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I SOGGETTI DEL MERCATO. EMITTENTI E INFORMAZIONE

Quanto alla disciplina degli emittenti in generale si distinguono emittenti quotati nei mercati

regolamentati italiani, ed emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura

rilevante. Gli emittenti quotati devono assicurare la parità di trattamento a tutti i portatori

degli strumenti finanziari quotati che si trovino in identiche condizioni e devono rispettare

obblighi di informazione verso il mercato per garantire la trasparenza. L emittente deve

pubblicare un prospetto di quotazione prima dell inizio delle negoziazioni dei relativi

strumenti su un mercato regolamentato sul cui contenuto e modalità di pubblicazione si

esercita il potere regolamentare della consob. L emittente quotato e i soggetti che lo

controllano hanno un obbligo di informazione permanente sugli eventi price sensitive

hanno l obbligo di comunicare al pubblico le informazioni privilegiate riguardanti l emittente

strumenti finanziari e le sue controllate e non rese pubbliche che potrebbero se rese

pubbliche influenzare in modo sensibile sui prezzi degli strumenti finanziari dell emittenti.

Ampi poteri regolamentari impositivi sostitutivi informativi e ispettivi competono alla

consob. Gli obblighi di informazione permanente cosi come i succitati poteri della consob

trovano applicazione anche a carico di emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in

misura rilevante pur non quotati nei mercati regolamentati italiani, secondo criteri stabiliti

con regolamento consob. A questi emittenti si applica l obbligo di assoggettare i bilanci

individuale e consolidato, al giudizio del soggetto incaricato della revisione legale.

GLI INVESTITORI. GESTIONE INDIVIDUALE E COLLETTIVA DEL RISPARMIO

L investitore è il soggetto che si rende acquirente e venditore di prodotti e strumenti

finanziari. A tal fine puo voler gestire direttamente il proprio risparmio curando

personalmente le operazioni di acquisto e vendita. Nella generalità dei casi usa servizi di

operatori professionali, limitandosi a fruire dei servizi e attività di investimento come la

consulenza in materia di investimento o la gestione , o affidando il proprio risparmio a

operatori che esercitano forme di gestione collettiva. Nel primo caso i servizi e attività sono

resi in regime di riserva di attività da imprese di investimento e banche. Nel secondo caso

si parla di organismi di investimento collettivo del risparmio noti a livello di direttive

comunitarie come organismi di investimento collettivo in valori mobiliari e che l

ordinamento identifica in due tipi: fondi comuni di investimento e sicav.

Il servizio di gestione collettiva del risparmio e riservato alla società di gestione del

risparmio. L attività di investimento collettivo del risparmio potrebbe realizzarsi nella forma

di spa allorche questa abbia a oggetto esclusivo o principale l assunzione di partecipazioni

in altre società, la compravendita di titoli pubblici o privati senza assunzione del controllo

delle partecipate- si tratta di società di investimento mobiliare che investono il proprio

capitale in titoli frazionando il rischio , ricavandone un utile e distribuendolo tra i propri

soci. Tali società quando ne ricorrano i presupposti sono riconducibili al genus delle

società finanziarie.

GLI OICR. I FONDI COMUNI D INVESTIMENTO

Il fondo comune d investimento e il patrimonio autonomo suddiviso in quote di pertinenza

di una pluralità di partecipanti gestito in monete, in forma di gestione collettiva. Il risparmio

dei partecipanti viene investito in strumenti finanziari, crediti e altri beni mobili o immobili

che costituiscono un patrimonio autonomo sa da quello dei singoli partecipanti che della

società di gestione che lo amministra con l effetto di diversificare e frazionare il rischio. L

operazione si struttura a tre nuclei: la società di gestione del risparmio, la banca

depositaria e il patrimonio autonomo dei partecipanti.

La società di gestione del risparmio puo svolgere funzione di promotrice o gestore del

fondo. Ogni sgr puo gestire sia fondi di propria istituzione sia quelli istituiti da altre società.

La società di gestione nel prendere l iniziativa sottopone il regolamento del fondo e le

modifiche all approvazione della banca d italia. Approvazione che puo aversi anche tramite

silenzio assenso se entro tre mesi non e stato adottato un provvedimento di diniego. Nella

propria attività le sgr deve rispettare regole di comportamento:

Operare con diligenza correttezza e trasparenza nell interesse dei partecipanti

- Organizzarsi in modo da ridurre al minimo il rischio di conflitti di interessi anche tra i

- vari patrimoni gestiti

Adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei partecipanti

- Disporre di adeguate risorse e procedure idonee a assicurare l efficiente

- svolgimento dei servizi

Esercitare nell interesse dei partecipanti il diritto di voto inerente gli strumenti

- finanziari di pertinenza dei fondi gestiti

La società non puo usare nell interesse proprio o di terzi i beni di pertinenza dei fondi

gestiti e assume obblighi di responsabilità del mandatario verso i partecipanti.

La banca depositaria la custodia degli strumenti finanziari e delle disponibilità liquide del

fondo e affidata a una banca depositaria che deve anche eseguire operazioni di

investimento e disinvestimento su istruzione della sgr ma previa verifica della loro

legittimità. Gli organi gestori e di controllo della banca depositaria riferiscono senza ritardo

a banca d italia e consob sulle irregolarità riscontrate nell amministrazione della sgr e nella

gestione dei fondi. La banca depositaria e responsabile verso la sgr sia i partecipanti, di

ogni pregiudizio subito in conseguenza dell inadempimento dei propri obblighi. La banca e

considerata depositaria professionale. Agisce in modo indipendente e nell interesse dei

partecipanti al fondo.

