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I SOGGETTI DEL MERCATO. EMITTENTI E INFORMAZIONE
Quanto alla disciplina degli emittenti in generale si distinguono emittenti quotati nei mercati
regolamentati italiani, ed emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura
rilevante. Gli emittenti quotati devono assicurare la parità di trattamento a tutti i portatori
degli strumenti finanziari quotati che si trovino in identiche condizioni e devono rispettare
obblighi di informazione verso il mercato per garantire la trasparenza. L emittente deve
pubblicare un prospetto di quotazione prima dell inizio delle negoziazioni dei relativi
strumenti su un mercato regolamentato sul cui contenuto e modalità di pubblicazione si
esercita il potere regolamentare della consob. L emittente quotato e i soggetti che lo
controllano hanno un obbligo di informazione permanente sugli eventi price sensitive
hanno l obbligo di comunicare al pubblico le informazioni privilegiate riguardanti l emittente
strumenti finanziari e le sue controllate e non rese pubbliche che potrebbero se rese
pubbliche influenzare in modo sensibile sui prezzi degli strumenti finanziari dell emittenti.
Ampi poteri regolamentari impositivi sostitutivi informativi e ispettivi competono alla
consob. Gli obblighi di informazione permanente cosi come i succitati poteri della consob
trovano applicazione anche a carico di emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in
misura rilevante pur non quotati nei mercati regolamentati italiani, secondo criteri stabiliti
con regolamento consob. A questi emittenti si applica l obbligo di assoggettare i bilanci
individuale e consolidato, al giudizio del soggetto incaricato della revisione legale.
GLI INVESTITORI. GESTIONE INDIVIDUALE E COLLETTIVA DEL RISPARMIO
L investitore è il soggetto che si rende acquirente e venditore di prodotti e strumenti
finanziari. A tal fine puo voler gestire direttamente il proprio risparmio curando
personalmente le operazioni di acquisto e vendita. Nella generalità dei casi usa servizi di
operatori professionali, limitandosi a fruire dei servizi e attività di investimento come la
consulenza in materia di investimento o la gestione , o affidando il proprio risparmio a
operatori che esercitano forme di gestione collettiva. Nel primo caso i servizi e attività sono
resi in regime di riserva di attività da imprese di investimento e banche. Nel secondo caso
si parla di organismi di investimento collettivo del risparmio noti a livello di direttive
comunitarie come organismi di investimento collettivo in valori mobiliari e che l
ordinamento identifica in due tipi: fondi comuni di investimento e sicav.
Il servizio di gestione collettiva del risparmio e riservato alla società di gestione del
risparmio. L attività di investimento collettivo del risparmio potrebbe realizzarsi nella forma
di spa allorche questa abbia a oggetto esclusivo o principale l assunzione di partecipazioni
in altre società, la compravendita di titoli pubblici o privati senza assunzione del controllo
delle partecipate- si tratta di società di investimento mobiliare che investono il proprio
capitale in titoli frazionando il rischio , ricavandone un utile e distribuendolo tra i propri
soci. Tali società quando ne ricorrano i presupposti sono riconducibili al genus delle
società finanziarie.
GLI OICR. I FONDI COMUNI D INVESTIMENTO
Il fondo comune d investimento e il patrimonio autonomo suddiviso in quote di pertinenza
di una pluralità di partecipanti gestito in monete, in forma di gestione collettiva. Il risparmio
dei partecipanti viene investito in strumenti finanziari, crediti e altri beni mobili o immobili
che costituiscono un patrimonio autonomo sa da quello dei singoli partecipanti che della
società di gestione che lo amministra con l effetto di diversificare e frazionare il rischio. L
operazione si struttura a tre nuclei: la società di gestione del risparmio, la banca
depositaria e il patrimonio autonomo dei partecipanti.
La società di gestione del risparmio puo svolgere funzione di promotrice o gestore del
fondo. Ogni sgr puo gestire sia fondi di propria istituzione sia quelli istituiti da altre società.
La società di gestione nel prendere l iniziativa sottopone il regolamento del fondo e le
modifiche all approvazione della banca d italia. Approvazione che puo aversi anche tramite
silenzio assenso se entro tre mesi non e stato adottato un provvedimento di diniego. Nella
propria attività le sgr deve rispettare regole di comportamento:
Operare con diligenza correttezza e trasparenza nell interesse dei partecipanti
- Organizzarsi in modo da ridurre al minimo il rischio di conflitti di interessi anche tra i
- vari patrimoni gestiti
Adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei partecipanti
- Disporre di adeguate risorse e procedure idonee a assicurare l efficiente
- svolgimento dei servizi
Esercitare nell interesse dei partecipanti il diritto di voto inerente gli strumenti
- finanziari di pertinenza dei fondi gestiti
La società non puo usare nell interesse proprio o di terzi i beni di pertinenza dei fondi
gestiti e assume obblighi di responsabilità del mandatario verso i partecipanti.
La banca depositaria la custodia degli strumenti finanziari e delle disponibilità liquide del
fondo e affidata a una banca depositaria che deve anche eseguire operazioni di
investimento e disinvestimento su istruzione della sgr ma previa verifica della loro
legittimità. Gli organi gestori e di controllo della banca depositaria riferiscono senza ritardo
a banca d italia e consob sulle irregolarità riscontrate nell amministrazione della sgr e nella
gestione dei fondi. La banca depositaria e responsabile verso la sgr sia i partecipanti, di
ogni pregiudizio subito in conseguenza dell inadempimento dei propri obblighi. La banca e
considerata depositaria professionale. Agisce in modo indipendente e nell interesse dei
partecipanti al fondo.
