DIRITTO COMMERCIALE
RIASSUNTI TRATTI DA:
G.F. CAMPOBASSO, DIRITTO COMMERCIALE,
1. DIRITTO DELL’IMPRESA
2. DIRITTO DELLE SOCIETA
3. CONTRATTI. TITOLI DI CREDITO. PROCEDURE CONCORSUALI.
INDICE
Parte 1 – Diritto dell’impresa............................................................................................4
Capitolo I: L’imprenditore.............................................................................................4
Capitolo II : Le categorie di imprenditori......................................................................6
IMPRENDITORE AGRICOLO E IMPRENDITORE COMMERCIALE...............6
PICCOLO IMPRENDITORE. IMPRESA FAMILIARE..........................................7
IMPRESA COLLETTIVA. IMPRESA PUBBLICA.................................................9
Capitolo III : L’acquisto della qualità d’imprenditore.................................................10
L’IMPUTAZIONE DELL’ATTIVITÁ DI IMPRESA.............................................10
INIZIO E FINE DELL’IMPRESA..........................................................................10
CAPACITÁ E IMPRESA........................................................................................11
Capitolo IV : Lo statuto dell’imprenditore commerciale.............................................12
LA PUBBLICITÁ LEGALE...................................................................................12
LE SCRITTURE CONTABILI...............................................................................13
LA RAPPRESENTANZA COMMERCIALE.........................................................13
Capitolo V : L’azienda.................................................................................................15
Capitolo VI : I segni distintivi.....................................................................................18
Capitolo IX : I consorzi fra imprenditori.....................................................................19
Capitolo I: Le società...................................................................................................21
LA NOZIONE DI SOCIETÁ..................................................................................21
I TIPI DI SOCIETÁ.................................................................................................24
Capitolo II: La società semplice. La società in nome collettivo..................................26
LA COSTITUZIONE DELLA SOCIETÁ...............................................................26
L’ORDINAMENTO PATRIMONIALE..................................................................27
L’ATTIVITÁ SOCIALE..........................................................................................30
SCIOGLIMENTO DEL SINGOLO RAPPORTO SOCIALE.................................31
SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETÁ....................................................................32
Capitolo III: La società in accomandita semplice........................................................34
Parte 2 – Diritto delle società...........................................................................................36
Capitolo I: La società per azioni..................................................................................36
LA COSTITUZIONE..............................................................................................37
LA SOCIETÁ PER AZIONI UNIPERSONALE. PATRIMONI DESTINATI.......40
I CONFERIMENTI.................................................................................................41
Capitolo II: Le azioni...................................................................................................43
Capitolo III: Le partecipazioni rilevanti. I gruppi di società.......................................47
LE PARTECIPAZIONI RILEVANTI......................................................................47
I GRUPPI DI SOCIETÁ..........................................................................................48
Capitolo IV: L’assemblea.............................................................................................50
Capitolo V: Amministrazione. Controlli......................................................................55
GLI AMMINISTRATORI.......................................................................................55
IL COLLEGIO SINDACALE.................................................................................58
I SISTEMI ALTERNATIVI.....................................................................................61
I CONTROLLI ESTERNI.......................................................................................62
Capitolo VI: Il bilancio................................................................................................64
Capitolo VII: Le modificazioni dello statuto...............................................................68
Capitolo VIII: Le obbligazioni....................................................................................72
Capitolo IX: Lo scioglimento della società per azioni................................................74
Capitolo X: La società in accomandita per azioni.......................................................76
Capitolo XI: La società a responsabilità limitata.........................................................77
Capitolo XII: Le società cooperative...........................................................................80
Capitolo XIII: Trasformazione. Fusione e scissione....................................................86
LA TRASFORMAZIONE.......................................................................................86
LA FUSIONE..........................................................................................................87
LA SCISSIONE.......................................................................................................88
Parte 3 – Titoli di credito. Procedure concorsuali............................................................90
Capitolo XIX: I titoli di credito in generale.................................................................90
Capitolo XXIV: Il fallimento.......................................................................................94
LA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO............................................................94
GLI ORGANI DEL FALLIMENTO.......................................................................95
GLI EFFETTI DEL FALLIMENTO.......................................................................96
LO SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA.......................................................98
LA CESSAZIONE DEL FALLIMENTO................................................................98
IL FALLIMENTO DELLE SOCIETÁ....................................................................99
Capitolo XXV: Il concordato preventivo...................................................................101
Capitolo XXVI: L’amministrazione controllata........................................................102
Capitolo XXVII: La liquidazione coatta amministrativa...........................................103
Codice civile Del lavoro............................................................................................104
SCHEMA COMPLETO DI STATO PATRIMONIALE............................................105
PASSI VO......................................................................................................................105
SCHEMA COMPLETO DI CONTO ECONOMICO...............................................107
CONTENUTO DELLA NOTA INTEGRATIVA (ART. 2427).................................108
Sommario del nuovo articolato del Libro V, titoli V e VI codice civile....................110
Parte 1 – Diritto dell’impresa.