Il fondo comune costituisce un patrimonio autonomo distinto da quello di ciascun

partecipante come da quello della società di gestione e della banca depositaria. Ma

ciascun fondo o comparto dello stesso fondo e autonomo e distinto da ogni altro

patrimonio gestito dalla stessa società. L autonomia si manifesta col divieto di azioni

esperibili da terzi creditori sui beni costituenti il fondo:

Non sono ammesse azioni dei creditori della sgr o nell interesse di questa

- Non sono ammesse azioni dei creditori del depositario o nell interesse di questi

- Le azioni dei creditori dei singoli investitori sono ammesse solo sulle quote di

- partecipazione degli stessi.

Discussa e la natura giuridica del fondo; ce chi parla di comproprietà tra partecipanti o di

comunione nascente da un deposito alla rinfusa o da un deposito collettivo o di patrimonio

senza titolare o titolare di se stesso. La legge parla di patrimonio autonomo. Tra i

partecipanti ricorre una relazione di contitolarità pro quota sul patrimonio del fondo senza

che il fondo sia soggetto alle regole della comunione di diritto comune sia perche ai

partecipanti competono solo diritti patrimoniali e non gestori sul fondo, sia perche la

comproprietà non puo essere sciolta su istanza del partecipante ne del suo creditore

individuale. Il patrimonio autonomo non e poi oggetto di relazione associativa tra i

partecipanti come nelle società di autonomia patrimoniale, ne e dotato di propria

soggettività giuridica. Se di proprietà collettiva e statuto speciale deve parlarsi con duplice

mandato senza rappresentanza di identico contenuto conferito a società di gestione e

banca depositaria, siamo di fronte a un mandato anomalo cui conseguono determinati

rapporti per effetto della sottoscrizione della quota.

Le quote di partecipazione a ciascun fondo devono essere tutte di uguale valore e con

uguali diritti e sono rappresentate a scelta dell investitore da certificati nominativi o al

portatore. Il rapporto di partecipazione al fondo e disciplinato dal regolamento del fondo,

soggetto all approvazione della banca d italia e al suo potere regolamentare integrativo

rispetto al contenuto del 39 tu.fin. le regole di emissione e rimborso delle quote di

partecipazione e i beni oggetto di investimento contribuiscono a distinguere le tipologie di

fondi la cui struttura e fissata da un regolamento del ministro dell economia adottato

sentite banca d italia e consob. Si distinguono fondi aperti e chiusi, mobiliari e immobiliari.

I fondi aperti non hanno un ammontare prefissato e i certificati di partecipazione possono

essere emessi in via continuativa e sono caratterizzati dal diritto del partecipante di

chiedere in qualsiasi tempo il rimborso delle quote. I fondi chiusi hanno una durata

prefissata e ammontare definito e non consentono al partecipante il diritto al rimborso delle

quote se non alla scadenza o non prima di un periodo determinato. I fondi mobiliari sono

finalizzati all investimento in strumenti finanziari o crediti o altri valori. I fondi immobiliari

sono finalizzati all investimento nel settore degli immobili e delle società immobiliari.

LE SICAV

Le società di investimento a capitale variabile sono disciplinate dagli art 43 50 tu.fin e dalle

regole dettate dalla banca d italia, sentita la consob anche in sede di vigilanza

regolamentare. Si tratta di spa che hanno ad oggetto esclusivo l investimento collettivo del

patrimonio raccolto mediante offerta al pubblico delle proprie azioni. La loro disciplina e

derogatoria rispetto alle spa perche assolvono una funzione analoga a quella dei fondi

comuni di investimento di cui e richiamata la normativa sul potere regolamentare del

ministro dell economia in merito alla struttura del patrimonio, sulla banca depositaria e

sulle regole di comportamento. A differenza dei fondi comuni qui il risparmiatore e

chiamato a sottoscrivere non certificati di partecipazione ma azioni che vengono emesse

in via continuativa da società con offerta al pubblico. Il risparmiatore acquista anche la

qualità di socio ed e in grado di incidere sulle scelte e decisioni gestorie dei propri

investimenti partecipando alla vita della società. Gli amministratori possono gestire

direttamente il patrimonio sociale ma possono anche delegare poteri di gestione del

patrimonio esclusivamente a società di gestione del risparmio.

La caratteristica principale delle sicav e la variabilità del capitale sociale che come nelle

cooperative non e fisso ed e sempre uguale al patrimonio netto. Ciò consente il costante

ingresso di nuovi soci investitori e il loro recesso in ogni tempo con diritto al rimborso delle

azioni senza continue modifiche statutarie. Di qui alcune conseguenze di disapplicazione

della normativa della spa:

Non v e distinzione tra capitale e riserve, fondi disponibili e indisponibili

- Non e ammessa la costituzione per pubblica sottoscrizione

- Non sono consentiti conferimenti in natura

- Non si applica la disciplina di modifica statutaria sull aumento e riduzione del

- capitale

Dettagli
Publisher
A.A. 2015-2016
31 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher dafne.91 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale II e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi Roma Tre o del prof Fortunato Sabino.