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DIRITTO COMMERCIALE

NOZIONE DI IMPRENDITORE. L’art.2082 del Codice Civile afferma che “è imprenditore chi

esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello

scambio di beni o di servizi.”

Requisiti essenziali dell’imprenditore art. 2082 c.c.:

- Attività produttiva

- Organizzazione

- Economicità

- Professionalità

"attività produttiva" = considerando tale anche l’attività di scambio diretta a

1. incrementare l’utilità dei beni spostandoli nel tempo o nello spazio, ed è irrilevante la

natura dei beni o servizi prodotti o scambiati ed il tipo di bisogno che essi sono destinati

a soddisfare.

Non è impresa, invece, l’attività di mero godimento, ma non vi è incompatibilità tra

attività di godimento e impresa in quanto la stessa attività può costituire nel contempo

godimento di beni preesistenti e produzione di nuovi beni o servizi. Così, costituisce

impresa il proprietario di un immobile che lo adibisce a pensione, ma sono considerabili

attività produttive anche quelle svolte dalle società di investimento, da quelle finanziarie.

"Attività" poi letteralmente significa una serie di atti ma in alcuni casi anche un singolo

atto può dare luogo all’esercizio di un’attività di impresa se si tratta di atto di notevole

rilevanza e che quindi, di per sé, implica la professionalità (si pensi al singolo atto che è

stato oggetto dell’impresa che ha costituito il Tunnel del Canale della Manica: si trattava

di un singolo atto certamente, ma di rilevanza tale da configurare un’attività di impresa);

quindi quando si parla di “attività economica” si parla di attività rivolta alla produzione o

allo scambio di beni e servizi (precisazione del legislatore).

"attività organizzata" = Non è concepibile attività d’impresa senza l’impiego coordinato

2. da parte dell’imprenditore di fattori produttivi (capitale e lavoro) propri e/o altrui, per un

fine produttivo. Non ha comunque importanza il tipo di apparato strumentale di cui

l’imprenditore si avvale e che può variamente adattarsi a seconda del tipo di attività e

delle scelte organizzative dell’imprenditore.

N.B. Nonostante opinioni contrastanti, si ritiene che un minimo di organizzazione di lavoro

altrui o di capitale è pur sempre necessaria per aversi impresa sia pure piccola.

In mancanza si avrà lavoro autonomo non imprenditoriale come nel caso di prestatori

autonomi d’opera manuale (elettricisti, idraulici,..) o di servizi fortemente personalizzati

(mediatori, agenti di commercio,…).

Il requisito dell’organizzazione è importante in quanto contraddistingue l’imprenditore sia da

qualsiasi persona fisica che non è imprenditore commerciale sia rispetto al piccolo

imprenditore.

Per organizzazione s’intende l’organizzazione di fattori produttivi: capitale, lavoro,

macchinari etc.

Esempio: pensiamo ad una delle categorie di piccolo imprenditore: l’artigiano che realizza un

prodotto utilizzando la sua abilità personale. Ad esempio, un sarto è un artigiano: egli riesce a

realizzare un vestito utilizzando prevalentemente le sue mani, la sua abilità. Ma se il sarto

comincia a far lavorare con sé altre persone, ad acquistare macchinari per la realizzazione dei

vestiti, ed ad utilizzare capitali presi in prestito da terzi per acquistare macchinari e

corrispondere il salario alle persone impiegate, egli diventa un imprenditore commerciale.

Perché? Perché attraverso l’impiego di altre persone alle sue dipendenze, degli ingenti capitali,

e dei macchinari egli mette su una vera e propria organizzazione. A quel punto, il vestito che

sarà realizzato dall’insieme di lavoratori dipendenti e dei macchinari sarà un prodotto

dell’organizzazione e non il risultato dell’attività personale dell’artigiano. 1

Inoltre il nostro sistema distingue i professionisti intellettuali dagli imprenditori, infatti a norma

dell’ Art.2238 - (spiegazione): Coloro che esercitano una professione intellettuale non

sono considerati imprenditori se l’organizzazione di cui si servono è soltanto

strumentale alla loro attività,

Affinché diventino imprenditori è necessario che l’esercizio della professione

intellettuale avvenga all’interno di una organizzazione produttiva (esempio: è imprenditore

il medico che esercita una casa di cura del quale è proprietario, nella quale egli stesso svolge

l’attività di medico).

