Capitolo 1: L’imprenditore
“È imprenditore commerciale chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi” ART 2082. Quindi questo articolo detta i requisiti minimi perché un soggetto sia esposto all’applicabilità delle norme del codice civile. L’attività è quindi un’attività produttiva, a prescindere dalla natura dei beni o servizi scambiati. NON è impresa l’attività di mero godimento (come un proprietario di immobili che li loca). La qualità di imprenditore deve essere riconosciuta anche quando l’attività produttiva svolta è illecita, cioè contraria a norme imperative, all’ordine pubblico e al buon costume. Non vi è infatti alcun motivo per sottrarre chi viola la legge alle norme che tutelano i creditori; certamente non potrà utilizzare le norme che tutelano l’imprenditore nei confronti dei terzi in applicazione del principio un comportamento illecito non può mai derivare effetti favorevoli per il suo autore.
Organizzazione
È normale che l’attività d’impresa si esplichi nell’impiego di capitale e lavoro propri e/o altrui. Visto cosa è normale, andiamo a capire cosa è essenziale. È pacifico identificare imprenditore anche chi opera senza utilizzare altrui prestazioni lavorative autonome o subordinate (come il gioielliere) quindi l’organizzazione imprenditoriale può essere anche organizzazione di soli capitali e proprio lavoro intellettuale/manuale.
È possibile identificare come imprenditori coloro che non utilizzano né lavoro altrui né capitale (proprio o altrui), come gli elettricisti, idraulici? NO, perché si tratta di un’organizzazione del proprio lavoro, non di tipo imprenditoriale (LAVORATORE AUTONOMO).
“Piccola impresa” è quella organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei familiari.
Economicità
“Per aversi impresa è essenziale che l’attività produttiva sia condotta con metodo economico; secondo modalità cioè che consentano quanto meno la copertura dei costi con i ricavi ed assicurino l’autosufficienza economica”. Quindi non è imprenditore colui che produce beni e servizi erogati gratuitamente o ad un prezzo politico per il quale i ricavi non coprono i costi. Invece non è necessario il requisito dello scopo di lucro, ovvero della volontà di realizzare ricavi che superino i costi. Infatti consideriamo imprese anche quelle pubbliche e quelle sociali; in queste ultime infatti, è fatto divieto di distribuzione di utili a soci, amministratori, partecipanti, lavoratori e collaboratori.
Professionalità
Esercizio abituale e non occasionale di una data attività produttiva. Quindi non è imprenditore colui che compie un’isolata operazione di acquisto e rivendita merci. Non è richiesto invece che le attività siano svolte in modo continuato e senza interruzioni (è il caso delle attività stagionali). Impresa può essere definita anche per il compimento di un unico affare, come la costruzione di un edificio, purché sia utilizzato un apparato produttivo complesso. I liberi professionisti non sono mai in quanto tali imprenditori, anche quando si avvalgono di una vasta schiera di collaboratori e di un apparato di mezzi materiali (come uno studio di avvocati).
Capitolo 2: Categorie di imprenditori
Distinzione in relazione all’oggetto dell’attività
Imprenditore agricolo
Chi è imprenditore agricolo è esonerato della tenuta delle scritture contabili, assoggettamento al fallimento e alle altre procedure concorsuali. ART 2135: “È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse”. “Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine”.
Quindi è produzione di specie vegetali e animali anche la produzione realizzata con metodi che prescindono lo sfruttamento della terra e dei suoi prodotti (coltivazioni in serra, in vivai, floricultura, coltivazione dei funghi). Anche riguardo all’allevamento, sono attività agricole gli allevamenti in batteria, allevamenti di cavalli da corsa e animali da pelliccia, attività cinotecnica, allevamento di animali da cortile e acquacoltura.
- Le attività agricole per connessione sono:
- Le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente da un’attività agricola essenziale.
- Le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, comprese quelle di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale e le attività agrituristiche.
Criterio di prevalenza
Necessario e sufficiente è che si tratti di attività aventi ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dall’esercizio dell’attività agricola essenziale, ovvero di beni o servizi forniti mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda agricola. Quindi in pratica, è sufficiente che le attività connesse non prevalgano, economicamente, sull’attività agricola essenziale.
Imprenditore commerciale
È imprenditore commerciale chi esercita una delle seguenti categorie (ART 2195):
- Attività industriale diretta alla produzione di beni o servizi.
- Attività intermediaria nella circolazione dei beni.
- Attività di trasporto.
- Attività bancaria o assicurativa.
- Altre attività ausiliarie alle precedenti. (come imprese di agenzia, di mediazione, di deposito).
Per tutte le attività che non rientrano in queste categorie, si considera commerciale ogni impresa che non sia qualificabile come agricola.
