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INVENZIONE NON BREVETTATA

L’inventore può astenersi dal brevettare il proprio trovato e sfruttarlo in segreto, correndo però il rischio

che altri pervengano al medesimo risultato inventivo, lo brevettino ed acquistino il diritto di esclusiva

poiché si dà la priorità a chi per primo ha presentato la domanda di brevetto. Tuttavia c’è un piccola tutela

per chi ha fatto uso dell’invenzione nella propria azienda nei 12mesi anteriori al deposito dell’altrui

domanda di brevetto, che può continuare a sfruttare l’invenzione nei limiti del preuso. Il preutente può

anche trasferire tale facoltà ma solo congiuntamente al trasferimento dell’azienda. L’abusiva violazione

nell’ipotesi di preuso segreto è considerato come atto di concorrenza sleale. Se invece l’inventore ha

divulgato l’invenzione, il successivo brevetto difetterà del requisito di novità e quindi può essere attuata

l’azione di nullità.

MODELLI INDUSTRIALI

i modelli industriali sono creazioni intellettuali applicate all’industria di minor rilievo rispetto alle invenzioni

industriali. Distinguiamo:

 Modelli di utilità: sono nuovi trovati destinati a conferire particolare funzionalità (efficacia o

comodità) a macchine, strumenti, utensili o oggetti d’uso. [ad esempio una nuova forma di

poltrona più comoda]. Il brevetto segue la disciplina delle invenzioni industriali ma dura 10anni.

 Disegni e modelli: sono nuove idee destinate a migliorare l’aspetto dei prodotti industriali

(Industrial Design). La registrazione è subordinata al possesso dei requisiti di novità e del carattere

individuale il disegno o modello da registrare non deve essere identico a quello già divulgato in

precedenza e deve suscitare nell’utilizzatore informato un’impressione generale diversa da quella

suscitata da qualsiasi altro disegno o modello precedentemente divulgato. La registrazione dura

5anni, ma è possibile prorogarla fino a un massimo di 25anni. 13

CAPITOLO 10: LE SOCIETA’

Le società sono organizzazioni di persone e mezzi create dall’autonomia privata per l’esercizio in comune di

un’attività produttiva. Sono le strutture organizzative più utilizzate per l’esercizio in forma associata

dell’attività d’impresa. Si dividono in:

 Società di persone: società semplice, società in nome collettivo, società in accomandita semplice

 Società di capitali: società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità

limitata.

“con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di

un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili”. (art 2247). Oggi è possibile che S.r.l e le S.p.a. siano

formate anche solo da un soggetto. Le società comunque si caratterizzano per la presenza di 3 elementi:

1. Conferimenti dei soci

2. Esercizio in comune di un’attività economica

3. Scopo di divisione degli utili

1.CONFERIMENTI

costituiscono i contributi dei soci alla formazione del patrimonio iniziale della società; la funzione è quella di

dotare l’azienda di capitale di rischio. È essenziale che tutti i soci eseguano o almeno di obblighino ad

eseguire un apporto come conferimento. Oggetto del conferimento denaro, beni in natura trasferiti in

proprietà o anche concessi in semplice godimento alla società; prestazioni di attività lavorativa sia manuale

sia intellettuale, e cosi via. In breve può costituire oggetto di conferimento ogni entità suscettibile di

valutazione economica.

* nelle società di capitali e nelle società cooperative NON possono formare oggetto di

conferimento le prestazioni d’opera o di servizi.

Il patrimonio sociale è il complesso dei rapporti giuridici attivi e passivi che fanno capo alla società;

inizialmente è costituito dai conferimenti dei soci per poi subire continue modifiche. Il patrimonio sociale è

espresso dal bilancio, ed in particolare l’attivo patrimoniale costituisce la garanzia principale od esclusiva

dei creditori della società. Il capitale sociale nominale, invece, esprime il valore in denaro dei conferimento

che risulta dall’atto costitutivo della società. Il capitale sociale resta immutato fin quanto non se ne decide

tramite modifica dell’atto costitutivo, l’aumento o la riduzione. Il capitale sociale assolve a due funzioni:

1. Funzione vincolistica: la cifra del capitale sociale indica la quota ideale del netto non distribuibile

tra i soci e perciò è assoggettata a un vincolo di stabile destinazione dell’attività sociale. E poi per i

creditori è un margine di garanzia patrimoniale supplementare.

2. Funzione organizzativa: è un termine di riferimento per accertare periodicamente se la società ha

conseguito utili o subito perdite. Vedere es. pag 122.

2.L’ESERCIZIO IN COMUNE DI ATTIVITA’ ECONOMICA

Fa parte dell’oggetto sociale in cui si definisce la specifica attività economica che i soci propongono nell’atto

costitutivo. In tutte le società l’oggetto sociale deve consistere in un’attività economica, ovvero condotta

con metodo economico e finalizzata alla produzione di beni o servizi. Le società non possono essere

costituite con lo scopo del mero godimento, come nel caso in cui i soci conferissero immobili da dare in

locazione tra di loro e a terzi (ma saremmo nel caso di società immobiliari di comodo che sono nulle).

