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Estratto del documento

ETTIV

O 2) Riforma del 2005 e del 2007: imprenditori esercenti attività di natura commerciale,

non sono esclusi i piccoli imprenditori ex art 2083. Mai il fallimento dipende dal

rispetto di determinate soglie.(esposizione debitoria complessiva, attivo

patrimoniale, ricavi lordi). Rispetto congiunto di tutti i requisiti. ONERE DELLA

PROVA IN CAPO AL DEBITORE.

a) L’ I. è al centro di una rete di finanziatori…rischio di propagazione dell’

insolvenza.

b) Molti creditori sono a loro volta imprenditori→→ Effetto domino.

NORMATIVA SUL PRESUPPOSTO SOGGETTIVO:

LEGGE FALLIMENTARE - TESTO A FRONTE

(*con massime di giurisprudenza)

Testo storico D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 D. Lgs. 12 settembre 2007, n.

169

TITOLO I TITOLO I TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI DISPOSIZIONI GENERALI DISPOSIZIONI

GENERALI

Art. 1 Art. 1

Imprese soggette al fallimento, al Imprese soggette al fallimento e al Art. 1

concordato preventivo e concordato preventivo (1) (2) Imprese soggette al

all'amministrazione controllata fallimento e al

concordato

Sono soggetti alle disposizioni preventivo (1)

Sono soggetti alle disposizioni sul

sul fallimento, sul concordato Sono soggetti alle

fallimento e sul concordato

preventivo e sull'amministrazione disposizioni sul

preventivo gli imprenditori che

controllata gli imprenditori che esercitano un’attività commerciale, fallimento e sul

esercitano una attività esclusi gli enti pubblici ed i piccoli concordato preventivo gli

commerciale, esclusi gli enti imprenditori. imprenditori(tutti

pubblici e i piccoli imprenditori. Ai fini del primo comma, non sono individuali e collettivi)

Sono considerati piccoli piccoli imprenditori gli esercenti che esercitano una

imprenditori gli imprenditori un’attività commerciale in forma attività commerciale,

esercenti un'attività commerciale, i individuale o collettiva che, anche esclusi gli enti

quali sono stati riconosciuti, in alternativamente: pubblici [...].

sede di accertamento ai fini della a) hanno effettuato investimenti Non sono soggetti alle

imposta di ricchezza mobile, nell’azienda per un capitale di valore disposizioni sul

titolari di un reddito inferiore al superiore a euro trecentomila; fallimento e sul

minimo imponibile. Quando è concordato preventivo gli

b) hanno realizzato, in

mancato l'accertamento ai fini imprenditori di cui al

qualunque modo risulti, ricavi lordi

dell'imposta di ricchezza mobile primo comma, i quali

calcolati sulla media degli ultimi tre

sono considerati piccoli dimostrino il possesso

anni o dall’inizio dell’attività se di

imprenditori gli imprenditori congiunto dei seguenti

durata inferiore, per un ammontare

esercenti una attività commerciale requisiti:

complessivo annuo superiore a euro

nella cui azienda risulta essere a) aver avuto, nei tre

duecentomila.

stato investito un capitale non esercizi antecedenti la

superiore a lire novecentomila. In data di deposito della

nessun caso sono considerate istanza di fallimento o

I limiti di cui alle lettere a) e b) del

piccoli imprenditori le società dall’inizio dell’attività se

secondo comma possono essere

commerciali (1). di durata inferiore, un

aggiornati ogni tre anni, con decreto

__________________________ attivo patrimoniale di

del Ministro della giustizia, sulla base

__ ammontare complessivo

della media delle variazioni degli annuo non superiore ad

(1) C. cost. 22 dicembre 1989, n. 570, ha indici ISTAT dei prezzi al consumo euro trecentomila;

dich. l'illeg. cost. del comma, ove prevede che per le famiglie di operai e impiegati b) aver realizzato, in

quando è mancato l'accertamento ai fini intervenute nel periodo di qualunque modo risulti,

dell'imposta di ricchezza mobile, sono riferimento. nei tre esercizi

considerati piccoli imprenditori gli imprenditori _____________________________ antecedenti la data di

esercenti un'attività commerciale nella cui (1) Articolo sostituito dall’art. 1 del D. Lgs. 9 deposito dell’istanza di

azienda risulta investito un capitale non gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 fallimento o dall’inizio

superiore a lire novecentomila. del16 gennaio 2006. dell’attività se di durata

(2) L’art. 147 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. inferiore, ricavi lordi per

5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16 gennaio 2006, un ammontare

ha soppresso tutti i riferimenti all’amministrazione complessivo annuo non

controllata contenuti nel regio decreto 16 marzo superiore ad euro

1942, n. 267. duecentomila;

c) avere un ammontare

di debiti anche non

scaduti non superiore ad

euro cinquecentomila.

I limiti di cui alle lettere

a), b e c) del secondo

comma possono essere

aggiornati ogni tre anni

con decreto del Ministro

della giustizia, sulla base

della media delle

variazioni degli indici

ISTAT dei prezzi al

consumo per le famiglie

di operai ed impiegati

intervenute nel periodo

di riferimento.

_____________________________

(1) Articolo sostituito dall’art. 1

del d.lgs. 12 settembre 2007, n.

169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del

16 ottobre 2007, con effetto dal 1

gennaio 2008. La norma si applica

ai procedimenti per dichiarazione di

fallimento pendenti alla data del 1

gennaio 2008, nonché alle

procedure concorsuali e di

concordato aperte successivamente

(art. 22 d.lgs. cit.).