Affinché si abbia un imprenditore è necessario che l’esercizio professionale

o dell’attività di produzione di beni e servizi risulti organizzata al “fine dello scambio” di

almeno una parte dei prodotti e dei servizi dell’attività. Quindi non è imprenditore chi

cede gratuitamente i beni o i servizi realizzando un’attività diretta al soddisfacimento

di interessi altrui.

Ma l’intento speculativo non è essenziale all’imprenditore; è sufficiente che

o l’imprenditore “appaia” voler conseguire, attraverso l’esercizio dell’attività di impresa,

uno scopo egoistico cioè un qualsiasi interesse patrimoniale a lui riconducibile, (lo

scopo egoistico, essendo quello nella realtà più frequente, deve, in mancanza di

prova contraria, presumersi).

A tale stregua è imprenditore l’ente pubblico che esercita un’attività economica organizzata

(2093, 2201) il quale può non proporsi uno scopo di lucro.

E’imprenditore la società cooperativa (2511, 2515) anche quando essa si proponga

esclusivamente uno scopo mutualistico il quale e’uno scopo egoistico perché assicura vantaggi

patrimoniali ai suoi soci, anche non è uno scopo lucrativo perché questi vantaggi non

consistono nella distribuzione tra i soci dell’utile realizzato dalla società.

E’ imprenditore la persona fisica che gestisce un ristorante fornendo pasti a prezzo di costo o in

perdita a scopo caritatevole, ma senza farlo apparire (in mancanza di perseguimento palese

dello scopo altruistico, deve presumersi quello egoistico).

E’ imprenditore la persona fisica che consegue un utile dalla sua attività ma lo devolve

integralmente e sistematicamente ai poveri (ciò perché, anche se in questo caso lo scopo

altruistico è palese, lo scopo altruistico non è realizzato direttamente attraverso l’esercizio

dell’attività d’impresa ma attraverso una successiva attività).

Economicità: Per aversi impresa è quindi essenziale che l’attività produttiva sia

3. condotta con metodo economico, secondo modalità che quanto meno consentono la

copertura dei costi con i ricavi ed assicurino l’autosufficienza economica. L’attività deve

essere organizzata in maniera tale che i costi sostenuti siano inferiori ai profitti.

"esercizio professionale" = vuol dire esercizio svolto con continuità, costanza,

4. determinazione, intenzionalità....nel senso opposto all’attività svolta come hobby,

oppure saltuariamente, di tanto in tanto. Ad esempio, se una persona acquista

un’automobile e dopo 1 anno la rivende ricavandoci un profitto, deve costui essere

considerato imprenditore? Certamente no se ed in quanto la persona abbia posto in

essere un singolo atto, consistente nell’acquisto e nella rivendita, che pertanto non

soddisfa il requisito della continuità; è imprenditore il gestore di stabilimento balneare

aperto solo pochi mesi l’anno.

ARGOMENTI CONTROVERSI:

Attività d’impresa e scopo di lucro. Ci si è chiesti se lo scopo di lucro costituisca requisito

1. essenziale dell’attività d’impresa. Si ritiene che la risposta debba essere comunque

negativa sia considerando il lucro soggettivo (movente psicologico dell’imprenditore), sia

considerando il lucro oggettivo (attività svolta secondo modalità lucrative), poiché irrilevante

è la circostanza che un profitto venga realmente conseguito o devoluto a fini altruistici. Ad

esempio le cooperative, che hanno scopo mutuativo, devono comunque essere considerate

2

imprese. Affinché ci sia impresa è sufficiente l’economicità, ossia il finanziamento

attraverso la propria attività .

Il profitto sarebbe requisito necessario x alcuni. Per altri basta il metodo economico (=

superamento dei costi con i ricavi).

Per CAMPOBASSO, di solito è normale che ci sia scopo lucrativo ma esso non è

indispensabile. Basta che la proprietà sia organizzata in modo da rispettare il metodo

economico, cioè la tendenza a superare con i ricavi i costi di produzione approntati, che si

identifica l’impresa.

