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Sunto diritto commerciale del docente Pederzini

Il libro consigliato: "L'imprenditore agricolo" di Elisabetta Pederzini

L'imprenditore e il mercato - riassunto del libro

Le tre anime e letture del diritto commerciale

  • Storica
  • Comunitaria
  • Comparatistica

Nozione di imprenditore

Art 2082: "È imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi". Nel codice dell'82 si parlava di commerciante.

Nozioni storiche

Ogni attivatore del sistema economico...

Art 2083: Piccolo imprenditore

Ricomprende i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un’attività economica organizzata prevalentemente con il lavoro proprio o dei componenti della famiglia. Categoria scissa a due volte in due, con due autonome discipline.

Imprenditore commerciale e imprenditore agricolo ex art 2135, indirettamente descritto ex art 2195.

Crisi delle categorie di imprenditore

La crisi delle categorie di imprenditore, così come delineata nel C.C., si manifesta per vari motivi:

  • Blocco monolitico, designato per l'imprenditore commerciale sostanzialmente. Gli imprenditori agricoli sono ben diversi.
  • Il diritto comunitario costruisce una nozione di imprenditore di tipo funzionale. Non sono richiesti i requisiti ex art 2082 (professionalità, organizzazione ed economicità). Infatti, il nuovo diritto della concorrenza e dell’antitrust rinvia per la determinazione dei soggetti ai criteri stabiliti dalla UE.
  • Il nostro sistema fornisce privilegi ormai ingiustificati ai professionisti intellettuali che invece sono considerati come normali fruitori di servizi dalla UE.

Requisiti fissati dall’art 2082 CC che, congiuntamente all’art 2195, delineano i requisiti dell’imprenditore commerciale. Le due norme concorrono, non sono in rapporto di genere a specie. I requisiti non sono definitori, ma servono solo a determinare se un soggetto è imprenditore o no.

Requisiti dell'attività imprenditoriale

Attività svolta al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi: No attività di mero godimento (art 832) di beni o di pura speculazione. Concreta immissione nel mercato di beni o servizi nuovi derivanti da un’attività produttiva.

Attività organizzata: Non va né enfatizzato né ignorato come requisito. La UE non fornisce una definizione di impresa e di imprenditore. Soluzione finale by libro: Chi ha effettuato un investimento per procurarsi i fattori produttivi e svolgere attività di impresa. Non è rilevante la natura e la dimensione dell’investimento. Per la P. inoltre è necessaria una forma, se pur minima, di impiego di lavoro altrui o di capitale.

Le teorie criticate sono invece:

  • Teoria che punta tutto sul processo decisionale: infatti, ogni attività, anche quella del lustrascarpe, presenta un processo decisionale. Non permette di distinguere tra imprenditore e no.
  • Tutte le teorie che pongono eccessiva enfasi sull’utilizzo di manodopera o di capitali. L’impiego di manodopera è comunque un elemento facoltativo.

Professionalità

Attività abituale, sistematica e ripetuta nel tempo, non occasionale. Nozione che emerge dal diritto tributario, sia dal rapporto con la precedente definizione di commerciante (Art 8. Codice del commercio). Es: avvocato che gestisce una pizzeria. Il giudice deve stabilire se l’attività è protratta nel tempo o circoscritta entro modesti limiti temporali e anche se è formata da più atti se essa sia non occasionale. Non è necessario che sia esclusiva o prevalente l’attività. È tutta una valutazione giurisprudenziale che si focalizza recentemente sulla rilevanza economica dell’attività.