Capitolo I: L’imprenditore
Nel nostro sistema giuridico la disciplina delle attività economiche ruota intorno alla figura
dell’imprenditore definito all’art. 2082 c.c. Tre criteri di selezione sono alla base della
distinzione tra i diversi tipi d’impresa e d’imprenditore operanti su piani diversi:
1. Oggetto dell’impresa (agricola, commerciale…)
2. Dimensione dell’impresa (piccola, media…)
3. Natura del soggetto che esercita l’impresa (individuale, pubblica…)
Nel codice civile ci sono norme applicabili a tutti gli imprenditori e a tutte le imprese senza
ulteriori specificazioni e norme applicabili solo ad una categoria d’imprenditori e di aziende.
Le definizioni tra i vari tipi d’impresa ed i vari imprenditori servono a definire meglio l’ambito
di applicazione dello statuto dell’imprenditore commerciale.
Per l’art. 2082 “è imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica
organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi”.
Per gli economisti l’imprenditore è quel soggetto che nel processo economico svolge funzione
intermediaria fra chi dispone dei necessari fattori produttivi e chi domanda prodotti e servizi.
Egli coordina, organizza e dirige il processo produttivo assumendo su di sé il rischio relativo ed
è mosso dal raggiungimento del massimo profitto (ricavi – costi). La disciplina
dell’imprenditore è applicabile ad attività caratterizzate da uno specifico scopo (produzione o
scambio di beni o servizi) e da specifiche modalità di svolgimento (organizzazione, economicità,
professionalità). I requisiti dell’art. 2082 sono rilevanti ai fini della nozione civilistica
dell’imprenditore e sono solo tendenzialmente coincidenti con quelli fissati da altri settori.
L’impresa è attività finalizzata alla produzione o allo scambio di beni o servizi. È attività
produttiva. Nel qualificare un’attività come produttiva è irrilevante la natura dei beni o servizi
prodotti o scambiati, il tipo di bisogno da soddisfare, la qualificazione come attività di
godimento o di amministrazione del proprio patrimonio. Quindi sono imprese commerciali le
società d’investimento, quelle finanziarie e le holdings.
La funzione organizzativa dell’imprenditore si concretizza nella creazione di un apparato
produttivo stabile e complesso formato da persone e beni strumentali. L’organizzazione
imprenditoriale può essere anche organizzazione di soli capitali e del proprio lavoro intellettuale
e/o manuale. Non è necessario che l’attività organizzativa dell’imprenditore crei un apparato
strumentale fisicamente percepibile. Quindi la qualità d’imprenditore non può essere negata sia
quando l’attività è esercitata senza l’ausilio di collaboratori, sia quando il coordinamento degli
altri fattori produttivi non si concretizzi nella creazione di un complesso aziendale
materialmente percepibile.
Per alcuni la semplice organizzazione a fini produttivi del proprio lavoro non può essere
considerata organizzazione di tipo imprenditoriale e in mancanza di un coefficiente minimo di
eteroorganizzazione deve negarsi l’esistenza d’impresa. Per altri l’imprenditore è anche il
lavoratore autonomo. In conclusione un minimo di organizzazione di lavoro altrui o di capitale
è necessario per aversi impresa. In mancanza si avrà semplice lavoro autonomo non
imprenditoriale.
Per aversi impresa è essenziale che l’attività produttiva sia condotta con metodo economico con
modalità che consentono nel lungo periodo la copertura dei costi con i ricavi e l’autosufficienza
economica.
L’attività economica dev’essere esercitata con professionalità cioè dev’essere un esercizio
abituale e non occasionale di una data attività produttiva. Ciò non implica la presenza
d’interruzioni nell’attività. È possibile anche il contemporaneo esercizio di più attività
d’impresa. Impresa si può avere anche quando si opera per il compimento di un “unico affare”.
La professionalità dev’essere accertata in base ad indici esteriori e oggettivi.
