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CARATTERI DISTINTIVI
taglio minimo non inferiore 50.000 euroo scadenza da 3 a 12 mesi
L'ASSEGNO BANCARIO - È un metodo di pagamento alternativo alla moneta legale. Attraverso di esso il traente ordina alla banca trattaria di pagare al prenditore dell'assegno. È redatto dal traente su appositi moduli prestampati forniti dalla banca. L'assegno deve rispondere a precisi requisiti di regolarità: nella banca devono esistere fondi disponibili per somma pari all'importo dell'assegno e deve esistere una convenzione di assegno che attribuisca al traente la facoltà di disporre mediante assegni dei propri fondi. Senza questi requisiti, il traente è soggetto a sanzioni pecuniarie nonché ad alcune sanzioni accessorie: il divieto di emettere assegni per un periodo compreso tra 2 e 5 anni, l'interdizione dall'esercizio di attività professionale o imprenditoriale, l'interdizione dall'esercizio degli uffici.
direttivi di persone giuridiche o imprese o- l'incapacità di contrattare con la PA. E' un requisito di regolarità anche l'osservanza della normativa sul bollo, pena la perdita della qualità di titolo esecutivo dell'assegno. Il titolo deve rispondere anche a precisi requisiti di validità, senza i quali esso non vale come assegno bancario. In particolare l'assegno deve: - contenere la denominazione di assegno bancario, - l'ordine di pagamento di una somma determinata (espressa in lettere e cifre), - l'indicazione della banca trattaria, - il luogo di pagamento (che se mancante è sostituito dal luogo indicato accanto al nome del trattario), - la data e il luogo di emissione e la sottoscrizione del traente. - Può essere: - all'ordine – il trasferimento si attua mediante girata cui deve accompagnarsi la consegna del titolo - al portatore – il trasferimento si attua mediante la semplice consegna del titolo.≠ della cambiale tratta l'assegno bancario non può essere accettato. Nei confronti del portatore la banca trattaria non è in alcun modo obbligata diretta o di regresso. La banca quindi può anche rifiutare il pagamento dell'assegno al portatore: il pagamento è solo una facoltà della banca. In caso di rifiuto senza giustificato motivo però, la banca sarà contrattualmente responsabile nei confronti del traente.
Esistono strumenti per offrire una (seppur vaga) aspettativa al portatore del pagamento dell'assegno. L'istituto del visto (visto apposto sull'assegno e firmato dalla banca trattaria) attesta l'esistenza dei fondi e al contempo impedisce al traente il ritiro dei fondi stessi prima della scadenza del termine di presentazione.
Il benefondi, diffuso nei rapporti tra banche, ha lo scopo di confermare l'esistenza di fondi da parte della banca trattaria su richiesta della banca cui il titolo è girato per l'incasso.
Normalmente il benefondi ha una funzione informativa, per cui la bancatrattaria sarà tenuta a risarcimento danni solo nel momento in cui abbia fornito informazioni inesatte. L'assegno bancario è un titolo all'ordine oppure al portatore (= quando manca l'indicazione del prenditore). La circolazione dell'assegno bancario coincide per lo più con quella dei titoli di credito all'ordine e con quella della cambiale: - La girata deve essere apposta sull'assegno e sottoscritta dal girante. - La girata può essere in pieno o in bianco. Il girante dell'assegno bancario risponde del pagamento come obbligato di regresso, a differenza della cambiale. - La girata al trattario vale come quietanza ed estingue il titolo. La girata trasferisce la legittimazione all'esercizio dei diritti cartolari. Vale il principio dell'autonomia del diritto, per cui rimane valido l'acquisto a non domino del terzo, perché in buona fede. La banca deve.accertare solo la regolarità formale della serie di girate. NB l'assegno non è trasferibile quando d'importo superiore a 12.500 euro. Come detto, se non è indicato il prenditore l'assegno vale come titolo al portatore: la disciplina è quella generale dei titoli di credito. Gli assegni al portatore circolano mediante la semplice consegna del titolo. È legittimato ad ottenere il pagamento il possessore con la sola presentazione del titolo. L'assegno bancario è pagabile a vista e deve essere presentato alla banca trattaria indicata nel titolo entro i termini fissati dalla legge (8 giorni dall'emissione se pagabile nello stesso comune di emissione, 15 giorni se pagabile in altro comune). La presentazione oltre il termine comporta la perdita dell'azione di regresso contro i giranti e gli avallanti; rimane però nei confronti del traente. Alla presentazione per il pagamento la banca è tenuta ad identificare colui cheincassa ed averificare la corrispondenza della firma del traente con quella depositata all'apertura del contocorrente. In mancanza di queste verifiche (effettuate secondo la diligenza professionale) il pagamento potrà essere addossato alla banca.
In caso di mancato pagamento il portatore può agire in regresso contro il traente, i giranti e il loro avallanti.
Per agire contro il traente è sufficiente che ci sia stata la presentazione alla banca trattaria.
