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La Costituzione

La costituzione della s.p.a. si articola in 2 fasi essenziali:

  1. la stipulazione dell'atto costitutivo per atto pubblico

Può avvenire secondo 2 procedimenti:

  1. stipulazione simultanea: l'atto costitutivo è stipulato immediatamente da coloro che assumono l'iniziativa per la costituzione della società e questi provvedono contestualmente all'integrale sottoscrizione del capitale iniziale;
  2. stipulazione per pubblica sottoscrizione: l'atto costitutivo è stipulato al termine di un procedimento che consente la raccolta fra il pubblico del capitale iniziale ed è congegnato in modo da subordinare la stipulazione dell'atto costitutivo alla preventiva sottoscrizione del capitale sociale. Il procedimento si articola in 4 fasi:
  1. I. I promotori predispongono un programma che ne indichi l'oggetto e il capitale, le principali disposizioni dell'atto costitutivo e dello statuto, l'eventuale partecipazione che i

Promotori si riservano agli utili e il termine entro il quale deve essere stipulato l'atto costitutivo. Il programma con le firme autenticate dei promotori, prima di essere reso pubblico, deve essere depositato presso un notaio (art. 2333).

II. Raccolte le sottoscrizioni, i promotori, con raccomandata o nella forma prevista nel programma, devono assegnare ai sottoscrittori un termine non superiore a 30 giorni per fare il versamento. Decorso inutilmente questo termine, è in facoltà dei promotori di agire contro i sottoscrittori morosi o di scioglierli dall'obbligazione assunta. Qualora i promotori si avvalgano di quest'ultima facoltà, non può procedersi alla costituzione della società prima che siano collocate le azioni che quelli avevano sottoscritte (art. 2334).

III. Salvo che il programma stabilisca un termine diverso, i promotori, nei 20 giorni successivi al termine fissato per il versamento, devono convocare l'assemblea dei sottoscrittori

mediante raccomandata, da inviarsi a ciascuno di essi almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'assemblea, con l'indicazione delle materie da trattare. L'assemblea dei sottoscrittori: - accerta l'esistenza delle condizioni richieste per la costituzione della società; - delibera sul contenuto dell'atto costitutivo e dello statuto; - delibera sulla riserva di partecipazione agli utili fatta a proprio favore dai promotori; - nomina gli amministratori, i membri del collegio sindacale e, quando previsto, il soggetto cui è demandato il controllo contabile. IV. L'assemblea è validamente costituita con la presenza della metà dei sottoscrittori. Ciascun sottoscrittore ha diritto a un voto, qualunque sia il numero delle azioni sottoscritte, e per la validità delle deliberazioni si richiede il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Tuttavia per modificare le condizioni stabilite nel programma è necessario il consenso di.

Tutti i sottoscrittori (art. 2335). Gli intervenuti all'assemblea, in rappresentanza anche dei sottoscrittori assenti, stipulano l'atto costitutivo (art. 2336).

I promotori sono solidalmente responsabili verso i terzi per le obbligazioni assunte per costituire la società. La società è tenuta a rilevare i promotori dalle obbligazioni assunte e a rimborsare loro le spese sostenute, sempre che siano state necessarie per la costituzione della società o siano state approvate dall'assemblea. Se per qualsiasi ragione la società non si costituisce, i promotori non possono rivalersi verso i sottoscrittori delle azioni (art. 2338). Essi sono solidalmente responsabili verso la società e verso i terzi:

  1. per l'integrale sottoscrizione del capitale sociale e per i versamenti richiesti per la costituzione della società;
  2. per l'esistenza dei conferimenti in natura in conformità della relazione giurata indicata nell'art.
2343;3) per la veridicità delle comunicazioni da essi fatte al pubblico per la costituzione dellasocietà. Sono del pari solidalmente responsabili verso la società e verso i terzi coloro per contodei quali i promotori hanno agito (art 2339). I promotori possono riservarsi nell'atto costitutivo, indipendentemente dalla loro qualità di soci, una partecipazione non superiore complessivamente a un decimo degli utili nettirisultanti dal bilancio e per un periodo massimo di cinque anni. Essi non possonostipulare a proprio vantaggio altro beneficio (art. 2340). Ciò si applica anche ai soci chenella costituzione simultanea o in quella per pubblica sottoscrizione stipulano l'attocostitutivo (art. 2341).La s.p.a. può essere costituita per contratto o per atto unilaterale. L'atto costitutivo deve essereredatto per atto pubblico e deve indicare: 1) il cognome e il nome o la denominazione, la data e il luogo di nascita o di costituzione, ildomicilio o la sede, la cittadinanza dei soci e degli eventuali promotori, nonché il numero delle azioni assegnate a ciascuno di essi;
  1. la denominazione (deve contenere "s.p.a.") e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
  2. l'attività che costituisce l'oggetto sociale (è pratica diffusa indicare una pluralità di attività);
  3. l'ammontare del capitale sottoscritto e di quello versato;
  4. il numero e l'eventuale valore nominale delle azioni, le loro caratteristiche e le modalità di emissione e circolazione;
  5. il valore attribuito ai crediti e beni conferiti in natura;
  6. le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti (solo se si vuole modificare la disciplina legale);
  7. i benefici eventualmente accordati ai promotori o ai soci fondatori;
  8. il sistema di amministrazione adottato, il numero degli amministratori e i loro poteri, indicando quali tra essi hanno la
rappresentanza della società;<br>10) il numero dei componenti il collegio sindacale;<br>11) la nomina dei primi amministratori e sindaci e, quando previsto, del soggetto al quale è demandato il controllo contabile;<br>12) l'importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico della società;<br>13) la durata della società ovvero, se la società è costituita a tempo indeterminato, il periodo di tempo, comunque non superiore ad un anno, decorso il quale il socio potrà recedere. L'omissione di uno o più punti legittima il rifiuto del notaio di stipulare l'atto. Lo statuto contenente le norme relative al funzionamento della società, anche se forma oggetto di atto separato, costituisce parte integrante dell'atto costitutivo e in caso di mancanza della forma di atto pubblico è nullo. In caso di contrasto tra le clausole dell'atto costitutivo e quelle dello statuto prevalgono le seconde (art.