Distinzione in relazione alla dimensione dell’impresa
Riguardo all’aspetto dimensionale distinguiamo il piccolo imprenditore dall’imprenditore medio-grande. Il piccolo imprenditore è esonerato dalla tenuta delle scritture contabili e dall’assoggettamento al fallimento e alle altre procedure concorsuali. Inoltre l’iscrizione del registro delle imprese non ha funzione di pubblicità legale. Vediamo chi è il piccolo imprenditore per il Codice Civile: ART 2083 “sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia”.
Per aversi piccola impresa quindi, è necessario che:
- L’imprenditore presti il proprio lavoro nell’impresa.
- Il suo lavoro e quello degli eventuali familiari che collaborano nell’impresa prevalgano sia rispetto al lavoro altrui sia rispetto al capitale proprio o altrui investito in impresa.
Poiché prima la Legge Fallimentare dava una definizione di piccolo imprenditore che andava in contrasto con quella civilistica, con la riforma del 2006 è stata fatta una nuova disposizione fallimentare che individua semplicemente alcuni parametri dimensionali dell’impresa, al di sotto dei quali l’impresa non fallisce:
- Aver avuto nei 3 esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento (o inizio di attività se di durata inferiore), un attivo patrimoniale annuo non superiore a 300.000 euro.
- Aver realizzato nei 3 esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento (o inizio di attività se di durata inferiore), ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore a 200.000 euro.
- Avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore a 500.000 euro.
Basta aver superato anche solo uno dei tre requisiti per essere esposti a fallimento.
Imprenditore artigiano
Tra i piccoli imprenditori ritroviamo anche l’imprenditore artigiano. Le caratteristiche sono dettate dalla Legge Quadro del 1985:
- Oggetto dell’impresa, che può essere costituito da qualsiasi attività di produzione di beni, anche semilavorati o di prestazione di servizi, sia pure con alcune limitazioni ed esclusioni.
- Sul ruolo dell’artigiano d’impresa, egli deve svolgere prevalentemente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo.
Accanto a questi requisiti, per non essere esposto al fallimento devono essere rispettati anche i requisiti dimensionali e il criterio di prevalenza.
Impresa familiare
È impresa familiare quella impresa in cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado dell’imprenditore: la cosiddetta famiglia nucleare. L’impresa familiare non va confusa con la piccola impresa, perché potrebbero esistere anche imprese familiari e commerciali.
L’art 230-bis determina una tutela minima per i membri della famiglia che lavorano in modo continuato nella famiglia o nell’impresa.
- Diritto al mantenimento
- Diritto alla partecipazione degli utili dell’impresa in proporzione alla quantità di lavoro prestato nell’impresa o nella famiglia.
- Diritto sui beni acquistati con gli utili e sugli incrementi di valore, dovuti anche ad avviamento.
- Diritto di prelazione sull’azienda in caso di divisione ereditaria o di trasferimento dell’azienda.
Sul piano amministrativo la gestione straordinaria dell’impresa ed altre decisioni sono prese a maggioranza dai familiari che partecipano all’impresa. L’impresa familiare resta un’impresa individuale, ne consegue che: i beni aziendali restano di proprietà dell’imprenditore-datore di lavoro, i diritti patrimoniali dei familiari rappresentano dei semplici diritti di credito, gli atti di gestione ordinaria rientrano nella competenza esclusiva dell’imprenditore.
Se l’impresa è commerciale solo il capo famiglia-datore di lavoro sarà esposto al fallimento.
Segue IMPRESA COLLETTIVA E IMPRESA PUBBLICA.
Capitolo 3: L’acquisto della qualità di imprenditore
Imputazione dell’attività d’impresa
L’individuazione del soggetto a cui è applicabile la disciplina dell’attività d’impresa non solleva problemi quando gli atti d’impresa sono compiuti direttamente dall’interessato o da un terzo che agisce come rappresentante e quindi in nome dello stesso; gli effetti giuridici ricadono solo sul soggetto il cui nome è stato validamente speso. Disciplina del mandato: il mandatario è un soggetto che agisce nell’interesse di altro soggetto e può porre in essere i relativi atti giuridici sia spendendo il proprio nome (mandato senza rappresentanza) sia spendendo il nome del mandante, se questi gli ha conferito il potere di rappresentanza (mandato con rappresentanza).
Quindi nel caso di mandato con rappresentanza gli effetti ricadono direttamente nella sfera giuridica del mandante, mentre nell’altra ipotesi il mandatario acquista diritti e assume obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi. Applica quindi il principio formale di spendita del nome (per esempio quando il genitore è il rappresentante legale del figlio minore, gli atti sono decisi e compiuti dal genitore, ma imprenditore è il figlio minore e se l’impresa è commerciale, solo il minore è esposto a fallimento).
Esercizio indiretto di attività d’impresa
Quando vi è dissociazione tra il soggetto a cui è formalmente imputabile la qualità di imprenditore ed il reale interessato si parla di “esercizio d’impresa per interposta persona”. Vi è un soggetto che compie in proprio nome gli atti d’impresa (imprenditore palese o prestanome) e poi un soggetto che somministra al primo mezzi finanziari, che dirige di fatto l’impresa e fa propri i tutti i guadagni (dominus o imprenditore indiretto o occulto). Esempio: il socio che possiede la totalità delle azioni.