Per agire contro i giranti e loro avallanti, è necessaria che ci sia stata la presentazione alla banca nei termini nonché la contestazione del rifiuto di pagamento mediante protesto.
Nel caso di presentazione tardiva, se la disponibilità della somma viene meno per fatto del trattario, il portatore perderà i diritti verso il traente per la somma mancante.
L'azione di regresso si prescrive in 6 mesi dal termine di presentazione. 175
L'azione di regresso dell'obbligato che ha
pagato contro gli altri obbligati (di grado anteriore) siprescrive in 6 mesi dal giorno di pagamento o dalla promozione dell'azione di regresso controdi lui.
È possibile apporre clausole per limitare i problemi derivanti dal furto e dallosmarrimento. L'assegno sbarrato è un assegno cui vengono apposte due rette parallele sullafaccia anteriore. La sbarratura è generale quando fra le sbarre non c'è una indicazione oppurequando è inserita solo la parola banchiere. È speciale quando invece vi è inserito il nome di unbanchiere.
La sbarratura circoscrive i soggetti legittimati ad incassarlo: l'assegno con sbarratura generalepuò essere pagato ad un banchiere o ad un cliente del trattario; quello con sbarratura specialepuò essere pagato solo al banchiere designato (se questi è il trattario, allora sarà pagabile adun suo cliente). Lo sbarramento permette che il pagamento sia effettuato solo a persona
Che abbia già rapporti con la banca trattaria. L'assegno da accreditare, invece, non può essere pagato in contanti ma può essere solo accreditato in un conto, in un giroconto, compensato con un credito vantato dalla stessa banca. L'assegno non trasferibile limita ancor di più eventuali rischi perché può essere pagato solo all'immediato prenditore.
La clausola di non trasferibilità preclude qualsiasi possibilità di circolazione, rendendo responsabile la banca per ogni pagamento a persona diversa dal primo prenditore. L'assegno turistico offre una discreta sicurezza attraverso lo strumento della doppia firma. Il pagamento potrà essere effettuato solo dopo l'apposizione (al momento del pagamento) di una firma uguale a quella apposta (sempre sul titolo) al momento del rilascio del titolo, permettendo il controllo dell'autenticità della seconda firma da parte della banca trattaria o del giratario.
La disciplina dell'ammortamento coincide in larga parte con quella valida per i titoli di credito all'ordine. Tuttavia per l'assegno la procedura è ammessa anche per i titoli al portatore. La procedura è naturalmente esclusa per i titoli non trasferibili perché non possono circolare. In questo caso però è possibile ottenere un duplicato dell'assegno. L'assegno bancario ha la struttura formale della cambiale tratta ma svolge una funzione economica diversa: non è uno strumento di credito perché non serve per dilazionare il pagamento come la cambiale, ma costituisce uno strumento di pagamento (serve per sostituire la moneta) a servizio di chi ha fondi disponibili presso una banca. Il traente è il cliente di una banca presso la quale ha fondi disponibili - quando emette un assegno ordina alla sua banca di pagare a favore del prenditore, del possessore dell'assegno, quindi la banca assume la veste di trattario. A differenza della tratta nonè prevista l'accettazione, quindi la banca non assumerà mai la posizione di obbligato cartolare. Perciò, se l'assegno non viene pagato (e la banca normalmente non lo paga se il conto è scoperto), il possessore dell'assegno non potrà mai agire contro la banca perché essa non assume la posizione di soggetto obbligato. Potrà solo agire come traente che ha emesso l'assegno, oppure se l'assegno è stato girato, potrà rifarsi sugli obbligati di regresso. A differenza della cambiale, se il protesto non viene levato nei termini, il possessore non potrà adire contro i giranti, ma contro il traente in modo tale che questi sia obbligato di regresso. Se l'assegno bancario non viene protestato in tempo utile, il possessore dell'assegno non potrà adire contro i giranti, ma resta salva l'azione di regresso contro il traente. IL PAGAMENTO DELL'ASSEGNO: è sempre pagabile a vista e ognidisposizione contraria si ha x non apposta presso lo- sportello della banca trattaria entro il termine di 8 gg dall'emissione, 15 se pagabile inaltro comune. l'omessa presentazine nei termini comporta la perdita dell'azione diregresso contro giranti e loro avallato ma non verso il traente; la banca (a meno diistruzioni contrarie del traente) può pagare oltre il termine;l'eventuale postdatazione dell'assegno non impedisce al portatore di presentarlo ne alla- banca di pagarlonell'assegno all'ordine la banca deve verificare la regolare continuità delle girate ma- non l'autenticità delle firme dei giranti 176deve identificare colui che incassa e che la firma del traente corrisponda a quella- depositata presso la banca
IL REGRESSO X MANCATO PAGAMENTO - il portatore in caso di mancato pagamento dellabanca trattaria potrà agire in regresso contro traente, girante e loro avallanti. cambialeLa presentazione
del titolo nei termini alla ba