Esercizio di un’attività economica

È il concetto che la Cdg considera centrale per definire l’impresa. Attiene non alle finalità ma alle modalità. Attività che è in grado di autosostenersi, consente la reiterazione del ciclo produttivo. I costi devono essere coperti con i ricavi. Tutte le attività caritatevoli (ospedali, punti di accoglienza) hanno sempre bisogno di reintegrare il fondo patrimoniale per poter essere ricostituite. Sono attività imprenditoriale quelle che per i primi anni di avviamento necessitano di successivi ricapitolazioni. Anche le attività intraprese da enti pubblici sono imprese se però mirano almeno al pareggio del bilancio. Società cooperative (2511): hanno scopo mutualistico e non di lucro. È stato necessario un allargamento del concetto da parte della giurisprudenza e della dottrina. Economicità: qualsiasi finalità non altruistica o nel semplice risparmio di spesa o in un vantaggio patrimoniale. Proposta di fare riferimento alla lucratività astratta, a prescindere poi dalla concreta devoluzione delle risorse (per scopi mutualistici o meno). In presenza di tutti gli altri requisiti, l’unica cosa che serve a qualificare l’imprenditore è la gestione economica, lo scopo è irrilevante. L’intento lucrativo sarà richiesto solo nella società lucrativa ex art 2247. Lo scopo di realizzare utili è quindi ulteriore rispetto all’esercizio di un’attività economica. A sostegno di questa tesi è anche il dlgs n155/2006 che fornisce la nozione di impresa sociale: enti operanti nel terzo settore che, a prescindere dal fine per il quale operano, vanno soggette al divieto di distribuire utili.

Impresa produttiva

Domanda connessa: È impresa produttiva quella volta alla utilizzazione diretta dei beni o servizi da parte del produttore e non del mercato? No, si ricava implicitamente, infatti sarà impossibile auto sostenersi senza un ricavo. Le cooperative pure sono imprese perché in ogni caso costituiscono soggetti terzi rispetto ai soci. Si dice dunque che operano in un mercato ristretto. Non c’è impresa quando i costi sono coperti da un risparmio di spese (coltivo l’orto dietro casa risparmio al supermercato). Solo quindi attività che si fanno sul mercato e per il mercato.

Impresa illecita

Attività svolta in violazione di norme imperative o che impongono particolari autorizzazioni amministrative. Vanno applicate ad esse le norme a tutela dei terzi e dei creditori?

  • Impresa truffaldina o apparente: Soggetti che simulano l’esercizio di un’impresa illecita al solo scopo di truffare i loro clienti. Non c’è produzione di beni o servizi. Non sono imprenditori, ma truffatori.

Impresa illecita: lo statuto dell’imprenditore si applica per le norme riguardanti la tutela dei terzi creditori e la disciplina del fallimento, e non si applicano le norme che conferiscono all’imprenditore un qualsiasi vantaggio. Es: tutela dei marchi ex 2569, protezione della concorrenza, trasferimento unitario di azienda. Non è impresa illecita l’impresa apparente o truffaldina, ovvero quella fatta da soggetti che millantano il credito e simulano attività con il solo fine di ingannare i consociati. Infatti, non produce nessun servizio.

Ci sono due tipi di impresa illecita:

  • Utilizzo nel ciclo aziendale di fattori produttivi di provenienza illecita o di impiego proibito. Es: commercio auto rubate, lavoro minorile di immigrati clandestini, costruzione su terreni non edificabili, impiego di manodopera nera. Si applica lo statuto dell’imprenditore. All’impresa di riciclaggio mafiosa non si applica la disciplina per difetto di economicità. Infatti, spesso le attività mafiose sono in perdita e dirette ad altri scopi.
  • Produzione di beni o fornitura di servizi la cui prestazione o produzione è vietata o subordinata ad autorizzazioni amministrative (impresa illecita in senso proprio). Es: produzione illegale di beni o servizi, farmacista che spaccia droga, trafficante di droga o di armi da guerra, banchiere di fatto non autorizzato dalla banca d’Italia (AWALA). Se il soggetto è titolare di un’attività lecita, ma svolge prevalentemente o meno l’attività illecita, risulta essere assoggettato allo statuto dell’imprenditore. (es: farmacista che spaccia nella sua farmacia). Si applica la disciplina dell’impresa.