Il fondo comune costituisce un patrimonio autonomo distinto da quello di ciascun
partecipante come da quello della società di gestione e della banca depositaria. Ma
ciascun fondo o comparto dello stesso fondo e autonomo e distinto da ogni altro
patrimonio gestito dalla stessa società. L autonomia si manifesta col divieto di azioni
esperibili da terzi creditori sui beni costituenti il fondo:
Non sono ammesse azioni dei creditori della sgr o nell interesse di questa
- Non sono ammesse azioni dei creditori del depositario o nell interesse di questi
- Le azioni dei creditori dei singoli investitori sono ammesse solo sulle quote di
- partecipazione degli stessi.
Discussa e la natura giuridica del fondo; ce chi parla di comproprietà tra partecipanti o di
comunione nascente da un deposito alla rinfusa o da un deposito collettivo o di patrimonio
senza titolare o titolare di se stesso. La legge parla di patrimonio autonomo. Tra i
partecipanti ricorre una relazione di contitolarità pro quota sul patrimonio del fondo senza
che il fondo sia soggetto alle regole della comunione di diritto comune sia perche ai
partecipanti competono solo diritti patrimoniali e non gestori sul fondo, sia perche la
comproprietà non puo essere sciolta su istanza del partecipante ne del suo creditore
individuale. Il patrimonio autonomo non e poi oggetto di relazione associativa tra i
partecipanti come nelle società di autonomia patrimoniale, ne e dotato di propria
soggettività giuridica. Se di proprietà collettiva e statuto speciale deve parlarsi con duplice
mandato senza rappresentanza di identico contenuto conferito a società di gestione e
banca depositaria, siamo di fronte a un mandato anomalo cui conseguono determinati
rapporti per effetto della sottoscrizione della quota.
Le quote di partecipazione a ciascun fondo devono essere tutte di uguale valore e con
uguali diritti e sono rappresentate a scelta dell investitore da certificati nominativi o al
portatore. Il rapporto di partecipazione al fondo e disciplinato dal regolamento del fondo,
soggetto all approvazione della banca d italia e al suo potere regolamentare integrativo
rispetto al contenuto del 39 tu.fin. le regole di emissione e rimborso delle quote di
partecipazione e i beni oggetto di investimento contribuiscono a distinguere le tipologie di
fondi la cui struttura e fissata da un regolamento del ministro dell economia adottato
sentite banca d italia e consob. Si distinguono fondi aperti e chiusi, mobiliari e immobiliari.
I fondi aperti non hanno un ammontare prefissato e i certificati di partecipazione possono
essere emessi in via continuativa e sono caratterizzati dal diritto del partecipante di
chiedere in qualsiasi tempo il rimborso delle quote. I fondi chiusi hanno una durata
prefissata e ammontare definito e non consentono al partecipante il diritto al rimborso delle
quote se non alla scadenza o non prima di un periodo determinato. I fondi mobiliari sono
finalizzati all investimento in strumenti finanziari o crediti o altri valori. I fondi immobiliari
sono finalizzati all investimento nel settore degli immobili e delle società immobiliari.
LE SICAV
Le società di investimento a capitale variabile sono disciplinate dagli art 43 50 tu.fin e dalle
regole dettate dalla banca d italia, sentita la consob anche in sede di vigilanza
regolamentare. Si tratta di spa che hanno ad oggetto esclusivo l investimento collettivo del
patrimonio raccolto mediante offerta al pubblico delle proprie azioni. La loro disciplina e
derogatoria rispetto alle spa perche assolvono una funzione analoga a quella dei fondi
comuni di investimento di cui e richiamata la normativa sul potere regolamentare del
ministro dell economia in merito alla struttura del patrimonio, sulla banca depositaria e
sulle regole di comportamento. A differenza dei fondi comuni qui il risparmiatore e
chiamato a sottoscrivere non certificati di partecipazione ma azioni che vengono emesse
in via continuativa da società con offerta al pubblico. Il risparmiatore acquista anche la
qualità di socio ed e in grado di incidere sulle scelte e decisioni gestorie dei propri
investimenti partecipando alla vita della società. Gli amministratori possono gestire
direttamente il patrimonio sociale ma possono anche delegare poteri di gestione del
patrimonio esclusivamente a società di gestione del risparmio.
La caratteristica principale delle sicav e la variabilità del capitale sociale che come nelle
cooperative non e fisso ed e sempre uguale al patrimonio netto. Ciò consente il costante
ingresso di nuovi soci investitori e il loro recesso in ogni tempo con diritto al rimborso delle
azioni senza continue modifiche statutarie. Di qui alcune conseguenze di disapplicazione
della normativa della spa:
Non v e distinzione tra capitale e riserve, fondi disponibili e indisponibili
- Non e ammessa la costituzione per pubblica sottoscrizione
- Non sono consentiti conferimenti in natura
- Non si applica la disciplina di modifica statutaria sull aumento e riduzione del
- capitale