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I MERCATI FINANZIARI: L'ARMONIZZAZIONE NEL DIRITTO COMUNITARIO DEI MERCATI FINANZIARI NELLA PROSPETTIVA DELLA TUTELA DEL CONSUMATORE
La direttiva 12/2000 CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, modificata dalla direttiva 28/2000 CE, assolve il compito di coordinare in un testo tutte le direttive in materia di accesso all'attività degli enti creditizi e all'esercizio dell'attività bancaria, eliminando le sovrapposizioni tra di esse e raccogliendo le successive modifiche che ciascuna di esse aveva subito. Bisogna ricordare a riguardo la direttiva CEE 183/73 sulla soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione di servizi, la direttiva 780/77 sul coordinamento delle regole di accesso e di attività, la direttiva 121/91 sulla vigilanza e il controllo di grandi fidi. Questi testi sono confluiti nella nuova direttiva e per questa ragione è invalso l'uso di denominarla BANKING CODE. Naturalmente per lasoluzione dei problemi cruciali che riguardano la disciplina dell'attività bancaria siamo solo all'inizio di un primo tentativo di accorpamento organico delle regole del settore e che nel futuro l'intera materia subirà ulteriori interventi normativi. Dimostrazione di ciò sono il Piano di azione adottato dalla Commissione con la Comunicazione 232/1999, il Rapporto sui servizi finanziari del 2000 e la Comunicazione della Commissione 66/2000. In particolare in quest'ultimo documento la Commissione ha individuato 3 obiettivi di tutela dei consumatori: 1) la convergenza delle regole contrattuali e non contrattuali 2) la promozione della fiducia dei consumatori nei sistemi di risoluzione delle controversie transfrontaliere e nei pagamenti su Internet 3) una più stretta collaborazione tra le Autorità di vigilanza Il documento della Commissione osserva opportunamente come i consumatori devono poter confidare nel fatto che per loro esistono livellidi erogazione dei servizi bancari e finanziari, mentre la seconda riguarda la tutela complessiva dei consumatori nel settore bancario e finanziario. Le direttive comunitarie mirano a garantire che i consumatori siano informati in modo chiaro e trasparente sui prodotti e servizi offerti dalle banche e dalle istituzioni finanziarie. Inoltre, promuovono la concorrenza tra gli operatori del settore, al fine di offrire ai consumatori una scelta più ampia e prezzi più competitivi. Le direttive comunitarie stabiliscono anche norme per la protezione dei consumatori in caso di insolvenza delle banche o delle istituzioni finanziarie. Queste norme prevedono, ad esempio, la creazione di fondi di garanzia dei depositi, che assicurano ai consumatori il rimborso dei loro depositi fino a determinate soglie. In conclusione, le direttive comunitarie nel settore bancario e finanziario mirano a garantire una tutela efficace e armonizzata dei consumatori in tutta l'Unione Europea.di effettuazione del servizio, la seconda le linee generali di azione degli operatori. La macro protezione poiché gli interventi comunitari procedono in modo frammentato è affidata, anziché a documenti normativi, a documenti di contenuto politico o di contenuto programmatico, quindi a contenuto elastico e talvolta evanescente. ELEMENTI DI PROTEZIONE DEL RISPARMIATORE NEL BANKING CODE Nonostante la direttiva sia dedicata a governare l'intera materia dell'accesso alla attività e all'esercizio del credito, la direttiva in esame in più punti fa riferimento esplicito alla tutela dei consumatori. Questa protezione si evidenzia attraverso la fissazione di condizioni finanziarie equivalenti in riferimento agli enti creditizi. Il legislatore comunitario si è proposto il compito di stabilire i requisiti minimi che gli enti devono possedere per poter offrire ai consumatori i servizi in questo settore. Si enunciano poi regole in materia di frode e diInsider trading, che indicano direttamente gli interessi dei consumatori (la vigilanza su base consolidata costituisce anch'essa una tecnica di tutela degli interessi dei consumatori). Vi sono poi disposizioni che implicitamente o indirettamente dispiegano effetti positivi sugli interessi economici dei consumatori. È il caso in cui si consente agli Stati Membri ospitanti di imporre agli enti non autorizzati come enti creditizi nello stato membro di origine l'osservanza di disposizioni specifiche, cosicché i consumatori che venissero a contatto con tali enti non si trovino ad essere esposti a rischi.
In questo quadro bisogna sottolineare come il settore degli enti creditizi non si esaurisce nell'ambito del mercato finanziario, in quanto nel panorama europeo prevale il modello della banca universale, per cui le banche possono svolgere anche attività finanziarie diverse dell'attività bancaria tipica.