Impresa e professioni intellettuali

(2229→2238) Professionisti e artisti sono sottratti alla disciplina dell’impresa commerciale (titolo II). Ribadito ex art 2238: "le disposizioni del titolo II sull’impresa si applicano SOLO SE l’esercizio della professione costituisce elemento di un’attività organizzata in forma di impresa". Infatti:

  • Non falliscono (Art 2221 cc e art.1 L.F.)
  • Non devono redigere le scritture contabili civilistiche (2214)
  • No iscrizione al registro delle imprese (2195)
  • Non acquisiscono diritti d’uso esclusivi sui segni dell’impresa

È giustificato da qualcosa questo privilegio?

  • Al professionista intellettuale manca il requisito dell’organizzazione. Tutta l’organizzazione sarebbe inutile senza le qualità personali dell’imprenditore. Es. avvocato, odontoiatra. Relazione del guardia sigilli sulla natura strettamente personale delle professioni intellettuali. Aggiunge che anche se vengono impiegati mezzi strumentali o ausiliari, rimane sempre un’attività intellettuale. Alcuni autori ritengono che quando l’organizzazione oscuri il carattere personale delle prestazioni si sia davanti a un’impresa.

Critiche a questa posizione

  • Nella UE c’è un’equiparazione perfetta delle prestazioni servite da professionisti intellettuali. Non è sostenibile che la prestazione intellettuale non sia impresa per motivi intrinseci alla natura dell’attività stessa. Non si potrebbero distinguere i casi in cui l’attività è restata dallo stesso artefici o da un soggetto diverso per determinare se si tratti di impresa o no.
  • Il criterio della "mancanza o strumentalità dell’organizzazione" è inappropriato. L’art 2238.1 non dice infatti nulla a riguardo delle dimensioni dell’organizzazione. Il criterio infatti adottato dal legislatore è quello della funzione della prestazione. Si ha invece impresa quando la prestazione intellettuale è un elemento di una diversa e più complessa attività organizzativa. Il privilegio di cui godono è frutto di una scelta del legislatore operata nel '42. È da superare questa contrapposizione legata a ragioni storico-politiche. Nessun motivo ontologico per perpetrarla.

Difficile valutare quando un’attività è pura o frutto di una più complessa attività di impresa:

Professioni liberali: esercizio condizionato all’iscrizione ad un albo: (notai, avvocati, medici, ingegneri, periti..). Soggette alla disciplina degli ordini. Molto difficile per le nuove professioni, in cui il criterio discretivo dell’art 2238 è di difficile applicazione, non avendo queste un contenuto sufficientemente tipizzato. Es: esperti di informatica e di marketing, ricerca e selezione di personale.

Il problema emerge in particolare per l’insolvenza!(2221), trasferimento di azienda (è infatti qualificabile come tale?), l’esecuzione personale della prestazione (infungibile o meno a seconda che sia opera intellet. o prestazione di un imprenditore).

Per il libro: innegabile la qualifica di imprenditori di mediatori, agenti di commercio, impiantisti. C’è spesso un esame per accedere alla professione ma ≠ esame di stato. Da valutare caso per caso per altre professioni come disc-jockey, esperti di varie cose...

Se si trovano nel caso concreto elementi come:

  • Assunzione del rischio per il lavoro svolto
  • Spersonalizzazione della prestazione
  • Retribuzione determinata secondo parametri mercantili

Si sarà davanti ad attività imprenditoriali.

L'imprenditore commerciale e l'imprenditore agricolo

Titolo II Capo II: imprenditore agricolo

Capo III: imprenditore commerciale

Non tutto è però sussumibile sotto una di queste due categorie, si è delineato anche un terzo tipo di impresa: INNOMINATA O CIVILE (da alcuni ritenuta categoria residuale). La realtà economico-sociale moderna lascia però poco spazio ad un imprenditore che non sia imprenditore commerciale! È necessaria una lettura evolutiva.. La categoria di imprenditore agricolo era infatti nata con il solo scopo di esonerare gli agricoltori e gli allevatori dal fallimento e dall’obbligo di tenuta delle scritture contabili. Le norme GENERALI DEL CAPO I sull’impresa, staccate dal riferimento all’impresa commerciale, perdono di significato. Diamo quindi maggiore rilevanza all’impresa industriale, dato che anche nell’originario sistema del codice il piano era quello.