Quando le cose vanno bene, non si pone alcun problema mentre quando gli affari vanno male, se ad esempio il prestanome sia un soggetto nullatenente, la situazione si complica. Infatti, sicuramente i creditori provocheranno il fallimento del prestanome ma non potranno ricavarne molto e il rischio d’impresa non sarà sopportato dal reale dominus, ma da questo trasferito sui creditori, per lo meno i più deboli.
Parte della dottrina afferma che per neutralizzare i pericoli per i creditori, nella nostra disciplina è sanzionabile l’inscindibilità del rapporto potere-responsabilità. Ovvero chi esercita il potere di direzione di un’impresa se ne assume necessariamente anche il rischio e risponde delle relative obbligazioni, con conseguenza che quando l’attività d’impresa è esercitata mediante un prestanome, responsabili verso i creditori sono sia il prestanome sia il reale dominus. Tuttavia questo principio non trova una normativa di supporto, per esempio va contro i principi su cui si fonda l’esercizio della società di capitali dove i soci hanno la responsabilità limitata. Ne deriva quindi che, il dominio di fatto di un’impresa individuale o di una società di capitali non è condizione sufficiente per esporre a responsabilità e fallimento. Quindi altre forme di tutele per i creditori sono legate all’esercizio di abuso della posizione di dominio in società di capitali.
Quando un socio di comando di una società di capitali non si limita all’esercizio di poteri sociali riconosciutigli dalla legge, ma attua una serie di comportamenti: sistematico finanziamento della società con prestiti o con la concessione di garanzie a suo favore, sistematica ingerenza negli affari sociali, direzione di fatto. Si ritiene infatti che con questi comportamenti si possa dar vita ad un’autonoma attività d’impresa, un’impresa di finanziamento. Per cui se ricorrono i requisiti previsti dall’ART 2082 (organizzazione, sistematicità e metodo economico) il socio che ha abusato dello schermo societario risponderà come titolare di un’autonoma impresa commerciale per le obbligazioni da lui contratte nello svolgimento dell’attività fiancheggiatrice della società di capitali ed in quanto tale potrà fallire, laddove si accerti l’insolvenza della sua impresa.
L’inizio e la fine dell’impresa
L’inizio dell’impresa
Principio di effettività: la qualità dell’imprenditore si acquista con l’effettivo inizio dell’esercizio dell’attività d’impresa. L’iscrizione nel registro delle imprese quindi, non è condizione né necessaria né sufficiente per l’attribuzione della qualità di imprenditore commerciale. Questo principio è pacifico per le persone fisiche, mentre per le società si afferma la possibilità di diventare imprenditori anche nella fase preliminare di organizzazione. Infatti, se la società compie atti di organizzazione che per il loro numero e/o significatività manifestano in modo non equivoco lo stabile orientamento dell’attività verso un fine produttivo, si ritiene che abbia iniziato le attività e quindi acquista il titolo di imprenditore.
La fine dell’impresa
ART 10 legge fall. “Gli imprenditori individuali e collettivi possono essere dichiarati falliti entro 1 anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, se l’insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l’anno successivo”. In caso di impresa individuale o di cancellazione d’ufficio degli imprenditori collettivi, è però fatta salva “la facoltà per il creditore o per il pubblico ministero di dimostrare il momento dell’effettiva cessazione dell’attività da cui decorre il termine del primo comma”.
Quindi la cancellazione dal registro delle imprese è condizione necessaria per beneficiare del termine annuale di fallimento; per le persone fisiche e per le società cancellate d’ufficio è necessaria però anche l’effettiva cessazione dell’attività d’impresa mediante la disgregazione del complesso aziendale, altrimenti il termine annuale non decorre.
Capacità e impresa
La capacità di esercitare attività d’impresa di acquista con la piena capacità di agire, quindi al compimento del diciottesimo anno di età, e si perde a seguito di interdizione o inabilitazione. Il minore o l’incapace che esercita attività d’impresa non diventa imprenditore, fermo restando le norme che regolano i singoli atti da lui compiuti. Invece costituiscono incompatibilità i divieti di esercizio d’impresa commerciale posti a carico di coloro che esercitano alcune professioni (impiegati dello stato, avvocati, notai). Quindi tali divieti non impediscono l’acquisto della qualità di imprenditore commerciale, ma ci saranno sanzioni amministrative.
È possibile l’esercizio di attività di impresa per conto di un incapace (minore o interdetto) da parte dei rispettivi rappresentanti legali. Per gli incapaci in nessun caso è consentito l’inizio di una nuova impresa commerciale in nome e nell’interesse del minore. Salvo che per il minore emancipato, è pertanto consentita solo la continuazione di un’impresa commerciale preesistente, quando ciò sia utile per l’incapace purché la continuazione sia autorizzata dal tribunale.
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