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8.1 MODERNIZZAZIONE DELLA PRIMA E DELLA SECONDA DIRETTIVA SOCIETARIA

Il legislatore comunitario ha accolto la redazione del gruppo di lavoro slim e ha adottato la Direttiva 2003/58/CE

attraverso cui si è data la possibilità di utilizzare dei sistemi volti ad assolvere gli obblighi pubblicitari in maniera

informatica, lasciando sempre l’alternativa dello strumento tradizionale.

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B) più incisive sono state le innovazioni apportate con la Direttiva 2006/68/CE con l’obiettivo di adottare delle

misure relative al capitale sociale, per quanto riguarda le società per azioni, onde ridurre i costi,mediante

l’introduzione di procedure più snelle per le operazioni sul capitale. In tal modo si vuole che le società per azioni

siano in grado di operare più velocemente sul mercato, utilizzando delle procedure meno costose e meno lunghe.

Le novità introdotte da questa direttiva riguardano l’eliminazione dei vincoli normativi che non si rendono

necessari per garantire una tutela effettiva dei soci di minoranza e dei terzi.

Per quanto riguarda i conferimenti in natura tale direttiva ha profondamente innovato la disciplina della

valutazione dei conferimenti in natura: da un lato è stata ricomosciuta agli stati membri ulteriori ipotesi di

esenzione dall’obbligo di redazione e pubblicazione della redazione e precisamente nel caso in cui i conferimenti

hanno ad oggetto dei valori mobiliari o degli strumenti del mercato monetario. In seconda ipotesi è soggetto ad

esenzione un qualsiasi conferimento non in contanti il cui valore equo sia stato valutato da un esperto

indipendente, nel caso in cui intervengano fatti nuovi tali da modificare sensibilmente il valore del bene in oggetto

non si prevede l’applicazione della disciplina. La terza ipotesi di esenzione riguarda il caso in cui il conferimento in

natura riguardi attività il cui valore equo si ricavi dai conti obbligatori relativi all’esercizio precedente.

Dall’altro sono stati introdotti degli obblighi di informazione e di pubblicità per il procedimento di valutazione dei

beni conferiti. Tale obbligo richiede la predisposizione e la pubblicazione di una dichiarazione contenente una

descrizione del conferimento non in contanti con l’indicazione del valore, della fonte di valutazione e del metodo

di valutazione.

Inoltre tale direttiva (68/2006) prevede delle ipotesi di flessibilizzazione della procedura di acquisto per la società

di azioni proprie. L’autorizzazione è accordata dall’assemblea che ne determina modalità e condizioni, in

particolare il numero massimo di azionida acquistare e il corrispettivo massimo e il corrispettivo minimo.la durata

massima di tale autorizzazione è aumentata da 18 mesi a 5 anni. Le azioni proprie acquistate dalla società

nonché dalla persona che agisca IN NOME PROPRIO MA PER CONTO DELLA SOCIETA’ dovrà avvenire

attraverso l’utilizzo delle riserve disponibili e degli utili distribuibili. Infine l’operazione potrà riguardare azioni

interamente liberate . è venuto meno il limite quantitativo all’acquisto delle azioni proprie pari al 10% del capitale

sociale, dovrà esserci un limite ma che comunque non potrà essere inferiore al 10% del capitale sociale. Con

riguardo alle azioni di nuova emissione ha invece sancito un inequivoco ed assoluto divieto di sottoscrizione di

azioni proprie e la società non può divenire socia di se stessa attraverso la sottoscrizione. La ratio è che la

sottoscrizione di azioni proprie farebbe perdere alla persona giuridica il suo carattere strumentale agli interessi

apprezzabili dei soci.

La direttiva 68/2006 ha introdotto delle modifiche veramente rilevanti in materia di prestiti per l’acquisto delle

azioni. Si è passati infatti da un DIVIETO per la società di concedere prestiti o garanzie per l’acquisto delle sua

azioni da parte di un terzo ad una situazione in cui a date condizioni tali operazioni sono del tutto legittime a patto

che vengano rispettate determinate condizioni concernenti i limiti quantitativi dell’esposizione finanziaria della

società e le garanzie circa l’equità delle condizioni di finanziamento. Le operazioni di anticipazione di fondi o di

concessione di prestiti devono avvenire su iniziativa e sotto la responsabilità degli amministratori , a condizioni di

mercato eque, tenendo conto della solvibilità del terzo. Quanto alla misura dell’esposizione finanziaria della

società essa non può superare l’ammontare degli utili distribuibili e delle riserve disponibili. TALI CONDIZIONI

NON SI APPLICANO ALLE OPERAZIONI EFFETTUATE DA BANCHE O DA ALTRI ISTITUTI FINANZIARI

NELL’AMBITO DELLE LORO OPERAZIONI CORRENTI .

8.2 Abrogazione e sostituzione della direttiva sui requisiti dei revisori

La commissione ha intrapreso una profonda rivisitazione della disciplina dei requisiti dei revisori legali dei conti,

adottando due raccomandazioni.

Una riguarda i requisiti minimi per il controllo della qualità della revisione legale dei conti nell’UE. Essa è

indirizzata agli stati membri affinchè adottino dei provvedimenti per garantire che i revisori siano soggetti ad un

sistema di controllo della qualità realizzato con metodi di verifica tra pari o anche da parte di verificatori ad hoc.

Le persone incaricate delle verifiche devono avere una adeguata formazione professionale. I verificatori devono

inoltre avere gli stessi requisiti di indipendenza richiesti per i revisori legali.