Problema dell’impresa per conto proprio. Nonostante opinioni contrarie, (se non si arriva al

2. mercato non c’è impresa) CAMPOBASSO dice che la destinazione al mercato non è

necessaria. In realtà nell’ambito della nozione ex art 2082 “svolge attività ai fini della

produzione o scambio di beni e servizi,” la produzione di per se potrebbe essere sufficiente

a garantire la qualifica di imprenditore. Quindi, 1 soggetto che soddisfa i requisiti essenziali,

produce beni utilizzandoli per sé, senza metterli sul mercato, è comunque considerabile

imprenditore. Ad esempio, sono tipiche imprese per conto proprio: a) la coltivazione del

fondo finalizzata al soddisfacimento dei bisogni dell’agricoltore e della sua famiglia, b) la

costruzione di appartamenti non destinati alla rivendita (costruzioni in economia). Esse

dimostrano che non vi è incompatibilità tra impresa per conto proprio ed economicità, dato

che l’attività produttiva può considerarsi svolta con metodo economico anche quando i costi

sono coperti da un risparmio di spesa o da un incremento del patrimonio del produttore.

Problema dell’impresa illecita. Nei casi meno gravi in cui l’illiceità dell’impresa è determinata

3. da violazione di norme imperative che ne subordinano l’esercizio a concessione o

autorizzazione amministrativa, come nel caso di commercio senza licenza o banca di fatto

(cosiddetta impresa illegale), si applicano tutte le disposizioni riguardanti l’imprenditore,

salvo eventuali sanzioni. Nei casi più gravi in cui illecito è l’oggetto stesso dell’attività, come

nel caso di contrabbando o fabbricazione di droga, e anche di impresa mafiosa,

l’imprenditore soggiace alle norme “negative” riguardante l’imprenditore (principalmente ai

fini di tutelare i terzi), ma non può godere delle norme “positive”.

Impresa e professioni intellettuali. I liberi professionisti non sono mai in quanto tali

4. imprenditori, e ciò si desume dal 1° comma dell’art. 2238, secondo il quale le disposizioni in

tema d’impresa si applicano alle professioni intellettuali solo se “l’esercizio della

professione costituisce elemento di una attività organizzata in forma d’impresa”. I liberi

professionisti diventano imprenditori solo se ed in quanto la professione intellettuale è

esplicata nell’ambito di altra attività di per sé qualificabile come impresa. Essi godono

comunque di una disciplina legislativa che li privilegia, e per questo si parla di “professioni

protette o riservate”, anche se in pratica è difficile stabilire quando un’attività sia

considerabile professione intellettuale e ricada perciò nell’art. 2238: decisivo è il carattere

eminentemente intellettuale dei servizi prestati (criterio sostanziale). Oggi vengono

considerati imprenditori commerciali, e non liberi professionisti, i farmacisti e gli agenti di

cambio.

Imputabilità dell’attività d’impresa = il codice del 42 è incentrato sulla figura dell’imprenditore. Quali

sono i criteri che individuano l’imputabilità.

Il CAMPOBASSO individua un concetto di tipo formale = propende per il criterio della spendita del nome.

Qui si inseriscono le norme di diritto fallimentare. Chi risponde quando l’impresa va male?

Art. 146 di diritto fallimentare = ma è anche un paradigma della responsabilità patrimoniale. In

particolare per le srl. All’art 5. disciplina la fattispecie nelle quale dopo il fallimento risulta che l’impresa è

riferibile ad una società il cui fallito è socio limitatamente responsabile. Cioè ipotesi di società di fatto.

In questo fatto vengono coinvolti nella procedura fallimentare. Sono soggetti che il nome non l’hanno mai

speso. Teoria dell’imprenditore occulto = regola analoga

Poi ci sono ipotesi in cui l’attività non sarebbe imputabile a nessuno (associazione, ente pubblico,

fondazione…). Lo stesso per l’incapace non autorizzato esercita attività d’impresa (violazione di una

norma che non è imputabile ad un soggetto debole), per i minori o nel caso della grande impresa.

Quando l’impresa è molto grande soprattutto dal punto di vista dell’azionariato si spezza quel legame tra

potere e azionariato.