Requisito minimo essenziale dell’attività d’impresa è l’economicità della gestione e non lo
scopo di lucro.
La destinazione al mercato della produzione non è richiesta da alcun dato legislativo. Ma per
alcuni l’impresa per conto proprio non è impresa.
L’impresa illegale non impedisce l’acquisto della qualità d’imprenditore e con pienezza di
effetti ferma restando l’applicazione di sanzioni amministrative e penali per l’oggetto
dell’attività. Invece l’impresa immorale non è impresa.
Il legislatore esclude la qualifica imprenditoriale per le professioni intellettuali. Per l’art. 2238
c.c. “Se l'esercizio della professione costituisce elemento di un’ attività organizzata in forma
d'impresa, si applicano anche le disposizioni del titolo II. In ogni caso, se l'esercente una
professione intellettuale impiega sostituti o ausiliari, si applicano le disposizioni delle sezioni II,
III e IV del capo I del titolo II.” I requisiti dell’attività d’impresa possono ricorrere tutti anche
nell’esercizio delle professioni intellettuali quindi i professionisti non sono imprenditori “per
libera opzione” del legislatore. Gli unici 2 casi d’imprenditori-professionisti sono il farmacista e
l’agente di cambio.
Capitolo II : Le categorie di imprenditori
IMPRENDITORE AGRICOLO E IMPRENDITORE COMMERCIALE
Il testo originario dell’art. 2035 c.c. stabiliva che: "E' imprenditore agricolo chi esercita
un'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame e
attività connesse. Si reputano connesse le attività dirette alla trasformazione o all'alienazione dei
prodotti agricoli, quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura." Quindi vi erano
attività agricole essenziali ed attività agricole per connessione.
Ma la coltivazione del fondo, la silvicoltura e l’allevamento del bestiame hanno subito una
profonda evoluzione dal 1942. Il progresso tecnologico ha fatto avanzare l’agricoltura
industrializzata e ha consentito di ottenere prodotti merceologicamente agricoli con metodi che
prescindono dallo sfruttamento della terra e dei suoi prodotti. Oggi anche l’attività agricola può
dar luogo ad ingenti investimenti di capitale.
Oggi è ritenuta impresa agricola ogni impresa che produce vegetali o animali, ogni forma di
produzione basata su un ciclo biologico naturale.
Per l’odierno art. 2035 c.c. “È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività:
coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.
Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività
dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di
carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque
dolci, salmastre o marine.
Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo,
dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e
valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del
fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o
servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente
impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio
e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge”.
Quindi:
- la produzione di specie vegetali ed animali è sempre qualificabile come attività agricola
essenziale;
- nella coltivazione del fondo si fanno rientrare anche le attività di orticoltura,
coltivazione in serra, “fuori terra” o in vivai e floricoltura;
- la silvicoltura è quell’attività caratterizzata dalla cura del bosco per ricavarne i relativi
prodotti (no estrazione di legname disgiunta dalla coltivazione del bosco);
- per allevamento di animali s’intendono anche la zootecnia svolta fuori dal fondo, gli
allevamenti in batteria, l’allevamento con alimentazione proveniente da fuori del fondo,
l’allevamento di cavalli da corsa o di animali da pelliccia, l’attività cinotecnica
(allevamento di cani), l’allevamento di gatti, l’allevamento di animali da cortile,
l’acquacoltura (no acquisto di animali all’ingrosso con lo scopo di rivenderli).
Le attività agricole per connessione sono attività oggettivamente commerciali. Per essere
considerate attività agricole ci devono essere 2 condizioni:
1) Il soggetto che esercita una tale attività dev’essere già qualificabile come imprenditore
agricolo poiché svolge in forma d’impresa una delle 3 attività agricole tipiche e attività
coerente con quella connessa (Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di
imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle
attività di cui all'articolo 2135 del codice civile prevalentemente prodotti dei soci,
ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo
sviluppo del ciclo biologico) [connessione soggettiva];
2) È sufficiente che le attività connesse non prevalgano, per rilievo economico, sull’attività
agricola essenziale.
L’imprenditore agricolo è esonerato dalla tenuta delle scritture contabili (art. 2214) e
dall’assoggettamento alle procedure concorsuali (art. 2221) ma è obbligato all’iscrizione nel
registro delle imprese (pubblicità notizia e legale).
L’art. 2195 c.c. individua le attività che qualificano l’imprenditore commerciale:
1) Attività industriale
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