LA PROTEZIONE DEL RISPARMIATORE PER GLI INTERVENTI
SUICOMPORTAMENTI DEGLI OPERATORI. L'INFORMAZIONE
Il testo unico sulla intermediazione finanziaria (n 58 del 1998) non indica con precisione quali siano le informazioni che devono essere acquisite e che devono essere rese. Le informazioni che devono essere rese devono soddisfare il requisito di adeguatezza, quelle che devono essere acquisite devono essere necessarie. Il doppio riferimento alle informazioni adeguate e necessarie induce inoltre a ritenere che l'adeguatezza e la necessarietà delle informazioni devono essere considerate con riguardo alle singole relazioni negoziali intrattenute con gli investitori; quindi al pari della trasparenza, anche le informazioni a contenuto singolare debbono essere acquisite e rese in tutte le fasi in cui si articola la relazione negoziale tra l'intermediario e l'investitore: prima, durante e dopo la conclusione del contratto ed anche quando la stessa conclusione è eventuale. L'art 11 della direttiva n. 22 del 1993
impone all'intermediario di assumere informazioni sulla situazione finanziaria dei clienti, sulla loro esperienza in materia di investimenti e sui loro obiettivi per quanto concerne i servizi richiesti.PARITÀ DI TRATTAMENTO. I CONFLITTI DI INTERESSE
È sempre la direttiva n. 22 del 1993 che illumina la strada laddove questa rinvia all'art. 11, cioè all'equità come criterio d'interpretazione del comportamento degli intermediari.
Per questa clausola si possono dare diversi significati:
- o si considera l'espressione in senso pleonastico, minimale, tale da equipararla alla fairness inglese, ed allora la clausola viene ad essere inclusa nella nozione di correttezza
- oppure la clausola la si ritiene compresa nell'endiadi "diligenza e correttezza"
- oppure la si ritiene integra mediante norma regolamentare ad opera dell'Autorità di vigilanza
- oppure la si considera espressione e criterio autonomi
Equità certamente non
vuol dire parità di trattamento di tutti gli investitori, dal momento che essi appartengono a diverse categorie; può voler dire parità di trattamento tra tutti gli investitori della stessa categoria: quindi nella ripartizione dei rischi, nell'esecuzione degli ordini. Equità significa anche tener conto degli interessi dei clienti, sia dal punto di vista della perfetta esecuzione del servizio, sia dal punto di vista della loro promozione: significa anche non abusare della posizione contrattuale, significa anche operare in modo da non creare conflitti d'interesse e da non far ricadere sugli investitori effetti negativi connessi alla conoscenza del conflitto. La direttiva n. 22 del 1993 è chiara anche a riguardo i conflitti d'interesse. Il "trattino" 6 dell'art. 11 della direttiva prevede che l'impresa deve sforzarsi di evitare conflitti d'interesse, e ove ciò non sia possibile, a provvedere che i suoi clienti siano.L'esistenza del conflitto d'interesse deve essere comunicata al cliente prima della conclusione del contratto o all'effettuazione dell'operazione, non essendo sufficiente la comunicazione posteriore.
Le occasioni di conflitto sono innumerevoli: si pensi agli investimenti delle risorse dei risparmiatori in valori della controllante o della controllata o in valori offerti a società collegate.
Deliberazione del CICR (Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio) del 4 marzo 2003 e il provvedimento attuativo del Governatore della Banca d'Italia del 25 luglio del 2005.
Con provvedimento del 4 marzo 2003, provvedimento assunto su proposta della Banca d'Italia,
Il CICR ha deliberato le regole che disciplinano la trasparenza delle condizioni contrattuali e dei servizi bancari.
La deliberazione si apre con le definizioni dei termini di intermediario, di tecniche di comunicazione a distanza e di offerta fuori sede. Pone criteri generali che sono poi i principi guida dell'attività degli intermediari, indica cioè le modalità con cui devono essere portate a conoscenza della clientela le informazioni elencate nelle disposizioni successive.
Tali modalità sono (art 2):
- la forma della comunicazione utilizzata
- la chiarezza e la completezza dell'informazione
- le caratteristiche dei rapporti e dei destinatari
Mentre il principio di chiarezza può essere facilmente ricondotto al principio della trasparenza, intesa nel senso dell'intelligibilità del messaggio, il principio di completezza è proprio di documenti non solo con funzione informativa, ma anche con funzione certificativa come i bilanci, i prospetti finanziari.
Quindi l'informazione completa implica che non è sufficiente comunicare al destinatario informazioni chiare, ma che sia necessario inviargli informazioni qualitativamente apprezzabili, cioè non frammentate, non saltuarie, non parziali, non tardive. Con provvedimento del 25 luglio del 2004 il Governatore della Banca d'Italia ha emanato le istruzioni per le banche. Queste istruzioni rendono più dettagliate, specifiche e precise le disposizioni impartite dal CICR. Le istruzioni pur essendo dedicate per ampia parte alle condizioni contrattuali, in realtà queste disposizioni riguardano anche le modalità di comunicazione, cioè gli obblighi di informazione. Innanzitutto le Istruzioni sottolineano la connessione tra disciplina della trasparenza e la disciplina della concorrenza; esse tracciano un confine tra la competenza della Banca d'Italia e la competenza della CONSOB per quanto riguarda l'esclusione dall'area di applicazione delle.Istruzioni per la prestazione dei servizi di investimento e per la consulenza sugli investimenti: