonda rivisitazione della disciplina dei requisiti dei revisori legali dei conti,
adottando due raccomandazioni.
Una riguarda i requisiti minimi per il controllo della qualità della revisione legale dei conti nell’UE. Essa è
indirizzata agli stati membri affinchè adottino dei provvedimenti per garantire che i revisori siano soggetti ad un
sistema di controllo della qualità realizzato con metodi di verifica tra pari o anche da parte di verificatori ad hoc.
Le persone incaricate delle verifiche devono avere una adeguata formazione professionale. I verificatori devono
inoltre avere gli stessi requisiti di indipendenza richiesti per i revisori legali.
La seconda raccomandazione riguarda l’indipendenza dei revisori legali dei conti. Nel 2006 si approva la Direttiva
43/2006/CE. Tale direttiva fornisce diverse definizioni rilevanti: per revisione legale dei conti si intende la
revisione dei conti prescritta dalla normativa comunitaria ed in particolare dalla Quarta e dalla Settima Direttiva
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Societaria. Si fornisce una definizione di REVISORI LEGALI e di IMPRESE DI REVISIONE CONTABILE. I
REVISORI LEGALI sono le persone fisiche abilitate ad esercitare il controllo legale dei conti dalle autorità
competenti. Le imprese di revisione contabile sono costituiti dalle persone giuridiche o gli enti,
indipendentemente dalla forma giuridica adottata . connessa allla definizione di revisione vi è quella di
responsabile questi è il soggetto designato dall’impresa di revisione per un determinato incarico ; per
responsabile si intende inoltre il revisore che firma la relazione di revisore.
Come in precedenza, la revisone legale dei conti può essere effettuata solo da revisori o da imprese di revisione
abilitate dallo stato membro che impone la revisione. Oltre a dover passare un esame di idoneità professionale,
l’abilitazione potrà essere rilasciata solo ai soggetti che rispondano ai requisiti di onorabilità, se questa viene
meno l’abilitazione deve essere revocata. I revisori devono partecipare inoltre a programmi adeguati di
formazione continua. È previsto un obbligo di riconoscimento reciproco tra gli stati membri che potranno
richiedere al massimo il superamento di una prova attitudinale.
Gli stati membri devono assicurare l’indipendenza dei revisori.
Importante è che sia previsto un sistema di controllo pubblico cui sono soggetti i revisori e le imprese di revisione
diretto da persone esterne alla professione , che assuma la responsabilità finale rispetto alla verifica
dell’abilitazione e dell’iscrizione all’albo dei revisori e delle imprese di revisione; dell’adozione di principi di
deontologia professionale; della formazione continua, del controllo della qualità e dei sistemi disciplinari..
La responsabilità dei revisori non è stata ancora armonizzata in sede comunitaria pur invitando” la
raccomandazione relativa alla limitazuione della responsabilità civile dei revisori legali dei conti e delle imprese di
revisione contabile”, ad intervenire nella direzione di una limitazione della responsabilità civile dei revisori dovuta
ad una violazione non intenzionale dei loro doveri professionali.
8.3 Adozione della direttiva sulle offerte pubbliche d’acquisto
Nonostante sul tema si fosse proposto un’armonizzazione minima il nuovo millenio veniva inaugurato
dall’ennesimo fallimento. Infine nell’ottobre 2002 la commissione ha proposto id presentare una nuova proposta di
Direttiva che è diventata poi la Direttiva 2004/25/CE.
8.4 Adozione della direttiva sui diritti degli azionisti di società quotate
All’interno della direttiva 2007/36/CE sono stati stabiliti i requisiti relativi all’esercizio di alcuni diritti degli azionisti
in relazione alle assemblee di società aventi la sede legale in uno stato membro r lr cui azioni sono negoziate
sono regolate in un mercato regolamentato di uno stato membro. In particolare la direttiva in esame riguarda :1)
la convocazione assembleare e l’informazione preassembleare; 2) i diritti degli azionisti di aggiungere i punti
all’ordine del giorno;3) le regole di legittimazione all’intervento e al voto in assemblea; 4) la partecipazione
all’assemblea con mezzi elettronici; 59 il diritto dell’azionista di porre domande; 6) la pubblicità dei risultati delle
votazioni.
8.5 Trasferimento transfrontaliero della sede sociale
Il 12 dicembre 2007 la commissione ha presentato un documento di lavoro che analizza i vantaggi e gli svantaggi
derivanti dall’adozione di una direttiva che disciplini il trasferimento transfrontaliero della sede sociale e le
conseguenza di una mancanza di regolazione.
9. Gli interventi recenti in materia di diritto societario
A) la direttiva 2009/49/CE ha apportato delle modifiche alla Quarta e alla Settima direttiva Societaria con riguardo
a taluni obblighi di comunicazione a carico delle società di medie dimensioni e all’obbligo di redigere conti
consolidati.
Con l’intento di semplificare le comunicazioni finanziarie delle medie imprese agli stati membri è data la facoltà di
abolire determinati obblighi di comunicazione ritenuti eccessivamente gravosi per le medie imprese.
B) recentemente la commissione attraverso l’adozione della Direttiva 2009/101/CE ha avviato la codificazione
della PRIMA DIRETTIVA SOCIETARIA.
C) La Direttiva 2009/102/CE abroga e sostituisce la Dodicesima direttiva Societaria, disciplinante la società a
responsabilità limitata unipersonale. 15
D) la direttiva 2009/109/CE ha apportato delle modifiche alla seconda direttiva societaria. L’obiettivo è quello di
ridurre gli oneri amministrativi.
LA LIBERTA’ DI STABILIMENTO DELLE SOCIETA’ EUROPEE NELL’INTERPRETAZIONE EVOLUTIVA
DELLA CORTE DI GIUSTIZIA. ARMONIZZAZIONE E CONCORRENZA TRA ORDINAMENTI NAZIONALI.
1. la libertà di stabilimento delle società nell’ambito dell’unione europea
gli stati membri volevano eliminare ogni ostacolo alla libera circ