Le diverse figure dell'imprenditore commerciale

Art 1195:

  • Attività industriale diretta alla produzione di beni e servizi
  • Attività intermediaria nella circolazione di beni
  • Attività di trasporto per terra, per acqua o per aria
  • Attività bancaria o assicurativa
  • Altre attività ausiliarie delle precedenti

Capo I - Dell’impresa in generale

Sez. Capo III - Delle imprese commerciali: dell’imprenditore art 2195: sono soggetti all’obbligo di iscrizione gli imprenditori che esercitano attività industriale diretta alla produzione di beni e servizi.

Raccordo fra le disposizioni

Art 2082: imprenditore = chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi.

Attività industriale è un’ulteriore specificazione rispetto ad economica? Significa forse acquisto sul mercato di materie prime destinate al processo produttivo e la loro trasformazione chimica...? Non ha senso restringere così tanto l’ambito. Per industriale è da intendere quindi NON AGRICOLO: attività lavorativa umana creatrice di utilità che non discendono dalla forza GENETICA DELLA NATURA. La classificazione ex art 2195 è di tipo ESEMPLIFICATIVO e non tassativa.

Attività intermediarie nella circolazione dei beni

Accrescimento dell’utilità dei prodotti altrui mediante la circolazione nel mercato. = attività di scambio richiamata dall’art 2082. Es: attività di alienazione contro corrispettivo di beni già posseduti dall’imprenditore.

Argomento letterale: intermediazione ≠ scambio: da confutare per due motivi:

  • Lettura sistematica con l’art 2082
  • Si sottrarrebbero all’obbligo di iscrizione nel registro delle imprese gli imprenditori civili che svolgono attività di scambio ma non di intermediazione. Quindi si creerebbe una terza categoria, oltre a quella degli imprenditori agricoli, sottratta all’obbligo di registrazione. Sarebbe insensato perché la ratio la categoria normativa dell’impresa agricola nasce solo con la ratio di sottrarla allo statuto dell’impresa commerciale. La distinzione fra imprese civili (che fanno scambio) e imprese agricole condurrebbe agli stessi risultati. A che cosa servirebbe quindi l’art 2135.3? Argomento economico.

Altre attività commerciali

In particolare, l’attività bancaria e le attività ausiliarie.

  • Attività di trasporto e quella assicurativa sono esemplificazioni del generico “servizi” al I comma.
  • Attività bancaria: attività di intermediazione nella circolazione del bene “denaro” composta di una fase passiva di raccolta del risparmio e di una attiva di esercizio del credito.
  • Ma l’attività delle società finanziarie, dove rientra? Anche se esse esercitano solo l’esercizio del credito, senza raccogliere denaro, possono rientrare sotto la categoria dell’attività di scambio ex n.2.
  • Attività ausiliarie delle precedenti: mediatori e agenti di commercio, pubblicitari, agenzie di viaggio. Attività a vantaggio di altri imprenditori e non dei consumatori direttamente. Significa che chi svolge un’attività oggettivamente imprenditoriale in maniera indipendente al servizio di un altro imprenditore sarà anch’esso un imprenditore.

L'imprenditore agricolo (= imprenditore ittico)

L’imprenditore agricolo gode di determinati privilegi:

  • Non corre il rischio di fallimento, possibilità di applicare altre procedure concorsuali come gli accordi di ristrutturazione dei debiti e la transazione fiscale.
  • Non deve tenere le scritture contabili.
  • Gode di agevolazioni fiscali, previdenziali e creditizie.

Ratio: Opera su fattori naturali, sui quali la tecnologia può limitatamente incidere e così la possibilità di accrescere la produzione. Inoltre, l’imprenditore produce beni di natura essenziale.

Chi è l'imprenditore agricolo?

Art 2135: È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività:

  • Coltivazione di fondo
  • Selvicoltura
  • Allevamento di animali
  • Attività connesse

Per coltivazione di fondo, selvicoltura e allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo e che si intendono comunque connesse le attività esercitate dal medesimo imprenditore.

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher marcofarsura di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trento o del prof Pederzini Elisabetta.
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