2328).La s.p.a. deve costituirsi con un capitale non inferiore a € 120.000 (art. 2327), salvo i casi in cui leggi speciali impongono un capitale minimo più elevato. Per procedere alla costituzione della società è necessario:

  1. che sia sottoscritto per intero il capitale sociale;
  2. che siano rispettate le disposizioni relative ai conferimenti in sede di costituzione;
  3. che sussistano le autorizzazioni e le altre condizioni richieste dalle leggi speciali per la costituzione della società, in relazione al suo particolare oggetto.

La stipulazione dell'atto costitutivo produce una serie di effetti immediati e preliminari. I contraenti restano vincolati dalla dichiarazione di costituire la società e non possono ritirare il loro consenso finché non risulti che alla costituzione della società non si può giungere per fatti estranei alla loro volontà: le somme depositate a titolo di conferimento restano vincolate fino

al completamento del procedimento di costituzione e possono essere consegnate solo agli amministratori che provano l'avvenuta iscrizione nel registro delle imprese, solo se entro 90 giorni dalla stipulazione dell'atto costitutivo o dal rilascio delle autorizzazioni previste dall'art.2329 l'iscrizione non ha avuto luogo, esse sono restituite ai sottoscrittori e l'atto costitutivo perde efficacia (art. 2331). Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo deve depositarlo entro 20 giorni presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, allegando i documenti comprovanti l'osservanza delle condizioni richieste per la costituzione. Se il notaio o gli amministratori non provvedono al deposito nel termine indicato nel comma precedente, ciascun socio può provvedervi a spese della società (art. 2330). Fino al 2000 con il deposito dell'atto costitutivo si apriva la fase del giudizio di

omologazione da parte del tribunale che doveva verificare l'adempimento delle condizioni stabilite dalla legge per costituire la s.p.a.. Ora il controllo della legalità dell'atto è affidato solo al notaio che lo redige. Ma questo è un controllo non solo formale ma anche sostanziale dell'atto costitutivo. Il notaio, infatti, potrà e dovrà rifiutare di chiedere l'iscrizione nel registro delle imprese se l'atto o lo statuto contengono clausole contrastanti con l'ordine pubblico o col buon costume nonché con norme imperative della disciplina della s.p.a..

Fra la stipulazione dell'atto costitutivo e l'iscrizione nel registro delle imprese possono essere compiute operazioni in nome della costituenda società. Per le operazioni compiute in nome della società prima dell'iscrizione sono illimitatamente e solidalmente responsabili verso i terzi coloro che hanno agito. Sono altresì

solidalmente e illimitatamente responsabili il socio unicofondatore e quelli tra i soci che nell'atto costitutivo o con atto separato hanno deciso, autorizzato o consentito il compimento dell'operazione. Prima dell'iscrizione nel registro è vietata l'emissione delle azioni ed esse, salvo l'offerta pubblica di sottoscrizione, non possono costituire oggetto di una sollecitazione all'investimento. La società è tenuta a rilevare i promotori dalle obbligazioni assunte e a rimborsare loro le spese sostenute, sempre che siano state necessarie per la costituzione della società o siano state approvate dall'assemblea. Ma è libera di accollarsi o meno le obbligazioni derivanti da operazioni non necessarie per la costituzione. Se il procedimento di costituzione non giunge a compimento perché l'iscrizione è rifiutata, la società è tenuta a rilevare i promotori dalle obbligazioni assunte e a rimborsare.

loro le spese sostenute, sempre che siano state necessarie per la costituzione della società

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Milo986 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Palermo o del prof Stagno d'Alcontres Alberto.
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