La normativa del ’42 aveva causato problemi perché:

a) Quando doveva essere valutata l’entità del capitale investito? Al momento

dell’immissione o in quello dell’istanza?

b) Nel 1974 viene poi eliminata l’imposta di ricchezza mobile

c) Ondata inflazionistica negli anni ’70 che rese irrisorio il capitale investito.

→la dottrina propose l’abrogazione del dell’art 1.1 1.2 (imposta e capitale investito). La

corte costituzionale aveva confermato. Implicita abrogazione dell’art 1.1 e incostituzionalità

dell’art 1.2 (irrazionale equiparazione degli imprenditori x colpa dell’inflazione).

→rimaneva il criterio dell’accertata prevalenza ex art 2083, ma rimaneva in vita l’ultimo

periodo dell’art 1.2 (precetto esterno rispetto a quello del C.C.) MA:

CORTE COSTITUZIONALE CONSULTA

Aveva ritenuto implicitamente abrogato il La consulta aveva negato l’interpretazione

periodo in un’intepretativa di rigetto xk quando però si trattava di piccole società

incompatibile con la previsione del 1984 di commerciali non iscritte all’albo delle

società di artigiane. La ratio era quella di artigiane.

escludere le società artigiane dal fallimento.

Campobasso critico

Tutto ciò aveva creato la necessità di rivedere l’intera materia!

Il nuovo art 1.2 è ≠ da quello precedente che detta soglie che valgono x tutti (imprenditori

individuali e collettivi.) da cosa si capisce?

Dal combinato disposto dell’art 1.2 (che fa riferimento agli imprenditori del comma 1 ) e

l’abrogazione del c.2 della disposizione del 2006 protendono verso questa scelta.

Qustioni legate al nuovo testo:

a) Opinabilità nella valutazione delle soglie

b) Buona l’estensione delle disposizioni a tutte le società commerciali ( e non solo alle

artigiane piccole).

Il piccolo imprenditore collettivo fallirà se supererà una delle soglie dell’art 1.2

L’art 1 diventa l’unica base per valutare la fallibilità o meno dell’ imprenditore, anche

se si tratta di un artigiano o di un artigiano collettivo!

L’art 1. Dà una definizione AUTONOMA ED ESAUSTIVA di imprenditore non fallibile. E’

irrilevante la prevalenza del lavoro!

L’area di esonero integrale dal fallimento concerne invece:

a) tutti i soggetti NON imprenditori,

b) professionisti intellettuali

c) gli imprenditori commerciali di piccole dimensioni non fallibili ex art. 1.2.,

d) gli imprenditori agricoli

e) enti pubblici

Vanno soggetti a liquidazione coatta amministrativa:

1) Enti pubblici con ad oggetto attività commerciale

2) Criterio della prevenzione per le società cooperative

3) Imprese sociali, banche assicurazioni, sim

Si può essere soggetti alle procedure concorsuali entro 1 anno dalla cancellazione dal

registro delle imprese se l’insolvenza si manifesta entro 1 anno dalla cancellazione.

Società regolari PRESUZIONE assoluta: cancellazione =

cessazione dell’impresa

Imprese individuali PRESUNZIONE RELATIVA

Società irregolari Il computo dell’anno parte dal momento

dell’effettiva cessazione dell’attività.

Onere della prova a carico del ricorrente.

Imprenditore defunto Fallimento da iniziare:Entro 1 anno dalla

morte, insolvenza antecedente o

manifestatasi entro 1 anno.

Domandato dagli eredi, se accettato con il

beneficio.

Fallimento già iniziato: la procedura

prosegue contro gli eredi anche se hanno

accettato con benficio.

Qual è la ratio storica del fallimento?

1)buttare fuori dal sistema l’impresa marcia

2)dare una patente di frodatore all’imprenditore. Nb: l’insolvenza è un dato oggettivo (a

prescindere dalla colpa dell’ imprenditore). BOLLATI CON IL MARCHIO DELL’INFAMIA.

→→→QUINDI l’esenzione dal fallimento era un vantaggio concesso agli imprenditori

agricoli e ai piccoli. Era un gran beneficio!! AL fallito veniva tolto l’elettorato attivo e

passivo.

FALLIMENTO DEI SOCI ILLIMITATAMENTE RESPONSABILI

ART 147 L.F

CHI?

a) Soci illimitatamente responsabili di SNC,

b) SAS (accomandatari), SAPA (Accomandatari)

c) Dalla dottrina: soci accomodanti di SAS che hanno violato il divieto di immistione.

d) Soci occulti di società palese

e) Soci occulti di società occulta (per la dottrina, ma il legislatore nel 2005 non ha

accolto questa posizione)

SONO ESLCUSI:

a) Unico azionista di SPA

b) Unico quotista di SRL

SE falliscono i soci individualmente la società non fallisce, ma loro vengono esclusi

(2320)

→Il fallimento è un effetto automatico ex lege, non in quanto imprenditori individuali.

Si tratta di una deroga all’art 1 L.f?

Le procedure rimangono distinte e anche le masse attive.

Art. 147

Società con soci (PERSONE FISICHE O GIURIDICHE) a responsabilità illimitata

La sentenza che dichiara il fallimento di una società appartenente ad uno dei tipi regolati nei capi III

(SNC), IV (SAS) e VI(SPA) del titolo V del libro quinto del codice civile, produce anche il fallimento dei

soci, pur se non persone fisiche, illimitatamente responsabili.

Il fallimento dei soci di cui al comma primo non può essere dichi

Dettagli
Publisher
A.A. 2014-2015
36 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher marcofarsura di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trento o del prof Pederzini Elisabetta.