CAMPOBASSO - viene contraddetto in parte da questa legge in materia fallimentare che consente una

deroga alla spendibilità. 3

Le imprese possono essere più di una a capo di uno stesso soggetto sia esso persona fisica o società e

quindi realizzare diverse organizzazioni (es. holding che detiene capacità azionarie in una serie di

imprese).

Oppure una stessa attività può essere organizzata in diversi segmenti di tipo contabile, creando

dislocazione territoriali, oppure differenziando all’interno dei rami (es società in Francia disloca le spese

amministrazione in India).

L’IMPRESA – il cc non definisce l’impresa ma con riferimento alla nozione di imprenditore ex

2082 possiamo definirla come l’attività economica organizzatadall’imprenditore da lui esercitata

professionalmente ai fini della produzione o dello scambio di beni e sevizi.

E’ quindi un’attività di organizzazione di fattori produttivi personali e reali preordinata alla

creazione di nuova ricchezza (beni e servizi) per soddisfare i bisogni del MKTO.

Occorrerà poi soffermarsi su:

1. natura intellettuale o meno delle prestazioni

2. non deve essere di mero godimento

3. deve produrre ricchezza nuova

L’ACQUISTO DELLA QUALITA’ DI IMPRENDITORE - E’ presupposto per l’applicazione ad

un dato soggetto del complesso di norme che l’ordinamento ricollega a tale qualifica, e di quelle

specificatamente dettate per l’imprenditore commerciale.

Per affermare che un soggetto e’ diventato imprenditore e’ necessario che l’esercizio

dell’attività’ di impresa sia a lui imputabile e quindi giuridicamente a lui riferibile.

E’ essenziale che l’esercizio di impresa avvenga, da parte dell’imprenditore, in nome proprio, in

quanto dall'esercizio dell'attività in nome proprio deriva per l’imprenditore l’assunzione di quel

particolare rischio che va sotto il nome di “rischio imprenditoriale”.

L’IMPUTAZIONE DELL’ATTIVITA’ DI IMPRESA: Nel nostro ordinamento vige il principio

secondo il quale il centro di imputazione degli effetti dei singoli atti giuridici posti in essere e’ il

soggetto il cui nome e’ stato validamente speso nel traffico giuridico “spendita del nome”.

Imputazione degli effetti è diversa a seconda che sussista mandato ed esso sia o meno con

rappresentanza:

Quando il mandatario agisce in nome del mandante tutti gli effetti negoziali si

 producono direttamente nella sfera giuridica del mandante.

in materia di mandato senza rappresentanza, quando il mandatario agisce in proprio

 nome, acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti degli atti compiuti con i terzi. Il

codice civile stabilisce che i creditori del mandatario non si possono soddisfare sui beni

del mandante neppure se erano a conoscenza della sua esistenza.

Quindi diventa imprenditore colui che esercita personalmente l’attività’ d’impresa

compiendo in proprio nome gli atti relativi (spendita del nome).

Non diventa invece imprenditore colui che gestiste l’altrui impresa quando operi spendendo il

nome dell’imprenditore, per effetto del potere di rappresentanza conferitogli dall’interessato o

riconosciutoli dalla legge.

E’ un fenomeno largamente diffuso nella pratica commerciale l’esercizio d’impresa per

interposta persona, che si connota per la compresenza di due soggetti:

L'imprenditore palese (o prestanome), che è colui che spende il nome pur non gestendo

1. l'impresa;

il dominus (o imprenditore occulto), che è colui che gestisce realmente l'impresa da

2. indirizzo all’impresa e fa suoi tutti i guadagni, senza però apparire come imprenditore di

fronte ai terzi

L'imprenditore occulto mette i soldi per l'attività d'impresa, prende le decisioni aziendali e

incassa gli utili, l'imprenditore apparente, che di solito è nullatenente, esegue le decisioni e

4

magari viene pagato con una somma fissa mensile (es si costituisce una sdk dotandola di un

modesto K, del tutto o quasi in mano ad un dominus. In tale situazione gli atti di impresa

saranno formalmente decisi dagli amministratori e posti in essere in nome dalla società -

palese però che ogni decisione sarà adottata dal socio che ha la quasi totalità delle azioni

imprenditore indiretto).

Il pratica imprenditore occulto è quello che non agisce direttamente nella propria attività, ma

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher flaviael di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Scienze giuridiche Prof.
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