La seconda raccomandazione riguarda l’indipendenza dei revisori legali dei conti. Nel 2006 si approva la Direttiva

43/2006/CE. Tale direttiva fornisce diverse definizioni rilevanti: per revisione legale dei conti si intende la

revisione dei conti prescritta dalla normativa comunitaria ed in particolare dalla Quarta e dalla Settima Direttiva

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Societaria. Si fornisce una definizione di REVISORI LEGALI e di IMPRESE DI REVISIONE CONTABILE. I

REVISORI LEGALI sono le persone fisiche abilitate ad esercitare il controllo legale dei conti dalle autorità

competenti. Le imprese di revisione contabile sono costituiti dalle persone giuridiche o gli enti,

indipendentemente dalla forma giuridica adottata . connessa allla definizione di revisione vi è quella di

responsabile questi è il soggetto designato dall’impresa di revisione per un determinato incarico ; per

responsabile si intende inoltre il revisore che firma la relazione di revisore.

Come in precedenza, la revisone legale dei conti può essere effettuata solo da revisori o da imprese di revisione

abilitate dallo stato membro che impone la revisione. Oltre a dover passare un esame di idoneità professionale,

l’abilitazione potrà essere rilasciata solo ai soggetti che rispondano ai requisiti di onorabilità, se questa viene

meno l’abilitazione deve essere revocata. I revisori devono partecipare inoltre a programmi adeguati di

formazione continua. È previsto un obbligo di riconoscimento reciproco tra gli stati membri che potranno

richiedere al massimo il superamento di una prova attitudinale.

Gli stati membri devono assicurare l’indipendenza dei revisori.

Importante è che sia previsto un sistema di controllo pubblico cui sono soggetti i revisori e le imprese di revisione

diretto da persone esterne alla professione , che assuma la responsabilità finale rispetto alla verifica

dell’abilitazione e dell’iscrizione all’albo dei revisori e delle imprese di revisione; dell’adozione di principi di

deontologia professionale; della formazione continua, del controllo della qualità e dei sistemi disciplinari..

La responsabilità dei revisori non è stata ancora armonizzata in sede comunitaria pur invitando” la

raccomandazione relativa alla limitazuione della responsabilità civile dei revisori legali dei conti e delle imprese di

revisione contabile”, ad intervenire nella direzione di una limitazione della responsabilità civile dei revisori dovuta

ad una violazione non intenzionale dei loro doveri professionali.

8.3 Adozione della direttiva sulle offerte pubbliche d’acquisto

Nonostante sul tema si fosse proposto un’armonizzazione minima il nuovo millenio veniva inaugurato

dall’ennesimo fallimento. Infine nell’ottobre 2002 la commissione ha proposto id presentare una nuova proposta di

Direttiva che è diventata poi la Direttiva 2004/25/CE.

8.4 Adozione della direttiva sui diritti degli azionisti di società quotate

All’interno della direttiva 2007/36/CE sono stati stabiliti i requisiti relativi all’esercizio di alcuni diritti degli azionisti

in relazione alle assemblee di società aventi la sede legale in uno stato membro r lr cui azioni sono negoziate

sono regolate in un mercato regolamentato di uno stato membro. In particolare la direttiva in esame riguarda :1)

la convocazione assembleare e l’informazione preassembleare; 2) i diritti degli azionisti di aggiungere i punti

all’ordine del giorno;3) le regole di legittimazione all’intervento e al voto in assemblea; 4) la partecipazione

all’assemblea con mezzi elettronici; 59 il diritto dell’azionista di porre domande; 6) la pubblicità dei risultati delle

votazioni.

8.5 Trasferimento transfrontaliero della sede sociale

Il 12 dicembre 2007 la commissione ha presentato un documento di lavoro che analizza i vantaggi e gli svantaggi

derivanti dall’adozione di una direttiva che disciplini il trasferimento transfrontaliero della sede sociale e le

conseguenza di una mancanza di regolazione.

9. Gli interventi recenti in materia di diritto societario

A) la direttiva 2009/49/CE ha apportato delle modifiche alla Quarta e alla Settima direttiva Societaria con riguardo

a taluni obblighi di comunicazione a carico delle società di medie dimensioni e all’obbligo di redigere conti

consolidati.

Con l’intento di semplificare le comunicazioni finanziarie delle medie imprese agli stati membri è data la facoltà di

abolire determinati obblighi di comunicazione ritenuti eccessivamente gravosi per le medie imprese.

B) recentemente la commissione attraverso l’adozione della Direttiva 2009/101/CE ha avviato la codificazione

della PRIMA DIRETTIVA SOCIETARIA.

C) La Direttiva 2009/102/CE abroga e sostituisce la Dodicesima direttiva Societaria, disciplinante la società a

responsabilità limitata unipersonale. 15

D) la direttiva 2009/109/CE ha apportato delle modifiche alla seconda direttiva societaria. L’obiettivo è quello di

ridurre gli oneri amministrativi.

LA LIBERTA’ DI STABILIMENTO DELLE SOCIETA’ EUROPEE NELL’INTERPRETAZIONE EVOLUTIVA

DELLA CORTE DI GIUSTIZIA. ARMONIZZAZIONE E CONCORRENZA TRA ORDINAMENTI NAZIONALI.

1. la libertà di stabilimento delle società nell’ambito dell’unione europea

gli stati membri volevano eliminare ogni ostacolo alla libera circ

Dettagli
Publisher
A.A. 2014-2015
44 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher marcofarsura di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trento o del prof Pederzini Elisabetta.