Società fra professionisti: l’attività dei professionisti è un’attività economica ma non è legislativamente

considerata attività d’impresa. Cioè l’attività congiunta di più avvocati darebbe vita a una società senza

impresa. Tuttavia andiamo a vedere le norme che li riguardano:

a. Le norme che regolano l’esercizio delle professioni intellettuali fanno emergere il carattere

rigorosamente personale dell’attività del professionista intellettuale.

b. La disciplina degli studi di assistenza e consulenza prevede che le persone che si associano debbano

usare nella denominazione del loro ufficio e nei rapporti con i terzi, esclusivamente la dizione di

“studio tecnico, legale, commerciale, contabile, amministrativo o tributario seguito dal nome e

cognome, coi titoli professionali, dei singoli associati”.

Nel 2001 è stata ammessa la società tra avvocati che ha per oggetto l’esercizio in comune dell’attività

professionale di rappresentanza, assistenza e difesa in giudizio svolta dai propri soci. È regolata come una

società in nome collettivo. Tutti i soci devono essere in possesso del titolo di avvocato e non è consentita la

partecipazione ad altre società di avvocati. La società agiste sotto la ragione sociale costituita dai nomi e

titoli di tutti i soci. La società tra avvocati è iscritta in una sezione speciale del registro delle imprese 14

(nell’area delle società tra professionisti) e l’iscrizione ha solo funzione di certificazione anagrafica e di

pubblicità notizia. Non è soggetta al fallimento in quanto non svolge attività d’impresa. Vi è diretta

responsabilità del professionista nei confronti del cliente il cliente ha il diritto di chiedere che

l’esecuzione dell’incarico venga affidata ad uno o più soci da lui designati. Per le obbligazioni sociali non

derivanti dall’attività professionale, solo il socio o i soci incaricati sono personalmente e illimitatamente

responsabili per l’attività professionale svolta. Tuttavia se non è stato comunicato prima dell’esecuzione del

mandato i nomi degli incaricati, rispondono illimitatamente e solidalmente tutti i soci.

Società di mezzi: costituite per l’acquisto e la gestione in comune di beni strumentali all’esercizio

individuale delle rispettive professioni. Sono perfettamente lecita e si tratta di imprese commerciali perché

svolgono attività d’impresa e non attività intellettuale.

Società di servizi imprenditoriali: sono società che offrono un servizio complesso, per la cui realizzazione

servono anche prestazioni professionali di soci o terzi. Prestazioni che però hanno carattere strumentale e

servente. Tra queste ci sono le società di ingegneria, che si occupano non solo di progettare opere di

ingegneria ma anche di realizzare ulteriori prestazioni come vendita di impianti e attrezzature industriali.

Sono quindi perfettamente lecite perché la loro attività non coincide con quella propria di nessuna figura

professionale coinvolta.

3.SCOPO- FINE DELLA SOCIETA’

 Scopo lucrativo: società che svolge attività d’impresa allo scopo di conseguire utili (lucro oggettivo)

società

e successivamente che vengano divisi tra i soci (lucro soggettivo). lucrative.

 Scopo mutualistico: caratteristico delle società cooperative. Lo scopo è di fornire direttamente ai

soci beni, servizi od occasioni di lavoro a condizioni più vantaggiose di quelle di mercato. La società

cooperativa opera con metodo economico e per la realizzazione di uno scopo economico dei soci

ma non è preordinata per la realizzazione di uno scopo di lucro in senso proprio.

 Scopo consortile: tutti i tipi di società, tranne la società semplice possono essere utilizzati per la

realizzazione di uno scopo consortile. Una società consortile è tenuta ad operare con metodo

economico e per la realizzazione di uno scopo economico dei soci consistente in un particolare

vantaggio patrimoniale degli imprenditori consorziati: sopportazione di minori costi o realizzazione

di maggiori guadagni nelle rispettive imprese.

TIPI DI SOCIETA’

La società semplice è utilizzabile solo per l’esercizio di attività non commerciale (art 2249). Tutte le altre

società lucrative possono esercitare sia attività commerciale che non e sono sempre soggette ad iscrizione

nel registro delle imprese con effetti di pubblicità legale. Riguardo la personalità giuridica, la posseggono le

società di capitali e le società cooperative mentre ne sono prive le società di persone.

Nelle società di capitali in quanto società con personalità giuridica:

a. È legislativamente prevista e inderogabile un’organizzazione ti tipo corporativo; ci deve essere cioè

una pluralità di organi ognuno con una propria funzionalità ben definita.

b. Il funzionamento degli orga

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A.A. 2015-2016
33 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Mic94G di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Napoli Federico II o del prof Blandini Antonio.